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Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della Proprietà Intellettuale (stato 14 giugno 2005)

 Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della Proprietà Intellettuale (stato 14 giugno 2005)

232.148Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 14 giugno 2005)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L’Istituto federale della proprietà intellettuale, visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica alle tasse che l’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Determinazione delle tasse 1 Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19922 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19923 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20014 sul design (LDes)5, la legge del 25 giugno 19546 sui brevetti (LBI) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato. 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’Istituto può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell’allegato e gli esborsi.7

Art. 3 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’Istituto.

RU 1997 2173 1 RS 172.010.31 2 RS 231.2 3 RS 232.11 4 RS 232.12 5 Nuova epr. giusta il n. I dell’O dell’IPI del’11 mar. 2005, approvato dal CF il

25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6 RS 232.14 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del’11 mar. 2005, approvato dal CF il

25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

1

232.148 Proprietà industriale

2 Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 19928 sulle topografie, della legge del 28 agosto 19929 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 200110 sul design, della legge del 25 giugno 195411 sui brevetti e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l’Istituto; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’Istituto.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. 2 Se i dati necessari mancano, l’Istituto invita la persona che ha effettuato il paga- mento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’Istituto, il pagamento è considerato non avvenuto. È salvo l’articolo 8.

Art. 6 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’Istituto è stato accreditato. 2 Se un pagamento è accreditato dopo il termine stabilito dall’Istituto, è considerato giorno del pagamento una data antecedente se è comprovata da un timbro postale di un ufficio postale svizzero su un bollettino di versamento, un tagliando di girata, un vaglia o un documento analogo di un ufficio postale svizzero. 3 Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica. 4 Il pagamento tramite assegno bancario è valido soltanto se detto assegno è pagato dalla banca sulla quale è tratto.

Art. 6a12 Pagamento mediante carta di credito 1 In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l’Istituto riceve l’autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell’Istituto.

8 RS 231.2 9 RS 232.11 10 RS 232.12 11 RS 232.14 12 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 22 mag. 2001, approvata dal CF il 5 set. 2001 e in

vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2385).

2

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale 232.148

2 Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l’Istituto è obbligato a rimbor- sare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il paga- mento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

Art. 7 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. È salvo l’articolo 8. 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento. 3 Se l’avere in conto non è sufficiente il giorno dell’addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l’intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall’Istituto.

Art. 8 Restituzione dei pagamenti All’atto della restituzione di una somma non dovuta o non completamente pagata, l’Istituto può fatturare una tassa per lavoro amministrativo; questa tassa è pari al 10 per cento della somma da restituire, al minimo però 50 franchi.

Art. 8a13 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’Istituto può accordare una ridu- zione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 20 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 100 franchi.

Art. 9 Disposizioni transitorie 1 L’ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antece- dente l’entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente. 2 Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall’Istituto.

13 Introdotto dal n. I del R dell’Istituto federale della proprietà intellettuale del 15 mag. 1999, approvato dal CF l’11 ago. 1999 e in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).

3

232.148 Proprietà industriale

3 Per le domande di brevetto presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 ottobre 199514 dell’ordinanza del 19 ottobre 197715 sui brevetti (OBI) non sono riscosse tasse di esame ai sensi dell’articolo 61a OBI. L’articolo 71 capover- so 3 OBI non è applicabile.

Art. 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

14 RU 1995 5164. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 1996. 15 RS 232.141

4

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale 232.148

Allegato16 (art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo Oggetto Fr.

Art. 28 cpv. 3 LPM17 Tassa di deposito 700.– Art. 18 cpv. 1 OPM18

Art. 18 cpv. 2 OPM Tassa di classe 100.– Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 400.– Art. 43 LPM Tassa d’approvazione in caso di modifica del

regolamento 100.– Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa d’opposizione 800.– Art. 10 cpv. 2 LPM Tassa di proroga 700.– Art. 26 cpv. 4 OPM Art. 26 cpv. 5 OPM – supplemento 200.– Art. 27 OPM Tassa per lavori amministrativi in caso 50.–

di restituzione della tassa di proroga Art. 17a LPM19 Tassa per la divisione di una registrazione 100.– Art. 33 OPM Tassa per la registrazione di un trasferimento

o di una licenza 100.– – per marchio suppletivo del medesimo

titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo 50.–

Art. 33 OPM Tassa per la registrazione di una qualsiasi modifica 100.– – per marchio suppletivo del medesimo

titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo 50.–

Art. 33 OPM Tassa per la registrazione di un cambiamento di mandatario 100.– – per marchio suppletivo del medesimo

titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo 50.–

16 Nuovo testo giusta il n. II del R dell’IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l’11 ago. 1999 (RU 1999 2632). Aggiornato dal n. II del R dell’IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001 (RU 2001 2385), dal n. I del R dell’IPI del 13 nov. 2001, approvato dal CF l’8 marzo 2002 e in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1136) e dal n. II dell’O dell’IPI del’11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

17 RS 232.11 18 RS 232.111 19 RS 232.11

5

232.148 Proprietà industriale

Articolo Oggetto Fr.

Art. 33 OPM Tassa per la rettificazione di una registrazione 100.– – per marchio suppletivo del medesimo

titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo 50.–

Art. 35 OPM Tassa di radiazione parziale (limitazione della listadei prodotti e dei servizi), per ogni marchio 100.–

Art. 26 cpv. 2 PA20 Tassa di consultazione degli atti di domande trattate – per ogni marchio 10.– – importo minimo 100.–

Art. 41 cpv. 1 OPM Tassa di consultazione del registro – per ogni marchio 10.– – importo minimo 100.–

Art. 38 cpv. 1 OPM Tassa per informazioni su domande di Art. 41 cpv. 2 OPM registrazione e contenuto del registro

– per ogni marchio o domanda su cui è richiesta l’informazione 10.–

– importo minimo 100.– – informazioni telefoniche, al minuto 2.–

Art. 41 cpv. 2 OPM Tassa per gli estratti del registro – per ogni diritto di protezione 100.– – per ogni esemplare suppletivo dello stesso

documento richiesto nell’ambito della stessa domanda 10.–

Art. 41a OPM Tassa per il rilascio di un documento di priorità – per ogni diritto di protezione 100.– – per ogni esemplare suppletivo dello stesso

documento richiesto nell’ambito della stessa domanda 10.–

Art. 17a OPM Tassa di proseguimento della procedura 200.– Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa nazionale per la richiesta di una Art. 47 cpv. 4 OPM registrazione internazionale 400.– Art. 4bis cpv. 2 AM21/PM22Tassa per la sostituzione di una registrazione Art. 40 cpv. 1 nazionale precedente con una registrazione lett. h OPM23 internazionale 100.–

RS 172.021 21 RS 0.232.112.3 22 RS 0.232.112.4 23 RS 232.111

20

6

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale 232.148

Articolo Oggetto Fr.

Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7

LPM PM24

Tassa individuale per la designazione della Svizzera – per due classi – per ogni classe supplementare per il rinnovo – per due classi – per ogni classe supplementare

600.– 50.–

600.– 50.–

Art. 9quinquies Art. 46a

PM LPM

Tassa per la trasformazione di una registrazione internazionale in una domanda di registrazione nazionale 100.–

II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo Oggetto Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes25 Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 LDes26 – Emolumento di base per il primo periodo di Art. 17 cpv. 2 protezione (1°–5° anno) lett. a ODes – per un design depositato separatamente 200.–

oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare 100.– di un deposito cumulativo

ma al massimo 700.– Art. 17 cpv. 2 – Emolumento di pubblicazione lett. b ODes – raffigurazioni in bianco e nero 50.–

(fino a tre raffigurazioni) – per ogni ulteriore raffigurazione 20.–

– raffigurazioni a colori (per ogni 50.– raffigurazione)

Art. 17 cpv. 2 – Emolumento per il differimento della 100.– lett. d e cpv. 3 ODes pubblicazione Art. 19 cpv. 4 LDes – Emolumento per la descrizione del design 200.– Art. 17 cpv. 2 (per ogni descrizione) lett. c ODes

24 RS 0.232.112.4 25 RS 232.121 26 RS 232.12

7

232.148 Proprietà industriale

Articolo Oggetto Fr.

Art. 21 cpv. 3 ODes

Art. 21 cpv. 3 ODes

Art. 32 cpv. 2 ODes

Art. 31 cpv. 2 LDes

Art. 24 cpv. 4 ODes

Art. 13 ODes

Art. 23 cpv. 5 ODes

Art. 26 cpv. 3 ODes

Art. 26 cpv. 3 ODes

Emolumento per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno),

il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato separatamente

oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

ma al massimo – Emolumento supplementare in caso

di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione

Emolumento per la modifica o la rettificazione di un’iscrizione nel registro – per ogni ulteriore deposito del medesimo

titolare, se la stessa modifica o rettificazione è chiesta contemporaneamente

Emolumento per il proseguimento della procedura Emolumento per la restituzione delle raffigurazioni e degli esemplari del design Emolumento per il rilascio di un attestato di priorità – per ogni diritto di protezione per il quale

è richiesto un documento – per ogni esemplare suppletivo dello stesso

documento richiesto nell’ambito della stessa domanda

Emolumento per la consultazione degli atti e del registro – per ogni deposito – importo minimo Emolumento per gli estratti del registro – per ogni diritto di protezione per il quale è

richiesto un estratto – per ogni esemplare suppletivo dello stesso

estratto richiesto nell’ambito della stessa domanda

200.–

100.–

700.– 200.–

100.–

50.–

200.–

50.–

100.–

10.–

10.– 100.–

100.–

10.–

8

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale 232.148

Articolo Oggetto Fr.

