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Ordinanza del 21 maggio 2008 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione

 Ordinanza del 21 maggio 2008 che modifica l'Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I

L’ordinanza sui brevetti del 19 ottobre 19771 è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutto il testo l’espressione «richiedente» è sostituita con «depositante». In tutto il testo, fatto salvo il titolo sesto, l’espressione «emolumento» è sostituita con «tassa» con i necessari adeguamenti grammaticali.

Ingresso visti gli articoli 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4, 56 capoverso 3, 59c capoverso 4, 65, 140l e 141 della legge del 25 giugno 19542 sui brevetti (legge); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

Art. 1 cpv. 2 2 L’esecuzione degli articoli 86a–86k della legge e degli articoli 112–112f della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 4 cpv. 5 a 7 5 I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficia­ le. Sono riservati gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3 e 75 capoverso 4. 6 Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l’Istituto può richiederne l’attestazione entro il termine assegnato a questo scopo. L’Istituto comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.

1 RS 232.141 2 RS 232.14; RU 2008 2551 3 RS 172.010.31

2007-2993 2585

Ordinanza sui brevetti RU 2008

7 Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 della legge), di una richiesta di costitu­ zione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 della legge) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1ter della legge), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto anteriore o del brevetto iniziale, l’Istituto assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.

Art. 4b Prove 1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’Istituto può richiedere che vengano presentate delle prove. 2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabili­ sce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 8 Rapporti dell’Istituto con il mandatario 1 Fintanto che il depositante o il titolare del brevetto ha un mandatario, l’Istituto invia le sue comunicazioni esclusivamente a quest’ultimo. 2 Accetta comunicazioni da parte di depositanti o titolari di brevetto rappresentati.

Art. 9 cpv. 1 1 Possono essere nominati mandatari presso l’Istituto, oltre alle persone fisiche, le società che hanno un domicilio di notifica in Svizzera. Un mandatario con sede all’estero è iscritto nel registro dei brevetti con il suo domicilio di notifica in Svizze­ ra.

Art. 10 cpv. 2 2 Se un termine si calcola in mesi o in anni, il giorno in cui il termine si estingue è il giorno, dell’ultimo mese o dell’ultimo anno, il cui numero corrisponde al giorno in cui il termine inizia a decorrere. Se manca il giorno corrispondente, il giorno in cui il termine si estingue è l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Art. 11 cpv. 2 e 12 cpv. 4 Abrogati

Art. 14 Proseguimento della procedura 1 È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

a. per l’esecuzione di una firma mancante (art. 3); b. per l’inoltro e la correzione delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 3,

39a cpv. 2 e 3);

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

c. per il deposito di materiale biologico e per l’indicazione del numero del deposito (art. 45b e 45d);

d. nel quadro dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla forma (art. 46–52);

e. per il pagamento della tassa di ricerca (art. 53); f. per il pagamento della tassa di rivendicazione (art. 53a cpv. 1 e 61a cpv. 2); g. per la richiesta di rinvio dell’esame relativo al contenuto (art. 62 cpv. 1 e 3,

62a cpv. 1); h. per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionali

(art. 121 e 122); i. per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale (art. 126

cpv. 2); j. per la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 127m cpv. 6); k. per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del R

sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale del 28 apr. 19974, RT-IPI);

l. per la copertura dell’importo mancante nell’ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI).

2 Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta. Al richiedente deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.

Art. 16 cpv. 2 2 Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l’Istituto asse­ gna al richiedente un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l’Istituto respinge la domanda. Al richiedente deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.

Art. 17a cpv. 2 Abrogato

Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Le tasse annuali scadono l’ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto. 3 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza è riscossa una soprattassa.

RS 232.148

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4

Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 20, frase introduttiva e lett. c Qualora una domanda sia ritirata o respinta nella sua totalità, l’Istituto restituisce le tasse seguenti:

c. la tassa di ricerca alle condizioni previste nell’articolo 54 capoverso 4;

Titolo prima dell’art. 21

Titolo secondo: Domanda di brevetto Capitolo primo: Generalità

Art. 21 Documenti richiesti Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:

a. la richiesta di rilascio del brevetto; b. la descrizione dell’invenzione; c. almeno una rivendicazione; d. i disegni ai quali si riferisce la domanda; e. l’estratto; f. la menzione dell’inventore; g. se è il caso, il documento di priorità.

Art. 22 cpv. 1 1 Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d’ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52.

Art. 24 cpv. 2 lett. a e c 2 La richiesta deve inoltre contenere:

a. se un mandatario è designato, il nome e il domicilio di notifica del mandata­ rio;

c. se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata;

Art. 26 cpv. 1 e 3 1 La descrizione comincia con un titolo che dia una designazione tecnica chiara e concisa dell’invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fanta­ sia. Il titolo definitivo è stabilito d’ufficio. 3 L’introduzione descrive le caratteristiche fondamentali dell’invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 27 Elenco della sequenza 1 Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto con­ formemente all’allegato C alle disposizioni amministrative del Trattato di coopera­ zione del 19 giugno 19705 in materia di brevetti (PCT). 2 L’elenco della sequenza prodotto dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.

Art. 28 cpv. 2 2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere pubblica­ ti così come sono ed essere adatti alla riproduzione elettronica.

Art. 30 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b e c 2 Questa condizione è segnatamente ritenuta soddisfatta se la domanda di brevetto contiene una delle combinazioni seguenti di rivendicazioni indipendenti:

b. oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto o per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d’esecuzione di questo proce­ dimento e una rivendicazione per un’utilizzazione di detto prodotto o dispo­ sitivo.

c. abrogata

Art. 31a Tassa di rivendicazione Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da tassa; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione.

Art. 32 cpv. 1 e 4 1 L’estratto deve contenere l’informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto. 4 Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l’invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell’estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell’estratto.

Art. 34 Forma 1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e indirizzo. 2 La menzione dell’inventore non è necessaria, se la domanda contiene le indicazioni di cui al capoverso 1.

