241Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)
del 19 dicembre 1986 (Stato 10 dicembre 2002)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833,
decreta:
Capitolo 1: Scopo
Art. 1
La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell’interesse di tutte le parti interessate.
Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale
Art. 2 Principio
È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altri menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.
Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;
b.4 dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le
RU 1988 223 1 [CS 1 3; RU 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272). 3 FF 1983 III 985 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995
4086 4087; FF 1994 III 403).
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proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;
c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;
d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri;
e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d’altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;
f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l’in ganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;
g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell’offerta;
h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’uti lizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni;
k.5 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;
l.6 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finan ziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;
m.7 offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;
n.8 omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1). Introdotta dal n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
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la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
b. cerca di procurare un profitto a se stesso o ad altri concedendo od offrendo a lavoratori, mandatari o altri ausiliari di un terzo vantaggi cui essi non hanno diritto ed idonei ad indurre queste persone a violazioni dei loro doveri nel l’ambito delle loro incombenze di servizio o d’affari;
c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
d.9 incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il com pratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.
Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d’altri
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:
a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne auto rizzati;
c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.
Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.
Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).
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Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive
Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace:
a. derogano notevolmente all’ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o
b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.
Sezione 2: Legittimazione attiva
Art. 9 Principio 1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella re putazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può do mandare al giudice:
a. di proibire una lesione imminente;
b. di far cessare una lesione attuale;
c. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti. 2 Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. 3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni10, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle dispo sizioni sulla gestione d’affari senza mandato.
Art. 10 Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione11
1 Le azioni previste nell’articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:12
a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
b. organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi cano alla protezione dei consumatori;
c.13 la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all’estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all’estero.
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Art. 11 Azioni contro il datore di lavoro
Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari, le azioni previste nell’arti colo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.
Sezione 3: Disposizioni di procedura
Art. 12 Connessione14
151 ... 2 Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che preve de un’istanza cantonale unica o altri fori, l’azione civile per concorrenza sleale può anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un’istanza cantonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguar do al valore litigioso.
Art. 13 Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida
Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle controversie senza un valore litigioso.
Art. 13a16 Inversione dell’onere della prova 1 Il giudice può esigere dall’inserzionista la prova dell’esattezza materiale delle alle gazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell’inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso. 2 Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.
10 RS 220 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992
1514 1515; FF 1992 I 312). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992
1514 1515; FF 1992 I 312). 13 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514
1515; FF 1992 I 312). 14 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen.
2001 (RS 272). 15 Abrogato dal n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 16 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375
376; FF 1993 I 609).
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Art. 14 Provvedimenti cautelari
Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero17 si applicano per analogia ai prov vedimenti cautelari.
Art. 15 Tutela dei segreti di fabbrica e di affari 1 Nelle controversie di cui all’articolo 3 lettera f e nel caso dell’articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.18
2 I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla con troparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.
Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore
Art. 16 Obbligo d’indicare i prezzi 1 Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effet tivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. 3 Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 197719 sulla metrologia.
Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità
Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.
Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi
È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:
a. indicare prezzi;
b. annunciare riduzioni di prezzo o
c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.
Art. 19 Obbligo d’informare 1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l’accertamento dei fatti.
17 RS 210 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994
(RU 1994 375 376; FF 1993 I 609). 19 RS 941.20
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2 Sottostanno all’obbligo d’informare:
a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;
b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;
c. le organizzazioni dell’economia;
d. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.
3 L’obbligo d’informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l’articolo 42 della legge di procedura civile federale20. 4 Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.
Art. 20 Esecuzione 1 L’esecuzione compete ai Cantoni, l’alta vigilanza alla Confederazione. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe
Art. 21 e 2221
Capitolo 4: Disposizioni penali
Art. 23 Concorrenza sleale
Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. Può sporgere querela chiunque è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 9 e 10.
Art. 24 Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore 1 Chiunque, intenzionalmente,
a. disattende l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16);
b. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
c. indica prezzi in modo fallace (art. 18);
20 RS 273 21 Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403).
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d. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi (art. 19);
e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20),
è punito con l’arresto o con la multa fino a 20 000 franchi. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
Art. 2522
Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda
Alle infrazioni commesse nell’azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo23.
Art. 27 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consumatori.24
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 30 settembre 194325 sulla concorrenza sleale è abrogata.
Art. 29 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 198826
22 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 23 RS 313.0 24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995
4086 4087; FF 1994 III 403). 25 [CS 2 935; RU 1962 1085 art. 2 , 1970 308, 1978 2057] 26 DCF del 14 dic. 1987 (RU 1988 231)
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