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Legge federale del 27 settembre 2019 che modifica la legge sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini del 9 ottobre 1992

 Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)

2017-1802 1003

Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini

(Legge sul diritto d’autore, LDA)

Modifica del 27 settembre 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20171,

decreta:

I

La legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

1 In tutta la legge, eccettuati gli articoli 52 e 58, «autorità di sorveglianza» è sosti- tuito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «IPI».

2 In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».

3 Concerne soltanto il testo francese

Art. 2 cpv. 3bis

3bis Le rappresentazioni fotografiche e le rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia sono considerate opere anche se non presentano un carattere originale.

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

1 Non sono protetti dal diritto d’autore:

Art. 13, rubrica, cpv. 1 nonché 2 lett. c

Concerne soltanto il testo francese

1 FF 2018 505 2 RS 231.1

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Art. 13a Messa a disposizione di opere audiovisive

1 Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiun- que possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un com- penso all’autore dell’opera.

2 Non è dovuto alcun compenso se:

a. l’autore o i suoi eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o

b. l’opera audiovisiva è:

1. una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblici- tario o promozionale, un videogioco, un’opera degli organismi di diffu- sione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un’al- tra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su com- missione,

2. un’opera d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),

3. un’opera orfana (art. 22b).

3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusiva- mente agli autori; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattual- mente dell’opera audiovisiva. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

4 L’autore di un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto se anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosce all’autore, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.

5 Il presente articolo non è applicabile alla musica contenuta in opere audiovisive. L’autore di un’opera musicale ha diritto a un’equa parte del prodotto dei suoi diritti esclusivi soggetti a gestione collettiva.

Art. 19 cpv. 1 lett. c, nonché 3 lett. a

Concerne soltanto il testo francese

Art. 22b Utilizzazione di opere orfane

1 Un’opera è considerata orfana se, dopo una ricerca condotta sostenendo un onere ragionevole, i titolari dei diritti sull’opera risultano sconosciuti o introvabili.

2 I diritti di cui all’articolo 10 sull’opera orfana possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se l’opera è utilizzata sulla base di un esem- plare che:

a. si trova in fondi di biblioteche, istituti d’insegnamento, musei, collezioni e archivi, pubblici o accessibili al pubblico, oppure in fondi di archivi di orga- nismi di diffusione; e

b. è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera o consegnato a una delle istituzioni di cui alla lettera a.

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3 Le opere orfane sono considerate pubblicate. Se un’opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 2 si applica altresì all’esercizio dei diritti su tali opere o parti di opere sempre che queste non determinino in modo rilevante il carat- tere specifico dell’esemplare.

4 Ai titolari dei diritti spetta un compenso per l’utilizzazione dell’opera. L’importo del compenso non può essere superiore a quello previsto per l’utilizzazione del- l’opera nel regolamento di ripartizione della società di gestione interessata.

5 Se un numero rilevante di opere è utilizzato sulla base di esemplari d’opera che si trovano nei fondi di cui al capoverso 2 lettera a, si applica l’articolo 43a.

6 Se i diritti non sono rivendicati entro dieci anni, la totalità del prodotto della ges- tione è utilizzato, in deroga all’articolo 48 capoverso 2, per fini di previdenza sociale e promozione di attività culturali.

Art. 24 cpv. 1bis

1bis Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono allestire gli esemplari d’opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali ripro- duzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.

Art. 24d Utilizzazione di opere a fini di ricerca scientifica

1 È consentito riprodurre un’opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è necessaria per applicare un procedimento tecnico e se l’accesso all’opera da ripro- durre è lecito.

2 Conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate a fini di archiviazione e salvaguardia.

3 Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer.

Art. 24e Inventari di fondi

1 Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pub- blici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.

2 Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:

a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:

1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa riso- luzione,

2. il titolo,

3. il frontespizio,

4. l’indice e la bibliografia,

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5. le pagine di copertina,

6. i riassunti di opere scientifiche;

b. per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinemato- grafiche e altre opere audiovisive:

1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa riso- luzione,

2. un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,

3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;

c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell’opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa ri- soluzione.

Art. 29 cpv. 2 lett. abis e 4

2 La protezione si estingue:

abis. 50 anni dopo la produzione per le rappresentazioni fotografiche e le rappre- sentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale;

4 Alle rappresentazioni fotografiche e alle rappresentazioni di oggetti tridimensionali ottenute con procedimenti analoghi a quello della fotografia che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31.

Art. 35a Messa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive

1 Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiun- que possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un com- penso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa conte- nuta.

2 Non è dovuto alcun compenso se:

a. gli artisti interpreti o i loro eredi gestiscono personalmente il diritto esclusi- vo di messa a disposizione; o

b. l’opera audiovisiva è:

1. una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblici- tario o promozionale, un videogioco, un video musicale, una registra- zione di un concerto, un’opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un’altra opera giorna- listica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,

2. un’opera d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a),

3. un’opera orfana (art. 22b).

3 Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusiva- mente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata

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contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di ges- tione autorizzate.

4 L’artista interprete di una prestazione contenuta in un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso sol- tanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosca all’artista interprete, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.

