عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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سويسرا

CH443

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Legge federale del 17 giugno 2011 che modifica la Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale

 RU 2011 4909

2008-0590 4909

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20091, decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 19862 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:

Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 capoverso 1, 96, 97 capoversi 1 e 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale3;

Art. 3 cpv. 1 lett. pu e 2 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

p. pubblicizza l’iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile: 1. il carattere oneroso e privato dell’offerta, 2. la durata del contratto, 3. il prezzo totale per la durata del contratto, e 4. la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l’ultimo termine

di pubblicazione; q. invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di

annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente; r. subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a

condizioni che per l’acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest’ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga);

1 FF 2009 5337 2 RS 241 3 RS 101

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s. offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di: 1. indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di

contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica, 2. indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto, 3. mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di indivi-

duare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordina- zione,

4. confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente;

t. nell’ambito di un concorso o di un’estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un’indennità per spese, all’acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un’altra estrazione a sorte;

u. non rispetta l’annotazione contenuta nell’elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubbli- cità diretta.

2 Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.

Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrat- tuali.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e 3–5 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. abrogata 3 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico, segna- tamente se:

a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone col- pite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o

b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collet- tivi.

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4 Qualora sia necessario per tutelare l’interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l’opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l’interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. 5 In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativa- mente applicata ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato.

Titolo prima dell’art. 16

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo

Titolo prima dell’art. 21

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza

Art. 21 Collaborazione 1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collabo- rare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:

a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e

b. le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d’affari sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati 1 Nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 21, le autorità federali prepo- ste all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:

a. le persone coinvolte in una pratica d’affari sleale; b. l’invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l’esi-

stenza di una pratica d’affari sleale; c. le modalità finanziarie dell’operazione; d. il blocco di caselle postali.

4 RS 291

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2 Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicu- rano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d’affari sleali. È fatto salvo l’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. 3 Se il destinatario dei dati è un’organizzazione internazionale o un ente internazio- nale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.

Art. 23 cpv. 3 3 La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.

Art. 27 cpv. 2 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell’economia, in copia integrale, immediatamente e gratui- tamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente 6 ottobre 2011.6 2 Ad eccezione dell’articolo 8, la presente legge entra in vigore il 1° aprile 2012. 3 L’articolo 8 entra in vigore il 1° luglio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 235.1 6 FF 2011 4417