RS 0.232.141.1

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 37 cpv. 2 2 Se la persona designata a torto come inventore è già menzionata nelle pubblicazio­ ni dell’Istituto o iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pubblicata.

Art. 38 cpv. 1–3 1 Una rinuncia dell’inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell’Istituto è presa in considerazione solo se il depositante presenta all’Istituto una dichiarazione di rinuncia dell’inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. 2 La dichiarazione deve contenere il numero del deposito, deve essere datata e prov­ vista della firma dell’inventore. 3 Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.

Art. 39 Dichiarazione di priorità 1 La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

a. la data del primo deposito; b. lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito; c. il numero del primo deposito.

2 La dichiarazione di priorità deve essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del brevetto. Essa può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estin­ gue. 3 Il depositante può correggere la dichiarazione di priorità entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata o, se la correzione comporta il differimento di tale data, entro 16 mesi dalla prima data di priorità corretta, se questo termine di 16 mesi scade prima; la correzione può essere presentata entro quattro mesi dalla data di deposito.

Art. 39a Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna 1 Per la dichiarazione di priorità basta l’indicazione del numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto. 2 La dichiarazione di priorità può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se il termine non è osservato il diritto di priorità si estingue. 3 L’articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

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Art. 40 cpv. 5bis 5bis Non è necessario produrre un documento di priorità e, all’occorrenza, una tradu­ zione in una lingua ufficiale in virtù dei capoversi 1 e 2, se questi documenti sono a disposizione dell’Istituto in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.

Art. 43 cpv. 1, primo periodo 1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il richiedente del brevetto non rinunci al diritto di priorità. ...

Art. 43a Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera 1 Su richiesta, l’Istituto rilascia un documento di priorità concernente il primo depo­ sito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici presentati inizialmente (art. 46d). 2 L’Istituto rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può essere modificata secondo l’artico­ lo 46c capoversi 2 e 5.

Titolo prima dell’art. 45a

Capitolo 6: Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

Art. 45a 1 La fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ai sensi dell’articolo 49a della legge deve essere menzionata nella descrizione dell’invenzione. 2 Sono in particolare considerate fonte in virtù del capoverso 1:

a. il Paese fornitore di risorse genetiche ai sensi degli articoli 2 e 15 della Con­ venzione del 5 giugno 19926 sulla diversità biologica;

b. il sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 del Trattato internazionale del 3 novembre 20017 sulle risorse fitogenetiche per l’alimen­ tazione e l’agricoltura;

c. le comunità indigene e locali ai sensi dell’articolo 8 lettera j della Conven­ zione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;

6 RS 0.451.43 7 RS 0.910.6

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

d. il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell’articolo 2 della Con­ venzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;

e. le fonti ex situ come ad esempio i giardini botanici o le banche genetiche; f. la letteratura scientifica.

Titolo prima dell’art. 45b

Capitolo 7: Deposito di materiale biologico

Art. 45b Obbligo di deposito Se concerne un materiale biologico, o ha per oggetto la produzione o l’impiego di materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in maniera tale da consentire ad un esperto nel ramo di attuarla, un’invenzione è consi­ derata esposta conformemente agli articoli 50 e 50a della legge unicamente se:

a. un campione del materiale biologico è stato depositato, alla data di deposito della domanda, o, se è stata rivendicata una priorità, alla data di priorità, presso un’autorità di deposito abilitata;

b. la descrizione, al momento del deposito, contiene le informazioni essenziali di cui il depositante dispone sulle caratteristiche del materiale biologico; e

c. la domanda, al momento del deposito, contiene l’autorità di deposito e il numero del deposito.

Art. 45c Autorità di deposito abilitate 1 Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 19778 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest). 2 L’Istituto può riconoscere altre istituzioni quali autorità di deposito, nella misura in cui siano in grado di garantire una corretta conservazione e consegna di campioni conformemente alla presente ordinanza e siano indipendenti dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di materiale sotto il profilo giuridico, economico e organiz­ zativo. 3 L’Istituto tiene un elenco delle autorità di deposito abilitate.

Art. 45d Inoltro ulteriore del numero del deposito 1 Se la domanda di brevetto può essere attribuita al materiale biologico depositato, il numero del deposito può essere inoltrato ulteriormente entro 16 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità.

RS 0.232.145.1

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

2 Il termine per l’inoltro ulteriore scade, tuttavia, al più tardi un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultazione dell’inserto o al momento della richiesta di pubblicazione anticipata del deposito.

Art. 45e Messa a disposizione del materiale biologico depositato 1 Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell’autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni (art. 45f), a partire dalla data di deposito, per l’intera durata di conservazione in virtù dell’articolo 45h. 2 Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi se necessario in virtù dell’articolo 45i. 3 Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato in virtù dei capoversi 1 e 2.

Art. 45f Accesso al materiale biologico 1 L’autorità di deposito rende accessibile il materiale biologico depositato e ne consegna un campione a chiunque lo richieda. 2 La richiesta di accesso al materiale biologico deve essere presentata all’Istituto. L’Istituto trasmette una copia della richiesta all’autorità di deposito e al depositante o al titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche a chi lo ha effettuato. 3 Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 60) sono autorizzati ad ottenere dei campioni:

a. chi ha effettuato il deposito di materiale; b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i

diritti derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

c. le persone che dimostrano di avere l’autorizzazione di chi ha effettuato il deposito di materiale.

4 Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia domanda. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biolo­ gico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell’articolo 45e, l’accesso al materiale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal richiedente. 5 In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell’articolo 45e, l’accesso al mate­ riale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal richie­ dente per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

6 Le richieste di chi ha effettuato il deposito di materiale in virtù dei capoversi 4 e 5 devono essere presentate all’Istituto al più tardi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità. 7 Può essere designata quale perito ogni persona fisica:

a. riconosciuta tali dall’Istituto; b. scelta di comune accordo dal richiedente e da chi ha effettuato il deposito di

materiale.

Art. 45g Dichiarazione d’impegno 1 Per accedere a un campione, il richiedente deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell’effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione. 2 Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al richiedente una tale dichiarazione d’impegno. 3 Se un campione è consegnato a un esperto indipendente, egli deve dichiarare di impegnarsi ai sensi del capoverso 1. Nei confronti dell’esperto il richiedente è con­ siderato un terzo ai sensi del capoverso 1. 4 L’impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimenta­ zione non vale nella misura in cui il richiedente utilizzi il materiale in base a una licenza obbligatoria.

Art. 45h Durata di conservazione Il materiale biologico depositato deve essere conservato per cinque anni dall’ultima richiesta di consegna di un campione, ma per almeno cinque anni dopo la scadenza della durata di protezione legale massima di qualsivoglia diritto di esclusione valido per il materiale biologico depositato.

Art. 45i Nuovo deposito 1 Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l’autorità di depo­ sito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest’ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest9. 2 Il materiale biologico deve essere nuovamente depositato entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità di deposito.

RS 0.232.145.1

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

3 Per ogni nuovo deposito, chi ha effettuato il deposito di materiale deve confermare in una dichiarazione firmata che il materiale biologico nuovamente depositato è identico al materiale depositato inizialmente. 4 Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale.

Art. 45j Deposito secondo il Trattato di Budapest In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest10, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d’impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d’esecuzione del 28 aprile 197711 del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei micror­ ganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

Titolo prima dell’art. 46

Titolo terzo: Esame della domanda Capitolo primo: Esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma

Art. 46 Data di deposito 1 È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono:

a. un’indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto; b. informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo; e c. una descrizione dell’invenzione o un riferimento a una domanda di brevetto

anteriore. 2 La comunicazione che contiene un’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera a e le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b devono essere redatte in una lingua ufficiale o in inglese. La descrizione dell’invenzione in virtù del capoverso 1 lette­ ra c può essere redatta in un’altra lingua. 3 Il riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi del capoverso 1 lettera c deve:

a. indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l’autorità presso cui è stata depositata;

b. essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese; c. indicare che sostituisce la descrizione dell’invenzione e gli eventuali disegni.

4 Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. È fatto salvo l’articolo 50

10 RS 0.232.145.1 11 RS 0.232.145.11

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capoverso 4. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell’Istituto in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’Istituto in una lingua ufficiale.

Art. 46a Esame al momento del deposito 1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’Istituto non considera gli atti depositati come una do­ manda. 2 Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell’articolo 46, l’Istituto comunica i difetti al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’Istituto non considera i documenti depositati come una domanda. L’Istituto ne informa il depositante indicando i motivi e gli rinvia i docu­ menti depositati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

Art. 46b Certificato di deposito 1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, l’Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito. 2 Se la data di deposito ai sensi dell’articolo 46c capoversi 2 e 5 è modificata ulte­ riormente, l’Istituto ne informa il depositante.

Art. 46c Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti 1 Il depositante può presentare le parti mancanti della descrizione o i disegni man­ canti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 2 È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data ulteriore in virtù dell’articolo 46 capoverso 1. 3 In deroga al capoverso 2 il depositante può chiedere che la data di deposito asse­ gnata alla domanda sia la data di cui all’articolo 46 capoverso 1 se:

a. le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi nella domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;

b. i documenti depositati si riferiscono alla domanda di brevetto anteriore; e c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale o in inglese e indica che il con­

tenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda.

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4 Il depositante deve presentare la richiesta di cui al capoverso 3 entro il termine secondo il capoverso 1 e indicare dove si trovano nella domanda anteriore le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti. Entro lo stesso termine deve inoltre presentare una copia della domanda anteriore e, se questa non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposi­ zione dell’Istituto in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se tali documenti sono stati presentati presso l’Istituto in una lingua ufficiale. 5 Entro un mese dall’emissione del certificato di deposito da parte dell’Istituto (art. 46b), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.

Art. 46d Atti tecnici depositati inizialmente Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di bre­ vetto valgono come atti tecnici depositati inizialmente.

Art. 46e Domanda divisa Quando una domanda divisa è conforme all’articolo 57 capoverso 1 lettere a e b della legge, l’Istituto ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon diritto, fino a che l’esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversa­ mente.

Titolo prima dell’art. 47 Abrogato

Art. 47 Esame relativo alla forma Oltre alle condizioni per l’attribuzione della data di deposito, l’Istituto esamina:

a. se deve essere nominato un mandatario (art. 48); b. se una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione di bre­

vetto e un estratto sono stati depositati in tempo e sono conformi alle dispo­ sizioni (art. 48a–48c);

c. se una menzione dell’inventore è stata presentata (art. 48d); d. se la tassa di deposito è stata pagata (art. 49); e. se gli atti tecnici sono conformi alle disposizioni diverse da quelle inerenti al

loro contenuto (art. 50).

Art. 48 Nomina di un mandatario in caso di domicilio all’estero 1 Il depositante non domiciliato in Svizzera che non ha designato un mandatario, è invitato dall’Istituto a indicare, entro il termine di cui al capoverso 2, il nome e il domicilio di notifica del suo mandatario affinché l’Istituto possa contattarlo.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

2 Il depositante può comunicare il nome e il domicilio di notifica del suo mandatario entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48a Richiesta di rilascio di un brevetto 1 Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 23) o se la richiesta non soddisfa le disposizioni (art. 24), l’Istituto invita il depositante a rimediare ai difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo. 2 Il depositante può rimediare al difetto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48b Rivendicazioni 1 Se il depositante non ha presentato alcuna rivendicazione e se la domanda di bre­ vetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni, l’Istituto invita il depositante a presentare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48c Estratto 1 Se il depositante non ha presentato un estratto, l’Istituto lo invita a presentarne uno entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informa­ zioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare l’estratto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2 e se la domanda di brevet- to non è stata respinta per altri motivi, l’Istituto redige un estratto previo rimborso delle spese. 4 L’Istituto stabilisce d’ufficio il contenuto dell’estratto per la pubblicazione della domanda di brevetto.

