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Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (stato 1° gennaio 2011)

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Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

del 18 dicembre 1987 (Stato 1° gennaio 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, data la competenza della Confederazione in materia di politica estera1, visto l’articolo 64 della Costituzione federale2 (Cost.), visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 19823,4

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni comuni Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1 1 La presente legge disciplina nell’ambito internazionale:

a. la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri; b. il diritto applicabile; c. i presupposti del riconoscimento e dell’esecuzione di decisioni

straniere; d. il fallimento e il concordato; e. l’arbitrato.

2 Sono fatti salvi i trattati internazionali.

RU 1988 1776 1 Questa definizione di competenza trova riscontro nell’art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr.

1999 (RS 101). 2 [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all’art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). 3 FF 1983 I 239 4 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in

Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

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Sezione 2: Competenza

Art. 2 Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto.

Art. 3 Se la presente legge non prevede alcun foro in Svizzera e un procedi- mento all’estero non è possibile o non può essere ragionevolmente preteso, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo con cui la fattispecie denota sufficiente connessione.

Art. 4 Se la presente legge non prevede altro foro in Svizzera, l’azione di convalida del sequestro può essere promossa nel luogo svizzero del sequestro.

Art. 5 1 Le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese patrimoniali derivanti da un determinato rapporto giuridico. Il patto può essere stipulato per scritto, per tele- gramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipulazione, il foro prorogato è esclu- sivo. 2 La proroga di foro è inefficace se una parte si trova abusivamente privata di un foro previsto dal diritto svizzero. 3 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

a. una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile orga- nizzazione nel Cantone del tribunale pattuito o

b. giusta la presente legge, all’oggetto litigioso dev’essere appli- cato il diritto svizzero.

Art. 6 Nelle controversie patrimoniali, l’incondizionata costituzione in giu- dizio del convenuto comporta competenza del tribunale svizzero adito, sempreché quest’ultimo non possa declinare la propria competenza giusta l’articolo 5 capoverso 3.

I. In genere

II. Foro di necessità

III. Convalida del sequestro

IV. Proroga di foro

V. Costituzione in giudizio del convenuto

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Art. 7 Se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il tribunale svizzero adito declina la propria compe- tenza, eccetto che:

a. il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio; b. il tribunale accerti la caducità, l’inefficacia o l’inadempibilità

del patto d’arbitrato, ovvero c. il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi ma-

nifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbi- trale.

Art. 8 Il tribunale presso cui è pendente la domanda principale giudica anche sulla domanda riconvenzionale se le due sono materialmente connesse.

Art. 8a5 1 Se l’azione è diretta contro più litisconsorti che possono essere con- venuti in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per un convenuto lo è anche per gli altri. 2 Se contro un convenuto sono fatte valere più pretese materialmente connesse che possono essere dedotte in giudizio in Svizzera in virtù della presente legge, il tribunale svizzero competente per una di esse lo è anche per le altre.

Art. 8b6

Per l’azione di chiamata in causa è competente il tribunale svizzero del processo principale, sempreché nei confronti del terzo chiamato in causa sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge.

Art. 8c7

Se pretese di diritto civile possono essere fatte valere in via adesiva in un procedimento penale, il tribunale svizzero investito del procedi- mento penale è competente anche per l’azione civile, sempreché per tale azione sussista un foro in Svizzera in virtù della presente legge.

5 Introdotto dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

6 Introdotto dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

7 Introdotto dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

VI. Patto d’arbitrato

VII. Domanda riconvenzionale

VIII. Litiscon- sorzio e cumulo di azioni

IX. Azione di chiamata in causa

X. Azione in via adesiva nel processo penale

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Art. 9 1 Se un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento lad- dove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo ter- mine, una decisione riconoscibile in Svizzera. 2 Determinante per la litispendenza in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all’introduzione dell’azione. A tal fine, basta l’apertura della procedura di conciliazione. 3 Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia presen- tata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera.

Art. 109

Sono competenti a prendere provvedimenti cautelari: a. i tribunali e le autorità svizzeri competenti nel merito; oppure b. i tribunali e le autorità svizzeri del luogo in cui dev’essere ese-

guito il provvedimento.

Art. 1111

L’assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia.

Art. 11a13 1 Gli atti d’assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Sviz- zera sono eseguiti giusta il diritto svizzero. 2 Ad istanza dell’autorità richiedente, si possono applicare o considera- re anche forme procedurali estere in quanto necessario per l’attuazione di una pretesa giuridica all’estero e sempreché non vi ostino motivi gravi inerenti all’interessato.

8 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

9 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

10 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

11 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

12 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

13 Introdotto dal n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

XI. Liti- spendenza8

XII. Provvedi- menti cautelari10

XIII. Assistenza giudiziaria 1. Mediazione per l’assistenza giudiziaria12

2. Diritto applicabile

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3 I tribunali e le autorità svizzeri possono stilare documenti secondo le forme del diritto straniero o ricevere la dichiarazione giurata di un richiedente qualora una forma prevista dal diritto svizzero non sia riconosciuta all’estero e quivi non si possa pertanto attuare una pretesa degna di protezione. 4 Alle rogatorie di notifica o di assunzioni di prove in Svizzera e dalla Svizzera è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1° marzo 195414 relativa alla procedura civile.

Art. 11b15

L’anticipazione delle spese e la cauzione per le spese ripetibili sono regolate dal Codice di procedura civile del 19 dicembre 200816 (CPC).

Art. 11c17

Alle persone con domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera.

Art. 1218

Sezione 3: Diritto applicabile

Art. 13 Laddove la presente legge richiami un diritto straniero, il rinvio si riferisce a tutte le disposizioni che, giusta tale diritto, si applicano alla fattispecie. Il carattere di diritto pubblico attribuito a una disposizione del diritto straniero non ne inficia l’applicabilità.

Art. 14 1 Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev’essere osservato qualora la presente legge lo preveda. 2 In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev’essere osservato.

14 RS 0.274.12 15 Introdotto dal n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 16 RS 272 17 Introdotto dal n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 18 Abrogato dal n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

3. Anticipazione delle spese e cauzione per le spese ripetibili

4. Gratuito patrocinio

I. Estensione del rinvio

II. Rinvio di ritorno e rinvio altrove

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Art. 15 1 Il diritto richiamato dalla presente legge è, per eccezione, inapplica- bile qualora dall’insieme delle circostanze risulti manifesto che la fatti- specie gli è esiguamente connessa, ma più strettamente connessa con un altro. 2 La presente disposizione non si applica nel caso in cui il diritto applicabile sia stato scelto dalle parti.

Art. 16 1 Il contenuto del diritto straniero applicabile è accertato d’ufficio. A tal fine può essere chiesta la collaborazione delle parti. In caso di pre- tese patrimoniali, la prova può essere accollata alle parti. 2 Se il contenuto del diritto straniero applicabile non può essere accer- tato, si applica il diritto svizzero.

Art. 17 L’applicazione di disposizioni del diritto straniero è esclusa se dovesse condurre a un esito incompatibile con l’ordine pubblico svizzero.

Art. 18 Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, dato il loro scopo particolare, devono essere imperativamente applicate indipen- dentemente dal diritto richiamato dalla presente legge.

Art. 19 1 Può essere tenuto conto di una norma di applicazione necessaria di un diritto diverso da quello richiamato dalla presente legge qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, interessi degni di protezione e manifestamente preponderanti di una parte lo richiedano e la fatti- specie sia strettamente connessa con tale diritto. 2 Per stabilire se si debba tener conto di tale norma, se ne esaminerà lo scopo e le conseguenze per una decisione equanime secondo la con- cezione giuridica svizzera.

Sezione 4: Domicilio, sede e cittadinanza

Art. 20 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:

a. il domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabili- rvisi durevolmente;

III. Clausola d’eccezione

IV. Accerta- mento del diritto straniero

V. Clausola di riserva

VI. Norme svizzere d’applicazione necessaria

VII. Considera- zione di norme straniere d’applicazione necessaria

I. Domicilio, dimora abituale e stabile organiz- zazione delle persone fisiche

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b. la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;

c. la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro del- la sua attività economica.

2 Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luo- ghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposi- zioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.

Art. 2120 1 Per le società e per i trust ai sensi dell’articolo 149a la sede vale domicilio. 2 È considerato sede di una società il luogo designato nello statuto o nel contratto di società. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui la società è amministrata effettivamente. 3 È considerato sede di un trust il luogo della sua amministrazione designato nelle disposizioni del trust in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Se manca una tale designazione, è considerato sede il luogo in cui il trust è amministrato effettivamente. 4 La stabile organizzazione di una società o di un trust si trova nello Stato dove la società o il trust ha la sede o in uno degli Stati dove vi è una sua succursale.

Art. 22 La cittadinanza di una persona rispetto a uno Stato è determinata secondo il diritto del medesimo.

Art. 23 1 Se una persona, oltre alla cittadinanza svizzera, ha una o più cittadi- nanze straniere, solo la cittadinanza svizzera è determinante per stabi- lire la competenza del foro di origine. 2 Salvo diversa disposizione della presente legge, il diritto applicabile al pluricittadino è determinato in base allo Stato di origine con cui esso è più strettamente legato. 3 Se la cittadinanza di una persona è il presupposto per il riconosci- mento di una decisione straniera in Svizzera, per il pluricittadino è sufficiente tener conto di una delle sue cittadinanze.

19 RS 210 20 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto

svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).

II. Sede e stabile organizzazione delle società e dei trust

III. Cittadinanza

IV. Pluricittadi- nanza

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Art. 24 1 Una persona è considerata apolide se tale qualità le spetta in virtù della convenzione di Nuova York del 28 settembre 195421 sullo statuto degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto allentate da poter essere equiparate all’apolidia. 2 Una persona è considerata rifugiato se tale qualità le spetta in virtù della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 197922. 3 Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i rifugiati fa stato il domicilio.

Sezione 5: Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere

Art. 25 Una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se:

a. vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata;

b. non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordina- rio o è definitiva e

c. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27.

Art. 26 È data la competenza dell’autorità estera se:

a. una disposizione della presente legge la prevede o, in man- canza di una tale disposizione, il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio;

b. in caso di controversie patrimoniali, le parti, con pattuizione valida secondo la presente legge, si sono sottoposte alla com- petenza dell’autorità che ha pronunciato la decisione;

c. in caso di controversie patrimoniali, il convenuto si è costituito incondizionatamente in giudizio;

d. in caso di domanda riconvenzionale, l’autorità che ha pronun- ciato la decisione era competente a giudicare la domanda prin- cipale e le due domande sono materialmente connesse.

21 RS 0.142.40 22 [RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1

2876, 1995 146 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262 art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).

V. Apolidi e rifugiati

I. Riconosci- mento 1. Principio

2. Competenza dell’autorità estera

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Art. 27 1 Non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui ricono- scimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico sviz- zero. 2 La decisione straniera non è inoltre riconosciuta qualora una parte provi che:

a. non è stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccet- to che si sia incondizionatamente costituita in giudizio;

b. la decisione è stata presa in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del proprio diritto d’essere sentita;

c. una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto è già stata introdotta o decisa in Svizzera, ovvero precedentemente decisa in uno Stato terzo, sempreché per tale decisione siano adempiti i presupposti del riconoscimento.

3 Per altro, la decisione straniera non può essere riesaminata nel meri- to.

Art. 28 La decisione riconosciuta secondo gli articoli 25 a 27 è dichiarata ese- cutiva ad istanza della parte interessata.

Art. 29 1 L’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera. All’istanza vanno allegati:

a. un esemplare completo e autenticato della decisione; b. un documento attestante che la decisione non può più essere

impugnata con un rimedio giuridico ordinario od è definitiva e, c. in caso di sentenza contumaciale, un documento dal quale ri-

sulti che la parte contumace è stata citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese.

2 La parte che si oppone all’istanza di riconoscimento o di esecuzione dev’essere sentita; essa può produrre le proprie prove. 3 Se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione.

3. Motivi di rifiuto

II. Esecuzione

III. Procedura

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Art. 30 Gli articoli 25 a 29 si applicano anche alla transazione giudiziale che, nello Stato in cui fu stipulata, sia equiparata a una decisione giudizia- ria.

Art. 31 Gli articoli 25 a 29 si applicano per analogia al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni o documenti della giurisdizione volontaria.

Art. 32 1 La decisione o il documento stranieri concernenti lo stato civile sono iscritti nei registri dello stato civile se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza. 2 L’iscrizione è autorizzata se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 25 a 27. 3 Se non è certo che nello Stato estero del giudizio siano stati suffi- cientemente rispettati i diritti procedurali delle parti, gli interessati devono essere sentiti prima dell’iscrizione.

Capitolo 2: Persone fisiche

Art. 33 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, in materia di rapporti di diritto delle persone sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio; essi applicano il diritto del domicilio. 2 In caso di pretese derivanti da lesioni arrecate alla personalità, si applicano le disposizioni della presente legge in materia di atti illeciti (art. 129 segg.).

Art. 34 1 La capacità giuridica è regolata dal diritto svizzero. 2 Inizio e fine della personalità sono regolati dal diritto cui sottostà il rapporto giuridico che presuppone la capacità giuridica.

Art. 35 La capacità di agire è regolata dal diritto del domicilio. Il cambiamento di domicilio non tange, acquisita che sia, la capacità di agire.

IV. Transazione giudiziale

V. Giurisdizione volontaria

VI. Iscrizione nei registri dello stato civile

I. Principio

II. Capacità giuridica

III. Capacità di agire 1. Principio

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Art. 36 1 Chi abbia compiuto un negozio giuridico benché incapace di agire giusta il diritto del proprio domicilio non può appellarsi a questa sua incapacità se, giusta il diritto dello Stato in cui il negozio fu compiuto, fosse stato capace di agire, eccetto che l’altra parte abbia saputo o dovuto sapere di tale incapacità. 2 La presente disposizione non si applica ai negozi giuridici del diritto di famiglia e del diritto successorio, né a quelli concernenti diritti reali su fondi.

Art. 37 1 Il nome di una persona domiciliata in Svizzera è regolato dal diritto svizzero; quello di una persona domiciliata all’estero, dal diritto ri- chiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. 2 Una persona può tuttavia esigere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale.

Art. 38 1 Competenti per il cambiamento del nome sono le autorità svizzere del domicilio dell’instante. 2 Lo svizzero non domiciliato in Svizzera può chiedere il cambiamento del nome all’autorità del suo Cantone di origine. 3 Presupposti ed effetti del cambiamento del nome sono regolati dal diritto svizzero.

Art. 39 Il cambiamento del nome avvenuto all’estero è riconosciuto in Svizze- ra se valido nello Stato di domicilio o di origine dell’instante.

Art. 40 Il nome è iscritto nei registri dello stato civile giusta i principi svizzeri sulla tenuta dei registri.

Art. 41 1 Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso. 2 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi. 3 Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.

2. Protezione del commercio giuridico

IV. Nome 1. Principio

2. Cambiamento del nome

3. Cambiamento del nome all’estero

4. Iscrizione nei registri dello stato civile

V. Dichiarazione di scomparsa 1. Competenza e diritto applicabile

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Art. 42 La dichiarazione estera di scomparsa o di morte è riconosciuta in Sviz- zera se pronunciata nello Stato dell’ultimo domicilio noto o nello Stato di origine dello scomparso.

Capitolo 3: Diritto matrimoniale Sezione 1: Celebrazione del matrimonio

Art. 43 1 Le autorità svizzere sono competenti a celebrare il matrimonio se uno degli sposi è domiciliato in Svizzera o ne ha la cittadinanza. 2 Gli sposi stranieri non domiciliati in Svizzera possono nondimeno essere autorizzati dall’autorità competente a contrarre matrimonio in Svizzera se il medesimo vien riconosciuto nello Stato di domicilio o di origine di ambedue. 3 L’autorizzazione non può essere rifiutata per il solo motivo che un divorzio pronunciato o riconosciuto in Svizzera non sarebbe ricono- sciuto all’estero.

Art. 44 1 I presupposti materiali della celebrazione del matrimonio in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero. 2 Se i presupposti giusta il diritto svizzero non sono adempiuti, il matrimonio tra stranieri può essere celebrato in Svizzera se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno degli sposi. 3 La forma della celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.

Art. 45 1 Il matrimonio celebrato validamente all’estero è riconosciuto in Sviz- zera. 2 Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all’estero è riconosciuto qualora la celebrazione all’estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.23

23 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).

2. Dichiarazione estera di scom- parsa e di morte

I. Competenza

II. Diritto applicabile

III. Matrimonio celebrato all’estero

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3 Il matrimonio celebrato validamente all’estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto in Svizzera quale unione domestica regi- strata.24

Art. 45a25

I minorenni domiciliati in Svizzera raggiungono la maggiore età con la celebrazione di un matrimonio in Svizzera o con il riconoscimento di un matrimonio celebrato all’estero.

Sezione 2: Effetti del matrimonio in generale

Art. 46 Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei coniugi.

Art. 47 Se i coniugi non hanno né domicilio né dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni o i provvedimenti con- cernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine, sempreché sia impossibile proporre l’azione o l’istanza nel luogo di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi o non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 48 1 I diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi. 2 Se i coniugi non sono domiciliati nello stesso Stato, i diritti e i doveri coniugali sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio più stretta- mente connesso con la fattispecie. 3 Se competenti giusta l’articolo 47, i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.

24 Introdotto dal n. 17 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

25 Introdotto dal n. II 2 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

IV. Maggiore età

I. Competenza 1. Principio

2. Foro di origine

II. Diritto applicabile 1. Principio

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Art. 49 L’obbligo di mantenimento tra i coniugi è regolato dalla convenzione dell’Aia del 2 ottobre 197326 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Art. 50 Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti i diritti e i doveri coniugali sono riconosciuti in Svizzera se pronunciati nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei coniugi.

Sezione 3: Regime dei beni fra i coniugi

Art. 51 Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:

a. per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86 a 89);

b. per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 63 e 64);

c. negli altri casi, i tribunali o le autorità svizzeri competenti per le azioni o per i provvedimenti concernenti gli effetti del matri- monio (art. 46 e 47).

Art. 52 1 I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto scelto dai coniugi. 2 I coniugi possono scegliere il diritto dello Stato in cui sono ambedue domiciliati, o lo saranno dopo la celebrazione del matrimonio, o il diritto di uno dei loro Stati di origine. L’articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

Art. 53 1 La scelta del diritto applicabile dev’essere pattuita per scritto o risul- tare univocamente dalla convenzione matrimoniale. Per altro, è regola- ta dal diritto scelto. 2 La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se poste- riore alla celebrazione del matrimonio, è retroattivamente efficace,

26 RS 0.211.213.01

2. Obbligo di mantenimento

III. Decisioni o provvedimenti stranieri

I. Competenza

II. Diritto applicabile 1. Scelta del diritto applicabile a. Principio

b. Modalità

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salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della celebrazione del matrimonio. 3 Il diritto scelto rimane applicabile fintanto che i coniugi non ne scel- gano un altro o non revochino la scelta medesima.

Art. 54 1 I rapporti patrimoniali dei coniugi che non abbiano scelto il diritto applicabile sono regolati:

a. dal diritto dello Stato in cui ambedue sono simultaneamente domiciliati o, se ciò non è il caso;

b. dal diritto dello Stato in cui ambedue erano da ultimo simulta- neamente domiciliati.

2 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato, si applica il loro diritto nazionale comune. 3 Se i coniugi non sono mai stati simultaneamente domiciliati nello stesso Stato né hanno cittadinanza comune, si applica il regime della separazione dei beni giusta il diritto svizzero.

Art. 55 1 Se i coniugi trasferiscono il loro domicilio in un altro Stato, il diritto del nuovo Stato di domicilio si applica retroattivamente dal momento della celebrazione del matrimonio. I coniugi possono escludere la retroattività mediante pattuizione scritta. 2 Il cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile qualora le parti abbiano pattuito per scritto l’ulteriore vigenza del dirit- to precedente o siano legate da una convenzione matrimoniale.

Art. 56 La convenzione matrimoniale è formalmente valida se conforme al diritto applicabile per materia o al diritto del luogo di stipulazione.

Art. 57 1 Gli effetti del regime dei beni sul rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo sono regolati dal diritto dello Stato in cui questo coniuge era domiciliato al momento della nascita del rapporto giuridico. 2 Se, in tale momento, il terzo era o doveva essere a conoscenza del diritto regolatore dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, si applica quest’ultimo diritto.

2. Omessa scelta del diritto applicabile a. Principio

b. Mutabilità e retroattività in caso di cambiamento di domicilio

3. Forma della convenzione matrimoniale

4. Rapporti giuridici con i terzi

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Art. 58 1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono riconosciute in Svizzera se:

a. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge convenuto;

b. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di domicilio del coniuge attore, presupposto che il coniuge con- venuto non fosse domiciliato in Svizzera;

c. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato il cui diritto è applicabile secondo la presente legge o

d. concernono fondi e sono state pronunciate o vengano ricono- sciute nello Stato di situazione dei medesimi.

2 Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in connessione con provvedimenti a tutela dell’unione coniugale od in seguito a morte, dichiarazione di nullità del matrimonio, divorzio o separazione, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti gli effetti del matrimonio in generale, il divorzio o le successioni (art. 50, 65 e 96).

Sezione 4: Divorzio e separazione

Art. 59 Per le azioni di divorzio o separazione sono competenti:

a. i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto; b. i tribunali svizzeri del domicilio dell’attore se questi dimora in

Svizzera da almeno un anno od è cittadino svizzero.

Art. 60 Se i coniugi non sono domiciliati in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, per le azioni di divorzio o separazione sono competenti i tri- bunali del luogo di origine sempreché sia impossibile proporre l’azione nel domicilio di uno dei coniugi o non lo si possa ragione- volmente pretendere.

Art. 61 1 Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero. 2 Se i coniugi hanno una cittadinanza straniera comune e solo uno di loro è domiciliato in Svizzera, si applica il loro diritto nazionale co- mune.

III. Decisioni straniere

I. Competenza 1. Principio

2. Foro di origine

II. Diritto applicabile

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3 Ove il diritto nazionale straniero comune non ammetta il divorzio o lo ammetta soltanto a condizioni straordinariamente severe, si applica il diritto svizzero se uno dei coniugi è anche svizzero o dimora in Svizzera da almeno due anni. 4 Se competenti giusta l’articolo 60, i tribunali svizzeri del luogo di origine applicano il diritto svizzero.

Art. 62 1 Il tribunale svizzero presso cui è pendente un’azione di divorzio o di separazione può prendere provvedimenti cautelari sempreché la sua incompetenza a giudicare l’azione non sia manifesta o non sia stata accertata con decisione cresciuta in giudicato. 2 I provvedimenti cautelari sono regolati dal diritto svizzero. 3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), gli effetti della filia- zione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

Art. 63 1 I tribunali svizzeri competenti per le azioni di divorzio o separazione sono competenti anche a regolare gli effetti accessori. 2 Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto applicabile al divorzio o alla separazione. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 37 a 40), l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

Art. 64 1 I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di divorzio o separazione se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dagli articoli 59 o 60. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti la protezione dei minori (art. 85). 2 Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o separazione è regolato dal diritto applicabile al divorzio o alla sepa- razione. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concer- nenti il nome (art. 37 a 40), l’obbligo di mantenimento dei coniugi (art. 49), il regime dei beni (art. 52 a 57), gli effetti della filiazione (art. 82 e 83) e la protezione dei minori (art. 85).

III. Provvedi- menti cautelari

IV. Effetti accessori

V. Completa- mento o modificazione di una decisione

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Art. 65 1 Le decisioni straniere in materia di divorzio o separazione sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano ricono- sciute nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. 2 Tuttavia, la decisione pronunciata in uno Stato di cui nessuno dei coniugi o soltanto il coniuge attore sia cittadino, è riconosciuta in Svizzera soltanto se:

a. all’atto dell’introduzione dell’azione, almeno un coniuge era domiciliato o dimorava abitualmente in detto Stato e il coniuge convenuto non era domiciliato in Svizzera;

b. il coniuge convenuto ha accettato incondizionatamente la competenza del tribunale straniero o

c. il coniuge convenuto è d’accordo con il riconoscimento della decisione in Svizzera.

Capitolo 3a:27 Unione domestica registrata

Art. 65a Le disposizioni del capitolo 3, eccettuati gli articoli 43 capoverso 2 e 44 capoverso 2, si applicano per analogia all’unione domestica registrata.

Art. 65b Se i partner non sono domiciliati in Svizzera e nessuno di loro è citta- dino svizzero, per le azioni o le istanze concernenti lo scioglimento dell’unione domestica registrata sono competenti i tribunali svizzeri del luogo di registrazione, sempreché sia impossibile proporre l’azione o l’istanza nel domicilio di uno dei partner o non lo si possa ragione- volmente pretendere.

Art. 65c 1 Se il diritto applicabile in virtù delle disposizioni del capitolo 3 non prevede norme concernenti l’unione domestica registrata, si applica il diritto svizzero; è fatto salvo l’articolo 49. 2 Oltre ai diritti richiamati nell’articolo 52 capoverso 2, i partner possono scegliere il diritto dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica.

27 Introdotto dal n. 17 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

VI. Decisioni straniere

I. Applicazione del capitolo 3

II. Scioglimento; foro del luogo di registrazione

III. Diritto applicabile

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Art. 65d Le decisioni straniere o i provvedimenti stranieri sono riconosciuti in Svizzera se:

a. pronunciati nello Stato in cui è stata registrata l’unione dome- stica; e

b. la proposizione dell’azione o dell’istanza in uno Stato la cui competenza è riconosciuta in Svizzera secondo le disposizioni del capitolo 3 non era possibile o ragionevolmente esigibile.

Capitolo 4: Filiazione Sezione 1: Filiazione per discendenza

Art. 66 Per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio o del domicilio di un genitore.

Art. 67 Ove i genitori non siano domiciliati in Svizzera ed il figlio non vi dimori abitualmente, per le azioni di accertamento o contestazione della filiazione sono competenti i tribunali del luogo di origine sviz- zero di un genitore se è impossibile proporre l’azione nel domicilio di un genitore o nella dimora abituale del figlio ovvero non lo si possa ragionevolmente pretendere.

Art. 68 1 Il sorgere, l’accertamento e la contestazione della filiazione sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio. 2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma tutti e tre hanno la stessa cittadinanza, si applica il loro diritto nazionale comune.

Art. 69 1 Il momento della nascita del figlio determina il diritto applicabile al sorgere, all’accertamento e alla contestazione della filiazione. 2 Per l’accertamento o la contestazione giudiziale della filiazione, il momento determinante è tuttavia quello in cui l’azione è proposta, sempreché un interesse preponderante del figlio lo richieda.

IV. Decisioni o provvedimenti dello Stato in cui è stata registrata l’unione domestica

I. Competenza 1. Principio

2. Foro di origine

II. Diritto applicabile 1. Principio

2. Momento determinante

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Art. 70 Le decisioni straniere concernenti l’accertamento o la contestazione della filiazione sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale o di origine del figlio o nello Stato di domici- lio o di origine di un genitore.

