I
Ordinanza concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale
dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale, visto l’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale1, ordina:
Le seguenti ordinanze sono abrogate: 1. ordinanza dell’11 agosto 19992 concernente la Commissione svizzera di
ricorso in materia d’asilo; 2. ordinanza del 1° maggio 19973 che disciplina l’attribuzione di posteggi alle
commissioni federali di ricorso e d’arbitrato; 3. ordinanza del 15 gennaio 19924 concernente l’entrata in vigore parziale della
modificazione della legge federale sull’organizzazione giudiziaria; 4. ordinanza del 3 febbraio 19935 sull’entrata in vigore integrale della modifi-
cazione della legge federale sull’organizzazione giudiziaria; 5. ordinanza del 3 febbraio 19936 concernente l’organizzazione e la procedura
delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato; 6. ordinanza del 3 febbraio 19937 sulle autorità le cui decisioni possono essere
deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni.
1 RS 101 2 RU 1999 2413, 2000 291, 2001 2197, 2004 1659 3 RU 1997 1096, 2002 4151 4 RU 1992 337 2350 5 RU 1993 877 2078 6 RU 1993 879 2079, 1996 518 1799, 1997 2823, 1998 665, 1999 1070 3497, 2000 2847,
2001 2197 2747 3294 3597, 2002 3635 4160, 2003 2122, 2004 2155 5267, 2005 2695 7 RU 1993 901
2006-2291 4705
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
II
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 19 dicembre 20018 sui controlli di sicurezza relativi alle persone
Art. 22 Abrogato
2. Ordinanza d’esecuzione del 1° marzo 19499 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Art. 20 cpv. 2 Abrogato
3. Ordinanza del 22 maggio 200210 sull’introduzione della libera circolazione delle persone
Sezione 11 (art. 31) Abrogata
4. Ordinanza 1 dell’11 agosto 199911 sull’asilo
Art. 7 cpv. 6 6 L’autorità cantonale comunica senza indugio all’Ufficio federale o al Tribunale amministrativo federale tutti i provvedimenti di cui ai capoversi 2–4.
Art. 14 cpv. 2 2 Se la persona colpita da una decisione d’allontanamento preventivo ha depositato una domanda per il ripristino dell’effetto sospensivo giusta l’articolo 112 capover- so 1 della legge, il Tribunale amministrativo federale ne informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento preventivo e l’Ufficio federale.
8 RS 120.4 9 RS 142.201 10 RS 142.203 11 RS 142.311
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Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
Art. 27 cpv. 2 2 Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, l’Ufficio federale può chiedere un parere al Cantone.
5. Ordinanza 2 dell’11 agosto 199912 sull’asilo
Art. 9 cpv. 3 lett. b 3 Le spese che devono essere rimborsate, da computare sulle garanzie giusta l’articolo 86 della legge, sono stabilite in base:
b. alle spese procedurali rimaste scoperte presso il Tribunale amministrativo federale;
Art. 10 cpv. 3 3 I collaboratori dell’Ufficio federale, i terzi incaricati dall’Ufficio federale ai sensi degli articoli 86 capoverso 5 e 87 capoverso 3 della legge e il Tribunale amministra- tivo federale hanno accesso ai dati dei conti di garanzia.
6. Ordinanza 3 dell’11 agosto 199913 sull’asilo
Art. 1 cpv. 2 quarto per. 2 … Hanno accesso ai dati i collaboratori dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. …
7. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200614
Art. 8 Dati relativi a ricorsi (Art. 8 LSISA)
Il Tribunale amministrativo federale annuncia periodicamente in forma elettronica all’Ufficio i dati concernenti il deposito e l’evasione dei ricorsi.
12 RS 142.312 13 RS 142.314 14 RS 142.513
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Art. 9 lett. d L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richia- mo ai dati del settore degli stranieri:
d. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conforme- mente alla LDDS;
Art. 10 lett. d L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richia- mo ai dati del settore dell’asilo:
d. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conforme- mente alla LAsi;
Allegato 1 Sostituzione di espressioni: Nell’Allegato 1 (Unità organizzative), le espressioni «CRA: Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo» «SR/DFGP: Servizio dei ricorsi DFGP» sono sostituite dalle espressioni «TAF: – I: Terza corte del Tribunale amministrativo federale – II: Quarta e quinta corte del Tribunale amministrativo federale» Nell’Allegato 1 (Catalogo dei dati SIMIC) l’espressione «SR DFGP» è sostituita dall’espressione «TAF I» e l’espressione «CRA» dall’espressione «TAF II».
8 Ordinanza del 30 dicembre 195815 concernente la legge sulla responsabilità
Art. 2 cpv. 3 3 Le decisioni ai sensi degli articoli 10 capoverso 1 e 19 capoverso 3 della legge sono impugnabili presso il Tribunale amministrativo federale.
Art. 5 cpv. 2 2 La decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale.
RS 170.321
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9. Ordinanza del 30 settembre 199616 sullo statuto del personale dell’Istituto federale della proprietà intellettuale
Art. 31 cpv. 2 2 La decisione soggiace a ricorso secondo le disposizioni generali sull’organizzazio- ne giudiziaria.
10. Ordinanza del 17 novembre 199917 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Art. 14 cpv. 2 2 È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.
Art. 26 lett. e Abrogata
Art. 29 cpv. 3 3 L’IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale.
11. Ordinanza dell’11 dicembre 200018 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Art. 5 Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono autoriz- zate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale fede- rale.
16 17 18
RS 172.010.321 RS 172.213.1 RS 172.215.1
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12. Ordinanza del 6 dicembre 199919 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni
Art. 10 cpv. 3 lett. c e 4 3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTRA svolge le seguenti funzioni:
c. abrogata 4 L’USTRA è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro disposizioni cantonali di ultima istanza che riguardano la legislazione sulla circola- zione stradale. Le autorità cantonali devono notificare queste disposizioni all’U- STRA.
13. Ordinanza del 25 aprile 200120 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione
Art. 65 cpv. 3 Abrogato
14. Ordinanza del 25 aprile 200121 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione
Art. 59 cpv. 3 Abrogato
15. Ordinanza del 3 giugno 199622 sulle commissioni
Art. 1 cpv. 1 lett. a 1 La presente ordinanza si applica:
a. alle commissioni extraparlamentari nonché alle commissioni di ricorso e d’arbitrato secondo le disposizioni delle leggi speciali;
19 RS 172.217.1 20 RS 172.222.034.1 21 RS 172.222.034.2 22 RS 172.31
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Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
16. Ordinanza del 3 luglio 200223 sull’aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero
Art. 9 Rimedi di diritto Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all’Ufficio federale di giustizia. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
17. Ordinanza del 28 aprile 200424 sullo stato civile
Art. 89 cpv. 2 2 La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali con- cernenti l’organizzazione giudiziaria.
Art. 90 cpv. 2, 4 e 5 2 Contro le decisioni e le decisioni su ricorso dell’autorità di vigilanza è ammesso il ricorso alle autorità cantonali competenti. 4 L’Ufficio federale di giustizia può presentare ricorso contro le decisioni in materia di stato civile alle autorità di ricorso cantonali e contro le decisioni cantonali di ultima istanza al Tribunale federale. 5 Le decisioni su ricorso cantonali devono essere notificate all’Ufficio federale dello stato civile all’indirizzo dell’Ufficio federale di giustizia. Su richiesta di queste autorità devono essere notificate anche decisioni di prima istanza.
18. Ordinanza del 4 ottobre 199325 sul diritto fondiario rurale
Art. 5 cpv. 1 1 L’Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribuna- le federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall’autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 198526 sull’af- fitto agricolo.
23 RS 191.2 24 RS 211.112.2 25 RS 211.412.110 26 RS 221.213.2
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Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
19. Regolamento del 22 febbraio 191027 per il registro fondiario
Art. 102 cpv. 2, secondo per. 2 ... Quest’ultimo può impugnare le decisioni davanti al Tribunale federale.
Art. 103 cpv. 4 4 I ricorsi contro le decisioni cantonali pronunciate dall’autorità cantonali di ultima istanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudizia- ria.
20. Ordinanza del 16 novembre 199428 concernente la patente federale d’ingegnere geometra
Sezione 7 (art. 31) Abrogata
21. Ordinanza del 10 novembre 199929 concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero
Art. 17 Abrogato
22. Ordinanza del 7 giugno 193730 sul registro di commercio
Art. 3 cpv. 4bis 4bis Se l’autorità cantonale di vigilanza non è un’autorità giudiziaria, le sue decisioni possono essere impugnate mediante ricorso al tribu- nale competente.
27 RS 211.432.1 28 RS 211.432.261 29 RS 221.218.2 30 RS 221.411
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Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
Art. 5 Rimedi di diritto 1 I rimedi di diritto sono retti dalle disposizioni generali concernenti
l’organizzazione giudiziaria. 2 L’Ufficio federale di giustizia può ricorrere alle autorità cantonali competenti e al Tribunale federale contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza.
23. Ordinanza dell’11 maggio 197731 sulla protezione delle varietà
Art. 47 Ricorso I ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio sono retti dalle disposizioni generali concer- nenti l’organizzazione giudiziaria.
24. Ordinanza del 14 giugno 199332 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati
Sostituzione di espressioni Nei titoli precedenti gli articoli 28 e 35 l’espressione «Commissione federale della protezione dei dati e della trasparenza» è sostituita con «Procedura davanti al Tribu- nale amministrativo federale».
Art. 31 cpv. 2 2 L’Incaricato comunica direttamente con le altre unità amministrative, i Tribunali della Confederazione, le autorità estere di protezione dei dati e ogni altra autorità o persona privata sottoposta alla legislazione federale sulla protezione dei dati o a quella sul principio di trasparenza dell’amministrazione.
Art. 32 cpv. 3 3 Il Tribunale amministrativo federale ha accesso alla documentazione scientifica dell’Incaricato.
Art. 35 1 Il Tribunale amministrativo federale può esigere che gli siano presentati trattamenti di dati. 2 Esso comunica le decisioni all’Incaricato.
31 RS 232.161 32 RS 235.11
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Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
25. Ordinanza del 24 febbraio 198233 sull’assistenza internazionale in materia penale
Art. 5 Comunicazioni all’Ufficio federale Le decisioni di autorità cantonali e federali inerenti all’assistenza giudiziaria inter- nazionale in materia penale nonché decisioni della corte dei reclami penali del Tribunale penale federale devono essere comunicate all’Ufficio federale.
26. Ordinanza del 5 maggio 198734 concernente gli esami esterni per economisti aziendali
Art. 26 I ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti l’ammissione all’esame o il rifiuto del rilascio del diploma sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
27. Ordinanza del 7 dicembre 199835 sull’esame svizzero di maturità
Art. 29 La procedura di ricorso contro decisioni della Commissione è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
28. Ordinanza del 21 ottobre 198736 sul promovimento dello sport
Art. 49 La procedura di ricorso contro decisioni di prima istanza pronunciate dall’UFSPO è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
33 RS 351.11 34 RS 412.105.7 35 RS 413.12 36 RS 415.01
4714
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
29. Ordinanza del 25 giugno 200337 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Art. 5 Decisione Gli emolumenti sono notificati mediante decisione.
30. Ordinanza del 19 giugno 199538 concernente gli emolumenti della Biblioteca nazionale svizzera
Art. 9 cpv. 2 Abrogato
31. Ordinanza dell’11 aprile 200139 sugli emolumenti del Museo nazionale svizzero
Art. 11 Decisione Il Museo nazionale decide l’ammontare degli emolumenti appena la prestazione è fornita.
32. Ordinanza del 29 settembre 192440 sulla tutela delle belle arti da parte della Confederazione
Art. 16 cpv. 3 3 Le giurie decidono circa il valore artistico delle opere mandate.
37 38 39 40
RS 431.09 RS 432.219 RS 432.39 RS 442.11
4715
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
33. Ordinanza del 19 agosto 198141 sulla conservazione delle specie
Titolo precedente l’art. 21
Sezione 6: Opposizione
Art. 21 Rubrica Abrogata
Art. 22 Abrogato
34. Ordinanza del 21 dicembre 199042 sugli emolumenti del DDPS
Art. 9 cpv. 3 Abrogato
35. Ordinanza del 10 aprile 200243 sul reclutamento
Art. 22 cpv. 4 Abrogato
36. Ordinanza del 26 novembre 200344 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Sezione 7 (art. 17 e 18) Abrogata
41 RS 453 42 RU 1991 91, 1997 2779, 1998 2653, 2002 127 43 RS 511.11 44 RS 512.30
4716
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
37. Ordinanza del 5 dicembre 200345 sul tiro
Art. 46 e 47 Abrogati
Art. 48 L’Aggruppamento Difesa decide sulle pretese litigiose di natura patrimoniale della Confederazione o contro la Confederazione concernenti il tiro fuori del servizio.
38. Ordinanza del 29 ottobre 200346 sulle attività della truppa fuori del servizio
Art. 28 Abrogato
39. Ordinanza del 23 febbraio 200547 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti
Art. 21 cpv. 2 secondo per. Abrogato
40. Ordinanza del 10 giugno 199648 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione
Art. 21 e 22 cpv. 2 Abrogati
41. Ordinanza del 5 dicembre 200349 sulla protezione civile
Art. 33 cpv. 4 e 5 nonché 36 cpv. 4 e 5 Abrogati
45 RS 512.31 46 RS 512.38 47 RS 514.31 48 RS 514.43 49 RS 520.11
4717
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
42. Ordinanza del 17 ottobre 198450 sulla protezione dei beni culturali
Art. 26 cpv. 2 e 3 nonché 29 cpv. 5 e 6 Abrogati
Capitolo 10 (art. 35) Abrogato
43. Decreto del Consiglio federale del 12 aprile 195751 concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali
Art. 5 cpv. 3 per. 2 e 3 Abrogati
44. Ordinanza del 3 dicembre 197352 concernente le tasse di bollo
Art. 1 cpv. 2 2 È autorizzata a ricorrere davanti al Tribunale federale.
Art. 17 cpv. 3 3 I ricorsi contro le decisioni su reclamo dell’Amministrazione federale delle contri- buzioni concernenti la dilazione o il condono di tasse sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
50 RS 520.31 51 RS 531.54 52 RS 641.101
4718
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
45. Ordinanza del 29 marzo 200053 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto
Titolo precedente l’art. 45b
Sezione 14b: Procedura di ricorso
Art. 45b 1 I ricorsi contro le decisioni su reclamo e le richieste di garanzie dell’Amministra- zione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 2 Anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.
46. Ordinanza del 19 dicembre 196654 dell’imposta preventiva
Art. 1 cpv. 2 2 Ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.
Art. 66 cpv. 3 3 L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.
47. Ordinanza del 23 agosto 198955 sugli emolumenti per le prestazioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
Art. 7 cpv. 2 2 Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
53 54 55
RS 641.201 RS 642.211 RS 642.31
4719
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
48. Ordinanza del 30 agosto 199556 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 12 cpv. 2 lett. b 2 Essa ha in particolare la facoltà di:
b. proporre ricorso davanti al Tribunale federale, come pure presentare doman- de di revisione e di rettificazione.
Art. 39 Abrogato
49. Decreto del Consiglio federale del 14 dicembre 196257 concernente i provvedimenti contro l’uso senza causa legittima delle convenzioni conchiuse dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni
Art. 5 3. Decisioni e 1 Quando l’autorità fiscale competente intende rifiutare un’attesta- rimedi giuridici zione, non trasmettere un’istanza, revocare un’attestazione, chiedere
l’esazione di un’imposta straniera o informare un’autorità fiscale straniera che uno sgravio d’imposta è stato preteso senza causa legittima, essa ne deve informare l’interessato per iscritto. Se questi solleva delle obiezioni, l’autorità fiscale competente pronuncia una decisione. Questa deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici. 2 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’orga- nizzazione giudiziaria. 3 Le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti l’esazione di un’imposta straniera (art. 4 cpv. 1 lett. d), passate che siano in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188958 sulla esecuzione e sul fallimento.
56 RS 661.1 57 RS 672.202 58 RS 281.1
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Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
50. Ordinanza del 22 dicembre 200459 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere
Art. 6 Rimedi giuridici 1 I ricorsi contro le decisioni dell’AFC sono retti dalle disposizioni generali concer- nenti l’organizzazione giudiziaria. 2 Anche l’AFC ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.
