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Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (stato 1 luglio 2010)

 Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi

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Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi1 (Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° luglio 2010)

Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 4, 10 capoverso 3, 11 capoverso 2, 12 capoversi 2 e 3, 13, 14 capoversi 2 e 5, 15 capoversi 3 e 4, 16 capoverso 2, 17 capoversi 2 e 6 nonché 21 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle sementi,3

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza è applicabile alle sementi e ai tuberi-seme dei generi e delle specie menzionati nell’allegato 1.

Sezione 2: Definizioni

Art. 2 Varietà particolari e sementi particolari4 1 Per quanto riguarda il granturco, il sorgo spp. e il girasole:5

a. una varietà a impollinazione libera è una varietà sufficientemente omogenea e stabile;

b. una linea inbred è una linea sufficientemente omogenea e stabile ottenuta sia per autofecondazione artificiale accompagnata da selezione durante più generazioni successive, sia con operazioni equivalenti;

RU 1999 781 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 2 RS 916.151 3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513).

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c. un ibrido semplice è una prima generazione di un incrocio fra due linee inbred, definito dal costitutore;

d. un ibrido doppio è una prima generazione di un incrocio fra due ibridi sem- plici, definito dal costitutore;

e. un ibrido a tre vie è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred e un ibrido semplice, definito dal costitutore;

f. un ibrido «Top Cross» è una prima generazione di un incrocio fra una linea inbred o un ibrido semplice e una varietà a impollinazione libera, definito dal costitutore;

g. un ibrido intervarietale è una prima generazione di un incrocio fra piante di sementi di base di due varietà a impollinazione libera, definito dal costitu- tore.

2 Per componente di varietà si intende una linea destinata a servire unicamente da componente per l’ottenimento di un miscuglio di linee. 3 Per miscuglio di linee si intende un miscuglio di componenti di varietà della mede- sima specie, definito dal costitutore, che presenta un interesse particolare per quanto attiene al suo valore agronomico e di utilizzazione. 4 Per varietà locale si intende una popolazione di piante della medesima specie derivanti da una selezione naturale e massale nel quadro di un’agricoltura tradiziona- le in una determinata regione. Le varietà locali possono essere composte di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.6 5 Per varietà obsoleta si intende una varietà che da oltre due anni non figura più nel catalogo delle varietà dell’Ufficio federale o in un catalogo delle varietà estero.7 6 Per ecotipo di piante foraggere si intende una popolazione di piante della mede- sima specie derivanti da una selezione naturale nelle condizioni ecologiche partico- lari di una determinata regione. Gli ecotipi sono composti di diversi tipi di piante che presentano fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.8 7 Per varietà di nicchia si intende una varietà locale, una varietà obsoleta, per le piante foraggere un ecotipo, oppure un’altra varietà a cui non si applicano le esi- genze poste per l’ammissione nel catalogo delle varietà secondo la sezione 3. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.9 8 Una varietà monoica di canapa è una pianta che presenta i due sessi sullo stesso individuo, ma in apparati distinti.10

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

10 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

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9 Una varietà dioica di canapa è una pianta che presenta i due sessi su individui distinti, gli uni maschili e gli altri femminili.11 10 Le sementi monogermi di barbabietole sono sementi geneticamente monogermi.12 11 Le sementi di precisione di barbabietole sono sementi destinate alle seminatrici di precisione e che, conformemente alle disposizioni dell’allegato 4 capitolo E numero 3 lettere b e c, danno solo una plantula.13 12 Per associazione varietale s’intende un’associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente ammesso nel catalogo delle varietà con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente ammessi, e miscelate meccanicamente in determinate proporzioni.14 13 Per ibrido impollinatore-dipendente s’intende il componente maschiosterile dell’associazione varietale (componente femminile).15 14 Per impollinatore s’intende il componente che emette polline nell’associazione varietale (componente maschile).16 15 Per varietà sperimentale s’intende una varietà per cui è stata inoltrata una doman- da di ammissione nel catalogo delle varietà di cui all’articolo 13 oppure in un cata- logo delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea. Sono eccettuate le varietà geneticamente modificate.17

Art. 3 Sementi di prebase di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere e di barbabietole18

Per sementi di prebase si intendono le sementi di moltiplicazione: a. di una qualsiasi generazione fra il materiale parentale e le sementi di base; b. prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della sele-

zione per la conservazione relative alla varietà; c. che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle

condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base; d. prodotte e certificate in senso lato (s.l.) secondo le disposizioni della pre-

sente ordinanza.

11 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

12 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

13 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

14 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 15 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 16 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 17 Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513).

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Art. 4 Sementi di base di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere, di barbabietole e di ortaggi19

1 Per sementi di base si intendono le sementi di moltiplicazione: a. prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della sele-

zione per la conservazione relative alla varietà; b.20 derivanti direttamente da sementi di prebase eccetto gli ortaggi; c. che, su domanda del costitutore e d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricol-

tura (Ufficio federale), possono essere previste per la produzione di una nuova generazione di sementi di base;

d. che rispondono, fatte salve le disposizioni dell’articolo 24 capoverso 6, alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi di base;

e. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 Le sementi di base sono destinate alla produzione di:

a.21 sementi delle categorie «sementi certificate», «sementi certificate di prima riproduzione» o «sementi certificate di seconda riproduzione» per l’avena, l’orzo, la scagliola, la segale, il frumento, la spelta e il triticale, eccetto i loro ibridi, nonché per la soia, il lino, la canapa monoica, il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l’erba medica;

b.22 sementi certificate di prima riproduzione per le varietà dei generi e delle specie di piante foraggere, eccetto il lupino, il pisello da foraggio, la veccia e l’erba medica, nonché per le varietà di ravizzone, senape bruna, colza, cana- pa dioica, girasole, senape bianca e barbabietole;

c. sementi certificate per gli ibridi di avena, orzo, segale, frumento, spelta e tri- ticale;

d. sementi certificate, di ibridi «Top Cross» o di ibridi intervarietali per le varietà a impollinazione libera di granturco, sorgo e erba del Sudan;

e. sementi di ibridi semplici o di ibridi «Top Cross» per le sementi di linee inbred di granturco, sorgo e erba del Sudan;

f. ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «Top Cross» per le sementi di mol- tiplicazione di ibridi semplici di granturco, sorgo e erba del Sudan;

g.23 sementi di ibridi semplici per le sementi di linee inbred di girasole;

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

23 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

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h.24 sementi di ibridi a tre vie o di ibridi doppi per le sementi di ibridi semplici di girasole;

i.25 sementi certificate per gli ortaggi.

Art. 5 Sementi certificate di cereali, di piante oleaginose e da fibra, di piante foraggere, di barbabietole e di ortaggi26

1 Per sementi certificate di scagliola eccetto i suoi ibridi, segale, sorgo, erba del Sudan, granturco, colza, ravizzone, senape bruna, canapa dioica, girasole, senape bianca, barbabietole e ortaggi, nonché di ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e di varietà autogame di triticale come pure di generi e specie di piante foraggere eccetto lupino, pisello da foraggio, veccia ed erba medica si intendono le sementi:27

a. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;

b.28 previste per una produzione diversa da quella di sementi; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi

certificate; d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

2 Per sementi certificate di prima riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e tri- ticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medi- ca, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi di moltiplicazione:29

a. derivanti direttamente da sementi di base o, su domanda del costitutore, da sementi di prebase;

b. previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per una produzione diversa da quella di sementi;

c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi certificate di prima riproduzione;

d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 3 Per sementi certificate di seconda riproduzione di avena, orzo, frumento, spelta e triticale, eccetto i loro ibridi, nonché di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba me- dica, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso e soia si intendono le sementi:30

24 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

25 Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513).

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a. derivanti direttamente da sementi delle categorie «sementi di base», «semen- ti certificate di prima riproduzione» o, su domanda del costitutore, della categoria «sementi di prebase»;

b. previste per una produzione diversa da quella di sementi; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per le sementi

certificate di seconda riproduzione; d. prodotte e certificate (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 4 ... 31

Art. 6 Sementi commerciali di piante oleaginose e da fibra nonché di piante foraggere32

Per sementi commerciali si intendono le sementi che: a. presentano l’identità della specie; b. rispondono alle condizioni previste nell’allegato 4 per le sementi commer-

ciali; c. sono state ammesse secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 6a33 Sementi standard di ortaggi Per sementi standard si intendono le sementi che:

a. presentano sufficiente identità e purezza della varietà; b. sono soprattutto previste per la produzione di ortaggi; e c. sono conformi alle condizioni stabilite nell’allegato 4 per le sementi stan-

dard.

Art. 7 Tuberi-seme di prebase di patate 1 Per tuberi-seme di prebase si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da materiale iniziale o, secondo un numero definito di generazioni, da tuberi-seme di prebase;

b. previsti per la produzione di tuberi-seme di base o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di prebase;

c. prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo le regole della sele- zione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;

d. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di prebase e per le loro rispettive classi;

31 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513). 33 Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763).

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e. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 A partire dal materiale iniziale possono essere prodotte solamente quattro genera- zioni di tuberi-seme di prebase. 3 Le singole generazioni sono designate con le seguenti classi:

a. prima generazione: F1 b. seconda generazione: F2 c. terza generazione: F3 d. quarta generazione: F4

Art. 8 Tuberi-seme di base di patate 1 Per tuberi-seme di base si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da tuberi-seme di prebase, da materiale iniziale o, secondo un numero definito di generazioni, da tuberi-seme di base;

b. previsti per la produzione di tuberi-seme certificati o di un numero noto di generazioni di tuberi-seme di base;

c. importati o prodotti da un’organizzazione di moltiplicazione sotto la respon- sabilità del costitutore o del rappresentante della varietà secondo le regole della selezione per la conservazione relative alla varietà e allo stato sanitario;

d. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base e per le loro rispettive classi;

e. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza. 2 A partire dal materiale di prebase possono essere prodotte solamente cinque gene- razioni di tuberi-seme di base. 3 Le singole generazioni sono designate con le seguenti classi:

a. prima generazione: S b. seconda generazione: SE1 c. terza generazione: SE2 d. quarta generazione: SE3 e. quinta generazione: E

Art. 9 Tuberi-seme certificati di patate 1 Per tuberi-seme certificati si intendono i tuberi di patate:

a. derivanti direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme di prebase; b. previsti per una produzione diversa da quella di tuberi-seme di patate; c. che rispondono alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme

certificati; d. prodotti e certificati (s.l.) secondo le disposizioni della presente ordinanza.

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2 I tuberi-seme certificati sono designati con la classe A. 3 Qualora sorgessero difficoltà di approvvigionamento con tuberi-seme di base, l’Uf- ficio federale può, su domanda, autorizzare la produzione di tuberi-seme certificati a partire da tuberi-seme certificati sempreché questi ultimi rispondano alle condizioni previste negli allegati 3 e 4 per i tuberi-seme di base.

Art. 10 Lotto di sementi, materiale parentale e sementi di moltiplicazione di cereali, piante oleaginose e da fibra, piante foraggere, barbabietole e ortaggi34

1 Per lotto di sementi si intende una quantità di sementi omogenee, il cui peso è limitato e che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la cam- pionatura e la designazione ai fini della commercializzazione ed eventualmente della certificazione. 2 Per lotto individuale si intende un lotto di sementi di un’unica varietà, prodotte dallo stesso produttore. 3 Per lotto composto si intende un lotto di sementi della medesima varietà prodotte da diversi produttori.35 4 Per materiale parentale si intende l’unità più piccola utilizzata dal costitutore per la conservazione di una varietà, a partire dalla quale si ottengono tutte le sementi di questa varietà in una o più riproduzioni. 5 Per sementi di moltiplicazione si intendono tutte le sementi destinate alla produ- zione di una nuova generazione di sementi e che rispondono alle condizioni previste per la loro categoria negli allegati 3 e 4. Possono essere ammesse come sementi di moltiplicazione soltanto le sementi che hanno un’ascendenza unica. 6 Possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione di cereali nonché di piante oleaginose e da fibra ai sensi del capoverso 5 unicamente:

a. le sementi di prebase o di base per le varietà di granturco, segale, sorgo, erba del Sudan e scagliola, per le varietà ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di colza, ravizzone, senape bruna, canapa dioi- ca, girasole, senape bianca e barbabietole;

b. le sementi di prebase, di base o certificate della prima generazione per le varietà diverse dagli ibridi di avena, orzo, frumento, spelta e triticale nonché per le varietà di lupino, pisello da foraggio, veccia, erba medica, canapa monoica, lino tessile, lino oleaginoso e soia.36

7 Per le varietà di piante foraggere diverse dal lupino, dal pisello da foraggio, dalla veccia e dall’erba medica possono essere utilizzate come sementi di moltiplicazione

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

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di piante foraggere ai sensi del capoverso 5 unicamente le sementi di prebase o di base.37

Art. 1138 Piccoli imballaggi 1 Per piccoli imballaggi CE A di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono un miscuglio di sementi non destinate all’utilizzo quali piante foraggere fino a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.39 1bis Per piccoli imballaggi CE B di piante foraggere si intendono gli imballaggi che contengono sementi di base, sementi certificate, sementi commerciali o – sempre che non si tratti di un imballaggio CE A – un miscuglio di sementi fino a concorren- za di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rive- stimento o altri additivi solidi.40 2 Per piccoli imballaggi CE di barbabietole si intendono gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:

a. per le sementi monogermi o di precisione: fino a 100 000 glomeruli o semi oppure fino a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi gli antiparassi- tari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;

b. per le sementi diverse dalle sementi monogermi o di precisione: fino a con- correnza di un peso netto di 10 kg, esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

Art. 12 Lotti di tuberi-seme e materiale iniziale di patate 1 Per lotto di tuberi-seme si intende una quantità di tuberi-seme omogenea che costituisce un’unità per quanto riguarda il condizionamento, la campionatura e la designazione ai fini della certificazione e della commercializzazione. 2 Un lotto di tuberi-seme dev’essere composto unicamente di tuberi di un’unica varietà e di un’unica classe prodotti dallo stesso produttore sulla medesima parcella. 3 Su domanda, l’Ufficio federale può accettare per la certificazione un lotto compo- sto di tuberi-seme della stessa varietà e di un’unica classe proveniente da parcelle diverse di un medesimo produttore. Qualora una parte del lotto composto non soddi- sfi le esigenze relative alla classe annunciata, la corrispondente classe inferiore serve per la designazione dell’insieme del lotto composto. 4 Per materiale iniziale si intende l’unità più piccola utilizzata per la conservazione della varietà, a partire dalla quale si ottengono tutti i tuberi-seme di questa varietà in una o più generazioni. Esso comprende i diversi stadi di moltiplicazione in vitro. 5 Il materiale iniziale è designato con la classe F0.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 40 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

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Sezione 3: Ammissione nel catalogo delle varietà

Art. 13 Catalogo delle varietà L’Ufficio federale pubblica un catalogo delle varietà per i generi e le specie menzio- nati nell’allegato 1 capitolo A.

Art. 14 Esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione Le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione sono stabilite nell’alle- gato 2.

Art. 15 Deroghe per l’ammissione di varietà41 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 14, una varietà, le cui sementi o tuberi- seme sono destinati esclusivamente all’esportazione verso Paesi che applicano il sistema dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per la specie in questione, presenta un valore agronomico e di utilizzazione soddi- sfacente ai sensi dell’OCSE se è stata qualificata come tale da almeno uno di questi Paesi; tali varietà sono iscritte in una rubrica particolare del catalogo (lista B). 2 Non deve essere effettuato alcun esame giusta l’articolo 17:

a. per l’ammissione di varietà di graminacee, se il costitutore dichiara che le sementi di una varietà non sono destinate all’utilizzo quali piante foraggere;

b. per l’ammissione di varietà (linee inbred, ibridi), le cui sementi vanno impiegate soltanto quali componenti per la produzione di varietà ibride, che adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi;42

c.43 per l’ammissione di varietà di ortaggi.

Art. 16 Domanda di ammissione 1 Le domande di ammissione nel catalogo delle varietà devono essere presentate all’Ufficio federale dal costitutore o dal suo rappresentante entro i termini da esso fissati e pubblicati. Un richiedente senza sede in Svizzera deve avere un rappresen- tante in Svizzera. 2 Il richiedente è tenuto a:

a. presentare un fascicolo di iscrizione costituito sulla base degli appositi moduli dell’Ufficio federale. Questo fascicolo contiene in particolare le in- dicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione nonché una descri- zione della varietà che permetta di distinguerla dalle altre varietà conosciute;

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

42 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 43 Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763).

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b. annunciare all’Ufficio federale, in conformità delle sue istruzioni, se la varietà dev’essere oggetto di un esame che concerna la distinguibilità, l’omogeneità e la stabilità;

c. fornire le sementi o i tuberi-seme necessari per l’esame della varietà; d. rispettare i termini previsti per l’invio delle domande di ammissione; e.44 proporre un’adeguata designazione della varietà giusta l’articolo 5 capoverso

1 lettera d dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle sementi. 3 L’Ufficio federale può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni del fascicolo mostrano che la varietà non adempie manifestamente le esigenze relative al valore agronomico e di utilizzazione.

Art. 16a45 Designazione della varietà 1 Una designazione della varietà è adeguata se non sussiste alcun ostacolo ai sensi del capoverso 2. 2 Esiste un ostacolo per la determinazione di una designazione della varietà in par- ticolare se:

a. il suo impiego viola i diritti anteriori di terzi; b. non è facilmente riconoscibile o riproducibile, come nel caso di designazioni

costituite esclusivamente da cifre o contenenti determinanti, esponenti oppu- re simboli;

c. coincide oppure può essere scambiata con la designazione di un’altra varie- tà;

d. viola l’ordine pubblico, il buon costume, il diritto federale o i trattati inter- nazionali;

e. può essere ingannevole dal profilo dei caratteri, del valore o dell’identità di una varietà oppure dell’identità del costitutore o di un altro avente diritto oppure può creare confusioni.

3 Se dopo aver ammesso una varietà nel catalogo delle varietà emerge che vi è un impedimento per quanto concerne la relativa designazione, il richiedente è tenuto a proporre una designazione della varietà conforme alla presente ordinanza. L’Ufficio federale può dare l’autorizzazione affinché possa essere utilizzata in via provvisoria anche la precedente designazione. In questo caso fissa le modalità secondo cui è possibile utilizzare in via provvisoria anche la precedente designazione.

Art 17 Esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione 1 L’esame ufficiale del valore agronomico e di utilizzazione è effettuato dall’Ufficio federale.

44 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 45 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

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2 Gli esami ufficiali durano da due a quattro anni a dipendenza delle specie. In casi eccezionali (condizioni meteorologiche sfavorevoli, cattiva levata) in cui non è pos- sibile farsi un’idea sufficiente del valore agronomico e di utilizzazione della varietà, l’Ufficio federale può prorogare di un anno l’esame ufficiale.

Art. 18 Esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità 1 L’esame ufficiale della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità è effettuato sotto la responsabilità dell’Ufficio federale. Quest’ultimo può affidare l’esecuzione dell’esame a un servizio estero da esso riconosciuto. 2 Qualora l’esame della distinguibilità, dell’omogeneità e della stabilità sia già stato effettuato da un servizio estero riconosciuto dall’Ufficio federale, non è necessario procedere a un nuovo esame se:

a. il richiedente dispone di un’autorizzazione del costitutore per utilizzare i risultati;

b. il servizio estero accetta che i risultati siano utilizzati al fine dell’ammissione nel catalogo delle varietà.

3 Su domanda del costitutore o del suo rappresentante, l´Ufficio federale garantisce che i risultati dell’esame e la descrizione dei componenti genealogici rimangano confidenziali.

Art. 19 Procedura d’opposizione In caso di rifiuto di una domanda d’ammissione o dell’ammissione di una varietà nel catalogo, il costitutore o il suo rappresentante può inoltrare un’opposizione all’Uffi- cio federale entro 30 giorni dalla notifica del rifiuto.

Sezione 4: Produzione, certificazione e condizionamento

Art. 20 In generale Per la produzione e la certificazione (s.l.) sono ammessi unicamente le sementi e i tuberi-seme:

a.46 di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà secondo l’articolo 13 o nel catalogo delle varietà dell’Unione europea47, o di una varietà sperimentale eccetto le varietà geneticamente modificate;

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

47 Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ventottesima edizione integrale, nella versione secondo GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal secondo complemento alla ventottesima edizione integrale, GU C 72A del 20.3.2010. Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi, ventottesima edizione integrale, nella versione secondo GU C 248A del 16.10.2009, pag. 1, modificato da ultimo dal secondo complemento alla ventottesima edizione integrale, GU C 55A del 5.3.2010.

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b. derivanti direttamente da sementi di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 3 a 5 oppure da tuberi-seme di moltiplicazione secondo le prescrizioni previste dagli articoli da 7 a 9;

c. prodotti da un produttore riconosciuto; d.48 provenienti da colture di moltiplicazione ispezionate ufficialmente o sotto

vigilanza ufficiale e conformi alle esigenze previste nell’allegato 3; e. condizionate da un’organizzazione di moltiplicazione riconosciuta o, nel

caso dei tuberi-seme di patate, sotto la responsabilità di una tale organizza- zione;

f. la cui conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 è stata controllata sul- la base dell’esame di un campione ufficiale.

Art. 21 Riconoscimento dei produttori 1 Le domande di riconoscimento come produttore devono essere inoltrate tramite l’organizzazione di moltiplicazione all’Ufficio federale il quale accorda il ricono- scimento e attribuisce un numero ad ogni produttore. 2 I produttori riconosciuti sono tenuti a:

a. stipulare un contratto di moltiplicazione con un’organizzazione di moltipli- cazione riconosciuta;

b. fare tutto il possibile per garantire la purezza varietale delle colture di sementi o di tuberi-seme e per migliorarne lo stato sanitario e colturale.

3 I produttori sono riconosciuti per la durata di un anno; il riconoscimento può essere prorogato tacitamente di anno in anno, sempreché le condizioni siano adempiute e la qualità delle sementi o dei tuberi-seme sia soddisfacente.

Art. 22 Riconoscimento delle organizzazioni di moltiplicazione 1 Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di moltiplicazione:

a. che dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato; b. che dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi e i

tuberi-seme conformemente alle esigenze della presente ordinanza; c. autorizzate dai competenti costitutori o dai loro rappresentanti ad effettuare

la moltiplicazione; d. che osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.

2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’Ufficio federale il quale accorda il riconoscimento. 3 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

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a. concludere accordi di moltiplicazione unicamente con produttori ricono- sciuti;

b. annunciare le parcelle per le ispezioni ufficiali in campo; c. organizzare e accompagnare le ispezioni ufficiali in campo; d.49 fornire, su richiesta dell’Ufficio federale, una descrizione ufficiale delle

varietà le cui sementi devono essere certificate (s.l.).

Art. 22a50 Riconoscimento delle organizzazioni di condizionamento 1 Il riconoscimento è concesso alle organizzazioni di condizionamento che:

a. dispongono di personale amministrativo e tecnico qualificato; b. dispongono dell’attrezzatura che consente di condizionare le sementi con-

formemente alle esigenze della presente ordinanza; c. osservano gli obblighi menzionati al capoverso 3.

2 Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate all’Ufficio federale, il quale accorda il riconoscimento. 3 Le organizzazioni di condizionamento sono tenute a:

a. adottare tutte le disposizioni utili per garantire l’identità e la purezza delle sementi che condizionano;

b. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa l’importazione, l’acquisto in Svizzera, l’accettazione, il condizionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) e di sementi commerciali nonché il numero di eti- chette ufficiali utilizzate;

c. eseguire la richiusura ufficiale degli imballaggi di sementi sotto la vigilanza dell’Ufficio federale.

Art. 2351 Colture di moltiplicazione e ispezioni ufficiali in campo 1 Le colture di moltiplicazione per la produzione di sementi certificate (s.l.) devono essere conformi alle esigenze previste nell’allegato 3. 2 L’organizzazione di moltiplicazione notifica ogni coltura di moltiplicazione all’Ufficio federale entro i termini fissati da quest’ultimo. 3 L’Ufficio federale può rifiutare l’iscrizione di una coltura di moltiplicazione all’ispezione ufficiale in campo se le indicazioni fornite mostrano che tale coltura non è conforme alle esigenze relative all’ammissione. 4 Le colture di moltiplicazione devono essere ispezionate da un controllore ufficiale riconosciuto. Il numero delle ispezioni è stabilito nell’allegato 3.

49 Introdotta dal n. I dell’O del DFE dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1489).

50 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763).

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5 Se la coltura di moltiplicazione non è conforme alle esigenze, su richiesta del produttore il controllore svolge un’ispezione supplementare entro un termine ade- guato, sempreché le lacune rilevate in occasione della prima ispezione siano state colmate e i criteri della valutazione siano ancora verificabili. 6 In caso di rifiuto di una coltura di moltiplicazione, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’Ufficio federale entro tre giorni feriali dalla notifica del rifiuto. L’Ufficio federale è tenuto a eseguire una controperizia entro sette giorni feriali dalla ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.

Art. 24 Certificazione dei lotti di sementi 1 L’Ufficio federale certifica (s.l.) un lotto di sementi se:

a.52 proviene da una coltura di moltiplicazione che in occasione dell’ispezione ufficiale in campo era conforme alle esigenze previste nell’allegato 3; e

b. la sua conformità alle esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione è stata controllata sulla base dell’esame di un campione ufficiale.

2 I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’Ufficio federale, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da parte di una persona ricono- sciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’al- legato 4. 3 I lotti respinti possono venir presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) dopo aver subito un ulteriore condizionamento (essiccazione, nuova cernita, ecc.). A tal fine dev’essere prelevato un nuovo campione ufficiale. 4 ...53 5 L’Ufficio federale può, sulla base dei risultati dell’analisi di un campione, certifi- care provvisoriamente un lotto di sementi non cernite e autorizzarne la commercia- lizzazione fino al primo destinatario. Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute, su richiesta dell’Ufficio federale, a produrre un elenco con nome e indirizzo del primo destinatario. Immediatamente dopo il condizionamento di un lotto, un campione ufficiale va prelevato e spedito a un laboratorio ufficiale. La commercia- lizzazione dev’essere immediatamente interrotta se i risultati dell’analisi del cam- pione ufficiale non soddisfano le esigenze stabilite nell’allegato 4.54 6 In deroga al capoverso 1 e all’articolo 20 lettera f, le sementi di prebase e di base che, per quanto concerne la loro facoltà germinativa, non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 possono essere certificate. Il fornitore dichiara su un’eti-

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

53 Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

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chetta supplementare, contenente il proprio nome ed indirizzo, la facoltà germinativa del lotto.55 7 Se una partita viene respinta sulla base del controllo ufficiale di laboratorio, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’Ufficio federale entro 30 gior- ni.56

Art. 25 Imballaggi, chiusura, etichettatura 1 Gli imballaggi vengono chiusi ufficialmente da una persona riconosciuta sotto la responsabilità della centrale di cernita o da un’organizzazione di condizionamento omologata.57 2 L’apposizione delle etichette ufficiali viene effettuata da una persona riconosciuta sotto la responsabilità dell’organizzazione di moltiplicazione. Quest’ultima tiene una contabilità degli imballaggi che dev’essere costantemente aggiornata in funzione delle operazioni. 3 L’Ufficio federale può autorizzare che l’etichetta ufficiale venga stampata nel luogo di condizionamento. Fissa le condizioni relative alla stampa. Riconosce pre- cedentemente se l’etichetta è conforme alle disposizioni della presente ordinanza e può esigere che il numero dell’etichetta sia prestampato sotto il suo controllo. 4 La distribuzione delle etichette ufficiali avviene sotto il controllo dell’Ufficio fede- rale e sotto la responsabilità delle organizzazioni di moltiplicazione.

Art. 26 Riconoscimento delle persone 1 Le domande di riconoscimento per persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 24, 25, 39 e 42 devono essere inoltrate all’Ufficio federale, il quale accorda il riconoscimento. 2 Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze professionali di base nel settore delle sementi e dei tuberi-seme e che hanno seguito un corso di formazione dell’Ufficio federale. 3 Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dall’Ufficio federale e a seguire le istruzioni di quest’ultimo nell’eser- cizio della loro funzione. 4 Le persone per i compiti di cui all’articolo 23 non possono trarre profitto dall’esito dell’esame.58

55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 56 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 5179). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 58 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

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Sezione 5: Commercializzazione

Art. 27 Commercializzazione 1 Possono essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme:

a. conformi alle esigenze previste nell’allegato 4; b. certificati (s.l.) o, per le specie di cui all’articolo 45, ammessi come sementi

commerciali o, per gli ortaggi, ammessi come sementi standard; e c. di una varietà ammessa nel catalogo delle varietà di cui all’articolo 13 o,

eccetto le varietà geneticamente modificate, nel catalogo comune delle varietà dell’Unione europea59, oppure di una varietà sperimentale ai sensi dell’articolo 30.60

1bis Possono inoltre essere commercializzati le sementi e i tuberi-seme di una varietà di nicchia ai sensi dell’articolo 29.61 2 Le sementi e i tuberi-seme di una varietà possono essere commercializzati durante un periodo transitorio di due anni dopo la scadenza dell’ammissione nel catalogo delle varietà. 3 Le sementi e i tuberi-seme possono essere commercializzati soltanto sotto forma di lotti omogenei in imballaggi chiusi ufficialmente e muniti di un’etichetta ufficiale che soddisfa le esigenze di cui all’articolo 25 della presente ordinanza o di un siste- ma riconosciuto equivalente. 4 In caso di difficoltà temporanee d’approvvigionamento generale, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di sementi o di tuberi-seme ausiliari che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20. L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze che devono essere soddisfatte dalle sementi o dai tuberi- seme ausiliari. 5 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di piccole quantità di sementi e tuberi-seme che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20 e destina- ti a prove sperimentali o scopi scientifici.62 6 Se lo stato fitosanitario delle sementi e dei tuberi-seme lo richiede, l’Ufficio fede- rale può ordinare che le sementi o i tuberi-seme commercializzati vengano trattati mediante un procedimento efficace contro le malattie e i parassiti trasmissibili attra- verso le sementi o i tuberi-seme. 7 In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, l’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di sementi non ancora condizionate, sempreché siano state

59 Vedi nota all'art. 20 lett. a 60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 61 Introdotto dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 5179).

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ispezionate in campo e che adempiano le esigenze di cui all’allegato 3. L’Ufficio federale stabilisce, caso per caso, le esigenze che devono essere rispettate.63

Art. 28 Etichetta Gli imballaggi devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme alle disposizioni previste nell’allegato 5. L’etichetta dev’essere incollata sull’imbal- laggio oppure integrata nel sistema di chiusura in modo che non venga lacerata. Il colore dell’etichetta è:

a. bianco con una striscia diagonale viola per le sementi e i tuberi-seme di pre- base;

b. bianco per le sementi e i tuberi-seme di base; c. blu per le sementi e i tuberi-seme certificati nonché per le sementi certificate

di prima riproduzione; d. rosso per le sementi certificate di seconda riproduzione; e. verde per i miscugli di linee, varietà o specie; f. marrone per le sementi commerciali, per le sementi e i tuberi-seme ausiliari

nonché per le sementi non certificate; g.64 blu con una linea diagonale verde per le sementi certificate di un’asso-

ciazione varietale; h.65 arancione per le sementi di una varietà sperimentale ai sensi dell’articolo 30.

Art. 2966 Varietà di nicchia 1 Con l’autorizzazione dell’Ufficio federale le sementi di una varietà di nicchia possono essere commercializzate senza che la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà e senza che tali sementi siano certificate (s.l.), sempreché le sementi siano commercializzate con un’etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati all’articolo 28, e sulla quale figuri la menzione «varietà di nicchia auto- rizzata, sementi non certificate». 2 Ai fini della tutela di persone, animali e ambiente, l’Ufficio federale può subordi- nare l’autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condi- zioni. 3 L’Ufficio federale può determinare la quantità massima commerciabile di sementi della varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferi- mento.

63 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 64 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 65 Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763).

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4 L’Ufficio federale può revocare l’autorizzazione se la varietà produce effetti colla- terali inaccettabili per le persone, gli animali o l’ambiente.

Art. 30 Varietà sperimentali 1 Le sementi e i tuberi-seme di varietà sperimentali possono essere commercializzati per moltiplicazione susseguente o a scopi scientifici senza che la varietà sia stata ammessa nel catalogo delle varietà, se:

a. la varietà è stata notificata all’Ufficio federale; e b. le sementi o i tuberi-seme sono commercializzati con l’indicazione «varietà

non ancora ufficialmente iscritta» ed «esclusivamente per prove e analisi».67 2 L’Ufficio federale può determinare la quantità massima di sementi o di tuberi-seme che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.

Art. 31 Prima commercializzazione La prima commercializzazione di sementi o di tuberi-seme certificati (s.l.) prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22.

Art. 31a68 Sementi importate Per la commercializzazione di quantitativi superiori a 2 kg di sementi importate da Paesi non membri dell’UE, l’importatore è tenuto a conservare per almeno tre anni le seguenti indicazioni e a metterle a completa disposizione dell’Ufficio federale:

a. specie; b. varietà; c. categoria; d. Paese di produzione e autorità ufficiali di controllo; e. Paese di spedizione; f. importatore; g. quantitativo di sementi; h. numero di lotto.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

68 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

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Capitolo 2: Disposizioni speciali Sezione 1: Cereali

Art. 32 Ammissione nel catalogo delle varietà 1 I componenti di varietà e i miscugli di linee sono designati come tali nel catalogo delle varietà menzionato nell’articolo 13. La composizione dei miscugli di linee è definita. 2 In deroga all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 199869 sulle sementi:

a. l’ammissione dei componenti di varietà non è sottoposta ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione nonché la denomina- zione della varietà;

b. l’ammissione dei miscugli di linee non è sottoposta ad alcuna esigenza con- cernente la distinguibilità, l’omogeneità, la stabilità e la selezione per la con- servazione;

c. le varietà di scagliola, di sorgo, di erba del Sudan, di ibridi che risultano dall’incrocio di queste due specie, di granturco dolce, di granturco da pop- corn e da polenta non sono sottoposte ad alcuna esigenza concernente il valore agronomico e di utilizzazione.

3 Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’ar- ticolo 16 capoverso 2 lettera a si basano:

a. sui risultati di un esame preliminare effettuato in una rete di prove ricono- sciuta giusta l’articolo 33, o

b. qualora la varietà fosse già ammessa in un catalogo delle varietà di un Paese estero, sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati ese- guiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle sviz- zere dall’Ufficio federale.

4 L’Ufficio federale può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminato- rio previsto nell’allegato 2.

Art. 33 Riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare 1 Le domande di riconoscimento di una rete di prove per l’esame preliminare delle varietà di cereali vanno inoltrate ogni anno all’Ufficio federale, entro i termini fissati da quest’ultimo e conformemente alle sue indicazioni. 2 Il richiedente è tenuto a fornire all’Ufficio federale un campione di riferimento per ogni varietà inserita nella rete e a garantire in qualsiasi momento all’Ufficio federale l’accesso alla rete. 3 La durata minima prescritta per gli esami preliminari è di un anno.

69 RS 916.151

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4 La rete di prove è riconosciuta se: a. comprende quattro luoghi di sperimentazione o due luoghi, nei quali le pro-

ve vengono ripetute per due anni, rappresentativi delle principali condizioni di produzione svizzere;

b. le varietà standard, definite dall’Ufficio federale, sono integrate nello sche- ma sperimentale;

c. le prove sono eseguite secondo uno schema sperimentale che consenta l’ana- lisi statistica dei risultati.

Art. 34 Organizzazioni di moltiplicazione 1 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a. notificare all’Ufficio federale i lotti di sementi previsti per la moltiplicazione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine dell’esecuzione dei con- trolli delle colture;

b. notificare all’Ufficio federale le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;

c. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa l’accettazione, il condi- zionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

2 Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita rico- nosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze previste dall’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 35 Commercializzazione In deroga alle disposizioni dell’articolo 27 capoverso 1, l’Ufficio federale può auto- rizzare la commercializzazione, sul piano locale, di piccoli quantitativi di sementi trattate che non soddisfano le esigenze previste nell’allegato 4 a condizione che l’imballaggio sia munito di un’etichetta speciale che rechi la menzione «sementi non certificate» e indichi in quale misura le esigenze non sono soddisfatte.

Art. 35a70 Miscugli di sementi Le sementi di diverse varietà di una specie di cereali o le sementi di cereali di diver- se specie possono essere commercializzate sotto forma di miscuglio se:

a. le diverse componenti del miscuglio, prima di essere miscelate, sono con- formi alle norme di distribuzione cui sono soggette;

b. la composizione del miscuglio è comunicata all’Ufficio federale; c. il miscuglio è condizionato da un’organizzazione di condizionamento rico-

nosciuta dall’Ufficio federale.

70 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Agricoltura

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Sezione 2: Patate

Art. 36 Esame preliminare delle varietà 1 Prima dell’esame ufficiale previsto dall’articolo 17, le varietà di patate proposte per l’ammissione sono esaminate durante due anni dall’Ufficio federale nell’ambito di un esame preliminare. 2 Per le varietà già ammesse nel catalogo di un Paese che dispone di un sistema di ammissione equivalente, l’Ufficio federale può rinunciare al secondo anno di esame preliminare se il richiedente ne fa domanda e fornisce indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione basate sui risultati degli esami di ammissione nel catalogo delle varietà estero. Questi risultati sono presi in considerazione se le prove hanno avuto luogo in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle svizzere dall’Ufficio federale. 3 L’Ufficio federale può rifiutare una domanda di ammissione se i risultati dell’esame preliminare mostrano che la varietà non soddisfa le esigenze previste nell’allegato 2.

Art. 37 Organizzazioni di moltiplicazione Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a. notificare all’Ufficio federale, conformemente alle sue istruzioni, i lotti di moltiplicazione distribuiti ai produttori riconosciuti;

b. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa la commercializzazione di tuberi-seme certificati (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate;

c. effettuare, su richiesta e sotto la sorveglianza dell’Ufficio federale, controlli delle colture.

Art. 38 Produzione, ammissione delle parcelle e imballaggio 1 I lotti prodotti direttamente da tuberi-seme importati sono designati come segue, sempreché siano soddisfatte le esigenze previste negli allegati 3 e 4:

Tuberi-seme importati: Lotti prodotti: Classe S Classe SE1 Classe SE Classe SE2 Classe E Classe A .71 2 Su domanda e se la genealogia e le esigenze dei lotti di tuberi-seme importati cor- rispondono a quelle di una delle classi definite nell’articolo 8, l’Ufficio federale può stabilire, per ogni singolo caso, che la classe che può essere prodotta venga desi- gnata con la classe inferiore corrispondente. 3 L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singolo caso, le esigenze specifiche relative alla produzione di materiale iniziale.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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4 Una parcella che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annunciata può essere ammessa per la produzione di una classe inferiore se le relative esigenze sono soddisfatte. 5 Gli imballaggi previsti dall’articolo 25 devono essere nuovi e i recipienti puliti ed esenti da qualsiasi residuo di inibitori della germogliazione.

Art. 39 Certificazione dei lotti di tuberi-seme di patate 1 In deroga alle disposizioni dell’articolo 24, un lotto di tuberi-seme è certificato dall’Ufficio federale, se:

a.72 proviene da una coltura di moltiplicazione ammessa in occasione dell’ispe- zione in campo;

b. gli steli e il fogliame sono stati distrutti conformemente alle direttive dell’Ufficio federale;

c. soddisfa le esigenze previste nell’allegato 4 per la categoria in questione. 2 La certificazione è rilasciata in base:

a. all’esame di un campione ufficiale eseguito da un laboratorio dell’Ufficio federale;

b. al controllo del lotto cernito. 3 I campioni ufficiali vengono prelevati e inviati al laboratorio dell’Ufficio federale da una persona riconosciuta. 4 I lotti di tuberi-seme sono controllati dopo la cernita da parte di un controllore riconosciuto. 5 Un lotto che non soddisfa le esigenze stabilite ai numeri 1 e 2.1 dell’allegato 4 capitolo B può essere controllato un’altra volta dopo una cernita supplementare. 6 Un lotto di tuberi-seme che non soddisfa le esigenze stabilite per la classe annun- ciata può essere certificato in una classe inferiore se le relative esigenze sono soddi- sfatte. 7 Per le patate da semina che sono state ottenute mediante moltiplicazione in vitro e che non sono conformi alla maggior parte delle esigenze della presente ordinanza, l’Ufficio federale stabilisce:

a. le deroghe a particolari disposizioni dell’ordinanza; b. le disposizioni applicabili a queste patate da semina; c. le designazioni applicabili per queste patate da semina. 73

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

73 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Agricoltura

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Art. 40 Commercializzazione 1 L’Ufficio federale può determinare l’equivalenza delle classi estere di tuberi-seme in rapporto alle classi di cui agli articoli 7 a 9. 2 La commercializzazione di tuberi-seme trattati con un prodotto che inibisce la germogliazione è vietata. 3 L’Ufficio federale può prelevare campioni di tuberi-seme e sottoporli a controlli al fine di verificare se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza, in par- ticolare a quelle previste nell’allegato 6.

Sezione 3: Piante foraggere, piante oleaginose e da fibra74

Art. 40a75 Ammissione nel catalogo delle varietà 1 Per le piante foraggere, oleaginose e da fibra le indicazioni relative al valore agro- nomico e di utilizzazione menzionate nell’articolo 16 capoverso 2 lettera a si basa- no:

a. sui risultati di un esame preliminare giusta l’articolo 40b, o b. qualora la varietà fosse già ammessa in un catalogo delle varietà di un Paese

estero, sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati ese- guiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analoghe a quelle sviz- zere dall’Ufficio federale.

2 Per le piante foraggere l’esame preliminare è eseguito soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino. 3 L’Ufficio federale può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che per uno dei caratteri osservati la varietà raggiunge il valore eliminato- rio previsto nell’allegato 2.

Art. 40b76 Esami preliminari 1 Gli esami preliminari durano almeno un anno e comprendono almeno due luoghi di sperimentazione in Svizzera o all’estero che presentano condizioni agronomiche analoghe. 2 I risultati devono consentire un’analisi statistica.

74 Originariamente avanti art. 41. 75 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513). 76 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513).

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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Art. 41 Produzione di sementi certificate 1 ...77 2 Le organizzazioni di moltiplicazione sono tenute a:

a. annunciare all’Ufficio federale i lotti di sementi destinati alla moltiplica- zione e a fornirgli un campione rappresentativo al fine di eseguire i controlli delle colture;

b. notificare all’Ufficio federale le sementi di moltiplicazione distribuite ai produttori riconosciuti;

c. fornire all’Ufficio federale indicazioni esatte circa l’accettazione, il condi- zionamento e la commercializzazione di sementi certificate (s.l.) nonché il numero di etichette ufficiali utilizzate.

3 Un’organizzazione di moltiplicazione può gestire una o più centrali di cernita rico- nosciute dall’Ufficio federale. Ogni centrale di cernita deve soddisfare le esigenze dell’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b.

Art. 42 Produzione e ammissione di sementi commerciali 1 In deroga alle disposizioni degli articoli da 20 a 24, l’Ufficio federale ammette come sementi commerciali un lotto di sementi:

a. prodotto sotto la responsabilità di un’organizzazione di moltiplicazione rico- nosciuta;

b. che, sulla base dell’esame di un campione ufficiale, soddisfa le esigenze sta- bilite nell’allegato 4 per le sementi commerciali;

c. se le sementi presentano l’identità della specie. 2 I campioni ufficiali sono prelevati e inviati al laboratorio dell’Ufficio federale, immediatamente dopo la cernita dei singoli lotti, da una persona riconosciuta. L’organizzazione di moltiplicazione conserva per almeno un anno un doppio di ogni singolo campione ufficiale. Il peso dei lotti e dei campioni è stabilito nell’allegato 4. 3 ...78

Art. 4379

Art. 44 Condizionamento in piccoli imballaggi 1 Soltanto le organizzazioni di condizionamento riconosciute sono autorizzate a condizionare sementi di piante foraggere in piccoli imballaggi. 2 Le sementi di piante foraggere possono essere condizionate in piccoli imballaggi CE A o in piccoli imballaggi CE B. Tale operazione sottostà alle disposizioni

77 Abrogato dal n. I dell’O del DFE dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). 78 Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 79 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

Agricoltura

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dell’articolo 25, laddove l’etichetta ufficiale dev’essere sostituita mediante un’eti- chetta del fornitore conforme alle disposizioni dell’allegato 5.80 3 I piccoli imballaggi sono muniti di un numero d’ordine attribuito dall’Ufficio fede- rale. Tale numero può figurare sull’etichetta del fornitore.

Art. 45 Commercializzazione 1 ...81 1bis ...82 2 Possono essere commercializzati anche lotti omogenei di sementi della categoria «sementi commerciali» delle specie seguenti:83

Antyllis vulneraria Brassica juncea L. Bromus stamineus Desv. Cynodon dactylon (L.) Pers. Cynosorus cristatus L. Hedysarum coronarium L. Lotus uliginosus Schk. Melilotus alba Medikus Melilotus officinalis (L.) Pallas Onobrychis viciifolia Scop. Phalaris aquatica L. Poa annua L. Sinapis alba L. Trigonella foenum-graecum L. Vicia faba L. (partim) Vicia pannonica Crantz.84 3 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di ecotipi di specie non menzionate al capoverso 2 allo scopo di utilizzare e conservare le risorse fitogeneti- che e ne fissa le condizioni.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 81 Abrogato dal n. I dell’O del DFE dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). 82 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dal n. I

dell’O del DFE dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). 83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000

(RU 2000 513).

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4 In deroga all’articolo 27 capoverso 3, i piccoli imballaggi CE B di sementi di piante foraggere sono muniti di un’etichetta del fornitore conforme alle disposizioni dell’allegato 5. 5 La prima commercializzazione di sementi commerciali prodotte in Svizzera è riservata alle organizzazioni di moltiplicazione riconosciute giusta l’articolo 22. 6 La prima commercializzazione di miscugli di sementi e di piccoli imballaggi di piante foraggere prodotti in Svizzera è riservata alle organizzazioni di condiziona- mento riconosciute giusta l’articolo 22a.85

Art. 46 Miscugli di sementi 1 Le sementi di piante foraggere possono essere commercializzate sotto forma di miscugli, sempreché:

a. le diverse componenti del miscuglio abbiano adempiuto, prima della misce- lazione, le norme di commercializzazione applicabili nei loro confronti;

b.86 il miscuglio comprenda unicamente generi e specie menzionati nell’allega- to 1, eccetto le varietà di piante foraggere che non sono destinate a scopi fo- raggeri;

c.87 la composizione del miscuglio sia notificata all’Ufficio federale in base alla percentuale in peso delle singole componenti, alla specie e alla varietà;

d. il miscuglio venga condizionato da un’organizzazione di condizionamento riconosciuta dall’Ufficio federale;

e.88 il nome del miscuglio utilizzato per l’etichettatura degli imballaggi sia noti- ficato all’Ufficio federale;

f.89 il composto sia omogeneo. 2 In deroga alle disposizioni del capoverso 1 lettera b:

a. i miscugli di sementi di piante foraggere designati come miscugli arricchiti con fiori di prato possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;

b. i miscugli di sementi destinati a scopi diversi dal foraggiamento (come ad esempio l’impianto di maggesi fioriti, di prati fioriti e l’inerbimento di piste da sci) e designati come tali possono contenere sementi di specie diverse da quelle menzionate nell’allegato 1;

85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010

(RU 2010 2763). 88 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945). 89 Introdotta dal n. I dell’O del DFE del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945).

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c.90 previa autorizzazione dell’Ufficio federale, i miscugli di sementi destinati a scopi speciali possono contenere sementi di specie diverse da quelle men- zionate nell’allegato 1;

d. 91 previa autorizzazione dell’Ufficio federale, i miscugli di sementi possono contenere sementi delle varietà di cui all’articolo 29.

Sezione 4:92 Barbabietole

Art. 47 Ammissione nel catalogo delle varietà 1 Le indicazioni relative al valore agronomico e di utilizzazione menzionate nell’ar- ticolo 16 capoverso 2 lettera a si basano sui risultati di esami effettuati all’estero, se gli esami sono stati eseguiti in condizioni agronomiche e climatiche definite analo- ghe a quelle svizzere dall’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale può respingere una domanda di ammissione se le indicazioni mostrano che la varietà non soddisfa manifestamente le esigenze previste nell’al- legato 2.

Art. 4893

Art. 49 ...

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 50 Esecuzione 1 L’Ufficio federale è preposto all’esecuzione della presente ordinanza e può emana- re le necessarie disposizioni d’esecuzione. 2 ...94

90 Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

91 Introdotta dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999, in vigore dal 1° feb. 2000 (RU 2000 513).

93 Abrogato dal n. I dell’O del DFE dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). 94 Introdotto dal n. I dell’O del DFE dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). Abrogato dal n. I

dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

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Art. 50a95

Art. 5196 Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2010 Le sementi di ortaggi di cui all’allegato 1 prodotte prima del 31 dicembre 2010, possono essere commercializzate conformemente al diritto previgente fino al 31 dicembre 2012.

Art. 51a97

Art. 51b98

Art. 51c99

Art. 52 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

95 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

97 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513). Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

98 Introdotto dal n. I dell’O del DFE dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1489). Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

99 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 2 nov. 2006 (RU 2006 5179). Abrogato dal n. I dell'O del DFE del 7 giu. 2010, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Agricoltura

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Allegato 1100 (art. 1, 13, 46)

Lista dei generi e delle specie

Capitolo A: Generi e specie per i quali può venir allestito un catalogo delle varietà

1 Cereali

Avena nuda L. Avena nuda Avena sativa L. Avena comune Avena strigosa Schreb. Avena forestiera Hordeum vulgare L. Orzo Oryza sativa L. Riso Phalaris canariensis L. Scagliola Secale cereale L. Segale Sorghum bicolor (L.) Moench Sorgo Sorghum sudanense (Piper) Stapf Erba del Sudan Triticum aestivum L. Frumento tenero Triticum durum Desf. Grano duro Triticum spelta L. Spelta X Triticosecale Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie

del genere Triticum e una specie del genere Secale

Zea mays L. (partim) Granturco Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense

2 Patate

3 Piante foraggere

3.1 Graminacee Agrostis canina L. Agrostide canina Agrostis capillaris L. (= A. tenuis Sibth.)

Agrostide tenue

Agrostis gigantea Roth Agrostide gigantea e bianca Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera Alopecurus pratensis L. Coda di volpe

100 Aggiornato dai n. II delle O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945) e del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

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Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl

Avena altissima

Bromus catharticus Vahl Bromo compresso Bromus sitchensis Trin. Bromo di Sitka Cynodon dactylon (L.) Pers. Erba capriola Dactylis glomerata L. Erba mazzolina Festuca arundinacea Schreber Festuca arundinacea Festuca filiformis Pourr. Festuca a foglie capillari Festuca ovina L. Festuca ovina Festuca pratensis Huds. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca dei prati Festuca indurita

Festuca rubra L. Festuca rossa Lolium multiflorum Lam. Loietto italico

(compreso il Loglio Westerwold) Lolium perenne L. Loglio perenne o loietto inglese Lolium x boucheanum Kunth Loglio ibrido Phalaris aquatica L. Falaride nodosa Phleum bertolonii DC. Fleolo bulboso Phleum nodosum L. Fleolo bulboso Phleum pratense L. Fleolo (coda di topo) Poa annua L. Poa annua Poa nemoralis L. Poa dei boschi Poa palustris L. Poa delle paludi Poa pratensis L. Poa pratense Poa trivialis L. Poa comune Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. Avena bionda x Festulolium Asch et Graebn.

Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium

x Festulolium braunii (K. Richt.) A. Camus

Festulolium

3.2 Leguminose Hedysarum coronarium L. Sulla comune Lotus corniculatus L. Ginestrino comune Lupinus albus L. Lupino bianco Lupinus angustifolius L. Lupino selvatico Lupinus luteus L. Lupino giallo Medicago lupulina L. Lupolina Medicago sativa L. Erba medica Medicago x varia T. Martyn Medica varia Onobrychis viciifolia Scop. Lupinella Pisum sativum L. (partim) Pisello da foraggio Trifolium alexandrinum L. Trifoglio alessandrino Trifolium hybridum L. Trifoglio ibrido Trifolium incarnatum L. Trifoglio incarnato Trifolium pratense L. Trifoglio pratense (violetto)

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Trifolium repens L. Trifoglio bianco Trifolium resupinatum L. Trifoglio persico Trigonella foenum-graecum L. Fieno greco Vicia faba L. (partim) Favetta Vicia pannonica Crantz Veccia pannonica Vicia sativa L. Veccia di Narbonne Vicia villosa Roth Veccia vellutata, veccia di Cerdagne

3.3 Altre specie di piante foraggere Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Navoni, navoni rutabaga

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.

Cavolo da foraggio

Phacelia tanacetifolia Benth. Facelia Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Rafano oleifero

4 Piante oleaginose e da fibra Brassica juncea (L.) Czernj. Senape bruna Brassica napus L. (partim) Navoni Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch Senape nera Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ravizzone Cannabis sativa L. Canapa Carthamus tinctorius L. Cartamo Carum carvi L. Carvi Glycine max (L.) Merr. Soia Helianthus annuus L. Girasole Linum usitatissimum L. Lino tessile, lino oleaginoso Papaver somniferum L. Papavero Sinapis alba L. Senape bianca

5 Barbabietole

Beta vulgaris L. Barbabietola da zucchero, barbabietola da foraggio

6 Ortaggi

Allium cepa L. – var. cepa Cipolla

anche di tipo lungo (echalion) – var. aggregatum Scalogno Allium fistulosum L. Cipolletta Allium porrum L. Porro Allium sativum L. Aglio

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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Allium schoenoprasum L. Erba cipollina Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfoglio Apium graveolens L. Sedano

Sedano rapa Asparagus officinalis L. Asparago Beta vulgaris L. Bietola da orto

Barbabietola rossa Bietola da costa

Brassica oleracea L. Cavolo laciniato Cavolfiore Broccoli asparagi o a getto Cavolo di Bruxelles Cavolo verza Cavolo cappuccio bianco Cavolo cappuccio rosso Cavolo rapa

Brassica rapa L. Cavolo cinese Rapa

Capsicum annuum L. Peperoncino rosso/Peperone Cichorium endivia L. Indivia riccia

Indivia scarola Cichorium intybus L Cicoria di tipo Witloof

Cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga Cicoria industriale

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Anguria o cocomero (oppure Anguria-Cocomero)

Cucumis melo L. Melone Cucumis sativus L. Cetriolo

Cetriolino Cucurbita maxima Duchesne Zucca Cucurbita pepo L. Zucchino Cynara cardunculus L. Carciofo

Cardo Daucus carota L. Carota Foeniculum vulgare Mill. Finocchio Lactuca sativa L. Lattuga Lycopersicon esculentum Mill. Pomodoro Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Prezzemolo

Phaseolus coccineus L. Fagiolo di Spagna Phaseolus vulgaris L. Fagiolo nano

Fagiolo rampicante Pisum sativum L. (partim) Pisello

Pisello a grano rugoso Pisello rotondo Taccola

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Raphanus sativus L. Ravanello Ramolaccio

Rheum rhabarbarum L. Rabarbaro Scorzonera hispanica L. Scorzonera Solanum melongena L. Melanzana Spinacia oleracea L. Spinaci Valerianella locusta (L.) Laterr. Valeriana o lattughella Vicia faba L. (partim) Fava Zea mays L. (partim) Mais dolce,

Popcorn

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

35

916.151.1

Allegato 2101 (art. 14, 32, 36, 49)

Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione

Capitolo A: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione dei cereali

1 In generale

1.1 Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione Il valore agronomico e di utilizzazione è giudicato sufficiente se:

a) per ogni carattere osservato non è raggiunto il valore eliminatorio; b) è raggiunto il valore globale minimo.