Art. 39 cpv. 1

1 La protezione inizia con l’esecuzione dell’opera o dell’espressione del folclore da parte dell’artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o, se questi non sono pubblicati, con il loro allestimento; si estingue dopo 70 anni. La protezione dell’emissione inizia con la sua diffusione; si estingue dopo 50 anni.

Titolo prima dell’art. 39d

Titolo terzo b: Obbligo dei prestatori di servizi di hosting in Internet che memorizzano le informazioni fornite dagli utenti

Art. 39d

1 Il prestatore di un servizio di hosting in Internet che memorizza le informazioni fornite dagli utenti deve impedire che grazie a tale servizio un’opera o un altro oggetto protetto sia reso nuovamente accessibile a terzi in maniera illecita se:

a. l’opera o l’altro oggetto protetto sono già stati resi accessibili a terzi in ma- niera illecita per il tramite dello stesso servizio;

b. è stato informato della violazione del diritto; e

c. il servizio, segnatamente poiché le sue modalità tecniche di funzionamento o i suoi obiettivi economici favoriscono la violazione del diritto, presenta un rischio particolare di simili violazioni.

2 Il prestatore deve adottare le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista tecnico ed economico alla luce del rischio di tali violazioni del diritto.

Art. 40 cpv. 1 lett. b

1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

b. l’esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a.

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Titolo prima dell’art. 43a

Capitolo 2a: Licenze collettive estese

Art. 43a

1 Per l’utilizzazione di un numero rilevante di opere pubblicate e prestazioni protet- te, una società di gestione può esercitare anche per i titolari che non rappresenta i diritti esclusivi la cui gestione non è subordinata ad autorizzazione secondo l’arti- colo 41 se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a. l’utilizzazione su licenza non pregiudica la normale gestione di opere e pre- stazioni protette;

b. nel campo di applicazione della licenza, la società rappresenta un numero rilevante di titolari dei diritti.

2 Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della me- moria, pubblici o accessibili al pubblico, sono considerate pubblicate ai sensi del capoverso 1.

3 Le società di gestione rendono note in forma adeguata le licenze collettive estese prima della loro entrata in vigore, segnatamente pubblicandole in uno spazio facil- mente accessibile e reperibile.

4 I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla società di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; con la ricezione della dichiarazione di esclusione, tale licenza cessa di applicarsi alle relative opere o prestazioni protette.

5 Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 55‒60) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione deve per contro essere ripartito secondo i principi di cui all’articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottostà all’obbligo d’informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle società di gestione (art. 52‒54).

Art. 48 cpv. 1

1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all’IPI.

Art. 51 cpv. 1 e 1bis

1 Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d’opere devono fornire alle società di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che con- senta un trattamento automatico dei dati, le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione.

1bis Le società di gestione possono scambiarsi le informazioni ottenute in applica- zione del presente articolo per quanto sia necessario all’esercizio delle loro attività.

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Art. 52 Autorità di sorveglianza

L’IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

Art. 60 cpv. 4

4 La locazione di esemplari d’opere di cui all’articolo 13 da parte di biblioteche pubbliche o accessibili al pubblico sottostà a tariffe preferenziali, affinché tali istitu- zioni possano assolvere al loro mandato di trasmissione e diffusione del sapere.

Art. 62 cpv. 1bis

1bis Vi è rischio di lesione dei diritti d’autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capo- versi 1 e 3 nonché in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 39d.

Art. 74 cpv. 2

2 La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge fede- rale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni:

a. i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa la concessione dell’effetto sospensivo nel singolo caso;

b. l’articolo 53 PA non è applicabile;

c. il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare even- tuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; non può essere prorogato;

d. di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l’arti- colo 57 capoverso 2 PA.

3 RS 173.32 4 RS 172.021

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Titolo prima dell’art. 75

Capitolo 4: Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane

Art. 75 cpv. 1

1 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione auto- rizzate, qualora vi sia il sospetto dell’imminente importazione, esportazione o tran- sito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini.

Titolo prima dell’art. 77i

Titolo quinto a: Trattamento di dati personali a fini di querela o denuncia

Art. 77i

1 Se necessario al fine di sporgere querela o denuncia, chi è leso nei suoi diritti d’au- tore o nei suoi diritti di protezione affini è autorizzato a trattare i dati personali a cui può accedere in maniera lecita. È inoltre autorizzato a utilizzare tali dati per far valere pretese di diritto civile in via adesiva o al termine del procedimento penale.

2 La persona lesa deve rendere noti lo scopo del trattamento dei dati, la natura dei dati trattati e l’estensione del trattamento dei dati.

3 Non è autorizzata a collegare i dati personali di cui al capoverso 1 con dati raccolti per altri fini.

Art. 81 cpv. 3

3 Gli articoli 13a e 35a non sono applicabili ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2019.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2019

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2019

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

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Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2020.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 20206.

26 febbraio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

5 FF 2019 5437 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 febbraio 2020.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa

Art. 14 cpv. 1 lett. h e 2

1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:

h. la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini.

2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d‒f e h affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.

2. Legge federale del 18 dicembre 19878 sul diritto internazionale privato

Art. 109 cpv. 2bis

2bis Il capoverso 2 si applica per analogia alle azioni concernenti i diritti al compenso previsti dalla legge per l’utilizzazione lecita di un bene immateriale.

7 RS 172.021 8 RS 291