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Testo Coordinato del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31, recante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

 Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, riguardante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 marzo 2020, n. 16

Testo del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 66 del 13 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 8 maggio 2020, n. 31 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie.». (20A02606)

(GU n.121 del 12-5-2020)

Vigente al: 12-5-2020

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Capo I Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali

«Milano Cortina 2026»

Art. 1

Consiglio olimpico congiunto

1. E' istituito, presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il «Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026» composto da quindici membri, dei quali un rappresentante del Comitato olimpico internazionale (CIO), uno del Comitato paralimpico

internazionale, uno del Comitato olimpico nazionale italiano, uno del Comitato italiano paralimpico, uno del Comitato organizzatore di cui all'articolo 2, uno della Societa' di cui all'articolo 3, (( uno del Forum di cui all'articolo 3-bis, uno della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport )), uno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno della Regione Lombardia, uno della Regione Veneto, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Provincia autonoma di Bolzano, uno del Comune di Milano e uno del Comune di Cortina d'Ampezzo. Il Consiglio elegge al proprio interno (( un portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori )).

2. Il Consiglio olimpico congiunto ha funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi, assicurando il confronto tra le istituzioni coinvolte, in ordine alle principali questioni organizzative. Il Consiglio olimpico congiunto predispone annualmente una relazione sulle attivita' svolte, che e' trasmessa al Parlamento per il tramite dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato in materia di sport, sono definite, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le regole di funzionamento del Consiglio olimpico congiunto.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Consiglio olimpico congiunto non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati. I rimborsi di eventuali spese sostenute dai predetti componenti rimangono invece a carico degli enti a cui essi fanno capo )).

Art. 2

Comitato organizzatore

1. (( La Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'artcolo 14 del codice civile, )) dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, assume le funzioni di Comitato organizzatore dei giochi.

2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro, (( e operante in regime di diritto privato )) svolge tutte le attivita' di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio olimpico congiunto, (( in conformita' agli impegni )) assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta olimpica.

3. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato organizzatore (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»

1. E' autorizzata la costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica.

2. Lo scopo statutario e' la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando (( convenzioni )) con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. A tale fine, la Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. (( 2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle

opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 )).

3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile.

4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno 2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).

5. L'organo di amministrazione della Societa' e' composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di amministrazione, puo' partecipare, senza

diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.

6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I componenti dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti che li hanno nominati.

8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2, informandone periodicamente il Comitato organizzatore.

9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. La Societa' puo' inoltre avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con oneri a carico della Societa' stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche non partecipanti alla Societa'.

10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'art. 9, comma 1.

11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e' commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed e' desunto dal Quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12.

12. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026». (( 12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 18, primo periodo, la parola: «riservato» e'

sostituita dalla seguente: «autorizzato» e le parole «a valere sulle» sono sostitute dalle seguenti: «con corrispondente riduzione delle»;

b) al comma 20: 1) al primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano»

sono inserite le seguenti: «, che e' resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati»;

2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia» )).

(( Art. 3 bis

Forum per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica

1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, un comitato denominato «Forum per la sostenibilita' dell'eredita' olimpica e paralimpica», quale organismo volto a tutelare l'eredita' olimpica e a promuovere iniziative utili a valutare l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonche' il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto dei

principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, in coerenza con i principi fissati dalla Carta Olimpica e con le raccomandazioni dell'Agenda olimpica 2020. Il Forum promuove altresi' la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d'intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite la composizione e le regole di funzionamento del Forum.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'istituzione e dal funzionamento del Forum non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Forum non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese )).

Art. 4

Garanzie

1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato olimpico internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, e' concessa, a favore del medesimo Comitato olimpico internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 5

Disposizioni tributarie

1. I proventi percepiti a fondo perduto dal Comitato organizzatore per il perseguimento dei propri fini istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES).

2. I proventi percepiti dal Comitato organizzatore, nell'esercizio di attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, non concorrono a formare reddito imponibile ai fini IRES. Si considerano svolte in conformita' agli scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita' istituzionali o quale loro strumento di finanziamento. I pagamenti intercorrenti tra Comitato organizzatore, da un lato, e Comitato olimpico internazionale, enti controllati dal Comitato olimpico internazionale, Cronometrista ufficiale, Comitato paralimpico internazionale, enti controllati dal Comitato paralimpico internazionale, dall'altro, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES, in relazione ai corrispettivi per i servizi resi nell'esercizio di attivita' commerciali direttamente connesse allo svolgimento dei giochi.

3. Gli emolumenti percepiti dagli atleti e dagli altri membri della famiglia olimpica, cosi' come definiti all'articolo 2, dell'allegato XI, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, non residenti fiscalmente in Italia, in relazione alle prestazioni da quest'ultimi rese in occasione dei

Giochi, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi.

4. Non si applicano, nei confronti del Comitato olimpico internazionale, degli enti controllati dal Comitato olimpico internazionale, del Cronometrista ufficiale, del Comitato paralimpico internazionale, degli enti controllati dal Comitato paralimpico internazionale e degli altri enti esteri che hanno alle dipendenze membri della «famiglia olimpica», le disposizioni in materia di stabile organizzazione, nonche' di base fissa o ufficio di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quanto all'attivita' svolta ai fini dell'organizzazione dei Giochi.

5. L'importazione in Italia di tutti i beni, i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dei Giochi invernali e per il loro utilizzo nel corso degli stessi puo' essere effettuata in regime di ammissione temporanea in esenzione dai diritti doganali o in franchigia doganale, ove applicabile. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di facilitare le attivita', puo' adottare misure di semplificazione delle inerenti procedure doganali.

6. I redditi di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, (( per l'anno 2020 concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023, limitatamente al 60 per cento del loro ammontare e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare )).

7. Alla copertura (( delle minori entrate derivanti dal comma 6 del presente articolo, valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025 )), in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).

(( Art. 5 bis

Titolarita' e tutela delle proprieta' olimpiche

1. Si intendono per «proprieta' olimpiche» il simbolo olimpico, la bandiera, il motto, gli emblemi, l'inno, le espressioni identificative dei Giochi, le designazioni e le fiamme, come definiti dagli articoli da 8 a 14 della Carta Olimpica.

2. L'uso delle proprieta' olimpiche e' riservato esclusivamente al Comitato olimpico internazionale, al Comitato olimpico nazionale italiano, al Comitato organizzatore, alla Societa' di cui all'articolo 3, nonche' ai soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato olimpico internazionale.

3. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato al trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non puo' costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale.

4. Il divieto di cui al comma 3 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle

manifestazioni olimpiche. Il divieto si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade», in qualsiasi desinenza e lingua, nonche' a «Milano Cortina», anche nella forma estesa «Cortina d'Ampezzo», in combinazione con l'anno 2026, ivi comprese le varianti «venti ventisei» e «duemilaventisei».

5. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

6. I divieti di cui al presente articolo cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo e dalle disposizioni del capo III del presente decreto in materia di attivita' parassitarie, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nonche' in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale )).

(( Art. 5 ter

Proprieta' e simbolo paralimpici

1. Le disposizioni dell'articolo 5-bis si applicano anche al simbolo paralimpico «Agitos», alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonche' agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi paralimpici invernali )).

Capo II Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle «Finali ATP Torino 2021 - 2025»

Art. 6

(( Comitato per le finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis ))

1. Ai fini dello svolgimento delle finali ATP Torino 2021-2025, e' istituito un «Comitato per le finali ATP» presieduto dal Sindaco di Torino, o da un suo delegato, e composto da un rappresentante del Presidente della giunta regionale del Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante dell'Autorita' di Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione italiana tennis.

2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione della citta' e del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle locali attivita' economiche, sociali e culturali. Il Comitato ha sede a Torino e si riunisce almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

3. La Federazione italiana tennis cura, anche stipulando un'apposita convenzione (( con la societa' «Sport e salute S.p.a.» )), ogni attivita' organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. A tale fine, puo' essere costituita presso la Federazione italiana tennis una «Commissione Tecnica di Gestione» composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione medesima.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e (( della Commissione )) di cui al comma 3 (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato

di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro ne' compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della societa' «Sport e salute S.p.a.» )).

