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Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 21 dicembre 2004)

 Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 21 dicembre 2004)

231.2Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo)

del 9 ottobre 1992 (Stato 21 dicembre 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19892, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto 1 La presente legge protegge, indipendentemente dal modo di fissazione o di cifra­ tura e sempre che non siano banali, le strutture tridimensionali di prodotti a semi­ conduttori (topografie). 2 Sono protette anche le topografie composte di parti banali, sempre che il modo in cui sono selezionate o disposte non sia banale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica:

a. alle topografie dei produttori svizzeri e di quelli che hanno dimora abituale o stabile organizzazione in Svizzera;

b. alle topografie messe in circolazione per la prima volta in Svizzera; c. alle topografie protette in Svizzera sulla base di trattati internazionali.

2 Il Consiglio federale può estendere la protezione offerta dalla presente legge in tutto o in parte alle topografie di altri produttori stranieri, se lo Stato in cui il produt­ tore ha la dimora abituale o la stabile organizzazione o in cui la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, concede o concederà reciprocità. 3 Sono salvi gli accordi internazionali.

RU 1993 1828 1 [CS 1 3] 2 FF 1989 III 413

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231.2 Proprietà intellettuale

Sezione 2: Titolari dei diritti

Art. 3 Titolare 1 Il titolare originario dei diritti è il produttore. 2 Per produttore si intende la persona fisica o giuridica che ha sviluppato la topogra­ fia a proprio rischio e pericolo.

Art. 4 Trasferimento dei diritti I diritti sulle topografie sono cedibili e trasmissibili per successione.

Sezione 3: Estensione della protezione

Art. 5 Diritti di utilizzazione Il produttore ha il diritto esclusivo di:

a. copiare la topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; b. proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o mettere in circolazione in

qualsiasi altro modo o importare a tal fine la topografia o copie della stessa.

Art. 6 Principio dell’esaurimento dei diritti Gli esemplari della topografia alienati dal produttore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o messi in circolazione in qualsiasi altro modo.

Art. 7 Riproduzione e sviluppo leciti 1 È lecito copiare le topografie per scopi di ricerca e d’insegnamento. 2 Se le topografie sono oggetto di un nuovo sviluppo, questo può essere utilizzato in modo indipendente, a condizione che non sia banale.

Art. 8 Acquisto in buona fede 1 È lecito rimettere in circolazione i prodotti a semiconduttori acquistati in buona fede, ma che contengono copie illecite di topografie. 2 Il produttore ha diritto a una rimunerazione equa. In caso di litigio, il giudice determina se il diritto alla rimunerazione è fondato e, nell’affermativa, ne fissa l’am­ montare.

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Topografie – LF 231.2

Sezione 4: Durata della protezione

Art. 9 1 La protezione della topografia prende fine dieci anni dopo che la domanda di registrazione è stata riconosciuta valida (art. 14) o dopo che la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, se la seconda data è anteriore. È fatto salvo il capoverso 2. 2 La protezione delle topografie la cui registrazione non è stata domandata prende fine dieci anni dopo che le topografie sono state messe in circolazione per la prima volta. 3 La protezione prende fine in ogni caso quindici anni dopo lo sviluppo della topo­ grafia. 4 La durata della protezione decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui si è prodotto l’avvenimento determinante per il calcolo.

Sezione 5: Protezione giuridica

Art. 10 Protezione di diritto civile 1 La protezione di diritto civile delle topografie è retta dagli articoli 61 a 66 della legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore. 2 I prodotti a semiconduttori acquistati in buona fede (art. 8) non sottostanno alla confisca di cui all’articolo 63 della legge summenzionata.

Art. 11 Disposizioni penali 1 A querela della parte lesa è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

a. copia una topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; b. offre, aliena, dà in locazione, presta o mette altrimenti in circolazione oppure

importa a tal fine topografie o copie delle stesse; c. rifiuta di dichiarare alle autorità competenti la provenienza degli oggetti in

suo possesso prodotti o messi in circolazione illecitamente. 2 Se l’autore fa mestiere di tali atti, si procede d’ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 12 Intervento dell’Amministrazione delle dogane L’intervento dell’Amministrazione delle dogane è retto dagli articoli 75 a 77 della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d’autore.

3 RS 231.1 4 RS 231.1

3

231.2 Proprietà intellettuale

Capitolo 2: Registro delle topografie

Art. 13 Competenza L’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)5 tiene il registro delle topo­ grafie.

Art. 14 Deposito della domanda d’iscrizione 1 La domanda d’iscrizione nel registro deve comprendere per ogni topografia:

a. la domanda d’iscrizione nonché una descrizione esatta della topografia e del­ l’uso;

b. i documenti necessari all’identificazione della topografia; c. se del caso, la data della prima messa in circolazione della topografia; d. le indicazioni dalle quali risulti il diritto formale alla protezione giusta l’arti­

colo 2. 2 Per ogni domanda è riscossa una tassa. 3 La domanda è efficace non appena la tassa è stata pagata e sono stati depositati tutti i documenti giusta il capoverso 1.

Art. 15 Registrazione e radiazione 1 L’Istituto iscrive la topografia nel registro non appena è conclusa con successo la procedura d’iscrizione della domanda. 2 L’Istituto procede alla radiazione totale o parziale della topografia se:

a. il produttore chiede la radiazione; b. la protezione è revocata con sentenza cresciuta in giudicato.

Art. 16 Pubblicità del registro Ognuno può, versando una tassa, consultare il registro e i documenti della domanda ed informarsi del contenuto di tali documenti.

Art. 16a6 Comunicazione elettronica con le autorità 1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica.

5 Nuova espr. giusta il n. 3 dell'all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 943.03). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

6 Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 943.03).

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Topografie – LF 231.2

3 Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica. 4 L’Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5 Le pubblicazioni dell’Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 17 Rimedi di diritto Le decisioni dell’Istituto relative alla registrazione delle topografie possono essere impugnate davanti alla Commissione di ricorso per la proprietà intellettuale.

Capitolo 3: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 18 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 19 Topografie esistenti 1 La presente legge si applica anche alle topografie sviluppate prima della sua entrata in vigore. 2 La protezione di topografie messe in circolazione prima dell’entrata in vigore della presente legge prende fine due anni dopo l’entrata in vigore della stessa, salvo che, entro tale termine, le topografie siano state oggetto di una domanda d’iscrizione nel registro.

Art. 20 Contratti esistenti 1 I contratti relativi ai diritti su topografie, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché gli atti di disposizione effettuati sulla base di tali contratti permangono efficaci secondo le norme del diritto anteriore. 2 Salvo pattuizione contraria, tali contratti non si applicano ai diritti instaurati dalla presente legge.

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231.2 Proprietà intellettuale

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 21 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Essa entra in vigore simultaneamente alla legge del 9 ottobre 19927 sul diritto d’autore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19938 Articolo 17: 1° gennaio 19949

7 RS 231.1 8 DCF del 26 apr. 1993 (RU 1993 1832). 9 DCF del 26 apr. 1993 (RU 1993 1832).

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