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Ley Orgánica N° 1 del 11 de mayo de 2007, San Marino

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Detalles Detalles Año de versión 2007 Fechas Entrada en vigor: 26 de mayo de 2007 Adoptado/a: 11 de mayo de 2007 Tipo de texto Otras textos Materia Otros Notas Fecha de entrada en vigor: véase el art. 28.

Esta ley sustituye a la Ley Electoral de 1926, que ha sido derogada. A medida que regula los derechos y deberes de los ciudadanos y la administración pública en relación con la materia electoral, se considera que sirven algunas de las funciones de una Constitución.

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 Qualified Law No. 1 of 11 May 2007

REPUBBLICA DI SAN MARINO Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge Qualificata approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 aprile 2007 con 33 voti favorevoli, 2 voti contrari, 21 astenuti e 1 non votante:

LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI CITTADINI E PER LA PARITÀ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI

Art. 1 (Esclusione dalla funzione elettorale)

Il primo comma dell’articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Dalla funzione elettorale sono esclusi: a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura; b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno; c) i condannati per i reati contro i diritti politici; d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.”.

Art. 2 (Sezioni elettorali)

L’articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede nonché l’istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili presenti in territorio. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli

elettori residenti all’estero alle sezioni riservate. 2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 150. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 1400 elettori, né meno di 300. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale.".

Art. 3 (Composizione del Consiglio Grande e Generale e suo rinnovo)

L’articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è sostituito dal seguente: “1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri. 2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni ovvero qualora: a) per qualsiasi causa venga a perdere trenta dei suoi componenti; b) non approvi il programma di governo ovvero lo approvi con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell’ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell’articolo 40; c) non nomini i Segretari di Stato ai sensi dell’articolo 1, comma terzo, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, ovvero li nomini con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell’ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell’articolo 40. 3. Nei casi previsti dal comma secondo, i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio Grande e Generale e convocano i comizi elettorali per la nuova elezione ai sensi dell’articolo 3 della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185.”.

Art. 4 (Termini per la convocazione dei comizi elettorali)

Il primo comma dell’articolo 11 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Con il decreto reggenziale di scioglimento del Consiglio Grande e Generale i Capitani Reggenti convocano, con pubblico manifesto, i comizi per l’elezione del Consiglio Grande e Generale da tenersi non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento. 2. Il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato per l’elezione dei Capitani Reggenti secondo i termini previsti dalla legge o in via straordinaria dai Capitani Reggenti.”.

Art. 5 (Termine per la predisposizione dei certificati elettorali)

Il primo comma dell’articolo 12 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l’Ufficiale di Stato Civile-Capo dell’Ufficio Elettorale di Stato predispone i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.”.

Art. 6 (Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse)

L’articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è sostituito dal seguente: “1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno novanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l’Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali che ne rilascia ricevuta.

2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall’Ufficiale di Stato Civile. 3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né i candidati di una lista possono sottoscrivere la lista stessa o altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00, irrogata dalla Commissione Elettorale. 4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l’indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all’articolo 16, a partecipare alle operazioni dell’Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. 5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare. 6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenute a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste. 7. Qualora due o più liste intendano presentarsi in coalizione, i presentatori delle liste, contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma che precede, devono depositare altresì la dichiarazione di appartenenza alla coalizione, il suo nome e l’eventuale contrassegno della coalizione medesima. La dichiarazione di appartenenza alla coalizione deve riportare l’espresso impegno a costituire insieme una maggioranza di governo per l’intera legislatura e deve essere sottoscritta dai presentatori delle liste. I presentatori delle liste appartenenti ad una coalizione devono inoltre sottoscrivere lo stesso programma di governo e depositarlo entro il termine di cui al primo comma del presente articolo a pena di esclusione della lista dalla coalizione.” .

Art. 7 (Norme sulla composizione delle liste)

Il primo comma dell’articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sessanta né inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto. Ciascuna lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.”.

