Il Ministro delle politiche agricole Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose -Scheda tecnica della “Grappa”
Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE)
n. 1576/89 del Consiglio;
Visto l’articolo 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l’articolo 17, con il quale è abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297;
Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del D.P.R. n. 297/97 emanate dal Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato con circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei
Il Ministro delle politiche agricole regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione e l’approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;
Ritenuto necessario definire la scheda tecnica della indicazione geografica “Grappa”, atteso il rinvio disposto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010;
Viste le richieste delle Associazioni di categoria finalizzate a prevedere l’obbligo di imbottigliamento della indicazione geografica “Grappa” sul territorio italiano;
Preso atto dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia di Lussemburgo, in data 16 maggio 2000, a respingere il ricorso proposto dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo dell'imbottigliamento del vino a "denominacion de origen calificada Rioja" nella zona di produzione dello stesso;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l’articolo 10, commi 2 e 3, che reca disposizioni per la previsione dell’imbottigliamento nella zona di origine;
Ravvisata l’esigenza di salvaguardare la qualità e garantire l’origine della indicazione geografica “Grappa” nonché di assicurare l’efficacia dei controlli;
Ritenute applicabili alla indicazione geografica “Grappa” le motivazioni di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia per garantire ai consumatori la certezza che tutte le fasi della produzione della indicazione geografica siano effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata all'interno della zona di produzione;
Ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio necessario alla riorganizzazione commerciale delle imprese;
DECRETA
Art. 1
Scheda tecnica
1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è
Il Ministro delle politiche agricole approvata la scheda tecnica della indicazione geografica “Grappa”, riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Imbottigliamento
1. Al fine di consentire un adeguato periodo di riorganizzazione commerciale, l’obbligo di imbottigliamento della “Grappa” sul territorio nazionale decorre dal 1 gennaio 2013.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1 agosto 2011
IL MINISTRO F/TO ROMANO
Il Ministro delle politiche agricole Allegato A SCHEDA TECNICA Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia
La denominazione “Grappa” è esclusivamente riservata all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillata ed imbottigliata in impianti ubicati sul territorio nazionale.
-è ottenuta da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l’aggiunta di acqua;
-alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
-la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;
-la distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.;
-è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
-ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100 % vol.;
-il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.;
-non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
-non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali individuati alla successiva lettera d);
-può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la “Grappa” sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:
-tenore di alcole metilico non superiore a 1.000 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;
Il Ministro delle politiche agricole -tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.
L’intero territorio nazionale italiano.
La “Grappa” è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o semifermentate.
Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.
La quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito.
L'impiego delle fecce liquide naturali di vino può avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme, o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione della miscela delle flemme. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.
La distillazione delle vinacce fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto ottenuto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.
Nella preparazione della “Grappa”
alimentari e forestali
Decreto n. 5389 del 1 agosto 2011
alimentari e forestali
alimentari e forestali
alimentari e forestali
INDICAZIONE GEOGRAFICA “Grappa”
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:
alimentari e forestali
c) zona geografica interessata:
d) metodo di produzione della bevanda spiritosa: