Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di esecuzione
del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20052, decreta:
Art. 1 1 Il Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti e il Regolamento di esecu zione del 1° giugno 2000 del Trattato sul diritto dei brevetti, comprese le Dichia razioni comuni della conferenza diplomatica, sono approvati. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2 La legge del 25 giugno 19543 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera nelle procedure promosse confor memente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. Non è tuttavia necessario avere un mandatario per:
a. la presentazione di una domanda di brevetto allo scopo di far riconoscere una data di deposito;
b. il pagamento di emolumenti, la presentazione di traduzioni nonché la presentazione e il trattamento di rivendicazioni dopo il rilascio del brevetto, a condizione che tali rivendicazioni non diano adito a contestazioni.
1 RS 101 2 FF 2006 1 3 RS 232.14
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E. Data di deposito I. In generale
F. Modifica degli atti tecnici
Art. 46a cpv. 2, primo periodo e 4 lett. g 2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi da quando l’inte ressato è stato informato dall’Istituto sull’inosservanza del termine, ma al più tardi dopo sei mesi dallo scadere del termine inosservato. … 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:
g. abrogata
Art. 56, titolo marginale, cpv. 1 e 3 1 È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:
a. una richiesta esplicita o implicita di rilascio di un brevetto; b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del
richiedente; c. un elemento che, a prima vista, può essere inteso come descri
zione. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda di brevetto depositata anteriormente.
Art. 57 cpv. 2 Abrogato
Art. 58 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al richiedente va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici. 2 Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il con tenuto degli atti tecnici depositati originariamente.
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Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica di legge di cui all’articolo 2.
Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007.4 2 Conformemente all'articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
FF 2007 4321
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