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Legge del 14 febbraio 1987, n. 60 Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744

 Legge del 14 febbraio 1987, n. 60. Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744

L. 14 febbraio 1987, n. 60 (1).

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 1987, n. 53.

(2) Riportata

TITOLO I

Norme di attuazione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali ornamentali

1. 1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744 (2), e di seguito chiamato accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'accordo.

(2) Riportata al n. IV.

2. 1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

3. 1. L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

4. 1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella allegata al regolamento di esecuzione dell'accordo.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'accordo ed al regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

5. 1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'accordo nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dell'accordo.

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2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (3), e successive modificazioni.

(3) Riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

TITOLO II

Revisione della legislazione nazionale concernente la licenza obbligatoria sui modelli di utilità, la conversione del brevetto nullo e l'armonizzazione della disciplina dei modelli e disegni ornamentali a quella dell'accordo de L'Aja

6. 1. (4).

(4) Sostituisce il primo comma dell'art. 13, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

7. 1. (5).

2. (6).

(5) Il comma che si omette aggiunge due commi all'art. 59, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

(6) Il comma che si omette aggiunge il n. 11 all'art. 66, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

8. 1. (7).

(7) Modifica l'art. 6, secondo comma, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 32, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

9. 1. (8).

2. (9).

(8) Il comma che si omette, aggiunge due commi all'art. 4, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

(9) Il comma che si omette modifica l'art. 5, secondo comma, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

10. 1. (10).

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2. (11).

3. (12).

(10) Il comma che si omette sostituisce l'art. 6, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

(11) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 8, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411.

(12) Il comma che si omette abroga i commi quarto e quinto dell'art. 3, nonché gli artt. 102, 103 e 104, R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, riportato al n. II. Inoltre, modifica l'art. 9 dello stesso regio-decreto.

11. 1. (13).

(13) Sostituisce l'art. 10, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

12. 1. (14).

(14) Modifica l'art. 2, R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, riportato al n. II.

13. 1. (15).

(15) Aggiunge un comma all'art. 13, R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, riportato al n. II.

14. 1. (16).

(16) Sostituisce l'art. 18, R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, riportato al n. II.

15. 1. (17).

(17) Aggiunge l'art. 18 bis al R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, riportato al n. II.

16. 1. (18)

(18) Modifica l'art. 90, primo comma, R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, riportato al n. II.

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17. 1. (19).

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (20), come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n, 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(19) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 71, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, riportato alla voce Brevetti per invenzioni industriali.

(20) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).

TITOLO III

Adeguamento delle tasse di concessione governativa alla maggiore durata dei brevetti per modelli e regolarizzazione in caso di conversione

18. 1. Il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (21), e successive modificazioni, è sostituito dal n. 92 di cui alla tabella allegata alla presente legge.

(21) Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

19. 1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265 (22), per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (21), e successive modificazioni.

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(22) Recante modifiche al R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

(21) Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

19. 1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265 (22), per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (21), e successive modificazioni.

(22) Recante modifiche al R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, riportato al n. I.

(21) Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

21. 1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (21), e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

(21) Riportato alla voce Concessioni governative (Tasse sulle).

22. 1. Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

23. 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, in attesa della revisione degli organici del Ministero

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dell'industria, del commercio e dell'artigianato, richiedere ad altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle dogane, nonché a gli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente, fino ad un massimo di cinque unità, facendone indicazione nominativa. Le spese relative a detto personale restano a carico dell'amministrazione statale o dell'ente di provenienza.

Tabella (23)

(23) La tabella che si omette sostituisce il n. 92 della tabella annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, riportato alla voce Concessioni Governative (Tasse sulle).