Art. 48d Menzione dell’inventore Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’Istituto invita il depositante a presentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35.

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Art. 49 Tassa di deposito 1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’Istituto lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informa­ zioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può pagare la tassa di deposito entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 50 Difetti di forma degli atti tecnici 1 Durante l’esame degli atti tecnici l’Istituto verifica se:

a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 4); b. è stato depositato il numero di esemplari prescritto (art. 25 cpv. 2); c. è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–7, 28 cpv. 1

e 2). 2 Se gli atti tecnici non rispettano le disposizioni, l’Istituto invita il depositante a rimediare ai difetti rilevati entro il termine di cui al capoverso 3, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 3 Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 4 Se gli atti tecnici di un primo deposito svizzero sono redatti in inglese, ma per il resto soddisfano le disposizioni, l’Istituto può assegnare un termine di 16 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità entro il quale può essere presentata una traduzione in una lingua ufficiale.

Art. 51 Modifica degli atti tecnici 1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall’Istituto o autorizzate dalla presente ordinanza. 2 Entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità il depositante può modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate. 3 L’Istituto restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.

Art. 52 Esame di altri atti 1 L’Istituto invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati a tempo debito e, se necessario, a produrre la traduzione del documento di priorità (art. 40 cpv. 2) e gli atti concernenti un deposito anteriore (art. 41). Se il richiedente non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estingue.

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2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti l’immunità derivata da un’esposizione (art. 44 e 45).

Titolo prima dell’art. 53

Capitolo 2: Rapporto sullo stato della tecnica Sezione 1: Su richiesta del depositante

Art. 53 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca 1 Previo pagamento di una tassa di ricerca il depositante può chiedere all’Istituto di elaborare un rapporto sullo stato della tecnica entro 14 mesi dalla data di deposito o, se è rivendicata una priorità, dalla data di priorità. Se questo termine non è osservato il diritto si estingue. 2 Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell’Istituto o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

Art. 53a Pagamento della tassa di rivendicazione 1 Qualora gli atti tecnici contengano più di dieci rivendicazioni, il depositante deve pagare le tasse di rivendicazione per ogni rivendicazione ulteriore (art. 31a) entro due mesi dal relativo invito dell’Istituto o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questo termine scade prima. 2 In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale della tassa di rivendicazio­ ne, l’Istituto non prende in considerazione per la ricerca le rivendicazioni soprannu­ merarie cominciando dall’ultima. L’Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica in base alle rivendicazioni rimanenti.

Art. 54 Base del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50. È fatto salvo l’articolo 53a capoverso 2. 2 Su richiesta l’Istituto può accettare di elaborare il rapporto sulla base di atti tecnici redatti in inglese, nella misura in cui tali atti tecnici soddisfino le rimanenti condi­ zioni previste agli articoli 46–50. L’Istituto comunica con il depositante nella lingua ufficiale scelta da quest’ultimo. 3 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 53, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica. 4 L’Istituto elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell’articolo 53 la domanda di brevetto non sia stata ritirata né respinta. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta e

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la ricerca non abbia ancora avuto inizio, l’Istituto non elabora alcun rapporto e restituisce la tassa di ricerca.

Art. 54a Elenco della sequenza Qualora l’invenzione oggetto della ricerca riguardi una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, per eseguire la ricerca l’Istituto può chiedere al depositante di presen­ tare un elenco della sequenza in forma elettronica conforme all’allegato C alle disposizioni amministrative del PCT12.

Titolo prima dell’art. 55 Abrogato

Art. 55 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il rapporto sullo stato della tecnica cita i documenti di cui l’Istituto dispone alla data di redazione del rapporto che possono essere presi in considerazione per giudi­ care se l’invenzione che forma l’oggetto della domanda è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. 2 Ogni citazione è fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificate. 3 Il rapporto deve fare la distinzione tra i documenti citati pubblicati:

a. prima della data di priorità; b. tra la data di priorità e la data di deposito; c. dopo la data di deposito.

4 Il rapporto è redatto nella lingua della procedura. 5 Il rapporto indica il codice di classificazione dell’invenzione oggetto della doman­ da di brevetto in virtù della Classificazione internazionale dei brevetti definita dall’accordo di Strasburgo del 24 marzo 197113.

Art. 56 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica Se l’Istituto stima che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, esso dichiara che una tale ricerca è impossibile oppure redige, nella misura in cui ciò è fattibile, un rapporto limitato sullo stato della tecnica. La spiegazione o il rapporto limitato sono pubblicati invece del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 57 Mancanza di unità 1 L’Istituto, qualora stimi che la domanda di brevetto non soddisfi l’esigenza con­ cernente l’unità dell’invenzione, redige un rapporto sullo stato della tecnica per le

12 RS 0.232.141.1 13 RS 0.232.143.1

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parti della domanda di brevetto che si riferiscono all’invenzione o a più invenzioni ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 della legge, citata in primo luogo nelle rivendica­ zioni. 2 Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione entro un termine stabilito dall’Istituto. Tale termine non deve essere inferiore a due settimane né superiore a sei settimane. 3 Il rapporto viene redatto per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.

Art. 58 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica L’Istituto trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione.

Titolo prima dell’art. 59

Sezione 2: Su richiesta di terzi

Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca 1 Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53–58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autoriz­ zato a consultare gli atti secondo l’articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l’Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica. 2 La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

Art. 59a Base del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il rapporto sullo stato della tecnica è elaborato:

a. prima della pubblicazione del fascicolo della domanda, sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50, rispettiva­ mente dell’articolo 54 capoverso 2, sulla base di atti tecnici in inglese;

b. dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda e fino al rilascio del bre­ vetto, sulla base degli atti tecnici pubblicati; sono determinanti le rivendica­ zioni eventualmente modificate in virtù dell’articolo 51 capoverso 2;

c. dopo il rilascio del brevetto, sulla base del brevetto pubblicato eventualmen­ te limitato in seguito a una procedura di opposizione, di rinuncia parziale o a una procedura civile.

2 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 59, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 59b Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica è retto dall’articolo 55. 2 Gli articoli 56 e 57 si applicano per analogia.

Art. 59c Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’Istituto trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i docu­ menti citati al richiedente subito dopo la sua redazione. 2 Esso inserisce una copia del rapporto nel fascicolo e ne informa il depositante o il titolare del brevetto. 3 Il rapporto non è pubblicato.

Titolo prima dell’art. 60

Capitolo 3: Pubblicazione della domanda

Art. 60 Oggetto e forma 1 La domanda è pubblicata come fascicolo e include:

a. le indicazioni della richiesta (art. 24), la descrizione, le rivendicazioni di brevetto e i disegni disponibili eventualmente modificati in virtù degli arti­ coli 46–50 e 52;

b. l’estratto; c. la classificazione; d. eventualmente il rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) o la ricerca di

tipo internazionale (art. 126 e 127). 2 Qualora il depositante abbia presentato rivendicazioni di brevetto modificate in virtù dell’articolo 51 capoverso 2, esse sono pubblicate insieme alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera a. 3 Se è stato richiesto un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo inter­ nazionale e se alla fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione il rapporto o la ricerca non sono disponibili, il rapporto o la ricerca sono pubblicati separatamente. 4 La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 60a Lingua 1 Il fascicolo della domanda è pubblicato in una lingua ufficiale. 2 Se il rapporto sulla ricerca di tipo internazionale (art. 126 e 127) è stato redatto in lingua inglese, è pubblicato in questa lingua.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 60b Pubblicazione anticipata Dopo l’attribuzione della data di deposito, il depositante può chiedere la pubblica­ zione anticipata nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presen­ te ordinanza.

Art. 60c Nessuna pubblicazione L’Istituto non pubblica il fascicolo della domanda:

a. se la domanda è stata definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;

b. se il depositante ha chiesto l’esame relativo al contenuto secondo una proce­ dura accelerata e il fascicolo del brevetto è stato pubblicato prima del fasci­ colo della domanda (art. 58a della legge);

c. se si tratta di una domanda internazionale o di una domanda risultata da una domanda internazionale; o

d. se si tratta di una domanda risultata dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo o da un brevetto europeo, e la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo sono già stati pubblicati.

Art. 61 Abrogato

Art. 61a Tassa di esame e di rivendicazione 1 Prima dell’inizio dell’esame relativo al contenuto, su invito dell’Istituto ed entro il termine da esso stabilito, il depositante deve pagare la tassa di esame. 2 Qualora gli atti tecnici contengano più di dieci rivendicazioni e le tasse per le rivendicazioni soprannumerarie (art. 31a) non siano state pagate o siano state pagate solo parzialmente (art. 53a), il depositante deve pagare le tasse di rivendicazione dovute entro due mesi dalla relativa ingiunzione da parte dell’Istituto. 3 In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale delle tasse di rivendicazio­ ne, le rivendicazioni soprannumerarie sono stralciate cominciando dall’ultima.

Art. 62 Rinvio dell’esame relativo al contenuto 1 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda di brevetto europeo nella quale richiede una protezione dell’inven­ zione in Svizzera; e

b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

2 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui: a. la domanda di brevetto europeo con effetto in Svizzera è stata definitivamen­

te respinta o ritirata o vale come ritirata; b. il termine di opposizione contro il brevetto europeo è scaduto inutilizzato; o c. una decisione relativa all’opposizione contro il brevetto europeo passa in

giudicato. 3 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda internazionale; e

b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità. 4 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

a. la domanda di brevetto internazionale con effetto in Svizzera è stata definiti­ vamente ritirata o respinta;

b. il termine di opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda inter­ nazionale è scaduto inutilizzato;

c. una decisione relativa all’opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda di brevetto internazionale passa in giudicato; o

d. nel caso di una domanda di brevetto europeo risultata da una domanda inter­ nazionale, è scaduto il termine previsto alla regola 159 del regolamento di esecuzione del 7 dicembre 200614 della Convenzione sul brevetto europeo.

5 Le richieste di cui ai capoversi 1–4 non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti.

Art. 62a Rinvio dell’esame relativo al contenuto in caso di rivendicazione della priorità interna

1 Se una domanda serve da base alla rivendicazione della priorità interna e se la procedura d’esame relativa al contenuto non è ancora conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito fino al rilascio del brevetto risultante dalla domanda più recente. 2 Se la domanda più recente è definitivamente respinta o ritirata, l’esame relativo al contenuto è ripreso. 3 Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1.

RS 0.232.142.21

2605

14

Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 63 cpv. 1 1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se gli atti tecnici soddisfano le condizioni di cui agli articoli 46–52.

Art. 64 Modifica degli atti tecnici 1 All’inizio dell’esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. 2 Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizza­ zione dell’Istituto. 3 Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l’oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). 4 Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell’Istituto, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto nuovamente definito. 5 Se risulta dall’esame relativo al contenuto che l’oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità:

a. di rinunciare alla modifica, per quanto l’esposto dell’invenzione non sia con ciò messo in causa, o

b. di addurre la prova che l’invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente.

6 Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell’Istituto, la domanda di brevetto è respinta. 7 Se il depositante comunica all’Istituto di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l’esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia.

Art. 65 Data di deposito della domanda divisa 1 Su domanda dell’Istituto, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto definito nella domanda divisa. 2 Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell’esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l’articolo 64 capoversi 4–7 si applica per analogia.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 66 cpv. 2 2 L’Istituto può modificare la classificazione fino al rilascio del brevetto.

Art. 67 Procedura 1 L’Istituto esamina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione secondo l’articolo 59 capoverso 1 della legge. Se ciò dovesse essere il caso, l’Istituto respinge la domanda di brevetto quando il depositante, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate. 2 Se la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 della legge e le disposizioni della presente ordinanza, l’Istituto assegna al depositan­ te un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’Istituto, se lo ritiene utile, può inviare altre notifica­ zioni.

Art. 68 Abrogato

Art. 69 Fine dell’esame 1 Se le condizioni dalle quali dipende il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al depositante con almeno un mese di anticipo. Con l’annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modifiche dell’estratto e del titolo, nonché le correzioni giusta l’articolo 22. 2 Se gli atti tecnici corrispondono fin dall’inizio o dopo notificazione alla legge e alla presente ordinanza in virtù del capoverso 1, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto deve essere rilasciato.

Titolo prima dell’art. 70

Capitolo 5: Preparazione del rilascio del brevetto

Art. 70 Abrogato

Art. 72 Termine sospensivo Le domande tendenti a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all’Istituto dopo la data della fine della procedura di esame comunicata, sono ritenute presentate solo dopo il rilascio del brevetto.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Titolo prima dell’art. 73

Capitolo 6: Procedura di opposizione

Art. 73 Forma e contenuto 1 L’opposizione deve essere presentata per scritto in due esemplari entro nove mesi dalla pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:

a. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l’indirizzo dell’opponente;

b. il numero e il titolo del brevetto impugnato; c. la dichiarazione precisante in che misura viene fatta opposizione al brevetto; d. le cause d’opposizione (art. 1a, 1b e 2 della legge); e. l’esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.

2 La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione (art. 59c della legge). 3 L’opponente deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.

Art. 74 Esame dell’opposizione 1 Qualora le condizioni di cui all’articolo 73 capoversi 1 e 2 non siano soddisfatte e le manchevolezze non siano state corrette entro il termine di opposizione (art. 59c della legge), l’Istituto non entra in materia. 2 Qualora l’opposizione soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1 ma non le altre disposizioni della legge o della presente ordinanza, l’Istituto assegna all’opponente un termine supplementare adeguato per correggerla. Allo stesso tempo informa l’opponente che, in caso di inosservanza di tale termine, l’opposizione non è accolta. 3 Se i documenti addotti dall’opponente come mezzi di prova non sono presentati neppure su richiesta, l’Istituto non è tenuto a tenerne conto.

Art. 75 Lingua 1 La procedura d’opposizione si svolge nella lingua del brevetto impugnato. 2 L’opposizione o altri atti delle parti possono essere presentati anche in un’altra lin­ gua ufficiale (art. 4 cpv. 1). 3 Qualsiasi modifica degli atti tecnici (art. 81) deve essere presentata nella lingua della procedura. 4 Qualora un atto addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l’Istituto può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l’Istituto non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 76 Parti 1 Sono parti nella procedura di opposizione il titolare del brevetto e l’opponente. 2 Qualora il brevetto sia stato trasferito, l’articolo 33 capoverso 3 della legge si applica per analogia.

Art. 77 Rappresentanza delle parti 1 L’opponente che deve nominare un mandatario domiciliato in Svizzera (art. 13 della legge) è tenuto ad indicarne, entro il termine d’opposizione o un termine sup­ plementare prescritto dall’Istituto, il nome e il domicilio di notifica. Allo stesso tempo l’Istituto informa l’opponente che, in caso di inosservanza del termine, l’op­ posizione non è accolta. 2 Il titolare del brevetto che deve nominare un mandatario è tenuto a indicarne, entro un termine prescritto dall’Istituto, il nome e il domicilio di notifica. Se non adempie tali obblighi, è escluso dalla procedura. 3 Per il resto, gli articoli 5, 8, 8a e 9 si applicano per analogia.

Art. 78 Pluralità di opposizioni Se nei confronti dello stesso brevetto sono state presentate più opposizioni, l’Istituto le tratta in un unico procedimento.

Art. 79 Numero di esemplari e allegati Fatto salvo l’articolo 73 capoverso 1, un esemplare degli atti scritti e degli allegati relativi all’opposizione è consegnato per l’Istituto e uno per ogni parte; qualora manchino esemplari, l’Istituto può concedere un termine supplementare o fare le copie necessarie a spese della parte richiedente.

Art. 80 Risposta all’opposizione L’Istituto comunica l’opposizione al titolare del brevetto e lo invita a rispondere e, se del caso, a presentare atti modificati. A tale fine, l’Istituto assegna al titolare un termine adeguato.

Art. 81 Modifica del brevetto 1 La modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di opposizione ai sensi dell’articolo 59c della legge. 2 Il brevetto non può essere modificato al punto da:

a. estenderne l’oggetto oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmen­ te (art. 46d); o

b. estenderne il campo d’applicazione materiale.

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Titolo prima dell’art. 82 Abrogato

Art. 82 Scambio di scritti 1 L’Istituto comunica all’opponente la risposta del titolare del brevetto e le eventuali modifiche degli atti tecnici. Se sono state presentate più opposizioni, gli comunica anche le altre opposizioni. 2 Se il titolare del brevetto ha modificato gli atti tecnici o se l’Istituto lo ritiene opportuno per altri motivi, esso invita l’opponente a pronunciarsi. A tale fine gli assegna un termine adeguato. 3 L’Istituto può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti.

Art. 83 Parere della commissione d’etica 1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’Istituto può chiedere il parere della Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano. 2 L’Istituto comunica il parere della commissione d’etica alle parti e dà loro la possi­ bilità di pronunciarsi per scritto.

Art. 84 Dibattimenti 1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’Istituto può invitare le parti a parte­ cipare a dibattimenti, se pare che tale partecipazione sia propria a chiarire i fatti. 2 I dibattimenti non sono pubblici. In casi eccezionali, l’Istituto può, su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, prevedere un dibattimento pubblico qualora sia giustificato da interessi pubblici preponderanti. Del dibattimento è redatto un pro­ cesso verbale sommario. 3 Le deliberazioni sono segrete.

Art. 85 Decisione finale 1 Quando gli atti lo consentono, l’Istituto decide che:

a. il brevetto è interamente o parzialmente revocato e che, in tale misura, l’opposizione è accolta;

b. il brevetto è mantenuto senza modifiche e che l’opposizione è respinta; o c. in base agli atti esposti o in base agli atti modificati durante la procedura

d’opposizione il brevetto può essere mantenuto in una forma modificata e che l’opposizione è respinta per il resto.