1.2 Caratteri osservati – Caratteri principali:

devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. – Caratteri circostanziali:

devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano. – Altre osservazioni:

si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi parti- colari. Questi caratteri non sono considerati per l’esame della varietà.

1.3 Valori eliminatori Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere. Sono definiti diversi valori eliminatori:

– per le prove preliminari; – per le prove ufficiali.

Nel caso del granturco, un indice di < 1 è considerato valore eliminatorio per le prove preliminari.

1.4 Calcolo del valore globale di una varietà Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale. Dev’essere supe- riore al valore globale minimo affinché la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà.

101 Aggiornato dai n. II delle O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 2 nov. 2006 (RU 2006 5179) e del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Agricoltura

36

916.151.1

Il valore globale di una varietà determinante per l’ammissione nel catalogo delle varietà è calcolato in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4.1 Avena, orzo, segale, grano tenero, spelta e triticale Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento della media delle varietà standard) corretto in funzione dei valori bonus o malus ottenuti. Un bonus è aggiunto al rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se non supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in considerazione. Il valore dei bonus è determinato per singola specie. Un malus è sottratto dal rendimento relativo se la varietà presenta una differenza rispetto alla media delle varietà standard o se supera determinati valori limite. Le differenze necessarie e i valori limite sono definiti per ogni carattere tenuto in consi- derazione. Il valore dei malus è determinato per singola specie.

1.4.2 Granturco Il calcolo del valore globale si effettua sulla base del calcolo di un indice totale. Le formule di calcolo dell’indice totale nonché i caratteri necessari per questo calcolo sono illustrati al numero 2.7 del presente capitolo.

1.5 Valori globali minimi per l’ammissione nel catalogo delle varietà Avena: 103 Orzo: 103 Segale: 103 Frumento: di ottima qualità panificabile 95

di buona qualità panificabile 103 di qualità panificabile da mediocre a debole 110 di qualità panificabile debole o da foraggio 120 per la fabbricazione di biscotti 110

Spelta: spelta pura o incrocio spelta-frumento 103 Triticale: 103 Granturco: Per l’ammissione di una varietà di granturco nel catalogo delle varietà,

l’indice totale deve raggiungere almeno il valore 0.

1.6 Qualità tecnologica del frumento (grano tenero) La qualità tecnologica del frumento panificabile è stabilita in base allo «schema di valutazione 90» (Saurer e altri; 1991; Landwirtschaft Schweiz 4 (1-2); 55-57). È considerato:

– frumento di ottima qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 130 punti;

– frumento di buona qualità panificabile, il frumento che ottiene più di 110 punti;

– frumento di qualità panificabile da mediocre a debole, il frumento che ottie- ne fra 80 e 110 punti;

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

37

916.151.1

– frumento di qualità panificabile debole e frumento da foraggio, il frumento che ottiene meno di 80 punti.

Il frumento è considerato frumento per la fabbricazione di biscotti se per la maggior parte dei caratteri specifici della varietà i valori d’analisi sono compresi fra i valori seguenti:

Carattere Unità Valori

Proteina % MS 9–10 Test Zeleny ml 20–30 Glutine umido % 18–23 Glutine secco % 8–11 Maltosio % 1–2 Tempo di caduta secondo 300–400 Amilogramma max. BE1) 500–1000 Farinogramma % risp. 14 % 52–58 Estensogramma cm2 30–60 Estensogramma DW5/DB 0,8–1,6 Alveogramma W x10–4J 80–120 Alveogramma P/L 0,3–0,5 Alveogramma P mm 30–45 Alveogramma L mm 100–150

1 Unità Brabender

2 Caratteri osservati, valori eliminatori, valori dei bonus/malus, calcolo dell’indice totale

Abbreviazioni: vs = valore assoluto MP = mal del piede MS = materia secca rdt = rendimento PCS = peso di 100 spighe rel. = relativo PE = peso per ettolitro S. nodorum = Septoria nodorum PMG = peso di 1000 grani std = rispetto alle varietà standard

Agricoltura

38

916.151.1

2.1 Avena

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Caratteri principali Rdt. granella (15% H2O)

in q/ha  –5 (rdt. std)

Allettamento nota (1-9)  5 (vs)  2 (vs)  –1  +1 Precocità spigatura  5 (vs)  –2  +3

std ± giorni PE kg  48 (vs)  48 (vs)  +1  –2 Mal bianco nota (1-9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 Proteina %  9 (vs)  9 (vs)

Caratteri circostanziali Danni dell’inverno nota (1-9)  3 (std)  –2  +2 (avena autunnale)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g Colore della granella Fibra grezza g/MS Sfalcio verde: – Rdt. in semine pure % MS – Rdt. in miscuglio % MS

2.2 Orzo

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Caratteri principali Rdt. Granella in q/ha  –5 (rdt std) 15 % H2O Allettamento nota (1–9)  5 (vs)  2 (std)  –1  +1 Precocità spigatura  5 (std)  –2  +3

std ± giorni PE (6 ranghi) kg  63 (vs)  63 (vs)  +1  –2 PE (2 ranghi) kg  64 (vs)  64 (vs)  +1  –2 Mal bianco nota (1–9) > 6 (vs) ≥ 6 (vs)  –1  +1 Elmintosporiosi nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 Rincosporiosi nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Proteina (6 ranghi) %  9 (vs)  9 (vs) Proteina (2 ranghi) %  9 (vs)  9 (vs)

Caratteri circostanziali Stato sanitario1 nota (1–9)  2 (std)  –2  +1,5 generale Danni dell’inverno nota (1–9)  2 (std)  –2  +2 (orzo autunnale)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g Virosi Fibra grezza g/MS

1 Se non è possibile osservare separatamente l’almintosporiosi, la rincosporiosi e il mal bianco, questo carattere diventa un carattere principale.

2.3 Segale

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Caratteri principali Rdt. granella in q/ha  –5 (rdt std) (15 % H2O) Allettamento nota (1–9)  7 (vs)  2 (std)  –1  +1 Precocità spigatura  5 (std)  –2  +3

std ± giorni PE kg  69 (vs)  69 (vs)  +1  –2 Ruggine bruna nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 Danni dell’inverno nota (1–9)  2 (std)  –2  +2 Amilogramma unità  –100 (std)

Altre osservazioni Altezza pianta cm PMG g Segale cornuta spighe (Claviceps purpurea) colpite

per ara

Agricoltura

40

916.151.1

2.4 Frumento (grano tenero)

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Caratteri principali Rdt. granella in q/ha (15 % H2O) Allettamento nota (1–9)  5 (vs)  2 (std)  –1(std)  +1(std) Precocità spigatura  5 (std)  –2(std)  +3(std)

std ± giorni PE kg  72 (vs)  72 (vs)  +1(std)  –2(std) Mal bianco nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  3(vs)  4,5(vs) Ruggine gialla nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  3(vs)  4,5(vs) Ruggine bruna nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  3(vs)  4,5(vs) S. nodorum foglia indice > 25 (std) e

> 125 (vs)  –15 (std)

 +15 (std)

S. nodorum spiga indice  40 (std) e –10(std) +20(std)  125 (vs)

Septoria tritici indice > 25(std) –15(std) +15(std) Fusariosi spiga nota (1–9) > 8 (vs) > 7 (vs) < 4 (vs) > 6 (vs) Test Zeleny1  20 (vs)  20 (vs) Proteina1 2 %  10 (vs)  10 (vs) Panificazione 1 non

panificabile non panificabile

Caratteri circostanziali Germinazione delle cariossidi nelle spighe1

nota (1–9)  6 (vs)  –2(std)  +2(std)

Danni dell’inverno (frumento autunnale)

nota (1–9)  2 (std)  –2(std)  +2(std)

Ruggine nera nota (1–9)  7 (vs)  7 (vs)  –2(std)  +3(std) (frumento primaverile) Septoria nodorum nota (1–9)  7 (vs)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g Alternanza nota MP nota (1–9)

Osservazioni: 1 caratteri non tenuti in considerazione per il frumento da foraggio 2 carattere non tenuto in considerazione per il frumento per la fabbricazione di biscotti

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

2.5 Spelta

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Caratteri principali Rdt. granella in q/ha  –5 (rdt std) (15 % H2O) Allettamento nota (1–9)  6 (vs)  2 (std)  –1  +1 Precocità spigatura  5 (std)  –2  +3

std ± giorni PE kg  36 (vs)  36 (vs)  +1  –2 PCS (Peso di 100 g  8 (vs)  8 (vs) spighette) Mal bianco nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 Ruggine gialla nota (1–9) > 6 (vs)  5 (vs)  –1  +1 Ruggine bruna nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 S. nodorum foglia indice > 25 (std) e

> 125 (vs)  –15  +15

S. nodorum spiga indice  25 (std)  –15  +15 Tipo di grano nota (1–9)  3 (std) Rottura della rachide nota (1–9)  2 (std) Parte di grani nudi nota (1‒9) > 2 (std) o

 5 (vs) Test Zeleny  20 (vs)  20 (vs)

 45 (vs)  45 (vs) Proteina % < 14 (vs) < 14 (vs) e

 –3 (std)  1  1

Fusariosi spiga nota (1‒9) > 8 (vs) > 7 (vs) < 4 (vs) > 6 (vs)

Caratteri circostanziali Danni dell’inverno nota (1–9)  2 (std)  –2  +2 Septoria nodorum nota (1–9)  7 (vs) Lunghezza della spiga cm

Altre osservazioni Altezza della pianta cm

Agricoltura

42

916.151.1

2.6 Triticale

Caratteri osservati Valori eliminatori

Differenze necessarie per l’ottenimento di un bonus o di un malus rispetto alla media delle varietà standard

unità valori considerati per le prove preliminari

valori considerati per le prove d’omologazione

bonus (+1)

malus (–1)

Caratteri principali Rdt. Granella in q/ha  –5 (rdt std) (15 % H2O) Allettamento nota (1–9)  5 (vs)  2 (std)  –1  +1 Precocità spigatura  5 (std)  –2  +3

std ± giorni PE kg  62 (vs)  62 (vs)  +1  –2 Proteina %  +1

(std)  –1 (std)

Ruggine gialla nota (1–9) > 6 (vs)  5 (vs)  –1  +1 Ruggine bruna nota (1–9)  6 (vs)  6 (vs)  –1  +1 S. nodorum foglia indice > 25 (std) e

> 125 (vs)  –15  +15

S. nodorum spiga indice  25 (std)  –15  +15 Fusariosi spiga nota (1–9) > 8 (vs) > 7 (vs) < +4 (vs) > +6 (vs)

Caratteri circostanziali Germinazione delle cariossidi delle spighe

nota (1–9)  7 (vs)  –2  +2

Danni dell’inverno nota (1–9)  3 (std)  –2  +2 (triticale autunnale) Mal bianco nota (1–9) > 3 (vs) > 3 (vs)  –1 (vs)  +4.5

(vs) Septoria nodorum nota (1–9)  7 (vs)

Altre osservazioni Altezza della pianta cm PMG g MP nota (1–9) Fusariosi dei cereali nota (1–9)

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

43

916.151.1

2.7 Granturco

2.7.1 Caratteri osservati per il granturco

Granturco da granella

Granturco da insilamento

Caratteri principali Numero delle piante presenti x x Sviluppo giovanile (nota) x x Rendimento granella (15 % H2O) x Rendimento in materia secca (MS) dell’intera pianta x Contenuto in materia secca della granella al raccolto x Contenuto in materia secca della pianta intera al raccolto x Contenuto in materia organica digeribile (MOD) (g/kg MS) x

Caratteri circostanziali Allettamento durante la vegetazione x x Allettamento al raccolto x x Stroncamento dello stocco al raccolto x x Attacchi da carbone x x Attacchi da fusariosi x

Altre osservazioni Ancoraggio delle radici (nota del test «pressione manuale») x x Altezza delle piante x x Altezza del punto d’inserzione della pannocchia superiore x x Idoneità alla trebbiatura (nota per la rottura delle cariossidi) x Impressione generale (nota) x x Fertilità della punta della pannocchia (nota) x x Formazione di steli secondari x x Attacchi da parassiti (piralide, mosca frit) x x Malattie delle foglie (ruggine, elmintosporiosi) x x Data della fioritura dei fiori femminili x x Contenuto in amido x

Agricoltura

44

916.151.1

2.7.2 Calcolo dell’indice totale del granturco da granella

Caratteri considerati per il calcolo degli indici

Risultato della varietà in esame

Valore medio delle due migliori varietà standard

Fattore di pondera- zione

Formula di calcolo degli indici

Indice rendimento (A) Rendimento in q/ha di granella al 15 % H2O

a1 a2 1,0 (a1  a2)  100a2 }1,0=A

Indice precocità (B) Contenuto in materia secca della granella al raccolto (%)

b1 b2 2,5 (b1  b2)  2,5 = B

Indice resistenza all’allettamento (C) Allettamento durante la vegetazione (%)

c1 c2 0,25 (c2  c1)  0,25

Allettamento al raccolto (%)

c3 c4 0,75 + (c4  c3)  0,75

Stroncamento dello stocco al raccolto (%)

c5 c6 0,75 + =

(c6  c5)  0,75 C

Indice malattie (D) Attacchi da fusariosi (%) d1 d2 0,25 (d2  d1)  0,25 Attacchi da carbone (%) d3 d4 0,25 +

= (d4  d3)  0,25

D

Indice sviluppo giovanile (E) Sviluppo giovanile (nota *) e1 e2 0,5 (e2  e1)  0,5 = E

Indice totale per il granturco da granella = A + B + C + D + E * nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

45

916.151.1

2.7.3 Calcolo dell’indice totale del granturco da insilamento

Caratteri considerati per il calcolo degli indici

Risultato della varietà in esame

Valore medio delle due migliori varietà standard

Fattore di pondera- zione

Formula di calcolo degli indici

Indice valore economico (A) Rendimento in materia secca della pianta (q/ha)

a1 a2 0,5 (a1  a2)  0,5

Contenuto in MOD (g/kg MS)

a3 a4 0,4 + =

(a3  a4)  0,4 A

Indice precocità (B) Contenuto in materia secca dell’intera pianta (%)

b1 b2 1,25 (b1  b2)  1,25 = B

Indice resistenza all’allettamento (C) Allettamento durante la vegetazione (%)

c1 c2 0,25 (c2  c1)  0,25

Allettamento al raccolto (%) c3 c4 0,75 + (c4  c3)  0,75 Stroncamento dello stocco al raccolto (%)

c5 c6 0,75 + =

(c6  c5)  0,75 C

Indice malattie (D) Attacchi da carbone (%) d1 d2 0,25 (d2  d1)  0,25 = D

Indice sviluppo giovanile (E) Sviluppo giovanile (nota *) e1 e2 0,5 (e2  e1)  0,5 = E

Indice totale per il granturco da insilamento = A + B + C + D + E * nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente

Agricoltura

46

916.151.1

Capitolo B: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle patate

1 In generale

1. 1 Valore eliminatorio Per determinati caratteri menzionati al numero 4 del presente capitolo sono fissati diversi valori eliminatori: A. al fine della valutazione delle domande d’ammissione sulla base dei risultati

delle prove preliminari o dei fascicoli di ammissione esteri; B. al fine della valutazione dell’esame ufficiale del valore agronomico e di

utilizzazione in vista dell’ammissione nel catalogo delle varietà.

1.2 Calcolo del valore globale A. Per ogni carattere considerato è calcolato un valore specifico in base alla

formula di cui al numero 4 del presente capitolo. Le lettere utilizzate nel quadro di tale formula corrispondono: a. al risultato della varietà esaminata; b. al risultato della varietà standard per l’esame del valore agronomico; c. alla media dei risultati delle varietà standard per l’esame del valore

agronomico; d. al risultato della varietà di riferimento per l’esame del valore di utiliz-

zazione. B. Il valore globale della varietà corrisponde alla somma dei valori specifici di

cui alla lettera A.

1.3 Caratteri osservati A. I caratteri determinanti per il calcolo del valore globale sono definiti al punto

4 del presente capitolo. 1. Per i caratteri espressi in per cento o con un indice, il risultato delle

osservazioni è convertito in una nota da 1 a 9 secondo i valori logarit- mici del per cento o dell’indice.

2. La nota relativa ai caratteri complementari è attribuita sulla base dei seguenti caratteri osservati: screpolature, germogliazioni, malformazio- ni, leggere virosi, parte ombelicale acquosa, infezioni alla parte ombeli- cale, sensibilità all’inverdimento della buccia, polpa spugnosa, molle o vitrosa, colorazione delle tracheidi.

B. All’atto dell’esame del valore agronomico e di utilizzazione sono osservati anche i seguenti caratteri: forma del tubero, posizione degli occhi, regolarità dei tuberi, colore della polpa e della buccia, lunghezza degli stoloni, numero di tuberi per pianta, tipo culinario, gruppo di maturità; questi caratteri non vengono tenuti in considerazione per il calcolo del valore globale.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

47

916.151.1

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione

A. Una domanda d’ammissione può essere respinta se i risultati delle prove preliminari o del fascicolo d’ammissione nel catalogo nazionale di un paese estero mostrano che: 1. per un carattere è stato raggiunto il valore eliminatorio; 2. non è stato raggiunto il valore globale minimo.

B. Il valore globale minimo è fissato come segue: 1. 100 per le varietà destinate alla trasformazione industriale; 2. 115 per le varietà destinate al consumo.

3 Condizioni per l’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

A. Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se: 1. per ogni carattere non è stato raggiunto il valore eliminatorio; 2. è stato raggiunto il valore globale minimo.

B. Il valore globale minimo è fissato come segue: 1. 105 per le varietà destinate alla trasformazione industriale; 2. 120 per le varietà destinate al consumo.

Agricoltura

48

916.151.1

4 Valori eliminatori e formula di calcolo del valore specifico per carattere considerato

Caratteri Formula Prova preliminare Esame ufficiale

Coeffi- ciente

Valore eliminatorio

Coeffi- ciente

Valore eliminatorio

Rendimento in q/ha (a/b) *100

1.0 1.0

Tuberi piccoli (in %) b–a 1.0 1.0 Idoneità all’immagazzinamento Immagazzinamento (nota) b–a 1.5 1.5 Germogliazione (nota) b–a 1.5 1.5 Sviluppo e malattie di tipo parassitario in campo Regolarità della levata (nota) c–a 1.0 1.0 Peronospora delle foglie (nota) c–a 3.0 3.0 Virosi – mosaico (Y) (%) c–a 1.0 1.0

– accartocciamento delle foglie (R) (%) c–a 1.0 1.0

Erwinia (%) c–a 1.0 1.0 Marciume al raccolto (% del peso) c–a 1.0  6.0 1.0  6.0 Malattie di tipo parassitario dopo l’immagazzinamento (% e indice) Peronospora del tubero c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Marciume di altro genere c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Crepito virale della patata c–a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 PVYNTN c–a 1.0 > 3.0 1.0 > 3.0 Rhizoctonia – pustola c–a 0.1 0.1

– deformante c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Scabbia – comune c–a 0.5 0.5

– polverulenta c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 – argentea c–a 0.25 0.25

Difetti della polpa Maculatura ferruginea (% e indice) c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Maculatura grigia (% e indice) c–a 1.0 > 6.0 1.0 > 6.0 Cuore incavato e cuore nero (% e indice) c–a 1.0 > 5.0 1.0 > 5.0 Maculatura azzurra o nera (nota) c–a 0.0 1.0 Annerimento dopo la cottura ([nota + indice + % indice  30]/3)

c–a 1.0 1.0

Idoneità alla trasformazione Amido (%) – per la fabbricazione di patatine chips  15  15 – per la fabbricazione di patate fritte  13; > 17  13; > 17 Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patatine chips: – idoneità alla fabbricazione di

patatine chips a–d 10.0 10.0

– idoneità alla fabbricazione di patate fritte

a–d 0.5 0.5

Nota per le varietà destinate alla fabbricazione di patate fritte: – idoneità alla fabbricazione di

patatine chips a–d 0.5 0.5

– idoneità alla fabbricazione di patate fritte

a–d 10.0 10.0

Caratteri complementari (nota) c–a 1.0 1.0

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

49

916.151.1

Capitolo C: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante foraggere

1 In generale

1.1 Procedura d’esame Viene effettuata una prova preliminare soltanto per la favetta, il pisello da foraggio e il lupino.

1.2 Caratteri osservati a. Caratteri principali:

devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. Viene fatta una distinzione tra caratteri importanti (priorità A) e caratteri secondari (priorità B).

b. Caratteri circostanziali: devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano.

c. Altre osservazioni: si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi partico- lari. Questi caratteri non sono considerati sistematicamente per l’esame della varietà.

1.3 Valori eliminatori Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiun- gere il valore eliminatorio relativo a tale carattere. Sono definiti diversi valori eliminatori:

a. per le prove preliminari; b. per le prove ufficiali.

1.3.1 Graminacee, leguminose e altre specie Il valore eliminatorio considerato durante le prove ufficiali per ogni carattere importante osservato è fissato a - 1,5 punti rispetto alla media dei risultati delle varietà standard. Per il trifoglio bianco il tenore in acido cianidrico è un valore eliminatorio se è supe- riore a quello della varietà di riferimento designata dall’Ufficio federale.

1.3.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino I valori eliminatori considerati durante le prove preliminari sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

Agricoltura

50

916.151.1

1.4 Valore globale Il valore globale è il risultato dell’esame preliminare e dell’esame ufficiale. Dev’essere superiore al valore globale minimo affinché la domanda di ammissione sia approvata o la varietà sia ammessa nel catalogo delle varietà. Il valore globale è calcolato sulla base della media dei risultati delle prove.

1.4.1 Graminacee, leguminose e altre specie Il valore globale di ogni specie è calcolato applicando la formula seguente: X = (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità A) x 2 Y = (somma delle note per i caratteri osservati secondo la priorità B) Z = numero di note Il valore globale della varietà è calcolato applicando la formula: (X + Y)/Z

1.4.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento medio della varietà stan- dard) corretto in funzione dei valori bonus e malus ottenuti. I bonus e i malus sono correzioni sotto forma di punti aggiunti o sottratti, calcolati secondo la differenza rispetto alla media dei valori della varietà standard.

1.5 Caratteri osservati e valutazione

1.5.1 Graminacee, leguminose e altre specie da granella a. I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di ogni spe-

cie nonché la loro priorità sono fissati nella tabella 1 del presente capitolo. b. La scala delle note è graduata da 1 a 9: 1 è la nota migliore, 9 la peggiore. c. Le note vengono attribuite in base ai sistemi di valutazione seguenti:

1. Secondo l’analisi statistica: Valore rispetto alla media della prova (o degli standard)

Note

Differenza positiva: > ppds (p = 0,01) 1 > ppds (p = 0,05) 2 > 2/3 ppds (p = 0,05) 3 > 1/3 ppds (p = 0,05) 4

Uguale alla media degli standard: 5 Differenza negativa: > 1/3 ppds (p = 0,05) 6

> 2/3 ppds (p = 0,05) 7 > ppds (p = 0,05) 8 > ppds (p = 0,01) 9

ppds = più piccola differenza significativa

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

51

916.151.1

2. Secondo la valutazione:

Nota Valore alla levata Facoltà di ricaccio Resistenza alle malattie1

Forza di concorrenza (100 - parte in %) della varietà / 10 = indice di concorrenza

Costituzione della foglia

Persistenza Lacune in % della copertura del suolo

1 ottimo (100–90 %) = 10/10 = 1 molto fine 0 bis 10 2 da ottimo a buono (100–80 %) = 20/10 = 2 20 3 buono 3 30 4 da buono a medio 4 40 5 medio 5 50 6 da medio a scarso 6 60 7 scarso 7 70 8 da scarso a molto scarso 8 80 9 molto scarso (100–10 %) = 90/10 = 9 molto

grossolana 90 bis 100

1 valutazione secondo i sintomi delle malattie

1.5.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale nonché i bonus e i malus sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo.

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Graminacee, leguminose a seme piccolo e altre specie Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se:

a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. il suo valore globale è almeno di 0,2 punti superiore alla media dei valori

globali delle varietà standard.

2.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

2.2.1 Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati dell’esame preliminare o del fascicolo d’ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che:

a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.

2.2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se: a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della

varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente.

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Agricoltura

54

916.151.1

Tabella 2 Favetta, pisello da foraggio e lupino

Caratteri Formula Unità Valori eliminatori Differenze necessarie rispetto alla media dello standard per l’ottenimento di un bonus o di un malus

Esami preliminari

Esami ufficiali

Bonus (+1) Malus (–1)

Caratteri principali Rendimento in granella (13 % H2O)

(a/b)*100 % < 90 < 95

Peso di mille grani: – pisello da foraggio e

lupino azzurro b–a g +20 –20

– favetta e lupino bianco b– a g +30 –30 Tenore proteico 100

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Idoneità al taglio (altezza delle piante al raccolto)

b–a cm +5 –5

Stato sanitario b–a Note +1 –1 Danni dell’inverno pisello autunnale (riduzione della coltura)

b–a % +10 –10

Caratteri circostanziali Fattori antinutrizionali favetta: 10 punti di bonus per le varietà senza tannini (fiori bianchi)

a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

55

916.151.1

Capitolo D: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante oleaginose e da fibra

1 In generale

L’esame distingue fra colture di semi oleaginosi di colza autunnale, colza primaveri- le, girasole e lino, colture di soia, sovesci di senape bruna, senape bianca e ravizzone nonché colture di canapa.

1.1 Caratteri osservati a. Caratteri principali:

devono essere osservati nelle prove preliminari e nelle prove ufficiali. b. Caratteri circostanziali:

devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano. c. Altre osservazioni:

si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono sistematicamente considerati per l’esame della varietà.

1.2 Valori eliminatori Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere. Sono definiti diversi valori eliminatori:

a. per le prove preliminari; b. per le prove ufficiali.

Sono indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo.

1.3 Valore globale di una varietà Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale. Il valore globale di una varietà è calcolato applicando le formule indicate nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo, in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.4 Caratteri osservati e valutazione I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di una varietà sono indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del presente capitolo.

Agricoltura

56

916.151.1

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati dell’esame preliminare o del fascicolo d’ammissione nel catalogo delle varietà di un Paese estero mostrano che:

a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.

2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se: a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della

varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente che presenta caratteristiche agronomiche analoghe.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

57

916.151.1

Tabella 1

Colza autunnale, colza primaverile, girasole e lino oleaginoso

Caratteri Calcolo Unità Valori eliminatori

Prove preliminari

Prove ufficiali

Caratteri principali Rendimento in granella (A) (a/b)*100 % < 90 % < 95 % Precocità fino a maturazione (B) b–a % (H2O) < –3 Contenuto in olio (C) a–b % < –3 < –3 Tenore in glucosinolati (semi interi)1 molg-1 > 20 > 20 Tenore in acido erucico1 % > 2 > 2

Caratteri circostanziali Allettamento precoce (D) b–a nota (1–9) < –3 Tolleranza alla Sclerotinia sclerotiorum (E)

b–a nota (1–9) < –3

Tolleranza alla Phoma lingam (F) b–a nota (1–9) < –3 Stato sanitario al raccolto (G)2 b–a nota (1–9) < –3

Altre osservazioni Precocità alla fioritura b–a nota (1–9) Vigore a fine autunno3 b–a nota (1–9) Vigore a fine inverno3 b–a nota (1–9)

a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard Valore globale per la colza autunnale = A + B + C + D + E + F Valore globale per la colza primaverile = A + B + C + D Valore globale per il girasole e il lino oleaginoso = A + B + C + D + G 1 Concerne unicamente la colza 2 Concerne unicamente il girasole e il lino oleaginoso 3 Concerne unicamente le colture svernanti Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Agricoltura

58

916.151.1

Tabella 2

Soia

Caratteri Calcolo Unità Valori eliminatori Valori del bonus

Prove prelimi- nari

Prove ufficiali

(sulla base dei valori calcolati)

Caratteri principali Rendimento in granella (a/b)*100 % < 90 % < 95 % Tenore in proteine (d/e)*100 % < 90 % 1 punto/

% in più Contenuto in olio (d/e)*100 % < 90 % 1 punto/

% in più

Caratteri circostanziali Allettamento alla maturazione

e–d nota (1–9) < –5 1 punto/ unità positiva

Stato sanitario (per carattere osservato)

e–d nota (1–9) < –5 1 punto/ unità positiva

Altre osservazioni Altezza vegetazione e–d cm

a: rendimento relativo della varietà in esame b: rendimento relativo di riferimento calcolato secondo b = mx + c:

m = rendimento per grado supplementare x giorno (calcolato sulla base delle varietà standard)

x = numero di gradi x giorni di vegetazione della varietà in esame c = costante (calcolata sulla base delle varietà standard)

d = risultati della varietà in esame e = media dei risultati delle varietà standard Risultati arrotondati all’unità Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente Valore globale = rendimento in granella + punto(i) bonus

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

59

916.151.1

Tabella 3

Senape bruna, senape bianca e ravizzone

Caratteri Calcolo Unità Valori eliminatori

Prove preliminari

Prove ufficiali

Caratteri principali Copertura del suolo alla fine del periodo di vegetazione (A)

b–a nota (1–9) < -3 < –3

Resistenza all’inverno (varietà svernanti) (B)

b–a nota (1–9) < –3

Sensibilità all’inverno (varietà non svernanti) (B)

b–a nota (1–9) < –3

Caratteri circostanziali Allettamento (C) b–a nota (1–9) < –3 Forza di concorrenza all’inerbi- mento (D)

b–a nota (1–9) < –3

Altre osservazioni Stato sanitario (per carattere osservato)

b–a nota (1–9)

a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard Valore globale = 100 + A + B + C + D Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente

Agricoltura

60

916.151.1

Tabella 4

Canapa

Caratteri Unità Valori eliminatori

Prove ufficiali

Caratteri principali Tenore in THC (9-tetraidrocannabinolo) % > 0,3 Rapporto THC/CBD > 1 Qualità commerciale nota (1–9)  3 Stato sanitario nota (1–9)  3

Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente CBD = Cannabidiol

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

61

916.151.1

Capitolo E: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione della barbabietola da zucchero e della barbabietola da foraggio

1 In generale

1.1 Procedura d’esame L’esame distingue fra barbabietole da zucchero che tollerano la rizomania, barbabie- tole da zucchero sensibili alla rizomania e barbabietole da foraggio.

1.2 Caratteri osservati a. Caratteri principali:

devono essere sistematicamente osservati nelle prove ufficiali. b. Caratteri circostanziali:

devono essere osservati sempreché le condizioni lo permettano. c. Altre osservazioni:

si tratta di informazioni supplementari e dell’osservazione di problemi particolari. Questi caratteri non sono sistematicamente considerati per l’esame della varietà.

1.3 Valori eliminatori Affinché la domanda di ammissione di una varietà sia approvata o l’ammissione di una varietà nel catalogo sia accettata, il risultato dell’osservazione di un carattere non deve raggiungere il valore eliminatorio relativo a tale carattere.

1.4 Valore globale della varietà Il valore globale di una varietà è il risultato dell’esame ufficiale. Il valore globale di una varietà è calcolato applicando le formule indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente capitolo, in base alla media dei risultati dei due anni di prove ufficiali.

1.5 Caratteri osservati e valutazione I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale di una varietà sono indicati nelle tabelle 1 e 2 del presente capitolo.

Agricoltura

62

916.151.1

2 Condizioni relative alle domande d’ammissione e all’ammissione di una varietà nel catalogo delle varietà

2.1 Una domanda d’ammissione è approvata se i risultati degli esami effettuati all’estero mostrano che:

a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 100.

2.2 Una varietà è ammessa nel catalogo delle varietà se: a. per ogni carattere osservato non è stato raggiunto il valore eliminatorio; b. è stato raggiunto il valore globale minimo di 103 o se il valore globale della

varietà testata è superiore di 5 punti al valore globale della varietà standard più scadente che presenta caratteristiche agronomiche analoghe.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

63

916.151.1

Tabella 1

Barbabietole

A. Barbabietole da zucchero

Caratteri Calcolo Unità Valori eliminato- ri

Valori del bonus

Prove ufficiali

1 punto per livello di differenza

Caratteri principali Rendimento in zucchero raffinato

(a/b)*100 %1 < 95 %

Rendimento in radici a–b %1 < 90 % 1 % Contenuto in zucchero a–b %2 < 95 % 0,5 % Perdita di raffinazione a–b %2 –0,5 % Tara terra a–b %1 –5 % Levata a–b %1 2 %

Caratteri circostanziali Tolleranza alla cercosporiosi b–a nota (1–9) < –5 1 Tolleranza al mal bianco b–a nota (1–9) < –5 1 Prefiorita a–b % > 1 % Bigerme a–b % > 5 %

Altre osservazioni Tasso d’estrazione a–b %2 K a–b %2 Na a–b %2 Am-N a–b %2 Altri caratteri agronomici (per carattere osservato)

b–a nota (1–9)

a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard 1 Risultati arrotondati all’unità 2 Risultati arrotondati a 1/10 dell’unità Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente Valore globale = rendimento in zucchero raffinato + punto(i) bonus

Agricoltura

64

916.151.1

Tabella 2

B. Barbabietole da foraggio

Caratteri Calcolo Unità Valori eliminatori

Differenza necessaria per l’ottenimento del bonus

Prove ufficiali

Bonus (+ 1)

Caratteri principali Rendimento in sostanza secca (a/b)*100 % < 95 % Rendimento in radici a–b % 1 % Tenore in sostanza secca a–b % 1 %

Caratteri circostanziali Tolleranza alla cercosporiosi b–a nota (1–9) 1 Idoneità al raccolto (forma delle radici)

b–a nota (1–9) 1

Altre osservazioni Contenuto in zucchero a–b % Prefiorita a–b % Bigerme a–b % Altri caratteri agronomici (per carattere osservato)

b–a nota (1–9)

a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard Risultati arrotondati all’unità Nota: 1 = molto buona, 3 = buona, 5 = sufficiente, 7 = scadente, 9 = molto scadente Valore globale = rendimento in sostanza secca + punto(i) bonus

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

65

916.151.1

Allegato 3102 (art. 3–5, 7–10, 23 e 38)

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo A: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di cereali

1 Numero ed epoca delle ispezioni

Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta.

Ibridi e linee inbred del granturco Almeno cinque ispezioni. Un’ispezione dopo la copertura del suolo, almeno tre durante la fioritura e una per il controllo delle pannocchie.

Ibridi di segale Almeno due ispezioni. Un’ispezione durante la fioritura e una dopo l’eliminazione dell’impollinatore (man- to protettivo)

Avena, orzo, triticale, grano tenero, spelta, segale e varietà di granturco ad impolli- nazione libera Almeno un’ispezione tra la fioritura e la maturazione gialla.

2 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri: – stato generale, – identità e purezza varietali, – distanza d’isolamento, – altre specie di cereali, – malerbe, – malattie trasmissibili tramite le sementi.

102 Aggiornato dai n. II delle O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945), del 2 nov. 2006 (RU 2006 5179) e del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Agricoltura

66

916.151.1

2.1 Stato generale Le colture sono valutate in base alla seguente scala: 1 = ottime 3 = buone 5 = sufficienti 7 = scadenti 9 = molto scadenti Se una nota è inferiore a 5, la coltura è respinta. Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudi- care la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale). L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture di sementi e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri:

– presenza di malerbe, – irregolarità, – presenza di malattie, – presenza di parassiti, – allettamento.

2.2 Identità e purezza varietali Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate. Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non cor- rispondono al tipo varietale.

