عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

سويسرا

CH492

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Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d’importanza nazionale (stato 1° aprile 2018)

 Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)(stato 1° aprile 2014)

451.36Ordinanza sui parchi d’importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° aprile 2018)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23l e 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:

Capitolo 1: Oggetto e principio

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina la procedura e le condizioni relative alla promo- zione dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità di parchi d’importanza nazionale. 2 Nell’ambito di tale promozione si tiene conto in modo equilibrato delle diverse regioni biogeografiche.

Capitolo 2: Aiuti finanziari globali, marchio Parco e marchio Prodotto Sezione 1: Aiuti finanziari globali

Art. 2 Condizioni 1 Gli aiuti finanziari globali sono concessi:

a. per l’istituzione di un parco d’importanza nazionale, qualora sia designato un ente responsabile del parco (art. 25) e sia dimostrata la fattibilità dell’isti- tuzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco confor- memente ai requisiti stabiliti per quest’ultimo;

b. per la gestione e l’assicurazione della qualità di un parco d’importanza nazionale, qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti per detto parco.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente se il Cantone e i Comuni il cui territorio è incluso nel parco nonché eventuali terzi partecipano in modo adeguato al finanziamento dell’istituzione, della gestione e dell’assicurazione della qualità del parco stesso.

RU 2007 5241 RS 4511

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451.36 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

Art. 3 Domanda 1 La domanda del Cantone relativa alla concessione di aiuti finanziari globali deve contenere in particolare:

a. una panoramica di tutte le iniziative intraprese sul territorio cantonale ai fini dell’istituzione e della gestione di parchi d’importanza nazionale;

b. per l’istituzione di un parco, un piano di gestione e lo statuto dell’ente responsabile del parco;

c. per la gestione di un parco, la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco (art. 26), lo statuto dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco (art. 27).

2 In caso di progetti di parchi che interessano più Cantoni, le domande devono essere concordate dai Cantoni coinvolti.

Art. 4 Calcolo dell’ammontare 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è calcolato in base ai seguenti criteri:

a. entità e qualità delle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco;

b. qualità della fornitura delle prestazioni. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari globali è negoziato tra l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e il Cantone.

Art. 5 Accordo programmatico 1 L’UFAM conclude un accordo programmatico con l’autorità cantonale compe- tente. 2 L’accordo programmatico è concluso per una durata massima di quattro anni (periodo programmatico). 3 Gli aiuti finanziari per l’istituzione di un parco sono concessi per al massimo due periodi programmatici nel caso dei parchi nazionali e per un periodo programmatico nel caso dei parchi naturali regionali e dei parchi naturali periurbani.

Art. 62 Ulteriori disposizioni procedurali Per il pagamento del sussidio, la rendicontazione e il controllo, nonché per l’adem- pimento parziale dell’obbligo di rendicontazione e di fornitura delle prestazioni si applicano per analogia gli articoli 10–11 dell’ordinanza del 16 gennaio 19913 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2 Nuovo testo giusta il n. I 25 dell’O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

3 RS 451.1

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O sui parchi 451.36

Sezione 2: Marchio Parco

Art. 7 Condizione Il marchio Parco è conferito se sono soddisfatti i requisiti stabiliti per il parco.

Art. 8 Domanda 1 La domanda per il conferimento del marchio Parco deve comprendere la Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco, lo statuto dell’ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco stesso. 2 La domanda per il rinnovo del marchio Parco deve comprendere inoltre un rap- porto sulle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco. 3 L’ente responsabile del parco deve inoltrare la domanda al Cantone. In caso di progetti che interessano più Cantoni, deve inoltrarla a tutti i Cantoni coinvolti. 4 I Cantoni esaminano la documentazione relativa alla domanda nonché le condi- zioni necessarie per il conferimento e trasmettono la domanda, unitamente alle loro proposte, all’UFAM.

Art. 9 Conferimento 1 L’UFAM conferisce il marchio Parco all’ente responsabile del parco. 2 Il marchio Parco è conferito per una durata di dieci anni.

Art. 10 Impiego 1 L’ente responsabile del parco può impiegare il marchio Parco esclusivamente per far conoscere il parco stesso. 2 Non è consentito l’impiego del marchio Parco per pubblicizzare singoli beni o servizi. 3 Se la condizione stabilita per il conferimento del marchio o i requisiti previsti per il suo impiego non sono più adempiuti, l’UFAM fissa un termine per colmare le lacu- ne riscontrate. Qualora tali lacune non siano colmate entro il termine fissato, l’UFAM ritira il marchio Parco conferito.

Sezione 3: Marchio Prodotto

Art. 11 Condizioni Il marchio Prodotto è conferito se:

a. il bene o il servizio è prodotto o fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile;

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451.36 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

b. per il bene o il servizio è disponibile un capitolato d’oneri approvato dall’en- te responsabile del parco previa consultazione dell’UFAM e comprendente le indicazioni relative all’adempimento delle condizioni per il conferimento.

Art. 12 Domanda 1 La domanda deve comprendere la designazione del bene o del servizio e il capito- lato d’oneri approvato. 2 Le persone e le aziende o i gruppi di persone o di aziende che desiderano contras- segnare con il marchio Prodotto determinati beni e servizi possono presentare all’ente responsabile del parco una domanda per il conferimento di detto marchio.

Art. 13 Conferimento 1 L’ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto se un organismo di certificazione accreditato per il campo d’applicazione della presente ordinanza secondo l’articolo 14 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione ha certificato l’adempimento delle condizioni stabilite per il conferi- mento. 2 L’ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto per la durata della certificazione. 3 Se durante questo periodo viene revocata la certificazione, l’ente responsabile del parco ritira il marchio Prodotto conferito.

Art. 14 Impiego Il marchio Prodotto può essere impiegato esclusivamente per contrassegnare e com- mercializzare i beni e servizi per i quali è stato conferito.

Capitolo 3: Requisiti per i parchi d’importanza nazionale Sezione 1: Elevati valori naturali e paesaggistici

Art. 15 1 Il territorio di un parco d’importanza nazionale è caratterizzato dai suoi elevati valori naturali e paesaggistici, segnatamente:

a. dalla varietà e dalla rarità delle specie animali e vegetali indigene nonché dei loro spazi vitali;

b. dalla particolare bellezza e dalla specificità del paesaggio; c. da un livello minimo di danni causati da costruzioni, impianti e utilizzazioni

agli spazi vitali di specie animali e vegetali indigene nonché alle caratteristi- che del paesaggio e all’aspetto degli abitati.

RS 946.5124

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O sui parchi 451.36

2 Il territorio dei parchi naturali regionali e delle zone periferiche dei parchi nazio- nali si distingue inoltre per l’unicità e la particolare qualità del paesaggio rurale nonché per i luoghi e i monumenti d’importanza storico-culturale.

Sezione 2: Parco nazionale

Art. 16 Superficie 1 La superficie della zona centrale di un parco nazionale è di almeno:

a. 100 km2 nelle Prealpi e nelle Alpi; b. 75 km2 nel Giura e sul versante Sud delle Alpi; c. 50 km2 nell’Altipiano.

2 La zona centrale può essere composta da superfici parziali non contigue qualora: a. la superficie totale della zona centrale superi di almeno il 10 per cento la

superficie minima di cui al capoverso 1; e b. sia garantito il libero sviluppo della natura.

3 Almeno 25 km2 della zona centrale si trovano sotto il limite del bosco. 3bis Una parte della zona centrale può essere situata nel territorio limitrofo di un altro Stato, purché la metà della superficie minima si trovi in Svizzera e siano soddisfatti gli altri requisiti di cui al presente articolo relativi alla zona centrale.5 4 La zona periferica circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale e presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

Art. 17 Zona centrale 1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

a. uscire dai sentieri e dagli itinerari indicati e introdurre animali; b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo; c.6 il decollo e l’atterraggio di aeromobili civili con occupanti, salvo se vi è

un’autorizzazione secondo l’articolo 19 capoverso 3 lettera a o 28 capover- so 1 dell’ordinanza del 14 maggio 20147 sugli atterraggi esterni;

cbis.8utilizzare aeromobili civili senza occupanti; d. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configura-

zione del terreno;

5 Introdotto dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959). 6 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all all’O del 14 mag. 2014 sugli atterraggi esterni,

in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 1339). 7 RS 748.132.3 8 Introdotta dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

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451.36 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

e. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali, ad eccezione dei pascoli tra- dizionali su superfici chiaramente delimitate;

f. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;

g. raccogliere pietre, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali. 2 Sono consentite deroghe alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti. 3 L’effettivo esistente delle costruzioni e degli impianti è garantito. Qualora una costruzione o un impianto esistente non sia di pubblico interesse, va rimosso quando se ne presenta l’occasione. Le costruzioni e gli impianti esistenti sono di pubblico interesse in particolare quando sono stati messi sotto tutela dall’autorità competente. 4 …9

Art. 18 Zona periferica 1 Al fine di conservare la gestione naturalistica del paesaggio rurale e per preservarlo da interventi pregiudizievoli, nella zona periferica è necessario:

a. conservare e promuovere le funzioni ecologiche delle superfici agricole, del bosco e delle acque;

b. organizzare le attività turistiche e ricreative in modo ecologico; c. conservare le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati, valoriz-

zandoli nella misura del possibile; d. valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie

animali e vegetali indigene; e. in caso di costruzioni, impianti e utilizzazioni nuovi, conservare e rafforzare

le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati; f. ridurre o riparare, quando se ne presenti l’occasione, i danni esistenti causati

al paesaggio e agli abitati da costruzioni, impianti e utilizzazioni. 2 L’utilizzazione sostenibile delle risorse naturali della zona periferica va promossa.

Sezione 3: Parco naturale regionale

Art. 19 Superficie 1 La superficie di un parco naturale regionale è di almeno 100 km2. 2 Comprende interi territori comunali. Deroghe a questo principio possono essere previste quando:

a. un territorio più vasto, delimitato naturalmente, viene incluso per intero nella superficie di un parco naturale regionale;

9 Abrogato dal n. I dell’O del 21 feb. 2018, con effetto dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

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O sui parchi 451.36

b. la parte rurale di un vasto Comune a carattere urbano che fa parte di un agglomerato contribuisce a completare la superficie di un parco naturale regionale.

Art. 20 Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio Per conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio, nel parco natu- rale regionale occorre:

a. conservare e migliorare nella misura del possibile la diversità delle specie animali e vegetali indigene, i tipi di spazi vitali come pure le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati;

b. valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;

c. in caso di costruzioni, impianti e utilizzazioni nuovi, conservare e rafforzare le caratteristiche del paesaggio e l’aspetto degli abitati;

d. ridurre o riparare, quando se ne presenti l’occasione, i danni esistenti causati alle caratteristiche del paesaggio e all’aspetto degli abitati da costruzioni, impianti e utilizzazioni.

Art. 21 Rafforzamento delle attività economiche sostenibili Al fine di promuovere le attività economiche sostenibili, nel parco naturale regionale occorre in particolare:

a. utilizzare le risorse naturali locali in modo rispettoso dell’ambiente; b. rafforzare la lavorazione a livello regionale dei prodotti provenienti dal par-

co e la loro commercializzazione; c. promuovere i servizi orientati a un turismo naturalistico e all’educazione

ambientale; d. sostenere l’impiego di tecnologie ecocompatibili.

Sezione 4: Parco naturale periurbano

Art. 22 Superficie e ubicazione 1 La superficie della zona centrale di un parco naturale periurbano è di almeno 4 km2. 2 La zona centrale può essere composta da superfici parziali non contigue per quan- to:

a. la superficie totale della zona centrale superi di almeno il 10 per cento la superficie minima di cui al capoverso 1; e

b. sia garantito il libero sviluppo della natura.

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451.36 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

3 La zona di transizione circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale e pre- senta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale. 4 Un parco naturale periurbano è situato in un raggio di al massimo 20 chilometri dal centro di un agglomerato urbano e a un’altitudine simile dal punto di vista topo- grafico. 5 È facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.

Art. 23 Zona centrale 1 Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

a. uscire dai sentieri indicati e introdurre animali, ad eccezione dei cani tenuti al guinzaglio;

b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo, ad eccezione dei veicoli non motoriz- zati su percorsi segnalati secondo l’articolo 54a dell’ordinanza del 5 settem- bre 197910 sulla segnaletica stradale;

c. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configura- zione del terreno;

d. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali; e. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni

di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina; f. raccogliere pietre, minerali, fossili, piante e funghi e catturare animali.

2 Sono consentite deroghe alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora siano di lieve entità e giustificate da motivi importanti. 3 L’effettivo esistente delle costruzioni e degli impianti è garantito. Qualora una costruzione o un impianto esistente non sia di pubblico interesse, va rimosso quando se ne presenta l’occasione. Le costruzioni e gli impianti esistenti sono di pubblico interesse in particolare quando sono stati messi sotto tutela dall’autorità competente.

Art. 24 Zona di transizione Al fine di rendere possibili le esperienze nella natura e di garantire la funzione di cuscinetto a favore della zona centrale, nella zona di transizione:

a. occorre adottare misure adeguate per l’educazione ambientale dei visitatori; b. non è ammesso né utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali né rea-

lizzare costruzioni e impianti nuovi che pregiudichino lo sviluppo di spazi vitali incontaminati delle specie animali e vegetali indigene;

c. occorre valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;

RS 741.2110

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O sui parchi 451.36

d. occorre limitare il libero accesso e la raccolta di pietre, minerali, fossili, piante e funghi nonché la cattura di animali, qualora ciò sia necessario per proteggere le specie animali e vegetali indigene.

Sezione 5: Garanzia a lungo termine

Art. 25 Ente responsabile del parco 1 L’ente responsabile del parco deve disporre di una forma giuridica, di una struttura e di risorse finanziarie che garantiscano l’istituzione, la gestione e l’assicurazione della qualità. 2 I Comuni il cui territorio è incluso nel parco devono essere rappresentati in modo determinante nell’ente responsabile del parco. 3 Nell’ambito dell’istituzione e della gestione del parco, l’ente responsabile deve:

a. garantire la partecipazione della popolazione; b. rendere possibile la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni della

regione interessate.

Art. 26 Carta 1 L’ente responsabile del parco e i Comuni coinvolti devono stipulare e attuare, d’intesa con il Cantone, una Carta relativa alla gestione e all’assicurazione della qualità del parco. 2 La Carta disciplina:

a. la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali del parco; b. le misure di valorizzazione e di sviluppo sul territorio del parco; c. l’orientamento delle attività d’incidenza territoriale dei Comuni in base ai

requisiti stabiliti per il parco; d. la pianificazione degli investimenti mediante lo stanziamento delle risorse

umane e finanziarie nonché delle infrastrutture necessarie per la gestione e l’assicurazione della qualità del parco.

3 La Carta deve essere stipulata per una durata di almeno dieci anni.

Art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d’incidenza territoriale

1 Il parco deve essere indicato nel piano direttore approvato secondo l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 22 giugno 197911 sulla pianificazione del territorio. 2 Le autorità incaricate di compiti pianificatori secondo la legge sulla pianificazione del territorio devono:

RS 70011

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451.36 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali

a. adattare i piani di utilizzazione secondo la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio se ciò è necessario ai fini della garanzia dei re- quisiti stabiliti per il parco;

b. far conoscere con misure adeguate le prescrizioni volte alla protezione delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani.

Capitolo 4: Ricerca e collaborazione tra parchi

Art. 28 1 L’UFAM provvede, insieme agli enti responsabili dei parchi, ai Cantoni coinvolti e alle istituzioni di promozione della ricerca, al coordinamento delle attività di ricerca sui parchi, per quanto tali attività riguardino diversi parchi. Può inoltre emanare raccomandazioni relative alle attività di ricerca nei parchi. 2 Promuove la collaborazione e il trasferimento di conoscenze tra i parchi e con i parchi presenti all’estero. Può assegnare questi compiti all’organizzazione mantello dei parchi svizzeri.12

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione 1 L’UFAM è il servizio della Confederazione competente in materia di parchi d’im- portanza nazionale. 2 L’UFAM esegue la presente ordinanza. 3 Nell’adempimento dei propri compiti, l’UFAM collabora strettamente in parti- colare con i servizi federali responsabili dell’agricoltura, dello sviluppo territoriale, della politica regionale, delle infrastrutture, della difesa nazionale, dello sport, della protezione del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici nonché con i Cantoni. 4 Nell’ambito del diritto dei marchi, assicura la protezione dei marchi Parco e Pro- dotto ai sensi della legge del 28 agosto 199213 sulla protezione dei marchi, il con- trollo del loro impiego e la loro divulgazione. 5 Previa consultazione dei Cantoni, emana direttive per il conferimento e l’impiego dei marchi Parco e Prodotto nonché per la concessione di aiuti finanziari globali. Emana le direttive per il conferimento e l’impiego del marchio Prodotto d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura e con la Segreteria di Stato dell’economia.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 feb. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 959).

13 RS 232.11

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O sui parchi 451.36

Art. 30 Disposizione transitoria Il requisito di cui all’articolo 27 capoverso 1 è considerato soddisfatto se il Cantone inoltra all’Ufficio federale competente, per approvazione, la modifica del piano direttore cantonale entro il 31 dicembre 2009.

Art. 31 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2007.

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