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Regolamento interno della Commissione della concorrenza (Regolamento interno COMCO, RI-COMCO)
del 15 giugno 2015 (Stato 1° novembre 2015)
Approvato dal Consiglio federale il 25 settembre 2015
La Commissione della concorrenza, visto l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart), adotta il seguente Regolamento:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 Il presente regolamento regola l’organizzazione e le competenze delle autorità in materia di concorrenza, vale a dire:
a. della Commissione della concorrenza, composta da: 1. la commissione plenaria (Commissione), 2. la camera per le decisioni parziali e la camera per le concentrazioni di
imprese (camere), 3. la presidenza;
b. della segreteria. 2 Regola inoltre la politica di informazione delle autorità in materia di concorrenza.
Art. 2 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica a tutte le competenze delle autorità in materia di concorrenza previste dalla LCart e le sue disposizioni esecutive nonché alle altre leggi e ai trattati internazionali, vale a dire:
a. la legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea; b. la legge federale del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni; c. la legge federale del 24 marzo 20064 sulla radiotelevisione;
RU 2015 3905 1 RS 251 2 RS 748.0 3 RS 784.10 4 RS 784.40
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d. la legge federale del 20 dicembre 19855 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr); e. la legge federale del 6 ottobre 19956 sul mercato interno; f. la legge federale 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio; g. la legge federale del 29 aprile 19988 sull’agricoltura; h. l’accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea sul trasporto aereo; i. l’accordo del 17 maggio 201310 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione
europea concernente la cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza.
Art. 3 Sede La Commissione della concorrenza ha sede a Berna.
Capitolo 2: Commissione Sezione 1: Organizzazione
Art. 4 Convocazione e direzione delle sedute 1 La Commissione è convocata dal presidente. Essa deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono. 2 Il presidente dirige le sedute. All’inizio della seduta sottopone l’ordine del giorno per decisione.
Art. 5 Partecipanti alla seduta 1 Oltre ai membri della Commissione partecipano alle sedute il direttore della segre- teria (il direttore) nonché il personale della segreteria da lui designato, salvo decisio- ne contraria della commissione. 2 Il Sorvegliante dei prezzi può prendere parte alle sedute, con voto consultivo (art. 5 cpv. 2, secondo periodo LSPr11); può prendere posizione anche per scritto o farsi rappresentare. 3 Le sedute non sono pubbliche.
5 RS 942.20 6 RS 943.02 7 RS 946.51 8 RS 910.1 9 RS 0.748.127.192.68 10 RS 0.251.268.1 11 RS 942.20
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Art. 6 Decisioni 1 La Commissione è atta a deliberare quando:
a. è presente almeno la metà dei membri; e b. più della metà dei membri presenti sono esperti indipendenti.
2 Se più della metà dei membri presenti non sono esperti indipendenti, il quorum può essere raggiunto mediante l’esclusione del numero necessario di questi membri. Un sorteggio stabilisce chi è escluso. 3 La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.
Art. 7 Verbale 1 È tenuto un verbale delle sedute. Il verbale contiene perlomeno i nomi dei parteci- panti alla seduta, l’ordine del giorno, le richieste presentate e le decisioni prese. 2 Il verbale viene approvato dalla Commissione e firmato da chi lo ha redatto.
Art. 8 Deliberazione per mezzo di circolare 1 Per singoli affari la Commissione può prendere le decisioni per mezzo di circolare, a meno che quattro membri non richiedano la convocazione di una seduta entro tre giorni feriali dalla presentazione della proposta di decisione. 2 Il presidente provvede a informare i membri della Commissione, il Sorvegliante dei prezzi nonché il direttore e coordina le decisioni. 3 Una decisione è presa quando:
a. almeno la metà dei membri partecipa al voto; e b. più della metà dei membri partecipanti al voto sono esperti indipendenti.
4 La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri partecipanti al voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.
Art. 9 Firme Le decisioni, raccomandazioni, pareri e preavvisi della Commissione recano la firma del presidente e del direttore.
Sezione 2: Competenze
Art. 10 1 La Commissione si assume tutti i compiti e le competenze delle autorità in materia di concorrenza che non sono espressamente attribuiti a un altro organo o alla segre- teria.
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2 Essa assume in particolare i seguenti compiti: a. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordi-
nanze riguardanti accordi giustificati (art. 6 LCart); b. prendere posizione nelle procedure riguardanti le autorizzazioni eccezionali
per motivi preponderanti di interesse pubblico (art. 31 e 36 LCart) nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale;
c. approvare la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro per il perso- nale della segreteria a partire dalla ventiquattresima classe di stipendio, fatta eccezione per la direzione (art. 24 cpv. 1, seconda parte del periodo LCart);
d. adottare misure organizzative e contrattuali al fine di salvaguardare gli inte- ressi delle autorità in materia di concorrenza e al fine di evitare dei conflitti d’interesse; in particolare emanare un codice di condotta per i membri della Commissione nonché per i collaboratori della segreteria;
e. decidere se membri della Commissione, il personale della segreteria o gli esperti consultati devono essere esonerati dal segreto d’ufficio (art. 25 LCart);
f. approvare il concetto di informazione interna (art. 32 lett. d); g. stabilire gli obbiettivi generali e le priorità delle sue attività nonché quelle
della segreteria; h. prendere posizione all’indirizzo di altri organi e della segreteria in relazione
a questioni giuridiche di importanza fondamentale. 3 Essa può affidare alla presidenza o a singoli membri l’esame di determinati affari o categorie di affari oppure creare delle sottocommissioni speciali a tal fine. 4 Essa può ricorrere alla consulenza di esperti esterni.
Capitolo 3: Camere Sezione 1: Organizzazione
Art. 11 Composizione 1 Le camere sono istituite dalla Commissione. 2 Le camere sono composte da tre membri della Commissione, di cui almeno:
a. due membri sono esperti indipendenti; e b. un membro fa parte della presidenza della Commissione.
3 In caso di sua assenza, un membro della camera può essere rappresentato per un singolo procedimento da un altro membro della Commissione nominato dalla stessa.
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Art. 12 Presidenza 1 La presidenza della camera è affidata a un membro della presidenza della Com- missione. 2 Se più membri della presidenza della Commissione fanno parte della camera, la presidenza della camera è determinata dal rango, quindi dall’anzianità di servizio e infine dall’età.
Art. 13 Convocazione e direzione delle sedute 1 La camera viene convocata dal suo presidente. È pure convocata quando lo richie- de un membro della stessa. 2 Il presidente della camera dirige le sedute. All’inizio della seduta sottopone per decisione alla camera l’ordine del giorno.
Art. 14 Partecipanti alla seduta 1 Oltre ai membri della camera partecipano alla seduta il direttore e il personale della segreteria da lui designato, salvo decisione contraria della camera. 2 Il Sorvegliante dei prezzi può partecipare alle sedute con voto consultivo (art. 5 cpv. 2, secondo periodo LSPr12); può anche pronunciarsi per scritto o farsi rappre- sentare. 3 Le sedute non sono pubbliche.
Art. 15 Decisioni 1 La camera è atta a deliberare quando sono presenti tutti e tre i membri. 2 Una camera prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente della camera è preponderante.
Art. 16 Verbale 1 È tenuto un verbale delle sedute. Il verbale contiene perlomeno i nomi dei parteci- panti alla seduta, l’ordine del giorno, le richieste presentate e le decisioni prese. 2 Il verbale viene approvato dalla camera e firmato da chi lo ha redatto.
Art. 17 Deliberazione per mezzo di circolare 1 Per singoli affari la camera può prendere le decisioni per mezzo di circolare, a meno che un membro non richieda la convocazione di una seduta entro tre giorni feriali dalla presentazione della proposta di decisione. 2 Il presidente della camera provvede a informare i membri della camera, il Sorve- gliante dei prezzi nonché il direttore e coordina le decisioni.
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3 Una decisione è presa quando tutti e tre i membri partecipano al voto. 4 La camera prende le sue decisioni a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, il voto del presidente della camera è preponderante.
Art. 18 Firme Le decisioni e le prese di posizione di una camera recano la firma del presidente della camera e del direttore.
Sezione 2: Competenze
Art. 19 Camera per le decisioni parziali 1 Su proposta della segreteria, la camera per le decisioni parziali chiude la procedura d’inchiesta nei confronti di una parte mediante decisione parziale, mentre l’inchiesta contro le parti restanti prosegue. 2 Essa decide mediante decisione parziale in merito:
a. all’archiviazione della procedura; o b. all’approvazione di un accordo di conciliazione e delle misure da adottare
(art. 30 cpv. 1 LCart), in particolare le sanzioni (art. 49a LCart) e gli emolumenti (art. 53a LCart).
3 L’articolo 30 capoverso 2 LCart riguardante le prese di posizione delle parti alla procedura, le audizioni e ulteriori misure di inchiesta è applicabile per analogia. 4 La camera può rinviare la proposta alla segreteria ed esigere che questa sottoponga alla Commissione una proposta per una decisione simultanea nei confronti di tutte le parti coinvolte nella procedura. 5 Essa è altresì competente per tutte le prese di posizione relative alle decisioni parziali secondo il capoverso 1 nei procedimenti presso il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale.
Art. 20 Camera per le concentrazioni di imprese 1 Su proposta della segreteria, la camera per le concentrazioni di imprese decide in merito all’opportunità di un esame del progetto di concentrazione (art. 32 cpv. 1 LCart). 2 Se del caso, essa avvia la procedura d’esame. Essa deve avviare in ogni caso tale procedura se la maggioranza dei membri della Commissione lo richiede. 3 La segreteria trasmette la proposta a tutti i membri della Commissione. Se un membro della Commissione, non membro della camera, richiede un esame, lo co- munica entro il termine stabilito e, indipendentemente dalla decisione della camera, agli altri membri della Commissione e alla segreteria.
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4 La camera decide in merito all’autorizzazione anticipata di una concentrazione nell’ambito di un esame preliminare (art. 32 cpv. 2 LCart). 5 La Commissione può affidare altri compiti alla camera nell’ambito della procedura del controllo di concentrazioni di imprese. Tali compiti devono essere pubblicati nella forma appropriata.
Art. 21 Ricorso a esperti Le camere possono ricorrere alla consulenza di esperti esterni.
Capitolo 4: Presidenza della Commissione Sezione 1: Organizzazione
Art. 22 Composizione La presidenza è composta dal presidente e da almeno un vicepresidente.
Art. 23 Convocazione e direzione delle sedute 1 Il presidente convoca la presidenza. La presidenza è pure convocata se un membro della presidenza lo richiede. 2 Il presidente dirige le sedute.
Art. 24 Partecipanti alle sedute 1 Oltre ai membri della presidenza partecipano alle sedute il direttore e il personale della segreteria da lui designato, salvo decisione contraria della presidenza. 2 Le sedute non sono pubbliche.
Art. 25 Verbale Non è tenuto un verbale delle sedute, a meno che un membro della presidenza non lo richieda espressamente.
Art. 26 Firme Le decisioni riguardanti perquisizioni domiciliari e sequestri (art. 42 cpv. 2 LCart) recano la firma di un membro della presidenza.
Sezione 2: Competenze
Art. 27 Presidenza 1 La presidenza prepara le sedute della Commissione con il direttore e con il per- sonale della segreteria da lui designato.
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2 La presidenza assicura le relazioni con l’economia e il mondo scientifico, gli enti statali e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché con gli altri gruppi di interesse. 3 Essa può discutere con i membri della Commissione e della segreteria di questioni legate a un procedimento o indipendenti da uno di questi.
Art. 28 Presidente 1 Il presidente:
a. assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria; b. assume, in qualità di responsabile principale, i compiti secondo l’articolo 27
capoverso 2 LCart e li coordina con gli altri membri della presidenza e il direttore;
c. informa la Commissione e il direttore sulle sue attività nonché sulle attività della presidenza;
d. provvede a informare la Commissione in modo appropriato e in tempo utile sulle attività della segreteria;
e. sorveglia la gestione della segreteria; f. può discutere con membri della Commissione e della segreteria anche al di
fuori delle sedute di questioni legate a un procedimento o indipendenti da uno di questi.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti, il presidente può farsi rappresentare da un vicepresidente.
