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Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 recante attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione (aggiornato con le modifiche introdotte dal decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7)



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di

taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella

societa' dell'informazione.

CAPO I Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

al suo esercizio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni

aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'

dell'informazione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli

articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al

Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere

letterarie ed artistiche;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli

artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli

organismi di radiodiffusione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a

favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni

private senza scopo di lucro;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo

alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'

culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per

l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta'

letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul

riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul

diritto d'autore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei

deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera

dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del

Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i

Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle

finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la

moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o

permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o

forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia,

l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni

altro procedimento di riproduzione.".

Art. 2

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su

filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei

mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la

radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la

comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,

nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni

particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione

del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso

dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di

comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a

disposizione del pubblico.".

Art. 3

1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto

la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione,

del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo,

dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende,

altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli

Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le

riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie

dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso

in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della

proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o

con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a

disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi

accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel

caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce

esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita

di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini

promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".

Art. 4

1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla

radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a

registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine

della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche,

purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa

inservibile.

2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle

registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere

documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini

economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione

dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".

Art. 5

1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:

"SEZIONE V

Opere registrate su rapporti".

Art. 6

1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle

disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto

riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la

tecnologia utilizzata;

b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito

gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata;

c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico

mediante l'impiego di qualunque supporto.

2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di

distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei

diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore

resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".

Art. 7

1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera

dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non

portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:

a) titolo dell'opera riprodotta;

b) nome dell'autore;

c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali

o corali sono indicati col nome d'uso;

d) data della fabbricazione.".

Art. 8

1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in

modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini

degli articoli 20 e 21.

2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste

dalle necessita' tecniche della registrazione.".

Art. 9

1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e

sostituito dal seguente:

"Capo V

Eccezioni e limitazioni

Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico,

politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure

radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri

materiali dello stesso carattere possono essere liberamente

riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali,

anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e'

stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui

sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o

materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di

attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di

cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi,

salvo caso di impossibilita', la fonte, incluso il nome dell'autore,

se riportato.

Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico o

amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,

nonche' gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere

liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti

giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali

anche radiotelevisivi o telematici, purche' indichino la fonte, il

nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.

Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a

fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie

o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il

nome dell'autore.

Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di

opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di

riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel

pubblico.

2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche

accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o

negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i

propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto

o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e

partiture musicali, e' consentita, nei limiti del quindici per cento

di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di

pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno

effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali

utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,

anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo

sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori

ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe

che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi

previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per

la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri

posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo

tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale

compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al

prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle

biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di

cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti

stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in

forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2

dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del

comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso e' versato

direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti

riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del

bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.

I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai

cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul

mercato.

6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi

precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i

diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.

Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla

responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in

materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di

riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo

economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante

ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico

scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con

l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera

o di altri materiali.

Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche

dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione

culturale e studio personale, non e soggetto ad autorizzazione da

parte del titolare del relativo diritto, al quale non e' dovuta

alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le

partiture musicali;

b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o

audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore

o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio

del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato

il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi

dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello

Stato e degli enti pubblici e' consentita la riproduzione, senza

alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un

unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,

siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,

cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani

o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi

se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti

giustificati da tali fini e purche' non costituiscano concorrenza

all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di

insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre

avvenire per finalita' illustrative e per fini non commerciali.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo'

superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la

modalita' per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere

sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi

dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del

traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello

Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in

musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,

purche' l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

Art. 71-bis - 1. Ai portatori di particolari handicap sono

consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali

protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli

stessi, purche' siano direttamente collegate all'handicap, non

abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'

handicap.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,

di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le

categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per

l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le

modalita' di fruizione dell'eccezione.

Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a

disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di

attivita' privata di studio, su terminali aventi tale unica finzione

situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli

istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle

opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non

soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.

Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni

radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di

prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i

titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con

decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il

comitato di cui all'art. 190.

Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto

le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti

alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o

dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorita' competente,

per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto

svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o

giudiziario.

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee

soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le

associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per

consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68,

commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su

espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari

stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari

dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso

legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle

disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la

corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.

3. I titolari dei diritti non sono tenuti agli adempimenti di cui

al comma 2 in relazione alle opere o ai materiali messi a

disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso

dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso

avvenga sulla base di accordi contrattuali.

4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli

enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle

eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a

consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo,

ciascuna delle parti puo' rivolgersi al comitato di cui all'articolo

190 perche' esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione,

secondo le modalita' di cui all'articolo 194-bis.

5. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale

Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di

fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una

persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo

di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel

rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da

terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la

riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica

per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle

disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o

ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che

ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche

di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito

sulla base di accordi contrattuali.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti

sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure

tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che

abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del

materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa

effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso

personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto

con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non

arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi,

nonche' i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti

interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro

aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione

privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.

Detto compenso e' costituito, per gli apparecchi esclusivamente

destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o

videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al

rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali e' calcolata sul

prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle

della componente interna destinata alla registrazione, ovvero,

qualora cio' non fosse possibile, da un importo fisso per

apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali

supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili

destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso

e' costituito da una somma commisurata alla capacita' di

registrazione resa dai medesimi supporti.

2. Il compenso di cui al comma 1 e' determinato con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di

cui all'articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente

rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui

al comma 1 . Per la determinazione del compenso si tiene conto

dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo

102-quater, nonche' della diversa incidenza della copia digitale

rispetto alla copia analogica. Il decreto e' sottoposto ad

aggiornamento triennale.

3. Il compenso e' dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio

dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti

indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla

Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi,

una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i

compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In

caso di mancata corresponsione del compenso, e' responsabile in

solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei

supporti di registrazione.

4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3,

ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non

corrisponda alla realta', la Societa' italiana degli autori e editori

(S.I.A.E.) puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle

scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da

questi le necessarie informazioni.

Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per

apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto alla

Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale

provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per

cento agli autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai

produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di

categoria maggiormente rappresentative.

2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere senza ritardo,

e comunque entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro

attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori

interessati.

3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e

i supporti di registrazione video e' corrisposto alla Societa'

italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a

ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni

di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento

agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i

produttori originari di opere audiovisive, i produttori di

videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante

agli artisti interpreti o esecutori e' destinata per il cinquanta per

cento alle attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2,

della legge 5 febbraio 1992, n. 93.

Sezione III - Disposizioni comuni

Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal

presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge,

quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a

disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso

dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in

contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri

materiali, ne' arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi

dei titolari.

Art.71-decies 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore

contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di

cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri

capi del titolo II, nonche' al capo I del titolo II-bis.".

Art. 10

1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile

1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:

"Capo I

Diritti del produttore di fotogrammi".

Art. 11

1. L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del

titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la

durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o

permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in

tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;

b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi

fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce

nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima

vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o

consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi

fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la

distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi

fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal

luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si

esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".

Art. 12

1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti

interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto

l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,

indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito

loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a

scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della

diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al

pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici

esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione

dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al

produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti

interpreti o esecutori interessati.

2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le

relative modalita', sono determinate secondo le norme del

regolamento.

3. Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini

dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta

dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo

Stato.".

Art. 13

1. L'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che

l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis,

sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai

suoi interessi industriali.

2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i beni e le

attivita' culturali, in attesa della decisione dell'autorita'

giudiziaria, puo' nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei

fonogrammi previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra,

quanto e' necessario per eliminare le cause che turbano la

regolarita' dell'utilizzazione.".

Art. 14

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo e'

di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo

il fonogramma e' lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12,

comma 3, la durata dei diritti e' di cinquanta anni dalla data della

sua prima pubblicazione.".

Art. 15

1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere

distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui

all'articolo 62, in quanto applicabili.".

Art. 16

1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o

giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima

fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione

o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale

avviene la diretta registrazione originale.".

Art. 17

1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di

emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui al

presente capo.".

Art. 18

1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

inserito il seguente:

"Art.78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o

audiovisive o di sequenze di immagini in movimento e' titolare del

diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o

permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli

originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la

vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il

diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della

Comunita' europea se non nel caso di prima vendita effettuata o

consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle

copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione,

sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di

prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale

e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che

ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di

messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni

dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la

sequenza di immagini in movimento e' pubblicata o comunicata al

pubblico durante tale termine, la durata e' di cinquanta anni dalla

prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al

pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di

immagini in movimento.".

Art. 19

1. L'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a

favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di

opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in

movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro

che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva

hanno il diritto esclusivo:

a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su

filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo

qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri

organismi di radiodiffusione;

b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o

permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle

fissazioni delle proprie emissioni;

c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie

emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa

avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di

ingresso;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera

tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento

scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,

siano esse effettuate su filo o via etere;

e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie

emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel

territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima

vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;

f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun

atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del

pubblico.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto

esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per

nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.

3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione

radiofonica e televisiva.

4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo

e via satellite.

5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni

dalla prima diffusione di una emissione.".

Art. 20

1. L'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti

esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre

persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in

qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio

pubblico.

2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno,

indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le

prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:

a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;

b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o

permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della

fissazione delle loro prestazioni artistiche;

c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e

modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera

tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento

scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal

vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione via

satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le

stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano

gia' oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la

fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia

utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli

artisti interpreti o esecutori il compenso di cui all'art. 73;

qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e' riconosciuto a

favore degli artisti interpreti o esecutori interessati l'equo

compenso di cui all'ari. 73-bis;

d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale

che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti

individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni

artistiche e delle relative riproduzioni;

e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro

prestazioni artistiche. II diritto non si esaurisce nel territorio

della Comunita' europea se non nel caso di prima vendita da parte

del titolare del diritto o con il suo consenso in uno Stato

membro; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni

delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni:

l'artista interprete o esecutore, anche in caso di cessione del

diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere

cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in

movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione

per il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto

contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi tra

l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della

confederazione degli industriali, detto compenso e' stabilito con

la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo

luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3 . I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si esauriscono

con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di

messa a disposizione del pubblico.".

Art. 21

1. Il primo comma dell'articolo 81 della legge 22 aprile 1941, n.

633, e' sostituito dal seguente:

"Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto

di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della

loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di

pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".

Art. 22

1. L'articolo 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che

sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica,

letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato

nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o

rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti

la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole

cinematografiche.".

Art. 23

1. Dopo il titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

inserito il seguente:

"Titolo II-ter

Misure tecnologiche di protezione.

Informazioni sul regime dei diritti

Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti

connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3,

possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure

tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le

tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso dei

loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non

autorizzati dai titolari dei diritti.

2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci

nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia

controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di

accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la

distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del

materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di

controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai

programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.

Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei

diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di

diritti connessi nonche' del diritto di cui all'art. 102-bis, comma

3, sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte

apparire nella comunicazione al pubblico degli stessi.

2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti

identificano l'opera o il materiale protetto, nonche' l'autore o

qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono

altresi' contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso

dell'opera o dei materiali, nonche' qualunque numero o codice che

rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di

identificazione.".

Art. 24

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione

economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi

attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le

norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti

cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma

dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata

o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione

del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis,

oltre alla liquidazione dello stesso puo' essere disposta

l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un

minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di

fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al

produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro

utilizzo, puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un

minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".

Art. 25

1. All'articolo 164, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n.

633, il n. 3) e' sostituito dal seguente:

"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a

compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' in

relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni

sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo

474 del codice di procedura civile.".

Art. 26

1. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,

n. 633, la lettera d), e' sostituita dalla seguente:

"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,

trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi

procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,

cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,

od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente

legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana

degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o

dotati di contrassegno contraffatto o alterato;".

2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941,

n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a

qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene

per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero

presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso

commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.

102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati

o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare

l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione

delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei

titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari

di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti

dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di

cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini

di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o

mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti

dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche

stesse.".

Art. 27

1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 174-bis - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la

violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e'

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del

prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione,

in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e'

facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione

amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione

amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione

e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.".

Art. 28

1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, e'

sostituto dal seguente:

"174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o

via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi

procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le

misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure

acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o

multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge,

ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di

protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con

i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater,

171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione

amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie

della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento

su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle

violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione

amministrativa e' aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto e'

punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la

pubblicazione del provvedimento su due o piu' giornali quotidiani a

diffusione nazionale o su uno o piu' periodici specializzati nel

settore dello spettacolo e, se si tratta di attivita'

imprenditoriale, con la revoca della concessione o

dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o

dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' produttiva o

commerciale.".

Art. 29

1. Dopo l'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

inserito il seguente:

"Art. 174-quater - 1. I proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,

affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo

stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al

potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella

prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente

legge. Il Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la

promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis

dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive

modificazioni.".

Art. 30

1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633,

e' inserito il seguente:

"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per

taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi

nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad

autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al

questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del

provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al

comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con

provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o

dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non

superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale

eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e'

sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la

cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo

da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione

disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24

novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la

revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo

svolgimento dell'attivita'.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di

sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione,

tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione

industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e

nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi

televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre

1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di

esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non

possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.".

Art. 31

1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.

633, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:

"d-bis) sull'attivita' di fabbricazione, importazione e

distribuzione degli apparecchi e dei supporti di cui all'art.

71-septies.".

2. All'articolo 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, il

comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1,

l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire

funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con

gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali

dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione,

vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,

nonche' le attivita' ad esse connesse; possono altresi' accedere ai

locali dove vengono svolte le attivita' di cui alla lettera e) del

comma 1. Possono richiedere l'esibizione della documentazione

relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in

lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso

l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione

cinematografica, nonche' quella relativa agli apparecchi e supporti

di registrazione di cui all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i

suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti

industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,

l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita'

giudiziaria.".

Art. 32

1. All'articolo 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il

secondo comma e' aggiunto il seguente:

"Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei

fonogrammi, la formalita' prevista quale condizione dell'esercizio

dei diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono

essere considerati nazionali, si riterra' soddisfatta qualora su

tutti gli esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo

stabile il simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di

prima pubblicazione.".

Art. 33

1. All'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il

secondo comma e' aggiunto il seguente:

"Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui

all'articolo 71-quinquies, comma 4.".

Art. 34

1. All'articolo 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il secondo

cormma e' sostituito dal seguente:

"Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le

commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate

questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero

per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui

all'articolo 71-quinquies, comma 4. In tale caso la commissione

speciale e' composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia

di diritto d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h),

ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della commissione e'

comunque scelto tra i rappresentanti dei Ministeri.".

Art. 35

1. Dopo l'articolo 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'

inserito il seguente:

"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui all'art.

71-quinquies, comma 4, sottoscritta dall'associazione o dall'ente

proponente, e' consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita

mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni

dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina la

commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo. Copia della

richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso

proponente alla controparte.

2. La richiesta deve precisare:

a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni

inerenti alla procedura;

b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte

convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,

deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i

dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione

fissa la data per il tentativo di conciliazione.

4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo

verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione.

Il verbale costituisce titolo esecutivo.

5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione

formula una proposta per la definizione della controversia. Se la

proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel

verbale con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i

verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il

giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase

conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta

giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.

8. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di

conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o

che la domanda giudiziale e' stata promossa prima della scadenza dei

termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo, sospende il

giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di 60 giorni per

promuovere il tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o

decorso il termine di 90 giorni, il processo puo' essere riassunto

entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non sia

stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio

l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione

di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile.".

CAPO II Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93, recante norme a

favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

Art. 36

1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 1

e' sostituito dal seguente:

"1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1975,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 20 settembre 1975, i

compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli

articoli 73, comma 1; 73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22

aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono versati

all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di

categoria, i quali trasmettono altresi' all'IMAIE la documentazione

necessaria alla identificazione degli aventi diritto"

Art. 37

1. All'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, il comma 2 e'

sostituito dal seguente:

"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai comma 1 e quelle di cui

all' art. 5, comma 5, e all'art. 6, comma 5, nonche' la quota di cui

all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 e

successive modificazioni e integrazioni, per le attivita' di studio e

di ricerca nonche' per i fini di promozione, di formazione e di

sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.".

CAPO III Disposizioni comuni, transitorie e finali

Art. 38

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le

opere e agli altri materiali in esso contemplati, protetti alla data

del 22 dicembre 2002.

2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima

della stessa data.

3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di

protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633,

e successive modificazioni, sia scaduto alla data del 22 dicembre

2002, non sono nuovamente protetti.

Art. 39

1. Il compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile

1941, n. 633, e' fissato fino al 31 dicembre 2005, e comunque fino

all'emanazione del decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle

seguenti misure:

a) supporti audio analogici: 0,23 euro per ogni ora di registrazione;

b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e

CD-RW audio: 0,29 euro per ora di registrazione. Il compenso e'

aumentato proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di

fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,23 euro per 650

megabyte.

((d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).

e) supporti video analogici: 0,29 euro per ciascuna ora di

registrazione;

f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW

video: 0,29 euro per ora, pari a 0,87 euro per un supporto con una

capacita' di registrazione di 180 minuti. Il compenso e' aumentato

proporzionalmente per i supporti di durata superiore;

g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e

videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7

gigabyte. Il compenso e' aumentato proporzionalmente per i

supporti di durata superiore;

h) apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o

digitale audio o video: 3 per cento dei relativi prezzi di listino

al rivenditore;

((h-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 GENNAIO 2005, N. 7 CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 MARZO 2005, N. 43)).

Art. 40

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto

d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima

trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I

criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei

diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e

sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".

Art. 41

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano

abrogati.

2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della

legge 22 aprile 1941, n. 633.

3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992,

n. 93.

4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche

comunitarie

Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli