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Ordinanza dell’UFAG concernente il catalogo delle varietà di viti per la certificazione e la produzione di materiale standard nonché l’elenco dei vitigni (Ordinanza sulle varietà di viti)
del 17 gennaio 2007 (Stato 1° luglio 2013)
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle sementi; visto l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sul vino;3
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Sezione 1: Catalogo delle varietà di viti
Art. 1 e 24
Sezione 2: Elenco dei vitigni
Art. 3 Elenco dei vitigni Al fine della coltivazione in Svizzera sono raccomandati i vitigni menzionati nell’elenco dei vitigni di cui all’allegato 3 della presente ordinanza.
Art. 4 Ammissione di nuovi vitigni Le varietà che s’intende ammettere nell’elenco dei vitigni devono essere esaminate, quanto alla loro idoneità, dalla Stazione federale di ricerca Agroscope Changins- Wädenswil ACW di Changins (Stazione di ricerca).
Art. 5 Direttive concernenti l’esame La Stazione di ricerca fissa direttive che garantiscano l’esecuzione uniforme degli esami.
RU 2007 395 1 RS 916.151 2 RS 916.140 3 Nuovo testo del comma giusta il n. I dell’O dell’UFAG del 3 dic. 2008, in vigore dal
1° gen. 2009 (RU 2008 6151). 4 Abrogati dall’art. 3 dell’O del 12 giu. 2013 sulle varietà, con effetto 1° lug. 2013
(RU 2013 1947).
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Agricoltura
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Art. 6 Entità dell’esame 1 L’esame verte almeno su cinque raccolti. Per le varietà destinate alla torchiatura, esso riguarda anche la vinificazione. 2 La Stazione di ricerca può riconoscere risultati equivalenti di esami.
Art. 7 Rapporto di esame 1 La Stazione di ricerca redige un rapporto definitivo sull’esame e i relativi risultati. Lo mette a disposizione del richiedente. 2 Può informare le cerchie interessate su esami in corso o conclusi.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 8 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 7 dicembre 19985 concernente l’elenco dei vitigni e l’esame delle varietà è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2007.
5 [RU 1999 535]
O sulle varietà di viti
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Allegati 1 e 26 (art. 1)
6 Abrogati dall’art. 3 dell’O del 12 giu. 2013 sulle varietà, con effetto 1° lug. 2013 (RU 2013 1947).
Agricoltura
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Allegato 37 (art. 3)
Elenco dei vitigni 1. Varietà di uve bianche 1. Aligoté 17. Lafnetscha 2. Amigne 18. Marsanne blanche/Ermitage/Hermitage 3. Arvine (petite) 19. Müller-Thurgau 4. Auxerrois 20. Pinot grigio/Malvoisie/Ruländer 5. Chardonnay 21. Pinot bianco 6. Charmont 22. Räuschling 7. Chasselas/Gutedel 23. Rèze 8. Chenin bianco 24. Riesling 9. Completer 25. Roussanne 10. Doral 26. Sauvignon bianco 11. Elbling 27. Savagnin bianco 12. Freisamer/Freiburger 28. Sémillon 13. Gewürztraminer 29. Seyval bianco 14. Gouais/Gwäss 30. Sylvaner 15. Humagne bianco 31. Viognier 16. Kerner
2. Varietà di uve rosse 1. Ancelotta 11. Garanoir 2. Bondola 12. Humagne rosso 3. Cabernet franc 13. Léon Millot 4. Cabernet-Sauvignon 14. Malbec 5. Carminoir 15. Maréchal Foch 6. Cornalin/Rouge du pays/Landroter 16. Merlot 7. Diolinoir 17. Pinot nero/Blauburgunder/Clevner 8. Freisa 18. Regent 9. Gamaret 19. Seibel 5455/Plantet 10. Gamay 20. Syrah
7 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’UFAG del 3 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6151).