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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (stato 27 settembre 2009)

 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Stato 27 settembre 2009)

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Costituzione federale della Confederazione Svizzera

del 18 aprile 1999 (Stato 27 settembre 2009)

Preambolo In nome di Dio Onnipotente, Il Popolo svizzero e i Cantoni, Consci della loro responsabilità di fronte al creato, Risoluti a rinnovare l’alleanza confederale e a consolidarne la coesione interna, al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l’indipendenza e la pace, in uno spirito di solidarietà e di apertura al mondo, Determinati a vivere la loro molteplicità nell’unità, nella considerazione e nel rispet- to reciproci, Coscienti delle acquisizioni comuni nonché delle loro responsabilità verso le gene- razioni future, Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, si sono dati la presente Costituzione1:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Confederazione Svizzera Il Popolo svizzero e i Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea Città e Basilea Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono la Con- federazione Svizzera.

Art. 2 Scopo 1 La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti del Popolo e salvaguarda l’indipendenza e la sicurezza del Paese. 2 Promuove in modo sostenibile la comune prosperità, la coesione interna e la plu- ralità culturale del Paese. 3 Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.

RU 1999 2556 1 Accettata nella votazione popolare del 18 apr. 1999 (DF del 18 dic. 1998,

DCF dell’11 ago. 1999 – RU 1999 2556; FF 1997 I 1, 1999 151 4968).

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4 Si impegna per la conservazione duratura delle basi naturali della vita e per un ordine internazionale giusto e pacifico.

Art. 3 Federalismo I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costitu- zione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.

Art. 4 Lingue nazionali Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio.

Art. 5 Stato di diritto 1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. 2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. 3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. 4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Art. 5a2 Sussidiarietà Nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

Art. 6 Responsabilità individuale e sociale Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7 Dignità umana La dignità della persona va rispettata e protetta.

2 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 8 Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. 2 Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle con- vinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psi- chiche. 3 Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. 4 La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

Art. 9 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede Ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale 1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata. 2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. 3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Art. 11 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 1 I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro inco- lumità e del loro sviluppo. 2 Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Art. 12 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiu- tato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa.

Art. 13 Protezione della sfera privata 1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomu- nicazioni. 2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

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Art. 14 Diritto al matrimonio e alla famiglia Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie con- vinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. 4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Art. 16 Libertà d’opinione e d’informazione 1 La libertà d’opinione e d’informazione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. 3 Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle.

Art. 17 Libertà dei media 1 La libertà della stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita. 2 La censura è vietata. 3 Il segreto redazionale è garantito.

Art. 18 Libertà di lingua La libertà di lingua è garantita.

Art. 19 Diritto all’istruzione scolastica di base Il diritto a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.

Art. 20 Libertà della scienza La libertà della ricerca e dell’insegnamento scientifici è garantita.

Art. 21 Libertà artistica La libertà dell’arte è garantita.

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Art. 22 Libertà di riunione 1 La libertà di riunione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no.

Art. 23 Libertà d’associazione 1 La libertà d’associazione è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di par- tecipare alle attività associative. 3 Nessuno può essere costretto ad aderire a un’associazione o a farne parte.

Art. 24 Libertà di domicilio 1 Ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. 2 Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.

Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato 1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono. 2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perse- guitati. 3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.

Art. 26 Garanzia della proprietà 1 La proprietà è garantita. 2 In caso d’espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 27 Libertà economica 1 La libertà economica è garantita. 2 Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica privata e il suo libero esercizio.

Art. 28 Libertà sindacale 1 I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di unirsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di ade- rirvi o no. 2 I conflitti vanno per quanto possibile composti in via negoziale o conciliativa.

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3 Lo sciopero e la serrata sono leciti soltanto se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione. 4 La legge può vietare lo sciopero a determinate categorie di persone.

Art. 29 Garanzie procedurali generali 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. 2 Le parti hanno diritto d’essere sentite. 3 Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 29a3 Garanzia della via giudiziaria Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 30 Procedura giudiziaria 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d’ec- cezione sono vietati. 2 Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. 3 L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 31 Privazione della libertà 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. 2 Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. 3 Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la libera-

3 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

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zione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. 4 Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedi- mento.

Art. 32 Procedura penale 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. 2 L’accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. 3 Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica.

Art. 33 Diritto di petizione 1 Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità, senza subirne pregiudizi. 2 Le autorità devono prendere atto delle petizioni.

Art. 34 Diritti politici 1 I diritti politici sono garantiti. 2 La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l’espressione fedele del voto.

Art. 35 Attuazione dei diritti fondamentali 1 I diritti fondamentali devono improntare l’intero ordinamento giuridico. 2 Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli. 3 Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. 2 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. 3 Esse devono essere proporzionate allo scopo. 4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

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Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici

Art. 37 Diritti di cittadinanza 1 Ha la cittadinanza svizzera chi possiede una cittadinanza comunale e la cittadinan- za di un Cantone. 2 Nessuno dev’essere favorito o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Sono eccet- tuate le prescrizioni sui diritti politici nei patriziati e nelle corporazioni, nonché sulle quote di partecipazione al loro patrimonio, salvo diversa disposizione della legisla- zione cantonale.

Art. 38 Acquisizione e perdita della cittadinanza 1 La Confederazione disciplina l’acquisizione e la perdita della cittadinanza per ori- gine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. 2 La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stra- nieri da parte dei Cantoni e rilascia il relativo permesso. 3 Essa agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

Art. 39 Esercizio dei diritti politici 1 La Confederazione disciplina l’esercizio dei diritti politici in materia federale e i Cantoni in materia cantonale e comunale. 2 I diritti politici si esercitano nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni. 3 Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone. 4 I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d’attesa che non può supe- rare tre mesi.

Art. 40 Svizzeri all’estero 1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo. 2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempi- mento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

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Capitolo 3: Obiettivi sociali

Art. 41 1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:

a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con

un lavoro a condizioni adeguate; e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione ade-

guata e a condizioni sopportabili; f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano

istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino

persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro inte- grazione sociale, culturale e politica.

2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’in- fortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza. 3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. 4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere diretta- mente prestazioni dello Stato.

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Art. 42 Compiti della Confederazione 1 La Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione. 2 ...4

4 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 43 Compiti dei Cantoni I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell’ambito delle loro compe- tenze.

Art. 43a5 Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali 1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. 2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi. 3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. 4 Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile. 5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni

Art. 44 Principi 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adem- pimento dei loro compiti. 2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. 3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni6 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.

Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all’elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. 2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi.

Art. 46 Attuazione e esecuzione del diritto federale 1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge.

5 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

6 Nel testo francese «cantons» e nel testo tedesco «Kantonen».

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2 Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concor- dare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.7 3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.8

Art. 47 Autonomia dei Cantoni 1 La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni. 2 Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizza- tiva. Lascia ai Cantoni anche sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo ch’essi dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro com- piti.9

Art. 48 Trattati intercantonali 1 I Cantoni possono concludere trattati intercantonali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d’interesse regionale. 2 La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze. 3 I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Con- federazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione. 4 Mediante trattato intercantonale i Cantoni possono autorizzare organi intercantona- li a emanare disposizioni contenenti norme di diritto per l’attuazione di un trattato intercantonale, a condizione che il trattato autorizzante:

a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi; b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.10

5 I Cantoni rispettano il diritto intercantonale.11

7 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

8 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

9 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

10 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

11 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 48a12 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione 1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligato- rietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare deter- minati Cantoni a parteciparvi:

a. esecuzione di pene e misure; b.13 scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4; c.14 scuole universitarie cantonali; d. istituzioni culturali d’importanza sovraregionale; e. gestione dei rifiuti; f. depurazione delle acque; g. trasporti negli agglomerati; h. medicina di punta e cliniche speciali; i. istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi.

2 L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale. 3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.

Art. 49 Preminenza e rispetto del diritto federale 1 Il diritto federale prevale su quello cantonale contrario. 2 La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Comuni

Art. 50 1 L’autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. 2 Nell’ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conse- guenze per i Comuni. 3 La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna.

12 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

13 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

14 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

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Sezione 4: Garanzie federali

Art. 51 Costituzioni cantonali 1 Ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richie- de l’approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. 2 Le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto fede- rale.

Art. 52 Ordine costituzionale 1 La Confederazione tutela l’ordine costituzionale dei Cantoni. 2 La Confederazione interviene se l’ordine interno di un Cantone è turbato o minac- ciato e il Cantone interessato non è in grado di provvedervi da sé o con l’aiuto di altri Cantoni.

Art. 53 Esistenza e territorio dei Cantoni 1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni. 2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni. 3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Can- toni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale. 4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l’estero

Art. 54 Affari esteri 1 Gli affari esteri competono alla Confederazione. 2 La Confederazione si adopera per salvaguardare l’indipendenza e il benessere del Paese; contribuisce in particolare ad aiutare le popolazioni nel bisogno e a lottare contro la povertà nel mondo, contribuisce a far rispettare i diritti umani e a promuo- vere la democrazia, ad assicurare la convivenza pacifica dei popoli nonché a salva- guardare le basi naturali della vita. 3 La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

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Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera 1 I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toc- cano le loro competenze o loro interessi essenziali. 2 La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li con- sulta. 3 Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro compe- tenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati inter- nazionali.

Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero 1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza. 2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confe- derazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono infor- mare la Confederazione. 3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confe- derazione.

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 57 Sicurezza 1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. 2 Coordinano i loro sforzi nel settore della sicurezza interna.

Art. 58 Esercito 1 La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. 2 L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può pre- vedere altri compiti. 3 Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.15

15 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo 1 Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servi- zio civile sostitutivo. 2 Per le donne il servizio militare è volontario. 3 Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni. 4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della per- dita di guadagno. 5 Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Con- federazione.

Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito 1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione. 2 ...16 3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 61 Protezione civile 1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di con- flitti armati compete alla Confederazione. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza. 3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario. 4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della per- dita di guadagno. 5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

16 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura

Art. 61a17 Spazio formativo svizzero 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. 2 La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collabo- razione reciproca mediante organi comuni e altre misure. 3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s’impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professio- nale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 Scuola* 1 Il settore scolastico compete ai Cantoni. 2 I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L’istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.18 3 I Cantoni provvedono altresì a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e giovani disabili, fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.19 4 Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore sco- lastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessa- rie.20 5 La Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico.21 6 È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all’elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.22

17 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (FF del 16 dic. 2005, Dec. presidenziale del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6457).

* Con disposizione transitoria. 18 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del

27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177). 19 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

20 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

21 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

22 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

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Art. 6323 Formazione professionale 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale. 2 In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell’offerta.

Art. 63a24 Scuole universitarie 1 La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici. 2 La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti. 3 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell’autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali. 4 Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competen- ze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l’organizzazione e le modalità del coordinamento. 5 Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall’una all’altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 Ricerca 1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l’innovazione.25 2 Può subordinare il suo sostegno in particolare all’assicurazione della qualità e al coordinamento.26 3 Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

23 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

24 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

25 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

26 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

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Art. 64a27 Perfezionamento 1 La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento. 2 Può promuovere il perfezionamento. 3 La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 Statistica 1 La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l’evoluzione della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca, del territo- rio e dell’ambiente in Svizzera.28 2 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione e la gestione di registri ufficiali per contenere quanto possibile l’onere dei rilevamenti.

Art. 66 Sussidi all’istruzione29 1 La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all’istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l’armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.30 2 A complemento delle misure cantonali, nel rispetto dell’autonomia cantonale nel campo scolastico, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere la formazione.

Art. 67 Promozione dell’infanzia e della gioventù31 1 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù. 2 A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l’attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.32

Art. 68 Sport 1 La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva. 2 Gestisce una scuola di sport.

27 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

28 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

29 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

30 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

31 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

32 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2006 (DF del 16 dic. 2005, DCF del 27 lug. 2006 – RU 2006 3033; FF 2005 4893 4957 6457, 2006 6177).

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3 Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegna- mento dello sport nelle scuole.

Art. 69 Cultura 1 Il settore culturale compete ai Cantoni. 2 La Confederazione può sostenere attività culturali d’interesse nazionale e promuo- vere l’espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. 3 Nell’adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e lingui- stica del Paese.

Art. 70 Lingue 1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. 2 I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispet- tano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le mino- ranze linguistiche autoctone. 3 La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. 4 La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro com- piti speciali. 5 La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

Art. 71 Cinematografia 1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica. 2 Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell’offerta cinematografica.

Art. 72 Chiesa e Stato 1 Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete ai Cantoni. 2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni possono pren- dere provvedimenti per preservare la pace pubblica fra gli aderenti alle diverse comunità religiose. 3 ...33

33 Abrogato nella votazione popolare del 10 giugno 2001 (DF del 15 dic. 2000, DCF del 22 ago. 2001 – RU 2001 2262; FF 2000 3510 4860 5344, 2001 4200).

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Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio

Art. 73 Sviluppo sostenibile La Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equili- brato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell’uomo.

Art. 74 Protezione dell’ambiente 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. 2 Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi li ha causati. 3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Art. 75 Pianificazione del territorio 1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio. 2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro. 3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

Art. 75a34 Misurazione 1 La misurazione nazionale compete alla Confederazione. 2 La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale. 3 Può emanare prescrizioni sull’armonizzazione delle informazioni fondiarie uffi- ciali.

