عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Legge 8 maggio 2020, n. 31, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria



LEGGE 8 maggio 2020, n. 31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. (20G00049)

(GU n.121 del 12-5-2020)

Vigente al: 13-5-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge: Art. 1

1. Il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 maggio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Spadafora, Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 2020, N. 16

All'articolo 1: al comma 1:

al primo periodo, le parole: «due della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport»;

al secondo periodo, le parole: «un Presidente e due Vicepresidenti» sono sostituite dalle seguenti: «un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori»;

al comma 2, le parole: «e di alta sorveglianza» sono soppresse; al comma 4, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio Olimpico Congiunto non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo».

All'articolo 2: al comma 1, le parole: «La Fondazione "Milano-Cortina 2026",

avente sede in Milano, costituita in data 9 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «La Fondazione "Milano-Cortina 2026", costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile,»;

al comma 2, dopo le parole: «non avente scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «e operante in regime di diritto privato» e le parole: «in conformita' con gli impegni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' agli impegni»;

al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

All'articolo 3: al comma 2, la parola: «convezioni» e' sostituita dalla seguente:

«convenzioni»; dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;

al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, primo periodo, la parola: "riservato" e'

sostituita dalla seguente: "autorizzato" e le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti: "con corrispondente riduzione delle";

b) al comma 20: 1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano"

sono inserite le seguenti: ", che e' resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati";

2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia"».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Forum per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica e

paralimpica) - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, un comitato denominato "Forum per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica", quale organismo volto a tutelare l'eredita' olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonche' il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con

riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresi' la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese».

All'articolo 5: al comma 6, le parole da: «per il periodo intercorrente» fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;

al comma 7, le parole: «degli oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nel capo I, dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti: «Art. 5-bis (Titolarita' e tutela delle proprieta' olimpiche). - 1.

Si intendono per "proprieta' olimpiche" il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

2. L'uso delle proprieta' olimpiche e' riservato esclusivamente al Comitato Olimpico Internazionale, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Organizzatore, alla Societa' di cui all'articolo 3 nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato Olimpico Internazionale.

4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano

indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole "olimpico" e "olimpiade", in qualsiasi desinenza e lingua, nonche' a "Milano Cortina", anche nella forma estesa "Cortina d'Ampezzo", in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti "venti ventisei" e "duemilaventisei".

5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attivita' parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonche' in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale.

Art. 5-ter (Proprieta' e simbolo paralimpici). - 1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico "Agitos", alle espressioni "Giochi Paralimpici" e "Paralimpiadi", nonche' agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali».

All'articolo 6: al comma 3, le parole: «con "Sport e Salute S.p.A."» sono

sostituite dalle seguenti: «con la societa' "Sport e salute S.p.A."»; al comma 4, le parole: «dalla Commissione» sono sostituite dalle

seguenti: «della Commissione» e le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di

cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro ne' compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della societa' "Sport e salute S.p.A."»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis».

All'articolo 8: al comma 1, primo periodo, le parole: «ridotti per un ammontare

massimo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotti a un ammontare massimo».

All'articolo 9: al comma 2, le parole: «alla "Sport e salute S.p.A."» sono

sostituite dalle seguenti: «alla societa' "Sport e salute S.p.A."»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti le Finali ATP Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia».

Il titolo del capo III e' sostituito dal seguente: «Disciplina del divieto di attivita' parassitarie».

All'articolo 10: al comma 1, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono

sostituite dalle seguenti: «pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti» e le parole: «in occasione» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'organizzazione»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie»;

alla lettera a), dopo la parola: «collegamento» e' inserita la seguente: «anche» e dopo le parole: «di cui al comma 1» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «la falsa» sono inserite le seguenti: «rappresentazione o»;

alla lettera d), dopo le parole: «indurre in errore» sono inserite le seguenti: «il pubblico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con i soggetti da questo autorizzati»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Divieto di attivita' parassitarie».

L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito temporale di applicazione). - 1. I divieti di cui

all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi».

All'articolo 12: al comma 2, dopo le parole: «delle sanzioni» e' soppressa la

virgola e dopo le parole: «in quanto compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresi' al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto».

All'articolo 15: al comma 2, la parola: «dettare» e' sostituita dalla seguente:

«adottare»; al comma 3, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle

seguenti: «non devono derivare». Nel titolo, le parole: «pubblicizzazione parassitaria» sono

sostituite dalle seguenti: «attivita' parassitarie».