Ibridi, linee inbred e varietà ad impollinazione libera del granturco a. La proporzione delle piante non conformi alla varietà non deve superare le

seguenti percentuali: Per cento

1. Produzione di sementi di base:

linea inbred 0,1

ibrido semplice 0,1 varietà ad impollinazione libera 0,5

2. produzione di sementi certi- ficate:

componenti di varietà ibride

– linea inbred 0,2 – ibrido semplice 0,2 – varietà ad impollinazione libera 1,0 varietà a impollinazione libera 1,0

b. Per la produzione di ibridi, durante il periodo di fecondazione devono essere adempiute le norme seguenti:

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

67

916.151.1

1. le piante del componente maschile sono disponibili in quantità suffi- ciente ed emettono abbastanza polline durante il periodo in cui le piante del componente femminile presentano stimme ricettive (sincronizza- zione).

2. Se necessario, viene tolta l’infiorescenza maschile; 3. Se il 5 per cento o più di piante del componente femminile presenta

stimme ricettive, la percentuale di piante di questo componente che emettono polline non deve superare: – 1 per cento per un’ispezione in campo; – 2 per cento per l’insieme delle ispezioni in campo.

c. Le piante sono considerate emettenti polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse principale o dei peduncoli, le antere hanno emesso o emetto- no polline.

d. La coltura per la produzione di sementi certificate, in caso di utilizzazione della maschiosterilità in cui il componente maschile non ristabilisce la fer- tilità del componente femminile, deve comprendere anche piante maschili fertili del componente femminile, in una proporzione definita in base alla rispettiva varietà. Ciò non è il caso se le sementi dei componenti femminili maschio-sterile e maschio-fertile sono mescolate in una proporzione definita in base alla rispettiva varietà.

e. Le pannocchie sono controllate dopo il raccolto. La percentuale di pannoc- chie che non corrispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,1 %; la percentuale di pannocchie contenente grani che non rispondono ai caratteri tipici della varietà non deve superare lo 0,2 %.

Ibridi di segale e segale ad impollinazione libera a. Il numero di piante non conformi alla varietà non deve superare:

1. 1 per 30 m2, per la produzione di sementi di base; 2. 1 per 10 m2, per la produzione di sementi certificate;

b. Per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la norma menziona- ta è applicabile unicamente al componente femminile.

c. In caso di utilizzazione della maschiosterilità, il componente maschio-sterile deve presentare un grado di sterilità di almeno il 98 per cento. Ciò viene verificato nelle particelle di controllo delle colture.

d. Le sementi certificate di segale ibrida sono prodotte mescolando un compo- nente femminile maschio-sterile con un componente maschile che ristabili- sce la fertilità maschile. La proporzione dei componenti maschili che fanno parte del miscuglio è specifica della varietà e non deve superare la propor- zione indicata dal costitutore.

Agricoltura

68

916.151.1

Triticale Le varietà autogame di triticale devono presentare la seguente purezza varietale minima:

Categoria Purezza varietale minima (in %)

sementi di base 99,7 sementi certificate, di prima riproduzione 99,0 sementi certificate, di seconda riproduzione 98,0

Avena, orzo, frumento, spelta La purezza varietale minima deve essere la seguente:

Categoria Purezza varietale minima (in %)

sementi di base 99,9 sementi certificate, di prima riproduzione 99,7 sementi certificate, di seconda riproduzione 99,0

Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta e varietà autogame di triticale a. La purezza varietale delle sementi della categoria «sementi certificate» deve

ammontare almeno al 90 per cento. Sarà appurata ufficialmente mediante un’adeguata quota di campioni.

b. La coltura di sementi certificate deve essere sufficientemente pura dal profi- lo dei caratteri dei componenti ereditari. Se le sementi vengono ottenute mediante gametocida, vanno rispettate le norme e le esigenze seguenti: 1. la purezza varietale minima deve essere la seguente:

– avena, orzo, grano tenero e spelta: 99,7, – triticale autogamo: 99,0.

2. L’ibridità minima deve essere pari al 95 per cento. Il grado d’ibridità deve essere valutato con metodi internazionalmente usati, laddove disponibili. Nei casi in cui l’ibridità sia stata determinata in sede d’esame delle sementi prima della certificazione, si può rinunciare alla determinazione dell’ibridità durante l’ispezione in campo.

2.3 Distanza d’isolamento Le distanze d’isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che possono deter- minare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

Coltura Distanza minima (in m)

Granturco 200 Sementi di base di segale ibrida – con sterilità maschile 1000 – senza sterilità maschile 600

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

69

916.151.1

Coltura Distanza minima (in m)

Sementi certificate di segale ibrida 500 Segale (varietà ad impollinazione libera) 300 – per la produzione di sementi di base – per la produzione di sementi certificate 250 Triticale (varietà autogame) 50 – per la produzione di sementi di base – per la produzione di sementi certificate 25 Ibridi di avena, orzo, grano tenero, spelta – per la produzione di sementi certificate 25

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita). Se la maschiosterilità è utilizzata per la produzione di sementi certificate di segale ibrida, la protezione deve essere rafforzata dal componente impollinatore maschile che costituisce un manto protettivo. Questo manto deve essere eliminato dopo la fioritura. Per quanto riguarda l’avena, l’orzo, la spelta e il grano tenero, le particelle vicine destinate alla coltura di varietà differenti devono essere nettamente e chiaramente separate.

2.4 Specie di cereali estranee La proporzione di specie di cereali estranee non può superare:

– 5 spighe o pannocchie per 100 m2, per la produzione di sementi di moltipli- cazione;

– 10 spighe o pannocchie per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda riproduzione.

2.5 Malerbe Sono prese in considerazione solamente le specie che possono ridurre il valore delle sementi della specie coltivata, soprattutto perché sono particolarmente nocive o per- ché le loro sementi non sono facilmente distinguibili da quelle delle specie coltivate oppure sono difficili da eliminare in occasione della cernita.

Aparine, rafanistro, veccia Il numero delle piante non deve essere superiore a 20 per 100 m2 per ogni specie. In casi giustificati (condizioni meteorologiche particolari, peculiarità regionali, metodi di coltivazione speciali), il valore summenzionato può essere superato del 100 % al massimo.

Agricoltura

70

916.151.1

Avena selvatica Le colture d’avena che presentano avena selvatica non sono accettate (tolleranza=0). Anche le colture d’avena che hanno subito un’epurazione di piante di avena selva- tica non sono accettate. Per le altre specie, il numero di pannocchie di avena selvatica presenti in una coltura non deve essere superiore a 5 per 10 000 m2 (= 1 ha). Le colture che presentano avena selvatica non possono essere accettate per la produ- zione delle sementi di moltiplicazione.

2.6 Malattie trasmissibili tramite le sementi Carbone del frumento, carie nana del frumento, carie comune del frumento Il numero di spighe o di pannocchie colpite non può superare:

– 2 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 5 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e di sementi di seconda

riproduzione. È vietato eliminare le spighe o le pannocchie colpite prima dell’ispezione in campo.

Striatura bruna (Elmintosporiosi) Il numero di piante colpite non deve superare:

– 5 per 100 m2, per la produzione di sementi di moltiplicazione; – 10 per 100 m2 per la produzione di sementi certificate e sementi di seconda

riproduzione.

2.7 Precedenti colturali La superficie di moltiplicazione non può avere precedenti colturali non conciliabili con le sementi da coltivare. La superficie di moltiplicazione deve essere sufficien- temente libera da piante cresciute dai precedenti colturali.

Capitolo B: Esigenze poste alle colture di tuberi-seme di patate

1 Condizioni relative alla superficie coltiva

1.1 La superficie coltiva è esente da: a. Globodera rostochiensis (Wollweber): nematodo dorato della patata; b. Globodera pallida (Stone) Behrens: nematodo bianco della patata; c. Ditylenchus destructor Thorne: anguillulosi della patata.

1.2 Rispetto a colture vicine indesiderate devono essere mantenute le seguenti distanze d’isolamento:

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

71

916.151.1

Coltura iscritta per la produzione di

Distanze minime d’isolamento da rispettare rispetto a una coltura per la produzione di

Tuberi-seme certificati1

Patate da tavola con meno del 10 % di piante colpite da virosi1

Patate da tavola con più del 10 % di piante colpite da virosia

Tuberi-seme di prebase 100 m 300 m 300 m Tuberi-seme di base 6 m 50 m 100 m Tuberi-seme certificati – 20 m 50 m

a Una coltura vicina di patate non è considerata una coltura vicina indesiderata se deriva da un lotto padre della stessa classe del lotto padre della coltura da ispezionare e se soddisfa le medesime norme di epurazione della coltura da ispezionare sull’intera superficie compresa nei limiti fissati qui appresso.

1.3 Sulle superfici coltive messe a tuberi-seme di patate della stessa classe, tra le varietà dev’essere mantenuta una distanza corrispondente a un solco di almeno 60 cm. Tale distanza dev’essere applicata quale distanza d’isolamento anche tra le colture di tuberi-seme di prebase e di base.

1.4. Non sono autorizzati solchi trasversali ai bordi del campo, se le superfici coltive comprendono diverse varietà.

1.5. I tuberi-seme di patate devono essere coltivati soltanto su parcelle che nei tre anni precedenti non sono state destinate alla coltivazione di patate.

2 Numero di ispezioni ufficiali in campo

Il numero di ispezioni ufficiali in campo ammonta a: a. tre, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di prebase b. due, per le colture destinate alla produzione di tuberi-seme di base e certifi-

cati.

3 Distruzione di steli e fogliame

Gli steli e il fogliame delle colture di tuberi-seme di patate devono essere distrutti in conformità delle direttive dell’Ufficio federale entro i termini fissati da quest’ultimo. Il campo deve risultare privo di steli e fogliame fino all’epoca del raccolto.

4 Condizioni relative alle colture

4.1 La coltura è esente da: a. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival: rogna nera della

patata; b. Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieck. e Kotth.) Skapt. e

Burkh: marciume anulare della patata;

Agricoltura

72

916.151.1

c. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith: batteriosi della patata; d. Micoplasma di Stolbur: stolbur; e. tomato spotted wilt virus: bronzatura del pomodoro.

4.2 In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza né la nota concernente lo stato generale della coltura:

Categoria Classe Piante (in %) colpite da Piante estranee3 (in %)

Piante eliminate all’atto dell’epura- zione (in %)

Stato generale della coltura4 (nota)

Virosi1 Pero nospora della foglia

Imbruni- mento del-lo stelo e avvizzi- mento del- la patata

Materiale iniziale F0 0 0 0 0 Prebase F1 0 0 0 0 Prebase F2 0 0 0 0 Prebase F3 0 0 0 0 Prebase F4 0,02 0 0 0 Base S 0,02 0,4 0 0 1 5 Base SE1 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE2 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base SE3 0,04 1 0,02 0,02 1 5 Base E 0,06 1 0,1 0,02 2 5 Certificato A 0,2 4 1 0,04 3 5

1 Sintomi osservati delle virosi riconoscibili 2 Sono considerati imbrunimento dello stelo e avvizzimento della patata le malattie

provocate da batteri e funghi (Erwinia spp., Verticillium spp.) 3 Sono considerate piante estranee quelle che non corrispondono al tipo di varietà

e i ricacci di colture precedenti 4 Ai fini dell’attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo

sviluppo della coltura (regolarità) Le colture sono valutate in base alla seguente scala: 1 = ottimo 3 = buono 5 = sufficiente 7 = scadente 9 = molto scadente

4.3 Le colture possono essere rifiutate se non è possibile procedere a una valuta- zione affidabile delle malattie a causa, ad esempio, di una vegetazione trop- po rigogliosa (eccessiva concimazione azotata organica o anorganica), rispettivamente della grandine, del gelo o di deformazioni delle foglie pro- vocate dall’impiego di erbicidi o di altri preparati chimici.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

73

916.151.1

Capitolo C: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante foraggere

1 Precedenti colturali

La superficie di moltiplicazione non può avere precedenti colturali non conciliabili con le sementi da coltivare. La superficie di moltiplicazione deve essere sufficien- temente libera da piante cresciute dai precedenti colturali. Sulle particelle dev’essere rispettato il numero minimo di anni senza coltura della stessa specie:

– 5 anni per le crocifere – 3 anni per le leguminose – 2 anni per le altre specie

2 Numero massimo di anni di raccolto autorizzati

L’Ufficio federale fissa il numero di anni di raccolto autorizzati per ogni specie o gruppo di specie.

3 Numero ed epoca delle ispezioni

Dev’essere effettuata almeno un’ispezione delle colture. Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consente di esprimere una valutazione corretta.

4 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri: a. stato generale, b. identità e purezza varietali, c. distanza d’isolamento, d. altre specie indesiderabili, e. malattie trasmissibili tramite le sementi.

Agricoltura

74

916.151.1

4.1 Stato generale Le colture sono valutate in base alla seguente scala: 1 = ottime 3 = buone 5 = sufficienti 7 = scadenti 9 = molto scadenti Se una nota è inferiore a 5, la particella è respinta. Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate normalmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudi- care la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale). L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri:

a. irregolarità, b. presenza di malerbe, c. presenza di malattie o di parassiti, d. allettamento.

4.2 Identità e purezza varietali Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le colture che non corrispondono alle varietà dichiarate sono rifiutate. Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non cor- rispondono al tipo varietale.

Numero massimo di piante non conformi

Numero massimo di piante non conformi per ara (100 m2) Particelle di produzione di:

Specie sementi di prebase e di base

sementi certificate di prima riproduzione

Lolium e Festulolium spp. 2 10 Poa pratensis – varietà apomittiche monoclonali – altre varietà

5 5

60 40

Graminacee (tranne Lolium, x Festulolium e Poa spp.)

3 10

Leguminose (tranne Pisum e Vicia spp.) 3 10

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

75

916.151.1

Purezza varietale

Specie Purezza varietale minima (%)

Sementi di prebase e di base

Sementi certificate di prima riproduzione

Sementi certificate di seconda riproduzione

Pisum, Vicia spp.1 99,7 99 98 Brassica spp.1, Poa pratensis2 99,7 98

1 Concerne unicamente le specie Pisum, Vicia e Brassica spp. menzionate nell’allegato 1 numeri 3.2 e 3.3

2 Varietà che sono state classificate apomittiche monoclonali

Piante di ricaccio

Numero massimo di piante generative recanti semi per m2

Specie Sementi di prebase e di base

Sementi certificate di prima riproduzione

Leguminose 0 10 Graminacee 0 10

4.3 Distanza d’isolamento

4.3.1 Le distanze d’isolamento fra la coltura e le fonti vicine di pollini che posso- no determinare un’impollinazione estranea indesiderabile sono le seguenti:

Specie Particelle di produzione di:

sementi di prebase e di base sementi certificate di prima riproduzione

particelle con una superficie inferiore a 2 ha

particelle con una superficie superiore a 2 ha

particelle con una superficie inferiore a 2 ha

particelle con una superficie superiore a 2 ha

Tutte le specie (tranne Brassica, Phacelia, Pisum, Vicia e Poa praten- sis, varietà apomittiche monoclonali)

200 m 100 m 100 m 50 m

Brassica e Phacelia spp. 400 m 200 m

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile (p. es. bosco, siepe, fioritura differita).

4.3.2 Le colture per la produzione di sementi di specie autogame (Pisum sativum, Vicia faba) o delle varietà di Poa pratensis ammesse come apomittiche monoclonali devono essere chiaramente separate da qualsiasi altra coltura.

Agricoltura

76

916.151.1

4.4 Altre specie indesiderabili

Numero massimo di piante tollerato

Particelle di produzione di:

Specie Altre specie indesiderabili sementi di prebase e di base

sementi certificate di prima riproduzione

Trifolium spp. Trifolium, Medicago, Meliotus e Lotus spp.(*)

4 per ara 20 per ara

Cuscuta spp. (cuscuta del trifoglio)

0 0

Rumex obtusifolius, Rumex crispus (romice crespo)

10 per ha 20 per ha

Lolium spp. o x Festulolium spp.

altri Lolium spp. 2 per ara 10 per ara

Graminacee altre graminacee(**) 4 per ara 20 per ara Rumex obtusifolius, Rumex crispus (romice crespo)

10 per ha 20 per ha

Alopecurus myosuroides e Bromus spp.

4 per ara 10 per ara

Pisum e Vicia spp. altri Pisum,Vicia spp. e Raphanus spp.

4 per ara 20 per ara

(*) tranne: Trifolium repens nel Trifolium pratense (**) tranne: spica venti (Apera spicaventi) per tutte le specie; specie di poa (Poa spp.) per tutte

le specie tranne le altre specie di poa; Phleum spp. per tutte le specie, tranne le altre specie di Phleum spp.

4.5 Malattie trasmissibili attraverso le sementi

Proporzione massima di piante attaccate

Malattie Sementi di prebase e di base

Sementi certificate di prima riproduzione

Pisum spp. virosi 5 % 10 % fusariosi (Fusarium oxysporum )

0 % 0 %

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

Capitolo D: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Precedenti colturali

I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata. Il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalle colture precedenti. Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.

2 Numero ed epoca delle ispezioni

Nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus e Brassica napus, deve aver luogo almeno un’ispezione. Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, devono aver luogo almeno due ispezioni. Nel caso di ibridi di Brassica napus, devono aver luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all’inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura. Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta..

3 Valutazione e limiti di tolleranza

Sono valutati i seguenti criteri: a. stato generale; b. identità e purezza varietali; c. distanza d’isolamento; d. malattie trasmissibili tramite le sementi.

3.1 Stato generale Le colture sono valutate in base alla seguente scala: 1 = ottime 3 = buone 5 = sufficienti 7 = scadenti 9 = molto scadenti Se una nota è inferiore a 5, la particella è respinta. Le colture destinate alla produzione di sementi devono essere sane e sviluppate nor- malmente. La presenza di uno o più difetti enumerati qui appresso può pregiudicare la valutazione di altri caratteri (p. es. la purezza varietale).

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L’attribuzione della nota considera la possibilità di valutare correttamente le colture e le cure prestate alla coltura. Sono valutati i seguenti criteri:

a. irregolarità; b. presenza di malerbe; c. presenza di malattie o di parassiti; d. allettamento.

3.2 Identità e purezza varietali Le colture devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. Le Le colture devono possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varietà ibride le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità. Le colture che non corrispondono alla varietà dichiarata sono rifiutate. Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale. Le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tincto- rius, Carum carvi e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle condizioni seguenti:

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius e Carum carvi diversi dagli ibridi il numero delle piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare: – 1 per 30 m2 per le sementi di base, – 1 per 10 m2 per le sementi certificate.