Art. 76 Acque 1 Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa e alla protezione delle risorse idriche nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque. 2 Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’uti- lizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

34 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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3 Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche. 4 I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità. 5 Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali. 6 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

Art. 77 Foreste 1 La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative. 2 Emana principi sulla protezione delle foreste. 3 Promuove provvedimenti per la conservazione delle foreste.

Art. 78 Protezione della natura e del paesaggio 1 La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni. 2 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, dei siti caratteristici, dei luoghi storici nonché dei monumenti naturali e culturali; quan- do l’interesse pubblico lo richieda, li conserva integri. 3 Può sostenere gli sforzi volti a proteggere la natura e il paesaggio nonché, per con- tratto o per espropriazione, acquistare o salvaguardare opere d’importanza nazionale. 4 Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione. 5 Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l’uti- lizzazione agricola già esistente.

Art. 79 Pesca e caccia La Confederazione emana principi sull’esercizio della pesca e della caccia, in parti- colare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

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Art. 80 Protezione degli animali 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. 2 Disciplina in particolare:

a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l’utilizzazione di animali; d. l’importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l’uccisione di animali.

3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti

Art. 81 Opere pubbliche Nell’interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può realizzare e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 82 Circolazione stradale 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale. 2 Esercita l’alta vigilanza sulle strade d’importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione. 3 L’utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L’Assemblea federale può consentire eccezioni.

Art. 83 Strade nazionali* 1 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. 2 La Confederazione costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.35 3 ...36

* Con disposizione transitoria. 35 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

36 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 84 Transito alpino* 1 La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traf- fico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inof- fensiva per l’uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. 2 Il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera avviene tra- mite ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge. 3 La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 85 Tassa sul traffico pesante* 1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse. 2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale. 3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote can- tonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

Art. 86 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico 1 La Confederazione può riscuotere un’imposta di consumo sui carburanti. 2 Riscuote una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante. 3 Impiega la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d’utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti com- piti e spese connessi alla circolazione stradale:

a. costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade nazionali; b.37 provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di vei-

coli a motore accompagnati; bbis.38 provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e

negli agglomerati;

* Con disposizione transitoria. * Con disposizione transitoria. 37 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

38 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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c.39 contributi ai costi delle strade principali; d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedi-

menti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;

e.40 contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;

f.41 contributi ai Cantoni senza strade nazionali. 4 Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull’im- posta di consumo.

Art. 87 Ferrovie e altri mezzi di trasporto*

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulle filovie, sulla navigazione nonché sul- l’aviazione e l’astronautica compete alla Confederazione.

Art. 88 Sentieri e percorsi pedonali 1 La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali. 2 Può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni per la realizzazione e la manutenzione di queste reti. 3 Nell’adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedo- nali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Sezione 6: Energia e comunicazioni

Art. 89 Politica energetica 1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale. 2 La Confederazione emana principi per l’utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

39 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

40 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

41 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

* Con disposizione transitoria.

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3 Emana prescrizioni sul consumo energetico d’impianti, veicoli e apparecchi. Pro- muove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. 4 Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni. 5 Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall’economia; prende in considerazione le condi- zioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 90 Energia nucleare*

La legislazione nel campo dell’energia nucleare compete alla Confederazione.

Art. 91 Trasporto di energia 1 La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l’erogazione di energia elet- trica. 2 La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.

Art. 92 Poste e telecomunicazioni 1 Il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. 2 La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

Art. 93 Radiotelevisione 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pub- blica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. 2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. 3 L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. 4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. 5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso.

* Con disposizione transitoria.

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Sezione 7: Economia

Art. 94 Principi dell’ordinamento economico 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. 2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. 3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata. 4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Art. 95 Attività economica privata* 1 La Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. 2 Provvede alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante. Garantisce alle persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone la possibilità di esercitare la professione in tutta la Svizzera.

Art. 96 Politica di concorrenza 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o social- mente nocivi di cartelli e di altre forme di limitazione della concorrenza. 2 Prende provvedimenti:

a. per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organiz- zazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;

b. contro la concorrenza sleale.

Art. 97 Protezione dei consumatori 1 La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori. 2 Emana prescrizioni sui mezzi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e economiche. 3 I Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida per le controversie fino a un dato valore litigioso. Il Consiglio federale stabilisce tale limite.

* Con disposizione transitoria.

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Art. 98 Banche e assicurazioni 1 La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; in tale ambito, tiene conto del ruolo particolare e dello statuto delle banche cantonali. 2 Può emanare prescrizioni sui servizi finanziari in altri settori. 3 Emana prescrizioni sul settore delle assicurazioni private.

Art. 99 Politica monetaria 1 Il settore monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di bat- tere moneta e di emettere banconote. 2 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell’interesse generale del Paese; è amministrata con la collabora- zione e sotto la vigilanza della Confederazione. 3 La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi pro- venti; parte di tali riserve è costituita in oro. 4 L’utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Art. 100 Politica congiunturale 1 La Confederazione prende provvedimenti per un’equilibrata evoluzione congiuntu- rale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro. 2 Prende in considerazione lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l’economia. 3 Nei settori finanziario e creditizio, nel commercio estero e delle finanze pubbliche può derogare se necessario al principio della libertà economica. 4 Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni prendono in considerazione la situazione congiunturale. 5 Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuo- tere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti indi- vidualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro. 6 La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi per procu- rare lavoro; concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono autonomamente l’impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 101 Politica economica esterna 1 La Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero. 2 In casi speciali può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica.

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Art. 102 Approvvigionamento del Paese* 1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d’ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l’economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preven- tive. 2 Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 103 Politica strutturale*

La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solida- rietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la pro- pria esistenza. Se necessario, può derogare al principio della libertà economica.

Art. 104 Agricoltura 1 La Confederazione provvede affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecolo- gicamente sostenibile e orientata verso il mercato, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi vitali naturali e il paesaggio rurale; c. garantire un’occupazione decentrata del territorio.

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando se necessario al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo. 3 La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l’agricoltura possa svol- gere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;

b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produ- zione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente e degli animali;

c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione relativa alla provenienza, la qualità, i metodi di produzione e i procedimenti di trasformazione delle der- rate alimentari;

d. protegge l’ambiente dai danni dovuti all’utilizzazione eccessiva di fertiliz- zanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;

e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d’investimento;

* Con disposizione transitoria. * Con disposizione transitoria.

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f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. 4 Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 105 Alcol La legislazione sulla fabbricazione, l’importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcol.

Art. 106 Giochi d’azzardo* 1 La legislazione sui giochi d’azzardo e le lotterie compete alla Confederazione. 2 Per aprire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco d’azzardo. 3 La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l’80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo federale all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. 4 L’ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai Cantoni.

Art. 107 Armi e materiale bellico 1 La Confederazione emana prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni. 2 Emana prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’im- portazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà

1 La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. 2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

* Con disposizione transitoria.

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3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abita- zioni e sulla razionalizzazione edilizia. 4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.

Art. 109 Settore locativo 1 La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in par- ticolare contro le pigioni abusive, nonché sull’impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione. 2 Può emanare prescrizioni sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l’uguaglianza giuridica.

Art. 110 Lavoro* 1 La Confederazione può emanare prescrizioni su:

a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici; b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la

regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; c. il servizio di collocamento; d. il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sinda- cale. 3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.

Art. 111 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità 1 La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l’assi- curazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale. 2 La Confederazione provvede affinché sia l’assicurazione federale vecchiaia, super- stiti e invalidità sia la previdenza professionale possano adempiere durevolmente la loro funzione. 3 Può obbligare i Cantoni a esentare dall’obbligo fiscale le istituzioni dell’assicu- razione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e della previdenza professionale

* Con disposizione transitoria.

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nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative. 4 In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 112 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità 1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l’assicurazione è obbligatoria; abis.42 versa prestazioni in denaro e in natura; b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno vitale; c. la rendita massima non può superare il doppio di quella minima; d. le rendite vanno adattate almeno all’evoluzione dei prezzi.

3 L’assicurazione è finanziata: a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a

carico del datore di lavoro; b.43 con prestazioni finanziarie della Confederazione.

4 Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.44 5 Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell’imposta sul tabacco, dell’imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò. 6 ...45

Art. 112a46 Prestazioni complementari 1 La Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

42 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

43 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

44 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

45 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

46 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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2 La legge stabilisce l’entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

Art. 112b47 Promozione dell’integrazione degli invalidi* 1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità. 2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contri- buti alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. 3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.

Art. 112c48 Aiuto agli anziani e ai disabili* 1 I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili. 2 La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

Art. 113 Previdenza professionale* 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. la previdenza professionale, insieme con l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l’adeguata continuazione del tenore di vita abituale;

b. la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può pre- vedere eccezioni;

c. i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;

d. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza;

e. per dati gruppi d’indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi.

3 La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro.

47 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

* Con disposizione transitoria. 48 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

* Con disposizione transitoria. * Con disposizione transitoria.

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4 Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale.

Art. 114 Assicurazione contro la disoccupazione 1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di gua- dagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;

b. l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere ecce- zioni;

c. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente. 3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. 4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circo- stanze straordinarie. 5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 115 Assistenza agli indigenti Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disci- plina le eccezioni e le competenze.

Art. 116 Assegni familiari e assicurazione per la maternità 1 Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. 2 Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare. 3 La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbli- gato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative. 4 La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensa- zione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Can- toni.

Art. 117 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni 1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. 2 Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

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Art. 118 Protezione della salute 1 Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute. 2 Emana prescrizioni su:

a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;

b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell’uomo e degli animali;

c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 118a49 Medicina complementare Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare.

Art. 119 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano 1 L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’inge- gneria genetica. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

a. tutti i tipi di clonazione e gli interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;

b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;

d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;

e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di pro- dotti da embrioni;

f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rive- lato soltanto con il suo consenso o in base a una prescrizione legale;

g. ognuno ha accesso ai suoi dati genetici.

49 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009 (DF del 3 ott. 2008, DCF del 21 ott. 2009 – RU 2009 5325; FF 2005 5341, 2006 6953, 2008 7191, 2009 6571).

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Art. 119a50 Medicina dei trapianti 1 La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della persona- lità e della salute. 2 Stabilisce in particolare criteri affinché l’attribuzione degli organi sia equa. 3 La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

Art. 120 Ingegneria genetica in ambito non umano* 1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria gene- tica. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’am- biente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 121 1 La legislazione sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo compete alla Confederazione. 2 Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi.

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 12251 Diritto civile 1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

50 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 26 giu. 1998, DCF del 23 mar. 1999 – RU 1999 1341; FF 1997 III 557, 1998 2741, 1999 2511 7589).

* Con disposizione transitoria. 51 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007

(DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

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Art. 12352 Diritto penale 1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia pena- le, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diver- sa disposizione della legge. 3 La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:

a. per la costruzione di stabilimenti; b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure; c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fan-

ciulli, adolescenti e giovani adulti.53

Art. 123a54 1 Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamen- te pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi. 2 È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresen- ta più alcun pericolo per la collettività. Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all’internamento, la responsabilità per una ricaduta è assunta dall’autorità che ha posto fine all’internamento. 3 Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.

Art. 123b55 Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi

L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.

52 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° apr. 2003 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002 – RU 2002 3148 3147; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

53 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

54 Accettato nella votazione popolare dell’8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del 21 apr. 2004 – RU 2004 2341; FF 2000 2947, 2001 3063, 2003 3833, 2004 1935).

55 Accettato nella votazione popolare del 30 nov. 2008, in vigore dal 30 nov. 2008 (DF del 13 giu. 2008, DCF del 23 gen. 2009 – RU 2009 471; FF 2006 3529, 2007 4931, 2008 4577, 2009 483).

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Art. 124 Aiuto alle vittime di reati La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua inte- grità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un’equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 125 Metrologia La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 12656 Gestione finanziaria* 1 La Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite ed entrate. 2 L’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo dipende dalle entrate totali stimate, tenuto conto della situazione economica. 3 In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo di cui al capo- verso 2 può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in meri- to all’aumento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera c. 4 Se le uscite totali risultanti dal conto di Stato superano l’importo massimo di cui ai capoversi 2 o 3, le uscite che eccedono tale importo sono da compensare negli anni successivi. 5 La legge disciplina i particolari.

Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale 1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. 2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. 3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i prov- vedimenti necessari.

Art. 128 Imposte dirette* 1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta:

a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per cen- to;

56 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

* Con disposizione transitoria. * Con disposizione transitoria.

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b.57 sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento.

c. ...58 2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. 3 Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente. 4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.59

Art. 129 Armonizzazione fiscale 1 La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; prende in considerazione gli sforzi d’armonizzazione dei Can- toni. 2 L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di cal- colo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall’armonizzazione in particolare le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta. 3 La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevola- zioni fiscali ingiustificate.

Art. 13060 Imposta sul valore aggiunto* 1 La Confederazione può riscuotere un’imposta sul valore aggiunto, con un’aliquota normale massima del 6,5 per cento e un’aliquota ridotta non inferiore al 2,0 per cento, sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

57 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057 1058; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

58 Abrogato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057 1058; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

59 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

60 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057 1058; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

* Con disposizione transitoria.

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2 Per l’imposizione delle prestazioni del settore alberghiero la legge può stabilire un’aliquota superiore a quella ridotta e inferiore a quella normale.61 3 Se, a causa dell’evolversi della piramide delle età, il finanziamento dell’assicu- razione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l’aliquota normale può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo e l’aliquota ridotta di 0,3 punti percentuali al massimo mediante legge federale.62 4 Il 5 per cento del gettito d’imposta la cui destinazione non è vincolata è impiegato per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattie a favore delle classi di reddito inferiori, per quanto non si stabilisca per legge un’altra utilizzazione volta a sgravare queste classi di reddito.

Art. 131 Imposte speciali di consumo* 1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

a. il tabacco greggio e manufatto; b. le bevande distillate; c. la birra; d. le automobili e le loro parti costitutive; e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro

lavorazione nonché i carburanti. 2 Può riscuotere una sovrimposta sui carburanti. 3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devo- luto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.

Art. 132 Tassa di bollo e imposta preventiva 1 La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d’assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie. 2 La Confederazione può riscuotere un’imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell’imposta spetta ai Cantoni.63

61 Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito l’art. 36 cpv. 2 della L del 2 set. 1999 sull’IVA (RS 641.20). A partire dal 1° gen. 2001 e fino al 31 dic. 2010, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto ammonta a: 3,6 % (aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero).

62 Il legislatore ha fatto uso di questa competenza: si veda in merito l’art. 36 cpv. 1 e 3 della L del 2 set. 1999 sull’IVA (RS 641.20). A partire dal 1° gen. 2001, le aliquote dell’ imposta sul valore aggiunto ammontano a: 7,6 % (aliquota normale), 2,4 % (aliquota ridotta).

* Con disposizione transitoria. 63 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 133 Dazi La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 13564 Perequazione finanziaria e degli oneri 1 La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni. 2 La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:

a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria; b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime; c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condi-

zioni geotopografiche o sociodemografiche; d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri; e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e

internazionale. 3 La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 136 Diritti politici 1 I diritti politici in materia federale spettano a tutte le persone di cittadinanza sviz- zera che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età, purché non siano interdette per infermità o debolezza mentali. Tutte hanno gli stessi diritti e doveri politici. 2 Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia fede- rale.

64 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 137 Partiti I partiti partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale 1 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzio- ne entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.65 2 Tale proposta va sottoposta al Popolo per approvazione.

Art. 13966 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa. 2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione può essere formu- lata come proposta generica o progetto elaborato. 3 Se l’iniziativa viola il principio dell’unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l’Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte. 4 Se condivide un’iniziativa presentata in forma di proposta generica, l’Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell’iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l’iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l’iniziativa, l’Assemblea federale elabora il progetto proposto nell’iniziativa. 5 L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L’Assemblea federale ne raccomanda l’accettazione o il rifiuto. Può contrapporle un controprogetto.

65 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF del 4 ott. 2002, DCF del 25 mar. 2003, DF del 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

66 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

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Art. 139a67

Art. 139b68 Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto

1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul contro- progetto. 69 2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati. 3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Canto- ni.

Art. 140 Referendum obbligatorio 1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

a. le modifiche della Costituzione; b. l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazio-

nali; c. le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata

di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a vota- zione entro un anno dalla loro adozione da parte dell’Assemblea federale.

2 Sottostanno al voto del Popolo: a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione; abis. ... 70

b.71 le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall’Assemblea federale;

67 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogato nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo art. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

68 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore per i cpv. 2 e 3 dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401). Il cpv. 1 non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

69 Accettato nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

70 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questa lett. non è mai entrata in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

71 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

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c. il principio di una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Art. 141 Referendum facoltativo 1 Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto, sono sottoposti al voto del Popolo:72

a. le leggi federali; b. le leggi federali dichiarate urgenti e con durata di validità superiore a un

anno; c. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge; d. i trattati internazionali:

1. di durata indeterminata e indenunciabili, 2. prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale, 3.73 comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o

per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. 2 ...74

Art. 141a75 Attuazione dei trattati internazionali 1 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costitu- zionali necessarie per l’attuazione del trattato. 2 Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato.

Art. 142 Maggioranze richieste 1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti. 2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

72 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

73 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

74 Abrogato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, con effetto dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

75 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713).

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3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone. 4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 143 Eleggibilità È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale chiunque abbia diritto di voto.

Art. 144 Incompatibilità 1 Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili. 2 I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun’altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative. 3 La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 145 Durata del mandato I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 146 Responsabilità dello Stato La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nel- l’esercizio delle attività ufficiali.

Art. 147 Procedura di consultazione I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell’ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali.

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Capitolo 2: Assemblea federale Sezione 1: Organizzazione

Art. 148 Statuto 1 L’Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni. 2 L’Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono dotate delle stesse competenze.

Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale 1 Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo. 2 I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzio- nale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale. 3 Ogni Cantone forma un circondario elettorale. 4 I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 150 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati 1 Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni. 2 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due. 3 La procedura d’elezione è determinata dal Cantone.

Art. 151 Sessioni 1 Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione. 2 Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.

Art. 152 Presidenza Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente non- ché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti per l’anno suc- cessivo è esclusa.

Art. 153 Commissioni parlamentari 1 Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno. 2 La legge può prevedere commissioni congiunte. 3 La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l’emanazione di norme di diritto.

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4 Per adempiere i loro compiti, le commissioni dispongono dei diritti d’infor- mazione, consultazione e inchiesta. L’estensione di tali diritti è determinata dalla legge.

Art. 154 Gruppi parlamentari I membri dell’Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 155 Servizi del Parlamento L’Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo ai servizi del- l’Amministrazione federale. La legge disciplina i particolari.

Sezione 2: Procedura

Art. 156 Deliberazione separata 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente. 2 Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere. 3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

a. la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare; b.76 la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta

generica e accettata dal Popolo; c.77 la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale

della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo; d. il preventivo o un’aggiunta al medesimo.78

Art. 157 Deliberazione in comune 1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

a. procedere alle elezioni; b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; c. decidere sulle domande di grazia.

76 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

77 Accettata nella votazione popolare del 27 set. 2009, in vigore dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599).

78 Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2003, in vigore dal 1° ago 2003, in vigore per le lett. a e d dal 1° ago. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003, DF 19 giu. 2003 – RU 2003 1949 1953; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713 3394 3401).

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2 L’Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per eventi speciali e per pren- dere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 158 Pubblicità delle sedute Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 159 Quorum e maggioranza richiesta 1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri. 2 Nelle due Camere e nell’Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti. 3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:

a. la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali; b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di

obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;

c.79 l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso 3.

4 L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.80

Art. 160 Diritto di iniziativa e di proposta 1 Ciascun membro del Parlamento, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamen- tare e ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale. 2 I membri del Parlamento e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.

Art. 161 Divieto di ricevere istruzioni 1 I membri dell’Assemblea federale votano senza istruzioni. 2 Rendono pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Art. 162 Immunità 1 I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.

79 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

80 Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001 (DF del 22 giu. 2001, DCF del 4 feb. 2002 – RU 2002 241; FF 2000 4047, 2001 2093 2565, 2002 1101).

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2 La legge può prevedere altri tipi d’immunità ed estenderla ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale 1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordi- nanza. 2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 164 Legislazione 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a. esercizio dei diritti politici; b. restrizioni dei diritti costituzionali; c. diritti e doveri delle persone; d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi; e. compiti e prestazioni della Confederazione; f. obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale; g. organizzazione e procedura delle autorità federali.

2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre- ché la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 Legislazione d’urgenza 1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo. 2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo. 3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel tempo. 4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinno- vate.

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Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali 1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero. 2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di com- petenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.

Art. 167 Finanze L’Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 168 Elezioni 1 L’Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale. 2 La legge può autorizzare l’Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o con- ferme d’elezioni.

Art. 169 Alta vigilanza 1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Consiglio federale e sull’am- ministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali. 2 L’obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alle delegazioni speciali di commissioni di vigilanza previste dalla legge.

Art. 170 Verifica dell’efficacia L’Assemblea federale provvede a verificare l’efficacia dei provvedimenti della Con- federazione.

Art. 171 Mandati al Consiglio federale L’Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale. La legge disci- plina i dettagli e in particolare disciplina gli strumenti con i quali l’Assemblea fede- rale può esercitare il suo influsso negli ambiti di competenza del Consiglio federale.

Art. 172 Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1 L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni. 2 Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali. 3 Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consi- glio federale o un Cantone sollevi reclamo.

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Art. 173 Altri compiti e attribuzioni 1 L’Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell’indipendenza e della neutralità della Svizzera;

b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna; c. se circostanze straordinarie lo richiedono, può emanare ordinanze o decreti

federali semplici per adempiere i compiti di cui alle lettere a e b; d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l’esercito o sue parti; e. prende misure per attuare il diritto federale; f. decide sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite; g. coopera alle pianificazioni importanti dell’attività dello Stato; h. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressa-

mente; i. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme; k. decide sulle domande di grazia e decide le amnistie.

2 L’Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità. 3 La legge può conferire all’Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 174 Consiglio federale Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confedera- zione.

Art. 175 Composizione e elezione 1 Il Consiglio federale è composto di sette membri. 2 I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale dopo ogni rin- novo integrale del Consiglio nazionale. 3 Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.81

81 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

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4 Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.82

Art. 176 Presidenza 1 Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale. 2 Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall’Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale. 3 La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l’elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 177 Principio collegiale e dipartimentale 1 Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale. 2 Per la loro preparazione ed esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripar- titi fra i singoli membri secondo i dipartimenti. 3 Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 178 Amministrazione federale 1 Il Consiglio federale dirige l’amministrazione federale. Provvede a un’organizza- zione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. 2 L’amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale. 3 Compiti amministrativi possono essere affidati per legge a organizzazioni e per- sone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale.

Art. 179 Cancelleria federale La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal can- celliere della Confederazione.

Sezione 2: Competenze

Art. 180 Politica governativa 1 Il Consiglio federale definisce i fini e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato. 2 Informa tempestivamente e compiutamente l’opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

82 Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999 (DF del 9 ott. 1998, DCF del 2 mar. 1999 – RU 1999 1239; FF 1993 IV 501, 1994 III 1236, 1998 3787, 1999 2144 7589).

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Art. 181 Diritto di iniziativa Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale disegni di atti legislativi.

Art. 182 Competenze normative ed esecuzione 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. 2 Provvede all’esecuzione della legislazione, dei decreti dell’Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Art. 183 Finanze 1 Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e alle- stisce il consuntivo della Confederazione. 2 Provvede a una gestione finanziaria corretta.

Art. 184 Relazioni con l’estero 1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero. 2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’As- semblea federale. 3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Art. 185 Sicurezza esterna e interna 1 Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, del- l’indipendenza e della neutralità della Svizzera. 2 Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna. 3 Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo. 4 In casi urgenti, può mobilitare truppe. Se mobilita in servizio attivo più di 4000 militari o se questa mobilitazione si estende presumibilmente oltre le tre setti- mane, convoca immediatamente l’Assemblea federale.

Art. 186 Relazioni tra Confederazione e Cantoni 1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi. 2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda.

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3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero. 4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.

Art. 187 Altri compiti e attribuzioni 1 Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

a. sorveglia l’amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti fede- rali;

b. fa periodicamente rapporto all’Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;

c. procede alle nomine ed elezioni che non competono a un’altra autorità; d. tratta i ricorsi nei casi previsti dalla legge.

2 La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4:83 Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 188 Statuto del Tribunale federale 1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione. 2 La legge ne stabilisce l’organizzazione e la procedura. 3 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 Competenze del Tribunale federale 1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; c. del diritto intercantonale; d. dei diritti costituzionali cantonali; e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad

altri enti di diritto pubblico; f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

83 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764).

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1bis ... 84 2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Can- toni e quelle tra Cantoni. 3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. 4 Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impu- gnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

Art. 190 Diritto determinante Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federa- le e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale. 2 Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d’importanza fondamentale. 3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tri- bunale federale. 4 La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a85 Altre autorità giudiziarie della Confederazione 1 La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può confe- rirle altre competenze. 2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’amministrazione federale. 3 La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

84 Accettata nella votazione popolare del 9 feb. 2003 (DF 4 ott. 2002, DCF 25 mar. 2003 – RU 2003 1949; FF 2001 4315 4511, 2002 5783, 2003 2713). Abrogata nella votazione popolare del 27 set. 2009, con effetto dal 27 set. 2009 (DF del 19 dic. 2008, DCF del 1° dic. 2009 – RU 2009 6409; FF 2008 2421 2437, 2009 13 7599). Questo cpv. non è mai entrato in vigore nel testo del DF del 4 ott. 2002.

85 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore per il cpv. 1 dal 1° apr. 2003, per i cpv. 2 e 3 dal 1° set. 2005 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 24 set. 2002, DF del 2 mar. 2005 – RU 2002 3148 3147, 2005 1475; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764 e 2004 4228).

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Art. 191b Autorità giudiziarie dei Cantoni 1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. 2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c Indipendenza del giudice Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sotto- stanno al solo diritto.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie Capitolo 1: Revisione

Art. 192 Principio 1 La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o par- zialmente. 2 Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 193 Revisione totale 1 La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall’Assemblea federale. 2 Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unani- mità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revi- sione totale. 3 Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere. 4 Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 194 Revisione parziale 1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale. 2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale. 3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.

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Art. 195 Entrata in vigore La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 196 Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale86

1. Disposizione transitoria dell’art. 84 (Transito alpino) Il trasferimento del trasporto merci di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall’accettazione dell’iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell’art. 85 (Tassa sul traffico pesante) 1 Per l’utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno. 2 La tassa ammonta a:

a. per gli autocarri e i veicoli articolati: Fr. – di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate 650 – di oltre 12 fino a 18 tonnellate 2000 – di oltre 18 fino a 26 tonnellate 3000 – di oltre 26 tonnellate 4000

b. per i rimorchi: – di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate 650 – di oltre 8 fino a 10 tonnellate 1500 – di oltre 10 tonnellate 2000

c. per gli autobus: 650 3 L’ammontare della tassa può essere adattato mediante legge federale, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino. 4 Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tarif- fale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge federale del 19 dicembre 195887 sulla circolazione stradale. 5 Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l’anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente l’ammontare della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

86 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

87 RS 741.01

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6 Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati vei- coli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all’estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli sviz- zeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera. 7 In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa. 8 Il presente articolo ha effetto sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 199788 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto) 1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e pas- sivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie. 2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

a. fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85, utilizzare l’intero prodotto della tassa forfetaria sul traffico pesante di cui all’articolo 196 numero 2 e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;

b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 85;

c. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’arti- colo 86 capoverso 3 lettera b per coprire nella misura del 25 per cento le spe- se globali per le linee di base della NFTA;

d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del rac- cordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;

e.89 aumentare di 0,1 punti percentuali le aliquote dell’imposta sul valore aggiun- to stabilite nell’articolo 130 capoversi 1–3;

f. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

3 Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabiliz- zati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L’Assemblea federale emana il regolamento del fondo per mezzo di un’ordinanza.

88 RS 641.81 89 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del

del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057 1058; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

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4 I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante leggi federali. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nella legge federale. L’Assemblea federale stanzia i necessari mezzi finanziari mediante crediti d’impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabi- lisce le scadenze. 5 La presente disposizione è valida fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

4. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare) Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d’esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell’art. 95 (Attività economica privata) Fino all’emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

6. Disposizione transitoria dell’art. 102 (Approvvigionamento del Paese) 1 La Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili. 2 La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.

7. Disposizione transitoria dell’art. 103 (Politica strutturale) Per non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, i Cantoni possono mantenere i loro disciplinamenti che, per assicurare l’esistenza di parti significative di un determinato ramo dell’industria alberghiera e della ristorazione, subordinano alla prova del bisogno l’apertura di nuovi esercizi pubblici.

8. Disposizione transitoria dell’art. 106 (Giochi d’azzardo) 1 L’articolo 106 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui giochi d’azzardo90 e sulle case da gioco. 2 Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso:

a. è vietato istituire ed esercitare case da gioco; b. i Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene

pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei «Kursaal» prima della primavera del 1925, purché l’esercizio di questi giochi, a giudizio dell’au- torità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuo- vere il turismo e sia attuato da un’impresa di «Kursaal» adatta a questo sco- po. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere;

90 RS 935.52

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c. il Consiglio federale emana un’ordinanza sulle restrizioni richieste dal pub- blico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi;

d. ogni permesso cantonale dev’essere approvato dal Consiglio federale; e. un quarto delle entrate lorde dell’esercizio dei giochi è versato alla Confede-

razione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cata- clismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni;

f. la Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

9. Disposizione transitoria dell’art. 110 cpv. 3 (Festa nazionale) 1 Sino all’entrata in vigore della nuova legislazione federale, il Consiglio federale disciplina i particolari. 2 Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge del 13 marzo 196491 sul lavoro.

10. ...92

11. Disposizione transitoria dell’art. 113 (Previdenza professionale) Gli assicurati che appartengono alla generazione d’entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione devono poter beneficiare della prote- zione minima prescritta dalla legge, a seconda dell’importo del loro reddito, entro 10–20 anni dall’entrata in vigore di quest’ultima.

12. Disposizione transitoria dell’art. 12693 (Gestione finanziaria) 1 Le maggiori uscite del conto finanziario della Confederazione sono ridotte median- te risparmi, finché non sia sostanzialmente raggiunto l’equilibrio dei conti. 2 La maggiore uscita dell’esercizio 1999 non può superare i 5 miliardi di franchi e quella dell’esercizio 2000 i 2,5 miliardi di franchi; per l’esercizio 2001, essa non può superare il 2 per cento delle entrate. 3 Se la situazione economica lo esige, la maggioranza dei membri delle Camere può, mediante ordinanza, prorogare le scadenze di cui al capoverso 2, per una durata complessiva non superiore a due anni. 4 Nell’allestimento del preventivo e del piano finanziario pluriennale nonché nel- l’esame di progetti aventi conseguenze di carattere finanziario, l’Assemblea federale e il Consiglio federale tengono conto degli obiettivi fissati nel capoverso 2. 5 Nell’attuare il preventivo, il Consiglio federale si avvale delle possibilità di rispar- mio a disposizione. A tale scopo, può congelare i crediti d’impegno e di pagamento già autorizzati. Sono fatte salve le pretese fondate su disposizioni legali e, nei casi specifici, le prestazioni garantite formalmente.

91 RS 822.11 92 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

93 Trattasi dell’art. 126 nel testo del 18 apr. 1999.

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6 Se gli obiettivi fissati nel capoverso 2 non sono raggiunti, il Consiglio federale sta- bilisce l’importo supplementare che deve essere risparmiato. A tal fine:

a. decide i risparmi supplementari di sua competenza; b. propone all’Assemblea federale le modifiche di leggi necessarie per la rea-

lizzazione di risparmi supplementari. 7 Il Consiglio federale fissa l’importo totale dei risparmi supplementari in modo che gli obiettivi siano raggiunti con un ritardo massimo di due anni. I risparmi si appli- cano tanto alle prestazioni in favore di terzi quanto al settore proprio della Confede- razione. 8 Le Camere federali decidono in merito alle proposte del Consiglio federale durante la stessa sessione e pongono in vigore la loro decisione conformemente all’articolo 165 della Costituzione federale; esse sono vincolate dall’importo di risparmio fissato dal Consiglio federale conformemente al capoverso 6. 9 Se, nell’ambito di un esercizio ulteriore, l’eccedenza di uscite supera nuovamente del 2 per cento le entrate, l’importo eccedentario va ricondotto a questo tasso nel corso dell’esercizio successivo. Se la congiuntura economica lo richiede, l’Assem- blea federale può, mediante ordinanza, prorogare il termine di due anni al massimo. Per il resto, si applica la procedura di cui ai capoversi 4–8. 10 La presente disposizione resta in vigore sino alla sua sostituzione tramite misure costituzionali volte a limitare il disavanzo e l’indebitamento.

13.94 Disposizione transitoria dell’art. 128 (Durata della riscossione dell’imposta) La facoltà di riscuotere l’imposta federale diretta decade alla fine del 2020.

14.95 Disposizione transitoria dell’art. 130 (Durata della riscossione dell’imposta) La facoltà di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto decade alla fine del 2020.

15. Disposizione transitoria dell’art. 131 (Imposta sulla birra) Fino all’emanazione della nuova legge federale96, l’imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto anteriore.

16. Disposizione transitoria dell’art. 132 (Quota cantonale di partecipazione all’imposta preventiva) ...97

94 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057 1058; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

95 Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF del del 19 mar. 2004, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 2 feb. 2006 – RU 2006 1057 1058; FF 2003 1361, 2004 1175, 2005 849).

96 RS 641.411 97 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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Art. 19798 Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Adesione della Svizzera all’ONU 1 La Svizzera aderisce all’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2 Il Consiglio federale è abilitato a rivolgere al Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite una richiesta della Svizzera ai fini dell’ammissione in seno a tale organizzazione e una dichiarazione di intenti per l’adempimento degli obblighi che risultano dallo Statuto delle Nazioni Unite99.

2.100 Disposizione transitoria dell’art. 62 (Scuola) Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003101 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono, fino all’adozione di una propria strategia in materia di istruzione scolastica speciale ma almeno per tre anni, le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di istruzione scolastica speciale (inclusa quella precoce di natura pedagogico-terapeutica secondo l’art. 19 della LF del 19 giu. 1959102 sull’assicurazione per l’invalidità).

3.103 Disposizione transitoria dell’art. 83 (Strade nazionali) I Cantoni portano a termine la costruzione delle strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960104 concernente la rete delle strade nazionali (stato all’entrata in vigore del DF del 3 ott. 2003105 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni) secondo le prescrizioni e sotto l’alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all’onere causato loro dalle strade nazionali, nonché al loro interesse per quest’ultime e alla loro capacità finanziaria.

98 Accettato nella votazione popolare del 3 mar. 2002 (DF del 5 ott. 2001, DCF del 26 apr. 2002 – RU 2002 885; FF 2000 2204, 2001 1035 5157, 2002 3320).

99 RS 0.120 100 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

101 RU 2007 5765 102 RS 831.20 103 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

104 RS 725.113.11 105 RU 2007 5765

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4.106 Disposizione transitoria dell’art. 112b (Promozione dell’integrazione degli invalidi) Dall’entrata in vigore del decreto federale del 3 ottobre 2003107 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, questi ultimi assumono le prestazioni dell’assicurazione invalidità in materia di stabilimenti, laboratori e case per invalidi fino all’adozione di una loro propria strategia a favore degli invalidi che includa anche la concessione di sussidi cantonali alla costruzione e alla gestione di istituzio- ni che accolgono anche residenti fuori Cantone, ma almeno per tre anni.

5.108 Disposizione transitoria dell’art. 112c (Aiuto agli anziani e ai disabili) Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale in materia, i Cantoni conti- nuano a versare agli anziani e ai disabili le prestazioni per l’assistenza e le cure a domicilio conformemente all’articolo 101bis della legge federale del 20 dicembre 1946109 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

7.110 Disposizione transitoria dell’art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano) Nei cinque anni seguenti l’accettazione della presente disposizione costituzionale l’agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che posso- no riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell’ambiente per fini agri- coli, orticoli o forestali;

b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2000111

106 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

107 RU 2007 5765 108 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008

(DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765 5771; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

109 RS 831.10 110 Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2005 (DF del 17 giu. 2005, DCF del

19 gen. 2006 – RU 2006 89; FF 2003 6017, 2004 4365, 2005 3637, 2006 973). I n. 2 – 6 sono riservati per le disp. trans. della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) accettati dal Popolo e dai Cantoni il 28 nov. 2004.

111 DF del 28 set. 1999 (RU 1999 2555; FF 1999 6784).

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Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998

II

1 La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874112 è abrogata. 2 Le seguenti disposizioni della Costituzione federale abrogata che devono essere trasposte a livello di legge rimangono nondimeno applicabili fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

a. Art. 32quater cpv. 6113

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

b. Art. 36quinquies cpv. 1 primo periodo, 2 dal secondo all’ultimo periodo, e 4 secondo periodo114 1 La Confederazione riscuote, per l’utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ... 2 ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all’estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l’osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli. 4 ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

112 [RS 1 3; RU 1949 1544 art. 2, 1951 619 art. 2, 1957 1065 art. 2, 1958 375 art. 2 804 art. 2 806 art. 2, 1959 234 art. 2 933 art. 2, 1961 498 art. 2, 1962 803 art. 2 1717 art. 2 1888, 1964 93 art. 2, 1966 1714 art. 2, 1969 1267 art. 2, 1970 1653 art. 2, 1971 329 art. 2 905 art. 2 907 art. 2, 1972 1681 art. 2 1684 art. 2, 1973 429 art. 2 n. I a IV 1049 art. 2 1455, 1974 721 art. 2 n. 1, 1975 1205 art. 2, 1976 713 715 2003, 1977 807 art. 2 1849 2228 2230, 1978 212 484 1578 n. I e II, 1979 678, 1980 380, 1981 1243 1244, 1982 138, 1983 240 444, 1984 290, 1985 150 151 658 659 1025 n. I e II, 1026 n. I e II 1648, 1987 282 art. 2 cpv. 2 1125, 1988 art. 1, cpv. 2, 1991 246 247 art. 1, cpv. 2 1122 1578, 1992 1579 art. 2, cpv. 2, 1993 3040 3041 art. 1, cpv. 2, 1994 258 n. I e II 263 n. I e II 265 267 n. II 1096 1097 1099 1101 art. 1, cpv. 2, 1995 1455, 1996 1490 a 1492 2502, 1998 918 2031, 1999 741 743 1239 1341]

113 Art. 105 114 Art. 86 cpv. 2

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c. Art. 121bis cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo115 1 Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1. se preferisce l’iniziativa popolare al diritto vigente; 2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente; 3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li

abbiano preferiti entrambi al diritto vigente. 2 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 3 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. ...

III

L’Assemblea federale adeguerà formalmente alla nuova Costituzione federale le modifiche che si riferiscono alla Costituzione federale del 29 maggio 1874. Il rela- tivo decreto non sottostà al referendum.

IV

1 Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni. 2 L’Assemblea federale ne determina l’entrata in vigore.

115 Art. 139 cpv. 6

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Indice analitico I numeri arabi si riferiscono agli articoli e i numeri romani alle disposizioni finali del Decreto federale del 18 dicembre 1998. Le indicazioni sono solo informali e non sono giuridicamente vincolanti.

A Abitazioni 41, 108–109 Abrogazione della Costituzione federale del 29 maggio 1874 cifra II Abusi nel settore locativo 109 Accesso – a un’attività economica privata 27 – ai propri dati genetici 119 – alla proprietà 108 Accessori di armi 107 Accusa 32 Acque 76, 78 Acquisizione della cittadinanza 38 Acquisizioni (Preambolo) Acquisto – di appartamenti e case 108 – di materiale bellico 107 – di terreni 108 Adeguamento del disegno di revisione, cifra III Adesione a organizzazioni o a comunità 140 Adolescenti – attività extrascolastica 67 – misure educative 123 – obiettivi sociali 41 – protezione 11 Adozione 38 Adulti, obiettivi sociali 41 Affari esteri 54 Affidamento – di compiti amministrativi 178 – di pratiche 177 Agevolazioni fiscali 100, 111, 129 Agglomerati 50, 86 Agricoltura 104, 197 n. 7 Aiuto – di altri Cantoni 52 – alle vittime di reati 124 – agli anziani e ai disabili 112c – in situazioni di bisogno 12 Alcol 105, 131, 196 n. 15, cifra II Alimenti 118

Alpi – contributi a strade alpine 86 – protezione dal traffico di transito 84,

196 n. 1 Alta vigilanza – dell’Assemblea federale 169 – sulle strade d’importanza nazionale 82 Ambiente – competenza della Confederazione 73–80 – produzione rispettosa 104 – protezione 74, 104 – provvedimenti di protezione 86 – statistica 65 – utilizzazione di organismi geneticamente

modificati 120, 197 n. 7 Ambito non umano dell’ingegneria genetica 120, 197 n. 7 Amministrazione della giustizia in materia penale 123 Amministrazione federale 178–179, 191a Amnistia 173 Anno d’età 136 Anno scolastico 62 Anziani 108, 112c Apparecchi automatici per giochi di abilità 106 Apparecchi, consumo energetico di 89 Appenzello – Esterno 1 – Interno 1 Approvazione – del Popolo 51 – di atti normativi dei Cantoni 186 – di trattati dei Cantoni 172 – di trattati internazionali 184 Approvvigionamento – del Paese 102, 196 n. 6 – della popolazione con prodotti agricoli

104 Arbitrio, protezione dall’- 9 Argovia 1 Armi 107 Armonizzazione – delle imposte dirette 129 – di registri ufficiali 65

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– fiscale 129 – nel settore scolastico 62 Arte 69 Asilo 121 Assegni familiari 116 Assemblea federale – competenze 163–173 – diritti di partecipazione 184 – organizzazione 148–155 – plenaria 157 – procedura 156–162 Assicurazione – contro gli infortuni 117 – contro la disoccupazione 114 – contro le malattie 117, 130 – per la maternità 116 – vecchiaia, superstiti e invalidità 112 -

112c, 130, 196 n. 10 Assicurazioni 98 Assicurazioni obbligatorie 112, 113, 116, 117, 196 n. 11 Assicurazioni private 98 Assicurazioni sociali 40 Assistenza – amministrativa 44 – agli indigenti 12, 115 – agli Svizzeri all’estero 40 – ai disoccupati 114 – giudiziaria 44 Associazioni 23, 28, 97 Astronautica 87 Attesa, termine di 39 Atti – consultazione su 147 – disegni del Consiglio federale 181 – emanati dall’Assemblea federale, forma

degli 163 Attività – dello Stato 5, 173, 180 – economica, in generale 95, 196 n. 5 – extrascolastica giovanile 67 – indipendente 113, 114 – lucrativa, delle autorità federali 144 Atto, religioso 15 Attrezzatura dei terreni 108 Attuazione – dei diritti fondamentali 35 – del diritto federale 46, 156, 164 – dei trattati 141a – d’una iniviativa 156 Autobus 196 n. 2

Autonomia cantonale nell’ambito scolastico 62, 66 Autonomia comunale 50, 189 Autonomia – dei Cantoni 3, 43, 43a, 47 – nella concezione dei programmi radiote-

levisivi 93 Autorità – amministrative 29 – civili 58 – di ricorso in materia di programmi 93 – estere 56 – federali 143–191a – giudiziarie 29, 29a, 188-191c Aviazione 87 Avviso dei congiunti 31 Aziende – contadine 104 – di trasporto della Confederazione 76 Azioni civili 30

B Bacini di accumulazione 76 Banca nazionale 99 Banche 98 Banconote 99 Base costituzionale delle leggi dichiarate urgenti 165 Base legale 5, 36 Basi naturali della vita 2, 54, 104 Basilea – Campagna 1 – Città 1 Benessere (Preambolo), 54, 94, Beni vitali 102, 196 n. 6 Berna 1 Bilancio 126 Bisogno – popolazioni nel 54 – situazioni di 12 Borse 98 Borse di studio 66 Buona fede 5, 9 Budget 126, 167, 156, 183

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C Caccia 79 Calcolo – dell’imponibile 127 – delle imposte 129 Camere 148, 151 Cancelleria federale 179 Cancelliere federale, Cancelliera federale – durata del mandato 145 – elezione 168 Cantone di domicilio 115 Cantoni – al Consiglio nazionale 149 – al Consiglio degli Stati 150 – autorità giudiziarie 191b – concorrenzialità fiscale 135 – Confederazione 1 – consultazione dei 45, 55 – diritto d’iniziativa 160 – in generale (Preambolo) – maggioranza dei 139, 142 – partecipazione alla procedura di

consultazione 147 – plurilingui 70 – referendum facoltativo dei 141 – relazioni con la Confederazione 3, 42-53 – sovranità 3 – statuto 148 Capacità delle strade di transito 84, 196 n. 1 Capacità finanziaria – dei Cantoni 135 Capo di dipartimento 178 Carburanti – imposta sui 86, 131 – trasporto in condotta di 91 Carcerazione 31 Carcerazione preventiva 31 Carica, incompatibilità con una 144 Cartelli 96 Casinò 106, 112, 196 n. 8 Cassa di compensazione familiare 116 Catastrofi 61 Categorie di veicoli – in merito alla tassa sul traffico pesante

196 n. 2 – in merito alla tassa sulle strade nazionali

cifra II Cellule germinali 119 Censura 17 Cereali panificabili 196 n. 6

Chiesa 72 Chimica – prodotti 104 – sostanze 118 Ciclo idrologico 76 Cinematografia 71 Circolazione – messa in - di organismi geneticamente

modificati 197 n. 7 Circolazione stradale – competenza della Confederazione 82 – impiego delle tasse 86 – spese 85, 86, 196 n. 2 Circondario elettorale 149 Città 50 – infrastruttura dei trasporti 86 Cittadinanza 37, 38 Cittadini 2 Clonazione 119 Coesione interna del Paese 2 Collaborazione – dei Cantoni alle decisioni di politica estera

55 – fra Confederazione e Cantoni 44–49, 172,

185 – fra Confederazione e Cantoni, nell’ambito

della pianificazione del territorio 75 Combustibili, trasporto in condotta 91 Commercio – ambulante di bevande spiritose cifra II – di patrimonio germinale umano e prodotti

da embrioni 119 – estero 100 Commissioni – di vigilanza 169 – diritto d’iniziativa 160 – parlamentari 153 Compensazione della perdita di guadagno 114 Competenze – dell’Assemblea federale 163–173 – dei Cantoni 3 – dei Cantoni con l’estero 56 – della Confederazione 54–125 – del Consiglio federale 180–187 – del Tribunale federale 189 Competenze normative – del Consiglio federale 182 – delega 164 – dell’Assemblea federale 163–165 – partecipazione dei Cantoni 45 Compiti

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– statali 35, 43, 43a – regionali 48 – dell’Amministrazione federale 178 Comune prosperità 2 Comuni 50 Comunicazione 92–93 Comunità – religiose 15, 72 – sopranazionali 140 Concessione – dei programmi 93 – per casinò 106, 196 n. 8 Conciliazione, trattative di 28 Conclusione di trattati internazionali 166 Concorrenza – limitazione 96 – politica di 96 – principio 94 – sleale 96, 97 Condizioni quadro per l’economia privata 94 Confederazione – aziende di trasporto della 76 – competenze 54–125 – in generale (Preambolo), 1 – relazione tra Confederazione e Cantoni 3,

42–53 – relazioni svolte per il tramite della 56 – scopo 2 Confederazione Svizzera 1, 2 Conferimento dell’obbligatorietà generale – a contratti collettivi di lavoro 110 – a contratti quadro di locazione 109 Conflitti – armati 61 – di competenza tra le autorità federali

supreme 157, 173 – tra lavoratori e datori di lavoro 28 Congiunti, avviso 31 Congiuntura 100, 126 Consiglio degli Stati – composizione ed elezione 150 – incompatibilità 144 – procedura 156–162 – sistema bicamerale 148 Consiglio federale – competenze 180–187 – composizione 175 – diritto di proposta 160 – durata del mandato 145 – elezione 168, 175 – incompatibilità 144 – organizzazione e procedura 174–179

– stato maggiore del 179 Consiglio nazionale – composizione ed elezione 149 – durata del mandato 145 – elezioni 136 – incompatibilità 144 – procedura 156–162 – rielezione in caso di revisione totale della

Costituzione federale 193 – sistema bicamerale 148 Consulenza, agricola 104 Consumatori 97 Consumo di alcol 105 Consuntivo 167, 183 Contrassegno autostradale 86, cifra II Contratti – collettivi di lavoro 110 – contratti quadro di locazione 109 Contributi d’investimento 104 Controprogetto 139, 139b Controversie – di competenza del Tribunale federale 189 – procedura giudiziaria per 97 – tra Confederazione e Cantoni o tra

Cantoni 44, 189 Convinzioni – filosofiche 8, 15 – politiche 8 – religiose 8, 15 Convocazione delle Camere 151 Coordinamento – della ricerca 64 – di istituti di formazione 63 Corporazioni 37 Corrispondenza epistolare 13 Corte penale 191a Costi – abitativi 108 – per la protezione dell’ambiente 74 Costituzione federale – attuazione 173 – entrata in vigore 195 – limitazione della sovranità – cantonale 3 – revisione 192–194 – rielezione in caso di revisione totale 193 – scopo 2 Costituzione federale del 29 maggio 1874, abrogazione cifra II Costituzioni cantonali 51, 172, 186 Costruzione d’abitazioni, promozione 108 Creato (Preambolo)

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Creatura 120 Creazione di occasioni di lavoro 100 Criminale sessuomane o violento 123a Cultura 69 Cure 41

D Danni – all’ambiente 104 – alla salute 59, 61 – cagionati dai cataclismi 196 n. 8 – causati illecitamente dagli organi della

Confederazione 146 Dati – genetici 119 – protezione dei 13 – statistici 65 Datori di lavoro 28, 110, 111, 112, 113, 114 Dazi 133 Debolezza mentale 136 Decisioni – dell’Assemblea federale 156 – per far fronte a gravi turbamenti 185 Decreto federale – forma degli atti 163 – referendum facoltativo 141, 141a Deflussi 76 Delega delle competenze normative 164 Delegazioni di commissioni di vigilanza 169 Deliberazioni – dei Consigli 156, 157 – quorum dei Consigli 159 Democrazia – costituzioni democratiche 51 – in generale (Preambolo) – nel mondo 54 Deputati – dei Cantoni 150 – del Popolo 149 Deroga al diritto cantonale 49 Destinazione vincolata delle imposte 85, 86, 112, 196 n. 3 Determinazione dell’imposta 128 Dichiarazione – del Consiglio federale 157 – dell’urgenza di leggi federali 159, 165 – relativa alle derrate alimentari 104 Difesa – diritti di 32 – nazionale 57–61

Dignità – della persona 7 – umana 7, 12, 119, 120 Dimora 121 Dio (Preambolo) Dipartimenti 177–178 Dipendenza, da sostanze 131 Diritti – costituzionali, restrizione 164 – costituzionali, violazione 189 – dei Cantoni 3 – dei fanciulli e degli adolescenti 11 – del Popolo 2 – di difesa 32 – d’informazione delle commissioni 153 – di partecipazione dell’Assemblea federale

184 – e doveri degli Svizzeri all’estero 40 – politici 34, 37, 39, 136, 164, 189 – umani 54 Diritti fondamentali – attuazione 35 – limiti 36 – lista diritti fondamentali 7–34 Diritto – al giudizio 31 – civile 122 – competenza del Tribunale federale 189 – delle lingue 70 – determinante 190 – di cittadinanza 37, 38 – di essere sentito 29 – di petizione 33 – di proposta 160 – di voto in materia cantonale e comunale

39 – in generale 5 – internazionale 5, 139, 141a, 190, 193, 194 – penale 123, 123a Diritto federale – esecuzione e osservanza 186 – preminenza 49 Disabili 8, 108, 112c Disaccordo fra Camere 140 Disavanzo 126 Discriminazione 8 Disdette nel settore locativo 109 Disegni del Consiglio federale 181 Disoccupazione 41, 100, 114 Disposizioni – finali cifre II–IV – in materia di sussidi 159 – transitorie 196, 197

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Distillati 105, 131 Divieto – dell’arbitrio 9 – di ricevere istruzioni 161 Domanda di grazia 157, 173 Domenica 110 Domicilio 24, 30, 39, 115, 121 Donazione di embrioni 119 Donna – assicurazione per la maternità 116 – servizio militare 59 – uguaglianza giuridica 8 Doppia imposizione, intercantonale 127 Doveri – degli Svizzeri all’estero 40 – politici 136 Drenaggio fiscale 128 Durata del mandato – dei membri del Consiglio nazionale, dei

membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale 145

– dei presidenti delle Camere 152 Durata di validità delle leggi federali 140, 141

E Economia – competenze della Confederazione 94–107 – nazionale 94 – privata, condizioni quadro 94 – statistica 65 Edifici, consumo di energia negli 89 Educazione sportiva 68 Effetti nocivi sull’uomo e sull’ambiente 74 Effetto orizzontale dei diritti fondamentali 35 Efficacia dei provvedimenti 170 Eleggibilità nelle Autorità federali 143 Elezione – da parte del Consiglio federale 187 – da parte dell’Assemblea federale 157, 168 – del Consiglio degli Stati 150 – del Consiglio nazionale 149 – del Consiglio federale, del cancelliere

della Confederazione, dei giudici del Tribunale federale, del generale 168

Embrioni 119 Energia – competenze della Confederazione 89–91

– erogazione 91 – nucleare 90, 196 n. 4 Enti dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica 108 Entrata in Svizzera 24, 121 Entrata in vigore – della Costituzione cifra IV – di leggi dichiarate urgenti 165 – di revisioni della Costituzione 195 Entrate 126 Epidemie 118 Equilibrio delle uscite e delle entrate 126 Equipaggiamento dell’esercito 60 Erogazione di energia 91 Esecuzione – del diritto federale 46, 164, 186 – disposizioni fondamentali in materia

di 164 – in generale 46, 182 Esercito 58, 60, 173 Esercizio – autonomo dei propri diritti, da parte dei

fanciulli e degli adolescenti 11 – autorizzazioni di 196 n. 4 – dei diritti politici 39, 40, 164 – dell’attività economica privata 95 – della pesca e della caccia 79 – delle attività ufficiali 146 – delle strade nazionali 86 – di giochi 196 n. 8 – libero esercizio di un’attività economica

privata 27 Esigenze ecologiche 104 Esistenza – dei Cantoni 53 – dignitosa 12 Esportazione di materiale bellico 107 Espressione – del voto 34 – musicale 69 Espropriazione volta a proteggere la natura e il paesaggio 78 Espulsione 25 Essenza dei diritti fondamentali 36 Esteri, affari 54, 184 Estero 54–56, 166, 184 Estinzione, protezione delle specie minacciate di 78 Estradizione 25 Età 8, 41

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Evoluzione dei prezzi, adattamento delle rendite alla 112

F Fabbisogno 112, 108, 196 n. 10 – finanziario eccezionale 126, 159 Fabbricazione – di distillati 105 – di materiale bellico 107 Famiglia 8, 14, 41, 108, 116 Fanciulli – impuberi 123b – misure educative 123 – naturalizzazione dei fanciulli apolidi 38 – obiettivi sociali 41 – protezione 11 Farina panificabile 196 n. 6 Farmaci 118 Fecondazione 119 Ferrovia 2000 196 n. 3 Ferrovie – grandi progetti ferroviari 196 n. 3 – in generale 87, 196 n. 3 – protezione contro l’inquinamento fonico

196 n. 3 – traffico ferroviario 87, 196 n. 3 Fertilizzanti 104 Festa nazionale, giorno della 110, 196 n. 9 Filovie 87 Finanze pubbliche 100, 167, 183 Fonti di finanziamento 46, 47 Foreste 77 Formazione 61a–68 Formazione – degli adolescenti 67 – dei fanciulli 67 – dei prezzi 96 – della volontà 34, 137 – delle opinioni 93, 137 – professionale 63 – spazio formativo svizzero 61a Forme di produzione 104 Foro 30 Forze della natura 86 Francese 4, 70 Friburgo 1 Funzioni protettive delle foreste 77

G Garanzia – della proprietà 26 – della via giudiziaria 29 – federale alle costituzioni cantonali 51, 172 Garanzie – cantonali 189 – federali 51–53 – procedurali 29 Gas naturale, imposte su 131 Generale, elezione del 168 Generazione d’entrata 196 n. 11 Generazioni future (Preambolo) Gestione – finanziaria 126, 183, 196 n. 12 – delle strade nazionali 83 Ginevra 1 Giochi – d’azzardo 106, 196 n. 8 – di svago 196 n. 8 Giorno festivo 110, 196 n. 9 Giudici – al Tribunale federale, incompatibilità 144 – del Tribunale federale, elezione 168 – in merito alla privazione della libertà 31 – indipendenza dei 191c Giudici federali – durata del mandato 145 – elezione 168 – incompatibilità 144 Giudizio – di un’autorità giudiziaria 29, 29a – di un tribunale superiore 32 Giura 1 Giurisdizione costituzionale – competenza del Tribunale federale 189 – non applicabile alle leggi federali 190 Giurisprudenza – del Tribunale federale 188–189 – in materia civile 122 – in materia penale 123 Glarona 1 Gravi turbamenti, ordinanze e decisioni per far fronte a 185 Grigioni 1, 70 Gruppi parlamentari – costituzione 154 – diritto di iniziativa 160 Guerra, prevenzione 58

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I Immunità 162 Impianti – consumo energetico di 89 – di trasporto in condotta 91 – in paludi 78 Impiego – abusivo di dati personali 13 – dell’esercito 58, 185 Importazione – di distillati 105 – di materiale bellico 107 – di organismi geneticamente modificati

197 n. 7 Imposizione fiscale – esclusione 134 – princìpi 127 Imposizione secondo la capacità economica 127 Imposta – di consumo sui carburanti, supplemento

sulla 86, 131 – preventiva 132, 134, 196 n. 16 – sul reddito 128, 129, 196 n. 13 – sul tabacco 112, 131 – sul valore aggiunto 130, 134, 196 n. 14 – sulla birra 131, 196 n. 15 – sulle automobili 131 Imposte – destinazione vincolata delle 85, 86, 112,

196 n. 3 – determinazione 128 – di consumo 131, 134 – dirette 128, 196 n. 13 – indirette 85, 86, 106, 130–132, 196 n. 14

e15 – princìpi 127 – regime fiscale 127 Imprescrittibilità – dell’azione penale 123b – della penale 123b Imprese dominanti sul mercato 96 Impugnabilità di disdette abusive 109 Incompatibilità 144 Indebitamento freno all’- 126 Indennità di espropriazione 26 Indigenti 108, 115 Indipendenza – del giudice 191c – del Paese (Preambolo), 2, 54, 173, 185 – della radio e della televisione 93 – giudiziaria 30

Industria alberghiera e della ristorazione 196 n. 7 Infecondità 119 Infermità mentale 136 Informazione – da parte del Consiglio federale 180 – dei Cantoni da parte della Confederazione

55 – della Confederazione da parte dei Cantoni

56 – tramite radio e televisione 93 Infortunio 41 Ingegneria genetica 119, 120, 197 n. 7 Iniziativa – da parte di membri del Parlamento,

gruppi, commissioni parlamentari e Cantoni 160

– del Consiglio federale 181 – privata 41 – popolare 138, 139, 139b, 142 Iniziativa popolare – con controprogetto 139, 139b – in generale 136, 138–139, 142, 156, 173 Innocenza, presunzione di 32 Inquinamento fonico, protezione contro 196 n. 3 Insediamento 75 Insegnamento – istruzione scolastica di base 19 – religioso 15 – scientifico 20 Installazioni militari 60 Integrazione – degli invalidi 112, 112b – obiettivi sociali 41 Integrità 10, 11, 124 Interdizione 136 Interesse, pubblico 5, 36 Interessi dei Cantoni 45, 54, 55 Internato a vita 123a Interventi su animali vivi 80 Intrattenimento 93 Invalidi, integrazione 112, 112b Invalidità 41 Istituti di formazione superiore 63 Istituto di previdenza 113 Istituzioni intercantonali 48 Istruzione – sussidi 66

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– attestati di fine studi 95, 196 n. 5 – da parte di radio e televisione 93 – formazione professionale 63 – formazione artistica e musicale 69 – formazione agricola 104 – formazione accademica 95, 196 n. 5 – militare 60 – obiettivi sociali 41 – educazione sportiva 68 – scolastica di base 19, 62 – perfezionamento 64a Italiano 4, 70

K Kursaal 196 n. 8

L Lavoratori, Lavoratrici 28, 110, 111, 112, 113, 114 Lavoro 8, 41, 110, 196 n. 9 Legami con gruppi d’interesse da parte dei parlamentari 161 Legge federale – determinante per il Tribunale federale 190 – dichiarata urgente 140, 141, 165 – emanata sotto forma di 163, 164 – referendum facoltativo 141, 141a – referendum obbligatorio 140 Leggi – federali 164, 165 – cantonali 37 – dichiarate urgenti 165 – forma di atti 163 – contenuto 164 – uguaglianza giuridica 8 – esecuzione 182 Legislazione – cantonale 37 – militare 60 – nel campo del diritto civile 122 – nel campo del diritto penale 123 Libertà – artistica 21 – d’azione dei Cantoni 46 – d’informazione 16 – d’opinione 16 – dei media 17 – della scienza 20 – di associazione 23 – di coscienza 15 – di credo 15 – di domicilio 24 – di movimento 10 – di riunione 22

– economica 27, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 196 n. 7

– in generale (Preambolo), 2 – personale 10 – privazione della 31 – sindacale 28, 110 Limite – del valore litigioso nell’ambito della

protezione dei consumatori 97 – dell’attività dello Stato 5 Limiti dei diritti fondamentali 36 Lingue – Cantoni plurilingui 70 – comunità linguistiche 70 – della procedura giudiziaria 31 – diritto delle 70 – discriminazione 8 – libertà 18 – minoranze linguistiche 70 – nazionali 4 – principio della territorialità 70 – ufficiali 70, 188 Locazione, contratti quadro 109 Lotterie 106, 196 n. 8 Lucerna 1 Luoghi storici 78

M Maggioranza – dei Cantoni 139, 139b, 142 – richiesta 139, 139b, 142 Maggioranze – nelle votazione nelle Camere 159 – nelle votazione popolari 142 Maggiore uscita 126 Malattia – lotta contro 118 – obiettivi sociali 41 – pericolo di trasmissione 119 Mammiferi 79 Mandati al Consiglio federale 171 Mantenimento dell’ordine pubblico 52, 58 Manutenzione – delle strade nazionali 83 Materiale bellico 107 Maternità 41 Maternità sostitutiva 119 Matrimonio 14, 38 Medicina – complementare 118a – dei trapianti 119a

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– riproduttiva 119 Membri del Parlamento, diritto di iniziativa e di proposta 160 Menomazione 8 Mercato agricolo 104 Merci, traffico transfrontaliero di 133 Metrologia 125 Mezzi – di comunicazione sociale 93 – di trasporto 87 – disponibili 41 – giuridici delle organizzazioni dei consu-

matori 97 Militare, servizio 59 Milizia 58 Minacce 58, 102 Minoranze linguistiche 70 Misure – di solidarietà dal settore agricolo 104 – educative 123 Misurazione 75a Mobilitazione – dell’esercito 173, 185 – di truppe 185 Modifica – della Costituzione 140 – del numero dei Cantoni 53 Modifiche – del suolo in paludi 78 – territoriali tra Cantoni 53 Modo di vita 8 Molteplicità delle specie 79 Moneta 99 Monumenti naturali 78 Munizioni 107

N Natura 73 Naturalizzazione – degli stranieri 38 – dei fanciulli apolidi 38 – permesso 38 Navigazione 87 Negoziati internazionali 55 Neodomiciliati 39 Neuchâtel 1 Neutralità 173, 185 NFTA (nuova ferrovia transalpina) 196 n. 3

Nidvaldo 1 Norme, di diritto 163, 164 Nullità di un’iniziativa 139, 156

O Obblighi dei Cantoni, disposizioni fondamentali in materia di 164 Obbligo di mantenere il segreto 169 Obiettivi sociali 41 Obvaldo 1 Occupazione del territorio 104 Ognuno 6, 9 Oli minerali, imposte 131, 196 n. 3 Oneri – perequazione degli 135 ONU Adesione della Svizzera 197 n. 1 Oociti 119 Operazioni fondiarie e ipotecarie, tassazione 132 Opere – di previdenza sociale 196 n. 8 – di protezione contro le forze della natura

86 – idrauliche 76 – pubbliche 81 Ordinamento – economico 94 – finanziario 126–135, 196 n. 13–15 Ordinanze – a sé stanti 184 – a validità limitata nel tempo 184, 185 – emanate dal Consiglio federale 182 – emanate dall’Assemblea federale 163, 173 – per far fronte a gravi turbamenti 185 Ordine – costituzionale 52 – internazionale 2 – interno di un Cantone 52 Orfanità 41 Organi dello Stato 5, 9 Organismi 118, 120, 197 n. 7 Organizzazione – dei Cantoni 48 – dei tribunali 122, 123 – del Tribunale federale 188 – dell’esercito 60 – dell’Amministrazione federale 178 – dell’Assemblea federale 148–155 – delle autorità federali, disposizioni

fondamentali 164

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Organizzazioni – dedite alla costruzione di abitazioni 108 – dei consumatori 97 – di sicurezza collettiva 140 – dominanti sul mercato 96 – internazionali 141 Origine 8, 38 Oro 99

P Pace – del lavoro 28 – in generale (Preambolo), 58 – pace pubblica fra comunità religiose 72 Paesaggi 78 Paesaggio rurale 104 Paese – costruzione di abitazioni 108 – difesa 58 – indipendenza 2 – sicurezza 2, 57 Pagamenti diretti 104 Paludi 78 Pari opportunità 2 Partecipazione dei Cantoni al processo decisionale della Confederazione 45 Partiti – consultazione dei 147 – istituzione 137 Patrimonio genetico – di animali, piante e organismi 120 – umano 119 Patrimonio germinale – umano 119 – di animali 120 Patriziati 37 Pena di morte 10 Percorsi pedonali 88 Perdita della cittadinanza 38 Perdita di guadagno – in ambito militare 59 – in ambito di protezione civile 61 Perequazione finanziaria – in generale 46, 128, 135, 196 n. 16 – nel settore stradale 86 Periodo di contribuzione nella previdenza professionale 196 n. 11 Persone abili al lavoro, obiettivi sociali 41 Persone di cittadinanza svizzera – divieto d’espulsione 25