Il terzo comma dell’articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “3. Le candidature sono valide se accettate dall’interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall’Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell’articolo 14 e deve contenere la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati nel periodo d’imposta precedente a quello delle consultazioni e le eventuali partecipazioni in società.”.

Art. 8 (Compiti della Commissione Elettorale)

L’articolo 16 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione elettorale di cui all’articolo 6 adempie ai seguenti atti: - verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione; - esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell’articolo 14 a sostituire i

contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l’esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni; - elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la documentazione di cui al terzo comma dell’articolo 15; - elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 15 o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione; - elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l’avrebbero composta; - stabilisce mediante sorteggio il numero d’ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati; - riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta; - comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.”.

Art. 9 (Schede elettorali)

L’articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato. 2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell’Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari. 3. Le schede riproducono i contrassegni delle liste e il nome e l’eventuale contrassegno delle coalizioni come segue: a) la collocazione in alto, da sinistra a destra dando priorità alle coalizioni rispetto alle liste non coalizzate e secondo l’ordine riportato dal sorteggio, del nome e dell’eventuale contrassegno di ciascuna coalizione o lista non coalizzata; b) la collocazione sotto la rispettiva coalizione, dall’alto al basso secondo l’ordine riportato dal sorteggio, dei contrassegni delle liste collegate. 4. Nell’ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere. L’eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (All. A1). Nell’ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all’altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere. L’eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo (All. A2). 5. Nell’eventuale turno di ballottaggio e salvo quanto non diversamente disposto nel presente comma, la collocazione sulla scheda da sinistra a destra delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è data dal sorteggio. 6. Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a conseguire al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale di coalizione, le schede per la votazione di ballottaggio previste dall’articolo 40, riproducono, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l’eventuale contrassegno della coalizione e sotto i contrassegni delle liste collegate (All. B1). Nell’ipotesi che una lista non coalizzata abbia conseguito al primo turno la prima e/o la seconda più elevata cifra elettorale, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo (All. B2 – B3). Il nome e il contrassegno della lista o il nome e l’eventuale contrassegno della coalizione di liste che hanno conseguito al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale sono rispettivamente collocate nella parte sinistra e nella parte destra della scheda.”.

Art. 10 (Incompatibilità)

La rappresentanza legale e/o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, nonché i presidenti ed i segretari generali delle Associazioni Economiche di Categoria ed i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche, nonché i presidenti di fondazioni bancarie e delle federazioni sportive, sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Parimenti sussiste l’incompatibilità con le cariche direttive e/o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Il candidato eletto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma che precede deve comunicare ai Capitani Reggenti, prima del giuramento, la propria volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i successivi tre mesi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

Art. 11 (Norme sull’individuazione degli eletti)

Il secondo comma dell’articolo 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, viene proclamato eletto il candidato con la più alta cifra elettorale individuale nell’ambito della medesima coalizione.”.

Art. 12 (Presidenti di seggio elettorale)

L’articolo 23 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore. 2. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale: - i membri del Congresso di Stato; - i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale; - i candidati nelle elezioni in atto; - i membri della Commissione Elettorale; - i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali; - i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta. 3. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7. 4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento. 5. La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente comma 2. 6. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.

7. La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico, almeno 72 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale. 8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.”.

Art. 13 (Adempimenti dei Presidenti di seggio nel giorno delle elezioni )

Il terzo comma dell’articolo 24 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “3. Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.”.

Art. 14 (Firma delle schede elettorali, apertura della votazione)

L’articolo 27 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a firmare le schede sul dorso. 2. Delle schede firmate viene fatta menzione nel verbale. 3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala. 4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.”.

Art. 15 (Svolgimento delle operazioni di voto)

L’articolo 33 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione. 2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata. 3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica. 4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione. 5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale. 6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa. 7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate. 8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito. 9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. 10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo, pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a

tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata. 11. Le schede mancanti del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.”.

Art. 16 (Norme sulle modalità di votazione)

L’articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 nel testo modificato dall’articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 35 è così modificato: “1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull’eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all’interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull’eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all’interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si conteggia ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell’articolo 40. 2. L’elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta. 3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, dei candidati prescelti. 4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita. 5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati. 6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato. 7. Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti. 8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo. 9. Sono nulle le schede seguenti: - le schede che non siano quelle di Stato; - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni; - le schede che non rechino la firma del Presidente dell’Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato; - le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell’elettore; - le schede che contengano l’espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l’espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione; - le schede non compilate con la matita copiativa. 10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista. 11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all’articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull’eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.

12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l’effettiva volontà dell’elettore.”.

Art. 17 (Operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione e dell’Ufficio elettorale intersezionale)

L’articolo 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l’articolo 37, l’Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche: 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico; 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico; 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico. 2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l’ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. 3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell’Ufficio elettorale. 4. Tutto il materiale, ad eccezione dei verbali sezionali e dell’urna contenente le schede votate, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato e sul plico devono essere apposte le firme dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione. 5. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l’urna contenente le schede votate e il plico di cui al quarto comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all’Ufficio elettorale intersezionale. 6. L’Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All’interno dell’Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Allorquando l’Ufficio elettorale intersezionale sia composto in numero inferiore a tre sezioni, esso è costituito da tutti i componenti degli Uffici elettorali sezionali, ed è presieduto dall’unico Presidente o dal Presidente più anziano; funge da vicepresidente l’altro Presidente di sezione ovvero il più anziano degli altri componenti, e da segretario l’ulteriormente più anziano degli altri componenti. Con il decreto delegato, previsto dall’articolo 4, verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. 7. L’Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al quarto del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quinto comma è pronto per la consegna. Gli scrutatori di tutte le sezioni elettorali istituite nel territorio del Castello hanno diritto di assistere alle operazioni dell’Ufficio elettorale intersezionale che sono comunque pubbliche. Ha infine diritto di assistere un rappresentante per ogni lista. 8. Subito dopo la costituzione, l’Ufficio elettorale intersezionale procede ad aprire le urne contenenti le schede votate in ciascuna sezione e a versarne il contenuto in un’apposita urna di maggiori dimensioni, mischiandole. Compiuta questa operazione, l’Ufficio procede allo spoglio delle schede. L’Ufficio innanzitutto estrae le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione, il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l’Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati. 9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell’Ufficio elettorale intersezionale rende pubblico il risultato dello scrutinio. 10. Anche le operazioni dell’Ufficio elettorale intersezionale sono compiute nell’ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale dell’Ufficio elettorale intersezionale. Il verbale è firmato dai membri dell’Ufficio e, unitamente al materiale dell’Ufficio elettorale intersezionale nonché a quello proveniente dalle singole sezioni elettorali, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell’Ufficio elettorale intersezionale.

11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell’Ufficio elettorale intersezionale, al Presidente della Commissione elettorale.”.

Art. 18 (Riunione dell’Ufficio Elettorale Centrale)

L’articolo 39 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Il secondo giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici elettorali intersezionali, nella persona del loro Presidente e con l’intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 9, si riuniscono nella Sala del Consiglio Grande e Generale sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni e costituiscono l’Ufficio Elettorale Centrale.”.

Art. 19 (Norme sull’assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste

vincitrice)

L’articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. L’Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali intersezionali, con l’assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali intersezionali. 2. L’operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato. 3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali come scrutinati dagli Uffici elettorali intersezionali. Essa serve di base per determinare: - l’ammissione della lista alla distribuzione dei seggi; - il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista; 4. Il numero totale dei voti di lista è dato dalla somma dei voti validi di ciascuna lista. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti di lista. 5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali intersezionali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all’interno della medesima lista. A parità di cifra individuale, la preferenza è determinata, nell’ordine, dai seguenti criteri: - candidato di genere femminile; - maggior anzianità di presenza in Consiglio; - maggior età anagrafica. 6. L’Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma: a) delle cifre elettorali di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione; b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell’articolo 36; c) dei voti di quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo. 7. Così determinata la cifra elettorale di coalizione, l’Ufficio Elettorale Centrale divide tale cifra per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua

il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi. 8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte. 9. Il risultato del primo turno determina l’assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni: - si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo; - si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere; - si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso. 10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l’ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all’assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170. 11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l’Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l’eventuale premio di stabilità. 12. In caso di votazione di ballottaggio, l’Ufficio Elettorale Centrale riceve direttamente dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l’esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all’assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.”.