Art. 7

Opere e infrastrutture

1. Il Comune di Torino e' autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettivita', alle attivita' turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'adeguamento degli impianti destinati ad ospitare il grande evento sportivo e' considerato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia.

3. L'utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche e' rendicontato con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come «ATP Torino 2021-2025».

Art. 8

Garanzie

1. I soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti di ATP Tour, Inc., possono richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, per un ammontare massimo complessivo di 44 milioni di euro fino al 31 dicembre 2024, (( ridotti a un ammontare massimo )) di 28,6 milioni di euro dal 1° gennaio 2025 al 30 gennaio 2026. La controgaranzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita', condizioni e termini per la concessione della suddetta controgaranzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Art. 9

Adempimenti finanziari e contabili

1. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis per l'organizzazione delle Finali ATP di tennis nella citta' di Torino, sono annualmente trasferite entro la data del 15

gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

2. Per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis sono assegnati 3 milioni di euro per supportare le attivita' organizzative delle finali ATP Torino 2021-2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sulle risorse destinate (( alla societa' «Sport e salute S.p.a.» )), ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che a tal fine sono finalizzate. (( 2-bis. La Federazione italiana tennis predispone ogni anno,

nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti le finali ATP di tennis Torino 2021-2025, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia )).

Capo III ((Disciplina del divieto di attivita' parassitarie))

Art. 10

(( Divieto di attivita' parassitarie ))

1. Sono vietate le attivita' di (( pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie, fraudolente, ingannevoli o fuorvianti )) poste in essere (( in relazione all'organizzazione )) di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale non autorizzate dai soggetti organizzatori e aventi la finalita' di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

2. Costituiscono attivita' di (( pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie )) vietate ai sensi del comma 1:

a) la creazione di un collegamento (( anche )) indiretto fra un marchio o altro segno distintivo e uno degli eventi di cui al comma 1 ((,)) idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identita' degli sponsor ufficiali;

b) la falsa (( rappresentazione o )) dichiarazione nella propria pubblicita' di essere sponsor ufficiale di un evento di cui al comma 1;

c) la promozione del proprio marchio o altro segno distintivo tramite qualunque azione, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno degli eventi di cui al comma 1, e idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento sportivo o fieristico medesimo;

d) la vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo di un evento sportivo o fieristico di cui al comma 1 ovvero con altri segni distintivi idonei a indurre in errore (( il pubblico )) circa il logo medesimo e a ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento con l'evento ovvero con il suo organizzatore (( o con i soggetti da questo autorizzati )).

3. Non costituiscono attivita' di pubblicizzazione parassitaria le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi di cui al comma 1.

(( Art. 11

Ambito temporale di applicazione

1. I divieti di cui all'articolo 10 operano a partire dalla data di registrazione dei loghi, brand o marchi ufficiali degli eventi di cui

al comma 1 del medesimo art. 10 fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi )).

Art. 12

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Salvo che la condotta costituisca reato o piu' grave illecito amministrativo, chiunque violi i divieti di cui all'articolo 10 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100.000 euro a 2,5 milioni di euro.

2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che procede nelle forme di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in quanto compatibili (( , avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che agisce, anche d'iniziativa, con i poteri a esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi e provvede altresi' al sequestro o alla descrizione, nel corso dell'evento sportivo o fieristico, di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all'articolo 10 del presente decreto )).

Art. 13

Tutela diretta dei soggetti danneggiati

1. Le previsioni del presente capo non escludono l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte di cui all'articolo 10.

Art. 14

Registrazione come marchio delle immagini che riproducono trofei

1. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole «o sportivo,» sono inserite le seguenti: «le immagini che riproducono trofei,».

Capo IV Disposizioni finali

Art. 15

Disposizioni finali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, sono fatte salve le competenze delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto, anche in merito a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai capi I e II del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato in materia di sport possono (( adottare )) ulteriori disposizioni attuative, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Dall'attuazione di quanto previsto al capo III (( non devono derivare )) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.