عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

سويسرا

CH278

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Regolamento del 1° luglio 1996 interno della Commissione della concorrenza (stato 1° febbraio 2009)

 Regolamento interno della Commissione della concorrenza del 1° luglio 1996 (stato 1° febbraio 2009)

251.1Regolamento interno della Commissione della concorrenza

del 1° luglio 1996 (Stato 1° febbraio 2009)

Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996

La Commissione della concorrenza, visto l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart), ordina:

Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi

Art. 1 Organi decisionali 1 Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Com­ missione):

a. la Commissione; b. ...2

c. la presidenza; d. ogni singolo membro della presidenza.

2 La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresi­ denti.3

Art. 24

Art. 3 Composizione della segreteria La segreteria si compone:

a. del direttore; b. del direttore supplente;

RU 1996 2870 1 RS 251 2 Abrogata dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355). 3 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355). 4 Abrogato dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

c.5 dei vicedirettori; d.6 dei collaboratori.

Art. 3a7 Confidenzialità I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d’ufficio su fatti di natura confi­ denziale di cui sono venuti a conoscenza durante l’attività al servizio delle autorità della concorrenza.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Commissione 1 La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espres­ samente attribuite a un altro organo. 2 …8 3 È inoltre competente per:

a. ordinare un’inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);

b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;

c.9 definire gli obiettivi generali della sua attività e dell’attività della segreteria; d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinan­

ze (art. 6 LCart); e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria

(art. 24 cpv. 1 LCart); f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima

classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);

5 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

6 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

7 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

8 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

9 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1Commissione della concorrenza

g.10 prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;

h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart. 114 …

5 Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l’esame di determinati affari o categorie di affari.12

Art. 513

Art. 614 Questioni giuridiche fondamentali 1 Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fon­ damentali al parere della Commissione. 2 Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.

Art. 715 Presidenza 1 La presidenza assicura le relazioni con l’economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza. 2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione. 2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione. 3 La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare diret­ tamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi parti­ colarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente. 4 Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipen­ dio; l’articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.

10 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

11 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

12 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

13 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

14 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

15 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

Art. 8 Presidente Il presidente:

a. dirige i dibattiti della Commissione; abis.16 informa la Commissione e all’occorrenza il direttore delle sue attività e di

quelle della presidenza; ater.17 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo

utile delle attività della segreteria; b. sorveglia la gestione della segreteria; c.18 assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria; d. è responsabile delle relazioni con i media.

Art. 9 Decisione relativa ai costi L’organo competente in materia decide anche in merito ai costi.

Sezione 3: Sedute

Art. 10 Convocazione e decisioni 1 La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.19 1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.20 1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.21 2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.22 3 Le deliberazioni non sono pubbliche.

16 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

17 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

18 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

19 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

20 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

21 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

22 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1Commissione della concorrenza

Art. 1123 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissio­ ne. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo sup­ plente.

Capitolo 2: Attività della Commissione Sezione 1: Attività della segreteria

Art. 12 Compiti della segreteria 1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne ese­ gue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:

a.24 effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusu­ ra di un’inchiesta preliminare;

b. dirige le operazioni d’inchiesta; c.25 sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l’articolo 7 capover­

so 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata; d. consiglia i servizi dell’amministrazione e le imprese, fornisce informazioni

su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi confor­ memente all’articolo 46 capoverso 1 LCart.

2 Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presenta­ zione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.26 3 Essa richiama l’attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.

Art. 13 Compiti del direttore 1 Il direttore:

a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività; b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli

impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio; c. organizza i lavori nell’ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

d.27 partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Com­ missione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;

dbis.28 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presiden­ za di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;

e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che han­ no la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.

2 Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regola­ mento al direttore quando quest’ultimo ne è impedito.

Art. 14 Informazione interna 1 Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest’ultima. 2 La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze. 3 Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione infor­ mazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presi­ denza.29

Art. 15 Relazioni della segreteria verso l’esterno D’intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l’economia, le ammini­ strazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istru­ zioni del presidente, con i media.

Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza30

Art. 16 Decisioni 1 Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del diret­ tore. 2 Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

28 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1Commissione della concorrenza

Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste 1 La Commissione può aprire un’inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell’inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.31 2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d’inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all’audizione di testimoni. 3 La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d’inchiesta supplementari.32 4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.33

Art. 1834 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese 1 La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l’avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart). 2 Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d’urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura. 3 La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.

Art. 1935 Esperti La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.

Art. 20 Concetto d’informazione La Commissione elabora un concetto d’informazione interna.

Capitolo 3: Politica d’informazione, pubblicazioni, contabilità

Art. 21 Politica d’informazione La Commissione stabilisce i principi della sua politica d’informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

Art. 22 Comunicazione dell’apertura di un’inchiesta 1 La segreteria pubblica l’apertura di un’inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 2 L’apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell’inchie­ sta lo esige.

Art. 23 Rapporto annuale 1 Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e appro­ vato dalla Commissione. 2 Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all’opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all’applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 199536 sul mercato interno.

Art. 24 Contabilità Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un’unità amministrativa del Dipartimento federale dell’economia pubblica; quest’ul­ timo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 198637 è abrogato.

Art. 2638

Art. 27 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

36 RS 943.02 37 [RU 1986 977] 38 Abrogato dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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