Sezione 2: Riconoscimento di figlio

Art. 71 1 Sono competenti a ricevere il riconoscimento le autorità svizzere del luogo di nascita o di dimora abituale del figlio, nonché quelle del domicilio o del luogo di origine di un genitore. 2 Se avviene nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui la filia- zione ha rilevanza giuridica, il riconoscimento può essere ricevuto anche dal giudice adito. 3 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione del riconoscimento.

Art. 72 1 Il riconoscimento in Svizzera può avvenire giusta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore. Determinante è il mo- mento del riconoscimento. 2 La forma del riconoscimento in Svizzera è regolata dal diritto sviz- zero. 3 La contestazione del riconoscimento è regolata dal diritto svizzero.

Art. 73 1 Il riconoscimento all’estero è riconosciuto in Svizzera se valido giu- sta il diritto della dimora abituale o il diritto nazionale del figlio o giusta il diritto del domicilio o il diritto nazionale di un genitore. 2 Le decisioni straniere in materia di contestazione del riconoscimento sono riconosciute in Svizzera se pronunciate in uno Stato di cui al capoverso 1.

Art. 74 L’articolo 73 si applica per analogia al riconoscimento di una legitti- mazione avvenuta all’estero.

III. Decisioni straniere

I. Competenza

II. Diritto applicabile

III. Riconosci- mento all’estero e contestazione

IV. Legittima- zione

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Sezione 3: Adozione

Art. 75 1 Sono competenti a pronunciare l’adozione i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio dell’adottante o dei coniugi adottanti. 2 I tribunali competenti in materia di accertamento o contestazione della filiazione (art. 66 e 67) lo sono anche per la contestazione dell’adozione.

Art. 76 Ove l’adottante o i coniugi adottanti non siano domiciliati in Svizzera e uno di loro sia cittadino svizzero, per l’adozione sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine se è impossibile attuare l’adozione nel loro domicilio o non lo si possa ragionevolmente pre- tendere.

Art. 77 1 I presupposti dell’adozione in Svizzera sono regolati dal diritto sviz- zero. 2 Ove risulti che un’adozione non sarebbe riconosciuta nello Stato di domicilio o di origine dell’adottante o dei coniugi adottanti, con con- seguente grave pregiudizio per il figlio, l’autorità tiene conto anche dei presupposti giusta il diritto di detto Stato. Se anche in tal caso il rico- noscimento non sembri assicurato, l’adozione non può essere pronun- ciata. 3 La contestazione di un’adozione pronunciata in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. L’adozione pronunciata all’estero può essere con- testata in Svizzera soltanto se ne sussista un motivo anche secondo il diritto svizzero.

Art. 78 1 Le adozioni straniere sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di domicilio o di origine dell’adottante o dei coniugi adot- tanti. 2 Le adozioni straniere o atti analoghi esteri che hanno effetti essen- zialmente divergenti dal rapporto di filiazione nel senso del diritto svizzero sono riconosciuti in Svizzera soltanto con gli effetti conferiti loro nello Stato in cui sono avvenuti.

I. Competenza 1. Principio

2. Foro di origine

II. Diritto applicabile

III. Adozioni e atti analoghi stranieri

Diritto internazionale privato

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Sezione 4: Effetti della filiazione

Art. 79 1 Per le azioni concernenti i rapporti tra genitori e figlio, segnatamente per l’azione di mantenimento del figlio, sono competenti i tribunali svizzeri della dimora abituale del figlio ovvero quelli del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del genitore conve- nuto. 2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 86 a 89).

Art. 80 Se né il figlio né il genitore convenuto hanno il domicilio o la dimora abituale in Svizzera ed uno di loro è cittadino svizzero, sono compe- tenti i tribunali del luogo di origine.

Art. 81 I tribunali svizzeri competenti giusta gli articoli 79 e 80 decidono parimente sulle pretese:

a. di autorità che hanno fatto anticipazioni per il mantenimento del figlio;

b. della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto.

Art. 82 1 I rapporti tra genitori e figlio sono regolati dal diritto della dimora abituale del figlio. 2 Tuttavia, se nessuno dei genitori è domiciliato nello Stato di dimora abituale del figlio, ma ambedue ed il figlio hanno la stessa cittadi- nanza, si applica il loro diritto nazionale comune. 3 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 33 e 37 a 40), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 90 a 95).

Art. 83 1 L’obbligo di mantenimento tra genitori e figlio è regolato dalla con- venzione dell’Aia del 2 ottobre 197328 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

28 RS 0.211.213.01

I. Competenza 1. Principio

2. Foro di origine

3. Pretese di terzi

II. Diritto applicabile 1. Principio

2. Obbligo di mantenimento

LF

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2 In quanto non disciplini le pretese della madre per il mantenimento e per il rimborso delle spese insorte con il parto, la convenzione si applica per analogia.

Art. 84 1 Le decisioni straniere concernenti i rapporti tra genitori e figlio sono riconosciute in Svizzera se pronunciate nello Stato di dimora abituale del figlio o in quello di domicilio o di dimora abituale del genitore convenuto. 2 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti il nome (art. 39), la protezione dei minori (art. 85) e il diritto successorio (art. 96).

Capitolo 5: Tutela e altri provvedimenti protettivi

Art. 8529 1 In materia di protezione dei minori, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 199630 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in mate- ria di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. 2 In materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 200031 sulla protezione interna- zionale degli adulti. 3 I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti se lo esige la protezione di una persona o dei suoi beni. 4 I provvedimenti adottati in uno Stato che non è parte alle Convenzio- ni menzionate nei capoversi 1 e 2 sono riconosciuti se sono stati adot- tati o riconosciuti nello Stato di dimora abituale del minore o dell’adulto.

29 Nuovo testo giusta l’art. 15 della LF del 21 dic. 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Conv. dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3078; FF 2007 2369).

30 RS 0.211.231.011 31 RS 0.211.232.1

III. Decisioni straniere

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Capitolo 6: Diritto successorio

Art. 86 1 Per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio dell’ereditando. 2 È riservata la competenza dello Stato che la rivendica a titolo esclu- sivo per i fondi situati sul suo territorio.

Art. 87 1 Se l’ereditando era un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine, sempreché l’autorità estera non si occupi della successione. 2 I tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine sono sempre competenti se un cittadino svizzero con ultimo domicilio all’estero ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto alla competenza o al diritto svizzeri i suoi beni situati in Svizzera o l’intera successione. È fatto salvo l’articolo 86 capoverso 2.

Art. 88 1 Se l’ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all’estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità sviz- zeri del luogo di situazione, sempreché le autorità estere non se ne occupino. 2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi per primi.

Art. 89 Se l’ereditando con ultimo domicilio all’estero lascia beni in Svizzera, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari prov- vedimenti d’urgenza a loro tutela.

Art. 90 1 La successione di una persona con ultimo domicilio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. 2 Tuttavia, lo straniero può, per testamento o contratto successorio, sottoporre la successione ad uno dei suoi diritti nazionali. Tale sua disposizione è inefficace se, al momento della morte, non era più cit- tadino di quello Stato o se è divenuto cittadino svizzero.

I. Competenza 1. Principio

2. Foro di origine

3. Foro del luogo di situazione

4. Provvedimenti conservativi

II. Diritto applicabile 1. Ultimo domicilio in Svizzera

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Art. 91 1 La successione di una persona con ultimo domicilio all’estero è rego- lata dal diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. 2 In quanto i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di origine siano competenti giusta l’articolo 87, la successione di uno svizzero con ultimo domicilio all’estero è regolata dal diritto svizzero, eccetto che, per testamento o contratto successorio, l’ereditando abbia riservato espressamente il diritto del suo ultimo domicilio.

Art. 92 1 Il diritto applicabile alla successione determina che cosa appartiene alla successione, chi e in qual misura vi ha diritto, chi ne sopporta i debiti, quali rimedi giuridici e provvedimenti sono ammissibili e a quali condizioni possono essere presi. 2 L’attuazione dei singoli provvedimenti è regolata dal diritto del luogo di sede dell’autorità competente. Questo diritto si applica in particolare ai provvedimenti conservativi e alla liquidazione della successione, inclusa l’esecuzione testamentaria.

Art. 93 1 La forma del testamento è regolata dalla convenzione dell’Aia del 5 ottobre 196132 sui conflitti di leggi relativi alla forma delle disposi- zioni testamentarie. 2 La convenzione si applica per analogia anche alla forma di altre disposizioni a causa di morte.

Art. 94 Una persona può disporre a causa di morte se, al momento della dispo- sizione, ne ha la capacità giusta il diritto del domicilio o della dimora abituale o giusta un suo diritto nazionale.

Art. 95 1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del dispo- nente al momento della stipulazione. 2 Se il disponente sottopone contrattualmente l’intera successione al suo diritto nazionale, quest’ultimo surroga quello domiciliare. 3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto.

32 RS 0.211.312.1

2. Ultimo domicilio all’estero

3. Estensione dello stato successorio e liquidazione della successione

4. Forma

5. Capacità di disporre

6. Contratti successori e disposizioni reciproche a causa di morte

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4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacità di disporre (art. 93 e 94).

Art. 96 1 Le decisioni, i provvedimenti e i documenti stranieri concernenti la successione, come anche i diritti derivanti da una successione aperta all’estero sono riconosciuti in Svizzera se:

a. sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano rico- nosciuti nello Stato d’ultimo domicilio dell’ereditando o nello Stato di cui egli ha scelto il diritto o

b. concernono fondi e sono stati pronunciati, stilati o accertati oppure vengano riconosciuti nello Stato di situazione dei me- desimi.

2 Se uno Stato rivendica la competenza esclusiva per i fondi dell’eredi- tando situati sul suo territorio, sono riconosciute soltanto le decisioni, i provvedimenti e i documenti di questo Stato. 3 I provvedimenti conservativi dello Stato di situazione dei beni dell’ereditando sono riconosciuti in Svizzera.

Capitolo 7: Diritti reali

Art. 97 Per le azioni concernenti diritti reali su fondi in Svizzera sono esclu- sivamente competenti i tribunali del luogo di situazione.

Art. 98 1 Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. 2 Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.33

Art. 98a34

Per le azioni di rimpatrio di beni culturali secondo l’articolo 9 della legge del 20 giugno 200335 sul trasferimento dei beni culturali è com-

33 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

34 Introdotto dall’art. 32 n. 3 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457).

35 RS 444.1

III. Decisioni, provvedimenti, documenti e diritti stranieri

I. Competenza 1. Fondi

2. Cose mobili

3. Beni culturali

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petente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo di situazione dei beni.

Art. 99 1 I diritti reali su fondi sono regolati dal diritto del luogo di situazione. 2 Per le pretese derivanti da immissioni da un fondo si applicano le disposizioni della presente legge sugli atti illeciti (art. 138).

Art. 100 1 L’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell’antefatto da cui deri- vano. 2 Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto del luogo di situazione.

Art. 101 L’acquisto e la perdita negoziali di diritti reali su cose in transito sono regolati dal diritto dello Stato di destinazione.

Art. 102 1 Se una cosa mobile giunge in Svizzera senza che l’acquisto o la per- dita di un diritto reale su di essa sia già avvenuto all’estero, gli antefat- ti all’estero sono considerati avvenuti in Svizzera. 2 La riserva di proprietà costituita validamente all’estero su una cosa mobile che giunge in Svizzera è quivi valida per soli tre mesi se non conforme alle esigenze del diritto svizzero. 3 L’esistenza di una siffatta riserva non è opponibile al terzo di buona fede.

Art. 103 La riserva della proprietà su una cosa mobile destinata all’esportazione è regolata dal diritto dello Stato di destinazione.

Art. 104 1 Le parti possono sottoporre l’acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili al diritto dello Stato di partenza o dello Stato di destina- zione ovvero al diritto regolatore del negozio giuridico di base. 2 La scelta del diritto applicabile non è opponibile ai terzi.

II. Diritto applicabile 1. Fondi

2. Cose mobili a. Principio

b. Cose in transito

c. Cose che giungono in Svizzera

d. Riserva della proprietà su cose esportate

e. Scelta del diritto applicabile

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Art. 105 1 La costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito (cartevalori) e di altri diritti è regolata dal diritto scelto dalle parti. La scelta del dirit- to applicabile non è opponibile ai terzi. 2 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, la costituzione in pegno di crediti e titoli di credito è regolata dal diritto della dimora abituale del creditore pignoratizio; la costituzione in pegno di altri diritti è regolata dal diritto applicabile a questi ultimi. 3 Il diritto opponibile al debitore è unicamente quello regolatore del diritto costituito in pegno.

Art. 106 1 Il diritto designato in un titolo determina se il titolo rappresenta la merce. In mancanza di designazione, si applica il diritto dello Stato in cui l’emittente ha la stabile organizzazione. 2 I diritti reali sul titolo rappresentante merci e sulla merce medesima sono regolati dal diritto applicabile al titolo in quanto cosa mobile. 3 Se più parti fanno valere diritti reali sulla merce, le une direttamente e le altre sulla scorta di un titolo rappresentante merci, la priorità è decisa giusta il diritto applicabile alla merce medesima.

Art. 107 Sono fatte salve le disposizioni di altre leggi federali in materia di diritti reali su navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto.

Art. 108 1 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono ricono- sciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi. 2 Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

a. nello Stato di domicilio del convenuto; b. nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi

dimori abitualmente. c. …36

36 Abrogata dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579; FF 2006 8533).

3. Norme speciali a. Costituzione in pegno di crediti, di titoli di credito e di altri diritti

b. Titoli rappresentanti merci

c. Mezzi di trasporto

III. Decisioni straniere

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Capitolo 7a:37 Strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

Art. 108a Per strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si intendono quelli ai sensi della Convenzione dell’Aia del 5 luglio 200638 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Art. 108b 1 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del con- venuto. 2 Per le azioni derivanti da strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario fondate sull’attività di una stabile organizza- zione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizzazione medesima.

Art. 108c Agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario si applica la Convenzione dell’Aia del 5 luglio 200639 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario.

Art. 108d Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronun- ciate:

a. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abi- tualmente; o

b. nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

37 Introdotto dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579; FF 2006 8533).

38 All. 2 qui appresso 39 All. 2 qui appresso

I. Definizione

II. Competenza

III. Diritto applicabile

IV. Decisioni straniere

Diritto internazionale privato

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Capitolo 8: Diritti immateriali

Art. 10940 1 Per le azioni concernenti la validità o l’iscrizione di diritti immateria- li in Svizzera sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, sono compe- tenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, se manca un tale rappresentante, quelli della sede dell’autorità svizzera del registro. 2 Per le azioni concernenti la violazione di diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in man- canza di domicilio, quelli del luogo di dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organiz- zazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione. 3 …41

Art. 110 1 I diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato per il quale si chiede la protezione del bene immateriale. 2 Per le pretese derivanti dalla violazione di diritti immateriali, le parti, verificatosi l’evento dannoso, possono sempre pattuire l’applicazione del diritto del foro. 3 Ai contratti concernenti i diritti immateriali si applicano le disposi- zioni della presente legge relative ai contratti (art. 122).

Art. 111 1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono ricono- sciute in Svizzera se pronunciate:

a. nello Stato di domicilio del convenuto; o b. nel luogo dell’atto o dell’evento, sempre che il convenuto non

fosse domiciliato in Svizzera.42 2 Le decisioni straniere concernenti la validità o l’iscrizione di diritti immateriali sono riconosciute soltanto se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato per il quale è chiesta la protezione.

40 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

41 Abrogato dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

42 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

I. Competenza

II. Diritto applicabile

III. Decisioni straniere

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Capitolo 9: Diritto delle obbligazioni Sezione 1: Contratti

Art. 112 1 Per le azioni derivanti da contratto sono competenti i tribunali sviz- zeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. 2 Per le azioni fondate sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera sono inoltre competenti i tribunali del luogo dell’organizza- zione medesima.

Art. 11344

Se la prestazione caratteristica del contratto dev’essere eseguita in Svizzera, l’azione può essere proposta anche al tribunale svizzero del luogo di adempimento di tale prestazione.

Art. 114 1 Le azioni del consumatore derivanti da contratti per i quali sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 capoverso 1 devono essere proposte, a scelta del consumatore, ai tribunali svizzeri:

a. del domicilio o della dimora abituale del consumatore o b. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abi-

tuale del fornitore. 2 Il consumatore non può rinunciare a priori al foro del suo domicilio o della sua dimora abituale.

Art. 115 1 Per le azioni derivanti dal contratto di lavoro sono competenti i tri- bunali svizzeri del domicilio del convenuto o del luogo in cui il lavo- ratore compie abitualmente il suo lavoro. 2 Per le azioni del lavoratore sono inoltre competenti i tribunali sviz- zeri del suo domicilio o della sua dimora abituale. 3 Per le azioni concernenti le condizioni di lavoro e di salario applica- bili alla prestazione lavorativa sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui il lavoratore è stato distaccato per un periodo

43 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

44 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

I. Competenza 1. Domicilio e stabile organiz- zazione43

2. Luogo di adempimento

3. Contratti con consumatori

4. Contratti di lavoro

Diritto internazionale privato

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di tempo limitato e per svolgere tutta o una parte del suo lavoro all’estero.45

Art. 116 1 Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. 2 La scelta del diritto applicabile dev’essere esplicita o risultare uni- vocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto. 3 La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente effi- cace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi.

Art. 117 1 Se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è rego- lato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. 2 Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato in cui la parte che deve eseguire la prestazione caratteristica ha la dimora abituale o, se ha concluso il contratto in base a un’attività professio- nale o commerciale, in cui ha la stabile organizzazione. 3 È segnatamente prestazione caratteristica:

a. nei contratti di alienazione, la prestazione dell’alienante; b. nei contratti di cessione d’uso, la prestazione della parte che

cede l’uso di una cosa o di un diritto; c. nel mandato, nell’appalto o in analoghi contratti di prestazione

di servizi, la prestazione del servizio; d. nei contratti di deposito, la prestazione del depositario; e. nei contratti di garanzia o fideiussione, la prestazione del ga-

rante o fideiussore.

Art. 118 1 La compravendita di cose mobili corporee è regolata dalla conven- zione dell’Aia del 15 giugno 195546 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. 2 È fatto salvo l’articolo 120.

45 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

46 RS 0.221.211.4

II. Diritto applicabile 1. In genere a. Scelta del diritto applicabile

b. Omessa scelta del diritto applicabile

2. In particolare a. Compraven- dita di cose mobili corporee

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Art. 119 1 I contratti concernenti i fondi o il loro uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione. 2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile. 3 La forma è regolata dal diritto dello Stato di situazione del fondo, eccetto ch’esso consenta l’applicazione di un altro diritto. Se il fondo è situato in Svizzera, la forma è regolata dal diritto svizzero.

Art. 120 1 I contratti concernenti una prestazione di consumo corrente destinata all’uso personale o familiare del consumatore e non connessa con l’attività professionale o commerciale di costui sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale del consumatore se:

a. il fornitore ha ricevuto l’ordinazione in questo Stato; b. la stipulazione del contratto è stata preceduta in questo Stato

da un’offerta o da una pubblicità e il consumatore vi ha com- piuto gli atti giuridici necessari per la stipulazione medesima o

c. il fornitore ha indotto il consumatore a recarsi all’estero per fare l’ordinazione.

2 Le parti non possono scegliere il diritto applicabile.

Art. 121 1 Il contratto di lavoro è regolato dal diritto dello Stato in cui il lavora- tore compie abitualmente il suo lavoro. 2 Se il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro in più Stati, il contratto è regolato dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in subordine, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro. 3 Le parti possono sottoporre il contratto di lavoro al diritto dello Stato di dimora abituale del lavoratore ovvero della stabile organizzazione, di domicilio o di dimora abituale del datore di lavoro.

Art. 122 1 I contratti concernenti i diritti immateriali sono regolati dal diritto dello Stato di dimora abituale di colui che trasferisce il diritto imma- teriale o ne conferisce l’uso. 2 Le parti possono scegliere il diritto applicabile. 3 I contratti tra datore di lavoro e lavoratore concernenti diritti su beni immateriali creati dal lavoratore nell’ambito stipulato nel contratto di lavoro sono regolati dal diritto applicabile al contratto di lavoro.

b. Fondi

c. Contratti con consumatori

d. Contratti di lavoro

e. Contratti concernenti diritti immateriali

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Art. 123 La parte che non risponde a una proposta di concludere un contratto può, per gli effetti del suo silenzio, appellarsi al diritto dello Stato dove dimora abitualmente.

Art. 124 1 Il contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione. 2 Se, al momento della stipulazione, le parti si trovano in diversi Stati, è sufficiente la conformità al diritto di uno di essi. 3 Se il diritto applicabile al contratto prescrive l’osservanza di una forma a tutela di una parte, la validità formale è regolata esclusiva- mente da questo diritto, a meno ch’esso non ammetta l’applicazione di un altro diritto.

Art. 125 Le modalità di adempimento e di verifica sono regolate dal diritto dello Stato in cui si svolgono effettivamente.

Art. 126 1 In caso di rappresentanza negoziale, il rapporto tra rappresentato e rappresentante è regolato dal diritto applicabile al loro contratto. 2 Le condizioni alle quali un atto del rappresentante vincola il rappre- sentato nei confronti del terzo sono regolate dal diritto dello Stato in cui il rappresentante ha la stabile organizzazione o, se tale organizza- zione manca o non è riconoscibile per il terzo, dello Stato in cui egli agisce principalmente nel caso concreto. 3 Se il rappresentante è vincolato al rappresentato da un rapporto di lavoro e non possiede un proprio domicilio di affari, il luogo della sua stabile organizzazione è quello di sede del rappresentato. 4 Il diritto applicabile secondo il capoverso 2 regola anche il rapporto tra il rappresentante non autorizzato ed il terzo.

Sezione 2: Indebito arricchimento

Art. 12747

Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della

47 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

3. Disposizioni comuni a. Silenzio su una proposta

b. Forma

c. Modalità di adempimento e di verifica

d. Rappresen- tanza

I. Competenza

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dimora abituale del convenuto. Inoltre, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, sono competenti i tribunali della sede di tale organizzazione.

Art. 128 1 Le pretese derivanti da indebito arricchimento sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico, esistente o presunto, in base al quale è avvenuto l’arricchimento. 2 In mancanza di tale rapporto, le pretese derivanti da indebito arric- chimento sono regolate dal diritto dello Stato in cui si è prodotto l’ar- ricchimento; le parti possono pattuire l’applicazione del diritto del foro.

Sezione 3: Atti illeciti

Art. 129 1 Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abitu- ale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione.48 2 …49

Art. 130 1 Per i danni causati da un impianto nucleare o dal trasporto di mate- riale nucleare sono competenti i tribunali svizzeri del luogo in cui si è prodotto l’evento dannoso. 2 Se questo luogo non può essere determinato, sono competenti:

a. in caso di responsabilità dell’esercente dell’impianto nucleare, i tribunali svizzeri del luogo di situazione dell’impianto;

b. in caso di responsabilità del titolare del permesso di trasporto, i tribunali svizzeri del domicilio, anche elettivo, di costui.

3 Per le azioni intese a dare esecuzione al diritto d’accesso contro il titolare di una collezione di dati sono competenti i tribunali menzionati

48 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

49 Abrogato dall’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

II. Diritto applicabile

I. Competenza 1. Principio

2. In particolare

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nell’articolo 129 oppure i tribunali svizzeri del luogo nel quale la col- lezione di dati è gestita o utilizzata.50

Art. 131 Per le azioni fondate su un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile, sono competenti i tribunali svizzeri del luogo della stabile organizzazione dell’assicuratore o di quello dove l’atto è stato commesso o ha prodotto i suoi effetti.

Art. 132 Verificatosi l’evento dannoso, le parti possono sempre pattuire l’appli- cazione del diritto del foro.

Art. 133 1 Se danneggiatore e danneggiato hanno la dimora abituale nel mede- simo Stato, le pretese derivanti da atto illecito sono regolate dal diritto di questo Stato. 2 Se danneggiatore e danneggiato non hanno la dimora abituale nel medesimo Stato, si applica il diritto dello Stato in cui l’atto è stato commesso. Se l’effetto non si produce nello Stato in cui l’atto è stato commesso, si applica il diritto dello Stato in cui l’effetto si produce, sempreché il danneggiatore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato. 3 Nonostante i capoversi 1 e 2, ove l’atto illecito sia lesivo di un rap- porto giuridico esistente tra danneggiatore e danneggiato, le pretese che ne derivano sottostanno al diritto regolatore di tale rapporto.

Art. 134 Le pretese derivanti da incidenti della circolazione stradale sono rego- late dalla convenzione dell’Aia del 4 maggio 197151 sulla legge appli- cabile in materia di incidenti della circolazione stradale.

Art. 135 1 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodot- to sono regolate, a scelta del danneggiato:

50 Introdotto dal n. 3 dell’all. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).

51 RS 0.741.31

3. Diritto di credito diretto

II. Diritto applicabile 1. In genere a. Per scelta delle parti

b. Senza scelta delle parti

2. In particolare a. Incidenti della circolazione stradale

b. Vizi di un prodotto

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a. dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o, in man- canza di stabile organizzazione, della dimora abituale del dan- neggiatore o

b. dal diritto dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, sem- preché il danneggiatore non provi che il prodotto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

2 Le pretese derivanti da vizi o da una descrizione viziata di un prodot- to, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto sviz- zero.

Art. 136 1 Le pretese derivanti da concorrenza sleale sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato si esplicano gli effetti dell’atto sleale. 2 Se la lesione concerne esclusivamente gli interessi aziendali del dan- neggiato, si applica il diritto dello Stato in cui si trova la stabile orga- nizzazione interessata. 3 È fatto salvo l’articolo 133 capoverso 3.

Art. 137 1 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza sono regolate dal diritto dello Stato sul cui mercato il danneggiato è direttamente col- pito. 2 Le pretese derivanti da ostacoli alla concorrenza, se regolate da un diritto straniero, possono essere soddisfatte in Svizzera soltanto nella misura prevista in simili casi dal diritto svizzero.

Art. 138 Le pretese derivanti da immissioni nocive da un fondo sono regolate, a scelta del danneggiato, dal diritto dello Stato di situazione del fondo o dello Stato in cui si produce l’effetto.

Art. 139 1 Le pretese derivanti da una lesione arrecata alla personalità tramite i mezzi di comunicazione sociale, segnatamente tramite la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi di pubblica informazione, sono regolate, a scelta del danneggiato:

a. dal diritto dello Stato di dimora abituale del danneggiato, sem- preché l’autore della lesione dovesse presumere che l’effetto si sarebbe prodotto in questo Stato;

c. Concorrenza sleale

d. Ostacoli alla concorrenza

e. Immissioni

f. Lesione della personalità

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b. dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della di- mora abituale dell’autore della lesione o

c. dal diritto dello Stato in cui l’atto lesivo esplica effetto, sem- preché l’autore dovesse presumere che l’effetto si sarebbe pro- dotto in questo Stato.

2 Il diritto di risposta nei confronti dei mezzi di comunicazione sociale periodici è regolato esclusivamente dal diritto dello Stato in cui è apparsa la pubblicazione o è stata diffusa l’emissione radiofonica o televisiva. 3 Il capoverso 1 si applica anche alle pretese per lesione della persona- lità risultante da un trattamento di dati personali come pure per pregiu- dizio arrecato al diritto d’accesso ai dati personali.52

Art. 140 Se più persone hanno partecipato all’atto illecito, il diritto applicabile a ciascuna di loro è determinato separatamente, indipendentemente dal genere della loro partecipazione.

Art. 141 Il danneggiato può far valere direttamente la sua pretesa contro l’assi- curatore della persona civilmente responsabile se il diritto applicabile all’atto illecito o al contratto di assicurazione lo prevede.

Art. 142 1 Il diritto applicabile all’atto illecito determina in particolare la capa- cità a delinquere, le condizioni e l’estensione della responsabilità, come anche la persona civilmente responsabile. 2 Va tenuto conto delle norme di sicurezza e di condotta nel luogo di commissione dell’atto.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 143 Se il creditore ha pretese contro più debitori, le conseguenze giuridiche sottostanno al diritto regolatore del rapporto giuridico esistente tra il creditore e il debitore escusso.

52 Introdotto dal n. 3 dell’all. della LF del 19 giu. 1992 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).

3. Disposizioni speciali a. Responsabilità di più persone

b. Diritto di credito diretto

4. Campo di applicazione

I. Pluralità di debitori 1. Pretese contro più debitori

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Art. 144 1 Un debitore può esercitare il regresso verso un altro debitore, diret- tamente o subentrando nelle ragioni del creditore, in quanto i diritti regolatori di ambo i debiti lo consentano. 2 L’esercizio del regresso è regolato dal diritto applicabile al debito dell’obbligato in via di regresso. Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra il creditore e l’autorizzato al regresso sono regolate dal diritto applicabile al debito di quest’ultimo. 3 La legittimazione al regresso di un’istituzione che adempie compiti pubblici è regolata dal diritto applicabile a questa istituzione. Per l’ammissibilità e l’esercizio del regresso si applicano i capoversi 1 e 2.

Art. 145 1 La cessione contrattuale di un credito è regolata dal diritto scelto dalle parti o, in mancanza di scelta, da quello applicabile al credito. La scelta operata dalle parti è inefficace nei confronti del debitore che non vi acconsenta. 2 Per la cessione del credito del lavoratore, la scelta del diritto appli- cabile è efficace soltanto nella misura in cui l’articolo 121 capoverso 3 l’ammetta per il contratto di lavoro. 3 La forma della cessione è regolata esclusivamente dal diritto appli- cabile al contratto di cessione. 4 Le questioni concernenti unicamente il rapporto tra cedente e ces- sionario sono regolate dal diritto applicabile al rapporto giuridico su cui si fonda la cessione.

Art. 146 1 La trasmissione di un credito per legge sottostà al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo credi- tore o, in mancanza di tale rapporto, al diritto regolatore del credito. 2 Sono fatte salve le disposizioni del diritto regolatore del credito a tutela del debitore.

Art. 147 1 La moneta si definisce giusta il diritto dello Stato di emissione. 2 Gli effetti che una moneta esplica sull’ammontare di un debito sono determinati giusta il diritto applicabile a quest’ultimo. 3 Il pagamento è fatto nella moneta determinata dal diritto dello Stato in cui deve avvenire.

2. Regresso tra debitori

II. Trasmissione di crediti 1. Cessione per contratto

2. Trasmissione per legge

III. Moneta

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Art. 148 1 La prescrizione e l’estinzione di un credito sono regolate dal diritto applicabile a quest’ultimo. 2 In caso di compensazione, l’estinzione è regolata dal diritto applica- bile al credito che s’intende estinguere in tal modo. 3 La novazione, il contratto di remissione e quello di compensazione sono regolati dalle disposizioni della presente legge concernenti il diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).

Sezione 5: Decisioni straniere

Art. 149 1 Le decisioni straniere concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate:

a. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o b. nello Stato in cui il convenuto dimorava abitualmente, sempre-

ché le pretese siano connesse con un’attività svolta in tale Sta- to.

2 La decisione straniera è inoltre riconosciuta se: a.53 concerne una prestazione contrattuale, è stata pronunciata nello

Stato di adempimento della prestazione caratteristica e il con- venuto non era domiciliato in Svizzera;

b. concerne pretese derivanti da contratti con consumatori, è stata pronunciata nel domicilio o nella dimora abituale del consuma- tore e sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 120 ca- poverso 1;

c. concerne pretese derivanti da un contratto di lavoro, è stata pronunciata nel luogo di lavoro o dell’azienda e il lavoratore non era domiciliato in Svizzera;

d. concerne pretese derivanti dall’esercizio di una stabile organiz- zazione ed è stata pronunciata nella sede della medesima;

e. concerne pretese derivanti da indebito arricchimento, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o

f. concerne pretese derivanti da atto illecito, è stata pronunciata nel luogo di commissione o di effetto dell’atto e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

53 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

IV. Prescrizione e estinzione di un credito

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Capitolo 9a:54 Trust

Art. 149a Per trust s’intendono i trust istituiti con atto giuridico ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1° luglio 198555 relativa alla legge applica- bile ai trust e al loro riconoscimento, indipendentemente dal fatto che siano stati provati per scritto conformemente all’articolo 3 della Con- venzione.

Art. 149b 1 In materia di trust è determinante la proroga di foro conformemente alle disposizioni del trust. La scelta o una relativa abilitazione contenu- ta in tali disposizioni va osservata soltanto se effettuata in forma scritta o altra forma che ne consenta la prova per testo. Salvo diversa stipula- zione, il foro prorogato è esclusivo. L’articolo 5 capoverso 2 si applica per analogia. 2 Il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza se:

a. una parte, il trust o un trustee ha il domicilio, la dimora abitua- le o una stabile organizzazione nel Cantone del tribunale pattu- ito; o

b. una parte rilevante dei beni posti in trust si trova in Svizzera. 3 In assenza di una proroga di foro valida o se in base a quest’ultima al tribunale pattuito non spetta la competenza esclusiva, sono competenti i tribunali svizzeri:

a. del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abitua- le del convenuto;

b. della sede del trust; o c. del luogo della stabile organizzazione, per le azioni fondate

sull’attività di una stabile organizzazione in Svizzera. 4 In caso di controversie inerenti alla responsabilità in seguito ad emis- sione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti è inoltre possibile proporre azione presso i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa mediante proroga di foro.

54 Introdotto dall’art. 2 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).

55 RS 0.221.371

I. Definizione

II. Competenza

Diritto internazionale privato

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Art. 149c 1 Il diritto applicabile ai trust è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1° luglio 198556 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro rico- noscimento. 2 Il diritto applicabile designato dalla Convenzione è determinante anche per i trust per i quali, in virtù dell’articolo 5 della Convenzione, la stessa non è applicabile o, in virtù dell’articolo 13 della Conven- zione, non vi è obbligo di riconoscimento.

Art. 149d 1 Se i beni in trust sono iscritti a nome dei trustee nel registro fondia- rio, nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, l’esistenza di un rapporto di trust può essere oggetto di una menzione. 2 I rapporti di trust inerenti a diritti immateriali registrati in Svizzera sono iscritti su domanda nei rispettivi registri. 3 Se non è menzionato né iscritto, il rapporto di trust è inefficace nei confronti dei terzi in buona fede.

Art. 149e 1 Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Sviz- zera se:

a. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1;

b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abi- tuale o della stabile organizzazione del convenuto;

c. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust; d. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il

trust; o e. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto

non era domiciliato in Svizzera. 2 L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni stra- niere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.

56 RS 0.221.371

III. Diritto applicabile

IV. Disposizioni speciali concernenti la pubblicità

V. Decisioni straniere

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Capitolo 10: Società

Art. 150 1 Sono società nel senso della presente legge le unioni di persone e le unità patrimoniali, organizzate. 2 Le società semplici che non si son dotate di un’organizzazione sono regolate dal diritto applicabile ai contratti (art. 116 segg.).

Art. 151 1 Nelle controversie societarie, i tribunali svizzeri della sede della società sono competenti per le azioni contro la società, contro i soci o contro le persone responsabili in virtù del diritto societario. 2 Per le azioni contro un socio o contro una persona responsabile in virtù del diritto societario sono competenti anche i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. 3 Per le azioni di responsabilità in seguito ad emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di emissione. Questa competenza non può essere esclusa con una proroga di foro. 4 Per le azioni di sospensione dell’esercizio del diritto di voto secondo la legge del 24 marzo 199557 sulle borse sono competenti i tribunali svizzeri della sede della società mirata.58

Art. 152 Per le azioni contro le persone responsabili giusta l’articolo 159, come anche contro la società estera per la quale esse agiscono, sono compe- tenti:

a. i tribunali svizzeri del domicilio o, mancanza di domicilio, del- la dimora abituale del convenuto o

b. i tribunali svizzeri del luogo in cui la società è amministrata effettivamente.

Art. 153 Per misure a tutela di beni situati in Svizzera di società con sede all’estero sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione.

57 RS 954.1 58 Introdotto dal n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

I. Definizioni

II. Competenza 1. Principio

2. Responsabilità per società estere

3. Misure protettive

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Art. 154 1 Le società sono regolate dal diritto dello Stato giusta il quale sono organizzate, se ne adempiono le prescrizioni in materia di pubblicità o registrazione o, in mancanza di tali prescrizioni, si sono organizzate giusta il diritto di questo Stato. 2 La società che non adempie tali condizioni sottostà al diritto dello Stato in cui è amministrata effettivamente.

Art. 155 Fatti salvi gli articoli 156 a 161, il diritto applicabile alla società de- termina in particolare:

a. la natura giuridica; b. la costituzione e lo scioglimento; c. la capacità giuridica e la capacità di agire; d. il nome o la ditta; e. l’organizzazione; f. i rapporti interni, segnatamente quelli tra la società ed i mem-

bri; g. la responsabilità in caso di violazione delle norme del diritto

societario; h. la responsabilità per i debiti societari; i. la rappresentanza delle persone che agiscono per la società in

virtù della sua organizzazione.

Art. 156 Le pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni possono essere fatte valere giusta il diritto applicabile alla società ovvero giusta il diritto dello Stato di emissione.

Art. 157 1 La protezione del nome o della ditta di una società iscritta nel regi- stro svizzero di commercio è regolata dal diritto svizzero se il pregiu- dizio è stato arrecato in Svizzera. 2 Se la società non è iscritta nel registro svizzero di commercio, la protezione del nome o della ditta è regolata dal diritto applicabile alla concorrenza sleale (art. 136) o alla lesione della personalità (art. 132, 133 e 139).

III. Diritto applicabile 1. Principio

2. Estensione

IV. Collegamenti speciali 1. Pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti

2. Protezione del nome e della ditta

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Art. 158 La società non può invocare la limitazione del potere di rappresentanza di un organo o di un rappresentante se tale limitazione non è prevista dal diritto dello Stato della stabile organizzazione o della dimora abituale dell’altra parte, eccetto che quest’ultima sapesse o dovesse sapere di tale limitazione.

Art. 159 Se gli affari di una società costituita giusta il diritto straniero sono gestiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la responsabilità delle persone che agiscono per essa è regolata dal diritto svizzero.

Art. 160 1 Una società con sede all’estero può avere una succursale in Svizzera. Tale succursale è regolata dal diritto svizzero. 2 Il potere di rappresentanza della succursale è regolato dal diritto svizzero. Almeno una persona con potere di rappresentanza dev’essere domiciliata in Svizzera ed iscritta nel registro svizzero di commercio. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari inerenti all’obbligo d’iscrizione nel registro di commercio.

Art. 161 1 La società straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero se il diritto straniero lo consente, se essa medesima adempie le condizioni poste dal diritto straniero e se l’adat- tamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile. 2 Il Consiglio federale può autorizzare la sottomissione al diritto sviz- zero anche senza tener conto del diritto straniero, segnatamente se interessi svizzeri rilevanti lo richiedano.

Art. 162 1 La società tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giusta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena provi che il suo cen- tro di attività è stato trasferito in Svizzera e ch’essa si è adattata al diritto svizzero.

59 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

60 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

3. Limitazione del potere di rappresentanza

4. Responsabilità per società straniere

V. Succursali in Svizzera di società straniere

VI. Trasferimen- to, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio 1. Trasferimento della società dall’estero in Svizzera a. Principio59

b. Momento determinante60

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2 La società non tenuta a farsi iscrivere nel registro di commercio giu- sta il diritto svizzero è regolata da quest’ultimo appena sia chiaramente riconoscibile ch’essa intende sottoporvisi, sussista una sufficiente con- nessione con la Svizzera ed essa si sia adattata al diritto svizzero. 3 Prima di farsi iscrivere nel registro di commercio, la società di capi- tali deve provare, mediante una relazione di un perito revisore abilitato ai sensi della legge del 16 dicembre 200561 sui revisori, che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.62

Art. 16363 1 Una società svizzera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto straniero se sono adempiute le condizioni poste dal diritto svizzero e se continua a sussistere giusta il diritto straniero. 2 I creditori devono essere pubblicamente diffidati a far valere i loro crediti, facendo loro presente l’imminente modifica dello statuto societario. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 200364 sulla fusione si applica per analogia. 3 Sono fatte salve le disposizioni sulle misure preventive di protezione in caso di conflitti internazionali ai sensi dell’articolo 61 della legge federale dell’8 ottobre 198265 sull’approvvigionamento economico del Paese.

Art. 163a 66 1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condi- zioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazio- ne) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione me- diante immigrazione). 2 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.

61 RS 221.302 62 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

63 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

64 RS 221.301 65 RS 531 66 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004

(RU 2004 2617; FF 2000 3765).

2. Trasferimento della società dalla Svizzera all’estero

3. Fusione a. Fusione con una società svizzera

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Art. 163b 67 1 Una società straniera può assumere una società svizzera (incorpo- razione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova società straniera (combinazione mediante emigrazione) se la società svizzera prova che:

a. con la fusione tutti i suoi passivi e attivi sono trasferiti alla so- cietà straniera; e

b. le quote sociali e i diritti societari sono adeguatamente salva- guardati in seno alla società straniera.

2 La società svizzera deve ottemperare a tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla società trasferente. 3 In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a notificare i loro crediti, facendo loro presente l’imminente fusione. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 200368 sulla fusione si applica per analogia. 4 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della società assuntrice straniera.

Art. 163c69 1 Il contratto di fusione deve ottemperare alle disposizioni imperative degli ordinamenti giuridici applicabili alle società partecipanti alla fusione, incluse le prescrizioni di forma. 2 Per il rimanente, il contratto è disciplinato dal diritto scelto dalle parti. In caso di omessa scelta del diritto applicabile, il contratto di fusione è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato il cui ordinamento giuridico disciplina la società assuntrice.

Art. 163d70 1 Le disposizioni della presente legge relative alla fusione si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio a cui parte- cipano una società svizzera e una società straniera. L’articolo 163b capoverso 3 non si applica al trasferimento di patrimonio. 2 Per il rimanente, la scissione e il trasferimento di patrimonio sono regolati dal diritto applicabile alla società che opera la scissione o che trasferisce il suo patrimonio a un altro soggetto giuridico.

67 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

68 RS 221.301 69 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004

(RU 2004 2617; FF 2000 3765). 70 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004

(RU 2004 2617; FF 2000 3765).

b. Fusione con una società straniera

c. Contratto di fusione

4. Scissione e trasferimento di patrimonio

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3 Per quanto concerne il contratto di scissione, se le condizioni di cui all’articolo 163c capoverso 2 sono soddisfatte, si presume che esso sia disciplinato dal diritto applicabile alla società che opera la scissione. Tali norme si applicano per analogia al contratto di trasferimento.

Art. 16471 1 Una società iscritta nel registro di commercio svizzero può essere cancellata soltanto se la relazione di un perito revisore abilitato attesta che i creditori hanno ottenuto garanzie, sono stati soddisfatti confor- memente all’articolo 46 della legge del 3 ottobre 200372 sulla fusione o consentono alla cancellazione.73 2 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, è inoltre necessario:

a. provare che la fusione o la scissione ha acquisito validità giu- ridica secondo il diritto applicabile alla società straniera; e

b.74 che un perito revisore abilitato attesti che la società straniera ha attribuito ai soci della società svizzera le quote sociali o i diritti societari cui hanno diritto oppure ha versato o garantito un conguaglio o un’indennità eventuali.

Art. 164a75 1 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, l’azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all’articolo 105 della legge del 3 ottobre 200376 sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente. 2 Il luogo dell’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancel- lazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati sod- disfatti o i loro crediti garantiti.

71 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

72 RS 221.301 73 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia

limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

74 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

75 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

76 RS 221.301

5. Disposizioni comuni a. Cancellazione dal registro di commercio

b. Luogo dell’esecuzione e foro

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Art. 164b77

La validità dell’assoggettamento di una società svizzera a un altro ordinamento giuridico straniero e della fusione, della scissione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio tra società straniere è riconosciuta in Svizzera se tali operazioni sono valide secondo i rispet- tivi ordinamenti giuridici.

Art. 165 1 Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario sono riconosciute in Svizzera se:

a. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di sede della società e il convenuto non era domiciliato in Sviz- zera o

b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora abi- tuale del convenuto.

2 Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

Capitolo 11: Fallimento e concordato

Art. 166 1 Il decreto straniero di fallimento pronunciato nello Stato di domicilio del debitore è riconosciuto in Svizzera ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento o di un creditore se:

a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato; b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27 e c. lo Stato in cui è stato pronunciato concede la reciprocità.

2 Se il debitore ha una succursale in Svizzera, sono ammissibili, fino all’efficacia giuridica della graduatoria di cui all’articolo 172, i proce- dimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188979 sull’esecuzione e sul fallimento.

77 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

78 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).

79 RS 281.1

c. Trasferimento, fusione, scissione e trasferimento di patrimonio all’estero

VII. Decisioni straniere78

I. Riconosci- mento

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Art. 167 1 L’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev’essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L’articolo 29 è applicabile per analogia. 2 Se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo. 3 I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore.

Art. 168 Proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di falli- mento, il tribunale può, su richiesta dell’instante, ordinare i provvedi- menti conservativi di cui agli articoli 162 a 165 e 170 della legge fede- rale dell’11 aprile 188980 sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 169 1 La decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento è pubblicata. 2 Essa è comunicata all’ufficio di esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, all’ufficio del registro fondiario e al registro di commercio del luogo di situazione dei beni, come anche, se è il caso, all’Istituto federale della proprietà intellettuale81. La stessa norma vale per la chiusura e la sospensione della procedura fallimentare e per la revoca del falli- mento.

Art. 170 1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero. 2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento. 3 Non vengono costituite né adunanze né delegazioni dei creditori.

Art. 171 L’azione revocatoria è regolata dagli articoli 285 a 292 della legge federale dell’11 aprile 188982 sull’esecuzione e sul fallimento. Può

80 RS 281.1 81 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 82 RS 281.1

II. Procedura 1. Competenza

2. Provvedimenti conservativi

3. Pubblicazione

III. Conseguenze giuridiche 1. In genere

2. Azione revocatoria

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essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine.

Art. 172 1 Nella graduatoria sono menzionati soltanto:

a. i crediti garantiti da pegno giusta l’articolo 219 della legge fe- derale dell’11 aprile 188983 sull’esecuzione e sul fallimento; e

b.84 i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera.

2 L’azione di impugnazione della graduatoria giusta l’articolo 250 della legge federale dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimen- to può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1. 3 Se un credito è già stato parzialmente tacitato in un procedimento estero connesso con il fallimento, tale parte, dedotte le spese, è impu- tata al dividendo che gli spetta nel procedimento svizzero.

Art. 173 1 Tacitati i creditori giusta l’articolo 172 capoverso 1, l’eventuale saldo è messo a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati. 2 Il saldo può essere messo a disposizione soltanto se la graduatoria straniera è stata riconosciuta. 3 Per il riconoscimento della graduatoria straniera è competente il tri- bunale svizzero che ha riconosciuto il decreto straniero di fallimento. Il tribunale esamina in particolare se tale graduatoria tenga adeguata- mente conto dei crediti di persone domiciliate in Svizzera. Questi cre- ditori devono essere sentiti.

Art. 174 1 Se la graduatoria straniera non viene riconosciuta, il saldo è ripartito fra i creditori della terza classe giusta l’articolo 219 capoverso 4 della legge federale dell’11 aprile 188985 sull’esecuzione e sul fallimento, domiciliati in Svizzera.86 2 La stessa norma vale se la graduatoria non è esibita per la delibazione entro il termine fissato dal giudice.

83 RS 281.1 84 Nuovo testo giusta il n. 22 dall’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 85 RS 281.1 86 Nuovo testo giusta il n. 22 dall’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Graduatoria

4. Ripartizione a. Riconosci- mento della graduatoria straniera

b. Negato rico- noscimento della graduatoria straniera

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Art. 175 Se pronunciato dall’autorità competente, il decreto straniero che omo- loga il concordato o un analogo procedimento è riconosciuto in Svizz- era. Gli articoli 166 a 170 si applicano per analogia. I creditori domi- ciliati in Svizzera devono essere sentiti.

Capitolo 12: Arbitrato internazionale

Art. 176 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non fosse domiciliata né dimorasse abitualmente in Svizzera. 2 Le parti possono escludere l’applicabilità del presente capitolo me- diante una dichiarazione esplicita nel patto d’arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC87.88 3 La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall’istitu- zione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.

Art. 177 1 Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale. 2 Uno Stato, un’impresa dominata da uno Stato o un’organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto di arbitrato o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbi- trale.

Art. 178 1 Il patto di arbitrato dev’essere fatto per scritto, per telegramma, telex, facsimile o altro mezzo di trasmissione che ne consenta la prova per testo. 2 Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero. 3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del con- tratto principale od il fatto ch’esso si riferisca a una lite non ancora sorta.

87 RS 272 88 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

IV. Riconosci- mento di concor- dati e di analoghi procedimenti stranieri

I. Campo di applicazione. Sede del tribunale arbitrale

II. Comprometti- bilità

III. Patto di arbitrato

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Art. 179 1 Gli arbitri sono nominati, revocati e sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. 2 Se tale pattuizione manca, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questi applica per analogia le disposizioni del CPC89 concernenti la designazione, la destituzione o la sostituzione degli arbitri.90 3 Il giudice cui è stata affidata la nomina di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto d’arbitrato.

Art. 180 1 Un arbitro può essere ricusato se:

a. non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti; b. vi è una causa di ricusa contemplata dall’ordinamento proce-

durale convenuto dalle parti o c. vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua

indipendenza. 2 Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, soltanto per cause di cui è venuta a conoscenza dopo la nomina. La causa di ricusa dev’essere comunicata senza indugio al tri- bunale arbitrale e all’altra parte. 3 Ove le parti non abbiano disciplinato la procedura di ricusa, i casi controversi sono decisi definitivamente dal giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.

Art. 181 Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l’arbitro o gli arbitri designati nel patto d’arbitrato o, in mancanza di tale desi- gnazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tri- bunale arbitrale.

Art. 182 1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o me- diante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono an- che dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.

89 RS 272 90 Nuovo testo giusta il n. II 18 dell’all. 1 al codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

IV. Arbitri 1. Costituzione del tribunale arbitrale

2. Ricusa

V. Litispendenza

VI. Procedura 1. Principio

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2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto neces- sario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferi- mento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale. 3 Indipendentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d’essere sentite in contraddittorio.

Art. 183 1 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi. 2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto. 3 Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l’attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate garanzie.

Art. 184 1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove. 2 Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assi- stenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale; questo giudice applica il suo proprio diritto.

Art. 185 Se è necessaria un’ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice com- petente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale.

Art. 186 1 Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza. 1bis Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un’azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.91 2 L’eccezione d’incompetenza dev’essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito. 3 Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.

91 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Arbitrato. Competenza), in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 387; FF 2006 4295 4309).

2. Provvedimenti cautelari e conservativi

3. Assunzione delle prove

4. Ulteriore collaborazione del giudice

VII. Competenza

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Art. 187 1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo il diritto scelto dalle parti o, in subordine, secondo il diritto con cui la fattispecie è più strettamente connessa. 2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità.

Art. 188 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali.

Art. 189 1 Il lodo è prolato secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti. 2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è suffi- ciente.

Art. 190 1 Notificato che sia, il lodo è definitivo. 2 Il lodo può essere impugnato soltanto se:

a. l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;

b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o in- competente;

c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclu- sioni;

d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;

e. è incompatibile con l’ordine pubblico. 3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notifi- cazione della decisione.

VIII. Decisione nel merito 1. Diritto applicabile

2. Decisione parziale

3. Lodo

IX. Carattere definitivo. Impugnazione 1. Principio

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Art. 19192

L’unica autorità di ricorso è il Tribunale federale. La procedura è retta dall’articolo 77 della legge del 17 giugno 200593 sul Tribunale fede- rale.

Art. 192 1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione espres- sa nel patto di arbitrato o in un successivo accordo scritto, escludere completamente l’impugnabilità delle decisioni arbitrali; possono anche escludere soltanto alcune delle impugnative previste nell’articolo 190 capoverso 2. 2 Se le parti hanno escluso completamente l’impugnabilità di una decisione e questa dev’essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 195894 concer- nente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

Art. 193 1 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale svizzero del luogo di sede del tribunale arbitrale. 2 Ad istanza di una parte, il tribunale attesta l’esecutività. 3 Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta atte- stazione equivale a deposito giudiziale.

Art. 194 Il riconoscimento e l’esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 195895 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

92 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

93 RS 173.110 94 RS 0.277.12 95 RS 0.277.12

2. Autorità di ricorso

X. Rinuncia all’impugna- zione

XI. Deposito e attestazione dell’esecutività

XII. Lodi stranieri

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Capitolo 13: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazioni e modificazioni

Art. 195 Le abrogazioni e modificazioni del diritto federale vigente sono date nell’allegato, parte integrante della presente legge.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 1 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto pre- vigente. 2 Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdu- rano dopo l’entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall’entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.

Art. 197 1 Per le azioni od istanze pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi, anche se non più competenti in virtù della presente legge. 2 Le azioni od istanze respinte, per difetto di competenza, da tribunali o autorità svizzeri prima dell’entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte ove la presente legge preveda una tale com- petenza e la pretesa giuridica possa essere ancora fatta valere.

Art. 198 Il diritto applicabile alle azioni od istanze pendenti in prima istanza al momento dell’entrata in vigore della presente legge è determinato da quest’ultima.

Art. 199 Se l’istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l’esecuzione sono regolati dalla presente legge.

I. Irretroattività

II. Diritto transitorio 1. Competenza

2. Diritto applicabile

3. Ricono- scimento e esecuzione di decisioni straniere

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Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 200 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198996

96 DCF del 27 ott. 1988.

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Allegato 1

Abrogazione e modifica di atti legislativi

I. Abrogazioni

Sono abrogati: a. la legge federale del 25 giugno 189197 sui rapporti di diritto civile dei domi-

ciliati e dei dimoranti; b. l’articolo 418b capoverso 2 del Codice delle obbligazioni98; c. l’articolo 14 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII

del Codice delle obbligazioni; d. l’articolo 85 della legge federale del 19 dicembre 195899 sulla circolazione

stradale; e. l’articolo 30 della legge federale 26 settembre 1890100 sulla protezione delle

marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali;

f. l’articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 30 marzo 1900101 sui dise- gni e modelli industriali;

g. l’articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1975102 sulla protezione delle nuove piante.

II. Modifiche

…103

97 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1] 98 RS 220 99 RS 741.01 100 [CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1992 288 all. n. 8. RS 232.11 art. 74] 101 [CS 2 857; RU 1962 479, 1988 1776 all. n. I lett. f, 1992 288 all. n. 9, 1995 1784 5050

all. n. 3. RU 2002 1456 all. n. 1]. 102 RS 232.16 103 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1988 1776.

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Allegato 2104 (108a‒108d)

Traduzione105

Convenzione dell’Aia sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario

Conclusa all’Aia il 5 luglio 2006 Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 2008106 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 14 settembre 2009 Applicata unilateralmente dalla Svizzera dal 1° gennaio 2010

Gli Stati firmatari della presente convenzione, coscienti della necessità urgente, in un mercato finanziario mondiale sempre più esteso, di garantire certezza e prevedibilità alla determinazione della legge applica- bile agli strumenti finanziari che oggi sono detenuti comunemente tramite sistemi di compensazione e regolamento o altri intermediari, consapevoli dell’importanza di ridurre il rischio giuridico, il rischio sistemico e i costi corrispondenti connessi alle operazioni transfrontaliere riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario in modo da agevolare i flussi internazio- nali di capitali e l’accesso ai mercati dei capitali, desiderosi di adottare disposizioni comuni sulla legge applicabile agli strumenti finanziari detenuti presso un intermediario che siano vantaggiose per tutti gli Stati, indipendentemente dal loro livello di sviluppo economico, riconoscendo che l’«approccio del paese dell’intermediario di pertinenza» (PRIMA) come determinato dagli accordi sui conti con gli intermediari assicura la necessaria certezza e prevedibilità del diritto, hanno deciso di stipulare una convenzione a tal fine e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

104 RU 2011 1771; FF 2006 8655 105 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente

Raccolta. 106 Art. 1 cpv. 1 del DF del 3 ott. 2008 (RU 2009 6579)

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Capo I: Definizioni e campo di applicazione

Art. 1 Definizioni e interpretazione 1 Nella presente convenzione si intende per:

a) «strumenti finanziari»: ogni azione, obbligazione o altro strumento finanzia- rio o attività finanziaria (diversa dal contante) o qualsiasi diritto su tali stru- menti finanziari;

b) «conto titoli»: un conto tenuto da un intermediario sul quale possono essere accreditati o addebitati strumenti finanziari;

c) «intermediario»: una persona che nel quadro della sua attività professionale o di altra regolare attività tiene conti titoli per altri o sia per altri che per conto proprio e agisce in tale qualità;

d «titolare del conto»: una persona nel cui nome un intermediario tiene un conto titoli;

e) «accordo sul conto»: in relazione a un conto titoli, l’accordo con l’interme- diario di pertinenza che disciplina tale conto titoli;

f) «strumenti finanziari detenuti presso un intermediario»: diritti del titolare del conto derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari sul conto titoli;

g) «intermediario di pertinenza»: l’intermediario che tiene il conto titoli per il titolare del conto;

h) «trasferimento»: un trasferimento di proprietà, puro e semplice o a scopo di garanzia, e qualunque costituzione di garanzia, con o senza spossessamento;

i) «opponibilità»: il completamento di tutte le formalità necessarie per assicu- rare l’efficacia di un trasferimento nei confronti di chiunque non sia parte del trasferimento;

j) «ufficio»: rispetto ad un intermediario, un luogo di attività professionale dove l’intermediario esercita una qualunque delle sue attività, esclusi i luo- ghi destinati all’esercizio puramente temporaneo di attività professionali ed i luoghi di attività di qualunque persona diversa dall’intermediario;

k) «procedura d’insolvenza»: una procedura collettiva giudiziaria o ammini- strativa, comprese le procedure provvisorie, nella quale le attività e gli attivi del debitore sono soggetti al controllo o alla vigilanza di un tribunale o di un’altra autorità competente a fini di risanamento o liquidazione;

l) «curatore dell’insolvenza»: una persona autorizzata ad amministrare una procedura di risanamento o di liquidazione, anche a titolo provvisorio, com- preso un debitore non spossessato se la legge applicabile all’insolvenza lo consente;

m) «Stato a più unità»: uno Stato nel quale due o più unità territoriali di tale Stato o tale Stato ed una o più delle sue unità territoriali hanno le proprie norme rispetto alle questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1;

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n) «scritto»: un’informazione (anche teletrasmessa) che si presenta su un sup- porto materiale o di altro tipo e che può essere successivamente riprodotta su un supporto materiale.

2 Nella presente convenzione, ogni riferimento ad un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario comprende:

a) un trasferimento di un conto titoli; b) un trasferimento a favore dell’intermediario del titolare del conto; c) un privilegio legale a favore dell’intermediario del titolare del conto relativo

ad ogni credito derivante dalla tenuta e dalla gestione di un conto titoli. 3 Una persona non è considerata come intermediario ai fini della presente conven- zione solo perché:

a) agisce in qualità di conservatore di registro o agente di trasferimento per un emittente strumenti finanziari; o

b) tiene nei propri libri scritture riguardanti strumenti finanziari iscritti in conti titoli tenuti da un intermediario a nome di altre persone per le quali opera come gestore, agente o altrimenti in qualità puramente amministrativa.

4 Fatto salvo il paragrafo 5, una persona è considerata, ai sensi della presente con- venzione, come intermediario per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli che essa tiene in qualità di depositario centrale di strumenti finanziari o che sono altrimenti trasferibili tramite iscrizione tra i conti titoli che essa tiene. 5 Per gli strumenti finanziari accreditati in conti titoli tenuti da una persona in qualità di gestore di un sistema per la tenuta e il trasferimento di tali strumenti finanziari sui libri dell’emittente o su altri libri che costituiscono l’iscrizione primaria dei diritti su tali strumenti finanziari nei confronti dell’emittente, lo Stato contraente la cui legge disciplina l’emissione di tali strumenti finanziari può in qualunque momento fare una dichiarazione affinché la persona che gestisce tale sistema non sia considerata come intermediario ai sensi della presente convenzione.

Art. 2 Campo di applicazione della convenzione e della legge applicabile 1 La presente convenzione determina la legge applicabile alle questioni seguenti riguardanti strumenti finanziari detenuti presso un intermediario:

a) la natura giuridica e gli effetti nei confronti dell’intermediario e dei terzi dei diritti derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli;

b) la natura giuridica e gli effetti nei confronti dell’intermediario e dei terzi di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario;

c) le eventuali condizioni di opponibilità di un trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario;

d) se il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un inter- mediario pone nel nulla o prevale sul diritto di un’altra persona;

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e) gli eventuali obblighi di un intermediario nei confronti di una persona diver- sa dal titolare del conto che vanti un diritto su strumenti finanziari detenuti presso tale intermediario in concorrenza con il titolare del conto o un’altra persona;

f) le eventuali condizioni di realizzo di un diritto su strumenti finanziari dete- nuti presso un intermediario;

g) se il trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario si estende ai diritti a dividendi, redditi o altre distribuzioni o a rimborsi, pro- venti di cessioni o qualsiasi altro provento.

2 La presente convenzione determina la legge applicabile alle questioni indicate dal paragrafo 1 riguardanti un trasferimento di strumenti finanziari o di un diritto su tali strumenti finanziari detenuti presso un intermediario anche se i diritti derivanti dall’accreditamento di tali strumenti finanziari su un conto titoli sono considerati, conformemente al paragrafo 1 lettera a), di natura contrattuale. 3 Fatto salvo il paragrafo 2, la presente convenzione non determina la legge applica- bile:

a) ai diritti e agli obblighi derivanti dall’accreditamento di strumenti finanziari su un conto titoli, nella misura in cui tali diritti e obblighi sono di natura puramente contrattuale o altrimenti puramente personale;

b) ai diritti e agli obblighi contrattuali o personali delle parti del trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario; e

c) ai diritti e agli obblighi di un emittente strumenti finanziari o di un conserva- tore di registro o di un agente di trasferimento di tale emittente, nei confronti sia del titolare degli strumenti finanziari che di qualunque altra persona.

Art. 3 Carattere internazionale di una situazione La presente convenzione si applica a tutte le situazioni che comportano un conflitto tra le leggi di diversi Stati.

Capo II: Legge applicabile

Art. 4 Criterio di collegamento principale 1 La legge applicabile a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 è la legge in vigore nello Stato indicato espressamente nell’accordo sul conto come lo Stato la cui legge disciplina tale accordo o, se l’accordo sul conto designa espressa- mente un’altra legge applicabile a tutte queste questioni, quest’altra legge. La legge designata conformemente alla presente disposizione si applica soltanto se l’interme- diario di pertinenza, al momento della conclusione dell’accordo, dispone in tale Stato di un ufficio che:

a) da solo o con altri uffici dell’intermediario di pertinenza o altre persone che agiscono per l’intermediario di pertinenza in tale Stato o in un altro Stato:

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i) effettua o controlla le iscrizioni in conti titoli, ii) gestisce i pagamenti o le operazioni su strumenti finanziari detenuti

presso l’intermediario, o iii) esercita altrimenti a titolo professionale o abituale un’attività di tenuta

conti titoli; o b) è identificato come ufficio che tiene conti titoli in tale Stato tramite un

numero di conto, un codice bancario o un altro mezzo di identificazione spe- cifico.

2 Ai fini del paragrafo 1 lettera a), un ufficio non esercita, a titolo professionale o di altra regolare attività, un’attività di tenuta di conti titoli:

a) solo perché vi sono situate le apparecchiature per la contabilità o il tratta- mento dei dati relativi ai conti titoli;

b) solo perché vi sono situati o gestiti call centre per comunicare con i titolari di conti;

c) solo perché la corrispondenza relativa ai conti titoli vi è organizzata o vi si trovano dossier o archivi; o

d) quando tale ufficio svolge esclusivamente funzioni di rappresentanza o amministrative diverse da quelle che si riferiscono all’apertura o alla tenuta di conti titoli e non ha il potere di prendere alcuna decisione vincolante sulla conclusione di accordi sui conti.

3 In caso di trasferimento di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario da parte del titolare di un conto a favore di tale intermediario, indipendentemente dal fatto che tale intermediario tenga o meno nei suoi libri un conto titoli in nome pro- prio, ai fini della presente convenzione:

a) tale intermediario è l’intermediario di pertinenza; b) l’accordo sul conto tra il titolare del conto e tale intermediario costituisce

l’accordo sul conto di pertinenza; c) il conto titoli di cui all’articolo 5 paragrafi 2 e 3 è il conto sul quale gli stru-

menti finanziari sono accreditati immediatamente prima del trasferimento.

Art. 5 Criteri di collegamento sussidiari 1 Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dell’articolo 4, ma se da un accordo scritto sul conto risulta espressamente e senza ambiguità che tale accordo è stato concluso dall’intermediario di pertinenza tramite un determinato ufficio, la legge applicabile a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 è la legge in vigore nello Stato o nell’unità territoriale dello Stato a più unità nel quale tale ufficio era allora situato purché quest’ultimo soddisfi la condizione prevista dal secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Per determinare se risulti espressamente e senza ambiguità dall’accordo sul conto che tale accordo è stato concluso tramite un determinato ufficio dell’intermediario di pertinenza, non possono essere presi in considerazione gli elementi seguenti:

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a) una clausola che stabilisce che un atto o qualsiasi altro documento può o deve essere notificato all’intermediario di pertinenza in tale ufficio;

b) una clausola che stabilisce che una domanda giudiziale può o deve essere proposta contro l’intermediario di pertinenza in un determinato Stato o in una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità;

c) una clausola che stabilisce che un atto o qualsiasi altro documento può o deve essere fornito dall’intermediario di pertinenza da tale ufficio;

d) una clausola che stabilisce che un servizio può o deve essere fornito dall’in- termediario di pertinenza da tale ufficio;

e) una clausola che stabilisce che un’operazione o funzione può o deve essere realizzata dall’intermediario di pertinenza presso tale ufficio.

2 Se la legge applicabile non può essere determinata a norma del paragrafo 1, tale legge è la legge in vigore nello Stato o nell’unità territoriale di uno Stato a più unità la cui legge regolamenta la costituzione o, in mancanza, l’organizzazione del- l’intermediario di pertinenza al momento della conclusione dell’accordo scritto sul conto, o, in mancanza di tale accordo, al momento dell’apertura del conto titoli; tuttavia se l’intermediario di pertinenza è costituito o organizzato in base alla legge di uno Stato a più unità ma non alla legge di un’unità territoriale di tale Stato, la legge applicabile è la legge in vigore nell’unità territoriale di tale Stato a più unità nella quale esercita la sua attività e, in mancanza di un luogo unico, la legge dell’unità territoriale nella quale è situato il suo luogo principale di attività, al momento della conclusione dell’accordo scritto sul conto o, in mancanza di tale accordo, al momento dell’apertura del conto titoli. 3 Se la legge applicabile non può essere determinata né a norma del paragrafo 1 né a norma del paragrafo 2, tale legge è la legge in vigore nello Stato o nell’unità territo- riale di uno Stato a più unità nel quale l’intermediario di pertinenza esercita la sua attività e, in mancanza di un luogo unico, lo Stato o l’unità territoriale di uno Stato a più unità nel quale è situato il suo principale luogo di attività al momento della conclusione dell’accordo scritto sul conto o, in mancanza di tale accordo, al momento dell’apertura del conto titoli.

Art. 6 Circostanze escluse Per determinare la legge applicabile a norma della presente convenzione, non si possono prendere in considerazione le seguenti circostanze:

a) il luogo di costituzione o, in mancanza, dell’organizzazione o della sede sociale, dell’amministrazione centrale o del luogo di attività o luogo princi- pale di attività dell’emittente strumenti finanziari;

b) i luoghi in cui sono situati i certificati rappresentativi degli strumenti finan- ziari o che costituiscono la prova dell’esistenza di strumenti finanziari;

c) il luogo in cui è tenuto, ad opera o per conto dell’emittente strumenti finan- ziari, un registro dei titolari di strumenti finanziari; o

d) il luogo in cui è situato qualunque intermediario diverso dall’intermediario di pertinenza.

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Art. 7 Protezione dei diritti in caso di cambiamento della legge applicabile 1 Il presente articolo si applica se l’accordo sul conto è modificato in modo da cam- biare la legge applicabile a norma della presente convenzione. 2 Nel presente articolo si intende per:

a) «nuova legge»: la legge applicabile a norma della presente convenzione dopo il cambiamento;

b) «vecchia legge»: la legge applicabile a norma della presente convenzione prima del cambiamento.

3 Fatto salvo il paragrafo 4, la nuova legge disciplina tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1. 4 Salvo nei confronti di una persona che abbia acconsentito al cambiamento della legge, la vecchia legge resta applicabile:

a) all’esistenza di un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un interme- diario sorto prima del cambiamento della legge nonché all’opponibilità di un trasferimento di tali strumenti finanziari realizzato prima del cambiamento della legge;

b) per quanto riguarda un diritto su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario sorto prima del cambiamento della legge: i) alla natura giuridica e agli effetti di tale diritto nei confronti dell’inter-

mediario di pertinenza e di qualunque persona che sia parte nel trasfe- rimento di tali strumenti finanziari effettuato prima del cambiamento della legge,

ii) alla natura giuridica e agli effetti di tale diritto nei confronti di una per- sona che dopo il cambiamento della legge proceda ad un sequestro di tali strumenti finanziari,

iii) alla determinazione di tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragra- fo 1 nei confronti del curatore dell’insolvenza in una procedura di insolvenza avviata dopo il cambiamento della legge;

c) alla priorità tra i soggetti i cui diritti sono sorti prima del cambiamento della legge.

5 Il paragrafo 4 lettera c) non impedisce l’applicazione della nuova legge alla priorità di un diritto sorto secondo la vecchia legge ma reso opponibile secondo la nuova legge.

Art. 8 Insolvenza 1 Nonostante l’apertura di una procedura di insolvenza la legge applicabile a norma della presente convenzione disciplina tutte le questioni indicate dall’articolo 2 para- grafo 1 rispetto a qualunque evento verificatosi prima dell’apertura di tale proce- dura. 2 La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle norme sostanziali o procedurali sull’insolvenza, incluse quelle relative:

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a) al rango delle categorie di crediti o alla nullità di un trasferimento effettuato in violazione delle norme sul periodo sospetto o effettuato in frode ai credi- tori; o

b) all’esecuzione di diritti dopo l’apertura di una procedura di insolvenza.

Capo III: Disposizioni generali

Art. 9 Carattere universale della convenzione La presente convenzione si applica anche se la legge indicata è quella di uno Stato non contraente.

Art. 10 Esclusione del rinvio Ai sensi della presente convenzione, il termine «legge» designa le norme in vigore in uno Stato ad eccezione delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 11 Ordine pubblico e norme di applicazione necessaria 1 L’applicazione della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se essa porta ad un risultato manifestamente incompatibile con l’ordine pub- blico del foro. 2 La presente convenzione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che devono essere applicate anche alle situazioni internazionali indi- pendentemente dalla legge designata dalle norme di diritto internazionale privato. 3 Il presente articolo non consente l’applicazione delle disposizioni della legge del foro che impongono condizioni relative all’opponibilità o alle priorità tra diritti concorrenti, salvo se la legge del foro è la legge applicabile a norma della presente convenzione.

Art. 12 Determinazione della legge applicabile per Stati a più unità 1 Se il titolare del conto e l’intermediario di pertinenza hanno convenuto che la legge applicabile è la legge di una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità:

a) i riferimenti allo «Stato» nel primo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1 vanno intesi come riferimenti a tale unità territoriale;

b) i riferimenti a «tale Stato» nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1 vanno intesi come riferimenti allo Stato a più unità.

2 Per l’applicazione della presente convenzione: a) la legge in vigore in un’unità territoriale di uno Stato a più unità include sia

la legge di tale unità territoriale sia, nella misura in cui essa è applicabile in tale unità territoriale, la legge dello Stato a più unità interessato;

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b) se la legge in vigore in un’unità territoriale di uno Stato a più unità designa la legge di un’altra unità territoriale dello stesso Stato come la legge che disciplina l’opponibilità tramite deposito pubblico, registrazione pubblica o iscrizione pubblica, la legge che disciplina tale questione è la legge di quest’altra unità territoriale.

3 Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, fare una dichiarazione secondo cui se a norma dell’articolo 5 la legge applicabile è la legge di tale Stato a più unità o di una delle sue unità territoriali, le norme sui conflitti interni di leggi in vigore in tale Stato a più unità determinano se si applicano le norme materiali di tale Stato a più unità o di un’unità territoriale specifica di tale Stato a più unità. Uno Stato a più unità che fa una siffatta dichiarazione deve comunicare le informazioni relative al contenuto di queste norme sui conflitti interni di leggi al Bureau permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato. 4 Uno Stato a più unità può in qualunque momento fare una dichiarazione preci- sando che se la legge applicabile a norma dell’articolo 4 è la legge di una delle sue unità territoriali, la legge di tale unità territoriale si applica unicamente se l’intermediario di pertinenza ha un ufficio in tale unità territoriale che soddisfi la condizione prevista nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Tale dichiara- zione non ha alcun effetto su un trasferimento effettuato prima che la dichiarazione diventi efficace.

Art. 13 Interpretazione uniforme Nell’interpretazione della presente convenzione si tiene conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere la sua applicazione uniforme.

Art. 14 Esame del funzionamento pratico della convenzione Il segretario generale della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una commissione speciale per esaminare il funzionamento pratico della presente convenzione e l’opportunità di apportarvi modifiche.

Capo IV: Disposizioni transitorie

Art. 15 Priorità tra i diritti sorti prima e dopo l’entrata in vigore della convenzione

In uno Stato contraente la legge applicabile a norma della presente convenzione determina se il diritto di una persona su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario acquisito dopo l’entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato pone nel nulla o prevale sul diritto di un’altra persona acquisito prima dell’entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato.

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Art. 16 Accordi sui conti conclusi e conti titoli aperti prima dell’entrata in vigore della convenzione

1 Ogni riferimento nella presente convenzione a un accordo sul conto include un accordo sul conto concluso prima dell’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19 paragrafo 1. Ogni riferimento nella presente conven- zione a un conto titoli include un conto titoli aperto prima dell’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19 paragrafo 1. 2 Salvo che l’accordo sul conto contenga un riferimento esplicito alla presente con- venzione, i tribunali di uno Stato contraente devono applicare i paragrafi 3 e 4 ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 agli accordi sui conti conclusi prima dell’entrata in vigore della presente convenzione per tale Stato conformemente all’articolo 19. Uno Stato contraente può, al momento della firma, della ratifica, del- l’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale i suoi tribunali non applicheranno i predetti paragrafi agli accordi sui conti conclusi dopo l’entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19 paragrafo 1, ma prima dell’entrata in vigore della presente conven- zione per tale Stato conformemente all’articolo 19 paragrafo 2. Se lo Stato contraen- te è uno Stato a più unità territoriali, può fare tale dichiarazione per una qualsiasi delle sue unità territoriali. 3 Ogni clausola espressa dell’accordo sul conto che porterebbe, secondo le norme dello Stato la cui legge disciplina tale accordo, ad applicare la legge in vigore in uno Stato, o in una unità territoriale di uno Stato a più unità, a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 ha per effetto che tale legge disciplina tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1, purché l’intermediario di pertinenza abbia avuto, al momento della conclusione dell’accordo, un ufficio in tale Stato che soddisfaceva la condizione prevista nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Uno Stato contraente può al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’appro- vazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale i suoi tribunali non applicheranno il presente paragrafo agli accordi sui conti di cui al presente paragrafo nei quali le parti abbiano convenuto espressamente che il conto titoli è tenuto in un altro Stato. Se lo Stato contraente è uno Stato a più unità territoriali, può fare tale dichiarazione per una qualsiasi delle sue unità territoriali. 4 Se le parti dell’accordo sul conto, diverso dall’accordo cui al paragrafo 3, hanno convenuto che il conto titoli è tenuto in un determinato Stato, o in un’unità territo- riale di uno Stato a più unità, la legge in vigore in tale Stato o in tale unità territoriale è la legge applicabile a tutte le questioni indicate dall’articolo 2 paragrafo 1 purché l’intermediario di pertinenza avesse, al momento della conclusione dell’accordo, un ufficio in tale Stato che soddisfaceva la condizione prevista nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Tale accordo può essere espresso o risultare implicita- mente dalle disposizioni del contratto nel suo insieme o dalle circostanze del caso.

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Capo V: Clausole finali

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1 La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. 2 La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari. 3 Uno Stato che non abbia firmato la presente convenzione può aderirvi in qualun- que momento. 4 Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della presente convenzione.

Art. 18 Organizzazioni regionali di integrazione economica 1 Un’organizzazione regionale d’integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza su talune materie disciplinate dalla presente convenzione può anch’essa firmare, accettare e approvare la presente convenzione o aderirvi. In tal caso l’organizzazione regionale di integrazione economica avrà gli stessi diritti e obblighi di uno Stato contraente nella misura in cui tale organizzazione ha compe- tenza su materie disciplinate dalla presente convenzione. Quando il numero di Stati contraenti è rilevante nella presente convenzione, l’organizzazione regionale di integrazione economica non è computata come Stato contraente in aggiunta ai suoi Stati membri che siano Stati contraenti. 2 Al momento della firma, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, l’organizzazione regionale di integrazione economica notifica per iscritto al deposi- tario le materie disciplinate dalla presente convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la loro competenza. L’organizzazione regionale di inte- grazione economica notifica per iscritto senza indugio al depositario qualunque modifica intervenuta nella delega di competenza precisata nella notifica fatta in virtù del presente paragrafo, nonché qualunque nuova delega di competenza. 3 Ogni riferimento a «Stato contraente» o «Stati contraenti» nella presente conven- zione si applica altresì ad un’organizzazione regionale di integrazione economica quando il contesto lo richieda.

Art. 19 Entrata in vigore 1 La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del quarto mese succes- sivo al deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di cui all’articolo 17. 2 Successivamente la presente convenzione entra in vigore:

a) per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica ai sensi dell’articolo 18 che ratifica, accetta, approva o aderisce successiva- mente, il primo giorno del quarto mese successivo al deposito del suo stru- mento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

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b) per le unità territoriali alle quali la presente convenzione è stata estesa con- formemente all’articolo 20 paragrafo 1, il primo giorno del quarto mese suc- cessivo alla notifica della dichiarazione di cui al predetto articolo.

Art. 20 Stati a più unità 1 Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale la presen- te convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali o unicamente ad una o alcune di loro. 2 Le predette dichiarazioni indicano espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica. 3 Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione a norma del paragrafo 1, la presente convenzione si applicherà a tutte le unità territoriali di tale Stato.

Art. 21 Riserve Alla presente convenzione non è ammessa alcuna riserva.

Art. 22 Dichiarazioni Ai fini dell’articolo 1 paragrafo 5, dell’articolo 12 paragrafi 3 e 4, dell’articolo 16 paragrafi 2 e 3 e dell’articolo 20:

a) ogni dichiarazione sarà notificata per iscritto al depositario; b) ogni Stato contraente può modificare in qualsiasi momento una dichiara-

zione facendo una nuova dichiarazione; c) ogni Stato contraente può ritirare in qualsiasi momento una dichiarazione; d) ogni dichiarazione fatta al momento della firma, della ratifica, dell’accetta-

zione, dell’approvazione o dell’adesione ha efficacia simultaneamente all’entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato in questione; ogni dichiarazione effettuata in un momento successivo e ogni nuova dichia- razione ha efficacia il primo giorno del quarto mese successivo alla notifica fatta dal depositario conformemente all’articolo 24;

e) il ritiro di una dichiarazione ha efficacia il primo giorno del settimo mese successivo alla notifica fatta dal depositario conformemente all’articolo 24.

Art. 23 Denuncia 1 Ogni Stato contraente può denunciare la presente convenzione mediante una noti- fica scritta al depositario. La denuncia può limitarsi a alcune unità territoriali di uno Stato a più unità alle quali si applica la convenzione.

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2 La denuncia ha efficacia il primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del depositario. Quando nella notifica è indicato un periodo più lungo per l’entrata in vigore della denuncia, quest’ultima ha efficacia alla scadenza del predetto periodo a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del depositario.

Art. 24 Notifiche da parte del depositario Il depositario notifica ai membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato nonché agli altri Stati e alle organizzazioni regionali di integrazione econo- mica che hanno firmato, ratificato, accettato, approvato o aderito conformemente agli articoli 17 e 18 le seguenti informazioni:

a) le firme e le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni previste agli articoli 17 e 18;

b) la data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente all’articolo 19;

c) le dichiarazioni e i ritiri di dichiarazioni previsti dall’articolo 22; d) le notifiche previste dall’articolo 18 paragrafo 2; e) le denunce previste dall’articolo 23.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente con- venzione.

Fatto all’Aia, il 5 luglio 2006, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui verrà inviata una copia certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato alla data della sua diciannovesima sessione e a ciascuno Stato che ha partecipato a tale sessione.