2017-1184 6213
Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini
(Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu)
Modifica del 29 settembre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 aprile 19931 sul diritto d’autore è modificata come segue:
Art. 16e cpv. 1–3
1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA.
2 e 3 Abrogati
Art. 16f cpv. 3
3 Non dispone della facoltà di prendere decisioni o d’impartire istruzioni.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
29 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 231.11
O sul diritto d’autore RU 2017
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