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Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1
del 20 dicembre 1968 (Stato 1° gennaio 2015)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19654, decreta:
Capo primo: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità ammini- strativa federale. 2 Sono autorità nel senso del capoverso 1:
a.5 il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria fede- rale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell’amministrazione federale che da essi dipendono;
b.6 gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in con- formità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;
c. gli istituti o le aziende federali autonomi; cbis.8 il Tribunale amministrativo federale;
RU 1969 755 1 Abbreviazione introdotta dal n. II 3 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione
delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 2 [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della
Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
4 FF 1965 II 901 5 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull’ordinamento
dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). 6 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). 7 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001 894
art. 39 cpv. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).
8 Introdotta dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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A. Campo d’applicazione I. Principio
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d. le commissioni federali; e. altre istanze od organismi indipendenti dall’amministrazione
federale, in quanto decidano nell’adempimento d’un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.
3 Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concer- nente la revoca dell’effetto sospensivo. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11
Art. 2 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale. 2 Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. 3 Gli articoli 20 a 24 si applicano alla procedura delle commissioni di stima in materia d’espropriazione. 4 La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200512 sul Tri- bunale amministrativo federale non vi deroghi.13
Art. 3 Non sono regolate dalla presente legge:
a. la procedura di autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un’autorità federale;
b. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l’istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l’autorizzazione al procedi- mento penale contro l’agente;
9 RS 831.10 10 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
11 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).
12 RS 173.32 13 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
II. Eccezioni 1. Applicabilità parziale
2. Inapplicabilità
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c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d’accertamento della polizia giudiziaria;
d.14 la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia mili- tare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l’arti- colo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199515,16
…17
dbis.18 la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200019 sulla parte generale del di- ritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e.20 la procedura d’imposizione doganale; ebis.21 … f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative,
quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
Art. 4 Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge.
Art. 5 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon- dati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;
14 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).
15 RS 510.10 16 Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell’appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e
sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1). 17 Lemma abrogato dal n. 1 dell’all. alla LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004
(RU 2003 3957; FF 2002 768). 18 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
19 RS 830.1 20 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal
1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 21 Introdotta dall’art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull’autorità indipendente di ricorso in materia
radiotelevisiva (RU 1984 153; FF 1981 III 85). Abrogata dal n. II 1 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).
III. Disposizioni completive
B. Definizioni I. Decisioni
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b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’estensione di diritti o di obblighi;
c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’ac- certamento di diritti o di obblighi.
2 Sono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposi- zione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l’interpretazione (art. 69).22 3 Le dichiarazioni di un’autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
Art. 6 Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
Capo secondo: Regole generali di procedura
Art. 7 1 L’autorità esamina d’ufficio la sua competenza. 2 La competenza non può essere pattuita tra l’autorità e la parte.
Art. 8 1 L’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente. 2 L’autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo.
Art. 9 1 L’autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti. 2 L’autorità che si reputa incompetente prende una decisione d’inam- missibilità, qualora una parte ne affermi la competenza. 3 I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali,
22 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
II. Parti
A. Competenza I. Esame
II. Trasmissione e scambio d’opinioni
III. Contesta- zioni
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sono decisi dall’autorità comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale.23
Art. 10 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:
a. se hanno un interesse personale nella causa; b.24 se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convi-
vono di fatto con essa; bbis.25 se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fi-
no al terzo grado, di una parte; c. se sono rappresentanti d’una parte o hanno agito per essa nella
medesima causa; d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
2 Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza; quando concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso.
Art. 11 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.27 2 L’autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 3 Fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante.
Art. 11a28 1 Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l’autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.
23 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
24 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
25 Introdotta dal n. 5 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
26 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
27 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
28 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
B. Ricusazione
C. Rappresentan- za e patrocinio I. In generale26
II. Rappresen- tanza obbligatoria
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2 Se non vi provvedono entro un congruo termine, l’autorità designa loro uno o più rappresentanti. 3 Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell’autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.
Art. 11b29 1 Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domi- ciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notifica- zioni non possono essere fatte per posta, devono designare un recapito in Svizzera. 2 Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notifica- zioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.
Art. 12 L’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a. documenti; b. informazioni delle parti; c. informazioni o testimonianze di terzi; d. sopralluoghi; e. perizie.
Art. 13 1 Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:
a. in un procedimento da esse proposto; b. in un altro procedimento, se propongono domande indipen-
denti; c. in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più
estesi d’informazione o di rivelazione. 1bis L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autoriz-
29 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
III. Recapito
D. Accertamento dei fatti I. Principio
II. Cooperazione delle parti
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zato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200030 sugli avvocati.31 2 L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
Art. 14 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:
a. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; b. l’Ufficio federale di giustizia32 del Dipartimento federale di
giustizia e polizia; c.33 il Tribunale amministrativo federale; d.34 le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui
cartelli; e.35 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; f.36 l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e d–f affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.37 3 Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all’audizione di testimoni anche persone estranee a un’autorità, incari- cate d’un’inchiesta ufficiale.
Art. 15 Ognuno è tenuto a testimoniare.
30 RS 935.61 31 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto
procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
32 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 33 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 34 Introdotta dal n. 2 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996
(RU 1996 546; FF 1995 I 389). 35 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di
vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
36 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
37 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
III. Audizione di testimoni 1. Competenza
2. Obbligo di testimoniare
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Art. 16 1 Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 194738 di procedu- ra civile federale. 1bis Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività secondo l’articolo 33b.39 2 Il depositario d’un segreto professionale o d’affari, nel senso dell’articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un’altra legge federale non lo obblighi. 3 …40
Art. 17 Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collabo- rare all’assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i documenti in suo possesso. È fatto salvo l’articolo 51a della legge del 4 dicembre 194741 di procedura civile federale.42
Art. 18 1 Le parti hanno il diritto d’assistere all’audizione dei testimoni e di porre domande completive. 2 Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l’audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l’esame dei processi verbali d’interrogatorio. 3 Ove sia negato alle parti l’esame dei processi verbali d’interroga- torio, è applicabile l’articolo 28.
Art. 19 Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194743; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell’articolo 60 della presente legge.
38 RS 273 39 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 40 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l’adeguamento della legislazione
federale alla garanzia del segreto redazionale, con effetto dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118; FF 1999 6784).
41 RS 273 42 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto
procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).
43 RS 273
3. Diritto di non testimoniare
4. Altri obblighi dei testimoni
5. Diritti delle parti
IV. Disposizioni completive
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Art. 20 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2 Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo fa scattare. 2bis Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.44 3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.45
Art. 21 1 Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indi- rizzo di questa, a un ufficio postale svizzero47 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termi- ne. 1bis Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellet- tuale48 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.49 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il ter- mine è reputato osservato. 3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.50
Art. 21a51 1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettronica, utilizzando il formato prescritto dal Consiglio federale.
44 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
45 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
46 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
47 Oggi: La Posta Svizzera (Posta). 48 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é
tenuto conto in tutto il presente testo. 49 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione,
in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 50 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
in vigore dal 1° gen. 2007(RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 51 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
E. Termini I. Computo
II. Osservanza 1. In generale46
2. In caso di trasmissione per via elettronica
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2 La parte o il suo rappresentante deve munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti scritti; se il diritto federale lo esige, deve inoltre firmare nel medesimo modo singoli atti scritti. 3 Il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico dell’autorità con- ferma la ricezione degli atti scritti.
Art. 22 1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. 2 Il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.
Art. 22a52 1 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno suc- cessivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c.53 dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali.54
Art. 23 L’autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza; verificandosi quest’ultima, soltanto esse sono applicabili.
Art. 24 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta doman- da motivata e sia compiuto l’atto omesso; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 2.55
52 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
53 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
54 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
55 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
III. Proroga
IIIa. Sospensio- ne dei termini
IV. Conseguenze dell’inosser- vanza
V. Restituzione per inosservanza
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2 Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell’Istituto federale della proprietà intellet- tuale.56
Art. 25 1 L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accer- tare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. 2 La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. 3 Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d’accertamento.
Art. 25a57 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’auto- rità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; b. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; c. accerti l’illiceità di atti materiali.
2 L’autorità pronuncia mediante decisione formale.
Art. 26 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esami- nare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, desi- gnata da questa, gli atti seguenti:
a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; c. le copie delle decisioni notificate.
1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.58 2 L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.
56 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).
57 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
58 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
F. Procedura d’accertamento
Fbis. Decisione circa atti materiali
G. Esame degli atti I. Principio
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Art. 27 1 L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se:
a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
b. un interesse privato importante, in particolare d’una contro- parte, esiga l’osservanza del segreto;
c. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga. 2 Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto. 3 A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.
Art. 28 L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oral- mente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.
Art. 29 La parte ha il diritto d’essere sentita.
Art. 30 1 L’autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. 2 Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b. una decisione impugnabile mediante opposizione; c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti; d. una misura d’esecuzione; e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi
sia pericolo nell’indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nes- sun’altra disposizione di diritto federale conferisca loro il dirit- to di essere preliminarmente sentite.
59 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
II. Eccezioni
III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto
H. Diritto di audizione I. Principio
II. Audizione preliminare 1. In generale59
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Art. 30a60 1 Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il pro- getto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e deposi- tare contemporaneamente per pubblica consultazione la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito. 2 Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obie- zioni. 3 Nella pubblicazione l’autorità avverte le parti riguardo all’obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.
Art. 31 Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l’auto- rità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono impor- tanti e non sono favorevoli esclusivamente a un’altra parte.
Art. 32 1 Prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. 2 Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino deci- sive.
Art. 33 1 L’autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. 2 Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l’autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
Art. 33a61 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
60 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
61 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
2. Procedura speciale
III. Audizione della controparte
IV. Esame delle allegazioni
V. Offerta di prove
Hbis. Lingua del procedimento
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2 Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedi- mento può svolgersi in tale lingua. 3 Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. 4 Per il resto, l’autorità ordina una traduzione se necessario.
Art. 33b62 1 D’intesa con le parti, l’autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto della decisione. L’accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinun- ciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese. 2 Al fine di promuovere la riuscita dell’accordo, l’autorità può designa- re come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata. 3 Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall’autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell’autorizzazione dell’autorità. 4 L’autorità recepisce l’accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell’articolo 49. 5 Se l’accordo riesce, l’autorità non riscuote spese procedurali. Se l’accordo fallisce, l’autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifichi- no. 6 Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.
Art. 34 1 L’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. 1bis La notificazione può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni sono munite di una firma elettronica rico- nosciuta. Il Consiglio federale disciplina le esigenze cui è subordinata la notificazione per via elettronica.63 2 L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa doman-
62 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
63 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Hter. Accordo amichevole e mediazione
J. Notificazione I. Per scritto 1. Principio
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da seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.64
Art. 35 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. 2 L’indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo. 3 L’autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
Art. 36 L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:65
a. alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante rag- giungibile;
b.66 alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in viola- zione dell’articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un re- capito in Svizzera;
c.67 in una causa con numerose parti; d.68 in una causa nella quale le parti non possano essere determi-
nate tutte senza oneri eccessivi.
Art. 3769
64 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
65 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
66 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
67 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
68 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
69 Abrogato dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
2. Motivazione e indicazione del rimedio giuridico
II. Pubblicazione ufficiale
III. …
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Art. 38 Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiu- dizio.
Art. 39 L’autorità può eseguire la sua decisione se:
a. la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;
b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio am- missibile non ha effetto sospensivo;
c. l’effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.
Art. 4070
Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188971 sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 41 1 Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coat- tivi seguenti:
a. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;
b. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni; c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da
un’altra legge federale; d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’au-
torità, secondo l’articolo 292 del Codice penale72, in mancanza d’altra disposizione penale.
2 Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d. 3 Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avverti- mento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.
70 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
71 RS 281.1 72 RS 311.0
IV. Notificazio- ne difettosa
K. Esecuzione I. Condizioni
II. Mezzi coattivi 1. Esecuzione per debiti
2. Altri mezzi coattivi
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Art. 42 L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quanto richiesto dalle circostanze.
Art. 43 I Cantoni assistono nell’esecuzione le autorità federali.
Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale
Art. 44 La decisione soggiace a ricorso.
Art. 4574 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. 2 Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.
Art. 4675 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
a. tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o b. l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
2 Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
73 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
74 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
75 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
3. Conseguenza
III. Assistenza
A. Principio73
B. Ricorso contro le decisioni incidentali I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione
II. Altre decisioni incidentali
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Art. 46a76
Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda ingiusta- mente l’emanazione di una decisione impugnabile.
Art. 47 1 Sono autorità di ricorso:
a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; b.77 il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34
della legge del 17 giugno 200578 sul Tribunale amministrativo federale;
c.79 altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d.80 l’autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tri- bunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun’altra autorità di ricorso.
2 Se un’autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un’autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all’autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell’indicazione dei rimedi giuridici.81 3 …82 4 Le istruzioni date da un’autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all’autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2.
76 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
77 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
78 RS 173.32 79 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 80 Introdotta dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 81 Nuovo testo giusta l’art. 67 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’ammi-
nistrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114; FF 1975 I 1441). 82 Abrogato dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
Bbis. Denegata e ritardata giustizia
C. Autorità di ricorso
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Art. 47a83
Art. 4884 1 Ha diritto di ricorrere chi:
a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e c. ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione della stessa. 2 Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.
Art. 49 Il ricorrente può far valere:
a. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;
b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c. l’inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un’autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
Art. 5085 1 Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 2 Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Art. 5186
83 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RU 1997 2022; FF 1996 V 1). Abrogato dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
84 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
85 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
86 Abrogato dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
D. Diritto di ricorrere
E. Motivi di ricorso
F. Termine di ricorso
G. Atto di ricorso I. …
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Art. 52 1 L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indica- zione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresen- tante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 2 Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. 3 Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclu- sioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
Art. 53 Se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 non è appli- cabile.
Art. 54 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all’autorità di ricorso.
Art. 55 1 Il ricorso ha effetto sospensivo. 2 Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l’autorità inferiore può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istru- zione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.87 3 L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può restituire a un ricorso l’effetto sospensivo toltogli dall’autorità inferio- re; la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è trattata senza indugio.88 4 Se l’effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o
87 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
88 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
II. Contenuto e forma
III. Comple- mento dei motivi
H. Altre regole di procedura fino a decisione del ricorso I. Principio
II. Provvedimen- ti d’urgenza 1. Effetto sospensivo
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ritardata, l’ente o l’istituto autonomo nel cui nome l’autorità ha stabi- lito risponde del danno che ne deriva. 5 Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.89
Art. 5690
Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
Art. 57 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l’autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all’autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l’autorità inferiore a produrre gli atti.91 2 Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulte- riore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
Art. 58 1 L’autorità inferiore può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. 2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso. 3 Quest’ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.
Art. 59 L’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso.
89 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859).
90 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
91 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
2. Altri provve- dimenti
III. Scambio di scritti
IV. Nuova decisione
V. Astensione obbligatoria
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Art. 6092 1 L’autorità di ricorso può punire con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l’andamento della causa. 2 In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rap- presentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi. 3 Il presidente d’udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.
Art. 61 1 L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. 2 La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. 3 Essa è notificata alle parti e all’autorità inferiore.
Art. 62 1 L’autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a van- taggio di una parte. 2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impu- gnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impu- gnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. 3 L’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. 4 L’autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
Art. 63 1 L’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consi- stenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si pos- sono condonare le spese processuali.
92 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
VI. Provvedi- menti disciplinari
J. Decisione del ricorso I. Contenuto e forma
II. Modificazio- ne della deci- sione impugnata
III. Spese processuali
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2 Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l’autorità ricorrente, che soccombe, non è un’autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d’istituti autonomi. 3 Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese proces- suali che abbia cagionato violando le regole di procedura. 4 L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese proces- suali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi parti- colari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l’anticipo.93 4bis La tassa di decisione è stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecu- niario;
b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.94 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.95 Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200596 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 201097 sull’organizzazione delle autorità penali.98
Art. 64 1 L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. 2 Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccom- bente. 3 Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l’indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
93 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
94 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
95 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
96 RS 173.32 97 RS 173.71 98 Nuovo testo del per. giusta il n. II 3 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione
delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
IV. Spese ripetibili
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4 L’ente o l’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, risponde dell’indennità addossata a una controparte soccom- bente, in quanto non possa essere riscossa. 5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripeti- bili.99 Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005100 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010101 sull’organizzazione delle autorità penali.102
Art. 65 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.103 2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato.104 3 L’onorario e le spese d’avvocato sono messi a carico conformemente all’articolo 64 capoversi 2 a 4. 4 La parte, ove cessi d’essere nel bisogno, deve rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato all’ente o all’istituto autonomo che li ha pagati. 5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.105 Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005106 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010107 sull’organizzazione delle autorità penali.108
99 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
100 RS 173.32 101 RS 173.71 102 Nuovo testo del per. giusta il n. II 3 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione
delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 103 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 104 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 105 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 106 RS 173.32 107 RS 173.71 108 Nuovo testo del per. giusta il n. II 3 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione
delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
V. Patrocinio gratuito
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Art. 66109 1 L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto. 2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti; b. la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di
fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclu- sioni;
c. la parte prova che l’autorità di ricorso ha violato gli articoli 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli 26–28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sen- tenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950110 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU) o i suoi protocolli111 sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguen- ze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
3 I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revi- sione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la deci- sione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.
Art. 67 1 La domanda di revisione dev’essere indirizzata per scritto all’autorità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricor- so.112 1bis Nel caso dell’articolo 66 capoverso 2 lettera d, la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sen- tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo l’articolo 44 CEDU113 è divenuta definitiva.114
109 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
110 RS 0.101 111 RS 0.101.06/.094 112 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo
federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 113 RS 0.101 114 Introdotto dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,
in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
K. Revisione I. Motivi
II. Domanda
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2 Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell’articolo 66 capo- verso 1. 3 Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso.
Art. 68 1 L’autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova. 2 Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.
Art. 69 1 L’autorità di ricorso, a domanda d’una parte, interpreta la sua deci- sione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra questo e i motivi. 2 Dall’interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso. 3 L’autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrit- tura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.
Art. 70115
Art. 71 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all’autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell’interesse pubblico, un intervento d’ufficio contro un’autorità. 2 Il denunziante non ha i diritti di parte.
115 Abrogato dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
III. Decisione
L. Interpreta- zione
M. Ricorsi speciali I. …
II. Denunzia
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Capo quarto: Autorità speciali116
Art. 71a a 71d117
Art. 72118
Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del
Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli al- tri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.
Art. 73119
Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: a. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; b. degli organi d’ultima istanza di istituti o aziende federali auto-
nomi; c. delle autorità cantonali di ultima istanza.
Art. 74120
Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un’altra autorità federale o mediante opposizione.
116 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
117 Introdotti dal n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogati dal n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
118 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
119 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
120 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
A. …
B. Consiglio federale I. Come autorità di ricorso 1. Ammissibilità del ricorso a. Materia
b. Autorità inferiori
c. Sussidiarietà
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Art. 75 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa. 2 Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale inca- rica dell’istruzione un altro Dipartimento. 3 Il Dipartimento incaricato dell’istruzione presenta al Consiglio fede- rale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le compe- tenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.
Art. 76122 1 Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale. 2 Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l’articolo 54 della legge federale del 19 settem- bre 1978124 sull’organizzazione dell’amministrazione. 3 Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.
Art. 77 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70.
Art. 78 1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una pro- posta di decisione. 2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.
121 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
122 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).
123 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
124 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1 4362 art. 1 ,1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).
125 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
126 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
2. Istruzione del ricorso121
3. Astensione123
4. Disposizioni completive di procedura125
II. Come giuri- sdizione unica o di prima istanza126
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3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.
Art. 79 1 Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all’Assemblea federale se una legge federale lo prevede.128 2 Il ricorso dev’essere inviato all’Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 3 Salvo ordinanza d’urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.
Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie
Art. 80 All’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a. l’articolo 23bis della legge federale del 26 marzo 1914129 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale;
b. gli articoli 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del 16 di- cembre 1943130 sull’organizzazione giudiziaria (OG);
c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle disposizioni completive di cui all’articolo 4.
Art. 81 La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momento della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni emana-
127 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).
128 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416; FF 1999 6784).
129 [CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a] 130 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784,
1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).
C. Assemblea federale127
A. Abrogazione e adattamento di disposizioni
B. Disposizione transitoria
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te prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.
Art. 82 Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1969131
Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994132
Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all’autorità di ricorso dopo l’entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.
Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005133
Nei dieci anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.
131 DCF del 10 set. 1969 132 RU 1994 1634 n. I 8.2 133 RU 2006 2197 all. n. 10
C. Entrata in vigore