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Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di comercio (stato 1° gennaio 2012)

 Microsoft Word - 221.411.it.doc

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Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

del 17 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 929, 929a, 931 capoverso 2bis, 936, 936a e 938a del Codice delle obbligazioni (CO)1; visto l’articolo 102 della legge del 3 ottobre 20032 sulla fusione (LFus), ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo Il registro di commercio serve a costituire e identificare gli enti giuridici. Ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione di terzi nel quadro di prescrizioni imperative del diritto civile.

Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a. ente giuridico: 1. le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO); 2. le società in nome collettivo (art. 552 segg. CO); 3. le società in accomandita (art. 594 segg. CO); 4. le società anonime (art. 620 segg. CO); 5. le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO); 6. le società a garanzia limitata (art. 772 segg. CO); 7. le società cooperative (art. 828 segg. CO); 8. le associazioni (art. 60 segg. del Codice civile, CC3); 9. le fondazioni (art. 80 segg. CC);

RU 2007 4851 1 RS 220 2 RS 221.301 3 RS 210

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Disposizioni di complemento e d’applicazione del CO

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10. le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della L del 23 giu. 20064 sugli investimenti collettivi, LICon( �

11. le società di investimento a capitale fisso (SICAF; art. 110 segg. LI- Con( �

12. le società di investimento a capitale variabile (SICAV; art. 36 segg. LI- Con( �

13. gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d LFus); 14. le succursali (art. 935 CO);

b. impresa: un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevol- mente un guadagno;

c. domicilio legale: l’indirizzo del luogo della sede presso il quale l’ente giuri- dico è raggiungibile con le indicazioni seguenti: la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il nome del luogo.

Capitolo 2: Autorità del registro di commercio

Art. 3 Uffici del registro di commercio La gestione degli uffici del registro di commercio spetta ai Cantoni. Garantiscono una tenuta del registro di commercio qualificata. Sono liberi di procedere a una tenuta intercantonale.

Art. 4 Autorità cantonali di vigilanza 1 I Cantoni designano l’autorità di vigilanza incaricata di occuparsi della vigilanza amministrativa sugli uffici del registro di commercio. 2 Se gli ufficiali del registro o i loro collaboratori non adempiono regolarmente i loro compiti, l’autorità cantonale di vigilanza prende, d’ufficio o su domanda della Con- federazione, i provvedimenti necessari. In casi gravi o ripetuti le persone interessate sono sospese dalle loro funzioni. 3 La contestazione di decisioni dell’ufficio del registro di commercio è retta dall’articolo 165.

Art. 5 Alta vigilanza della Confederazione 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia esercita l’alta vigilanza sulla tenuta del registro di commercio. 2 L’Ufficio federale del registro di commercio (UFRC) integrato nell’Ufficio fede- rale di giustizia è autorizzato segnatamente a eseguire autonomamente le seguenti pratiche:

a. emanare direttive in materia di registro di commercio e di diritto delle ditte commerciali all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio;

4 RS 951.31

Registro di commercio

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b. verificare la conformità legale e approvare le iscrizioni cantonali nel registro giornaliero;

c. svolgere le ispezioni; d. richiedere i provvedimenti di cui all’articolo 4 capoverso 2; e. interporre ricorsi in materia di registro di commercio al Tribunale federale

contro decisioni del Tribunale amministrativo federale e dei tribunali canto- nali.

Capitolo 3: Struttura e contenuto del registro di commercio

Art. 6 Struttura del registro di commercio 1 Il registro di commercio si compone del registro giornaliero, del registro princi- pale, delle notificazioni e dei documenti giustificativi. 2 Il registro giornaliero è l’elenco elettronico di tutte le iscrizioni in ordine progres- sivo. 3 Il registro principale è il riassunto in forma elettronica di tutte le iscrizioni giuridi- camente valide nel registro giornaliero classificate per ente giuridico.

Art. 7 Contenuto del registro di commercio Il registro giornaliero e il registro principale contengono le iscrizioni concernenti:

a. gli enti giuridici; b. le procure non commerciali (art. 458 cpv. 3 CO); c. il capo di indivisioni (art. 341 cpv. 3 CC).

Art. 8 Registro giornaliero 1 Tutti i fatti da iscrivere nel registro di commercio sono inseriti nel registro giorna- liero. 2 L’ufficio del registro di commercio procede alle iscrizioni fondandosi sulla notifi- cazione e sui documenti giustificativi oppure su una sentenza o su una decisione, oppure effettua le iscrizioni d’ufficio. 3 Il registro giornaliero contiene:

a. le iscrizioni; b. il numero e la data dell’iscrizione; c. la sigla d’identificazione della persona che ha provveduto all’iscrizione o

l’ha ordinata e l’indicazione dell’ufficio del registro di commercio; d. gli emolumenti per l’iscrizione; e. l’elenco dei documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione.

Disposizioni di complemento e d’applicazione del CO

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4 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono numerate in ordine progressivo. La numerazione ricomincia da capo per ogni anno civile. Numeri già assegnati di iscri- zioni che non hanno acquisito validità giuridica non possono essere riutilizzati nel corso del medesimo anno civile. 5 Le iscrizioni nel registro giornaliero non possono essere modificate a posteriori e devono essere conservate a tempo indeterminato.

Art. 9 Registro principale 1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l’approvazione da parte dell’UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubbli- cazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.5 2 Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:

a. tutte le iscrizioni contenute nel registro giornaliero conformemente all’arti- colo 8 capoverso 3 lettere a e b;

b. la data della prima iscrizione dell’ente giuridico nel registro di commercio; c. il numero dell’iscrizione nel registro giornaliero; d. la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio uffi-

ciale svizzero di commercio; e. il rinvio a un’eventuale iscrizione precedente su una scheda o nell’indice al-

fabetico delle ditte; f. la data della cancellazione nel registro di commercio.

3 La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. 4 Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispet- tive correzioni sono verbalizzate. 5 Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta.

Capitolo 4: Pubblicità del registro di commercio

Art. 10 Pubblicità del registro principale Le iscrizioni nel registro principale, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici. Le iscrizioni nel registro giornaliero sono pubbliche non appena sono state approvate dall’UFRC. La corrispondenza in relazione all’iscrizione non è pubblica.

5 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

Registro di commercio

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Art. 11 Consultazione ed estratti 1 Su domanda, gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:

a. estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico che figura nel registro principale;

b. copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi. 2 Un estratto può essere rilasciato prima della pubblicazione dell’iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio soltanto se tale iscrizione è già stata approva- ta dall’UFRC. 3 ...6 4 La consultazione e il rilascio di estratti, di copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi e di attestazioni sono soggetti a emolumento. Sono invece gratuiti se gli estratti, le copie e le attestazioni sono rilasciati per uso ufficiale. 5 L’UFRC provvede mediante una direttiva a una struttura e una presentazione unitarie degli estratti. Permette ai Cantoni l’uso degli stemmi e dei simboli cantonali. Può emanare prescrizioni riguardanti la sicurezza degli estratti. 6 L’ufficio del registro di commercio attesta su domanda che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.

Art. 12 Offerta elettronica 1 I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente su Internet le iscrizioni che figu- rano nel registro principale. 2 In caso di divergenze i fatti iscritti nel registro principale sono poziori ai dati richiamati elettronicamente. 3 I dati devono poter essere richiamati secondo determinati parametri di ricerca. L’UFRC emana una pertinente direttiva.

Capitolo 5:7 Autenticazioni da parte dell’ufficio del registro di commercio

Art. 12a 1 L’ufficio del registro di commercio è autorizzato ad allestire copie cartacee auten- ticate di notificazioni, documenti giustificativi e altri documenti in forma cartacea o elettronica. 2 È inoltre autorizzato ad allestire copie elettroniche autenticate di:

6 Abrogato dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

7 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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a. notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea o elettronica;

b. firme autografe su carta. 3 Le copie elettroniche devono essere provviste di una firma elettronica qualificata, fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 20038 sulla firma elettronica (FiE- le). 4 Sulle copie autenticate deve essere indicato:

a. che si tratta di una copia conforme al documento originale; b. se il documento originale era disponibile in forma cartacea o elettronica; c. che la firma elettronica qualificata è valida, nel caso in cui il documento era

stato originariamente presentato in forma elettronica.

Capitolo 6:9 Comunicazione elettronica

Art. 12b Ammissibilità degli atti scritti elettronici e diritto applicabile Se non disposto diversamente dalla presente ordinanza, alla comunicazione elettro- nica per il registro di commercio si applicano le disposizioni degli articoli 130 capoverso 2 e 143 capoverso 2 del Codice di procedura civile10 (CPC) e dell’ordi- nanza del 18 giugno 201011 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento.

Art. 12c Trasmissione 1 Gli atti scritti elettronici possono essere fatti pervenire agli uffici del registro di commercio mediate piattaforme di trasmissione come previsto dagli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 201012 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime:

a. garantiscono la riservatezza (criptaggio) dei dati; e b. rilasciano una ricevuta relativa all’atto scritto che sia provvista di una firma

basata su un certificato e un marcatempo rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

8 RS 943.03 9 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 10 RS 272 11 RS 272.1 12 RS 272.1

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2 L’UFRC può disciplinare lo svolgimento e l’automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato e struttura dei dati, pro- cessi operativi e procedure di trasmissione alternative.

Art. 12d Certificati qualificati 1 I certificati qualificati contenenti uno pseudonimo di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera c FiEle13 non possono essere utilizzati né per gli atti scritti né per le notifica- zioni degli uffici del registro di commercio. 2 I certificati qualificati utilizzati per le autenticazioni e per le comunicazioni elet- troniche degli uffici del registro di commercio devono contenere i seguenti elementi di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a FiEle:

a. il cognome, il nome e la designazione ufficiale della funzione del titolare del certificato;

b. la designazione dell’organizzazione e il nome del Cantone. 3 Un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto può rilasciare un certificato qualificato soltanto se il Cantone conferma la denominazione ufficiale della fun- zione del titolare del certificato e la denominazione dell’organizzazione. 4 L’UFRC può emanare disposizioni esecutive mediante una direttiva.

Art. 12e Estratti elettronici Le disposizioni di questo capitolo si applicano per analogia alla consegna di estratti elettronici autenticati dal registro giornaliero o dal registro principale.

Capitolo 7:14 Registro centrale e Zefix

Art. 13 Registro centrale 1 L’UFRC tiene un registro centrale di tutti gli enti giuridici iscritti nel registro principale dei Cantoni. Il registro centrale serve a distinguere e localizzare gli enti giuridici registrati. 2 Su domanda, l’UFRC svolge ricerche scritte su ditte e nomi nel registro centrale. Le informazioni a privati sono soggette a emolumento.

Art. 14 Indice centrale delle ditte (Zefix) 1 La consultazione individuale dei dati pubblici del registro centrale mediante proce- dura elettronica di richiamo nella banca dati Internet Zefix è gratuita. I dati richia- mati elettronicamente non esplicano effetti giuridici.

13 RS 943.03 14 Originario Cap. 5.

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2 L’UFRC può concedere un accesso in forma elettronica ai dati contenuti nel regi- stro centrale alle autorità federali, cantonali e comunali, nonché alle istituzioni incaricate dell’esecuzione della legislazione sulle assicurazioni sociali se queste autorità necessitano di questi dati per l’adempimento dei loro compiti. Tale presta- zione è gratuita. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia determina:

a. quali dati devono figurare nel registro centrale; b. quali dati del registro centrale sono pubblici; c. il contenuto delle raccolte di dati ai quali le autorità possono avere accesso; d. le condizioni e le modalità di accesso alle raccolte di dati.

Titolo 2: Procedura d’iscrizione Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi Sezione 1: Principio della notificazione e della prova documentata

Art. 15 1 L’iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione; è fatta salva l’iscrizione in seguito a una sentenza, a una decisione di un tribunale o di un’autorità oppure l’iscrizione d’ufficio. 2 I fatti da iscrivere devono essere documentati. I documenti giustificativi necessari a tal fine sono inoltrati all’ufficio del registro di commercio. 3 Se per l’iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest’ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:

a. la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono consegnati all’ufficio del registro di commercio o, all’indirizzo di questo, alla Posta Svizzera l’ultimo giorno del termine previsto; o

b.15 è stato confermato al mittente che la notificazione elettronica e i documenti giustificativi in forma elettronica necessari sono stati ricevuti al più tardi l’ultimo giorno del termine previsto.

Sezione 2: Notificazione

Art. 16 Contenuto, forma e lingua 1 La notificazione identifica chiaramente l’ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente.

15 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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2 La notificazione può essere presentata in forma scritta o elettronica. 3 Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli arti- coli 12b – 12d.16 4 Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l’iscrizione.

Art. 17 Persone che notificano l’iscrizione 1 La notificazione è effettuata dall’ente giuridico interessato e firmata dalle persone seguenti:

a. in caso di ditte individuali: dal titolare (art. 934 CO); b. in caso di società in nome collettivo o in accomandita: da tutti i soci (art. 552

cpv. 2 e 594 cpv. 3 CO); c. in caso di persone giuridiche: da due membri dell’organo superiore di dire-

zione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale (art. 931a CO);

d. in caso di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale: da una persona fisica autorizzata a rappresentare ogni socio illimitatamente re- sponsabile;

e. in caso di istituti di diritto pubblico: dalle persone competenti in virtù del diritto pubblico (art. 931a CO);

f. in caso di procura non commerciale: dal proprietario (art. 458 cpv. 3 CO); g. in caso di indivisione: dal capo dell’indivisione (art. 341 cpv. 3 CC); h. in caso di succursale di enti giuridici con sede in Svizzera o all’estero: da

una persona autorizzata a firmare iscritta nel registro di commercio presso la sede principale o la sede della succursale;

i. in caso di cancellazione di un ente giuridico: dai liquidatori (art. 589, 619, 746, 764 cpv. 2, 826 cpv. 2 e 913 CO; art. 58 CC).

2 La notificazione può inoltre essere effettuata dalle persone interessate in caso di: a. cancellazione dei membri degli organi e dei poteri di rappresentanza

(art. 938b CO); b.17 modifica dei dati personali conformemente all’articolo 119 capoverso 1 let-

tere a–f; c. cancellazione del domicilio legale conformemente all’articolo 117 capo-

verso 3. 3 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell’eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.

16 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Art. 18 Firma 1 La notificazione deve essere firmata dalle persone di cui all’articolo 17. La firma da parte di un rappresentante non è ammessa. 2 La notificazione effettuata su carta deve essere firmata presso l’ufficio del registro di commercio o prodotta con le firme autenticate. Un’autenticazione non è richiesta se le firme sono già state prodotte in precedenza in forma autenticata per il mede- simo ente giuridico. Se vi sono motivi fondati per dubitare dell’autenticità della firma, l’ufficio del registro di commercio può chiedere una nuova autenticazione. 3 Se le persone che notificano l’iscrizione firmano la notificazione presso l’ufficio del registro di commercio, devono attestare la loro identità mediante passaporto o carta d’identità validi. 4 Le notificazioni elettroniche devono essere munite di una firma elettronica qualifi- cata basata su un certificato qualificato e su un marcatempo di un prestatore di servizi riconosciuto secondo la FiEle18. Fatto salvo l’articolo 21, non devono essere depositate le firme autografe delle persone che sottoscrivono la notificazione.19 5 Se per motivi cogenti non è possibile firmare una notificazione in modo conforme alla legge e se non sono adempiute le condizioni per la procedura d’ufficio di cui all’articolo 152, l’autorità cantonale di vigilanza può, su domanda dell’ente giuridico o dell’ufficio del registro di commercio, ordinare un’iscrizione.

Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione 1 Il tribunale o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l’articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188920 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). 2 L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione. 3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti scritti. 4 È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC.

