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Ordinanza del 6 giugno 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane

 RU 2014 2051

2014-0848 2051

Ordinanza sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane

del 6 giugno 2014

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 26 aprile 19931 sul diritto d’autore

Art. 19 cpv. 1bis

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

2. Ordinanza del 26 aprile 19932 sulle topografie

Art. 17 cpv. 1bis

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

3. Ordinanza del 23 dicembre 19923 sulla protezione dei marchi

Art. 55 cpv. 1bis

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

1 RS 231.11 2 RS 231.21 3 RS 232.111

Termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale RU 2014 delle dogane. O

2052

4. Ordinanza dell’8 marzo 20024 sul design

Art. 38 cpv. 1bis

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

5. Ordinanza del 19 ottobre 19775 sui brevetti

Art. 112a cpv. 1bis

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

6. Ordinanza del 1° novembre 20066 sulle dogane

Art. 51 cpv. 2 2 Al più tardi entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione completa, la Direzione generale delle dogane decide se approvare l’impegno d’impiego e, se del caso, assegna un numero d’impegno.

Art. 73 cpv. 4bis

4bis L’Amministrazione delle dogane fornisce l’informazione in materia di tariffa e di origine al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 103 cpv. 4–6 4 L’Amministrazione delle dogane rifiuta l’autorizzazione se il richiedente:

a. non offre garanzie per uno svolgimento regolare della procedura; o b. ha commesso una grave infrazione o ripetute infrazioni contro il diritto

federale, sempre che la relativa esecuzione spetti all’Amministrazione delle dogane.

5 L’Amministrazione delle dogane decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. 6 Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare all’Amministrazione delle dogane tutte le modifiche che riguardano i requisiti per l’autorizzazione.

4 RS 232.121 5 RS 232.141 6 RS 631.01

Termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale RU 2014 delle dogane. O

2053

Art. 112j cpv. 1 1 Al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, l’Amministra- zione delle dogane verifica se:

a. le condizioni formali di cui all’articolo 112b sono adempiute; e b. la documentazione richiesta di cui all’articolo 112i è stata presentata.

Art. 112k cpv. 6 6 L’Amministrazione delle dogane decide in merito alla concessione della qualifica di AEO al più tardi entro 180 giorni dall’esame formale della domanda ai sensi dell’articolo 112j.

Titolo prima dell’art. 116 Sezione 5: Dichiarazione collettiva periodica

Art. 116, rubrica e cpv. 1bis

Autorizzazione (art. 42 cpv. 1 lett. c LD)

1bis L’Amministrazione delle dogane decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 165 cpv. 3 3 L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Art. 171 cpv. 2 2 L’autorizzazione è rilasciata, su richiesta, dalla Direzione generale delle dogane o dagli uffici doganali da essa autorizzati al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

7. Ordinanza del 9 aprile 20087 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci

Art. 7 cpv. 2 2 L’Amministrazione delle dogane rilascia le informazioni al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per rispondere alla richiesta.

7 RS 946.31

Termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale RU 2014 delle dogane. O

2054

8. Ordinanza del 23 maggio 20128 sul rilascio di prove dell’origine

Art. 14 cpv. 7 7 Essa decide in merito all’autorizzazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2014.

6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 946.32