2 Se il brevetto è mantenuto in una forma modificata e dopo che la decisione è passata in giudicato, l’Istituto invita il titolare del brevetto, se del caso, ad adattare gli atti tecnici. Se il titolare del brevetto non dà seguito all’invito, o se le modifiche degli atti tecnici non sono conformi alla decisione dell’Istituto, il brevetto è revo­ cato.

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3 Se gli atti tecnici modificati durante la procedura di opposizione corrispondono fin dall’inizio alla decisione dell’Istituto, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto è mantenuto.

Art. 86 Tassa d’opposizione e indennità alle parti 1 Se l’opposizione è accolta, la tassa d’opposizione è di norma restituita all’oppo­ nente; qualora l’opposizione sia accolta parzialmente la tassa è restituita in propor­ zione. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l’Istituto può rinunciare alla restituzione della tassa d’opposizione, segnatamente se l’opponente ha intenzional­ mente ritardato la procedura. 2 Non è riconosciuta nessuna indennità alle parti.

Art. 87 Registrazione e pubblicazione La revoca, il mantenimento senza modifiche o il mantenimento del brevetto in una forma modificata sono iscritti nel registro dei brevetti e pubblicati dall’Istituto che consegna un nuovo documento di brevetto al titolare del brevetto.

Art. 88 Diritto applicabile Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedu­ ra amministrativa.

Titolo prima dell’art. 89

Titolo quarto: Inserto, registro dei brevetti e pubblicazioni dell’Istituto Capitolo primo: Inserto

Art. 89 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva nonché 5 e 6 1 Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare l’inserto: 5 Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2), l’Istituto si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto. 6 Qualora l’interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l’Istituto a permettere agli uffici competenti dell’Amministrazione federale di consultare l’inserto.

RS 172.021

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Art. 91 Abrogato

Art. 92 cpv. 2 2 Conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.

Art. 93 cpv. 2 Concerne soltanto il tedesco.

Art. 94 cpv. 1 lett. b, e, f, k e q nonché 2 1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

b. classificazione; e. numero di deposito; f. abrogata k. nome e domicilio di notifica del mandatario; q. le procedure di opposizione in corso e il dispositivo della decisione finale.

2 Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazio­ ni corrispondenti.

Art. 97 cpv. 4 Abrogato

Art. 98a d. Limitazione della rinuncia parziale Una richiesta di rinuncia parziale a un brevetto è inammissibile fintantoché contro il brevetto è possibile presentare un’opposizione e la decisione sull’opposizione non è passata in giudicato.

Art. 101 cpv. 2 Abrogato

Art. 104 cpv. 1, frase introduttiva nonché 2 e 3 1 Prima del rilascio di un brevetto, sono menzionati nell’inserto: 2 L’articolo 105 capoversi 2–4 si applica per analogia. 3 L’acquirente di una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento probatorio perviene all’Istituto.

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Art. 105 cpv. 1 lett. a e 2bis

Abrogati

Art. 106 Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’Istituto cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell’inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamen­ te nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento equivalente.

Titolo prima dell’art. 108

Capitolo 4: Pubblicazioni dell’Istituto

Art. 109 Fascicolo del brevetto Il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto.

Titolo prima dell’art. 111

Titolo quinto: Licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici

Art. 111 Oggetto dell’azione 1 Se il Paese beneficiario è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al momento di promuovere l’azione per la concessione di una licenza obbli­ gatoria di esportazione di prodotti farmaceutici, l’attore deve presentare la notifica del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commer­ cio dell’OMC (Consiglio TRIPS), in cui il Paese beneficiario dichiara:

a. la quantità di prodotto farmaceutico di cui necessita per soddisfare il suo fab­ bisogno;

b. di non avere sufficienti capacità di produzione, o di non averne affatto, a meno che non si tratti di uno dei Paesi meno sviluppati secondo l’elenco delle Nazioni Unite (ONU); e

c. di avere rilasciato una licenza obbligatoria per l’importazione del prodotto farmaceutico in questione, nella misura in cui questo è brevettato sul suo ter­ ritorio.

2 Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’attore deve presentare all’Isti­ tuto una dichiarazione conforme alla notifica di cui al capoverso 1. 3 La notifica ai sensi del capoverso 1 e le dichiarazioni secondo il capoverso 2 fanno piena prova delle informazioni che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.

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4 L’azione deve inoltre includere: a. le prove attestanti che gli sforzi per ottenere una licenza contrattuale sono

rimasti infruttuosi (art. 40e della legge); b. la quantità di produzione che l’attore intende fabbricare e le comunicazioni

concernenti licenze già rilasciate, nella misura in cui ne sia a conoscenza; c. le misure che l’attore intende adottare per rendere chiaramente riconoscibili i

prodotti farmaceutici fabbricati su licenza (art. 111a); d. l’indirizzo Internet al quale sono pubblicate le informazioni di cui all’artico­

lo 111b.

Art. 111a Misure per il riconoscimento dei prodotti 1 Il titolare della licenza deve rendere riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza mediante misure idonee. 2 Sono segnatamente considerate misure idonee le indicazioni poste sugli imballaggi o sui supporti dei prodotti come ampolle, blister e contenitori, nonché su tutti i relativi documenti che segnalano che il prodotto è oggetto di una licenza obbligato- ria per l’esportazione di prodotti farmaceutici e che è destinato esclusivamente all’esportazione verso il Paese indicato. 3 Le misure devono essere proporzionate e non devono avere ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti.

Art. 111b Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza Subito dopo il rilascio della licenza, il titolare della licenza deve pubblicare sul suo sito Internet o su quello dell’OMC le seguenti informazioni:

a. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza; b. quantità di produzione; c. Paesi beneficiari; d. misure per distinguere i prodotti fabbricati su licenza da quelli brevettati

(art. 40d cpv. 4 della legge).