Ibridi di Helianthus annuus La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

%

a. per la produzione di sementi di base: 1. linee inbred 0,2 2. ibridi semplici

– componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 2 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi 0,2

– componente femminile 0,5

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

%

b. per la produzione di sementi certificate: – componente maschile, piante che emettono polline, allorché

il 5 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi 0,5

– componente femminile 1,0

Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le ulteriori seguenti condizioni:

a. le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile;

b. se le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percen- tuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento;

c. per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento;

d. per la produzione di sementi certificate il componente maschile sterile utiliz- zato contiene almeno una linea restauratrice della maschiosterilità, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti emetta polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

Ibridi di Brassica napus, prodotti avvalendosi della maschiosterilità La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

%

a. per la produzione di sementi di base: 1. linee inbred 0,1 2. ibridi semplici

– componente maschile 0,1 – componente femminile 0,2

b. per la produzione di sementi certificate: – componente maschile 0,3 – componente femminile 1,0

La maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99 per cento per la produzione di sementi di base e il 98 per cento per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell’assenza di antere fertili nei fiori.

Agricoltura

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916.151.1

3.3 Distanza d’isolamento La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesidera- bile:

Coltura Distanza minima

Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da canapa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba: – per la produzione di sementi di base 400 m – per la produzione di sementi certificate 200 m

Brassica napus: – per la produzione di sementi di base di varietà diverse

dagli ibridi 200 m – per la produzione di sementi di base di ibridi 500 m – per la produzione di sementi certificate di varietà diverse

dagli ibridi 100 m – per la produzione di sementi certificate di ibridi 300 m

Cannabis sativa, canapa monoica: – per la produzione di sementi di base 5000 m – per la produzione di sementi certificate 1000 m

Helianthus annuus: – per la produzione di sementi di base di ibridi 1500 m – per la produzione di sementi di base di varietà diverse

dagli ibridi 750 m – per la produzione di sementi certificate 500 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3.4 Malattie trasmissibili attraverso le sementi La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile. Nel caso della Glycine max. s’intendono in particolare gli organismi Pseudomonas syringae pv. glycinea, Dia- porthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae, Phialophora gregata e Phytophtho- ra megasperma f.sp. glycinea.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

81

916.151.1

Capitolo E: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di ortaggi

1. La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente. 2. Per le sementi di base, si deve procedere ad almeno un’ispezione ufficiale in

campo. Per le sementi certificate, si deve procedere ad almeno un’ispezione in campo, controllata ufficialmente mediante sondaggi, su non meno del 20 per cento delle colture di ogni singola specie.

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltu- ra devono consentire un controllo sufficiente dell’identità e della purezza varietali, nonché dello stato sanitario.

4. Le distanze minime fra colture vicine che possano determinare un’impolli- nazione estranea indesiderabile sono le seguenti: A. Beta vulgaris

1. Rispetto a qualsiasi fonte di polline del genere Beta non compresa sotto 1000 metri,

2. Rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente a un gruppo diverso di varietà: – per le sementi di base 1000 metri, – per le sementi certificate 600 metri,

3. Rispetto a fonti di polline di varietà della stessa sottospecie appartenente allo stesso gruppo di varietà: – per le sementi di base 600 metri, – per le sementi certificate 300 metri.

I gruppi di varietà di cui ai punti 2 e 3 sono stabiliti secondo la procedu- ra di cui all’articolo 46 paragrafo 2.

B. Specie di Brassica 1. Rispetto a fonti di polline estraneo che può provo-

care una notevole degradazione delle varietà delle specie di Brassica: – per le sementi di base 1000 metri, – per le sementi certificate 600 metri,

2. Rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà delle specie di Brassica: – per le sementi di base 500 metri, – per le sementi certificate 300 metri.

C. Cicoria industriale 1. Rispetto ad altre specie dello stesso genere o

sottospecie 1000 metri,

2. Rispetto ad altre varietà di cicoria industriale: – per le sementi di base 600 metri, – per le sementi certificate 300 metri.

Agricoltura

82

916.151.1

D. Altre specie 1. Rispetto a fonti di polline estraneo che può provo-

care una notevole degradazione di varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata: – per le sementi di base 500 metri, – per le sementi certificate 300 metri,

2. Rispetto ad altre fonti di polline estraneo che può incrociarsi con varietà di altre specie risultanti da impollinazione incrociata: – per le sementi di base 300 metri, – per le sementi certificate 100 metri.

Queste distanze non devono essere osservate se esiste una protezione suffi- ciente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utiliz- zazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

Allegato 4103 (art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42)

Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai tuberi-seme

Capitolo A: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di cereali

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie Peso massimo dei lotti

(t)

Peso minimo dei campioni

(g)

Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (g)

Avena, orzo, grano tenero, grano duro, spelta, segale, triticale 30 1000 500 Scagliola 10 400 200 Riso 30 500 500 Sorghum sudanense Sorghum bicolor e Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

10 30

1000 1000

900 900

Granturco, sementi di base delle linee inbred 40 250 250 Granturco, sementi di base (salvo linee inbred) e sementi certificate 40 1000 1000 Miscugli di varietà e di specie ad eccezione della scagliola e del Sorghum spp. 30 1000 500

103 Aggiornato dai n. II delle O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513), del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945) e del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

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O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

87

916.151.1

Capitolo B: Esigenze concernenti i lotti di tuberi-seme di patate

1 Norme relative al calibro

1.1 Il calibro minimo dei tuberi-seme dev’essere tale da non consentire il pas- saggio attraverso un setaccio con maglie quadrate di: a. 25 mm di lato; b. ....

1.2 Per i tuberi di dimensione eccessiva per passare attraverso un setaccio con maglie quadrate di 35 mm di lato, i limiti di calibro superiori e inferiori sono espressi con un multiplo di cinque.

1.3 All’atto della cernita di un lotto, la differenza massima tra le dimensioni dei lati delle maglie quadrate dei due setacci utilizzati non dev’essere superiore a 25 mm.

1.4 I lotti non devono contenere più del 3 per cento del peso di tuberi-seme di calibro inferiore a quello minimo, né più del 3 per cento del peso di tuberi- seme di calibro superiore a quello massimo indicato.

2 Qualità dei lotti di tuberi-seme di patate

2.1 Sono applicati i seguenti limiti di tolleranza: a. terra e sostanze estranee 2 % del peso b. marciume asciutto o umido, sempreché non sia

causato da Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. sepedonicus o Pseudomonas solanacearum.

1 % del peso

c. difetti esteriori (ad esempio: tuberi deformi o danneggiati)

3 % del peso

d. scabbia comune della patata: tuberi colpiti su una superficie di oltre un terzo

5 % del peso

e. tolleranza totale per le lettere da b) a d) 6 % del peso f. i lotti di tuberi-seme di prebase e di base non devono contenere oltre

l’1 per cento del peso di terra e sostanze estranee né oltre lo 0,5 per cento del peso di tuberi colpiti da marciume asciutto o umido.

2.2 I tuberi-seme di patate sono esenti da Globodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganense spp. Sepedonicus e Pseudomonas solanacearum.

Agricoltura

88

916.151.1

2.3 All’atto del controllo in laboratorio di un campione ufficiale, non devono essere superati i seguenti limiti di tolleranza:

Categoria Classe Tuberi (in %) colpiti da

gravi virosi4 leggere virosi4 Erwinia spp.

Materiale iniziale F0 0 0 0 Prebase F1 0 0 0 Prebase F2 0 0 0 Prebase F3 0 0 0 Prebase F4 0,5 0,5 0 Base S 0,5 12 Base SE1 1 32 Base SE2 1 32 Base SE3 1 32 Base E 21,3 42,3 Certificato A 10

1 Di cui al massimo 1 per cento di virus Y della patata (PVY) 2 Analisi soltanto in caso di necessità 3 La tolleranza massima per le virosi gravi e leggere ammonta globalmente al 4 per cento 4 Per le piante delle classi F0, F1, F2, F3 e F4 i controlli concernono le virosi seguenti:

– virus dell’accartocciamento delle foglie di patata (PLRV) – virus A della patata (PVA) – virus M della patata (PVM) – virus S della patata (PVS) – virus X della patata (PVX) – virus Y della patata (PVY)

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

89

916.151.1

Capitolo C: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante foraggere

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie Peso massimo di un lotto

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Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto

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Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (g)

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Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovinia 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x boucheanum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum bertolonii 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5

Agricoltura

90

916.151.1

Specie Peso massimo di un lotto

(t)

Peso minimo di un campione da prelevare da un lotto

(g)

Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (g)

1 2 3 4

Fabaceae (Leguminosae) Hedysarum coronarium -frutto 10 1000 300 Hedysarum coronarium -sementi 10 400 120 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius 25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago sativa 10 300 50 Medicago x varia 10 300 50 Onobrychis viciifolia -frutto 10 600 600 Onobrychis viciifolia -sementi 10 400 400 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia faba 25 1000 1000 Vicia pannonica 20 1000 1000 Vicia sativa 25 1000 1000 Vicia villosa 20 1000 1000

Altre specie Brassica napus var.napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

91

916.151.1

2 Termini di ricezione dei campioni ufficiali delle sementi di moltiplicazione

I campioni di sementi di moltiplicazione devono essere forniti al servizio compe- tente entro il 15 settembre. I campioni prelevati dai lotti di moltiplicazione importati devono essere forniti muniti di un’etichetta ufficiale o corredati del certificato allestito dall’ente di certifi- cazione del Paese d’origine.

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Legenda delle norme relative alle sementi certificate di prima riproduzione 1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono

essere considerati come plantule normali. 2 Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule

normali. 3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi

(p.es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata. 4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis. 5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e Rumex

maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari a 0,8 per cento in peso di semi di altre specie di Poa

non deve essere considerato come impurezza. 7 Un contenuto massimo pari a 1 per cento in peso di semi di Trifolium pratense non

deve essere considerato come impurezza. 8 Un contenuto massimo totale pari a 0,5 per cento in peso di semi di Lupinus albus,

Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa e Vicia villosa in un’altra specie corrispondente non deve essere conside- rato come impurezza.

9 Le percentuale massima in peso stabilita per i semi di una sola specie non si deve applicare ai semi di Poa spp.

10 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

11 La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un cam- pione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di queste specie.

12 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

13 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso stabilito normalmente.

14 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.

15 La percentuale in numero di semi di lupino di colore diverso non deve superare a. il 2 per cento per il lupino amaro, b. l’1 per cento per i lupini diversi dal lupino amaro.

16 La percentuale in numero di semi di lupino amaro in varietà diverse dal lupino amaro non deve superare il 2,5 per cento.

17 Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

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Agricoltura

100

916.151.1

Legenda delle norme relative alle sementi di prebase e di base 1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono

essere considerati come plantule normali. 2 Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule

normali. 3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi

(p. es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata. 4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis. 5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosalla e Rumex

maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari a 80 semi di Poa spp. non deve essere considerato

come impurezza. 7 Il contenuto massimo totale di semi di Poa spp. diversa dalla specie in esame non deve

superare 1 in un campione di 500 semi. 8 Un contenuto massimo totale di 20 semi di Poa spp. non deve essere considerato come

impurezza. 9 La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso stabilito non deve

essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di Melilotus spp.

10 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

11 La presenza di un seme di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un cam- pione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio è esente da semi di questa specie.

12 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto.

13 La percentuale in numero di semi di lupino amaro non deve superare l’1 per cento. 14 Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame di

qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

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Agricoltura

102

916.151.1

Legenda delle norme relative alle sementi commerciali 1 Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare devono

essere considerati come plantule normali. 2 Entro i limiti massimi ammessi i semi duri devono essere considerati come plantule

normali. 3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi

(p. es. scleroti di Claviceps spp.) è tollerata soltanto in proporzione limitata. 4 Sono tenute in considerazione pure l’Avena ludoviciana e l’Avena sterilis. 5 Sono tenuti in considerazione tutti i Rumex spp. eccetto i Rumex acetosella e Rumex

maritimus. 6 Un contenuto massimo totale pari al 3 per cento in peso di semi di altre specie di Poa

non è considerato come impurezza. Per Poa annua, un contenuto massimo totale pari al 10 per cento in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurezza.

7 Un contenuto massimo totale pari a 2 semi di Avena fatua, Avena ludoviciana e Avena sterilis in un campione del peso stabilito non deve essere considerato come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di questa specie.

8 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

9 Il peso del campione per la determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso prescritto per la relativa specie.

10 La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di peso doppio di quello stabilito è esente da semi di Cuscuta spp.

11 Per le specie di Vicia un contenuto massimo totale pari al 6 per cento in peso di semen- ti di Vicia pannonica e Vicia vilosa o di specie coltivate affini ad un’altra specie corri- spondente non deve essere considerato come impurezza.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

103

916.151.1

Capitolo D: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È consentita una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie Peso massimo dei lotti (t)

Peso minimo dei campioni (g)

Peso minimo dei campioni per la determinazione del numero massimo di altre specie (g)

1 2 3 4

Brassica rapa 10 200 70 Brassica juncea 10 100 40 Brassica napus 10 200 100 Brassica nigra 10 100 40 Cannabis sativa 10 600 600 Carthamus tinctorius 25 900 900 Carum carvi 10 200 80 Helianthus annuus 25 1000 1000 Linum usitatissimum 10 300 150 Papaver somniferum 10 50 10 Sinapis alba 10 400 200 Glycine max. 30 1000 1000

2 Esigenze poste alle sementi

2.1 Purezza varietale Specie Purezza varietale minima (%)

Sementi di prebase e di base

Sementi certificate di prima riproduzione

Sementi certificate di seconda ripro- duzione e sementi commerciali

Brassica napus1,2, Brassica rapa2 99,9 99,7 Brassica napus1,3, Brassica rapa3, Helianthus annuus4, Sinapis alba

99,7 99 98

Linum usitatissimum 99,7 98 97,5 Papaver somniferum 99 98 Gycine max 99,5 99

1 eccetto gli ibridi 2 eccetto le varietà esclusivamente a scopo foraggero 3 varietà esclusivamente a scopo foraggero 4 eccetto le varietà ibride, comprese le rispettive parti integranti

Agricoltura

104

916.151.1

La purezza varietale minima è controllata principalmente all’atto di ispezioni uffi- ciali in campo effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato 3. Nel caso di ibridi di Brassica napus, ottenuti attraverso la maschiosterilità, le semen- ti devono adempiere le seguenti esigenze e norme:

a. Le sementi devono essere sufficientemente pure dal profilo dei caratteri varietali dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità;

b. La purezza varietale minima deve essere la seguente: – sementi di base, componente femminile: 99,0 per cento, – sementi di base, componente maschile: 99,9 per cento, – sementi certificate: 90,0 per cento.

c. Le sementi non possono essere certificate quali sementi certificate salvo sia- no stati regolarmente presi in considerazione i risultati dei controlli ufficiali sulle sementi di base, ufficialmente prelevate e controllate durante il periodo di crescita delle sementi per la certificazione identificate quali sementi cer- tificate, per stabilire se le sementi di base adempiono le esigenze poste in materia di identità delle sementi dal profilo delle caratteristiche dei compo- nenti, comprese la maschiosterilità e le norme per le sementi di base, nonché le esigenze in materia di purezza varietale minima di cui alla lettera b. In caso di sementi di base di ibridi la purezza varietale può essere valutata in base ad idonei metodi biochimici;

d. Le norme relative alla purezza varietale minima di cui alla lettera b di sementi certificate di ibridi devono essere ufficialmente controllate mediante il prelievo di un numero adeguato di campioni. A tal fine possono essere impiegati idonei metodi biochimici.

2.2 Facoltà germinativa, tenore di acqua, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

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Agricoltura

106

916.151.1

Legenda delle norme relative alle sementi di base e alle sementi certificate a. Il tenore massimo di sementi di cui alla colonna 5 si riferisce anche alle specie men-

zionate nelle colonne 6 a 11. b. La determinazione del contenuto totale di semi di altre specie di piante è necessaria

soltanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5. c. La determinazione del contenuto in numero di semi di Cuscuta spp. è necessaria sol-

tanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7. d. La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso stabilito non deve

essere considerata come impurezza se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

e. Le sementi sono esenti da semi di Orobanche spp.; la presenza di un seme di Oroban- che spp. in un campione di 100 g non deve essere considerata come impurezza se un secondo campione di 200 g è esente da semi di Orobanche spp.

f. Il tenore di acqua viene appurato soltanto se all’atto della campionatura o dell’esame di qualità sorge il dubbio che sia stato superato il valore massimo.

3 La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile. Le sementi adempiono in particolare le norme e le condizioni seguenti:

Organismi nocivi

Numero massimo di semi contaminati (in %)

Specie Botrytis spp. Alternaria spp., Asco- chyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium spp.

Sclerotinia sclerotiorum (numero massimo di scleroti o di frammenti di scleroti in un campione del peso stabilito al numero 1 colonna 4)

1 2 3 4

Brassica napus 10 (b) Brassica rapa 5 (b) Cannabis sativa 5 Helianthus annuus 5 10 (b) Linum usitatissimum 5 5 (a) Sinapis alba 5 (b)

Legenda delle norme relative agli organismi nocivi a. Il contenuto di semi contaminati da Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola) nel lino

tessile non deve superare l’uno per cento. b. La determinazione del numero di scleroti o di frazioni di scleroti di Sclerotinia sclero-

tiorum è necessaria soltanto se vi sono dubbi in merito al rispetto delle condizioni di cui alla colonna 4.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

107

916.151.1

Norme particolari o altre condizioni relative a Glycine max. 1. In un campione di almeno 5000 semi per lotto suddiviso in cinque campioni

secondari possono essere riscontrati al massimo quattro campioni secondari contaminati da Pseudomonas syringae pv. glycinea. Se in ciascuno dei cin- que campioni secondari vengono riscontrate colonie sospette, possono essere effettuate adeguate analisi biochimiche sulle colonie sospette di ogni cam- pione secondario, isolate in una coltura particolare, per controllare se le norme e le condizioni summenzionate sono rispettate.

2. Il contenuto di semi contaminati da Diaporthe phaseolorum non deve supe- rare il 15 per cento.

3. Il peso di impurezze innocue, determinato secondo i metodi d’analisi inter- nazionali in uso, non deve superare lo 0,3 per cento.

Agricoltura

108

916.151.1

Capitolo E: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di barbabietole

1 Peso dei lotti e dei campioni

I pesi dei lotti e dei campioni figurano nella tabella qui di seguito. È ammessa una tolleranza del 5 per cento sul peso massimo dei lotti.

Specie Peso massimo di un lotto (t)

Peso minimo di un campione (g)

Beta vulgaris 20 500

2 Esigenze poste alle sementi

Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in misura sufficiente. La presenza di malattie che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è tolle- rata soltanto nella misura più limitata possibile. Le sementi adempiono inoltre le seguenti condizioni:

Specie Facoltà germinativa minima (in % di glomeruli o di sementi pure)

Purezza minima specifica (in % del peso)

Tasso massimo d’umidità (in % del peso) 1

Barbabietole da zucchero – Sementi monogermi 80 97 15 – Sementi di precisione 75 97 15 – Sementi plurigermi di varietà

con una quota di diploidi superiore all’85 %

73 97 15

– Altre sementi 68 97 15

Barbabietole da foraggio – Sementi plurigermi di varietà

con una quota di diploidi superiore all’85%, sementi monogermi, sementi di precisione

73 97 15

– Altre sementi 68 97 15

1 Esclusi gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

Il peso di semi di altre piante non deve superare lo 0,3 per cento.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

109

916.151.1

3 Esigenze supplementari poste alle sementi monogermi e alle sementi di precisione

a. Sementi monogermi: 1. almeno il 90 per cento dei glomeruli germinati devono dare una sola

plantula, 2. il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare

il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati. b. Sementi di precisione di barbabietole da zucchero:

Almeno il 70 per cento dei glomeruli germinati devono dare una sola plantu- la. Il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati.

c. Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: Per le varietà la cui quota di diploidi è superiore all’85 per cento, almeno il 58 per cento dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 per cento dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula. Il contenuto di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 per cento rispetto ai glomeruli germinati.

d. Per le sementi della categoria «sementi di base» il peso di impurezze inno- cue non deve superare l’1,0 per cento. Per le sementi della categoria «sementi certificate» il peso di impurezze innocue non deve superare lo 0,5 per cento. Per quanto riguarda le sementi rivestite di queste due catego- rie, la rispondenza alle condizioni è verificata sulla base di campioni di sementi trasformate, parzialmente decorticate (lucidate o frantumate), ma non ancora rivestite. È fatto salvo l’esame ufficiale della purezza analitica minima delle sementi rivestite.

Agricoltura

110

916.151.1

Capitolo F: Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi di ortaggi

1 Peso dei lotti e dei campioni 1. Peso massimo di un lotto

a. Sementi di Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba 30 tonnellate

b. Sementi di dimensioni uguali o superiori a quelle delle cariossidi di grano, escluse quelle di Phaseolus occineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba 20 tonnellate

c. Sementi di dimensioni inferiori a quelle delle cariossidi di grano

10 tonnellate

Il peso massimo di un lotto non può eccedere di oltre il 5 per cento il peso massimo prescritto.

2. Peso minimo di un campione

Specie Peso (g)

Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (partim): cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) 15 Cichorium intybus (partim): cicoria industriale 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 Lycopersicon esculentum 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1000

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativus 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1000 Zea mays 1000

Per le varietà ibride F-1 delle specie succitate, il peso minimo del campione può essere ridotto fino a un quarto del peso prescritto. Tuttavia il campione deve avere almeno il peso di 5 g e contenere almeno 400 semi.

2 Esigenze poste alle sementi

1. Le sementi devono presentare identità e purezza varietali in misura suffi- ciente.

2. La presenza di malattie e di organismi nocivi che riducono il valore di utiliz- zazione delle sementi è tollerata soltanto nella misura più limitata possibile.

3. Le sementi devono inoltre essere conformi alle seguenti esigenze: a. Norme

Specie Purezza minima specifica (in % del peso)

Tenore massimo di semi di altre specie di piante (in % del peso)

Facoltà germina- tiva minima (in % di glomeruli o di sementi pure)

Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glome-

ruli) Beta vulgaris (diversa dalla Cheltenham beet) 97 0,5 70 (glome-

ruli) Brassica oleracea (cavolfiore) 97 1 70 Brassica oleracea (altre sottospecie) 97 1 75 Brassica rapa (cavolo cinese) 97 1 75 Brassica rapa (rapa primaverile, rapa autunnale)

97 1 80

Agricoltura

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916.151.1

Specie Purezza minima specifica (in % del peso)

Tenore massimo di semi di altre specie di piante (in % del peso)

Facoltà germina- tiva minima (in % di glomeruli o di sementi pure)

Capsicum annuum 97 0,5 65 Cichorium intybus (partim): cicoria di tipo Witloof, cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga) 95 1,5 65 Cichorium intybus (partim): cicoria industriale 97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Lycopersicon esculentum 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85

Nel caso delle varietà di Zea mays (granoturco dolce — tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è dell’80 % delle sementi pure. L’etichetta reca la dicitura «Facoltà germinativa minima 80 %».

b) Esigenze supplementari i) Le sementi di leguminose non devono essere contaminate dagli in-

setti vivi sotto specificati: Acanthoscelides obtectus Sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh.

ii) Le sementi non devono essere contaminate da Acarina vivi.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

Allegato 5104 (art. 15, 28, 30, 44 e 45)

Etichettatura

Capitolo A: Etichettatura delle sementi di cereali

1. La dimensione minima dell’etichetta è di 110 mm × 67 mm. 2. L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

a. per tutte le categorie salvo i miscugli di sementi: 1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese («CH» o «Svizzera»), 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il ... (mese e

anno)», 6. specie (denominazione latina), 7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di

semi, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

12. se si tratta di sementi di ibridi, la designazione della varietà è comple- tata con la dicitura «ibrido». Se si tratta di sementi di base di ibridi o di sementi per la produzione di miscugli di linee, la designazione della linea, dell’ibrido semplice o del componente è completata con la dicitu- ra «componente»,

13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale pro- posito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione,

14. per le sementi di prebase anche il numero delle generazioni precedenti delle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi di prima generazione».

104 Aggiornato dai n. II delle O del DFE del 22 dic. 1999 (RU 2000 513) del 2 mag. 2005 (RU 2005 1945) e del 7 giu. 2010, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2763).

Agricoltura

114

916.151.1

b. per i miscugli di sementi: 1. miscuglio (specie e varietà), 2. servizio di certificazione e Paese («CH» o «Svizzera»), 3. numero di riferimento del lotto, 4. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il ... (mese e

anno)», 5. specie, varietà, categoria, Paese di produzione e proporzione e percen-

tuale di peso di ciascun componente, 6. numero dell’etichetta, 7. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di

semi, 8. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

9. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale pro- posito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

115

916.151.1

Capitolo B: Etichettatura dei tuberi-seme di patate

A. Indicazioni prescritte L’etichetta deve fornire le seguenti indicazioni:

1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio e Paese di certificazione, 4. numero d’identificazione del produttore o numero d’identificazione del lotto, 5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura: «chiuso il ... (mese e

anno)», 6. designazione della varietà, 7. Paese di produzione, 8. categoria e classe, 9. calibro, 10. peso netto dichiarato.

B. Dimensioni La dimensione minima dell’etichetta è di 110 mm × 67 mm.

Agricoltura

116

916.151.1

Capitolo C: Etichettatura delle sementi di piante foraggere

1. Etichette ufficiali

1.1 Indicazioni prescritte a. Per le sementi di prebase, le sementi di base e le sementi certificate:

1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese, 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il ... (mese e

anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione indicati con la dicitura “campione prelevato il ... (mese e anno)»,

6. specie (denominazione latina), 7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero

dichiarato di semi puri, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

12. per le sementi certificate di seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base,

13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale pro- posito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione,

14. per le sementi di prebase anche il numero delle generazioni precedenti delle sementi delle categorie «sementi certificate» o «sementi di prima generazione»,

15. per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione giusta l’articolo 15 capover- so 2 lettera a «non destinate ad essere utilizzate come piante forag- gere».

b. Per le sementi commerciali: 1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)» 4. servizio di certificazione e Paese,

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

5. numero di riferimento del lotto, 6. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il ... (mese e

anno)” oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all’ammissione come sementi commerciali indicati con la dicitura «campione prelevato il ... (mese e anno)”,

7. specie (denominazione latina), 8. Paese di produzione, 9. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di

semi, 10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

11. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale pro- posito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

c. Per i miscugli di sementi: 1. «Miscuglio di sementi per ... (utilizzazione prevista)», 2. servizio che ha proceduto alla chiusura e Paese, 3. numero di riferimento, 4. mese e anno della chiusura indicati con la dicitura «chiuso il ... (mese e

anno)», 5. proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo la

specie e, se necessario, secondo le varietà; la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all’acquirente o se è ufficialmente depositata,

6. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di semi,

7. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

8. per i miscugli di sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

1.2 Dimensioni minime 110 mm x 67 mm

Agricoltura

118

916.151.1

2. Etichette del fornitore o scritta sull’imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte a. Per le sementi certificate:

1. «Piccolo imballaggio CE B», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo

segno d’identificazione, 3. numero d’ordine attribuito ufficialmente, 4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine, 5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente

di identificare il lotto certificato, 6. specie, indicata almeno in latino, 7. varietà, indicata almeno in latino, 8. «Sementi certificate», 9. peso lordo o netto o numero di semi puri, 10. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari gra-

nulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale,

11. per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione giusta l’articolo 15 capover- so 2 lettera a «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere».

b. Per le sementi commerciali: 1. «Piccolo imballaggio CE B», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo

segno di identificazione, 3. numero d’ordine attribuito ufficialmente, 4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine, 5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente

di identificare il lotto controllato, 6. specie, indicata almeno in latino, 7. «Sementi commerciali», 8. peso lordo o netto o numero di semi puri, 9. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari gra-

nulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

c. Per i miscugli di sementi: 1. «Piccolo imballaggio CE A» o «Piccolo imballaggio CE B», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo

segno di identificazione,

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

119

916.151.1

3. Per i piccoli imballaggi CE B: – numero d’ordine attribuito ufficialmente; – servizio che ha attribuito il numero d’ordine e nome del Paese o

sigla; – numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non

consente di identificare i lotti utilizzati. 4. Per i piccoli imballaggi CE A:

– numero di riferimento, che consente di risalire ai lotti utilizzati; – Paese.

5. ... 6. «Miscugli di sementi per ... (utilizzazione prevista)» 7. peso netto o lordo o numero di semi puri, 8. in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di antiparassitari gra-

nulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi, l’indicazione della natura dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale,

9. proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le spe- cie e, se necessario, secondo le varietà o la menzione della denomina- zione del miscuglio, se la proporzione in peso può essere comunicata all’acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

Agricoltura

120

916.151.1

Capitolo D: Etichettatura delle sementi di piante oleaginose e da fibra

1 Indicazioni prescritte

a. Per le sementi di base e le sementi certificate: 1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese, 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il ... (mese e

anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con la dicitura «campione prelevato il ... (mese e anno)»,

6. specie (denominazione latina), 7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo (compresa l’indicazione corrispondente) o numero di

semi, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

12. per le varietà ibride o linee inbred: – per le sementi di base, per cui gli ibridi semplici o le linee inbred

cui appartengono le sementi di base sono stati ufficialmente omo- logati in conformità della presente ordinanza: denominazione del componente, sotto cui questo è stato ufficial- mente omologato, con o senza indicazione della varietà, in caso di ibridi semplici o linee inbred, esclusivamente destinati ad essere utilizzati quali componenti per la coltura di varietà, con la dicitura «componente»,

– per le sementi di base in altri casi: denominazione del componente appartenente alle sementi di base che può essere fornita in codice, integrata con indicazione della varietà, con o senza indicazione della rispettiva funzione (maschile o femminile), con la dicitura «componente»,

– per le sementi certificate: designazione della varietà cui appartengono le sementi, con la dici- tura «ibrido»,

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

121

916.151.1

13. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il … (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale pro- posito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

abis. Per le sementi certificate di un’associazione varietale: Si applicano le indicazioni richieste alla lettera a tranne che, invece della designazione della varietà, vanno indicate la designazione dell’associazione varietale (indicazione «associazione varietale» e designazione) e le percen- tuali di peso delle diverse componenti varietali; l’indicazione della designa- zione dell’associazione varietale è sufficiente se la percentuale del peso è stata comunicata per iscritto su richiesta all’acquirente ed è stata stabilita ufficialmente.

b. Per le sementi commerciali: 1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)», 4. servizio di certificazione e Paese, 5. numero di riferimento del lotto, 6. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il ... (mese e

anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all’ammissione come sementi commerciali, indicati con la dici- tura «campione prelevato il ... (mese e anno)»,

7. specie (denominazione latina), 8. Paese di produzione, 9. peso netto o lordo dichiarato, 10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

11. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il ... (mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale propo- sito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale; tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione analizzato per la ricertificazione.

2 Dimensioni minime

110 mm  67 mm.

Agricoltura

122

916.151.1

Capitolo E: Etichettatura delle sementi di barbabietole

1 Etichetta ufficiale

1.1 Indicazioni prescritte 1. numero dell’etichetta, 2. iscrizione «Normativa CE», 3. servizio di certificazione e Paese, 4. numero di riferimento del lotto, 5. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il ... (mese e

anno)» oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione rela- tiva alla certificazione, indicati con la dicitura «campione prelevato il ... (mese e anno)»,

6. specie (denominazione latina); indicazione che precisa se si tratta di barba- bietole da zucchero o da foraggio,

7. designazione della varietà, 8. categoria, 9. Paese di produzione, 10. peso netto o lordo dichiarato, rispettivamente numero di glomeruli o di semi

puri dichiarato, 11. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

12. per le sementi monogermi: la menzione «sementi monogermi», 13. per le sementi di precisione: la menzione «sementi di precisione», 14. per le sementi provenienti da stock precedenti, la dicitura «rianalizzate il …

(mese e anno)» può completare il testo dell’etichetta. A tale proposito può essere utilizzata una vignetta autoadesiva ufficiale che viene incollata sull’etichetta originale. Tale vignetta deve indicare la data del prelievo del campione.

1.2 Dimensioni minime 110 mm  67 mm

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

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916.151.1

2 Etichetta del fornitore o scritta sull’imballaggio (piccolo imballaggio CE)

Indicazioni prescritte 1. «Piccolo imballaggio CE», 2. nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno

d’identificazione, 3. numero d’ordine attribuito ufficialmente, 4. servizio che ha attribuito il numero d’ordine e Paese, 5. numero di riferimento quando il numero d’ordine ufficiale non consente di

identificare il lotto certificato, 6. specie (denominazione latina); indicazione che precisa se si tratta di barba-

bietole da zucchero o da foraggio, 7. varietà, indicata almeno in latino, 8. categoria, 9. peso netto o lordo, rispettivamente numero di glomeruli o di semi puri, 10. natura dell’additivo e sua proporzione in peso in caso di utilizzazione di

antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento delle sementi o di altri additivi solidi,

11. per le sementi monogermi: la menzione «sementi monogermi», 12. per le sementi di precisione: la menzione «sementi di precisione».

Capitolo F: Etichettatura delle sementi di ortaggi A. Etichetta ufficiale per le sementi di base e le sementi certificate

I. Indicazioni prescritte 1. normativa CE, 2. servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi, 3. mese e anno della chiusura, indicati con la dicitura «chiuso il … (mese

e anno) oppure mese e anno dell’ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l’espressione «campione prelevato il …» (mese e anno),

4. numero di riferimento del lotto, 5. specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione bo-

tanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori o con il suo nome comune, o con entrambi,

6. varietà, indicata almeno in caratteri latini, 7. categoria, 8. Paese di produzione, 9. peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri,

Agricoltura

124

916.151.1

10. in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell’additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale,

11. in caso di varietà ibride o linee inbred: – per le sementi di base se l’ibrido o la linea inbred cui appartengono

le sementi sono stati ufficialmente ammessi conformemente alla presente ordinanza: il nome del componente con cui è stata uffi- cialmente ammessa, con o senza riferimento alla varietà finale, corredato, nel caso di ibridi o di linee inbred destinati unicamente a servire da componenti per le varietà finali, del termine «compo- nente»,

– per le altre sementi di base: il nome del componente cui apparten- gono le sementi di base che può essere indicato sotto forma di co- dice, con un riferimento alla varietà finale, con o senza riferimento alla sua funzione (maschio o femmina) e corredato del termine «componente»,

– per le sementi certificate: il nome della varietà cui appartengono le sementi certificate, cor- redato del termine «ibrido»,

12. in caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, può essere in- serita l’indicazione: «rianalizzato il … (mese, anno)».

II. Dimensioni minime 110 mm × 67 mm

B. Etichetta del fornitore o diciture sull’imballaggio per le sementi standard

I. Indicazioni prescritte 1. normativa CE, 2. nome e indirizzo del responsabile dell’apposizione delle etichette o suo

marchio d’identificazione, 3. campagna della chiusura o dell’ultimo esame della facoltà germinativa.

Può essere indicata la fine della campagna, 4. specie, indicata almeno in caratteri latini, 5. varietà, indicata almeno in caratteri latini, 6. categoria, 7. numero di riferimento dato dal responsabile dell’apposizione delle eti-

chette, 8. peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri, 9. in caso di indicazione del peso e di impiego di antiparassitari granulati,

di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell’additivo e rapporto approssimativo fra il peso di semi puri e il peso totale.

O del DFE sulle sementi e tuberi-seme

125

916.151.1

II. Dimensioni minime dell’etichetta 110 mm × 67 mm

Agricoltura

126

916.151.1

Allegato 6 (art. 40)

Condizioni poste alle colture che discendono direttamente da tuberi-seme di patate (controllo delle colture)

1 Identità varietale

Nella discendenza diretta di tuberi-seme certificati, la percentuale in numero di piante non conformi alla varietà non deve essere superiore a 0,5 e la percentuale di piante di varietà estranee non deve essere superiore a 0,2.

2 Virosi

2.1 Nella discendenza diretta di tuberi-seme certificati, la percentuale in numero di piante che presentano sintomi di virosi gravi o leggere non deve essere superiore a 10. Non vengono tenuti in considerazione i mosaici lievi, ossia le semplici decolorazioni del fogliame che non ne implicano la deformazione.

2.2 Nella valutazione di cui al punto 1 di una varietà affetta da una virosi croni- ca non vengono tenuti in considerazione i sintomi lievi causati dal virus con- siderato.