关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH348

返回

Ordinanza del 2 settembre 2015 sul registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (stato 1° gennaio 2017)

 RS 232.112.2

1

Ordinanza sul registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli (Ordinanza DOP/IGP per prodotti non agricoli)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50a della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi; visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la registrazione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura tra- sformati.

Art. 2 Definizioni Ai fini della presente ordinanza s’intende per:

a. denominazione d’origine: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località, le cui qualità o caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente imputabili all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani e di cui tutte le tappe della produzione si svolgono nell’area geografica delimitata;

b. indicazione geografica: una denominazione che identifica un prodotto come originario di un Paese, di una regione o di una località e avente una determi- nata qualità, reputazione o altra caratteristica che sia essenzialmente attri- buibile alla sua origine geografica.

Art. 3 Denominazioni omonime 1 Possono essere registrate denominazioni omonime o parzialmente omonime.

RU 2015 3669 1 RS 232.11 2 RS 172.010.31

232.112.2

Proprietà industriale

2

232.112.2

2 Condizioni pratiche devono permettere di differenziare le denominazioni omonime o parzialmente omonime al fine di garantire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre il pubblico in errore.

Sezione 2: Procedura di registrazione

Art. 4 Diritto di presentare una domanda di registrazione 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare una domanda di registrazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). 2 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di una denominazione d’origine è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:

a. la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produ- zione totale del prodotto;

b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che parte- cipano a ciascuna delle tappe della produzione.

3 Un raggruppamento di produttori che presenta una domanda di registrazione di un’indicazione geografica è considerato rappresentativo del prodotto in questione se rispetta i seguenti criteri:

a. la produzione dei suoi membri corrisponde almeno alla metà della produ- zione totale del prodotto;

b. i suoi membri rappresentano almeno il 60 per cento dei produttori che met- tono in commercio il prodotto finale.

4 Una persona può essere assimilata a un raggruppamento se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a. è l’unico produttore disposto a presentare una domanda di registrazione; b. l’area geografica delimitata nella domanda di registrazione possiede caratte-

ristiche sensibilmente diverse da quelle delle aree geografiche circostanti oppure le caratteristiche del prodotto differiscono da quelle dei prodotti ela- borati nelle aree geografiche circostanti.

5 La domanda di registrazione di una denominazione estera può essere presentata all’IPI:

a. dal raggruppamento o da una persona ai sensi dei capoversi 2, 3 o 4; o b. dalle autorità competenti del Paese d’origine a nome dei beneficiari.

6 Nel caso di una denominazione designante un’area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un’area geografica transfrontaliera, diversi raggruppamenti o autorità competenti possono presentare una domanda di registra- zione congiunta.

O DOP/IGP per prodotti non agricoli

3

232.112.2

Art. 5 Contenuto della domanda di registrazione 1 La domanda di registrazione deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per la registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica sono soddisfatte. 2 Contiene in particolare:

a. il nome del raggruppamento, il suo indirizzo e la sua composizione; b. gli elementi che comprovano la rappresentatività del raggruppamento; c. gli elementi che comprovano il legame essenziale o esclusivo tra la qualità,

le caratteristiche o la reputazione del prodotto e la sua origine geografica; e d. l’elenco degli obblighi del prodotto ai sensi dell’articolo 6.

3 Per le denominazioni estere, il dossier deve essere completato dai seguenti ele- menti:

a. il domicilio di notifica in Svizzera del raggruppamento o dell’autorità com- petente del Paese d’origine;

b. il nome e l’indirizzo del rappresentante del raggruppamento o dell’autorità competente del Paese d’origine, nonché, all’occorrenza, il suo domicilio di notifica in Svizzera;

c. un documento che comprova che la denominazione è protetta nel Paese d’origine; e

d. un documento che descrive il sistema di controllo applicato dagli organismi di controllo privati o dalle autorità incaricate di garantire il rispetto dell’elenco degli obblighi ai sensi dell’articolo 18.

4 La domanda di registrazione deve essere trasmessa all’IPI in una lingua ufficiale della Confederazione o essere accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue. 5 Se la lingua originale della denominazione non è scritta in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri.