Art. 29 Misure in caso di particolare urgenza In caso di particolare urgenza, un membro della presidenza può adottare le misure necessarie; ne informa immediatamente la Commissione.
Capitolo 5: Segreteria Sezione 1: Organizzazione
Art. 30 1 La segreteria è composta dalle seguenti persone:
a. il direttore; b. il direttore supplente; c. almeno un vicedirettore; d. il capo risorse e logistica; e. i collaboratori.
2 La segreteria può articolarsi in servizi.
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3 La sua direzione è composta dalle persone di cui al capoverso 1 lettere a–d, nonché dalle persone designate dal direttore.
Sezione 2: Competenze
Art. 31 Segreteria 1 Oltre ai compiti previsti dalla legge, la segreteria assume i seguenti compiti:
a. condurre osservazioni di mercato; b. informare la presidenza riguardo alla chiusura di inchieste preliminari
(art. 26 LCart); c. aprire, d’intesa con un membro della presidenza, le inchieste e le procedure
di sanzione (art. 27, 53 e 57 LCart) ed eseguire gli atti d’inchiesta; d. presentare gli affari alla Commissione, alla camera competente o al membro
della presidenza competente, per decisione, con una proposta motivata. Quando una proposta implica un precedente o un cambiamento di prassi, la segreteria lo segnala espressamente;
e. su richiesta, fornire ai membri della Commissione informazioni riguardo agli affari in corso che competono alla Commissione;
f. discutere con la Commissione, la presidenza e il presidente anche al di fuori delle sedute riguardo a questioni legate a un procedimento o indipendenti da uno di questi.
2 Essa può ricorrere alla consulenza di esperti esterni.
Art. 32 Direttore Il direttore:
a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile per le attività della stessa;
b. determina l’organizzazione della segreteria e disciplina la delegazione delle competenze e il diritto di firma;
c. costituisce, modifica o risolve i rapporti di lavoro del personale della segre- teria, fatta eccezione per la direzione e fatta riserva dell’autorizzazione ne- cessaria della Commissione (art. 10 cpv. 2 lett. c);
d. definisce nel quadro di un concetto i processi interni di informazione e di decisione e lo sottopone alla Commissione per approvazione;
e. veglia sull’applicazione uniforme del diritto in seno alla segreteria; f. organizza i lavori secondo le priorità fissate dalla Commissione; g. informa, insieme al personale della segreteria da lui designato, la Commis-
sione, le camere e la presidenza riguardo a tutti gli affari di loro competenza e riguardo alle attività della segreteria in generale;
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h. designa il personale della segreteria competente per dirigere le audizioni delle parti e gli interrogatori dei testimoni;
i. assicura, in accordo con la presidenza, le relazioni con l’economia e il mon- do scientifico, gli enti statali e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché con gli altri gruppi di interesse.
Capitolo 6: Informazione
Art. 33 Concetto d’informazione La Commissione fissa i principi della sua politica d’informazione (art. 48 e 49 LCart) nel quadro di un concetto.
Art. 34 Pubblicazioni ufficiali Le pubblicazioni ufficiali previste nella procedura del diritto dei cartelli avvengono nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 35 Pubblicazione delle decisioni e prese di posizione 1 Le decisioni finali e i risultati della procedura di controllo delle concentrazioni di imprese sono pubblicati. 2 Le ulteriori decisioni e prese di posizione, riguardanti in particolare inchieste preliminari e consulenze, sono pubblicate se sono rilevanti per la prassi delle autorità in materia di concorrenza.
Art. 36 Rapporto annuale 1 Il rapporto annuale al Consiglio federale (art. 49 cpv. 2 LCart) fornisce alle autorità politiche e al pubblico una panoramica sulle attività svolte dalle autorità in materia di concorrenza. 2 È redatto dalla segreteria e approvato dalla Commissione.
Art. 37 Relazioni con i media Il presidente e il direttore sono responsabili delle relazioni con i media.
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Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 38 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento della Commissione dei cartelli del 1° luglio 199613 è abrogato.
Art. 39 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2015.
13 [RU 1996 2870, 2009 355]
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