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Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP) RU 2000 291

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

del 17 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Dipartimento

Art. 1 Obiettivi e campi di attività 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giusti- zia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:

a. proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell’ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi giuridiche nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni;

b. creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei di- ritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giu- stizia;

c. creare basi giuridiche e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e un inse- diamento ordinato del territorio, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone eco- nomicamente più deboli;

d. sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell’asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.

RS 172.213.1 1 RS 172.010 2 RS 172.010.1

1999-5987 291

Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia RU 2000

2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:

a. legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione;

b. polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civi- le;

c. migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d’intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei;

d. assetto e sviluppo del territorio: il Dipartimento elabora gli atti normativi della Confederazione, vigila sull’attuazione dei principi della pianificazione del territorio e promuove e coordina le attività pianificatorie dei Cantoni;

e. ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese, della proprietà intellettuale e delle assicurazioni private;

f. metrologia e accreditamento: il Dipartimento elabora le basi metrologiche, vigila sull’esecuzione nei Cantoni e gestisce il Servizio d’accreditamento svizzero.

Art. 2 Principi che reggono le attività del Dipartimento

Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perse- guimento dei suoi obiettivi e nell’esercizio delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i principi seguenti:

a. nell’ambito delle sue attività principali, persegue l’armonizzazione sul piano nazionale e internazionale tenendo conto dei principi federalistici e delle esigenze dei Cantoni particolarmente interessati;

b. collabora con le associazioni economiche, le parti sociali e le organizzazioni senza fini di lucro;

c. nei suoi campi di attività, si adopera per instaurare una collaborazione effi- cace sul piano nazionale e internazionale.

Art. 3 Competenze speciali

Il Dipartimento decide in merito:

a. al perseguimento giudiziario di reati politici; in casi concernenti le relazioni con l’estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza;

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b. all’istituzione della Commissione consultiva per le questioni dei rifugiati (art. 114 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo).

Capitolo 2: Uffici e altre unità dellAmministrazione federale centrale Sezione 1: Segreteria generale

Art. 4

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume le funzioni centrali seguenti:

a. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio fe- derale e nella direzione del Dipartimento;

b. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento;

c. provvede affinché le pianificazioni del Dipartimento siano integrate in quelle del Consiglio federale, rappresenta il Dipartimento presso gli organi competenti e assicura il coordinamento interdipartimentale;

d. esercita la vigilanza sugli uffici secondo le istruzioni del capo del Diparti- mento;

e. elabora la politica del Dipartimento in materia di informazione e informa il pubblico e gli altri servizi federali, in modo veritiero e tempestivo e tenendo conto delle aspettative dei cittadini, circa gli affari del Dipartimento;

f. organizza una logistica efficiente in seno al Dipartimento, mette a disposi- zione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche a livello diparti- mentale e nazionale;

g. istruisce i ricorsi interposti contro uffici del Dipartimento.

Sezione 2: Disposizioni comuni a tutti gli uffici

Art. 5 1 Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 17, 19 e 22 fungono da linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale. 2 Di principio, gli uffici elaborano gli atti normativi nazionali e internazionali che rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d’intesa con il DFAE e il DFE (economia esterna). 3 Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti normativi nazionali e internazionali di cui al capoverso 2.

RS 142.313

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4 Nell’ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappre- sentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d’intesa con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e par- tecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all’elaborazione e all’esecuzione di trattati internazionali. 5 D’intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e servizi esteri.

Sezione 3: Ufficio federale di giustizia

Art. 6 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è il centro di competenza e di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze de- gli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo svilup- po economico del Paese;

b. rafforzare l’ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera;

c. elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddi- zioni e conformi al diritto di rango superiore;

d. partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all’armo- nizzazione dell’evoluzione del diritto in Europa;

e. preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all’Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFG svolge le funzioni seguenti:

a. vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell’As- semblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle competen- ze e di altri principi costituzionali;

b. segue l’evoluzione del diritto in Svizzera e all’estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politi- ca giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.

Art. 7 Compiti in dettaglio 1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collaborazio- ne con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

a. diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di di- ritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti co-

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stituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluse l’elaborazione e l’esecuzione di accordi in materia di diritti dell’uomo in collaborazione con il DFAE;

b. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto inter- nazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, il diritto fondiario rurale e quello concernente l’affitto agricolo nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;

c. diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il di- ritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto in- ternazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene (fatte salve l’estradizione e l’assistenza giudiziaria), l’esecuzione delle pene e delle misure e l’aiuto alle vittime di reati violenti;

d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

2 Nei settori di cui al capoverso 1, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabo- ra perizie all’attenzione dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e del- l’Amministrazione federale. 3 Controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell’adeguatezza dal punto di vista della tecnica legisla- tiva e della redazione. 4 Sviluppa principi metodologici per l’elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statuali, in particolare per quanto concerne la loro efficacia ed economici- tà, e provvede affinché sussistano adeguate possibilità di perfezionamento. 5 Elabora i messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale alle costitu- zioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui al capoverso 1. 6 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 394 e 395 del Codice penale4 (CP). 7 È l’autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento inter- nazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le cause internazio- nali di diritto successorio e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. 8 Istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento, i ricorsi contro misure locali concernenti la circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 della legge federale del 19 dicembre 19585 sulla circolazione stradale), i ricorsi sulle votazioni (art. 81 della legge federale del 17 dicembre 19766 sui diritti

4 RS 311.0 5 RS 741.01 6 RS 161.1

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politici) e i ricorsi per violazione di trattati internazionali concernenti la libera cir- colazione delle persone e il domicilio (art. 13 cpv. 1). 9 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. A tal fine può far capo a periti esterni. 10 Esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali. 11 Gestisce un servizio responsabile del trattamento elettronico dei dati giuridici.

Art. 8 Disposizioni speciali 1 L’UFG dirige tra l’altro:

a. l’Ufficio federale dello stato civile;

b. l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l’Ufficio svizzero del registro del naviglio;

c. l’Ufficio del registro di commercio. 2 I compiti e le competenze degli uffici di cui al capoverso 1 sono disciplinati in atti normativi speciali7.

Sezione 4: Ufficio federale di polizia

Art. 9 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale di polizia (UFP) è il centro di competenza della Confederazione in materia di polizia e di assistenza giudiziaria internazionale. Esso persegue in par- ticolare gli obiettivi seguenti:

a. salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera;

b. lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione;

c. proteggere autorità, edifici e informazioni posti sotto la responsabilità della Confederazione e persone ed edifici per i quali sussiste un obbligo di prote- zione in virtù del diritto internazionale pubblico;

d. fornire rapidamente assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFP svolge le funzioni seguenti:

a. esegue misure volte a tutelare la sicurezza interna, nella misura in cui tale compito debba essere assolto dalla Confederazione e non sia demandato a un altro organo;

b. assolve i compiti di polizia giudiziaria della Confederazione;

RS 211.112.1, 211.432.1, 221.4117

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c. coordina e sostiene le inchieste intercantonali e internazionali;

d. dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazio- nale e internazionale;

e. dirige il Servizio di sicurezza dell’Amministrazione federale;

f. decide in merito alle estradizioni e al perseguimento penale in via sostitutiva ed esamina le domande di assistenza giudiziaria;

g. fatte salve disposizioni speciali derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione, di lotterie, di armi e di esplosivi;

h. è il servizio competente in materia di assistenza agli svizzeri all’estero e di- rige le ricerche di persone scomparse in Svizzera e all’estero;

i. gestisce una centrale di annuncio e di trasmissione.

Art. 10 Compiti speciali 1 Oltre agli atti normativi relativi alle sue funzioni principali, l’UFP elabora gli atti normativi nazionali e internazionali concernenti l’assistenza a persone nel bisogno, il pagamento di alimenti e la collaborazione con tribunali esteri e internazionali. 2 Oltre ai servizi attribuitigli dalla legge8, dirige l’Ufficio centrale di cui all’arti- colo 39 della legge federale del 20 giugno 19979 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. 3 Fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di po- lizia e di perseguimento penale e sviluppa nuove prestazioni di tal genere. 4 Collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell’organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità. 5 D’intesa con il DFAE, organizza e coordina operazioni di polizia all’estero nel- l’ambito di misure di mantenimento della pace e di buoni uffici. 6 Compila la statistica criminale di polizia e pubblica il Monitore svizzero di polizia. 7 Rappresenta la Svizzera presso INTERPOL. 8 Assolve compiti di polizia degli stranieri concernenti la sicurezza interna. 9 D’intesa con il DFAE, elabora accordi concernenti il trasferimento di detenuti.

Art. 11 Competenze speciali 1 L’UFP è competente a vietare l’entrata in Svizzera di stranieri che compromettono la sicurezza interna o esterna del Paese. Previa consultazione del DFAE, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo

8 Ordinanza del 18 agosto 1999 concernente il trasferimento di servizi del Ministero pubblico della Confederazione all’Ufficio federale di polizia, RU 1999 2446; l’attribuzione mediante una legge formale ha luogo nel termine di cui all’articolo 64 LOGA.

9 RS 514.54

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l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale al Dipartimento, che li può sottoporre per decisione al Consiglio federale. 2 L’UFP è competente a trattare domande e richieste d’informazioni su questioni di polizia, a gestire le relazioni internazionali di polizia in materia di assistenza ammi- nistrativa e giudiziaria e ad assicurare la collaborazione con i tribunali internaziona- li. 3 È l’autorità competente per quanto concerne il rimpatrio e il rimpatrio in transito, i casi di assistenza, le relazioni con l’estero in materia di procedura di consegna e la ricerca di persone e cose in Svizzera e all’estero.

Sezione 5: Ufficio federale degli stranieri

Art. 12 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale degli stranieri (UFDS) è il centro di competenza della Confede- razione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri e di cit- tadinanza svizzera. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto con- cerne: 1. l’ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di di-

ritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ri- congiungimento familiare,

2. l’ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi glo- bali dell’economia, delle possibilità di integrazione professionale e so- ciale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Sviz- zera;

b. creare condizioni quadro favorevoli all’integrazione della popolazione stra- niera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equili- brato.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFDS svolge le funzioni seguenti:

a. congiuntamente con il DFAE e l’Ufficio federale dei rifugiati (UFR), analiz- za l’evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazio- ne;

b. in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta con- tro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situa- zione internazionale e attua tali strategie;

c. in collaborazione con il DFE, valuta gli interessi globali dell’economia nel settore della politica degli stranieri;

d. esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera;

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e. esercita la vigilanza sull’esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni;

f. tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.

Art. 13 Compiti speciali 1 L’UFDS istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio. 2 Gestisce inoltre un servizio d’informazione e di consulenza per le persone che in- tendono emigrare e per il collocamento di praticanti.

Art. 14 Competenze speciali 1 L’UFDS è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cit- tadinanza svizzera. 2 È autorizzato a interporre ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni canto- nali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza.

Sezione 6: Ufficio federale delle assicurazioni private

Art. 15 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) è il centro di competenza della Confederazione per le questioni concernenti le assicurazioni private. Esso per- segue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. provvedere affinché gli istituti d’assicurazione sottoposti alla sorveglianza degli assicuratori possano fornire durevolmente e in qualsiasi momento ai loro assicurati le prestazioni assicurative dovute (mantenimento della solvi- bilità);

b. vigilare affinché tali istituti si attengano alle pertinenti norme giuridiche e non commettano abusi nei confronti degli assicurati;

c. promuovere uno sviluppo favorevole, sul piano nazionale e internazionale, del settore delle assicurazioni private.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFAP svolge le funzioni seguenti:

a. esercita la sorveglianza sugli istituti d’assicurazione privati. In tale ambito esegue tra l’altro le procedure di autorizzazione, valuta la solvibilità degli istituti assicurativi, in particolare il loro sostrato tecnico, finanziario, giuridi- co e organizzativo, e dispone se del caso misure di risanamento;

b. unitamente ad altri servizi federali, elabora le basi giuridiche concernenti la sorveglianza degli assicuratori e il contratto d’assicurazione. In tale ambito, tiene debitamente conto delle esigenze della società, in particolare di quelle degli assicurati e degli assicuratori;

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c. segue l’evoluzione nazionale e internazionale in materia di sorveglianza de- gli assicuratori e di contratto d’assicurazione e provvede affinché il diritto svizzero vi sia adeguato.

Art. 16 Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l’UFAP assolve i compiti seguenti:

a. pubblica annualmente un rapporto sui risultati degli istituti d’assicurazione privati e sulle sue attività;

b. risponde a domande concernenti il diritto in materia di sorveglianza delle as- sicurazioni private e di contratto d’assicurazione;

c. raccoglie e pubblica periodicamente le decisioni dei tribunali svizzeri con- cernenti controversie di diritto privato in materia di assicurazioni;

d. rappresenta la Svizzera in seno all’Associazione internazionale delle autorità di sorveglianza assicurativa e partecipa all’elaborazione di norme interna- zionali nel settore della sorveglianza delle assicurazioni.

Sezione 7: Ufficio federale della pianificazione del territorio

Art. 17 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT) è il centro di compe- tenza della Confederazione per le questioni concernenti l’assetto e lo sviluppo del territorio. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. elaborare strategie intese a rafforzare e a sviluppare lo spazio vitale ed eco- nomico svizzero nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile;

b. migliorare la coerenza delle attività federali d’incidenza territoriale;

c. consolidare il sistema urbano svizzero;

d. promuovere lo spazio rurale;

e. assicurare l’integrazione della Svizzera nell’assetto territoriale europeo. 2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFPT svolge le funzioni seguenti:

a. elabora basi che consentano di pianificare e coordinare le attività d’inci- denza territoriale e di sostenere l’esecuzione della legislazione in materia di pianificazione del territorio a livello federale, cantonale e comunale;

b. promuove, ai sensi dell’ordinanza del 22 ottobre 199710 concernente il co- ordinamento dei compiti della Confederazione nell’ambito della politica d’assetto del territorio, il coordinamento in seno alla Confederazione, se- gnatamente nell’ambito della Conferenza della Confederazione sull’assetto del territorio;

RS 172.01610

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c. valuta i progetti federali d’incidenza territoriale alla luce degli obiettivi e dei principi della pianificazione del territorio;

d. informa tempestivamente i Cantoni circa la pianificazione della Confedera- zione e le relative modifiche;

e. fornisce consulenza e sostegno ai Cantoni in questioni concernenti la piani- ficazione direttrice nonché nell’interpretazione e nell’applicazione della le- gislazione federale sulla pianificazione del territorio;

f. esercita la vigilanza sull’esecuzione del diritto in materia di pianificazione del territorio nei Cantoni.

Art. 18 Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l’UFPT assolve i compiti seguenti:

a. informa il pubblico su temi importanti della politica d’assetto del territorio e su questioni concernenti l’applicazione del diritto;

b. partecipa a organismi incaricati di sviluppare l’assetto territoriale europeo e la collaborazione transfrontaliera in materia di assetto del territorio;

c. rappresenta la Svizzera in seno al Comitato degli alti funzionari della Confe- renza europea dei ministri responsabili in materia di assetto territoriale (CEMAT).

Sezione 8: Ufficio federale di metrologia

Art. 19 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale di metrologia (UFMET) è il centro di competenza della Confe- derazione in materia di metrologia e di accreditamento. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

a. garantire misurazioni corrette e conformi alla legge al fine di tutelare le per- sone e l’ambiente;

b. mettere a disposizione le infrastrutture e le competenze metrologiche e di valutazione della conformità necessarie all’economia svizzera o assicurarne la mediazione.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFMET assolve le funzioni seguenti:

a. elabora criteri di misurazione nazionali fondati sulle norme internazionali e conformi allo stato della tecnica, gestisce i laboratori e gli istituti necessari a tal fine e compie le ricerche tecnico scientifiche e i lavori di sviluppo neces- sari;

b. provvede affinché le misurazioni necessarie nel commercio e per i settori della salute, della sicurezza pubblica e dell’ambiente possano essere effet- tuate con il grado di precisione necessario al Paese e secondo criteri ricono- sciuti;

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c. mette a disposizione dell’economia e della ricerca svizzere unità di misura valide a livello internazionale e sufficientemente precise e offre loro possi- bilità di misurazione speciali e altre prestazioni metrologiche;

d. gestisce il Servizio d’accreditamento svizzero, che accredita in Svizzera la- boratori di prova e organismi di valutazione della conformità pubblici o pri- vati secondo criteri riconosciuti a livello internazionale.

Art. 20 Compiti speciali 1 Oltre alle sue funzioni principali, l’UFMET assolve i compiti seguenti:

a. aiuta altri servizi federali e i Cantoni a risolvere problemi metrologici;

b. sostiene le autorità di designazione nella valutazione delle competenze spe- cialistiche degli organismi di valutazione della conformità;

c. assicura il segretariato della Commissione federale di metrologia e della Commissione federale d’accreditamento.

2 L’UFMET rappresenta la Svizzera in seno alla Conferenza generale dei pesi e delle misure conformemente al Trattato del 20 maggio 187511 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure. 3 Rappresenta inoltre la Svizzera in seno al Comitato dell’Organizzazione interna- zionale di metrologia legale conformemente alla Convenzione del 12 ottobre 195512 istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale.

Art. 21 Competenze speciali 1 L’UFMET è competente per la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità di strumenti e procedure di misurazione nell’ambito di accordi internazionali. 2 È inoltre competente per la nomina di periti nel settore dell’accreditamento.

Sezione 9: Ufficio federale dei rifugiati

Art. 22 Obiettivi e funzioni

L’Ufficio federale dei rifugiati (UFR) attua la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dall’Assemblea federale e dal Consiglio fede- rale e garantisce in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno. In tale ambito, esso svolge le funzioni seguenti:

a. congiuntamente con il DFAE e l’UFDS, analizza l’evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione;

11 RS 0.941.291 12 RS 0.941.290

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b. decide in merito alla concessione o al rifiuto dell’asilo, alla concessione di protezione, all’ammissione provvisoria e all’allontanamento dalla Svizzera;

c. assicura la coordinazione in seno all’Amministrazione federale e con i Can- toni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l’asilo e i rifugiati;

d. d’intesa con il DFAE, partecipa all’armonizzazione e all’attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;

e. applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministra- tive e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l’utilizza- zione;

f. in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in mate- ria di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazio- nali di utilità pubblica;

g. sostiene i Cantoni nell’esecuzione di allontanamenti.

Art. 23 Compiti speciali

Oltre alle sue funzioni principali, l’UFR assolve i compiti seguenti:

a. prepara, d’intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il transito ed esegue tali trattati ;

b. rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di do- cumenti e apolidi.

Art. 24 Competenze speciali

L’UFR è competente in materia di riconoscimento di apolidi.

Capitolo 3: Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Ministero pubblico della Confederazione

Art. 25 Obiettivi e funzioni 1 Quale autorità inquirente e d’accusa della Confederazione, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si occupa dei reati il cui perseguimento compete alla Confederazione. Contribuisce al perseguimento nazionale e internazionale di reati. 2 Assolve, su mandato del Consiglio federale, i compiti relativi all’esecuzione di sentenze delle giurisdizioni penali federali e sottopone al Dipartimento proposte concernenti il perseguimento di reati politici.

Art. 26 Competenze speciali

Al MPC competono le decisioni amministrative seguenti:

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a. esecuzione di sentenze della Corte penale federale;

b. delega a un Cantone di una causa penale di competenza della Confederazio- ne;

c. riunione di cause penali presso un’autorità federale o cantonale;

d. decisione circa l’autorizzazione di perseguire penalmente funzionari federa- li, nella misura in cui tale decisione sia delegata al MPC dall’articolo 7 ca- poverso 1 dell’ordinanza del 30 dicembre 195813 concernente la legge sulla responsabilità;

e. componimento di conflitti di competenza tra Cantoni in procedimenti contro fanciulli e adolescenti (art. 372 CP14).

Art. 27 Disposizioni speciali

Il Dipartimento mette a disposizione del MPC le infrastrutture necessarie e gestisce le risorse. Le corrispondenti disposizioni concernenti l’Amministrazione federale centrale si applicano per analogia al MPC.

Sezione 2: Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 28 1 Quale centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di di- ritto estero e di diritto internazionale, l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) rende accessibili ad autorità e privati informazioni sul diritto estero e redige perizie su questioni giuridiche che rientrano nel suo campo d’attività. 2 Il suo statuto, i suoi compiti e la sua organizzazione sono retti dalla legge federale del 6 ottobre 197815 sull’Istituto svizzero di diritto comparato.

Sezione 3: Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 29 1 Conformemente alla legge federale del 24 marzo 199516 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l’IPI è il centro di compe- tenza della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti17. 2 L’IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento.

13 RS 170.321 14 RS 311.0 15 RS 425.1 16 RS 172.010.31 17 RS 172.010.31, 231-234, 0.231-0.234

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Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 30 Diritto vigente: abrogazione e modifica

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell’allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

17 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1716

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Allegato (art. 30)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

L’atto normativo seguente è abrogato:

Ordinanza del 7 settembre 197718 sulla rappresentanza del Consiglio federale da- vanti alla Corte e Commissione europee dei diritti dell’uomo

II

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza dell’11 agosto 199919 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo

Art. 17 Titolo e cpv. 1

Contabilità e risorse 1 Per quanto concerne la contabilità e la gestione delle risorse (locali, attrezzatura e informatica), la Commissione è considerata un’unità amministrativa del Diparti- mento.

2. Ordinanza del 9 maggio 197920 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici

Art. 6 e 7

Abrogati

3. Ordinanza del 28 marzo 199021 sulle competenze delegate ai dipartimenti e agli uffici loro subordinati (ordinanza sulla delega di competenze)

Art. 9-14

Abrogati

18 RU 1977 1549 19 RS 142.317 20 RS 172.010.15 21 RS 172.011

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4. Ordinanza del 30 dicembre 195822 concernente la legge sulla responsabilità

Art. 7 cpv. 1 1 La competenza di autorizzare il perseguimento penale di funzionari (art. 15 della legge) che non sono fuori classe ai sensi dell’ordinamento dei funzionari del 30 giu- gno 192723 è delegata al Ministero pubblico della Confederazione. Prima di decide- re, quest’ultimo richiede il parere della direzione dell’ufficio o della relativa autorità superiore. Il Ministero pubblico presenta una proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia se:

a. sono interessati capi funzionari fuori classe;

b. sono interessate persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d e f della legge;

c. l’inchiesta deve essere svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;

d. l’autorizzazione deve essere negata;

e. l’importanza particolare del caso lo richiede.

5. Ordinanza del 25 novembre 199824 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione

Allegato

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale di giustizia e polizia

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale: Ufficio federale di polizia Bundesamt für Polizeiwesen Office fédéral de la police Uffizi federal da polizia e Ufficio federale delle assicurazioni private Bundesamt für Privatversicherungswesen Office fédéral des assurances privées Uffizi federal d’assicuranzas privatas sono sostituiti da: Ufficio federale di polizia Bundesamt für Polizei Office fédéral de la police Uffizi federal da polizia

22 RS 170.321 23 RS 172.221.10 24 RS 172.010.1

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e Ufficio federale delle assicurazioni private Bundesamt für Privatversicherungen Office fédéral des assurances privées Uffizi federal d’assicuranzas privatas

2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata: Ministero pubblico della Confederazione Bundesanwaltschaft Ministère public de la Confédération Procura publica federala

è trasferito da «1. Unità dell’Amministrazione federale centrale» a «2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata».

6. Ordinanza del 25 febbraio 199825 sul materiale bellico

Sostituzione di un’espressione

Negli articoli 13 capoverso 2, 14 capoverso 1 e 20 e nel titolo dell’articolo 20, l’espressione «Ministero pubblico della Confederazione» è sostituita da «Ufficio federale di polizia».

7. Ordinanza del 14 novembre 197326 sulla navigazione aerea

Art. 122c cpv. 3 3 L’Ufficio federale di polizia decide circa l’impiego degli addetti alla sicurezza in ogni singolo caso, d’intesa con le imprese svizzere interessate, e ne informa l’Uffi- cio federale.

8. Ordinanza del 26 marzo 198027 sugli esplosivi

Art. 5 cpv. 2 2 L’Ufficio centrale (art. 33 della legge) avverte mediante direttive qualora, secondo l’evoluzione della tecnica e gli accordi internazionali, debbano essere applicate nuo- ve norme di esame o siano determinati nuovi valori limite.

25 RS 514.511 26 RS 748.01 27 RS 941.411

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Art. 15 cpv. 2 2 L’Ufficio federale di polizia rilascia autorizzazioni per la fabbricazione e l’im- portazione di esplosivi e pezzi pirotecnici per usi civili, di polvere da fuoco che non sottostà alla legislazione federale sul materiale bellico nonché di munizione indu- striale. Necessita di un’autorizzazione di fabbricazione anche chi prepara gli esplo- sivi o i pezzi sul luogo d’impiego.

Art. 89 cpv. 2-6

Abrogati

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