Art. 26 cpv. 3 ODes Emolumento per informazioni – per ogni deposito 10.– – importo minimo 100.– – informazioni telefoniche, al minuto 2.–

III. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Oggetto Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. b Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 21 cpv. 3bis lett. a Art. 47 lett. b Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 21 cpv. 3bis lett. a Art. 47 lett. b Art. 49 Art. 51 cpv. 4 Art. 139 cpv. 2 Art. 17a cpv. 2 lett. a Art. 21 cpv. 3bis lett. b Art. 55 cpv. 1 Art. 60 cpv. 1 e 3 Art. 121 Art. 125 cpv. 3 e 4

Tassa di deposito 200.– LBI27

OBI28

OBI OBI OBI

OBI OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione OBI a contare dall’undicesima 50.–

OBI OBI OBI OBI LBI Tassa di ricerca 1200.–

OBI

OBI OBI

OBI OBI

OBI

27 RS 232.14 28 RS 232.141

9

232.148 Proprietà industriale

Articolo Oggetto Fr.

Art. 17a cpv. 2 lett. b Art. 21 cpv. 3bis lett. b Art. 61 cpv. 1 Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a

OBI

OBI OBI

OBI OBI

Tassa per l’esame preventivo

Tassa d’esame

600.–

500.–

Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18–18d

OBI29 OBI

Tassa annuale Per il 5° anno a contare dal deposito fino al 20° anno a contare dal deposito, annualmente 310.–

Art. 18a cpv. 3 OBI Art. 18b OBI Art. 18c OBI Art. 18d OBI Art. 18 cpv. 3 OBI – soprattassa 200.– Art. 18a cpv. 3 OBI Art. 18c cpv. 3 OBI Art. 19a cpv. 4 OBI Art. 118 cpv. 2 OBI Art. 130 cpv. 2 e 3 OBI Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento della procedura 200.– Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 500.– Art. 37 cpv. 1 OBI Tassa di rettifica della menzione dell’inventore 100.– Art. 43a OBI Tassa per il rilascio di un documento di priorità

– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un documento 100.–

– per ogni esemplare dello stesso documento richiesto nell’ambito della stessa domanda 10.–

Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame accelerata 200.– Art. 91 cpv. 1 OBI Tassa d’informazione

– per ogni domanda di brevetto, brevetto, domanda di certificato o certificato sui quali nella sua risposta a una domanda d’informazione l’Istituto informa di sua iniziativa o su richiesta 10.–

– importo minimo 100.– – informazioni telefoniche, al minuto 2.–

RS 232.14129

10

Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale 232.148

Articolo Oggetto Fr.

Art. 90 cpv. 1 OBI Tassa per la consultazione dell’inserto 100.– e 3 Art. 90 cpv. 7 OBI – per la consultazione mediante consegna di

copie 200.– Art. 95 cpv. 1 OBI Tassa di consultazione nel registro dei brevetti

per ogni domanda di brevetto, brevetto o certificato 10.–

– importo minimo 100.– Art. 95 cpv. 2 OBI Tassa per un estratto del registro dei brevetti

– per ogni diritto di protezione per il quale è richiesto un estratto 100.–

– per ogni esemplare dello stesso estratto richiesto nell’ambito della stessa domanda 10.–

Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale 500.–

Art. 104 cpv. 2 OBI Tassa di modifica introdotta nell’inserto o Art. 105 cpv. 5 OBI nel registro dei brevetti 100.– Art. 106 OBI – per ogni domanda di brevetto, brevetto,

domanda di certificato o certificato supple- mentare del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo 50.–

Art. 140h LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari 2500.–

Art. 140h LBI30 Tasse annuali per certificati di protezione Art. 127l–127m OBI complementari per il 1° anno fino al 5° anno,

annualmente 310.– Art. 140h cpv. 3 PatG – soprattassa 200.– Art. 133 cpv. 2 LBI Tassa di trasmissione 100.– Art. 121 cpv. 1 OBI

IV. Tasse per le topografie

Articolo Oggetto Fr.

Art. 14 cpv. 2 Art. 12 cpv. 2

LTo31

OTo32 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione Tassa per una modifica dell’iscrizione – per ogni topografia

450.–

100.–

30 31 32

RS 232.14 RS 231.2 RS 231.21

11

232.148 Proprietà industriale

Articolo Oggetto Fr.

– per ogni ulteriore topografia del medesimo titolare, se la stessa modifica è domandata in pari tempo 50.–

Art. 16 LTo Tassa per la consultazione del registro delle topografie e dell’inserto – per ogni topografia 10.– – importo minimo 100.–

Art. 16 LTo Tassa per estratti del registro Art. 14 OTo – per ogni diritto di protezione per il quale è

richiesto un estratto 100.– – per ogni esemplare suppletivo dello stesso

estratto richiesto nell’ambito della stessa domanda 10.–

Art. 16 LTo Tassa per informazioni – per ogni topografia, sulla quale viene

richiesta l’informazione 10.– – importo minimo 100.– – informazioni telefoniche, al minuto 2.–

V. Tasse diverse di cancelleria

Oggetto Fr.

Trasmissione per telefax, per pagina – nel traffico nazionale 2.– – nel traffico internazionale 4.– – importo minimo 8.– Attestati (ad eccezione dei documenti di priorità) 30.– – per autenticazione da parte della Cancelleria federale spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – tassa di base 10.– – inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato 15.– Soprattassa per richieste urgenti fino al 50 %

della tassa dovuta

12