Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Financiación Activos intangibles Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Italia

IT070

Atrás

Legge 21 dicembre 1984, n. 890 Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di bevetti


LEGGE 21 dicembre 1984, n. 890

Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Deposito della domanda internazionale

Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260. La domanda puo' essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato. La domanda internazionale puo' essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualita' di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della convenzione sul brevetto europeo, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, osservate le disposizioni dell'articolo 27ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 2.

Requisiti della domanda internazionale

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del citato trattato di cooperazione in materia di brevetti e del suo regolamento di esecuzione ed essere redatta in lingua francese, o inglese, o tedesca. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 27ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale a due copie; le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio centrale brevetti a spese del richiedente.

Art. 3.
Esame della domanda internazionale

L'Ufficio centrale brevetti, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato. L'Ufficio centrale brevetti dichiara che la domanda si intende ritirata nelle ipotesi previste nell'articolo 14 del trattato.

Art. 4.

Trasmissione della domanda

L'Ufficio centrale brevetti trasmette all'Ufficio internazionale e all'amministrazione che viene incaricata della ricerca la domanda internazionale entro i termini previsti dalle regole 22 e 23 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti. Se quindici giorni prima della scadenza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, fissato dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del trattato, e' pervenuta dal Ministero della difesa l'imposizione del vincolo del segreto, l'Ufficio ne da' comunicazione al richiedente diffidandolo ad osservare l'obbligo del segreto. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione ne puo' essere chiesta la trasformazione in una domanda nazionale che assume la stessa data di quella internazionale; se la trasformazione non viene richiesta, la domanda si intende ritirata.

Art. 5.

Tasse

Il richiedente e' tenuto al pagamento della tassa di trasmissione di cui alla regola 14 del regolamento di esecuzione del trattato di cooperazione in materia di brevetti nei termini, nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze. La tassa internazionale e quella di ricerca sono pagate, ed eventualmente rimborsate, nei termini e con le modalita' stabilite con lo stesso decreto, emanato in conformita' alle regole 15 e 16 del regolamento di esecuzione del trattato.

Restano dovute le tasse di concessione governativa previste per i brevetti nazionali ed europei. Art. 6. Segretezza della domanda internazionale

L'Ufficio centrale brevetti, salvo consenso del richiedente, rende accessibile al pubblico la domanda solo dopo che abbia avuto luogo la pubblicazione internazionale o sia pervenuta all'Ufficio designato la comunicazione di cui all'articolo 20 o la copia di cui all'articolo 22 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, o, comunque, decorsi venti mesi dalla data di priorita'. Tuttavia l'Ufficio centrale brevetti puo' dare comunicazione e pubblicare di essere stato designato, rivelando unicamente il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la data del deposito e il numero della domanda internazionale.

Art. 7.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

La domanda internazionale che contiene la designazione o l'elezione dell'Italia equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della convenzione sul brevetto europeo e del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 dicembre 1984 PERTINI CRAXI ALTISSIMO ANDREOTTI SPADOLINI

VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI