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Legge federale del 17 giugno 2011 che modifica la Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale

 RU 2011 4909

2008-0590 4909

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)

Modifica del 17 giugno 2011

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 20091, decreta:

I

La legge federale del 19 dicembre 19862 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:

Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 capoverso 1, 96, 97 capoversi 1 e 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale3;

Art. 3 cpv. 1 lett. pu e 2 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

p. pubblicizza l’iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile: 1. il carattere oneroso e privato dell’offerta, 2. la durata del contratto, 3. il prezzo totale per la durata del contratto, e 4. la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l’ultimo termine

di pubblicazione; q. invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di

annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente; r. subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a

condizioni che per l’acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest’ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga);

1 FF 2009 5337 2 RS 241 3 RS 101

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s. offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di: 1. indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di

contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica, 2. indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto, 3. mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di indivi-

duare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordina- zione,

4. confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente;

t. nell’ambito di un concorso o di un’estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un’indennità per spese, all’acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un’altra estrazione a sorte;

u. non rispetta l’annotazione contenuta nell’elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubbli- cità diretta.

2 Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.

Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrat- tuali.

Art. 10 cpv. 2 lett. c e 3–5 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:

c. abrogata 3 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico, segna- tamente se:

a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone col- pite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o

b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collet- tivi.

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4 Qualora sia necessario per tutelare l’interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l’opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l’interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate. 5 In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativa- mente applicata ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato.

Titolo prima dell’art. 16

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo

Titolo prima dell’art. 21

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza

Art. 21 Collaborazione 1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collabo- rare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:

a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e

b. le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d’affari sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati 1 Nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 21, le autorità federali prepo- ste all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:

a. le persone coinvolte in una pratica d’affari sleale; b. l’invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l’esi-

stenza di una pratica d’affari sleale; c. le modalità finanziarie dell’operazione; d. il blocco di caselle postali.

4 RS 291

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2 Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicu- rano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d’affari sleali. È fatto salvo l’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. 3 Se il destinatario dei dati è un’organizzazione internazionale o un ente internazio- nale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.

Art. 23 cpv. 3 3 La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.

Art. 27 cpv. 2 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell’economia, in copia integrale, immediatamente e gratui- tamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente 6 ottobre 2011.6 2 Ad eccezione dell’articolo 8, la presente legge entra in vigore il 1° aprile 2012. 3 L’articolo 8 entra in vigore il 1° luglio 2012.

12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 RS 235.1 6 FF 2011 4417