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Ordinanza del 26 aprile 1993 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 22 maggio 2002)

 Ordinanza del 26 aprile 1993 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 22 maggio 2002)

231.21Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)

del 26 aprile 1993 (Stato 28 maggio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle topografie (LTo); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Competenza 1 L’esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l’esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell’Istituto della proprietà intellet­ tuale (Istituto).4

2 Fanno eccezione l’articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 2 Lingua 1 Gli scritti indirizzati all’Istituto5 devono essere redatti in una lingua ufficiale sviz­ zera. 2 L’Istituto può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lin­ gua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.

RU 1993 1834 1 RS 231.2 2 RS 172.010.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). 5 Espressione sostituita dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

1

231.21 Proprietà intellettuale

Art. 36 Tasse

Le tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull’ordinanza del 25 ottobre 19957 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d’iscrizione

Art. 4 Pluralità di richiedenti 1 Se più persone presentano una topografia, l’Istituto può invitarle a designare una di loro oppure una terza persona quale rappresentante comune. 2 Fintanto che non è designato alcun rappresentante nonostante l’invito dell’Istituto, è considerata rappresentante la prima persona figurante sulla domanda.

Art. 5 Documenti necessari all’identificazione 1 Ai fini dell’identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:

a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;

b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;

c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori. 2 Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il pro­ dotto a semiconduttori stesso. 3 I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono esse­ re piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro.

Art. 6 Domanda incompleta 1 L’Istituto concede al richiedente un termine per completare una domanda d’iscri­ zione incompleta o lacunosa. 2 Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’Istituto non entra nel merito.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).

7 RS 232.148

2

Topografie – O 231.21

Sezione 3: Registro delle topografie

Art. 7 Contenuto del registro

L’Istituto inscrive i dati seguenti nel registro:

a. il numero di registrazione;

b. la data del deposito della domanda;

c. il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo del richiedente o del suo avente causa;

d. il nome e l’indirizzo del produttore;

e. la designazione della topografia;

f. la data e il luogo dell’eventuale prima commercializzazione della topografia;

g.8 la data della pubblicazione;

h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi diritto alla topografia;

i. le restrizioni della facoltà di disporre ordinate dai tribunali o dalle autorità cui compete l’esecuzione forzata;

k. la data della radiazione.

Art. 8 Fascicolo dei documenti

L’Istituto tiene un fascicolo per ogni topografia.

Art. 9 Segreto di fabbricazione e segreto d’affari 1 I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d’affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta. 2 I documenti che servono all’identificazione della topografia giusta l’articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità. 3 Il fascicolo fa menzione dell’esistenza di documenti archiviati separatamente. 4 Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l’Istituto decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.

Art. 10 Attestato

Una volta effettuata la registrazione, l’Istituto rilascia un attestato.

Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).

3

8

231.21 Proprietà intellettuale

Art. 119 Pubblicazione 1 L’Istituto pubblica i dati iscritti nel registro. 2 Esso designa l’organo di pubblicazione. 3 La pubblicazione può essere effettuata anche sotto forma elettronica. 4 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva­ mente sotto forma elettronica.

Art. 12 Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro 1 Le richieste di modifica di iscrizioni registrate (art. 7 lett. c, h o i), nonché le richieste di radiazione totale o parziale di una topografia registrata devono essere presentate in forma scritta. 2 Per ogni richiesta di modifica deve essere corrisposta una tassa fatturata dall’Isti­ tuto.10

3 Per le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un prov­ vedimento esecutivo, nonché per le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d’esecuzione non viene riscossa alcuna tassa. La richiesta di modifica deve essere corredata di una copia della sentenza e dell’attestato relativo all’esecutività. 4 Le modifiche sono riportate nel fascicolo, iscritte nel registro e attestate dall’Isti­ tuto.

Art. 13 Rettifica 1 Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell’avente diritto alla topografia. 2 Qualora l’errore fosse imputabile all’Istituto, la rettifica viene effettuata d’ufficio.

Art. 14 Estratti del registro

L’Istituto rilascia estratti del registro su richiesta e dietro pagamento di una tassa.

Art. 15 Conservazione e restituzione 1 L’Istituto conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent’anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole. 2 I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restitu­ zione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d’ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l’indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.

9 Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).

4

Topografie – O 231.21

Sezione 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 1611 Portata

L’intervento dell’Amministrazione delle dogane copre l’importazione e l’esporta­ zione di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topo­ grafie di prodotti a semiconduttori, nonché l’immagazzinamento di siffatti prodotti in un deposito doganale.

Art. 17 Domanda d’intervento 1 Gli aventi diritto devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione gene­ rale delle dogane. In casi urgenti, la domanda può essere presentata direttamente all’ufficio doganale attraverso il quale si presume che i prodotti a semiconduttori sospetti siano importati o esportati.12

2 La domanda ha effetto per due anni, a meno che all’atto del deposito sia stata fissa­ ta una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

Art. 18 Ritenzione 1 Se l’ufficio doganale trattiene prodotti a semiconduttori, ne assume la custodia die­ tro pagamento di una tassa oppure li affida a terzi, a spese del richiedente. 2 Il richiedente è autorizzato ad esaminare i prodotti a semiconduttori trattenuti. Gli aventi diritto a disporre dei prodotti a semiconduttori possono assistere all’esame. 3 Qualora, prima della scadenza del termine previsto all’articolo 77 capoverso 2 e al capoverso 2bis LDA, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cau­ telari, i prodotti a semiconduttori sono sbloccati immediatamente.13

Art. 19 Tasse

Le tasse riscosse per una domanda d’intervento, nonché per la custodia di prodotti a semiconduttori trattenuti, sono stabilite nell’ordinanza del 22 agosto 198414 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1779).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1779).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1779).

14 RS 631.152.1

5

231.21 Proprietà intellettuale

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 20

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

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