Art. 20 (Norme transitorie per l’assegnazione dei cittadini residenti all’estero nelle sezioni elettorali

riservate)

L’articolo 49 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato: “1. Gli elettori residenti all’estero saranno iscritti nelle nuove sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali, approvate secondo i termini previsti dall’articolo 16. 2. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge.”.

Art. 21 (Termine per l’individuazione degli spazi per i tabelloni destinati alle affissioni elettorali)

La prima parte del primo comma dell’articolo 3 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificata: “1. La Commissione Elettorale di cui all’articolo 6 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n.6, entro il trentesimo giorno successivo a quello della convocazione dei comizi elettorali, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all’affissione del materiale di cui all’articolo 2, attenendosi alle seguenti indicazioni:”.

Art. 22 (Norme per ampliare l’informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)

L’articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato: “1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l’Informazione assicurano l’esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a: a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell’articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41; b) distribuire a ciascuna famiglia o a ciascun elettore ovunque residente un’apposita pubblicazione, redatta e stampata a spese dello Stato, nella quale liste e coalizioni di liste presentino il proprio programma e i propri candidati; i programmi delle coalizioni precedono i programmi delle liste non coalizzate; all’interno della ripartizione di cui sopra l’ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda; c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all’estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito; d) organizzare almeno due confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza in tutti i Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni; in caso di eventuale votazione di ballottaggio, almeno un incontro organizzato fra le liste o coalizioni partecipanti; e) organizzare incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.”.

Art. 23 (Modifica delle norme sulla procedura per la formazione del Governo)

L’articolo 14 della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186 è così modificato: “1. All’inizio della Legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura dopo la presa d’atto del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato ovvero del rigetto della mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato di cui all’articolo 9 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell’ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell’articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice il mandato per la presentazione del programma di governo e l’indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato; tali candidati, fatto salvo

quanto previsto dall’articolo 1, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice. 2. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull’esito dell’incarico, la Reggenza riunisce l’Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l’esito del mandato sia negativo, nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni non sia stata una coalizione di liste, la Reggenza riunisce comunque l’Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale. 3. Nel caso in cui l’incarico di cui al primo comma sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l’esito di esso sia negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l’Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 24 (Modifica all’articolo 394 del Codice Penale “Attentato contro il libero esercizio del diritto di

voto”)

L’articolo 394 del Codice Penale è così modificato: “ Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo,è punito con la prigionia di terzo grado e con l’interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l’utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l’interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell’articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse.”.

Art. 25 (Statuto delle opposizioni)

Entro sei mesi dalla data dell’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale dovrà predisporre e sottoporre al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, un progetto di legge riguardante lo statuto delle opposizioni, contenente disposizioni volte a riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella organizzazione dei lavori consiliari e delle Commissioni, nonché l’attribuzione ai gruppi di opposizione della presidenza di alcune Commissioni.

Art. 26 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa)

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verrà istituito con decreto delegato il certificato elettorale plurimo a carattere permanente in sostituzione integrale del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest’ultimo.

L’ammissione dell’elettore all’esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria potrà avvenire unicamente mediante l’esibizione del certificato elettorale plurimo.

Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel certificato elettorale plurimo, le disposizioni sull’aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso nonché le modalità di rilascio da parte dell’Ufficio Elettorale di Stato.

Art. 27 (Norme finali)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato, con decreto delegato, emanerà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 28 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2007/1706 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Alessandro Rossi – Alessandro Mancini

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Valeria Ciavatta


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Datos no disponibles.

N° WIPO Lex SM031