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Decreto federale del 22 giugno 2007 che approva il Trattato sul diritto dei brevettie il relativo Regolamento di esecuzione

 Decreto federale del 22 giugno 2007 che approva il Trattato sul diritto dei brevettie il relativo Regolamento di esecuzione

Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione

del 22 giugno 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:

Art. 1 1 Il Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti e il Regolamento di esecu­ zione del 1° giugno 2000 del Trattato sul diritto dei brevetti, comprese le Dichia­ razioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 La legge del 25 giugno 19543 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1 1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse confor­ memente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:

a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;

b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.

1 RS 101 2 FF 2006 1 3 RS 232.14

2005-2004 2677

Approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e relativo RU 2008 Regolamento di esecuzione. DF

E. Data di deposito I. In generale

F. Modifica degli atti tecnici

Art. 46a cpv. 2, primo periodo e 4 lett. g 2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l’inte­ ressato è stato informato dall’Istituto sull’inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. … 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

g. abrogata

Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3 1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:

a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto; b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del

richiedente; c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descri­

zione. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.

Art. 57 cpv. 2 Abrogato

Art. 58 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. 2 Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il con­ tenuto degli atti tecnici depositati originariamente.

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Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’articolo 2.

Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.4 2 Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

FF 2007 4321

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