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Regolamento (CE) N. 1891/2006 del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

 Reglamento (CE) N° 1891/2006 del Consejo de 18 de diciembre de 2006 por el que se modifican los Reglamentos (CE) N° 6/2002 y (CE) N° 40/94 para hacer efectiva la adhesión de la Comunidad Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2006 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la

registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicem- bre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), ha istituito il sistema comunitario dei disegni e modelli mediante il quale le imprese possono ottenere, attraverso un’unica procedura, disegni e modelli comunitari cui viene garan- tita una protezione uniforme e che producono i loro effetti in tutto il territorio della Comunità.

(2) A seguito dei preparativi avviati e condotti dall’Organiz- zazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) con la partecipazione degli Stati membri che sono membri del- l’Unione dell’Aia, degli Stati membri che non sono mem- bri di tale Unione e della Comunità europea, il 2 luglio 1999 la conferenza diplomatica, convocata a tal fine a Ginevra, ha adottato l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (di seguito denominato «atto di Ginevra»).

(3) Il Consiglio, tramite la decisione 954, ha approvato l’ade- sione della Comunità europea all’atto di Ginevra dell’ac- cordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (2) e ha autorizzato il pre- sidente del Consiglio a depositare lo strumento di ade- sione presso il direttore generale dell’OMPI a decorrere dalla data di adozione da parte del Consiglio delle misure necessarie a rendere operativa l’adesione della Comunità all’atto di Ginevra. Il presente regolamento contiene tali misure.

(4) È opportuno incorporare le misure appropriate nel rego- lamento (CE) n. 6/2002 tramite l’inserimento di un nuovo titolo relativo alla «Registrazione internazionale dei dise- gni e modelli».

(5) Le norme e le procedure correlate alle registrazioni inter- nazionali di disegni e modelli che designano la Comunità dovrebbero, in linea di principio, essere identiche alle norme e alle procedure applicabili alle domande relative ai disegni e modelli comunitari. In base a tale principio una registrazione internazionale che designa la Comunità dovrebbe essere sottoposta ad un esame degli impedi- menti alla registrazione prima di essere operativa al pari di un disegno o modello comunitario registrato. Analoga- mente, una registrazione internazionale che ha la stessa validità di un disegno o modello comunitario registrato dovrebbe essere soggetta alle stesse norme in materia di invalidazione applicabili a un disegno o modello comuni- tario registrato.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il rego- lamento (CE) n. 6/2002.

(7) L’adesione della Comunità all’atto di Ginevra creerà una nuova fonte di introiti per l’Ufficio di armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Il regola- mento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (3), dovrebbe quindi essere modi- ficato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 40/94 è sosti- tuito dal seguente:

«3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento rela- tivo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del proto- collo di Madrid di cui all’articolo 140 del presente regolamento per una registrazione internazionale che designa le Comunità europee e altri pagamenti versati alle parti contraenti del proto- collo di Madrid, il gettito delle tasse dovute a norma dell’atto di Ginevra di cui all’articolo 106 ter del regolamento (CE) n. 6/2002 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea e altri pagamenti versati alle parti contraenti dell’atto di Ginevra e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.».

(1) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal- l’atto di adesione del 2005.

(2) Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

L 386/14 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.12.2006

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 6/2002 è così modificato:

1) l’articolo 25, paragrafo 1, lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante:

i) un disegno o modello comunitario registrato o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

ii) un disegno o modello registrato di uno Stato mem- bro o una domanda relativa a un simile disegno o modello;

o

iii) la registrazione di un disegno a titolo dell’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la regi- strazione internazionale dei disegni e modelli indu- striali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato “l’atto di Ginevra”, che è appro- vato con la decisione del Consiglio 954/2006 e che ha effetto nella Comunità, o una domanda volta a ottenere il relativo diritto;»

2) dopo il titolo XI è inserito il titolo seguente:

«TITOLO XI bis

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DI DISEGNI E MODELLI

S e z i o n e 1

Disposizioni generali

Articolo 106 bis

Applicazione delle disposizioni

1. Salvo diversamente indicato nel presente titolo, il pre- sente regolamento e i relativi regolamenti di attuazione adot- tati in virtù dell’articolo 109 si applicano, mutatis mutandis, alle registrazioni dei disegni e modelli industriali nel regi- stro internazionale tenuto dall’Ufficio internazionale dell’Or- ganizzazione mondiale della proprietà intellettuale (di seguito “registrazione internazionale” e “l’Ufficio internazio- nale”) che designano la Comunità in virtù dell’atto di Ginevra.

2. Qualsiasi iscrizione effettuata nel registro internazio- nale riguardante una registrazione internazionale che desi- gna la Comunità produce gli stessi effetti di un’iscrizione effettuata nel registro dei disegni e modelli comunitari del- l’Ufficio e qualsiasi pubblicazione nel bollettino dell’Ufficio internazionale relativa a una registrazione internazionale che designa la Comunità sortisce gli stessi effetti di una pubbli- cazione nel bollettino comunitario dei disegni e modelli.

S e z i o n e 2

Registrazioni internazionali che designano la comunità

Articolo 106 ter

Procedura di deposito della domanda internazionale

Le domande internazionali ai sensi dell’articolo 4, para- grafo 1, dell’atto di Ginevra sono depositate direttamente presso l’Ufficio internazionale.

Articolo 106 quater

Tasse di designazione

Le tasse di designazione prescritte, di cui all’articolo 7, para- grafo 1, dell’atto di Ginevra, sono sostituite da tasse di desi- gnazione individuali.

Articolo 106 quinquies

Effetti di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea

1. Una registrazione internazionale che designa la Comu- nità produce, dalla data della registrazione di cui all’arti- colo 10, paragrafo 2, dell’atto di Ginevra, gli stessi effetti di una domanda relativa ad un disegno o modello comunitario registrato.

2. Se non è stato notificato un rifiuto, o se un eventuale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un disegno o modello che designa la Comunità produce, a par- tire dalla data di cui al paragrafo 1, gli stessi effetti di una registrazione di un disegno o modello comunitario registrato.

3. L’Ufficio fornisce informazioni sulle registrazioni inter- nazionali di cui al paragrafo 2, conformemente alle condi- zioni previste dal regolamento di attuazione.

29.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 386/15

Articolo 106 sexies

Rifiuto

1. L’Ufficio trasmette all’Ufficio internazionale una noti- fica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale, l’Ufficio riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di cui all’arti- colo 3, lettera a) o che il disegno o modello contrasta con l’ordine pubblico o i comuni principi di moralità.

La notifica menziona le ragioni su cui si basa il rifiuto.

2. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità non sono rifiutati prima che al titolare sia stata concessa l’opportunità di rinunciare alla registrazione inter- nazionale rispetto alla Comunità o di presentare le proprie osservazioni.

3. Le condizioni per l’esame dei motivi del rifiuto sono stabilite nel regolamento d’attuazione.

Articolo 106 septies

Annullamento degli effetti di una registrazione internazionale

1. Gli effetti di una registrazione internazionale nella Comunità possono essere dichiarati totalmente o parzial- mente nulli secondo la procedura di cui ai titoli VI e VII o da un tribunale dei disegni o modelli comunitari sulla base di una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione.

2. Se l’Ufficio è al corrente dell’invalidazione, la notifica all’Ufficio internazionale.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui l’atto di Ginevra entra in vigore per quanto riguarda la Comunità europea.

La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubbli- cata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in cia- scuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

Per il Consiglio Il presidente J.-E. ENESTAM

L 386/16 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.12.2006