Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
Testo in vigore dal: 2831987
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di distribuzione commerciale, nonche' di modificare la vigente disciplina del credito agevolato per il commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto: Art. 1.
((1. L'articolo 8 del decretolegge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decretolegge 21 febbraio 1985,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n.
143, e dall'articolo 6 del decretolegge 30 dicembre 1985, n. 787,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.
2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio)).
Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 1994, N. 685)). Art. 3.
a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga gia' tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;
b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato.
n. 517 del 1975, e a lire 2 miliardi per gli altri soggetti; limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 60 milioni di lire.
8bis. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decretolegge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti, da agenzie di viaggio.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 25 marzo 1997 n. 77 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decretolegge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche." Art. 3bis.
((1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, e' sostituito dal seguente: "Il trasferimento della titolarita' dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreche' sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro")).
Art. 3ter.
((1. All'articolo 5, quarto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente)).
Art. 3quater.
((1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217")).
Art. 3quinquies.
((1. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' inserito il seguente: "4bis. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, e' tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualita' e quantita' dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto e' stato effettuato. L'originale del documento e' trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma
2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9".))
Art. 3sexies.
((1. Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decretolegge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente: "7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H18 vidimato dall'UTIF, e' fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalita' previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate)).
Art. 3septies.
((1. Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decretolegge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Art. 3octies.
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto (con l'art. 15, comma 42) che "Il fondo di cui all'articolo 3octies del decretolegge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 121 concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990."
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1987 COSSIGA
CRAXI, | Presidente | del | Consiglio | dei | |||||||
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Ministri | |||||||||||
ZANONE, | Ministro | dell'industria, | del | ||||||||
commercio | e | dell'artigianato | |||||||||
GORIA, | Ministro | del | tesoro |
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1987 Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 11