Art. 111c Obbligo d’informare e di notificare dell’Istituto 1 Se il Paese beneficiario è membro dell'OMC, l’Istituto comunica al Consiglio TRIPS il rilascio di una licenza in virtù dell’articolo 40d della legge. La comunica­ zione deve includere le seguenti informazioni:

a. nome e indirizzo del titolare della licenza; b. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza; c. quantità di produzione e di consegna; d. Paesi beneficiari;

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e. durata della licenza; f. indirizzo Internet (art. 111b).

2 Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’Istituto pubblica le informa­ zioni sul suo sito Internet conformemente al capoverso 1. 3 I tribunali comunicano all’Istituto le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere il suo obbligo d’informare e di notificare.

Titolo prima dell’art. 112

Titolo sesto: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 112 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di intro­ duzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 112a Domanda d’intervento 1 Il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane. 2 La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 112b Ritenzione della merce 1 In caso di ritenzione, l’ufficio doganale custodisce esso stesso la merce contro pagamento di una tassa oppure la fa custodire da terzi a spese del richiedente. 2 Esso comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizze­ ra o all’estero della merce ritenuta. 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 86c capoverso 2 o 3 della legge è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente la merce.

Art. 112c Campioni 1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l’Ammi­ nistrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenu­ ta, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

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Art. 112d Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprieta­ rio della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta l’Istituto stabilisce un termine ade­ guato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 112e Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’articolo 86c capoverso 1 della legge. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle doga­ ne invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campio­ ni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni l’Amministrazione delle dogane può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

Art. 112f Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200716 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 118 Trasformazione 1 Se una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trasformato in domanda di brevetto svizzero, l’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:

a. pagare la tassa di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a); b. presentare la traduzione (art. 123 della legge); c. nominare un mandatario (art. 13 della legge).

2 Le tasse annuali esigibili devono essere pagate entro sei mesi a decorrere dal relativo invito dell’Istituto; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una soprattassa.

RS 631.035

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Art. 122 Altre tasse 1 Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d’esecuzione del 19 giugno 197017 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione). 2 Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell’elenco delle tasse del regola­ mento d’esecuzione del Trattato di cooperazione.

Art. 122a Abrogato

Art. 123 Protezione provvisoria 1 Se una domanda di brevetto internazionale non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il depositante:

a. consegna al convenuto una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera; o

b. rende accessibile al pubblico una traduzione delle rivendicazioni tramite l’Istituto.

2 Chi presenta all’Istituto una traduzione delle rivendicazioni della domanda di brevetto internazionale pubblicata deve indicare il numero di detta domanda. 3 L’Istituto iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare se questa è completa. 4 L’Istituto mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata. 5 Se la traduzione è rettificata, i capoversi 1–4 si applicano per analogia.

Art. 124 Condizioni per l’inizio della fase nazionale 1 Il depositante deve compiere i seguenti atti presso l’Istituto entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità:

a. menzionare l’inventore per scritto; b. se del caso, indicare la fonte (art. 45a); c. pagare la tassa di deposito; d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda

internazionale è redatta in un’altra lingua. 2 Qualora il depositante non adempia le condizioni di cui al capoverso 1, la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera.

RS 0.232.141.11

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

3 Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve nominare un mandata­ rio entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora un mandatario non sia nominato entro tale termine, l’Istituto assegna al depositante un termine di due mesi per farlo. Se questo termine non è rispettato, l’Istituto respinge la domanda. 4 Qualora il documento di priorità non sia presentato all’ufficio ricevente o all’Istituto internazionale entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto di priorità si estingue. 5 L’articolo 52 capoverso 1 si applica per analogia se il documento di priorità non è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 125a cpv. 1 1 Se è richiesto l’inoltro di una traduzione giusta l’articolo 138 capoverso 1 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazio­ nale.

Art. 126 cpv. 5 e 6 5 La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici eventual­ mente modificati in seguito all’esame al momento del deposito o all’esame relativo al contenuto (art. 46–50). 6 Su richiesta, la ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici presentati in lingua inglese, se gli atti tecnici soddisfano le altre condizioni di cui agli articoli 46–50.

Art. 127 Procedura 1 Se le condizioni di cui all’articolo 126 sono soddisfatte, l’Istituto trasmette i docu­ menti richiesti all’autorità competente incaricata della ricerca internazionale. 2 L’Istituto trasmette al depositante il rapporto di ricerca e una copia dei documenti ivi citati; una copia è allegata agli atti.

Art. 127b cpv. 1 lett. b e c 1 La domanda deve contenere:

b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commer­ cio in Svizzera;

c. una copia dell’informazione relativa al medicamento rispettivamente delle istruzioni per l’uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall’auto­ rità competente.

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II

Ordinanza sui brevetti RU 2008

Art. 127l Tasse annuali 1 La tassa annuale per parte dell’anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l’anno corrispondente, arrotondato al franco superiore. 2 Le tasse annuali diventano esigibili l’ultimo giorno del mese in cui:

a. inizia la validità del certificato; b. è rilasciato il certificato, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massi­

ma di protezione del brevetto. 3 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l’ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.

Disposizioni transitorie 1 Anche le domande di brevetto già depositate il giorno dell’entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2008 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto. 2 Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell’entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell’Istituto se soddisfano alle disposizioni del vecchio diritto. 3 Le comunicazioni dell’Istituto secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell’entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano. 4 I termini assegnati dall’Istituto, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell’entrata in vigore, non sono modificati. 5 Un rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) può essere richiesto solo per le domande di brevetto depositate il giorno dell’entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore. 6 Sono pubblicate solo le domande di brevetto depositate il giorno dell’entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore. 7 Solo i brevetti rilasciati secondo il nuovo diritto possono essere oggetto di un’op­ posizione (art. 73–88). 8 In caso di atti depositati in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore, è consi­ derato giorno del deposito il giorno in cui è stata depositata la prima parte.

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III

Ordinanza sui brevetti RU 2008

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa

pagina rimane vuota.

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Ordinanza sui brevetti RU 2008

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