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Ordinanza dell’Assemblea federale sui giudici del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici del Tribunale federale dei brevetti)
del 20 marzo 2009 (Stato 1° marzo 2010)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 17 della legge del 20 marzo 20091 sul Tribunale federale dei brevetti; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:
Art. 1 Diarie e indennità dei giudici non di carriera Le diarie, gli importi forfettari orari e le indennità per viaggi di servizio dei giudici non di carriera del Tribunale federale dei brevetti sono retti dall’ordinanza del- l’Assemblea federale del 23 marzo 20073 sulle diarie e le indennità per i viaggi di servizio dei giudici federali.
Art. 2 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 13 dicembre 20024 sui giudici è modificata come segue:
Titolo …
Art. 1 …
Art. 3 …
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla legge del 20 marzo 20095 sul Tribunale federale dei brevetti.
RU 2010 529 1 RS 173.41 2 FF 2008 349 3 RS 172.121.2 4 RS 173.711.2. Le modifiche qui appresso sono inserite nell’O menzionata. 5 Entra in vigore il 1° mar. 2010.
173.411