51. Ordinanza del 30 aprile 200360 concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione
Art. 4 Rimedio giuridico I ricorsi contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Art. 8 cpv. 3 3 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Art. 17 cpv. 1 e 3 1 La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le dispo- sizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 3 Abrogato
52. Ordinanza del 18 dicembre 197461 sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca
Art. 3 cpv. 4 4 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
59 60 61
RS 672.203 RS 672.913.610 RS 672.931.41
4721
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
Art. 4 Prescrizioni formali L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richie- denti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.
53. Ordinanza del 15 giugno 199862 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione del 2 ottobre 1996
Art. 5 Rimedi giuridici I ricorsi contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi degli articoli 3 capoverso 4 e 4 capoverso 4 sono retti dalle disposizioni gene- rali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Art. 20k cpv. 1 e 3 1 Il ricorso contro la decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribu- zioni relativa alla trasmissione delle informazioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 3 Abrogato
54. Ordinanza del 23 aprile 197563 sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna
Art. 3 cpv. 4 4 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Art. 4 Prescrizioni formali L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richie- denti residenti della Gran Bretagna se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.
Art. 8 cpv. 3 3 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
62 RS 672.933.61 63 RS 672.936.712
4722
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
55. Ordinanza del 19 ottobre 200564 concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione
Art. 11 (art. 1 cpv. 3) A partire dall’entrata in vigore della legge del 17 giugno 200565 sul Tribunale amministrativo federale gli articoli 1 capoverso 3 e 10 capoversi 1, 3 e 4 hanno il tenore seguente: Art. 1 cpv. 3 3 Il ricorso contro la decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
56. Decreto del Consiglio federale del 28 marzo 195266 concernente l’esecuzione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito e sulla sostanza (Rimborso delle imposte alla fonte riscosse sui redditi di capitali)
Art. 7 cpv. 2 2 I ricorsi contro le decisioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
Art. 8 cpv. 1 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta le lettere di richiedenti domiciliati nei Paesi Bassi presentate in una delle lingue nazionali svizzere (italiano, tedesco, francese, romancio).
57. Ordinanza del 28 giugno 200067 sulla pianificazione del territorio
Art. 48 cpv. 4 4 Esso è autorizzato, nell’ambito della pianificazione territoriale, a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
64 65 66 67
RS 672.959.81 RS 173.32; RU 2006 2197 RS 672.963.61 RS 700.1
4723
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
58. Ordinanza del 3 luglio 200168 sugli emolumenti dell’Ufficio federale delle acque e della geologia
Art. 14 Abrogato
59. Ordinanza del 5 dicembre 198369 concernente il fondo di spegnimento
Titolo precedente l’art. 19
Sezione 4: Sorveglianza
Art. 21 Abrogato
60. Ordinanza del 6 marzo 200070 sul fondo per lo smaltimento
Titolo precedente l’art. 19
Sezione 5: Sorveglianza
Art. 21 Abrogato
68 RS 721.803 69 RS 732.013 70 RS 732.014
4724
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
61. Ordinanza del 19 giugno 199571 sugli emolumenti USTRA
Art. 12 rubrica e cpv. 2 Decisione dell’emolumento
2 Abrogato
62. Ordinanza del 13 novembre 196272 sulle norme della circolazione stradale
Art. 93 cpv. 3 Abrogato
63. Ordinanza del 5 settembre 197973 sulla segnaletica stradale
Art. 106 rubrica e cpv. 2 Opposizioni
2 Abrogato
Art. 111 cpv. 3 3 Le decisioni sono pubblicate nel Foglio federale e indicano le possibilità di ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
64. Ordinanza del 27 ottobre 197674 sull’ammissione alla circolazione
Art. 41 cpv. 5 secondo per. e cpv. 6 5 ... Non è ammesso il ricorso contro successive convocazioni risultanti dal fatto che si è dovuto convenire un altro termine. 6 Abrogato
Art. 64 cpv. 1 e 3 1 Abrogato
71 RS 741.091 72 RS 741.11 73 RS 741.21 74 RS 741.51
4725
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
3 Le decisioni delle commissioni d’esame e concernenti il risultato degli esami preliminari, dell’esame di maestro conducente e degli esami di controllo possono essere impugnate mediante ricorso all’autorità cantonale competente per il rilascio della licenza per maestro conducente.
Art. 110 Abrogato
65. Ordinanza del 19 giugno 199575 concernente l’approvazione del tipo di veicolo stradale
Titolo precedente l’art. 43 Capitolo 5: Disposizioni penali
Art. 43 Abrogato
Art. 44 rubrica Abrogata
66. Ordinanza del 25 novembre 199876 sugli emolumenti dell’UFT
Art. 14 Abrogato
67. Ordinanza del 25 novembre 199877 concernente l’accesso alla rete ferroviaria
Art. 25 cpv. 1 1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni regola l’organizzazione e la procedura della Commissione di arbitrato con- formemente all’articolo 40a della LFerr.
75 RS 741.511 76 RS 742.102 77 RS 742.122
4726
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
68. Ordinanza del 28 giugno 200078 concernente le inchieste sugli infortuni
Art. 22 cpv. 4, 28 cpv. 3, 32 cpv. 4, 35 cpv. 2 Abrogati
69. Ordinanza del 10 marzo 198679 sugli impianti di trasporto a fune
Titolo precedente l’art. 49 Sezione 8: Disposizioni penali e provvedimenti amministrativi
Art. 49 Abrogato
Art. 50 rubrica Abrogata
70. Ordinanza del 22 marzo 197280 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie
Art. 17 cpv. 2 Abrogato
Art. 19 Abrogato
71. Ordinanza del 13 dicembre 199381 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere
Cifra 15a Abrogato
78 RS 742.161 79 RS 743.12 80 RS 743.21 81 RS 747.201.3
4727
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
72. Ordinanza del 23 gennaio 198582 sull’esame del tipo dei natanti
Art. 9 Abrogato
73. Ordinanza del 14 marzo 199483 sulla costruzione dei battelli
Titolo precedente l’art. 52
Capitolo 8: Norme completive e disposizioni penali
Art. 53 Abrogato
74. Ordinanza del 30 ottobre 198584 sugli emolumenti nella navigazione marittima
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizza- zione giudiziaria. 3 Abrogato
75. Ordinanza del 15 marzo 197185 sugli yacht marittimi svizzeri
Art. 2 cpv. 2 2 La procedura di ricorso contro le decisioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
82 RS 747.201.5 83 RS 747.201.7 84 RS 747.312.4 85 RS 747.321.7
4728
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
76. Ordinanza di esecuzione del 2 settembre 196086 della legge federale sul registro aeronautico
Art. 21 cpv. 1 1 Se la cancellazione di un aeromobile dalla matricola deve avvenire d’ufficio, l’ufficiale comunica immediatamente agli aventi diritto iscritti al registro l’annotazione che indica il motivo della radiazione. La procedura di ricorso contro la radiazione è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
77. Ordinanza del 31 ottobre 200187 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 32 Rimedi giuridici I ricorsi contro le decisioni del Servizio relative all’esecuzione della presente ordi- nanza sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
78. Ordinanza del 26 novembre 200388 sulle poste
Art. 36 Rimedi giuridici Le decisioni del Dipartimento e dell’autorità di regolazione emanate sulla scorta delle disposizioni contenute nella presente sezione possono essere impugnate davan- ti al Tribunale amministrativo federale.
79. Ordinanza del 28 settembre 200189 sul personale dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Art. 43 rubrica, cpv. 2 e 3 Procedura
2 e 3 Abrogati
86 RS 748.217.11 87 RS 780.11 88 RS 783.01 89 RS 812.215.4
4729
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
80. Ordinanza del 5 luglio 200090 sugli imballaggi per bevande
Art. 17 rubrica e cpv. 2 Procedura
Abrogato
81. Ordinanza del 25 agosto 199991 sull’emissione deliberata nell’ambiente
Capitolo 3a (art. 40a) Abrogato
82. Ordinanza del 25 agosto 199992 sull’impiego confinato
Capitolo 3a (art. 29a) Abrogato
83. Ordinanza del 2 dicembre 198593 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie
Titolo precedente l’art. 17
Capitolo 3: Impiego dei sussidi e restituzione
Art. 17 rubrica Abrogata
Art. 18 Abrogato
90 RS 814.621 91 RS 814.911 92 RS 814.912 93 RS 818.161
4730
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
84. Regolamento del 2 settembre 194994 per l’esecuzione della legge concernente l’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi di lavoro
Art. 6 secondo per. … Gli articoli 34–36 della legge del 17 giugno 200595 sull’orga- nizzazione giudiziaria sono applicabili per analogia.
85. Ordinanza del 25 novembre 199696 sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
Art. 11 Rimedi giuridici I ricorsi contro le decisioni adottate dall’Ufficio federale secondo l’articolo 9 sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
86. Ordinanza del 21 maggio 200397 sui lavoratori distaccati in Svizzera
Art. 17 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale dell’economia è l’autorità federale competente per trattare i litigi che sorgono dall’esecuzione di controlli da parte della commissione tripartita ai sensi dell’articolo 360b capoverso 5 CO98.
87. Ordinanza del 6 ottobre 198699 che limita l’effettivo degli stranieri
Art. 53 cpv. 1, 2 e 3 secondo per. 1 Abrogato 2 Abrogato 3 … La procedura delle autorità cantonali è retta dalle disposizioni generali concer- nenti l’organizzazione giudiziaria.
94 RS 821.421 95 RS 173.110; RU 2006 1205 96 RS 822.116 97 RS 823.201 98 RS 220 99 RS 823.21
4731
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
88. Ordinanza dell’11 settembre 1996100 sul servizio civile
Art. 1 cpv. 2 Abrogato
89. Ordinanza del 22 maggio 1996101 sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile
Art. 7 cpv. 4 Abrogato
Art. 12 secondo per. Abrogato
90. Ordinanza del 30 giugno 2004102 sul sistema d’informazione del servizio civile
Sostituzione di espressioni Ai numeri 5.1 (68) e 5.2 (74) dell’allegato l’espressione «Decisione della commis- sione di ricorso» è sostituita con «Decisione del Tribunale amministrativo federale».
91. Ordinanza del 31 ottobre 1947103 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 201 Competenze delle autorità in materia di ricorso 1 L’Ufficio federale, le casse di compensazione e gli uffici AI interessati sono auto- rizzati a impugnare le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni al Tribuna- le federale. L’Ufficio federale è anche autorizzato a impugnare le decisioni del Tribunale amministrativo federale. 2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.
100 RS 824.01 101 RS 824.091 102 RS 824.095 103 RS 831.101
4732
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
Art. 203 Abrogato
92. Ordinanza del 17 gennaio 1961104 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 41 cpv. 1 lett. i 1 L’ufficio AI esegue, oltre ai compiti menzionati esplicitamente nella legge e nella presente ordinanza, anche i seguenti:
i. prendere posizione in caso di ricorso e interporre i ricorsi al Tribunale fede- rale;
Art. 89ter rubrica e cpv. 2 Diritto dell’Ufficio federale di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali 2 L’Ufficio federale può impugnare queste decisioni davanti al Tribunale federale.
93. Ordinanza del 15 gennaio 1971105 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 38 1 L’Ufficio federale e gli uffici cantonali che si sono occupati dell’applicazione possono impugnare le decisioni del tribunale cantonale delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. 2 Le decisioni sono notificate alle autorità legittimate a ricorrere mediante invio raccomandato.
94. Ordinanza del 29 giugno 1983106 concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione
Art. 4a Ricorso e comunicazione della decisione 1 Le decisioni dei tribunali cantonali giusta gli articoli 73 capoverso 1 LPP o 89bis capoverso 6 del Codice civile107 e le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti l’ambito della previdenza professionale devono essere comunicate gratuitamente e senza indugio all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
104 RS 831.201 105 RS 831.301 106 RS 831.435.1 107 RS 210
4733
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali è legittimato a interporre ricorso al Tribunale federale contro le decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale ammini- strativo federale.
95. Ordinanza del 27 giugno 1995108 sull’assicurazione malattie
Art. 27 1 Le decisioni in materia di assicurazione sociale contro le malattie emesse dai tribunali cantonali delle assicurazioni (art. 57 LPGA e 87 LAMal), dai tribunali arbitrali cantonali (art. 89 LAMal) e dal Tribunale amministrativo federale devono essere comunicate all’UFSP. 2 Contro le decisioni di cui al capoverso 1 l’UFSP può interporre ricorso al Tribu- nale federale.
96. Ordinanza del 12 aprile 1995109 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
Art. 15 cpv. 2 Abrogato
97. Ordinanza del 20 dicembre 1982110 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 13 Ricorso interposto dall’Ufficio federale 1 I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA e il Tribunale amministrativo federa- le in caso di ricorsi di cui all’articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all’Ufficio federale. 2 Contro le sentenze dei tribunali arbitrali cantonali, dei tribunali cantonali delle assicurazioni e del Tribunale amministrativo federale, l’Ufficio federale è autorizza- to a interporre ricorso al Tribunale federale.
108 RS 832.102 109 RS 832.112.1 110 RS 832.202
4734
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
98. Ordinanza del 27 settembre 1999111 concernente la sicurezza nell’uso delle gru
Art. 19 Le decisioni dell’INSAI di cui agli articoli 11, 14 e 16 possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
99. Ordinanza del 10 novembre 1993112 sull’assicurazione militare
Art. 34 Ricorso interposto dall’UFSP 1 I tribunali arbitrali cantonali di cui all’articolo 27 della legge e i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all’articolo 57 LPGA comunicano le loro decisioni all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). 2 L’UFSP è legittimato a impugnare tali decisioni davanti al Tribunale federale.
100. Ordinanza del 31 agosto 1983113 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 129 Abrogato
101. Ordinanza del 30 novembre 1981114 relativa alla legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
Art. 75a Rimedi di diritto I rimedi di diritto presentati nel caso di contestazioni relative ai contratti di diritto pubblico ai sensi degli articoli 56 capoverso 2 e 57 capoverso 3 della legge sono retti dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
111 RS 832.312.15 112 RS 833.11 113 RS 837.02 114 RS 843.1
4735
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
102. Ordinanza del 28 maggio 1997115 sul controllo del commercio dei vini
Titolo precedente l’art. 12
Sezione 4: Vigilanza
Art. 12 Abrogato
Art. 13 rubrica Abrogata
103. Ordinanza del 10 novembre 2004116 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 4 cpv. 2 e 3 2 Il ricorso contro tale decisione è retto dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria. 3 Abrogato
104. Ordinanza del 20 aprile 1988117 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali
Art. 84 cpv. 2 e 3 Abrogato
105. Ordinanza del 27 maggio 1924118 relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
Art. 2 e 13–15 Abrogati
115 RS 916.146 116 RS 916.407 117 RS 916.443.11 118 RS 935.511
4736
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
106. Ordinanza del 16 marzo 2001119 sull’utile di coniatura
Art. 8 Abrogato
107. Ordinanza del 15 febbraio 2006120 sui laboratori di verificazione
Art. 12 cpv. 2 2 La procedura di ricorso contro le decisioni su opposizione è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.
108. Ordinanza del 15 giugno 1998121 sulla garanzia dei rischi delle esportazioni
Art. 32 Abrogato
109. Ordinanza del 18 maggio 2004122 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Art. 4 Ricorso I ricorsi contro le decisioni di confisca del DFE sono impugnabili davanti al Tribu- nale amministrativo federale.
119 RS 941.102 120 RS 941.293; RU 2006 1643 121 RS 946.111 122 RS 946.206.1
4737
III
Ordinanza concernente l’adeguamento di O del CF alla revisione totale RU 2006 dell’organizzazione giudiziaria federale
110. Ordinanza del 4 luglio 1984123 sull’attestazione dell’origine
Titolo precedente l’art. 16
Sezione 5: Sorveglianza
Art. 16 rubrica Abrogata
Art. 17 Abrogato
111. Ordinanza del 12 dicembre 1977124 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
Sezione 8 (art. 30) Abrogata
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
123 RS 946.31 124 RS 974.01
4738