– servizio militare 59 Pesca 79 Pesci 79 Peso complessivo 196 n. 2 Petizioni 33 Petrolio, imposte su 131 Pianificazione del territorio 75 Pianificazioni dell’attività dello Stato 173 Piano finanziario 183 Pigioni 109 Pilastri della previdenza 111-113 Pluralità – del Paese (Preambolo), 2 – culturale e linguistica 69 Plurilinguismo 70 Politica – congiunturale 100 – della proprietà 111 – economica esterna 101 – energetica 89 – estera 54, 55, 166 – governativa 180 – in materia di entrate 100 – in materia di uscite 100 – monetaria 99, 100 – strutturale 103, 196 n. 7 Popolazione – protezione della 57, 58 – statistica 65 Popolo e Cantoni 136–142, 195 Popolo svizzero (Preambolo), 1 Popolo, approvazione del 51 Pornografia 123b Posizione sociale 8 Poste 92 Potere supremo 148 Povertà nel mondo 54 Precipitazioni atmosferiche 76 Premi – d’assicurazione, tasse su 132 – riduzioni di 130 Preminenza del diritto federale 49 Presidente della Confederazione 176 Presidenza – delle Camere 152 – del Consiglio federale 176 – del Consiglio nazionale 157

Prestazioni

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– complementari 112a, 196 n. 10 Prestazioni assicurative – dell’assicurazione per la maternità 116 – imposta su 132 Presunzione di innocenza 32 Pretese volte a ottenere prestazioni dello Stato 41 Preventivo 126, 167, 183 Previdenza – individuale 111 – invalidità 111 – istituto di 113 – pilastri 111–113 – professionale 111, 113, 196 n. 11 – sociale, opere 196 n. 8 – vecchiaia, superstiti e invalidità 111 Prezzi, formazione dei 96 Principio – collegiale 177 – della legalità 5 – della proporzionalità 5, 36 – di milizia 58 – dipartimentale 177 Privati 5 Privazione della libertà 31 Probabilità di successo 29 Procedura – civile 122 – della revisione della Costituzione federale

192–195 – di consultazione 147 – diritto alla gratuità 29 – garanzie 29 – giudiziaria 30, 97, 123 – penale 32 Processo decisionale della Confederazione 45 Procreazione assistita 119 Produzione, forme di 104 Professioni – in generale 95, 196 n. 5 – promozione delle 103, 196 n. 7 – scelta delle 27 Progetto – elaborato 139b Progressione a freddo 128 Promozione – dell’accesso alla proprietà 108 – della costruzione d’abitazioni 108 – professionale 63a – dell’infanzia e della gioventù 67 Proporzionalità, principio della 5, 36

Proposta – generica 140 – diritto di 160 Proprietà 26 Proprietà fondiaria rurale 104 Prosperità 2 Protezione – civile 61 – dagli abusi della medicina riproduttiva e

dell’ingegneria genetica 119, 120 – dall’arbitrio 9 – dall’espulsione, dall’estradizione e dal

rinvio forzato 25 – degli animali 80 – dei lavoratori e delle lavoratrici 110 – del paesaggio 78, 86 – dell’ambiente, costi 74 – dell’economia indigena 101 – della dignità umana, della personalità e

della famiglia 119 – della natura 78 – della salute 118 – delle acque 76, 78 – delle foreste 77 – delle paludi 78 – delle risorse idriche 76 – di persone e beni 61 – giuridica nell’amministrazione 177 – servizio di 61 Protrazione dei rapporti di locazione 109 Prova del bisogno nell’industria alberghiera e della ristorazione 196 n. 7 Provvedimenti, efficacia dei 170 Pubblicità – dell’udienza 30 – della pronuncia della sentenza 30 Punizione, crudele, inumana o degradante 10, 25

Q Quanto espresso nelle Camere 162 Quorum 159 Quota cantonale – del prodotto della tassa sul traffico

pesante 85, 196 n. 2 – del prodotto delle imposte federali dirette

128 – di partecipazione all’imposta preventiva

196 n. 16

R Radiazioni ionizzanti 118

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Radio 17, 93 Raffreddamento, acque per 76 Rami economici 103, 196 n. 7 Rapporti – di lavoro 28 – di locazione 109 Rapporto – del Consiglio federale all’Assemblea

federale 187 – sulla gestione del Consiglio federale 187 Rappresentanza della Svizzera nei confronti dell’estero 184 Ratifica 184 Razionalizzazione edilizia 108 Razza 8 Realizzazione – di opere pubbliche 81 – delle strade nazionali 83 Reati sessuali 123b Reclamo contro i trattati intercantonali 172, 186 Reddito contadino 104 Referendum – facoltativo 141, 141a – in generale 136 – maggioranze richieste 142 – obbligatorio 140, 141a Regalie cantonali 94 Regioni – di montagna 50, 85 – economicamente minacciate 103, 196 n. 7 – periferiche 85 Registri ufficiali 65 Reintegrazione della cittadinanza 38 Relazioni – con l’estero 54, 166 – tra Confederazione e Cantoni 44–49, 172,

186 Religione 15 Rendite 112, 196 n. 10 Responsabilità – dello Stato 146 – in generale (Preambolo), 6 – privata 41 Restrizione della proprietà 26 Rete di strade nazionali 83 Reti di percorsi pedonali 88 Rettificazione di distillati 105 Rettifiche di confine tra Cantoni 53

Revisione – della Costituzione federale 140, 141a

192–195 – delle costituzioni cantonali 51 Revisione parziale della Costituzione federale – iniziativa sulla 139 – procedura 194 – referendum obbligatorio 140 Revisione totale della Costituzione federale – iniziativa sulla 138 – procedura 156, 193 – referendum obbligatorio 140 Ribassi per stabilizzare la congiuntura 100 Ricerca – agricola 104 – centri di 64 – competenza della Confederazione 64 – libertà della ricerca 20 – nella medicina riproduttiva 119 Riconoscimento di attestati di fine studi 95, 196 n. 5 Ricorsi – al Consiglio federale 187 – in materia di programmi 93 Riduzione – del prezzo della costruzione d’abitazioni

108 – dei costi abitativi 108 – di premi 130 Rielezione – dei presidenti delle Camere 152 – del presidente della Confederazione 176 – in caso di revisione totale della

Costituzione 193 Rifugiati 25 Rimorchi 196 n. 2, cifra II Rincaro – adattamento di importi al 159 – adeguamento delle imposte al 128 – provvedimenti contro il 100 Rinnovo – di leggi dichiarate urgenti 165 – integrale del Consiglio nazionale 149 Rinvio forzato 25 Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni 3, 54–135 Riserve – in oro 99 – monetarie 99 – Risorse idriche, protezione 78

Risorse – perequazione finanziaria delle 135

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Rispetto – del diritto federale 49, 186 – in generale (Preambolo) – reciproco tra Confederazione e Cantoni 44 Romancio 4, 70

S Salario 8 Salute 41, 118–119a San Gallo 1 Sciaffusa 1 Sciopero 28 Scopo 2 Scuola 62 – di sport 68 – universitaria 63a Sedute, pubblicità delle 158 Segreto redazionale 17 Semicantoni 1, 142, 150 Sentenza – delle autorità giudiziarie federali 182 – di un tribunale superiore 32 – diritto di far esaminare la 32 – passata in giudicato 32 – pronuncia della 30 – pubblicità 30 Sentieri 88 Separazione dei diversi modi di traffico 86 Serrata 28 Servizi del Parlamento 155 Servizi – finanziari 98 – postali e di telecomunicazione 92 – vitali 102 Servizio – attivo 173, 185 – civile sostitutivo 40, 59 – di collocamento 110 – di protezione 61 – militare 40, 59 Sessioni 151 Sesso 8 Settore – agricolo, misure di solidarietà 104 – creditizio 100 – locativo 109 – monetario 99 – scolastico 62 Sfera privata 13

, doppio 139b Sicurezza – dell’essere umano, degli animali e

dell’ambiente 120 – economica 94 – esterna 185 – in generale 2, 57, 121, 173, 185 – interna 52, 57, 58, 173, 185 – sociale 41, 110-117 Singoli atti 173 Sistema – bicamerale 148 – proporzionale 149 Siti caratteristici 78 Situazione economica 126 Situazioni – di bisogno 12 – di emergenza 61 – di penuria 102 Società – in generale 6 – statistica 65 Soletta 1 Solidarietà (Preambolo) Sostanze ausiliarie 104 Sostegno – agli indigenti 115 – agli Svizzeri all’estero 40 – ai congiunti di chi perisce prestando

servizio civile 59, 61 – ai congiunti di chi perisce prestando

servizio militare 59 – tra Confederazione e Cantoni 44 Sostentamento 41 Sovranità dei Cantoni 3 Spazi vitali 78 Spazio – economico 95 – formativo svizzero 61a Specie – animali 120, 197 n. 7 – minacciate 78 – vegetali 120, 197 n. 7 Spese – connesse al traffico pesante 85 – connesse al traffico stradale 85, 196 n. 2 – connesse alla circolazione stradale 86 – per strade aperte a veicoli a motore 86 – per strade nazionali 83 Sport 68 Stabilizzazione congiunturale 100 Stampa 17, 93

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Statistica 65 Stato – attività dello 173, 180 – di diritto 5 – in rapporto alla Chiesa 72 – in rapporto alla Società 6 – maggiore del Consiglio federale 179 – responsabilità dello 146 Strade – di circonvallazione 84, 196 n. 1 – di transito 82 – nazionali 83 – principali 86 – pubbliche 82 Stranieri 121 Stupefacenti 118 Suolo 75, 75a Supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti 86, 131 Sussidiarietà 5a Sussidi – disposizioni in materia di 159 – Svantaggi 8 Sviluppo – dei fanciulli e degli adolescenti 11 – sostenibile 73 Svitto 1 Svizzeri all’estero 40

T Tabacco, imposta sul 112, 131 Tariffe dei servizi postali e di telecomunica- zione 92 Tassa – d’esenzione al servizio militare o civile 59 – di bollo 132, 134 – per l’utilizzazione delle strade 82 – sui casinò 106, 112, 196 n. 8 – sul traffico pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3 – sulle strade nazionali 86, cifra II Tasse su premi d’assicurazione 132 Tedesco 4, 70 Telecomunicazioni 13, 92 Telediffusione 17 Televisione 17, 93 – Tenore di vita abituale 113 – Termine d’attesa 39 Territorio – dei Cantoni 53 – statistica 65

Ticino 1, 70 Titoli 132 Tortura 10, 25 Traffico – combinato 84, 86, 196 n. 1 – competenze della Confederazione 82–88,

196 n. 2 – di transito 84, 196 n. 1 – internazionale 86 – pesante 85, 86, 196 n. 2 e 3 – transfrontaliero di merci 133 – tasse sul 82, 85, 86 Transito – alpino 84, 196 n. 1 – di materiale bellico 107 – Trapianti 119a – Trasmissione di malattie 118, 119 Trasporto – aziende di 76 – di animali 80 – di energia 91 – di merci 84 – di veicoli a motore accompagnati 86 – in condotta 91 – merci di transito 84, 196 n. 1 – mezzi di 87 Trattamento, crudele, inumano o degradan- te 10, 25 Trattati – tra Cantoni 48, 172, 186, 189 – tra Cantoni ed estero 56, 172, 186 Trattati internazionali – competenza del Consiglio federale 184 – competenza dell’Assemblea federale 166 – consultazione 147 – diritto determinante 190 – referendum facoltativo 141, 141a – referendum obbligatorio 140, 141a – violazione di 189 Trattative di conciliazione 28 Tribunale – competente 30 – del domicilio 30 Tribunale federale – amministrazione del 188 – come istanza unica 32 – Corte penale 191a – in generale 188-191 – organizzazione 188 – possibilità di adirlo 191 Tribunali – d’eccezione 30 – organizzazione 122, 123 Tributi

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– disposizioni fondamentali in materia di 164

– supplementi per stabilizzare la congiuntura 100

– alternativa al servizio militare e al servizio sostitutivo (tassa d’esenzione) 59

– utilizzazione delle strade nazionali 86, cifra II

– traffico pesante, 196 n. 2 – casinò 106 – imposte 127–134 – utilizzazione delle acque 76 Truppe, mobilitazione in casi urgenti 185 Turgovia 1 Turismo 196 n. 8 Tutela – degli interessi 28 – degli interessi del Paese 184 – degli interessi dell’economia nazionale

94, 101 – dei consumatori 97 – dei diritti 2, 29 – dell’indipendenza della Svizzera 173 – dell’ordine costituzionale dei Cantoni 52 – della buona fede 9 – della famiglia 116, 119 – della fauna e della flora 78 – della salute 118, 119 – della dignità umana 119 – della libertà 2 – della neutralità della Svizzera 173 – della personalità 119 – della sicurezza esterna 173, 185 – della sicurezza interna 173, 185

U Uccelli 79 Uccisione di animali 80 Udienza 30 Uguaglianza giuridica 8, 109 Unificazione del diritto 141 Unità – della forma 139, 194 – della materia 139, 194 – disciplinamento unitario 42 – in generale (Preambolo) Uri 1 Uscite – dalla Svizzera 24, 121 – in generale 126, 167 – maggioranza richiesta per 159

Utilità pubblica, enti e organizzazioni dedite alla costruzione d’abitazioni a scopi di 108 Utilizzazione delle strade 85, 86, 196 n. 2, cifra II

V Validità delle iniziative popolari 156, 173 Vallese 1 Valore litigioso 97 Varietà genetica 120 Vaud 1 Vedovanza 41 Veicoli – a motore 82–86, cifra II – articolati 196 n. 2 – consumo energetico di 89 Vendita di distillati 105 Verifica dell’efficacia 170 Vestiario dell’esercito 60 Via giudiziaria 29a Viabilità delle strade nazionali 83 Vigilanza – sull’amministrazione federale 187 – sulle scuole 62 Vincite 106, 132 Violazione dei diritti – Controversie di competenza del Tribunale

federale 189 Vita – diritto alla 10 – familiare 13 – privata 13 Vittime dei danni cagionati dai cataclismi 196 n. 8 Volontà, formazione della 34, 137 Votazioni federali 136 – referendum facoltativo 141, 141a – referendum obbligatorio 140, 141a – su iniziative 138, 139, 139b – su leggi dichiarate urgenti 165 Voto – di Cantone 142 – espressione fedele del 34

Z Zugo, Zurigo 1

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Indice ................................................................................................Preambolo

Titolo primo: Disposizioni generali Confederazione Svizzera ................................................................Art. 1 Scopo ..............................................................................................Art. 2 Federalismo ....................................................................................Art. 3 Lingue nazionali .............................................................................Art. 4 Stato di diritto .................................................................................Art. 5 Sussidiarietà..................................................................................Art. 5a Responsabilità individuale e sociale...............................................Art. 6

Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali Dignità umana ................................................................................Art. 7 Uguaglianza giuridica.....................................................................Art. 8 Protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede...........................Art. 9 Diritto alla vita e alla libertà personale.........................................Art. 10 Protezione dei fanciulli e degli adolescenti ..................................Art. 11 Diritto all’aiuto in situazioni di bisogno.......................................Art. 12 Protezione della sfera privata .......................................................Art. 13 Diritto al matrimonio e alla famiglia ............................................Art. 14 Libertà di credo e di coscienza .....................................................Art. 15 Libertà d’opinione e d’informazione............................................Art. 16 Libertà dei media ..........................................................................Art. 17 Libertà di lingua ...........................................................................Art. 18 Diritto all’istruzione scolastica di base.........................................Art. 19 Libertà della scienza .....................................................................Art. 20 Libertà artistica .............................................................................Art. 21 Libertà di riunione ........................................................................Art. 22 Libertà d’associazione ..................................................................Art. 23 Libertà di domicilio ......................................................................Art. 24 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato...........................................................................................Art. 25 Garanzia della proprietà................................................................Art. 26 Libertà economica ........................................................................Art. 27 Libertà sindacale...........................................................................Art. 28

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Garanzie procedurali generali...................................................... Art. 29 Garanzia della via giudiziaria .................................................... Art. 29a Procedura giudiziaria ................................................................... Art. 30 Privazione della libertà ................................................................ Art. 31 Procedura penale.......................................................................... Art. 32 Diritto di petizione....................................................................... Art. 33 Diritti politici ............................................................................... Art. 34 Attuazione dei diritti fondamentali .............................................. Art. 35 Limiti dei diritti fondamentali ..................................................... Art. 36

Capitolo 2: Cittadinanza e diritti politici Diritti di cittadinanza ................................................................... Art. 37 Acquisizione e perdita della cittadinanza .................................... Art. 38 Esercizio dei diritti politici .......................................................... Art. 39 Svizzeri all’estero ........................................................................ Art. 40

Capitolo 3: Obiettivi sociali ..................................................................................................... Art. 41

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni Sezione 1: Compiti di Confederazione e Cantoni

Compiti della Confederazione ..................................................... Art. 42 Compiti dei Cantoni..................................................................... Art. 43 Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali ......................................................................................... Art. 43a

Sezione 2: Collaborazione fra Confederazione e Cantoni Principi......................................................................................... Art. 44 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione ............................................................................ Art. 45 Attuazione e esecuzione del diritto federale ................................ Art. 46 Autonomia dei Cantoni................................................................ Art. 47 Trattati intercantonali................................................................... Art. 48 Obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione ................. Art. 48a Preminenza e rispetto del diritto federale .................................... Art. 49

Sezione 3: Comuni ..................................................................................................... Art. 50

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Sezione 4: Garanzie federali Costituzioni cantonali ...................................................................Art. 51 Ordine costituzionale....................................................................Art. 52 Esistenza e territorio dei Cantoni .................................................Art. 53

Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Relazioni con l’estero

Affari esteri...................................................................................Art. 54 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera.........Art. 55 Relazioni dei Cantoni con l’estero ...............................................Art. 56

Sezione 2: Sicurezza, difesa nazionale, protezione civile Sicurezza.......................................................................................Art. 57 Esercito .........................................................................................Art. 58 Servizio militare e servizio sostitutivo .........................................Art. 59 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito ..................................................................................Art. 60 Protezione civile ...........................................................................Art. 61

Sezione 3: Formazione, ricerca e cultura Spazio formativo svizzero ..........................................................Art. 61a Scuola ...........................................................................................Art. 62 Formazione professionale.............................................................Art. 63 Scuole universitarie ....................................................................Art. 63a Ricerca ..........................................................................................Art. 64 Perfezionamento .........................................................................Art. 64a Statistica .......................................................................................Art. 65 Sussidi all’istruzione ....................................................................Art. 66 Promozione dell’infanzia e della gioventù ...................................Art. 67 Sport .............................................................................................Art. 68 Cultura ..........................................................................................Art. 69 Lingue...........................................................................................Art. 70 Cinematografia .............................................................................Art. 71 Chiesa e Stato ...............................................................................Art. 72

Sezione 4: Ambiente e pianificazione del territorio Sviluppo sostenibile......................................................................Art. 73 Protezione dell’ambiente ..............................................................Art. 74 Pianificazione del territorio ..........................................................Art. 75 Misurazione ................................................................................Art. 75a Acque............................................................................................Art. 76

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Foreste.......................................................................................... Art. 77 Protezione della natura e del paesaggio....................................... Art. 78 Pesca e caccia .............................................................................. Art. 79 Protezione degli animali .............................................................. Art. 80

Sezione 5: Opere pubbliche e trasporti Opere pubbliche........................................................................... Art. 81 Circolazione stradale ................................................................... Art. 82 Strade nazionali ........................................................................... Art. 83 Transito alpino ............................................................................. Art. 84 Tassa sul traffico pesante............................................................. Art. 85 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico........ Art. 86 Ferrovie e altri mezzi di trasporto................................................ Art. 87 Sentieri e percorsi pedonali ......................................................... Art. 88

Sezione 6: Energia e comunicazioni Politica energetica........................................................................ Art. 89 Energia nucleare .......................................................................... Art. 90 Trasporto di energia ..................................................................... Art. 91 Poste e telecomunicazioni............................................................ Art. 92 Radiotelevisione .......................................................................... Art. 93

Sezione 7: Economia Principi dell’ordinamento economico.......................................... Art. 94 Attività economica privata........................................................... Art. 95 Politica di concorrenza ................................................................ Art. 96 Protezione dei consumatori.......................................................... Art. 97 Banche e assicurazioni................................................................. Art. 98 Politica monetaria ........................................................................ Art. 99 Politica congiunturale ................................................................ Art. 100 Politica economica esterna ........................................................ Art. 101 Approvvigionamento del Paese ................................................. Art. 102 Politica strutturale...................................................................... Art. 103 Agricoltura................................................................................. Art. 104 Alcol .......................................................................................... Art. 105 Giochi d’azzardo........................................................................ Art. 106 Armi e materiale bellico ............................................................ Art. 107

Sezione 8: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà .............................................................................. Art. 108

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Settore locativo ...........................................................................Art. 109 Lavoro.........................................................................................Art. 110 Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità...............................Art. 111 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità..........................Art. 112 Prestazioni complementari .......................................................Art. 112a Promozione dell’integrazione degli invalidi ............................Art. 112b Aiuto agli anziani e ai disabili ..................................................Art. 112c Previdenza professionale ............................................................Art. 113 Assicurazione contro la disoccupazione.....................................Art. 114 Assistenza agli indigenti.............................................................Art. 115 Assegni familiari e assicurazione per la maternità .....................Art. 116 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni .........................Art. 117 Protezione della salute ................................................................Art. 118 Medicina complementare .........................................................Art. 118a Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano .........................................................................................Art. 119 Medicina dei trapianti...............................................................Art. 119a Ingegneria genetica in ambito non umano..................................Art. 120

Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri ....................................................................................................Art. 121

Sezione 10: Diritto civile, diritto penale, metrologia Diritto civile................................................................................Art. 122 Diritto penale ..............................................................................Art. 123 ..................................................................................................Art. 123a Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi .....................................................................Art. 123b Aiuto alle vittime di reati............................................................Art. 124 Metrologia ..................................................................................Art. 125

Capitolo 3: Ordinamento finanziario Gestione finanziaria....................................................................Art. 126 Principi dell’imposizione fiscale ................................................Art. 127 Imposte dirette ............................................................................Art. 128 Armonizzazione fiscale ..............................................................Art. 129 Imposta sul valore aggiunto........................................................Art. 130 Imposte speciali di consumo ......................................................Art. 131 Tassa di bollo e imposta preventiva ...........................................Art. 132 Dazi.............................................................................................Art. 133

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Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale .................. Art. 134 Perequazione finanziaria e degli oneri....................................... Art. 135

Titolo quarto: Popolo e Cantoni

Capitolo 1: Disposizioni generali Diritti politici ............................................................................. Art. 136 Partiti.......................................................................................... Art. 137

Capitolo 2: Iniziativa e referendum Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzio- ne federale.................................................................................. Art. 138 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale ........................................................ Art. 139 Abrogato .................................................................................. Art. 139a Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto............................................................. Art. 139b Referendum obbligatorio ........................................................... Art. 140 Referendum facoltativo ............................................................. Art. 141 Attuazione dei trattati internazionali ....................................... Art. 141a Maggioranze richieste................................................................ Art. 142

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1: Disposizioni generali Eleggibilità................................................................................. Art. 143 Incompatibilità ........................................................................... Art. 144 Durata del mandato.................................................................... Art. 145 Responsabilità dello Stato.......................................................... Art. 146 Procedura di consultazione ........................................................ Art. 147

Capitolo 2: Assemblea federale Sezione 1: Organizzazione

Statuto ........................................................................................ Art. 148 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale .................. Art. 149 Composizione ed elezione del Consiglio degli Stati ................. Art. 150 Sessioni ...................................................................................... Art. 151 Presidenza .................................................................................. Art. 152 Commissioni parlamentari......................................................... Art. 153 Gruppi parlamentari................................................................... Art. 154

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Servizi del Parlamento................................................................Art. 155

Sezione 2: Procedura Deliberazione separata................................................................Art. 156 Deliberazione in comune............................................................Art. 157 Pubblicità delle sedute ................................................................Art. 158 Quorum e maggioranza richiesta................................................Art. 159 Diritto di iniziativa e di proposta................................................Art. 160 Divieto di ricevere istruzioni ......................................................Art. 161 Immunità.....................................................................................Art. 162

Sezione 3: Competenze Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale .....................Art. 163 Legislazione................................................................................Art. 164 Legislazione d’urgenza...............................................................Art. 165 Relazioni con l’estero e trattati internazionali ............................Art. 166 Finanze .......................................................................................Art. 167 Elezioni.......................................................................................Art. 168 Alta vigilanza..............................................................................Art. 169 Verifica dell’efficacia .................................................................Art. 170 Mandati al Consiglio federale ....................................................Art. 171 Relazioni tra Confederazione e Cantoni.....................................Art. 172 Altri compiti e attribuzioni .........................................................Art. 173

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura Consiglio federale.......................................................................Art. 174 Composizione e elezione ............................................................Art. 175 Presidenza...................................................................................Art. 176 Principio collegiale e dipartimentale ..........................................Art. 177 Amministrazione federale ..........................................................Art. 178 Cancelleria federale ....................................................................Art. 179

Sezione 2: Competenze Politica governativa ....................................................................Art. 180 Diritto di iniziativa .....................................................................Art. 181 Competenze normative ed esecuzione........................................Art. 182 Finanze .......................................................................................Art. 183 Relazioni con l’estero .................................................................Art. 184 Sicurezza esterna e interna .........................................................Art. 185

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Relazioni tra Confederazione e Cantoni .................................... Art. 186 Altri compiti e attribuzioni ........................................................ Art. 187

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Statuto del Tribunale federale.................................................... Art. 188 Competenze del Tribunale federale ........................................... Art. 189 Diritto determinante................................................................... Art. 190 Possibilità di adire il Tribunale federale .................................... Art. 191 Altre autorità giudiziarie della Confederazione....................... Art. 191a Autorità giudiziarie dei Cantoni .............................................. Art. 191b Indipendenza del giudice ..........................................................Art. 191c

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Capitolo 1: Revisione Principio..................................................................................... Art. 192 Revisione totale ......................................................................... Art. 193 Revisione parziale...................................................................... Art. 194 Entrata in vigore ........................................................................ Art. 195

Capitolo 2: Disposizioni transitorie Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale ............. Art. 196 Disposizioni transitorie successive all’accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 ................................... Art. 197

Disposizioni finali del Decreto federale 18 dicembre 1998