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Decreto 27 luglio 1999 n. 86 - Regolamento per l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale

 DECRETO 27 luglio 1999 n.86 - Regolamento per l'ordinamento della professione di consulente in proprietá industriale

DECRETO 27 luglio 1999 n.86 (pubblicato il 2 agosto 1999)

Regolamento per l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale.

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’art.30 della Legge 24 giugno 1997 n.64; Vista la delibera del Congresso di Stato in data 26 luglio 1999 n.15; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

TITOLO I ALBO, ORDINE O COLLEGIO DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art.1 Albo, Ordine o Collegio dei consulenti in proprietà industriale

In attesa che si determinino le condizioni previste dalla Legge 20 febbraio 1991 n.28 per la costituzione di un apposito Albo, Ordine o Collegio, l’attività di consulenti in proprietà industriale abilitati è disciplinato dalle seguenti norme.

TITOLO II REGISTRO DEI CONSULENTI ABILITATI

Art.2 Consulenti in proprietà industriale abilitati

La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all’USBM può essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in uno speciale registro istituito presso l’USBM e denominato Registro dei consulenti in proprietà industriale abilitati. La vigilanza sull'esercizio della professione è esercitata dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni, per il tramite dell’USBM. Alla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni compete l’applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 10.

Art.3 Requisiti per l'iscrizione al Registro

1. Può essere iscritta al Registro dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) sia residente nel territorio della Repubblica di San Marino; b) abbia il godimento dei diritti civili e sia persona di buona condotta civile e morale; c) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui al successivo articolo 7.

2. L'iscrizione è effettuata dalla Segretaria di Stato per l'Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni, per il tramite dell’USBM, su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Art.4 Titolo professionale e oggetto dell'attività

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nel Registro dei consulenti abilitati. 2. Le persone indicate nell'articolo 2 svolgono, per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica, tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia della proprietà industriale. 3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma 2. 4. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati essi, salva diversa indicazione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

Art.5 Incompatibilità

1. L'iscrizione nel Registro dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego o ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso società, uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attività d'insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio di industria, artigianato e commercio, di rappresentante o agente di commercio, di mediatore, di commissionario. 2. L'iscrizione nel Registro dei consulenti in proprietà industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale è compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l’iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione. 3. I consulenti in proprietà industriale abilitati che, esercitano la loro attività in ufficio servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto: a) dell'ente o impresa da cui dipendono; b) delle imprese appartenenti al consorzio o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti; c) di aziende o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui è inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

Art.6 Obbligo del segreto professionale

Il consulente in proprietà industriale ha l’obbligo del segreto professionale e nei suoi confronti si applicano le norme di legge in materia.

Art.7 Esame di abilitazione

1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione: a) dal Direttore dell'Ufficio sammarinese dei brevetti e marchi con funzione di Presidente; b) da un membro del Tribunale Commissariale con funzione di Vicepresidente; c) da un professore ordinario rispettivamente di materie giuridiche designato dalla Segreteria

di Stato per l'Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni;

d) da almeno due consulenti in proprietà industriale abilitati designati dall’Ordine di cui al precedente articolo 1, dopo la sua creazione, di cui almeno uno scelto fra i dipendenti di enti o imprese e almeno uno che eserciti professione in modo autonomo.