18 RS 943.03 19 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 20 RS 281.1

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Sezione 3: Documenti giustificativi

Art. 20 Contenuto, forma e lingua 1 I documenti giustificativi sono prodotti in forma originale o in forma di copia autenticata. Le copie autenticate possono essere prodotte in forma cartacea o in forma elettronica. 2 I documenti giustificativi devono essere firmati in modo conforme alla legge. I documenti giustificativi in forma elettronica devono essere provvisti di una firma elettronica qualificata, fondata su un certificato qualificato di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della FiEle21.22 3 Se i documenti giustificativi sono prodotti in una lingua che non è la lingua ufficia- le del Cantone, l’ufficio del registro di commercio può esigere una traduzione pur- ché sia necessario per l’esame o la consultazione da parte di terzi. Se necessario può designare il traduttore. In questo caso la traduzione funge anche da documento giustificativo.

Art. 21 Firme 1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l’iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l’ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti:

a. firmando presso l’ufficio del registro di commercio; b. consegnando la propria firma autografa come documento giustificativo

all’ufficio del registro di commercio: 1. su carta, autenticata da un pubblico ufficiale, 2. digitalizzata e autenticata da un pubblico ufficiale, o 3. digitalizzata e attestata dalla persona stessa.23

2 Se firma presso l’ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identi- tà mediante passaporto o carta d’identità validi. L’ufficio del registro di commercio legalizza la firma dietro pagamento di un emolumento. 3 Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione secondo la FiEle24.25

21 RS 943.03 22 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 23 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 24 RS 943.03 25 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Art. 22 Statuto e atto di fondazione 1 Nel registro di commercio è iscritta come data dello statuto il giorno in cui:

a. i promotori hanno accettato lo statuto; o b. l’organo competente della società ha deciso l’ultima modifica dello statuto.

2 Nel registro di commercio è iscritta come data dell’atto di fondazione il giorno in cui:

a. l’atto pubblico attestante la costituzione della fondazione è stato allestito; b. la disposizione a causa di morte è stata allestita; o c. l’atto di fondazione è stato modificato da un tribunale o un’autorità.

3 Qualora lo statuto o l’atto di fondazione fossero modificati o adeguati, occorre produrre all’ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto o dell’atto di fondazione. 4 Gli statuti di società anonime, società in accomandita, società a garanzia limitata, società di investimento a capitale fisso e società di investimento a capitale variabile come pure l’atto di fondazione devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale. Gli statuti delle società cooperative e delle associazioni devono essere firmati da un amministratore o da un membro della direzione.

Art. 23 Verbali concernenti le deliberazioni 1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell’atto pubblico, il verbale o l’estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo. 2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell’organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all’organo. 3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’organo superio- re di direzione o di amministrazione se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio.

Art. 24 Esistenza di enti giuridici 1 Se un fatto da iscrivere si riferisce a un ente giuridico iscritto nel registro di com- mercio svizzero, non è necessario documentarne l’esistenza. L’ufficio del registro di commercio, competente per l’iscrizione di tale fatto, verifica l’esistenza dell’ente giuridico consultando la banca dati cantonale del registro di commercio ai sensi dell’articolo 12.

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2 L’esistenza di un ente giuridico che non è iscritto nel registro di commercio svizze- ro è documentata mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

Art. 24a26 Identificazione di persone fisiche 1 L’identità delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio deve essere verificata mediante un passaporto o una carta di identità validi o copia di uno di questi documenti. Ai fini della raccolta dei dati necessari a identificare la persona indicati nell’articolo 24b, l’ufficio del registro di commercio può allestire una copia del documento presentato. 2 L’identità di una persona fisica può essere provata anche mediante un atto pubblico o un’autentica di firma, se riportano i dati indicati all’articolo 24b. 3 Se non dispone di un passaporto o di una carta di identità validi o se il documento presentato è illeggibile, l’identità di una persona fisica con cittadinanza straniera può essere verificata anche sulla base della carta di soggiorno svizzera in corso di vali- dità. 4 Eventuali copie dei documenti di identità non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10 – 12 e sono archiviati con la corrispondenza. Possono essere distrutte non appena l’iscrizione della persona fisica nel registro giornaliero è giuridicamente efficace.

Art. 24b27 Dati per l’identificazione 1 Sulla base del documento di identità e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio i seguenti dati:

a. il cognome; b. se del caso, il cognome prima del matrimonio; c. tutti i nomi nell’ordine corretto; d. la data di nascita; e. il sesso; f. il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadi-

nanza; g. il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identità.

2 Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati: a. eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte; b. il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero,

la località e lo Stato.

26 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

27 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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3 La pubblicità di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1.

Art. 25 Atti pubblici e legalizzazioni allestite all’estero 1 Gli atti pubblici e le legalizzazioni allestite all’estero devono essere corredati di una dichiarazione della competente autorità del luogo ove furono allestiti, dalla quale risulti che essi sono stati allestiti dall’ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legaliz- zazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o conso- lari della Svizzera. 2 Se occorre allestire un atto pubblico ai sensi del diritto svizzero e produrlo come documento giustificativo all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può esigere la prova che la procedura di certificazione estera equivale alla procedura di certificazione pubblica applicata in Svizzera. A tal proposito esso può chiedere una perizia e nominare il perito.

Capitolo 2: Principi concernenti l’iscrizione

Art. 26 Veridicità delle iscrizioni, divieto d’inganno e interesse pubblico Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

Art. 27 Modifica dei fatti Ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta (art. 937 CO).

Art. 28 Obbligo di verifica da parte dell’ufficio del registro di commercio Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio verifica se sono soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. In particolare verifica se la notificazione e i documenti giustificativi contengano quanto richiesto dalla legge e dall’ordinanza e non violino disposizioni legali di carattere imperativo.

Art. 29 Lingua L’iscrizione nel registro di commercio è effettuata nella lingua della notificazione secondo l’articolo 16 capoverso 4. Se la notificazione è fatta in romancio, l’iscrizione è effettuata anche in tedesco o italiano.

Art. 30 Iscrizione su richiesta di ulteriori fatti 1 Fatti la cui iscrizione non è prevista dalla legge o dall’ordinanza possono essere iscritti nel registro di commercio su domanda se:

a. l’iscrizione è compatibile con lo scopo del registro di commercio; e

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b. un importante interesse pubblico giustifica la pubblicazione. 2 Le prescrizioni sulla notificazione e i documenti giustificativi si applicano per analogia.

Capitolo 3: Verifica, approvazione e pubblicazione delle iscrizioni

Art. 31 Trasmissione all’UFRC Gli uffici cantonali del registro di commercio trasmettono elettronicamente le loro iscrizioni all’UFRC il giorno feriale in cui sono state iscritte nel registro giornaliero.

Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell’UFRC 1 L’UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all’ufficio cantonale del registro di commercio. 2 La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezional- mente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. 3 L’obbligo di verifica da parte dell’UFRC corrisponde a quello dell’ufficio del registro di commercio. 4 L’UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.

Art. 33 Diniego dell’approvazione 1 Se nega l’approvazione, l’UFRC comunica la sua decisione all’ufficio cantonale del registro di commercio motivandola sommariamente. Questa comunicazione rappresenta una decisione incidentale non impugnabile autonomamente. 2 Se il diniego dell’approvazione si fonda su lacune alle quali l’ufficio cantonale del registro di commercio non può porre rimedio, quest’ultimo invia la decisione nega- tiva alle persone che hanno presentato la notificazione. Dà loro la possibilità di indirizzare all’UFRC il loro parere scritto. 3 Se approva a posteriori l’iscrizione, l’UFRC ne informa l’ufficio cantonale del registro di commercio. Quest’ultimo gli ritrasmette elettronicamente l’iscrizione. 4 Se nega definitivamente l’approvazione dell’iscrizione, l’UFRC emana una deci- sione impugnabile.

Art. 34 Validità giuridica delle iscrizioni Le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero acquisiscono validità giuridica retro- attivamente alla data dell’iscrizione in detto registro con l’approvazione da parte dell’UFRC.

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Art. 35 Pubblicazione 1 Le iscrizioni sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio entro due giorni feriali dalla loro trasmissione da parte dell’UFRC. 2 Gli uffici cantonali del registro di commercio dispongono di un accesso gratuito all’edizione elettronica del Foglio ufficiale svizzero di commercio a cui, su richiesta, possono inoltre abbonarsi gratuitamente. 3 Dopo la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio i Cantoni posso- no pubblicare le iscrizioni effettuate nel registro giornaliero anche in altre pubblica- zioni ufficiali. Non possono tuttavia riscuotere emolumenti per tali pubblicazioni.

Titolo 3: Disposizioni speciali in materia di iscrizioni Capitolo 1: Ditta individuale

Art. 36 Obbligo di iscrizione e iscrizione volontaria 1 Le persone fisiche che gestiscono un’impresa in forma commerciale e che conse- guono un introito lordo annuo pari ad almeno 100 000 franchi (cifra d’affari), hanno l’obbligo di far iscrivere la loro ditta individuale nel registro di commercio. Se la medesima persona è titolare di più ditte individuali, occorre sommare le rispettive cifre d’affari. 2 L’obbligo di iscrizione nasce non appena sono disponibili cifre affidabili concer- nenti la cifra d’affari annuale. 3 È fatto salvo l’obbligo di iscrizione in virtù di altre disposizioni. 4 Le persone fisiche che gestiscono un’impresa e non sottostanno all’obbligo di iscrizione hanno il diritto di far iscrivere la loro ditta individuale.

Art. 37 Notificazione e documenti giustificativi Con la notificazione per l’iscrizione di una ditta individuale occorre fornire i docu- menti giustificativi soltanto se:

a. i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione; b. è necessario in virtù di altre disposizioni.

Art. 38 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio delle ditte individuali contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese28; b. la sede e il domicilio legale;

28 Nuova espr. giusta il n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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c. la forma giuridica; d. lo scopo; e. il titolare della ditta individuale; f. le persone autorizzate a rappresentare.

Art. 39 Cancellazione 1 Se cessa l’attività aziendale o la trasferisce a un’altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. 2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l’iscrizione, la cancellazione.29 3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. 4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l’attività aziendale prosegue e sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 36 capoverso 1, il nuovo titolare è obbligato a notifi- care l’impresa. A quest’ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.30

Capitolo 2: Società in nome collettivo o in accomandita

Art. 40 Notificazione e documenti giustificativi Con la notificazione per l’iscrizione di una società in nome collettivo o in accoman- dita occorre fornire i documenti giustificativi soltanto se:

a. i fatti da iscrivere non risultano dalla notificazione; b. è necessario in virtù di altre disposizioni.

Art. 41 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società in nome collettivo contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; b. la sede e il domicilio legale; c. la forma giuridica; d. la data d’inizio della società; e. lo scopo;

29 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

30 Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

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f. i soci; g. le persone autorizzate a rappresentare.

2 L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; b. la sede e il domicilio legale; c. la forma giuridica; d. la data d’inizio della società; e. lo scopo; f. i soci illimitatamente responsabili (accomandatari); g. i soci limitatamente responsabili (accomandanti) con l’indicazione

dell’importo del rispettivo capitale accomandato; h. se il capitale accomandato è fornito totalmente o in parte in natura, il suo

oggetto e valore; i. le persone autorizzate a rappresentare.

3 Per le società in nome collettivo o in accomandita che non gestiscono un’attività in forma commerciale, la data d’inizio della società coincide con la data dell’iscrizione nel registro giornaliero.

Art. 42 Scioglimento e cancellazione 1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l’iscrizione nel registro di com- mercio (art. 574 cpv. 2 CO). 2 Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. 3 In caso di scioglimento della società l’iscrizione nel registro di commercio contie- ne le indicazioni seguenti:

a. il fatto che la società è stata sciolta; b. la ditta con la menzione «in liquidazione»; c. i liquidatori.

4 Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). 5 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione.

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Capitolo 3: Società anonima Sezione 1: Costituzione

Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto costitutivo autentico; b. lo statuto; c. una prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la

loro elezione; d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accet-

tato la sua elezione; e. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d’amministrazione con

l’elezione del presidente e l’attribuzione del diritto di firma; f. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale

banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia men- zionata nell’atto pubblico;

g. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata- rio secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

h. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2 Per le indicazioni già contenute nell’atto costitutivo, non occorre fornire alcun documento giustificativo supplementare. 3 In caso di conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati

necessari; c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori; d. l’attestazione di verifica senza riserve di un’impresa di revisione sotto sor-

veglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

Art. 44 Atto costitutivo L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori nonché, se del caso, dei loro rappresentanti; b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società anonima; c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito;

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d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di azioni da lui sottoscrit- te, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di e- missione, con l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corri- spondente al prezzo di emissione;

e. il fatto che i membri del consiglio d’amministrazione sono stati eletti nonché i loro dati personali;

f. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione;

g. la constatazione dei promotori che: 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte, 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione, 3. la prestazione dei conferimenti è conforme alle esigenze legali e statuta-

rie; h. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico

ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; i. le firme dei promotori.

Art. 45 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indica- zioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società anonima; b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata della società; g. lo scopo; h. l’entità del capitale azionario e dei conferimenti effettuati nonché il numero,

il valore nominale e la specie delle azioni; i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; j. se è emesso un capitale di partecipazione, la sua entità e i conferimenti effet-

tuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipa- zione;

k. nel caso di azioni o di buoni di partecipazione privilegiati, i diritti di prefe- renza ad essi inerenti;

l. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di partecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;

m. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;

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n. i membri del consiglio di amministrazione; o. le persone autorizzate a rappresentare; p. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un

rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione di rinuncia del consiglio d’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;

q. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

r. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblica- zione;

s. la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti prevista dallo statuto.

2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:

a. il conferimento in natura con l’indicazione della data del contratto, dell’oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo;

b. l’assunzione di beni fissa o prevista con l’indicazione della data, dell’oggetto del contratto e della controprestazione della società;

c. la compensazione di crediti, con l’indicazione del credito e della sua entità nonché delle azioni emesse a tale scopo;

d. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali conformemente all’ulteriore precisazione contenuta nello statuto.

3 Qualora un azionista conferisca una quota in natura il cui valore computabile supera il prezzo di emissione delle azioni sottoscritte e per la quale la società, oltre alle azioni emesse, concede una controprestazione, nel registro di commercio si deve iscrivere un’assunzione di beni che corrisponde all’entità di tale controprestazione (conferimento in natura combinato con un’assunzione di beni).

Sezione 2: Aumento ordinario del capitale azionario

Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi 1 Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale. Le notificazioni presentate dopo questo termine sono respinte. 2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale; b. l’atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d’amministrazione e sulla

modifica dello statuto; c. lo statuto modificato;

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d. il rapporto d’aumento firmato da un membro del consiglio d’amministra- zione;

e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione da cui risulti in quale isti- tuto bancario sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;

f. se del caso, il prospetto; g. una dichiarazione della persona che notifica l’iscrizione secondo la quale

non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustifi- cativi.

3 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento di capitale è effettuato mediante capitale proprio, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:

a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; b. per quanto già disponibili, i contratti di assunzione di beni con gli allegati

necessari; c. l’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione

sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abi- litato;

d. in caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio libera- mente disponibile, i conti annuali approvati o il bilancio intermedio nonché la relazione di revisione di un revisore abilitato.

4 Se i diritti d’opzione sono limitati o soppressi, occorre fornire un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

Art. 47 Atti pubblici 1 L’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale contiene le indicazioni seguenti:

a. l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento del capitale azionario nonché l’ammontare dei conferimenti da effettuare;

b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale e la specie delle azioni che sono emesse;

c. il prezzo di emissione o, se del caso, l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di determinarlo;

d. il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; e. la natura dei conferimenti; f. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del con-

ferente e le azioni che gli sono attribuite;

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g. nel caso di assunzioni di beni, il loro oggetto, il nome dell’alienante e la con- troprestazione della società;

h. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;

i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; j. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; k. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; l. l’utilizzazione di diritti d’opzione non esercitati o soppressi e se del caso, la

limitazione o la soppressione del diritto d’opzione. 2 L’atto pubblico sulle constatazioni del consiglio d’amministrazione e sulla modifi- ca dello statuto accerta che:

a. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte; b. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione; c. la prestazione dei conferimenti è stata effettuata conformemente alle esigen-

ze legali, statutarie e alla deliberazione dell’assemblea generale; d. i documenti giustificativi sono stati esibiti al pubblico ufficiale e al consiglio

d’amministrazione. Tali documenti devono essere menzionati singolarmente.

Art. 48 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contie- ne le indicazioni seguenti:

a. la qualifica di aumento ordinario del capitale; b. la data della modifica dello statuto; c. l’ammontare del capitale azionario dopo l’aumento; d. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo l’aumento; e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento; f. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; g. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; h. se del caso, la limitazione della trasferibilità dell’azione; i. se l’aumento è effettuato mediante conversione di capitale proprio libera-

mente disponibile, un rinvio a tale fatto. 2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoversi 2 e 3.

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Sezione 3: Aumento del capitale autorizzato

Art. 49 Decisione di autorizzazione dell’assemblea generale 1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un aumento del capitale autorizzato occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale concernente l’autorizzazione rilasciata dal consiglio d’amministrazione;

b. lo statuto modificato. 2 Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 650 cpv. 2, 651 cpv. 2 e 3 CO):

a. l’ammontare nominale del capitale autorizzato e l’ammontare dei conferi- menti da effettuare;

b. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; c. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; d. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; e. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni; f. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei

beneficiari; g. l’utilizzazione dei diritti d’opzione non esercitati o soppressi e, se del caso,

la limitazione o la soppressione del diritto d’opzione. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:

a. l’indicazione del capitale autorizzato con un rinvio allo statuto per i dettagli; b. la data della deliberazione dell’assemblea generale in merito alla modifica

dello statuto.

Art. 50 Deliberazione d’aumento e constatazioni del consiglio d’amministrazione

1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione del consiglio d’ammi- nistrazione concernente un aumento del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 46; in luogo dell’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale, occorre fornire la deliberazione del consiglio d’amministrazione sull’aumento del capitale azionario. 2 La deliberazione d’aumento del capitale del consiglio d’amministrazione deve corrispondere alla deliberazione dell’assemblea generale e contenere le indicazioni seguenti:

a. l’ammontare nominale dell’aumento del capitale azionario; b. il numero delle nuove azioni; c. il prezzo di emissione;

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d. la specie dei conferimenti; e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del con-

ferente e le azioni che gli sono attribuite; f. nel caso di beni da assumere, il loro oggetto, il nome dell’alienante e la con-

troprestazione della società; g. nel caso di una compensazione, l’indicazione dell’importo del credito com-

pensato nonché delle azioni emesse a tale scopo; h. l’adeguamento dell’ammontare nominale del capitale autorizzato o lo stral-

cio della disposizione statutaria relativa all’aumento di capitale autorizzato. 3 L’atto pubblico concernente le modifiche statutarie e le constatazioni del consiglio d’amministrazione contiene le indicazioni di cui all’articolo 47 capoverso 2. 4 Se l’aumento del capitale è notificato all’ufficio del registro di commercio dopo lo scadere dell’autorizzazione del consiglio d’amministrazione, non è più possibile iscrivere l’aumento di capitale. 5 Al contenuto dell’iscrizione si applica per analogia l’articolo 48. 6 Se per la durata di validità dell’autorizzazione del consiglio d’amministrazione il capitale azionario non subisce alcun aumento pari all’ammontare nominale, la socie- tà notifica per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio lo stralcio della disposizione statutaria relativa all’aumento del capitale autorizzato.

Sezione 4: Aumento condizionale del capitale

Art. 51 Decisione di concessione dell’assemblea generale 1 Con la notificazione per l’iscrizione della deliberazione dell’assemblea generale concernente un aumento condizionale di capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la decisione di concessione dell’assemblea gene- rale;

b. lo statuto modificato. 2 Lo statuto contiene le indicazioni seguenti (art. 653b CO):

a. l’ammontare nominale del capitale condizionale; b. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; c. il numero massimo di azioni che possono essere emesse nel quadro

dell’esercizio dei diritti di conversione o d’opzione; d. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; e. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; f. se del caso, le limitazioni della trasferibilità delle azioni;

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g. la cerchia delle persone che beneficiano di un diritto di conversione o d’opzione;

h. la soppressione o la limitazione dei diritti d’opzione degli azionisti. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. l’indicazione del capitale condizionale con un rinvio allo statuto per i detta- gli;

b. la data della deliberazione dell’assemblea generale concernente la modifica dello statuto.

Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d’amministrazione 1 Con la notificazione per l’iscrizione delle deliberazioni del consiglio d’amministra- zione concernenti le constatazioni sull’esercizio dei diritti di conversione e d’opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d’amministrazione; b. lo statuto modificato; c. l’attestazione di verifica di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza

statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. 2 L’atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d’amministrazione corrisponde alla deliberazione dell’assemblea generale e contiene le indicazioni seguenti:

a. le constatazioni del consiglio d’amministrazione concernenti: 1. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, 2. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato, 3. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti, 4. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni, 5. l’ammontare del capitale azionario al termine dell’esercizio annuale o

al momento della verifica; b. le deliberazioni del consiglio d’amministrazione concernenti la modifica del-

lo statuto circa: 1. l’ammontare del capitale azionario e la sua liberazione, 2. l’ammontare ridotto del capitale condizionale;

c. la constatazione del pubblico ufficiale che l’attestazione di verifica contiene le indicazioni richieste (art. 653g CO).

3 Al contenuto dell’iscrizione si applica per analogia l’articolo 48.

Art. 53 Abrogazione della disposizione statutaria sull’aumento condizionale del capitale

1 Se i diritti di conversione o d’opzione sono estinti, la società notifica all’ufficio del registro di commercio la modifica dello statuto per l’iscrizione.

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2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d’amministrazione sull’abrogazione della disposizione statutaria;

b. la relazione di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;

c. lo statuto modificato. 3 L’atto pubblico contiene le indicazioni seguenti:

a. la deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente l’abrogazione della disposizione statutaria sull’aumento condizionale di capitale;

b. la constatazione del pubblico ufficiale che la relazione di revisione contiene le indicazioni richieste.

4 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a. la data della modifica dello statuto; b. un’indicazione che la disposizione sull’aumento condizionale di capitale è

stata abrogata a seguito dell’esercizio o dell’estinzione dei diritti di conver- sione o d’opzione.

Sezione 5: Conferimenti ulteriori

Art. 54 1 Con la notificazione per l’iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi se- guenti:

a. l’atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d’amministrazione sulla modifica dello statuto e sulle sue constatazioni;

b. lo statuto modificato; c. nel caso di conferimenti in denaro, un’attestazione che indichi presso quale

banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell’atto pubblico;

d. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio libera- mente disponibile: 1. il conto annuale approvato o il bilancio intermedio, 2. la relazione di un revisore abilitato, 3. la deliberazione dell’assemblea generale documentata da un atto pub-

blico secondo cui le riserve libere sono messe a disposizione del consi- glio d’amministrazione per la liberazione successiva,

4. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro del- lo stesso,

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5. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revi- sione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;

e. in caso di conferimenti in natura, assunzione di beni o compensazione: 1. un rapporto del consiglio d’amministrazione firmato da un membro del-

lo stesso, 2. un’attestazione di verifica senza riserve da parte di un’impresa di revi-

sione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato,

3. se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richie- sti e i contratti di assunzione di beni con gli allegati richiesti;

f. la dichiarazione della persona che notifica l’iscrizione che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o van- taggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2 L’atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguen- ti:

a. la constatazione che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conforme- mente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d’amministrazione;

b. se del caso, la deliberazione del consiglio d’amministrazione concernente l’inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in na- tura e di assunzioni di beni nello statuto;

c. la deliberazione del consiglio d’amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l’entità dei conferimenti effettuati;

d. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d’amministrazione.

3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a. la data della modifica dello statuto; b. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati.

4 In caso di conferimenti in natura, assunzioni di beni o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoversi 2 e 3. Se i conferi- menti ulteriori di capitale sono effettuati mediante la conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto.

Sezione 6: Riduzione del capitale azionario

Art. 55 Riduzione ordinaria del capitale 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

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a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale circa: 1. la constatazione dell’esito della relazione di revisione, 2. le modalità secondo cui è effettuata la riduzione del capitale azionario, 3. la modifica dello statuto;

b. l’atto pubblico concernente il rispetto delle norme legali circa (art. 734 CO): 1. la diffida ai creditori, 2. il termine di produzione dei crediti, 3. il soddisfacimento o la garanzia dei crediti;

c. la relazione di revisione di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato;

d. lo statuto modificato. 2 La relazione di revisione attesta che i crediti dei creditori rimangono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. la qualifica di riduzione del capitale azionario; b. la data della modifica dello statuto; c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una

riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;

d. l’ammontare della riduzione del capitale azionario; e. l’impiego dell’ammontare della riduzione; f. l’ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione; g. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azio-

nario; h. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del

capitale azionario. 4 Se la società ha riscattato e annullato azioni proprie, si applica la procedura di riduzione del capitale. La riduzione del capitale azionario e il numero delle azioni deve essere iscritta nel registro di commercio anche quando una somma corrispon- dente sia stata inserita nel passivo del bilancio.

Art. 56 Riduzione del capitale azionario per eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio

1 Con la notificazione per l’iscrizione di una riduzione del capitale azionario per eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale circa: 1. la constatazione dell’esito della relazione di revisione, 2. le modalità secondo cui è effettuata la riduzione del capitale azionario,

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3. la modifica dello statuto; b. lo statuto modificato; c. la relazione di revisione di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza

statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. 2 La relazione di revisione attesta che:

a. i crediti dei creditori rimangono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario;

b. l’ammontare della riduzione del capitale azionario non supera quello dell’eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite (art. 735 CO).

3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto per eliminare un’eccedenza

passiva accertata nel bilancio; b. la data della modifica dello statuto; c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una

riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;

d. l’ammontare della riduzione del capitale azionario; e. l’ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione; f. l’ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azio-

nario; g. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del

capitale azionario.

Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale pari o superiore all’ammontare anteriore

1 Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale pari o superiore all’ammontare anteriore, con la notificazione per l’iscri- zione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale; b. i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale a-

zionario; c. lo statuto in caso di modifica.

2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumenta-

to; b. l’ammontare della riduzione del capitale azionario;

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c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;

d. il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all’ammontare an- teriore;

e. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l’aumento del ca- pitale azionario;

f. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; g. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; h. nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; i. se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; j. la nuova data dello statuto in caso di modifica.

3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l’annullamento delle azioni emesse precedentemente. 4 Se, al momento dell’aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, assun- zioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoversi 2 e 3. Se l’aumento del capitale è effet- tuato mediante la conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applica- no gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.

Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all’ammontare precedente

Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all’ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L’articolo 57 si applica a titolo comple- mentare.

Art. 59 Riduzione dei conferimenti effettuati Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti la riduzione del capitale aziona- rio si applicano per analogia alla riduzione dei conferimenti effettuati sul capitale azionario.

Sezione 7: Capitale di partecipazione

Art. 60 Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia all’aumento e alla riduzione del capitale di partecipazione nonché ai conferimenti ulteriori sul capitale di partecipazione.

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Sezione 8: Disposizioni speciali riguardanti la revisione e l’ufficio di revisione

Art. 61 Iscrizione dell’ufficio di revisione 1 Un ufficio di revisione è iscritto nel registro di commercio soltanto se effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata. 2 L’ufficio del registro di commercio verifica consultando il registro dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori se l’ufficio di revisione è abilitato. 3 Un ufficio di revisione non può essere iscritto se vi sono circostanze che fanno presumere un rapporto di dipendenza.

Art. 62 Rinuncia a una revisione limitata 1 Le società anonime che non eseguono la revisione ordinaria o limitata forniscono all’ufficio del registro di commercio, insieme alla notificazione per l’iscrizione della rinuncia, una dichiarazione dalla quale risulta che:

a. la società non adempie le condizioni per essere soggetta alla revisione ordi- naria;

b. la società non vanta più di 10 posti a tempo pieno in media all’anno; c. tutti gli azionisti hanno rinunciato a una revisione limitata.

2 Tale dichiarazione è firmata da almeno un membro del consiglio d’amministra- zione. Una copia dei documenti determinanti aggiornati come i conti economici, i bilanci, i rapporti annuali, le dichiarazioni di rinuncia degli azionisti o il verbale dell’assemblea generale sono allegati alla dichiarazione. Tali documenti non sog- giacciono alla pubblicità del registro di commercio conformemente agli articoli 10– 12 e sono archiviati separatamente. 3 La dichiarazione può essere consegnata già al momento della costituzione. 4 L’ufficio del registro di commercio può esigere il rinnovo della dichiarazione. 5 Se del caso, il consiglio d’amministrazione adegua lo statuto e notifica la cancella- zione o l’iscrizione dell’ufficio di revisione all’ufficio del registro di commercio.

Sezione 9: Scioglimento e cancellazione

Art. 63 Scioglimento 1 Se l’assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l’iscrizione.

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2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la decisione di scioglimento dell’assemblea ge- nerale e, se del caso, la designazione dei liquidatori e il loro diritto di firma;

b. una prova che i liquidatori hanno accettato la loro elezione. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che la società viene sciolta; b. la data della deliberazione dell’assemblea generale; c. la ditta con la menzione «in liquidazione»; d. i liquidatori; e. se del caso, le modifiche riguardanti le autorizzazioni a firmare iscritte; f. se del caso, l’indirizzo della liquidazione; g. se del caso, l’indicazione che le limitazioni statutarie di trasferibilità delle

azioni o dei buoni di partecipazione sono soppresse e la relativa iscrizione nel registro di commercio è cancellata.

4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d’ufficio.

Art. 64 Revoca dello scioglimento 1 Se l’assemblea generale revoca la sua decisione di scioglimento, la revoca dello scioglimento è notificata al registro di commercio per l’iscrizione. 2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea generale; b. la prova dei liquidatori che non si è ancora proceduto alla ripartizione del

patrimonio; 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che lo scioglimento viene revocato; b. la data della deliberazione dell’assemblea generale; c. la ditta senza la menzione «in liquidazione»; d. le modifiche necessarie riguardanti le persone iscritte; e. nel caso di una limitazione della trasferibilità delle azioni o dei buoni di par-

tecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli.

Art. 65 Cancellazione 1 Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione della società, i liquidatori forniscono la prova che le diffide ai creditori sono state pubblicate nel Foglio uffi- ciale svizzero di commercio in conformità della legge.

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2 Se è notificata la cancellazione di una società anonima dal registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e canto- nali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità vi hanno dato il loro consenso. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che la società viene cancellata; b. il motivo della cancellazione.

Capitolo 4: Società in accomandita per azioni

Art. 66 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi se- guenti:

a. l’atto costitutivo autentico; b. lo statuto; c. il verbale della seduta costitutiva dell’amministrazione con l’elezione del

presidente e, se del caso, l’attribuzione del diritto di firma a terzi; d. una prova che i membri dell’ufficio di vigilanza hanno accettato la loro ele-

zione; e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale

banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia men- zionata nell’atto pubblico;

f. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, una dichiarazione del domicilia- tario secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2 Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri docu- menti giustificativi. 3 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3.

Art. 67 Atto costitutivo L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti; b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per

azioni;

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c. la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell’amministra- zione nello statuto;

d. la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa la sottoscri- zione delle azioni con l’indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione delle azioni e l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;

e. la constatazione dei promotori che: 1. tutte le azioni sono state validamente sottoscritte, 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione, 3. i conferimenti sono conformi alle esigenze legali e statutarie;

f. l’elezione dei membri dell’ufficio di vigilanza; g. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico

ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; h. la firma dei promotori.

Art. 68 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita; b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata della società; g. lo scopo; h. l’ammontare del capitale azionario, l’ammontare dei conferimenti effettuati

nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni; i. se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; j. se la società dispone di un capitale di partecipazione, il suo ammontare,

l’ammontare dei conferimenti effettuati nonché il numero, il valore nominale e la specie dei buoni di partecipazione;

k. nel caso di azioni privilegiate o di buoni di partecipazione privilegiati, i dirit- ti di preferenza ad esse inerenti;

l. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni o dei buoni di par- tecipazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;

m. se sono stati emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi ine- renti;

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n. i membri dell’amministrazione indicando la loro qualità di soci illimitata- mente responsabili;

o. le persone autorizzate a rappresentare; p. i membri dell’ufficio di vigilanza; q. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un

rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione dell’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;

r. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

s. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblica- zione;

t. la forma delle comunicazioni dell’amministrazione ai soci prevista dallo sta- tuto.

2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoversi 2 e 3.

Art. 69 Modifiche nella composizione dell’amministrazione 1 Se dovessero esserci modifiche nella composizione dell’amministrazione, con la notificazione occorre fornire i documenti giustificativi seguenti:

a. un atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea generale che modifica lo statuto;

b. lo statuto modificato; c. se del caso, l’approvazione di tutti i soci sinora illimitatamente responsabili.

2 Se a un amministratore sono revocati i diritti di gestione e di rappresentanza, l’iscrizione nel registro di commercio contiene:

a. la data della revoca; b. la persona interessata; c. il fatto che, in seguito a tale revoca, la responsabilità illimitata della persona

interessata per gli obblighi della società nati posteriormente decade; d. se lo statuto è stato modificato, la sua nuova data; e. la ditta modificata, in quanto debba essere adeguata (art. 947 cpv. 4 CO).

Art. 70 Applicazione delle disposizioni concernenti la società anonima Ove dalla legge e dall’ordinanza non risulti diversamente, si applicano le prescri- zioni della presente ordinanza concernenti la società anonima.

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Capitolo 5: Società a garanzia limitata Sezione 1: Costituzione

Art. 71 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto costitutivo autentico; b. lo statuto; c. se la funzione dei gerenti si fonda su un’elezione, la prova che le persone

interessate hanno accettato la loro elezione; d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione prescritto dalla legge ha ac-

cettato la sua elezione; e. se del caso, la deliberazione dei promotori o, nella misura in cui lo statuto lo

preveda, la deliberazione dei gerenti che regola la presidenza della gestione; f. se del caso, la deliberazione dei promotori o, sempreché lo statuto lo preve-

da, la deliberazione dei gerenti concernente la designazione delle altre per- sone autorizzate a rappresentare la società;

g. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale banca sono stati depositati i conferimenti, a meno che la banca non sia men- zionata nell’atto pubblico;

h. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata- rio secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

i. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.

2 Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri docu- menti giustificativi. 3 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 43 capoverso 3.

Art. 72 Atto costitutivo L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti; b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società a garanzia limitata; c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; d. la dichiarazione di ogni promotore circa il numero di quote sociali da lui sot-

toscritte con l’indicazione del numero, del valore nominale, della categoria e del prezzo di emissione;

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e. la constatazione dei promotori che: 1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte, 2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione, 3. la prestazione dei conferimenti è conforme alle esigenze legali e se del

caso alle esigenze statutarie, 4. essi accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o

di fornire prestazioni accessorie; f. se i gerenti sono stati eletti, un rinvio a tale fatto e i pertinenti dati personali; g. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una

revisione; h. la menzione di tutti i documenti giustificativi nonché l’attestazione del pub-

blico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; i. le firme dei promotori.

Art. 73 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società a garanzia limi- tata;

b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata della società; g. lo scopo; h. l’ammontare del capitale sociale; i. i soci, indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali; j. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto

per i dettagli; k. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie inclusi i diritti

preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli; l. se del caso, le quote sociali con diritto di voto; m. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; n. se la regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il tra-

sferimento di quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge, un rinvio al- lo statuto per i dettagli;

o. se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti; p. i gerenti;

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q. le persone autorizzate a rappresentare; r. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un

rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione dei gerenti conforme- mente all’articolo 62 capoverso 2;

s. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

t. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblica- zione;

u. la forma delle comunicazioni dei gerenti ai soci prevista dallo statuto. 2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoversi 2 e 3.

Sezione 2: Aumento del capitale sociale

Art. 74 Notificazione e documenti giustificativi 1 L’aumento del capitale sociale è notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci. Le notifica- zioni presentate dopo questo termine sono respinte. 2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i docu- menti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico sulla deliberazione dell’assemblea dei soci; b. l’atto pubblico sulle constatazioni dei gerenti e sulla modifica dello statuto; c. lo statuto modificato; d.31 la relazione sull’aumento del capitale firmata da un gerente; e. in caso di conferimenti in denaro, un’attestazione in cui figuri presso quale

banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia men- zionata nell’atto pubblico;

f. la dichiarazione delle persone che procedono alla notificazione dell’iscri- zione che non vi sono altri conferimenti in natura, assunzioni di beni, com- pensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei docu- menti giustificativi.

3 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l’aumento del capitale sociale è liberato dal capitale proprio, si applica per analogia l’articolo 46 capoverso 3. 4 Se i diritti d’opzione sono limitati o soppressi, si applica per analogia l’articolo 46 capoverso 4.

31 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Art. 75 Atti pubblici 1 L’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea dei soci contiene le indicazioni seguenti:

a. il valore nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’au- mento del capitale sociale;

b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale delle nuove quote sociali che devono essere emesse;

c. il prezzo di emissione o l’autorizzazione dei gerenti di fissarlo; d. il momento a partire dal quale vi è il diritto a un dividendo; e. la specie dei conferimenti; f. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del con-

ferente nonché le quote sociali che gli spettano; g. nel caso di assunzioni di beni, il loro oggetto, il nome dell’alienante o la

controprestazione della società; h. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei

beneficiari; i. se del caso, le quote sociali con diritto di voto; j. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; k. una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasfe-

rimento di quote sociali derogante dalla legge; l. l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accesso-

rie compresi i diritti statutari preferenziali, di prelazione e di compera legati alle nuove quote sociali che devono essere emesse;

m. l’utilizzazione di diritti d’opzione non esercitati o soppressi e, se del caso, la limitazione o la soppressione del diritto d’opzione.

2 L’atto pubblico concernente le constatazioni dei gerenti e la modifica dello statuto constata che:

a. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte; b. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione; c. i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla

legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; d. i sottoscrittori accettano eventuali obblighi statutari di effettuare versamenti

suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, il divieto di concorrenza, i di- ritti preferenziali, di prelazione e di compera nonché le pene convenzionali;

e. i documenti giustificativi sono stati esibiti al pubblico ufficiale e ai gerenti. I documenti giustificativi devono essere menzionati singolarmente.

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Art. 76 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio di un aumento del capitale sociale contiene le indicazioni seguenti:

a. la data della modifica dello statuto; b. l’ammontare del capitale sociale dopo l’aumento; c. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo l’aumento del capi-

tale; d. le modifiche nella composizione dei soci; e. se del caso, le quote sociali con diritto di voto; f. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; g. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto

per i dettagli; h. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti

statutari preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;

i. in caso di una regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge, un rinvio allo sta- tuto per i dettagli;

j. se l’aumento è stato effettuato mediante conversione di capitale proprio libe- ramente disponibile, un rinvio a tale fatto.

2 Se vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Riduzione del capitale sociale

Art. 77 Riduzione ordinaria del capitale sociale Alla riduzione del capitale sociale si applica per analogia l’articolo 55, per quanto la presente sezione non disponga altrimenti.

Art. 78 Riduzione del capitale sociale per eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio

1 Se mediante la riduzione del capitale sociale è eliminata un’eccedenza passiva accertata nel bilancio, con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea dei soci circa: 1. la constatazione dell’esito della relazione di revisione, 2. le modalità secondo cui è effettuata una riduzione del capitale, 3. la modifica dello statuto;

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b. lo statuto modificato; c. la relazione di revisione di un’impresa di revisione sottoposta a sorveglianza

statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato. 2 La relazione di revisione attesta che:

a. i crediti dei creditori rimangono interamente coperti nonostante la riduzione di capitale;

b. l’ammontare della riduzione di capitale sociale non supera l’eccedenza pas- siva accertata nel bilancio risultante da perdite;

c. i soci hanno effettuato tutti i versamenti suppletivi previsti dallo statuto. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che la riduzione del capitale sociale è stata effettuata per eliminare un’eccedenza passiva accertata nel bilancio;

b. la data della modifica dello statuto; c. la menzione se la riduzione del capitale è effettuata mediante una riduzione

del valore nominale delle quote sociali o mediante un annullamento delle quote sociali;

d. l’ammontare della riduzione del capitale sociale; e. l’ammontare del capitale sociale dopo la riduzione del capitale; f. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo la riduzione del capi-

tale sociale; g. le modifiche nella composizione dei soci.

Art. 79 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale pari o superiore all’ammontare anteriore

1 Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento del capitale sociale pari o superiore all’ammontare anteriore, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto pubblico concernente la deliberazione dell’assemblea dei soci; b. i documenti giustificativi necessari per un aumento del capitale; c. lo statuto in caso di modifica.

2 Se lo statuto prevede versamenti suppletivi, la relazione di revisione deve attestare che i soci hanno effettuato tutti i versamenti. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto della riduzione e dell’aumento simultanei del capitale sociale; b. l’ammontare della riduzione del capitale sociale; c. la menzione se la riduzione del capitale è effettuata mediante una riduzione

del valore nominale o mediante un annullamento delle quote sociali;

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d. il nuovo ammontare del capitale sociale se è superiore all’ammontare ante- riore;

e. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo l’aumento del capi- tale sociale;

f. le modifiche nella composizione dei soci; g. se del caso, le quote sociali con diritto di voto; h. nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; i. in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto

per i dettagli; j. in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie compresi i diritti

statutari preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;

k. in caso di regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali derogante dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;

l. in caso di modifica, la nuova data dello statuto. 4 Se il capitale sociale è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risa- namento, nel registro di commercio sono iscritti l’annullamento delle quote sociali emesse precedentemente ed eventuali modifiche nella composizione dei soci. 5 Se al momento dell’aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, assunzioni di beni, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoversi 2 e 3. Se è nuovamente aumentato il capitale sociale median- te conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 74 capoverso 3 e 76 capoverso 1 lettera j.

Art. 80 Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale a un ammontare inferiore all’ammontare precedente

Se con la riduzione del capitale sociale è deciso simultaneamente un aumento a un ammontare inferiore all’ammontare precedente del capitale sociale, la riduzione è retta dagli articoli 77 e 78. L’articolo 79 si applica a titolo complementare.

Art. 81 Riduzione o soppressione dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi

Per la riduzione o la soppressione di un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi si applica per analogia l’articolo 77.

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Sezione 4: Trasferimento di quote sociali

Art. 82 1 La società notifica per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio tutti i trasferimenti di quote sociali, indipendentemente dal fatto che i trasferimenti avven- gano su base contrattuale o siano previsti dalla legge. 2 All’ufficio del registro di commercio occorre fornire:

a. un documento giustificativo concernente la cessione della quota sociale al nuovo socio;

b. se lo statuto non rinuncia all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, un documento giustificativo concernente il consenso per la cessione della quota sociale.

3 L’acquirente può essere iscritto nel registro di commercio soltanto se il trasferi- mento all’acquirente della quota sociale del socio iscritto è documentato senza lacune.

Sezione 5: Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione

Art. 83 Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all’ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società a garanzia limitata.

Capitolo 6: Società cooperativa

Art. 84 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione della costituzione di una società cooperativa occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. il verbale dell’assemblea costitutiva; b. lo statuto firmato da un amministratore; c. una prova che gli amministratori hanno accettato la loro elezione; d. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accet-

tato la sua elezione; e. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente

deliberazione dell’assemblea costitutiva o dell’amministrazione; f. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata-

rio secondo la quale egli concede alla società un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

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g. la dichiarazione dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura e assunzioni di beni oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;

h. se lo statuto prevede una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi, l’elenco dei soci firmato da un amministratore.

2 Le indicazioni che già figurano nel verbale dell’assemblea costitutiva non necessi- tano di altri documenti giustificativi. 3 Se vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

a. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati necessari; b. i contratti di assunzione di beni con gli allegati necessari; c. la relazione sulla costituzione firmata da tutti i promotori.

Art. 85 Verbale dell’assemblea costitutiva Il verbale dell’assemblea costitutiva contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa; c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; d. se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i confe-

rimenti in natura o le assunzioni di beni è stata portata a conoscenza dell’assemblea e da questa deliberata;

e. l’elezione degli amministratori nonché i loro dati personali; f. il fatto che l’ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una

revisione; g. le firme dei promotori.

Art. 86 Condizioni speciali per l’iscrizione Un ente giuridico è iscritto come società cooperativa soltanto se:

a. almeno sette soci partecipano alla costituzione di una società cooperativa (art. 831 cpv. 1 CO) o almeno tre società cooperative partecipano alla costi- tuzione di una federazione di cooperative (art. 921 CO);

b. lo scopo statutario: 1. consiste principalmente nell’incremento o nella salvaguardia, mediante

un’azione comune, di determinati interessi economici dei suoi membri (art. 828 CO), o

2. è di utilità pubblica.

Art. 87 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazio- ni seguenti:

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a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società cooperativa; b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata della società; g. lo scopo; h. il valore nominale di eventuali certificati di quota; i. nel caso di obblighi di fornire contributi o prestazioni dei soci, un rinvio allo

statuto per i dettagli; j. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versa-

menti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli; k. gli amministratori; l. le persone autorizzate a rappresentare; m. se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un

rinvio a tale fatto nonché l’indicazione della data della dichiarazione di ri- nuncia dell’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;

n. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

o. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblica- zione;

p. la forma delle comunicazioni dell’amministrazione ai soci prevista dallo sta- tuto.

2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura o assunzioni di beni, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2 lettere a e b e capoverso 3.

Art. 88 Elenco dei soci 1 Con la comunicazione dell’ammissione o dell’uscita di un socio conformemente all’articolo 877 capoverso 1 CO, l’amministrazione fornisce, possibilmente in forma elettronica, un elenco aggiornato dei soci firmato da un amministratore. 2 Non si procede ad alcuna iscrizione nel registro di commercio; le comunicazioni e l’elenco possono tuttavia essere consultati. 3 È fatta salva la comunicazione da parte dei soci e dei loro eredi conformemente all’articolo 877 capoverso 2 CO.

Art. 89 Revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia alla revisione, all’ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società cooperativa.

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Capitolo 7: Associazione

Art. 90 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione di un’associazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. un verbale dell’assemblea sociale circa: 1. l’approvazione dello statuto, 2. l’elezione dei membri della direzione, 3. l’elezione dell’ufficio di revisione in quanto l’associazione sottostia

all’obbligo di revisione; b. lo statuto firmato da un membro della direzione; c. la dichiarazione dei membri della direzione e, se del caso, dell’ufficio di re-

visione che accettano l’elezione; d. in caso di designazione di persone autorizzate a rappresentare, la pertinente

deliberazione dell’assemblea sociale o della direzione; e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata-

rio secondo la quale egli concede all’associazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

f. se lo statuto prevede una responsabilità personale o un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, l’elenco di questi ultimi.

2 Le indicazioni che già figurano nel verbale dell’assemblea sociale non necessitano di altri documenti giustificativi.

Art. 91 Condizioni speciali per l’iscrizione Un ente giuridico non può essere iscritto nel registro di commercio come associa- zione se simultaneamente persegue un fine economico ed esercita un’impresa in forma commerciale.

Art. 92 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti:

a. il nome e il numero d’identificazione delle imprese; b. la sede e il domicilio legale; c. la forma giuridica; d. se documentata, la data della costituzione; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata dell’associazione; g. lo scopo;

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h. i fondi, come i contributi, i ricavi del patrimonio sociale o dell’attività dell’associazione e le donazioni;

i. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versa- menti suppletivi dei membri dell’associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;

j. ...32

k. i membri della direzione; l. le persone autorizzate a rappresentare; m. se l’associazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata,

l’ufficio di revisione.

Art. 93 Scioglimento e cancellazione Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia allo sciogli- mento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione dell’associazione.

