251.1Regolamento interno della Commissione della concorrenza
del 1° luglio 1996 (Stato 1° febbraio 2009)
Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996
La Commissione della concorrenza, visto l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart), ordina:
Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi
Art. 1 Organi decisionali 1 Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Com missione):
a. la Commissione; b. ...2
c. la presidenza; d. ogni singolo membro della presidenza.
2 La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresi denti.3
Art. 24
Art. 3 Composizione della segreteria La segreteria si compone:
a. del direttore; b. del direttore supplente;
RU 1996 2870 1 RS 251 2 Abrogata dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355). 3 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355). 4 Abrogato dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
1
251.1 Cartelli
c.5 dei vicedirettori; d.6 dei collaboratori.
Art. 3a7 Confidenzialità I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d’ufficio su fatti di natura confi denziale di cui sono venuti a conoscenza durante l’attività al servizio delle autorità della concorrenza.
Sezione 2: Competenze
Art. 4 Commissione 1 La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espres samente attribuite a un altro organo. 2 …8 3 È inoltre competente per:
a. ordinare un’inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);
b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;
c.9 definire gli obiettivi generali della sua attività e dell’attività della segreteria; d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinan
ze (art. 6 LCart); e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria
(art. 24 cpv. 1 LCart); f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima
classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);
5 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
6 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
7 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
8 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
9 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
2
251.1Commissione della concorrenza
g.10 prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;
h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart. 114 …
5 Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l’esame di determinati affari o categorie di affari.12
Art. 513
Art. 614 Questioni giuridiche fondamentali 1 Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fon damentali al parere della Commissione. 2 Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.
Art. 715 Presidenza 1 La presidenza assicura le relazioni con l’economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza. 2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione. 2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione. 3 La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare diret tamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi parti colarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente. 4 Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipen dio; l’articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.
10 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
11 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
12 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
13 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
14 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
15 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
3
251.1 Cartelli
Art. 8 Presidente Il presidente:
a. dirige i dibattiti della Commissione; abis.16 informa la Commissione e all’occorrenza il direttore delle sue attività e di
quelle della presidenza; ater.17 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo
utile delle attività della segreteria; b. sorveglia la gestione della segreteria; c.18 assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria; d. è responsabile delle relazioni con i media.
Art. 9 Decisione relativa ai costi L’organo competente in materia decide anche in merito ai costi.
Sezione 3: Sedute
Art. 10 Convocazione e decisioni 1 La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.19 1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.20 1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.21 2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.22 3 Le deliberazioni non sono pubbliche.
16 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
17 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
18 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
19 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
20 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
21 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
22 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
4
251.1Commissione della concorrenza
Art. 1123 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissio ne. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo sup plente.
Capitolo 2: Attività della Commissione Sezione 1: Attività della segreteria
Art. 12 Compiti della segreteria 1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne ese gue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:
a.24 effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusu ra di un’inchiesta preliminare;
b. dirige le operazioni d’inchiesta; c.25 sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l’articolo 7 capover
so 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata; d. consiglia i servizi dell’amministrazione e le imprese, fornisce informazioni
su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi confor memente all’articolo 46 capoverso 1 LCart.
2 Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presenta zione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.26 3 Essa richiama l’attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.
Art. 13 Compiti del direttore 1 Il direttore:
a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività; b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli
impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio; c. organizza i lavori nell’ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
5
251.1 Cartelli
d.27 partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Com missione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;
dbis.28 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presiden za di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;
e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che han no la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.
2 Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regola mento al direttore quando quest’ultimo ne è impedito.
Art. 14 Informazione interna 1 Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest’ultima. 2 La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze. 3 Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione infor mazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presi denza.29
Art. 15 Relazioni della segreteria verso l’esterno D’intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l’economia, le ammini strazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istru zioni del presidente, con i media.
Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza30
Art. 16 Decisioni 1 Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del diret tore. 2 Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
28 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
6
251.1Commissione della concorrenza
Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste 1 La Commissione può aprire un’inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell’inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.31 2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d’inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all’audizione di testimoni. 3 La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d’inchiesta supplementari.32 4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.33
Art. 1834 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese 1 La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l’avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart). 2 Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d’urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura. 3 La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.
Art. 1935 Esperti La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.
Art. 20 Concetto d’informazione La Commissione elabora un concetto d’informazione interna.
Capitolo 3: Politica d’informazione, pubblicazioni, contabilità
Art. 21 Politica d’informazione La Commissione stabilisce i principi della sua politica d’informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
7
251.1 Cartelli
Art. 22 Comunicazione dell’apertura di un’inchiesta 1 La segreteria pubblica l’apertura di un’inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 2 L’apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell’inchie sta lo esige.
Art. 23 Rapporto annuale 1 Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e appro vato dalla Commissione. 2 Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all’opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all’applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 199536 sul mercato interno.
Art. 24 Contabilità Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un’unità amministrativa del Dipartimento federale dell’economia pubblica; quest’ul timo include nel preventivo i costi per il personale e il materiale.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 25 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 198637 è abrogato.
Art. 2638
Art. 27 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.
36 RS 943.02 37 [RU 1986 977] 38 Abrogato dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il
14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).
8