2013-0279 1305
Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 1° maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 1 1 Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall’inizio del quarto anno dopo il deposito.
Art. 118a Tasse annuali Per il brevetto europeo una tassa annuale deve essere pagata anticipatamente all’Istituto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quarto anno che segue il deposito della domanda.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.
1° maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 232.141
Ordinanza sui brevetti RU 2013
1306