عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب كل ولاية قضائية

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Decreto interministeriale 15 aprile 2010 Modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale anticontraffazione



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DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI

ESTERI, DELLA DIFESA, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI, DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, PER I BENI E LE ATTIVITÀ

CULTURALI, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLA SALUTE.

VISTO il decreto legislativo lO febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a nonna dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 68, comma 6, letto b);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'articolo 19, commi lO, Il, 12 e 13 che, nell'istituire presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale anticontraffazione, ha previsto che le modalità di funzionamento di detto Consiglio sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri e delle procedure per il funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione in modo da assicurare il corretto esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione per

• migliorare l'insieme dell'azione di contrasto alla contraffazione a livello nazionale;

DECRETA

Art.•

(Nomina dei componenti del Consiglio nazionale anticontraffazione)

l. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico ed è presieduto dal Ministro o da un rappresentante da lui designato.

2. L'organo di vertice di ciascuna delle amministrazioni previste dall'art. 19, comma Il della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al Consiglio.

3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro dello sviluppo economico, per il tramite della segreteria di cui al successivo art. 3, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la costituzione e il funzionamento dell'organo, che opera, comunque, con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del Consiglio sulla base delle designazioni pervenute ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Con la stessa procedura si provvede, in caso di vacanza, alla sostituzione dei componenti di cui al comma 4.

6. Il Consiglio dura in carica un biennio.

7. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2

(Compiti del Consiglio nazionale anticontraffazione)

L Nell'ambito delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale, il Consiglio elabora proposte funzionali a perseguire uniformità, sinergia e tempestività nell'azione strategica delle varie

2

ca amministrazioni competenti.

Art. 3

(Funzionamento del Consiglio nazionale anticootraffaziooe)

/ ,l. Il Consiglio è convocato dal presidente, almeno a cadenza annuale, _ ~', \ ovve~o. ogni~ua~volta venga motivatamente richiesto da una o più delle . - ammInIstrazIOnI.

-~l 2. Il ~onsiglio ri~n~sce i mini~tri competent~ quando la riunione è

i preSIeduta dal MInIStro dello SVIluppo economICO.

:t.III L'amministrazione che intenda proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine del giorno, inoltra la necessaria

I documentazione istruttoria alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti marchi che svolge funzioni di segreteria ai sensi dell'articoloI9, comma 12, della legge 23 luglio 2009 n. 99, in tempo utile per la convocazione del Consiglio.

3. [J L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto, su indicazione del presidente, dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione ­ Ufficio italiano brevetti e marchi, anche sulla base delle proposte inoltrate dalle altre amministrazioni, ed è trasmesso contestualmente alla convocazione almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

4. iII La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, ove non abbia già provveduto, inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente alla convocazione della seduta, anche la documentazione acquisita.

s. 1§l In casi di particolare urgenza il presidente può sottoporre al Consiglio la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno o il rinvio della discussione su singoli punti oggetto della riunione. Dell' avvenuto inserimento o rinvio deve essere dato atto nel verbale di seduta.

b. [j Le riunioni del Consiglio sono aperte e chiuse dal presidente, che ne dirige e aggiorna i lavori.

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3

ca 1. ~ Il Consiglio tramite il presidente può invitare a partecipare ai lavori del

Consiglio, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

&•~i Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 4

(Atti ufficiali del Consiglio nazionale anticontraffazione)

l. Il processo verbale costituisce l'atto ufficiale del Consiglio e riporta per ciascuna riunione:

a) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti;

b) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;

c) il succinto resoconto della riunione distinto per argomento, anche mediante rinvio ad atti allegati.

2. Il segretario, scelto nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, cura la redazione del processo verbale della seduta, lo sottoscrive insieme al presidente e lo trasmette a tutti i componenti del Consiglio. In mancanza di osservazioni nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il verbale si intende approvato.

3. I processi verbali approvati sono custoditi a cura della segreteria del Consiglio e sono soggetti alle norme sull'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento di attuazione.

4. Al termine di ogni riunione l'Ufficio stampa del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvato dalla Direzione per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, redige comunque un comunicato relativo ai lavori della seduta.

4

" Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale, nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 ~ IL MINISTRO

'-- DELLO SVILUPPO~

ILMINISpELL~ELLE FINANZE

IL MINIS:R~ QEGLr~~,~~ . , ,,' \ ", .)

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~ . '\ I~NISTRO LA DIFESA

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IL MINISTRO PER I BENI E LE ArrIVITÀ CULTURALI

~ IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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