Capitolo 8: Fondazione

Art. 94 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione della costituzione di una fondazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. l’atto di fondazione o un estratto autenticato della disposizione a causa di morte;

b. una prova concernente la designazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e delle persone autorizzate a rappresentare;

c. il verbale dell’organo superiore della fondazione relativo alla designazione dell’ufficio di revisione o la decisione dell’autorità di vigilanza secondo cui la fondazione è esonerata dall’obbligo di designare un ufficio di revisione;

d. la dichiarazione dei membri dell’organo superiore della fondazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano l’elezione;

e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata- rio secondo la quale egli concede alla fondazione un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima;

f.33 se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, la decisione dell’autorità di vigilanza relativa all’assunzione della vigilanza.

32 Abrogata dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

33 Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previ- denza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).

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2 Le indicazioni che già figurano nell’atto di fondazione o nella disposizione a causa di morte non necessitano di altri documenti giustificativi.

Art. 95 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle fondazioni contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una fondazione; b. il nome e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. da data dell’atto di fondazione o della disposizione a causa di morte; f. lo scopo; g. in caso di una riserva di modifica dello scopo a favore del fondatore, un rin-

vio allo statuto per i dettagli; h. ...34

i. i membri dell’organo superiore della fondazione; j. le persone autorizzate a rappresentare; k. l’autorità di vigilanza non appena ha assunto la vigilanza; l. se la fondazione non effettua una revisione ordinaria o una revisione limi-

tata, un rinvio a tale fatto nonché la data della decisione di esonero dell’autorità di vigilanza;

m. se la fondazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;

n.35 se la fondazione è dedita alla previdenza professionale, l’autorità di vigi- lanza di cui all’articolo 61 della legge federale del 25 giugno 198236 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

2 Le iscrizioni nel registro di commercio di fondazioni ecclesiastiche e di fondazioni di famiglia contengono soltanto le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere b–j.

Art. 96 Scambio di informazioni tra l’ufficio del registro di commercio e l’autorità di vigilanza

1 L’ufficio del registro di commercio comunica la costituzione della fondazione all’autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente. Le invia una copia dell’atto di fondazione o della disposizione a causa di morte nonché un estratto del registro di commercio.

34 Abrogata dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

35 Introdotta dall’art. 24 dell’O del 10 e 22 giu. 2011 concernente la vigilanza nella previ- denza professionale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3425).

36 RS 831.40

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2 L’autorità di vigilanza notifica all’ufficio del registro di commercio per l’iscrizione l’assunzione della vigilanza o trasmette senza indugio la comunicazione riguardante la costituzione della fondazione all’autorità competente.

Art. 97 Modifiche, soppressione e cancellazione 1 Se una decisione di un’autorità concerne un fatto che deve essere iscritto nel regi- stro di commercio, tale autorità notifica la modifica all’ufficio del registro di com- mercio e fornisce i documenti giustificativi necessari. Tale è in particolare il caso per:

a. l’esonero della fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione; b. la revoca dell’esonero di cui alla lettera a; c. la modifica dello scopo e dell’organizzazione della fondazione; d. le decisioni conformemente alla LFus; e. la soppressione della fondazione in vista della liquidazione; f. la constatazione della conclusione della liquidazione.

2 Le disposizioni concernenti lo scioglimento e la cancellazione della società anoni- ma si applicano per analogia alla soppressione e alla cancellazione della fondazione per quanto l’autorità competente abbia ordinato una liquidazione.

Capitolo 9: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

Art. 98 Notificazione e documenti giustificativi Con la notificazione per l’iscrizione di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di società; b. se del caso, una prova che l’ufficio di revisione previsto dalla legge ha accet-

tato la sua elezione.

Art. 99 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;

b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica;

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e. la data del contratto di società; f. la durata della società; g. lo scopo; h. l’importo del capitale accomandato totale; i. se l’importo del capitale accomandato è fornito interamente o parzialmente

sotto forma di un conferimento in natura, il suo oggetto e valore; j. la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle imprese dei soci illimita-

tamente responsabili e le persone fisiche che agiscono in loro nome; k. le persone autorizzate a rappresentare; l.37 il fatto che l’audit è effettuato conformemente alle disposizioni della

LICol38; m.39 la società di audit abilitata.

Art. 100 Scioglimento e cancellazione Allo scioglimento e alla cancellazione si applica per analogia l’articolo 42.

Capitolo 10: Società di investimento a capitale fisso (SICAF)

Art. 101 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale fisso contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale fisso;

b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata della società; g. lo scopo; h. l’entità del capitale azionario con un rinvio al fatto che i conferimenti sono

stati interamente effettuati; i. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;

37 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

38 RS 951.31 39 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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j. nel caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, un rinvio allo statuto per i dettagli;

k. i membri del consiglio di amministrazione; l. le persone autorizzate a rappresentare; m.40 il fatto che l’audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol; n. 41 la società di audit abilitata; o. l’organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; p. la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti

prevista dallo statuto. 2 Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni relative alla società anonima.

Capitolo 11: Società di investimento a capitale variabile (SICAV)

Art. 102 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustifica- tivi seguenti:42

a. l’atto costitutivo autentico; b. lo statuto; c. una prova che i membri del consiglio d’amministrazione hanno accettato la

loro elezione; d.43 una prova che la società di audit prevista dalla legge ha accettato la sua ele-

zione; e. il verbale della seduta costitutiva del consiglio d’amministrazione con

l’elezione del presidente e l’attribuzione del diritto di firma; f. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata-

rio secondo la quale egli concede alla società di investimento un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.

2 Le indicazioni che già figurano nell’atto costitutivo non necessitano di altri docu- menti giustificativi.

40 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

41 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

42 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

43 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Art. 103 Atto costitutivo L’atto pubblico concernente l’atto costitutivo contiene le indicazioni seguenti:

a. i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; b. la dichiarazione dei promotori di costituire una società di investimento a ca-

pitale variabile; c. la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; d. il fatto che i membri del consiglio d’amministrazione sono stati eletti e i loro

dati personali; e.44 il fatto che la società di audit è stata eletta e i suoi dati personali; f. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico

ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori; g. le firme dei promotori.

Art. 104 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale varia- bile contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società di investimento a capitale variabile;

b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede e il domicilio legale; d. la forma giuridica; e. la data dello statuto; f. se limitata, la durata della società; g. lo scopo; h. la specie delle azioni; i. in caso di una limitazione della trasmissibilità delle azioni, segnatamente se

la cerchia degli investitori è limitata a investitori qualificati, un rinvio allo statuto per i dettagli;

j. nel caso di diverse categorie di azioni, i diritti ad esse inerenti con un rinvio allo statuto per i dettagli;

k. i membri del consiglio di amministrazione; l. le persone autorizzate a rappresentare; m.45 il fatto che l’audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol;

44 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

45 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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n.46 la società di audit abilitata; o. l’organo di pubblicazione legale e gli altri organi di pubblicazione; p. la forma delle comunicazioni del consiglio d’amministrazione agli azionisti

prevista dallo statuto.

Art. 105 Scioglimento e cancellazione Per lo scioglimento e la cancellazione si applicano per analogia gli articoli 63 e 65.

Capitolo 12: Istituto di diritto pubblico

Art. 106 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione di un istituto di diritto pubblico occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. il rinvio alle basi legali determinanti e alle decisioni di diritto pubblico dell’organo competente per la costituzione;

b. se del caso, lo statuto; c. le decisioni, i verbali o gli estratti dei verbali relativi alla nomina dei membri

dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e delle persone auto- rizzate a rappresentare nonché, se del caso, alla designazione dell’ufficio di revisione;

d. le dichiarazioni dei membri dell’organo superiore di direzione o di ammini- strazione e, se del caso, dell’ufficio di revisione che accettano la loro ele- zione;

e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata- rio secondo la quale egli concede all’istituto di diritto pubblico un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultimo.

2 Le indicazioni che già figurano in altri documenti non necessitano di ulteriori documenti giustificativi.

Art. 107 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio degli istituti di diritto pubblico contiene le indicazioni seguenti:

a. la denominazione e il numero d’identificazione delle imprese; b. la sede e il domicilio legale; c. la forma giuridica;

46 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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d. le basi legali di diritto pubblico applicabili in materia nonché la data delle decisioni di diritto pubblico dell’organo competente per la costituzione;

e. se nota, la data della costituzione dell’istituto di diritto pubblico; f. se vi è lo statuto, la sua data; g. lo scopo; h. nel caso di un capitale di dotazione, la sua entità; i. in caso di responsabilità speciali, un rinvio ai documenti giustificativi per i

dettagli, alle basi legali o alle decisioni dell’organo competente per la costi- tuzione;

j. l’organizzazione; k.. i membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; l. le persone autorizzate a rappresentare; m. se del caso, l’ufficio di revisione.

Art. 108 Diritto applicabile Per il rimanente, agli istituti di diritto pubblico si applicano per analogia le prescri- zioni della presente ordinanza sulle forme giuridiche del diritto privato.

Capitolo 13: Succursale Sezione 1: Succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera

Art. 109 Notificazione e documenti Con la notificazione per l’iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede in Svizzera occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustifi- cativi seguenti:

a. il verbale o l’estratto del verbale relativo alla designazione delle persone au- torizzate a rappresentare soltanto la succursale;

b. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata- rio secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.

Art. 110 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio della succursale contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome, il numero d’identificazione delle imprese, la forma giuri- dica e la sede dello stabilimento principale;

b. la ditta o il nome, il numero d’identificazione delle imprese, la sede e il do- micilio legale della succursale;

Disposizioni di complemento e d’applicazione del CO

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c. il fatto che si tratta di una succursale; d. lo scopo della succursale in quanto sia formulato in modo più restrittivo di

quello dello stabilimento principale; e. le persone autorizzate a rappresentare la succursale, sempreché il loro diritto

di firma non risulti dall’iscrizione dello stabilimento principale. 2 L’iscrizione nel registro di commercio dello stabilimento principale contiene le indicazioni seguenti:

a. il numero d’identificazione delle imprese della succursale; b. la sede della succursale.

Art. 111 Coordinamento delle iscrizioni dello stabilimento principale e della succursale

1 L’ufficio cantonale del registro di commercio presso la sede della succursale informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento princi- pale in merito alla nuova iscrizione, al trasferimento di sede o alla cancellazione della succursale. L’ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimen- to principale procede d’ufficio alle iscrizioni necessarie. 2 L’ufficio del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale informa l’ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale in merito alle modifiche che richiedono un adeguamento dell’iscrizione della succursale, segnatamente se riguardano la forma giuridica, la ditta o il nome, la sede, lo sciogli- mento o la cancellazione. L’ufficio del registro di commercio presso la sede della succursale procede d’ufficio alle iscrizioni necessarie.

Art. 112 Fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio 1 In caso di fusione, scissione, trasformazione o trasferimento di patrimonio, le iscrizioni di succursali sono mantenute fintantoché non sia notificata la loro cancel- lazione. 2 Se una fusione, una scissione, una trasformazione o un trasferimento di patrimonio comporta modifiche di cui occorre tenere conto nell’iscrizione delle succursali, tali fatti devono essere notificati all’ufficio del registro di commercio. In caso di fusione o di scissione la notificazione compete all’ente giuridico assuntore.

Sezione 2: Succursale di un ente giuridico con sede all’estero

Art. 113 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una succursale di un ente giuridico con sede all’estero occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustifi- cativi seguenti:

a. un estratto autenticato aggiornato del registro di commercio presso la sede dello stabilimento principale o, qualora l’estratto non contenga le indicazioni

Registro di commercio

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necessarie o non esista un’istituzione corrispondente al registro di commer- cio, una prova ufficiale attestante che lo stabilimento principale ha esistenza legale secondo le disposizioni del diritto straniero applicabile;

b. in caso di persone giuridiche, una copia autenticata dello statuto vigente o del documento equivalente dello stabilimento principale;

c. il verbale o l’estratto del verbale dell’organo dello stabilimento principale che ha deliberato la costituzione della succursale;

d. il verbale o l’estratto del verbale relativo alla designazione delle persone au- torizzate a rappresentare la succursale;

e. nel caso di cui all’articolo 117 capoverso 3, la dichiarazione del domiciliata- rio secondo la quale egli concede alla succursale un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultima.

2 Il capoverso 1 lettere a e b non si applica se in Svizzera esiste già una succursale del medesimo ente giuridico iscritta nel registro di commercio.

Art. 114 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio di succursali di enti giuridici con sede all’estero contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dello stabilimento principale nonché, se del caso, un rinvio alla sua registrazione e al numero d’identificazione delle imprese di quest’ultimo;

b. l’entità e la moneta di un eventuale capitale dello stabilimento principale nonché informazioni sui conferimenti effettuati;

c. la ditta o il nome, il numero d’identificazione delle imprese, la sede e il do- micilio legale della succursale;

d. il fatto che si tratta di una succursale; e. lo scopo della succursale; f. le persone autorizzate a rappresentare la succursale.

2 Alla formulazione dello scopo della succursale si applica l’articolo 118 capo- verso 1.

Art. 115 Cancellazione 1 Se l’esercizio della succursale è cessato, occorre notificare la cancellazione della succursale per l’iscrizione. 2 Se al registro di commercio è notificata per l’iscrizione la cancellazione della succursale di un ente giuridico con sede all’estero, l’ufficio del registro di commer- cio comunica tale fatto alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene la cancellazione e il motivo della stessa.

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Titolo 4: Disposizioni concernenti l’iscrizione applicabili a tutte le forme giuridiche Capitolo 1: Numero d’identificazione delle imprese, sede, scopo, dati personali e riferimento alle iscrizioni precedenti

Art. 116 Numero d’identificazione delle imprese 1 Se l’ente giuridico non ne dispone ancora, il numero d’identificazione delle impre- se gli è assegnato al più tardi al momento dell’iscrizione nel registro giornaliero.47 2 Il numero d’identificazione delle imprese permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile. 3 Il numero d’identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il preesistente numero d’identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:

a. un ente giuridico cancellato è nuovamente iscritto nel registro di commercio su ordine del tribunale (art. 164);

b. una ditta individuale cancellata è nuovamente notificata per l’iscrizione nel registro di commercio su richiesta del titolare;

c. una ditta individuale cancellata è iscritta d’ufficio nel registro di commercio nell’ambito di una procedura (art. 152).48

4 In caso di fusione mediante incorporazione, l’ente giuridico assuntore conserva il proprio numero d’identificazione delle imprese. In caso di fusione mediante combi- nazione, all’ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese. 5 Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, gli è assegnato un nuovo nume- ro d’identificazione delle imprese. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scis- sione conservano i rispettivi numeri di identificazione. 6 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l’attività come ditta individuale conformemente all’articolo 579 CO, il numero d’identificazione delle imprese rimane invariato.

Art. 117 Sede, domicilio legale nonché altri indirizzi 1 Come sede è iscritto il nome del Comune politico. 2 È inoltre iscritto il domicilio legale conformemente all’articolo 2 lettera c.

47 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

48 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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3 Se un ente giuridico non dispone di un domicilio legale nel luogo della sua sede, nell’iscrizione deve figurare presso chi si trova il domicilio legale (indirizzo c/o). Con la notificazione per l’iscrizione occorre fornire una dichiarazione del domicilia- tario secondo la quale egli concede all’ente giuridico un domicilio legale nel luogo di sede di quest’ultimo. 4 Oltre all’indicazione della sede e del domicilio legale, ogni ente giuridico ha la facoltà di far iscrivere nel registro di commercio della sua sede altri indirizzi situati in Svizzera.

Art. 118 Scopo 1 Lo scopo deve essere definito in modo tale da permettere a terzi di identificare chiaramente il campo d’attività dell’ente giuridico. 2 Per l’iscrizione l’ufficio del registro di commercio:

a. riprende inalterata la formulazione dello scopo dell’ente giuridico dallo sta- tuto o dall’atto di fondazione; o

b. ne riprende soltanto gli elementi essenziali e, per quanto concerne i dati non iscritti, la completa con un rinvio allo statuto o all’atto di fondazione.

Art. 119 Dati personali 1 Le iscrizioni riguardanti le persone fisiche contengono le indicazioni seguenti:

a. il cognome; b. almeno un nome scritto per esteso o, sempreché sia necessario all’identifi-

cazione della persona, tutti i nomi; c.49 su richiesta, nomi usuali, vezzeggiativi o nomi d’arte; d.50 il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadi-

nanza; e.51 il Comune politico del domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la località

e lo Stato. f.52 i titoli accademici svizzeri ed esteri equivalenti, se documentati; g.53 la funzione che la persona riveste in seno all’ente giuridico;

49 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

50 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

51 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

52 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

53 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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h.54 il tipo di diritto di firma o l’indicazione che la persona non è autorizzata a firmare.

2 La grafia del cognome, del cognome prima del matrimonio e dei nomi rispetta quella che figura sul documento di identità usato per la rilevazione dei dati personali (art. 24b). È ammesso unicamente l’uso dei caratteri latini.55 3 Se un ente giuridico è iscritto presso un altro ente giuridico in qualità di titolare di una funzione, tale iscrizione deve contenere le indicazioni seguenti:

a. la ditta, il nome o la designazione nella versione iscritta nel registro di com- mercio;

b. il numero d’identificazione delle imprese; c. la sede; d. la funzione.

Art. 120 Organi superiori di direzione o di amministrazione Le ditte individuali, le società commerciali, le persone giuridiche, nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritti nel registro di commercio come mem- bri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autoriz- zate a firmare. Sono fatti salvi l’articolo 98 LICol56 nonché l’iscrizione di liquidato- ri, revisori, amministratori di fallimenti o commissari.

Art. 121 Ufficio di revisione Ove debba essere iscritto un ufficio di revisione, si tralascia di iscrivere se si tratta di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato.

Art. 12257 Riferimento all’iscrizione precedente Ogni iscrizione nel registro giornaliero contiene un riferimento alla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dell’ultima iscrizione concernente l’ente giuridico interessato. È necessario menzionare:

a. il numero dell’edizione; b. il numero di comunicazione della pubblicazione elettronica.

54 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

55 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

56 RS 951.31 57 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Capitolo 2: Trasferimento della sede Sezione 1: In Svizzera

Art. 123 Iscrizione presso la nuova sede 1 Se un ente giuridico trasferisce la sua sede in un altro distretto del registro, deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede. 2 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento della sede occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. lo statuto autenticato valido presso la sede precedente; b. se è necessario modificare lo statuto, la deliberazione concernente la modi-

fica nonché una copia autenticata del nuovo statuto; c. le firme autenticate delle persone che notificano l’iscrizione.

3 L’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede è competente di verificare il trasferimento della sede e dei documenti giustificativi. Informa il registro di com- mercio presso la sede precedente in merito all’iscrizione da operare. 4 L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i dati elettronici disponibili nel registro principale in previsione dell’iscrizione del trasferimento della sede. Tali dati sono ripresi nel registro principale senza essere tuttavia iscritti nel registro giornalie- ro né pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 5 L’iscrizione nel registro di commercio presso la nuova sede contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome e il numero d’identificazione delle imprese; b. il trasferimento della sede con la menzione del luogo della sede precedente e

della nuova sede; c. il domicilio legale della nuova sede; d. la data del nuovo statuto, se è stato modificato.

6 Se presso la nuova sede le iscrizioni sono effettuate in una lingua diversa da quella della sede precedente, tutti i fatti che devono essere pubblicati sono iscritti nella nuova lingua.

Art. 124 Iscrizione presso la sede precedente 1 Il trasferimento della sede e la cancellazione della sede precedente sono iscritti nel registro giornaliero il medesimo giorno. Gli uffici del registro di commercio coordi- nano i tempi dell’iscrizione. 2 La cancellazione presso la sede precedente è iscritta senza procedere a ulteriori verifiche. 3 L’iscrizione nel registro di commercio presso la sede precedente contiene le indi- cazioni seguenti:

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a. il fatto che in seguito al trasferimento della sede l’ente giuridico è stato i- scritto nel registro di commercio presso la nuova sede con la menzione del luogo della nuova sede;

b. la nuova ditta o il nuovo nome, se vi è stata una modifica; c. il fatto che l’ente giuridico è cancellato d’ufficio dal registro di commercio

presso la sede precedente.

Art. 125 Trasmissione dei documenti giustificativi L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi rela- tivi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente.

Sezione 2: Trasferimento in Svizzera della sede di un ente giuridico estero

Art. 126 1 Se un ente giuridico estero si sottopone al diritto svizzero conformemente alle prescrizioni della legge federale del 18 dicembre 198758 sul diritto internazionale privato (LDIP) mediante un trasferimento della sede, per l’iscrizione nel registro di commercio si applicano le disposizioni sull’iscrizione di un nuovo ente giuridico. 2 Oltre ai documenti giustificativi necessari per l’iscrizione di un nuovo ente giuridi- co, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio anche i documenti giustificativi speciali seguenti:

a. una prova dell’esistenza legale dell’ente giuridico all’estero; b.59 una prova dell’ammissibilità del trasferimento di sede transfrontaliero se-

condo il diritto estero o l’autorizzazione del Dipartimento federale di giusti- zia e polizia conformemente al capoverso 4;

c. una prova che l’adattamento a una forma societaria del diritto svizzero è possibile;

d. una prova che l’ente giuridico ha trasferito il centro della sua attività in Svizzera;

e. nel caso di una società di capitali, la relazione di un perito revisore abilitato comprovante che il capitale sociale è coperto secondo il diritto svizzero.

3 Oltre alle indicazioni necessarie per una nuova iscrizione, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. la data della decisione con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto svizzero conformemente alle norme della LDIP;

58 RS 291 59 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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b. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede prima che l’ente giuridico tra- sferisse la sua sede in Svizzera;

c. l’autorità estera competente per la registrazione prima che l’ente giuridico trasferisse la sua sede in Svizzera.

4 Se il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un’autorizzazione confor- memente all’articolo 161 capoverso 2 LDIP, la pertinente decisione deve essere inoltrata all’ufficio del registro di commercio come documento giustificativo.

Sezione 3: Trasferimento all’estero della sede di un ente giuridico svizzero

Art. 127 1 Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle prescrizioni della LDIP60, oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancella- zione dell’ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. una prova che l’ente giuridico continua a sussistere all’estero; b. la relazione di un perito revisore abilitato attestante che i creditori hanno ot-

tenuto garanzie, sono stati soddisfatti conformemente all’articolo 46 LFus o acconsentono alla cancellazione;

c.61 la decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sotto- pone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP.

2 Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero, l’ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e canto- nali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:

a. la data della decisione dell’organo competente con la quale l’ente giuridico si sottopone al diritto estero conformemente alle norme della LDIP;

b. la ditta o il nome, la forma giuridica e la sede dopo il trasferimento all’estero;

c. l’autorità estera competente per la registrazione dopo il trasferimento della sede all’estero;

d. la data della relazione di revisione attestante che sono state prese le disposi- zioni necessarie a tutela dei creditori;

e. il fatto che la società è cancellata.

60 RS 291 61 Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Capitolo 3: Ristrutturazioni Sezione 1: Momento della notificazione e dell’iscrizione

Art. 128 Momento della notificazione Gli enti giuridici possono notificare fusioni, scissioni e trasferimenti di patrimonio per l’iscrizione nel registro di commercio soltanto dopo aver ottenuto le approvazio- ni delle altre autorità previste dalla legge. Questo si applica in particolare nel caso di ristrutturazioni che adempiono i requisiti di una concentrazione il cui annuncio è obbligatorio ai sensi dell’articolo 9 della legge del 6 ottobre 199562 sui cartelli o che necessitano di un’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente agli articoli 3 e 5 della legge federale del 17 dicembre 200463 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione.

Art. 129 Momento dell’iscrizione 1 Per tutti gli enti giuridici partecipanti, le ristrutturazioni sono iscritte nel registro giornaliero alla stessa data. 2 Se gli enti giuridici non appartengono tutti allo stesso distretto del registro, i diversi uffici del registro di commercio coordinano i tempi dell’iscrizione. 3 Tale disposizione si applica anche per l’iscrizione di un conferimento in natura o un’assunzione di beni operata mediante trasferimento di patrimonio.

Sezione 2: Fusione di enti giuridici

Art. 130 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente 1 Ognuno degli enti giuridici partecipanti alla fusione deve notificare per l’iscrizione i fatti che lo riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 21 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali dell’ufficio del registro di commercio interessato. 2 Se gli enti giuridici partecipanti alla fusione non appartengono tutti al medesimo distretto del registro, la verifica della fusione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore. Tale ufficio del registro di commercio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici trasferenti in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano. Gli enti giuridici trasferen- ti sono cancellati senza procedere a ulteriori verifiche. 3 Tutti i documenti giustificativi e i dati elettronici riguardanti le iscrizioni degli enti giuridici trasferenti devono essere trasmessi all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’ente giuridico assuntore dopo la loro cancellazione e conservati con gli atti riguardanti l’ente giuridico assuntore.

62 RS 251 63 RS 961.01

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Art. 131 Documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione, gli enti giuridici partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di fusione (art. 12 e 13 LFus); b. i bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti e, se del caso, i bilanci in-

termedi (art. 11 LFus); c. le decisioni di fusione degli enti giuridici partecipanti, se necessario docu-

mentate da un atto pubblico (art. 18 e 20 LFus); d. le relazioni di revisione degli enti giuridici partecipanti (art. 15 LFus); e. in caso di fusione mediante incorporazione (art. 9 e 21 cpv. 2 LFus), se ne-

cessario, i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale; f. in caso di fusione di un ente giuridico in liquidazione, l’attestazione di cui

all’articolo 5 capoverso 2 LFus, firmata da almeno un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione;

g. in caso di fusione di enti giuridici con perdita di capitale o eccedenza di de- biti, l’attestazione di cui all’articolo 6 capoverso 2 LFus;

h. in caso di fusione mediante combinazione (art. 10 LFus), i documenti giusti- ficativi relativi alla costituzione di un nuovo ente giuridico.

2 In caso di fusioni di piccole e medie imprese, gli enti giuridici partecipanti alla fusione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di direzione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di fusione o alla verifica e che l’ente giuridico adempie i requi- siti di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiara- zioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale. 3 In caso di fusioni agevolate di società di capitali (art. 23 LFus), le società parteci- panti alla fusione devono produrre, in luogo dei documenti giustificativi di cui al capoverso 1 lettere c e d, gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione relativi all’approvazione del contratto di fusione, sempreché detto contratto non rechi la firma di tutti i membri di tali organi. Devono inoltre provare che le società adempiono le condizioni di cui all’articolo 23 LFus, se ciò non risulta da altri documenti giustificativi.

Art. 132 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico assuntore contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;

b. la data del contratto di fusione e del bilancio di fusione e, se del caso, del bilancio intermedio;

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c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti; d. se del caso, le quote sociali e i diritti societari, come pure l’eventuale con-

guaglio riconosciuti ai soci della società trasferente (art. 7 LFus); e. se del caso, l’indennità (art. 8 LFus); f. se del caso, l’aumento del capitale derivante dalla fusione; g. la menzione dell’attestazione di un perito revisore abilitato in caso di perdita

di capitale o di eccedenza di debiti (art. 6 cpv. 2 LFus); h. in caso di fusione mediante combinazione, i dati necessari all’iscrizione del

nuovo ente giuridico. 2 L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome, la sede e il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti alla fusione;

b. il fatto che l’ente giuridico è cancellato a seguito di fusione (art. 21 cpv. 3 LFus).

Sezione 3: Scissione di società di capitali e società cooperative

Art. 133 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente 1 Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l’iscrizione dei fatti che la riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 51 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali del registro di commercio interessato. 2 Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distret- to del registro, la verifica della scissione e di tutta la pertinente documentazione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Questo informa gli uffici del registro di commercio presso la sede delle società assuntrici in merito alle iscrizioni da operare e trasmette loro le notificazioni che li riguardano e le copie autentiche dei documenti giustificativi rilevanti. La scissione delle società assuntrici è iscritta senza procedere a ulteriori verifiche.

Art. 134 Documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione della scissione, le società partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di scissione (art. 36 cpv. 1 e 37 LFus) o il progetto di scissione (art. 36 cpv. 2 e 37 LFus);

b. le decisioni di scissione delle società partecipanti, documentate da atto pub- blico (art. 43 e 44 LFus);

c. le relazioni di revisione delle società partecipanti (art. 40 LFus);

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d. se del caso, i documenti giustificativi relativi alla riduzione di capitale della società trasferente (art. 32 in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 2 LFus);

e. se del caso, i documenti giustificativi relativi all’aumento di capitale della società assuntrice (art. 33 LFus);

f. i documenti giustificativi relativi alla costituzione della nuova società assun- trice (art. 34 LFus);

g. sempreché ciò non risulti da altri documenti giustificativi, la prova che sono state osservate le disposizioni concernenti la protezione dei creditori di cui all’articolo 45 LFus.

2 In caso di scissioni di piccole e medie imprese, le società partecipanti alla scissione possono produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera c, una dichiarazione firmata almeno da un membro dell’organo superiore di dire- zione o di amministrazione la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di scissione o alla verifica e che la società adempie i requisiti di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinun- cia o il verbale dell’assemblea generale.

Art. 135 Contenuto dell’iscrizione 1 L’iscrizione nel registro di commercio delle società assuntrici contiene le indica- zioni seguenti:

a. la ditta, la sede nonché il numero d’identificazione delle imprese delle socie- tà partecipanti alla scissione;

b. la data del contratto o del progetto di scissione; c. il valore complessivo degli attivi e dei passivi trasferiti secondo l’inventario; d. le quote sociali o i diritti societari, come pure l’eventuale conguaglio ricono-

sciuti ai soci della società trasferente (art. 37 lett. c LFus); e. se del caso, l’aumento di capitale derivante dalla scissione; f. se del caso, i dati necessari all’iscrizione della nuova società.

2 Nel caso di una divisione, l’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle imprese di tutte le società partecipanti alla scissione;

b. il fatto che la società è cancellata a seguito di divisione (art. 51 cpv. 3 LFus). 3 Nel caso di una separazione, l’iscrizione nel registro di commercio della società trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta, la sede nonché il numero d’identificazione delle imprese di tutte le società partecipanti alla separazione;

b. se del caso, la riduzione del capitale derivante dalla separazione.

Disposizioni di complemento e d’applicazione del CO

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Sezione 4: Trasformazione di società

Art. 136 Notificazione e documenti giustificativi 1 Con la notificazione per l’iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. il progetto di trasformazione (art. 59 e 60 LFus); b. il bilancio di trasformazione e, se del caso, il bilancio intermedio (art. 58

LFus); c. la decisione di trasformazione documentata da atto pubblico (art. 64 e 65

LFus); d. la relazione di revisione (art. 62 LFus); e. se le circostanze lo richiedono, i documenti giustificativi relativi alla costitu-

zione della nuova forma giuridica (art. 57 LFus). 2 In caso di trasformazione di piccole e medie imprese, l’organo superiore di dire- zione o di amministrazione può produrre, in luogo del documento giustificativo di cui al capoverso 1 lettera d, una dichiarazione firmata da almeno uno dei suoi mem- bri la quale prova che tutti i soci hanno rinunciato alla stesura del rapporto di tra- sformazione o alla verifica e che la società adempie le condizioni di cui all’articolo 2 lettera e LFus. La dichiarazione deve fare riferimento a documenti determinanti quali conti economici, bilanci, rapporti annuali, dichiarazioni di rinuncia o il verbale dell’assemblea generale.

Art. 137 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio di una trasformazione contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome nonché la forma giuridica prima e dopo la trasformazione; b. in caso di una persona giuridica, la data del nuovo statuto; c. la data del progetto di trasformazione, del bilancio di trasformazione e, se

del caso, del bilancio intermedio; d. il valore complessivo degli attivi e dei passivi; e. le quote sociali e i diritti societari riconosciuti ai soci; f. gli altri dati necessari per la nuova forma giuridica.

Sezione 5: Trasferimento di patrimonio

Art. 138 Notificazione e documenti giustificativi Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio, l’ente giuridico trasferente deve fornire i documenti giustificativi seguenti:

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a. il contratto di trasferimento (art. 71 LFus); b. gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministra-

zione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento (art. 70 cpv. 1 LFus), sempreché il contratto di trasferimento di patrimonio non rechi la firma di tutti i membri di tali organi.

Art. 139 Contenuto dell’iscrizione L’iscrizione nel registro di commercio dell’ente giuridico trasferente contiene le indicazioni seguenti:

a. la ditta o il nome, la sede nonché il numero d’identificazione delle imprese degli enti giuridici partecipanti al trasferimento di patrimonio;

b. la data del contratto di trasferimento; c. il valore complessivo degli attivi e passivi trasferiti secondo l’inventario; d. l’eventuale controprestazione.

Sezione 6: Fusione e trasferimento di patrimonio di fondazioni

Art. 140 Fusione 1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di com- mercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti:

a. la decisione di approvazione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus); b. il contratto di fusione, se necessario, documentato da atto pubblico (art. 79

LFus); c. i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti e, se del caso, i bilanci inter-

medi (art. 80 LFus); d. la relazione di revisione (art. 81 LFus); e. in caso di fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi relativi

alla costituzione di una fondazione. 2 In caso di fusione di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione assuntrice deve produrre le decisioni di fusione degli organi superiori delle fondazioni partecipanti (art. 84 cpv. 1 LFus). 3 L’articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.

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Art. 141 Trasferimento di patrimonio 1 Con la notificazione per l’iscrizione del trasferimento di patrimonio (art. 87 cpv. 3 LFus), l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. la decisione d’approvazione del trasferimento di patrimonio; b. il contratto di trasferimento.

2 In caso di trasferimento del patrimonio di fondazioni di famiglia e di fondazioni ecclesiastiche, in luogo della decisione dell’autorità di vigilanza, la fondazione trasferente deve produrre gli estratti dei verbali degli organi superiori di direzione o di amministrazione degli enti giuridici partecipanti relativi alla conclusione del contratto di trasferimento. 3 L’articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione del trasferimento di patrimonio. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva il trasferimento di patrimonio.

Sezione 7: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di previdenza

Art. 142 Fusione 1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l’autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all’ufficio del registro di com- mercio presso la sede dell’istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti:

a. il contratto di fusione (art. 90 LFus); b. i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti e, se del caso, i bi-

lanci intermedi (art. 89 LFus); c. le relazioni di revisione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 92

LFus); d. le decisioni di fusione degli istituti di previdenza partecipanti (art. 94 LFus); e. la decisione di approvazione della fusione dell’autorità di vigilanza (art. 95

cpv. 3 LFus); f. in caso di una fusione mediante combinazione, i documenti giustificativi re-

lativi alla costituzione del nuovo ente giuridico. 2 L’articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione.

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Art. 143 Trasformazione 1 Con la notificazione per l’iscrizione della trasformazione (art. 97 cpv. 3 LFus), l’autorità di vigilanza deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all’articolo 136 nonché la decisione d’approvazione della tra- sformazione. 2 L’articolo 137 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza.

Art. 144 Trasferimento di patrimonio 1 L’articolo 138 si applica per analogia alla notificazione e ai documenti giustifi- cativi in caso di trasferimento di patrimonio. 2 L’articolo 139 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione del trasferimento di patrimonio.

Sezione 8: Fusione, trasformazione e trasferimento di patrimonio di istituti di diritto pubblico

Art. 145 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di enti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in enti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio a cui partecipa un istituto di diritto pubblico. 2 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio, l’istituto di diritto pubblico deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. i documenti giustificativi prescritti per la fusione, la trasformazione o il tra- sferimento di patrimonio, in quanto essi siano richiesti in virtù di un’applicazione per analogia alla legge sulla fusione (art. 100 cpv. 1 LFus);

b. l’inventario (art. 100 cpv. 2 LFus); c. la decisione o le altre basi legali di diritto pubblico su cui poggia la fusione,

la trasformazione o il trasferimento di patrimonio (art. 100 cpv. 3 LFus). 3 L’iscrizione nel registro di commercio deve contenere un riferimento all’inventario nonché alla decisione o alle altre basi legali.

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Sezione 9: Ristrutturazione transfrontaliera

Art. 146 Fusione 1 Con la notificazione per l’iscrizione di una fusione con una società svizzera (art. 163a LDIP64), oltre ai documenti giustificativi di cui all’articolo 131, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. una prova dell’esistenza legale all’estero dell’ente giuridico trasferente; b.65 una prova dell’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto

estero; c. la prova che le entità giuridiche partecipanti alla fusione sono compatibili.

2 Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione dell’ente giuridico trasfe- rente in caso di una fusione con una società estera (art. 163b LDIP), oltre ai docu- menti giustificativi di cui all’articolo 131, occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

a. la prova dell’esistenza legale dell’ente giuridico assuntore all’estero; b.66 una prova dell’ammissibilità della fusione transfrontaliera secondo il diritto

estero; c. il rapporto, la prova e l’attestazione di cui all’articolo 164 LDIP; d.67 l’approvazione delle autorità fiscali federali e cantonali della cancellazione

dell’ente giuridico dal registro di commercio. 3 Il contenuto dell’iscrizione è regolato dall’articolo 132. L’iscrizione menziona inoltre che si tratta di una fusione transfrontaliera secondo la LDIP.

Art. 147 Scissione e trasferimento di patrimonio Gli articoli 133–135, 138, 139 e 146 si applicano per analogia alla scissione e al trasferimento di patrimonio transfrontalieri.

64 RS 291 65 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 66 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 67 Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Sezione 10: Trasferibilità in caso di scissione e trasferimento di patrimonio

Art. 148 In caso di scissioni e trasferimento di patrimonio l’ufficio del registro di commercio rifiuta di procedere all’iscrizione, in particolare se è manifesto che i beni interessati non sono liberamente trasferibili.

Capitolo 4: Iscrizione di poteri di rappresentanza speciali e di deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni

Art. 149 Procura non commerciale 1 Se è nominato un procuratore per imprese non soggette a iscrizione, il mandante notifica al registro di commercio la procura per l’iscrizione. 2 L’iscrizione contiene:

a. i dati personali del mandante; b. i dati personali del procuratore; c. il tipo di autorizzazione a firmare; d.68 il numero d’identificazione delle imprese attribuito alla procura non com-

merciale. 3 Il mandante deve notificare per l’iscrizione nel registro di commercio anche le modifiche e le cancellazioni. L’iscrizione della procura non commerciale è cancel- lata d’ufficio quando:

a. il mandante è dichiarato in fallimento; b. il mandante è deceduto ed è passato un anno dalla sua morte senza che gli

eredi abbiano potuto essere diffidati a chiedere la cancellazione; o c. il procuratore è deceduto e il mandante non può essere diffidato a chiedere la

cancellazione. 4 In caso di fallimento del mandante la cancellazione è fatta appena l’ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento.

Art. 150 Capo dell’indivisione 1 Il capo dell’indivisione deve procedere alla notificazione per l’iscrizione nel regi- stro di commercio. 2 Una copia autenticata del contratto d’indivisione deve essere fornita come docu- mento giustificativo. Tale contratto contiene le indicazioni circa:

68 Introdotta dal n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

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a. la composizione dell’indivisione; b. il capo dell’indivisione; c. l’esclusione degli altri partecipanti all’indivisione dalla facoltà di rappresen-

tanza. 3 L’iscrizione contiene:

a. la denominazione dell’indivisione; b. la data della sua costituzione; c. l’indirizzo dell’indivisione; d. i dati personali del capo dell’indivisione; e.69 il numero d’identificazione delle imprese attribuito all’indivisione.

4 La notificazione della cancellazione spetta al capo dell’indivisione.

Art. 151 Deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni

1 I documenti riguardanti le deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di prestiti in obbligazioni sono forniti all’ufficio del registro di commercio per la conservazione. 2 Il deposito di tali documenti è iscritto nel registro di commercio sotto i debitori.

Titolo 5: Iscrizioni d’ufficio Capitolo 1: Iscrizione lacunosa o inesatta

Art. 152 In caso di violazione dell’obbligo di iscrizione 1 L’ufficio del registro di commercio procede a un’iscrizione d’ufficio se:

a. le persone obbligate alla notificazione non adempiono tale obbligo; b. un’iscrizione non corrisponde o non corrisponde più alle circostanze di fatto

o di diritto e le persone obbligate alla notificazione non richiedono la modi- fica o la cancellazione dell’iscrizione.

2 L’ufficio del registro di commercio intima alle persone obbligate alla notificazione di procedere a quest’ultima entro 30 giorni o di comprovare che l’iscrizione non è necessaria. Menziona le prescrizioni determinanti, i documenti giustificativi neces- sari e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo. 3 Tale comunicazione è fatta:

a. mediante lettera raccomandata all’indirizzo dell’impresa soggetta a iscri- zione o al domicilio legale dell’ente giuridico; o

69 Introdotta dal n. 3 dell’all. all’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533).

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b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.70 3bis Se l’ufficio del registro di commercio non può raggiungere le persone obbligate alla notificazione o l’ente giuridico, pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.71 4 In caso di ditte individuali, un’attestazione dell’autorità fiscale secondo cui la cifra d’affari annuale determinante per l’obbligo di iscrizione non è raggiunta è sufficien- te per comprovare che l’iscrizione non è necessaria. 5 Se esiste un obbligo di iscrizione, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa:

a. l’obbligo di iscrizione; b. il contenuto dell’iscrizione; c. gli emolumenti; d. se del caso, l’ammenda di cui all’articolo 943 CO.

6 L’ufficio del registro di commercio comunica la propria decisione agli interessati. Se ha avviato la procedura su istanza di terzi, l’ufficio del registro di commercio comunica loro la sua decisione concernente l’obbligo di iscrizione.

Art. 15372 In caso di domicilio legale cancellato 1 Se l’ente giuridico o il domiciliatario ha notificato la cancellazione del domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio pubblica una diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, in base alla quale l’ente giuridico deve, entro 30 giorni, notificare per l’iscrizione un nuovo domicilio legale nel luogo di sede. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di viola- zione di tale obbligo. 2 Se all’ente giuridico fanno capo altri indirizzi iscritti nel registro di commercio conformemente all’articolo 117 capoverso 4 oppure se ha approvato la notificazione elettronica di comunicazioni secondo le disposizioni sulla comunicazione elettroni- ca, l’ufficio del registro di commercio, prima della pubblicazione della diffida di cui al capoverso 1, intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione un nuovo domicilio legale. 3 La diffida di cui al capoverso 2 è fatta:

a. mediante lettera raccomandata agli altri indirizzi dell’ente giuridico iscritti nel registro di commercio; o

b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.

70 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

71 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

72 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Art. 153a73 In caso di comunicazione da parte di terzi della presunta assenza di un domicilio legale

1 Se terzi comunicano all’ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare per l’iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di viola- zione di tale obbligo. 2 La diffida è fatta:

a. mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, nonché ad altri eventuali indirizzi dell’ente giuridico iscritti nel registro di commercio; o

b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica. 3 Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l’ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. La diffida menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo.

Art. 153b74 Decisione dell’ufficio del registro di commercio 1 Se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel Foglio ufficiale sviz- zero di commercio entro il termine impartito, l’ufficio del registro di commercio emana una decisone circa:

a. lo scioglimento della persona giuridica e della società di persone o la cancel- lazione della ditta individuale e della succursale;

b. la designazione dei membri dell’organo superiore di direzione o di ammini- strazione in qualità di liquidatori;

c. l’ulteriore contenuto dell’iscrizione nel registro di commercio; d. gli emolumenti; e. se del caso, l’ammenda conformemente all’articolo 943 CO.

2 L’ufficio del registro di commercio notifica la propria decisione: a. conformemente al diritto cantonale o alle disposizioni sulla comunicazione

elettronica: 1. al titolare della ditta individuale residente in Svizzera, 2. ai liquidatori di una società di persone o di una persona giuridica resi-

denti in Svizzera, oppure

73 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

74 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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3. alle persone residenti in Svizzera autorizzate a rappresentare la succur- sale;

b. nonché mediante pubblicazione della decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, se non tutte le persone indicate alla lettera a sono domiciliate in Svizzera.

3 Se entro tre mesi dall’iscrizione dello scioglimento di una persona giuridica o di una società di persone, le condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica- zione per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento.

Art. 153c75 Assenza del domicilio legale per fondazioni e forme giuridiche ai sensi della LICol

Gli articoli 153–153b non si applicano alle fondazioni sottoposte alla vigilanza di un ente pubblico, alle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, alle società di investimento a capitale fisso, alle società di investimento a capitale varia- bile. In caso di assenza del domicilio legale, l’ufficio del registro di commercio ne informa l’autorità di vigilanza.

Art. 154 In caso di lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge

1 Se una società di persone, una persona giuridica o la succursale di un’impresa con sede all’estero presenta lacune nell’organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di direzione o di amministrazione dell’ente giuridico di conformarsi alla legge e di notificare la pertinente iscrizione entro 30 giorni. Menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo.76 2 Tale comunicazione è fatta:

a. mediante lettera raccomandata al domicilio legale della società di persone, della persona giuridica o della succursale; o

b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.77 2bis Se la società di persone, la persona giuridica o la succursale non sono raggiungi- bili, l’ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale sviz- zero di commercio.78 3 Se la situazione legale non è ripristinata entro il termine fissato, l’ufficio del regi- stro di commercio chiede al tribunale o all’autorità di vigilanza di prendere le misure

75 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

76 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

77 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

78 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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necessarie (art. 941a CO). Le richieste d’anticipo delle spese e le spese procedurali non sono addossate all’ufficio del registro di commercio. 4 Se il tribunale ordina l’iscrizione, si applica l’articolo 19.

Art. 155 In caso di enti giuridici senza attività economica e senza attivo79 1 Se un ente giuridico non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili, l’ufficio del registro di commercio intima all’organo superiore di dire- zione o di amministrazione dell’ente giuridico di notificare entro 30 giorni la cancel- lazione o di comunicare di voler mantenere l’iscrizione. L’ufficio del registro di commercio menziona le prescrizioni determinanti e le conseguenze giuridiche in caso di violazione di tale obbligo.80 1bis La diffida è fatta:

a. mediante lettera raccomandata al domicilio legale dell’ ente giuridico; o b. secondo le disposizioni sulla comunicazione elettronica.81

2 Se entro questo termine non è inviata alcuna comunicazione o non sono fatti valere motivi per mantenere l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio può procedere a tre pubblicazioni successive nel Foglio ufficiale svizzero di commercio nelle quali si intima ai soci e ai creditori di comunicare per scritto entro 30 giorni un interesse motivato al mantenimento dell’iscrizione dell’ente giuridico. 3 Se entro 30 giorni dall’ultima pubblicazione della grida non è fatto valere alcun interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio cancel- la l’ente giuridico dal registro di commercio (art. 938a cpv. 1 CO). 4 Se è fatto valere un interesse al mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmette il caso al tribunale per decisione (art. 938a cpv. 2 CO). Le richieste d’anticipo delle spese e le spese procedurali non sono addossate all’ufficio del registro di commercio. 5 Se il tribunale ordina la cancellazione, si applica l’articolo 19.

Art. 156 Momento dell’iscrizione d’ufficio L’ufficio del registro di commercio procede all’iscrizione d’ufficio non appena la decisione è passata in giudicato. L’iscrizione deve espressamente menzionare che essa è avvenuta d’ufficio.

79 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

80 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

81 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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Art. 157 Determinazione delle imprese soggette all’obbligo di iscrizione e di modifiche dei fatti iscritti

1 Gli uffici del registro di commercio ricercano le imprese soggette all’obbligo di iscrizione e verificano che le iscrizioni concordino con i fatti; essi devono far sì che vengano effettuate le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni necessarie. 2 A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti imprese soggette a iscrizione e fatti che potrebbero moti- vare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione. Detti tribunali e autori- tà devono inoltre collaborare all’accertamento dell’identità delle persone fisiche conformemente agli articoli 24a e 24b.82 3 L’informazione delle autorità fiscali si limita alle indicazioni seguenti:

a. l’esistenza di società in nome collettivo e in accomandita nonché di associa- zioni;

b. il raggiungimento della cifra d’affari determinante per l’obbligo di iscrizione delle ditte individuali.

4 Gli uffici del registro di commercio invitano almeno ogni tre anni le autorità dei Comuni o dei distretti a comunicare loro le nuove imprese sorte o le modifiche di fatti iscritti. A tal fine trasmettono un elenco delle iscrizioni concernenti la loro circoscrizione.

Capitolo 2: Fallimento, moratoria concordataria e concordato con abbandono dell’attivo

Art. 158 Comunicazione e iscrizione del fallimento 1 In relazione alla procedura fallimentare il tribunale o l’autorità comunica all’ufficio del registro di commercio:

a. la dichiarazione del fallimento; b. le decisioni che accordano un effetto sospensivo al ricorso; c. la revoca del fallimento; d. la sospensione per mancanza di attivo; e. la riapertura della procedura fallimentare; f. la chiusura della procedura fallimentare; g. le misure provvisionali.

82 Per. introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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2 Dopo aver ricevuto la comunicazione del giudice o dell’autorità, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio alla relativa iscrizione nel registro di commercio. 3 Se una fondazione è soppressa a seguito di fallimento, è possibile procedere alla sua cancellazione soltanto dopo che l’autorità di vigilanza ha confermato di non avere più interesse alcuno al mantenimento dell’iscrizione.

Art. 159 Contenuto dell’iscrizione del fallimento 1 Se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico, l’iscrizione nel registro di com- mercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che il fallimento è stato dichiarato; b. la data e il momento della dichiarazione del fallimento; c. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con

l’aggiunta della menzione «in liquidazione». 2 Se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo o il fallimento è revoca- to, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che al ricorso è stato accordato l’effetto sospensivo o che il fallimen- to è stato revocato;

b. la data della decisione; c. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza

l’aggiunta della menzione «in liquidazione». 3 Se il fallimento è sospeso per mancanza di attivo, l’iscrizione nel registro di com- mercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo; b. la data della decisione di sospensione.

4 Se la procedura fallimentare è riaperta, l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta; b. la data della decisione di riapertura; c. in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con

l’aggiunta della menzione «in liquidazione». 5 Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:

a.83 in caso di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata fatta alcuna opposizione motivata entro tre mesi dalla pubblica- zione dell’iscrizione ai sensi del capoverso 3 o, nel caso di una ditta indivi- duale, è cessato l’esercizio dell’azienda;

83 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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b. la procedura fallimentare è stata chiusa da una decisione emanata dal tribu- nale.

6 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a. il fatto che non è stata fatta alcuna opposizione motivata contro la cancella-

zione o la data della chiusura della procedura fallimentare; b. la cancellazione dell’ente giuridico.

Art. 160 Moratoria 1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio la concessione della moratoria e trasmette il dispositivo della sua decisione. 2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di com- mercio procede senza indugio all’iscrizione. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. la data della concessione e la durata della moratoria; b. i dati personali del commissario; c. se il giudice del concordato ha ordinato che determinati atti possono essere

compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario o ha autoriz- zato il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore, un rinvio a tale fatto.

4 In caso di rigetto del concordato o di revoca della moratoria (art. 295 cpv. 5 e 298 cpv. 3 LEF84), è necessario iscrivere tale fatto nel registro di commercio.

Art. 161 Concordato con abbandono dell’attivo 1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio l’omologazione di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 308 LEF85) e trasmette i documenti giustificativi seguenti:

a. una copia del concordato; b. il dispositivo della sentenza.

2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di com- mercio procede senza indugio all’iscrizione. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

a. la data dell’omologazione del concordato; b. la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione concorda-

taria»; c. il liquidatore;

84 RS 281.1 85 RS 281.1

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d. la cancellazione dei diritti di firma delle persone iscritte nel registro di commercio e autorizzate a rappresentare l’ente giuridico.

4 Terminata la liquidazione, il liquidatore notifica la cancellazione dell’ente giuridi- co. 5 L’iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione.

Titolo 6: Vie di diritto

Art. 162 Blocco del registro 1 Su opposizione scritta di terzi, l’ufficio del registro di commercio differisce l’iscrizione nel registro giornaliero (blocco del registro). 2 Informa l’ente giuridico in merito al blocco del registro. Se il tribunale lo ordina, permette all’opponente di consultare la notificazione e gli atti. 3 L’ufficio del registro di commercio procede all’iscrizione se:

a. l’opponente non prova entro 10 giorni all’ufficio del registro di commercio che ha presentato una domanda al tribunale volta a ottenere una misura provvisionale; o

b. il tribunale ha respinto definitivamente la domanda volta a ottenere una mi- sura provvisionale.

4 Il tribunale decide senza indugio in una procedura sommaria sul blocco del regi- stro. Trasmette una copia della decisione all’ufficio del registro di commercio. 5 Se presentano opposizione contro un’iscrizione già riportata nel registro giornalie- ro, i terzi sono rinviati davanti al tribunale.

Art. 163 Termine e documenti giustificativi per il blocco del registro 1 Il termine di cui all’articolo 162 capoverso 3 lettera a decorre:

a. dal momento in cui l’opposizione è depositata all’ufficio del registro di commercio; o

b. dalla data del timbro postale, se l’opposizione è inviata per posta. 2 Il termine è reputato osservato se la prova giunge all’ufficio del registro di com- mercio entro le 17.00 dell’ultimo giorno del termine. 3 La prova è reputata fornita se l’opponente presenta all’ufficio del registro di com- mercio i documenti giustificativi seguenti:

a. la domanda indirizzata al tribunale volta a ottenere una misura provvisio- nale; e

b. la ricevuta della Posta Svizzera o del tribunale.

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Art. 164 Reiscrizione 1 Su domanda il tribunale può ordinare la reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato per quanto sia reso verosimile che:

a. al termine della liquidazione dell’ente giuridico cancellato rimangono attivi non ancora realizzati o distribuiti;

b. l’ente giuridico cancellato partecipa a un procedimento giudiziario come parte;

c. la reiscrizione dell’ente giuridico cancellato è necessaria per la rettificazione di un registro pubblico; o

d. la reiscrizione è necessaria per chiudere la procedura fallimentare dell’ente giuridico cancellato.

2 Può chiedere la reiscrizione dell’ente giuridico cancellato colui che dimostra di avere un interesse degno di protezione. 3 Se l’ente giuridico presenta lacune nell’organizzazione legale, il tribunale, oltre a ordinare la reiscrizione, è tenuto anche a prendere le misure necessarie. 4 L’ufficio del registro di commercio procede alla reiscrizione su ordine del tribuna- le. L’ente giuridico cancellato è iscritto come ente in liquidazione. Occorre inoltre menzionare il liquidatore nonché l’indirizzo della liquidazione. 5 Se il motivo della reiscrizione cessa di esistere, il liquidatore notifica all’ufficio del registro di commercio per l’iscrizione la cancellazione dell’ente giuridico.

Art. 165 Vie di diritto cantonali 1 Le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio sono impugnabili. 2 Ogni Cantone designa un tribunale superiore come unica autorità giudiziaria di ricorso. 3 Il diritto di ricorrere è dato alle persone e agli enti giuridici:

a. la cui notificazione è stata respinta; b. direttamente interessati da un’iscrizione d’ufficio.

4 I ricorsi contro le decisioni degli uffici cantonali del registro di commercio devono essere interposti entro 30 giorni dalla notifica delle decisioni. 5 Le autorità giudiziarie cantonali comunicano senza indugio le loro decisioni all’ufficio cantonale del registro di commercio nonché all’UFRC.

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Titolo 7: Conservazione e consegna di atti e sicurezza dei dati

Art. 166 Conservazione delle notificazioni, dei documenti giustificativi e della corrispondenza

1 Le notificazioni e i documenti giustificativi sono conservati per una durata di 30 anni dopo l’iscrizione nel registro giornaliero. Lo statuto degli enti giuridici e gli atti di fondazione devono sempre corrispondere alla situazione attuale. 2 Se un ente giuridico è cancellato dal registro di commercio, le notificazioni, i documenti giustificativi e gli eventuali elenchi dei soci possono essere distrutti 10 anni dopo la cancellazione. 3 Le notificazioni e i documenti giustificativi recano la data e il numero dell’iscri- zione nel registro giornaliero. 4 La corrispondenza in relazione con le iscrizioni è conservata per 10 anni. 5 Se la legge o l’ordinanza prescrive il deposito presso l’ufficio del registro di com- mercio di documenti che non sono considerati documenti giustificativi, occorre munirli del numero d’identificazione delle imprese del relativo ente giuridico e conservarli insieme con i documenti giustificativi di quest’ultimo. 6 Notificazioni, documenti giustificativi o altri documenti in forma cartacea possono essere digitalizzati dall’ufficio del registro di commercio ai fini dell’archiviazione e autenticati conformemente all’articolo 12a capoverso 2 lettera a. I documenti carta- cei rilegati possono essere sciolti ai fini della digitalizzazione. Fatte salve le disposi- zioni contrarie del diritto cantonale, gli originali cartacei possono essere distrutti.86

Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea 1 La consegna degli originali di atti degli uffici cantonali del registro di commercio in forma cartacea può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti:

a. il tribunale; b. il giudice dell’istruzione; c. il ministero pubblico; d. l’autorità cantonale di vigilanza; e. l’UFRC; f. l’autorità federale di vigilanza sulle banche e sui mercati finanziari.

2 L’autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati. 3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell’originale una copia autenticata dell’atto consegnato unitamente alla ricevuta.

86 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali.

Art. 168 Consegna di atti in forma elettronica Gli atti in forma elettronica sono forniti soltanto come copie autenticate.

Art. 169 Sicurezza dei dati 1 I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per il registro centrale rispettano le esigenze seguenti:

a. i dati registrati sono preservati in modo tale da garantirne inalterata la qualità e l’integrità;

b. il formato dei dati è indipendente da un produttore di determinati sistemi e- lettronici;

c. la salvaguardia dei dati risponde a norme riconosciute e allo stato attuale della tecnica;

d. è disponibile la documentazione relativa al programmae al formato. 2 I Cantoni e la Confederazione garantiscono i seguenti aspetti funzionali dei loro sistemi elettronici:

a. lo scambio dei dati tra i diversi sistemi; b. la salvaguardia periodica dei dati su un supporto di dati decentralizzato; c. la manutenzione dei dati e dei sistemi elettronici; d. i diritti d’accesso ai dati e ai sistemi elettronici; e. la salvaguardia dei dati e dei sistemi elettronici contro gli abusi; f. i provvedimenti da prendere in caso di problemi tecnici dei sistemi elettro-

nici. 3 L’UFRC può regolare mediante una direttiva la procedura dello scambio dei dati e la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi. L’UFRC può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi.87

Titolo 8: Disposizioni finali Capitolo 1: Ufficio di revisione

Art. 170 Allo scopo di attuare le nuove disposizioni in materia di ufficio di revisione, l’UFRC può:

87 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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a. richiedere i dati degli uffici cantonali del registro di commercio; b. collaborare e scambiare i dati con l’Autorità federale di sorveglianza dei re-

visori; c. emanare direttive e prevedere segnatamente per gli uffici del registro di

commercio l’obbligo di notificare determinati fatti all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

Capitolo 2: Direttive, circolari e comunicazioni

Art. 171 Tutte le direttive, circolari e comunicazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell’UFRC emanate in base all’ordinanza del 7 giugno 193788 sul registro di commercio sono abrogate, eccettuate:

a. e b. ...89

c. la direttiva dell’UFRC del 13 gennaio 1998 all’indirizzo degli uffici canto- nali del registro di commercio sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero;

d. la comunicazione dell’UFRC del 15 agosto 2001 all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio concernente i conferimenti in natura e le assunzioni di beni;

e. la direttiva dell’UFRC all’indirizzo degli uffici cantonali del registro di commercio concernente l’iscrizione dei servizi pubblici di controllo delle fi- nanze del 12 ottobre 2007.

Capitolo 3: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 172 L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Capitolo 4: Disposizioni transitorie

Art. 173 Diritto applicabile 1 I fatti notificati per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza soggiacciono al nuovo diritto.

88 [RU 53 577] 89 Abrogate dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal

1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

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2 I fatti notificati per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza soggiacciono al diritto previgente. 3 I fatti notificati per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio in applicazio- ne del nuovo diritto prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono iscritti nel registro di commercio soltanto dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.

Art. 174 Rinuncia a una revisione limitata La rinuncia a una revisione limitata conformemente all’articolo 62 della presente ordinanza può essere iscritta nel registro di commercio soltanto se un membro del consiglio d’amministrazione conferma per scritto che l’ufficio di revisione ha con- trollato il conto annuale dell’ultimo esercizio prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto (art. 7 delle disp. trans. della mod. del 16 dic. 200590 del Codice delle obbli- gazioni, diritto della società a garanzia limitata e adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali).

Art. 175 Notificazione e documenti giustificativi in forma elettronica Gli uffici del registro di commercio devono essere in grado di accettare le notifica- zioni e i documenti giustificativi in forma elettronica al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 175a91

Al più tardi dal 1° gennaio 2013, gli uffici del registro di commercio devono iscri- vere i dati necessari all’identificazione delle persone fisiche secondo l’articolo 24b.

Art. 176 Diritto delle ditte commerciali Se, fondandosi sull’articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifi- ca del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 200592 (diritto della società a garanzia limitata nonché adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), l’ufficio cantonale del registro di commercio completa d’ufficio la ditta di una società anonima o di una società cooperativa senza che l’ente giuridico abbia adeguato lo statuto, siffatto ufficio cantonale del registro di commercio respinge ogni ulteriore notificazione per l’iscrizione di una modifica statutaria fintantoché lo statuto non è stato adeguato per quanto concerne la ditta.

Art. 177 Nomi commerciali e insegne I nomi commerciali e le insegne iscritti nel registro di commercio sono cancellati d’ufficio entro due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

90 RU 2007 4791 91 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore

dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 92 RU 2007 4791

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L’approvazione dell’UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di com- mercio non sono necessarie. Le indicazioni già esistenti nella formulazione dello scopo riguardanti le insegne rimangono iscritte inalterate.

Art. 178 Indice alfabetico delle ditte secondo il diritto previgente È concesso il diritto di consultare l’indice alfabetico delle ditte conformemente all’articolo 14 dell’ordinanza sul registro di commercio nel testo del 6 maggio 197093.

Art. 179 Documenti concernenti i revisori particolarmente qualificati La menzione, iscritta nel registro di commercio, dei documenti che attestano i requi- siti professionali dei revisori particolarmente qualificati ai sensi dell’articolo 86a capoverso 2 dell’ordinanza sul registro di commercio nella versione del 9 giugno 199294, è cancellata d’ufficio dal registro principale un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. L’approvazione dell’UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non sono necessarie. I documenti sono conservati fino al 1° gennaio 2018.

Art. 180 Procedure relative alle iscrizioni d’ufficio Le procedure relative alle iscrizioni d’ufficio, avviate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sono rette dal diritto previgente.

Art. 181 Rimedi giuridici del diritto cantonale I Cantoni adeguano i propri rimedi giuridici contro le decisioni dell’ufficio del registro di commercio alle disposizioni dell’articolo 165 entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Capitolo 5: Entrata in vigore

Art. 182 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

93 RU 1970 733 94 RU 1992 1213

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Allegato (art. 172)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I. L’ordinanza del 7 giugno 193795 sul registro di commercio è abrogata.

II. Le ordinanze qui di seguito sono modificate come segue: …96

95 [RU 53 593, 1970 733, 1971 1844, 1982 558, 1989 2380, 1992 1213, 1996 2243 n. I 36, 1997 2230, 2004 433 all. n. 4 2669 4937 all. n. II 1, 2005 4557, 2006 4705 n. II 22 5787 all. 3 n. II 1]

96 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 4851.

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