Art. 6 Elenco degli obblighi 1 L’elenco degli obblighi comprende:

a. la denominazione o le denominazioni e la categoria di registrazione (deno- minazione d’origine o indicazione geografica);

b. la delimitazione dell’area geografica del prodotto; c. la definizione delle tappe della produzione, se la domanda riguarda una

denominazione d’origine; d. la descrizione del prodotto comprendente, a seconda dei casi, le materie pri-

me e le principali caratteristiche sensoriali, fisiche, chimiche e microbiologi- che;

e. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto;

Proprietà industriale

4

232.112.2

f. la designazione di uno o più organismi di certificazione ai sensi dell’arti- colo 15 oppure, per le denominazioni estere, la designazione di uno o più organismi di controllo privati o di una o più autorità incaricate di garantire il rispetto dell’elenco degli obblighi ai sensi dell’articolo 18.

2 L’elenco degli obblighi può pure comprendere: a. i criteri di valutazione della qualità del prodotto finito; b. la descrizione della forma particolare del prodotto; c. gli elementi specifici dell’etichettatura o dell’imballaggio; d. gli elementi relativi alla presentazione se il raggruppamento può giustificare

che questa, al fine di garantire la qualità, la rintracciabilità o il controllo del prodotto, deve essere effettuata nell’area geografica delimitata.

Art. 7 Pareri 1 L’IPI può chiedere il parere di esperti. 2 Invita le autorità federali interessate e i Cantoni a esprimere un parere.

Art. 8 Esame, decisione e pubblicazione 1 L’IPI decide sulla conformità della domanda di registrazione agli articoli 2–6 tenendo conto dei pareri espressi al momento della consultazione. 2 La decisione di registrazione può comportare condizioni pratiche ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 o precisare che la protezione non è concessa per determi- nati elementi della denominazione interessata. 3 L’IPI pubblica:

a. al ricevimento della domanda di registrazione: la denominazione o le deno- minazioni interessate, il nome e l’indirizzo del raggruppamento o dell’autorità competente del Paese d’origine e, all’occorrenza, del suo rap- presentante, la categoria di registrazione richiesta (denominazione d’origine o indicazione geografica) e la data di presentazione della domanda;

b. in caso di accettazione della domanda: i dati di cui all’articolo 11 capover- so 4.

4 L’IPI determina l’organo di pubblicazione.

Art. 9 Opposizione alla registrazione 1 Possono opporsi alla registrazione:

a. le parti ai sensi della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa;

3 RS 172.021

O DOP/IGP per prodotti non agricoli

5

232.112.2

b. un Cantone, se si tratta di una denominazione svizzera, di una denomina- zione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 4 capoverso 6 o di una denomina- zione estera completamente o parzialmente omonima a un’entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’IPI entro tre mesi dalla pubblica- zione della registrazione. 3 I seguenti motivi d’opposizione possono in particolare essere addotti:

a. la denominazione non rispetta le definizioni di cui all’articolo 2; una deno- minazione generica, in particolare, non rispetta le definizioni di cui all’articolo 2;

b. il raggruppamento richiedente non è rappresentativo; c. la registrazione rischia di arrecare pregiudizio a un marchio completamente

o parzialmente omonimo utilizzato per un prodotto comparabile, tenuto con- to della durata dell’utilizzo del marchio, della sua reputazione e del suo gra- do di notorietà.

4 L’IPI decide sull’opposizione.

Art. 10 Modifica dell’elenco degli obblighi 1 Le domande di modifica dell’elenco degli obblighi sono soggette alla stessa proce- dura delle domande di registrazione. 2 L’IPI decide senza seguire tutte le tappe della procedura di registrazione se la domanda concerne unicamente:

a. gli organismi di certificazione ai sensi dell’articolo 15 o gli organismi di controllo o le autorità ai sensi dell’articolo 18;

b. elementi dell’etichettatura; c. la definizione dell’area geografica senza modifiche alla sua delimitazione.

Sezione 3: Registro

Art. 11 Iscrizione nel registro 1 L’IPI tiene il registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche ai sensi della presente ordinanza. 2 Il registro può essere tenuto in forma elettronica. 3 L’IPI iscrive nel registro le denominazioni che ha accettato se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a. nessuna opposizione è stata presentata entro i termini; b. le eventuali opposizioni o gli eventuali ricorsi sono stati respinti.

Proprietà industriale

6

232.112.2

4 Il registro contiene: a. la denominazione o le denominazioni; b. la categoria di registrazione: denominazione d’origine protetta o indicazione

geografica protetta; c. il nome e l’indirizzo del raggruppamento o dell’autorità competente per il

Paese d’origine e, all’occorrenza, del suo rappresentante; d. l’elenco degli obblighi; e. la data della presentazione della domanda di registrazione e il suo contenuto,

la data e il contenuto delle domande di modifica dell’elenco degli obblighi, nonché la data e il contenuto delle decisioni, delle opposizioni e dei ricorsi relativi a tali domande;

f. il nome e l’indirizzo degli organismi o delle autorità incaricate dei controlli relativi al rispetto dell’elenco degli obblighi applicabile ai prodotti prima della loro immissione in commercio.

5 Gli errori di registrazione sono rettificati: a. su richiesta del raggruppamento; b. d’ufficio, se l’errore è puramente formale o imputabile all’IPI.

6 Le modifiche relative al nome e all’indirizzo del raggruppamento non sono sogget- te alla procedura di registrazione. 7 Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.

Art. 12 Durata della registrazione L’iscrizione nel registro di una denominazione è illimitata, fatta salva una cancella- zione ai sensi dell’articolo 13.

Sezione 4: Cancellazione

Art. 13 1 L’IPI cancella la registrazione di una denominazione:

a. su richiesta, se la denominazione non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni o le autorità del Paese in questione non sono più interessati a conservare la registrazione;

b. d’ufficio, se accerta che il rispetto dell’elenco degli obblighi non è più garantito;

c. d’ufficio, se accerta che la denominazione estera non è più protetta nel suo Paese d’origine.

O DOP/IGP per prodotti non agricoli

7

232.112.2

2 L’IPI consulta previamente le autorità federali e i Cantoni interessati se si tratta di una designazione svizzera, o l’autorità competente del Paese d’origine se si tratta di una designazione estera. Sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa. 3 L’IPI notifica alle parti la decisione di cancellazione e la pubblica.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 14 1 Gli emolumenti sono regolati conformemente al regolamento del 28 aprile 19975 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale. 2 L’IPI esamina le domande o opposizioni solo dopo il versamento dei relativi emolumenti.

Sezione 6: Controllo

Art. 15 Denominazione e attività dell’organismo di certificazione 1 Chiunque utilizzi una denominazione d’origine svizzera o un’indicazione geogra- fica svizzera registrata conformemente alla presente ordinanza deve affidare a uno o più organismi di certificazione definiti nell’elenco degli obblighi il controllo della conformità dei suoi prodotti. 2 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione per ogni denominazione di cui effettuano la certificazione. 3 Le procedure di controllo sono definite in un manuale elaborato per ogni denomi- nazione dall’organismo o dagli organismi di certificazione. 4 Il manuale di controllo applicabile a ciascuna denominazione registrata è deposita- to presso l’IPI. 5 L’organismo o gli organismi di certificazione fornisce o forniscono annualmente all’IPI un rapporto per ogni denominazione registrata. Vi figurano segnatamente:

a. la lista delle imprese controllate; b. la quantità di prodotti commercializzati con la denominazione registrata; c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e il numero dei ritiri di

certificati. 6 Gli organismi di certificazione notificano all’IPI, ai Cantoni interessati e al rag- gruppamento le maggiori irregolarità constatate in occasione dei controlli.

4 RS 172.021 5 RS 232.148 6 RS 946.512

Proprietà industriale

8

232.112.2

Art. 16 Modalità di controllo 1 L’organismo di certificazione deve:

a. in base al controllo delle condizioni strutturali, procedere al rilevamento ini- ziale di tutti i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, e, nel caso di una denominazione d’origine, di tutti i produttori coinvolti in ogni tappa della produzione;

b. verificare i flussi delle merci; c. garantire il rispetto delle esigenze che devono essere soddisfatte nei processi

di produzione; d. sovrintendere alla valutazione del prodotto finale, all’occorrenza secondo i

criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a; e. controllare l’uso dei marchi di rintracciabilità secondo l’articolo 17.

2 Per i produttori che mettono in commercio il prodotto finale, l’organismo di certi- ficazione controlla almeno ogni due anni i flussi delle merci, la rintracciabilità e le esigenze che devono essere soddisfatte nei processi di produzione. Per i produttori che partecipano alle altre tappe della produzione definite nell’elenco degli obblighi di una denominazione d’origine, l’organismo di certificazione effettua un controllo periodico su un campione rappresentativo dei produttori interessati. 3 La valutazione del prodotto finale avviene almeno una volta all’anno per ogni produttore che mette in commercio il prodotto finale.

Art. 17 Marchio di rintracciabilità 1 Il marchio di rintracciabilità è un elemento di autenticazione che consente di iden- tificare il produttore e di garantire l’origine dei prodotti e la loro conformità all’elenco degli obblighi. 2 Deve essere apposto o integrato a ogni singolo prodotto finale. 3 Se la merce non si presta alla procedura, il marchio di rintracciabilità è apposto sull’imballaggio distintivo e non riutilizzabile del prodotto finale.

Art. 18 Controllo applicabile alle denominazioni estere 1 La verifica del rispetto dell’elenco degli obblighi di una denominazione d’origine estera o di un’indicazione geografica estera registrata conformemente alla presente ordinanza può essere effettuata, prima dell’immissione in commercio dei prodotti, dagli organismi o autorità seguenti, conformemente alla regolamentazione del Paese d’origine interessato:

a. uno o più organismi di controllo privati; b. una o più autorità designate dal Paese d’origine.

2 Il raggruppamento informa l’IPI di ogni cambiamento relativo agli organismi e alle autorità di cui al capoverso 1.

O DOP/IGP per prodotti non agricoli

9

232.112.2

Sezione 7: Protezione

Art. 19 Estensione della protezione 1 Qualsiasi impiego commerciale di una denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza è vietato:

a. per i prodotti comparabili che non adempiono all’elenco degli obblighi; b. per i prodotti non comparabili, se l’impiego sfrutta la reputazione della

denominazione protetta. 2 Il capoverso 1 vale in particolare nei casi seguenti:

a. se la denominazione protetta è imitata o evocata; b. se la denominazione protetta è tradotta; c. se la denominazione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere»,

«tipo», «stile», «imitazione» o simili; d. se la provenienza del prodotto è indicata.

3 Per imitazione o evocazione di una denominazione protetta ai sensi del capo- verso 2 lettera a si intende in particolare:

a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza del pro- dotto, al metodo di produzione, alla sua natura o alle sue qualità essenziali usata nella presentazione, sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;

b. qualsiasi ricorso a un recipiente o a un imballaggio che può indurre in errore sulla provenienza del prodotto;

c. qualsiasi ricorso a una forma particolare ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera b.

Art. 20 Impiego delle menzioni DOP o IGP e di menzioni simili 1 Le menzioni «denominazione d’origine protetta» o «indicazione geografica protet- ta» e i rispettivi acronimi «DOP» o «IGP» devono figurare in una lingua ufficiale della Confederazione sull’etichetta dei prodotti la cui denominazione protetta sviz- zera è registrata conformemente alla presente ordinanza e impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi. 2 Le menzioni di cui al capoverso 1 possono figurare sull’etichetta dei prodotti per i quali la denominazione protetta estera è impiegata conformemente al relativo elenco degli obblighi. 3 L’impiego delle menzioni di cui al capoverso 1 e di ogni menzione simile o che può indurre in errore è vietato per i prodotti la cui denominazione non è stata regi- strata conformemente alla presente ordinanza o per i prodotti che non rispettano l’elenco degli obblighi della denominazione registrata conformemente alla presente ordinanza, compresi i prodotti che beneficiano dei periodi transitori ai sensi dell’articolo 21.

Proprietà industriale

10

232.112.2

Art. 21 Periodi transitori per l’impiego delle denominazioni registrate 1 I prodotti che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata, ma che prima della presentazione della domanda di registrazione sono stati messi legalmente e in buona fede in com- mercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni possono continuare a essere presentati ed etichettati con tale denominazione per due anni dopo la pubbli- cazione della registrazione e possono continuare a essere messi in commercio con tale denominazione fino a tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l’elenco degli obblighi di una denominazione è modificato conformemente all’articolo 10, i prodotti conformi all’elenco degli obblighi previgente possono essere presentati, etichettati e messi in commercio secondo l’elenco degli obblighi previgente per due anni dopo la pubblicazione della modifica.

Sezione 8: Entrata in vigore

Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.