2. Fino alla creazione del Ordine di cui al comma precedente, la Segreteria di Stato per l'Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni nomina i due membri scegliendoli tra gli iscritti alle liste dei consulenti in proprietà industriale italiani e/o all’albo dei mandatari presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti o presso l’UAMI, che abbiano provata esperienza. 3. È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che: a) abbia conseguito il diploma di laurea o un titolo universitario equivalente in qualsiasi paese estero, ovvero l'attestazione che abbia seguito con successo un ciclo di studi post - secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia un indirizzo tecnico professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale. b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo. 4. È ammessa inoltre all'esame di abilitazione per l'iscrizione al Registro qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l’Ufficio Italiano dei Brevetti e Marchi o presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti o presso l’UAMI. 5. Il periodo di tirocinio è limitato a 18 mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di proprietà industriale. 6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nel Registro consiste in: a) una prova pratica di redazione di una domanda di brevetto per invenzione, b) una prova scritta pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità di marchi, alla classificazione dei prodotti ai servizi, c) una prova scritta di teoria relativa alle normative in materia di brevetti, disegni e modelli e marchi, al deposito e prosecuzione delle domande, d) una prova orale sulle seguenti: I) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, II) diritto sammarinese e italiano dei brevetti per invenzione, dei modelli e disegni, marchi e altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza; III) diritto comunitario, europeo ed internazionale in materia di proprietà industriale; IV) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale; V) almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese. 7. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nel Registro è indetto ogni due anni con provvedimento della Segreteria di Stato per l'Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni.

Art.8 L'esonero dall'esame di abilitazione

Sono esonerati dall'esame di abilitazione i cittadini sammarinesi o residenti che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni direttive presso l’USBM o con mansioni di

esaminatore o di membro delle commissioni di ricorso presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno o presso l’OMPI.

Art.9 Registro dei consulenti in proprietà industriale abilitati

Lo speciale Registro istituito ai sensi del precedente articolo 2 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data d’iscrizione, il domicilio professionale oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende. La data di iscrizione determina l'anzianità e coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti al Registro hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

Art.10 Sanzioni disciplinari

I consulenti abilitati sono soggetti a: censura in caso di abusi e mancanze di lieve entità, alla sospensione per non più di due anni in caso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.11 Norme transitorie

In attesa che cittadini sammarinesi o residenti conseguano l’abilitazione necessaria per l’iscrizione al Registro di cui al Titolo II del presente decreto la rappresentanza, di cui al precedente articolo 2, è disciplinata dalle seguenti disposizioni.

Art.12 Soggetti abilitati

In virtù del precedente articolo 11 la rappresentanza presso l’USBM è consentita a società di diritto sammarinese con i seguenti requisiti: il cui l’oggetto sociale preveda lo svolgimento in forma esclusiva dell’attività di consulenze in proprietà industriale; che assumano, entro 4 mesi, almeno un dipendente reperito nelle Liste di Collocamento della Repubblica di San Marino; che assumano, entro 12 mesi dall’avvio dell’attività, un laureato residente in territorio da avviare a formazione idonea al conseguimento dell’abilitazione di consulente in proprietà industriale; che diano mandato ad almeno un consulente in proprietà industriale o mandatario, già abilitato all’estero, quale persona fisica che assumerà la rappresentanza presso l’USBM; che ottengano, sulla base dell’assolvimento delle precedenti condizioni, apposita abilitazione da parte della Segreteria di Stato per l’industria, l’artigianato, la cooperazione economica, le poste e le telecomunicazioni.

Art.13 Ottenimento e revoca dell’abilitazione

Le società che intendono ottenere l’abilitazione di cui al precedente articolo 12 devono presentare richiesta all’USBM allegando la documentazione comprovate l’assolvimento delle condizioni previste al già citato articolo precedente. La Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, la Cooperazione Economica, le Poste e le Telecomunicazioni verificata la sussistenza dei requisiti, concede l’abilitazione. La stessa Segreteria di Stato può revocare l’abilitazione qualora vengano a mancare i requisiti previsti dalla presente normativa o non vengano mantenuti gli impegni di cui al precedente articolo 12 o si proceda al licenziamento del personale, o vi sia esodo volontario, senza dar luogo a nuove assunzioni in sostituzione di quelle cessate.

Art.14 Rappresentanza esclusiva

Con l’entrata in vigore del presente regolamento la rappresentanza presso l’USBM, prevista dall’articolo 29 della Legge 24 giugno 1997 n. 64 e dall’articolo 79 del Decreto Reggenziale n.74 del 29 giugno 1999, è riservata esclusivamente ai soggetti previsti dal presente decreto.

Art.15 Decorrenza

Gli effetti del presente decreto avranno decorrenza dal 1° agosto 1999.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 1999/1698 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Antonello Bacciocchi – Rosa Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari