I
Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI-RT)
Modifica del 13 novembre 2001
Approvata dal Consiglio federale l’8 marzo 2002
L’Istituto federale della proprietà intellettuale
ordina:
L’allegato del regolamento del 28 aprile 19971 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificato come segue:
I. Tasse riscosse in materia di marchi
Articolo Oggetto Fr.
…
Art. 27
…
OPM2 Tassa per lavori amministrativi in caso di restituzione della tassa di proroga
50.–
II. Emolumenti riscossi in materia di design
Articolo Oggetto Fr.
Art. 17 cpv. 1 ODes3 Emolumento di registrazione
Art. 19 cpv. 2 Ldes4 – Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1° - 5° anno)
Art. 17 cpv. 2 ODes – per un design depositato separatamente 200.– lett. a oppure per il primo design di un deposito
cumulativo – per ogni design supplementare 100.–
di un deposito cumulativo ma al massimo 700.–
1 RS 232.148 2 RS 232.111 3 RS 232.121; RU 2002 1122 4 RS 232.12
1136 2002-0384
Tasse dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale RU 2002
Articolo Oggetto Fr.
Art. 17 cpv. 2 – Emolumento di pubblicazione lett. b ODes – raffigurazioni in bianco e nero 50.–
(fino a tre raffigurazioni) – per ogni ulteriore raffigurazione 20.–
– raffigurazioni a colori (per ogni 50.– raffigurazione)
Art. 17 cpv. 2 – Emolumento per il differimento della 100.– lett. d e cpv. 3 ODes pubblicazione
Art. 19 cpv. 4 LDes – Emolumento per la descrizione del design 200.– Art. 16 cpv. 2 (per ogni descrizione) lett. c ODes
Art. 21 cpv. 3 ODes Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno),
il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato separatamente 200.–
oppure per il primo design di un deposito cumulativo
– per ogni design supplementare 100.– di un deposito cumulativo
ma al massimo 700.–
Art. 21 cpv. 3 ODes – Emolumento supplementare in caso 200.– di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione
Art. 32 cpv. 2 ODes Emolumento per la modifica o la rettificazione 100.– di un’iscrizione nel registro – per ogni ulteriore deposito del medesimo 50.–
titolare, se la stessa modifica o rettificazione è chiesta contemporaneamente
Art. 31 cpv. 2 LDes Emolumento per il proseguimento 200.– della procedura
Art. 24 cpv. 4 ODes Emolumento per la restituzione delle 50.– raffigurazioni e degli esemplari del design
Art. 13 ODes Emolumento per il rilascio di un attestato di priorità – per ogni diritto di protezione per il quale 100.–
è richiesto un documento – per ogni esemplare suppletivo dello stesso 10.–
documento richiesto nell’ambito della stessa domanda
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II
Tasse dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale RU 2002
Articolo Oggetto Fr.
Art. 23 cpv. 5 ODes Emolumento per la consultazione degli atti e del registro
Art. 26 cpv. 3 ODes – per ogni deposito 10.– – importo minimo 100.–
Art. 26 cpv. 3 ODes Emolumento per gli estratti del registro – per ogni diritto di protezione per il quale è ri- 100.–
chiesto un estratto – per ogni esemplare suppletivo dello stesso 10.–
estratto richiesto nell’ambito della stessa do- manda
Art. 26 cpv. 3 ODes Emolumento per informazioni – per ogni deposito 10.– – importo minimo 100.– – informazioni telefoniche, al minuto 2.–
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2002.
13 novembre 2001 In nome dell’Istituto federale della proprietà intellettuale:
Il direttore: Roland Grossenbacher Il presidente del Consiglio dell’Istituto: Klaus Hug
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