Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59
(GU n.10 del 1411998 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli
11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p);
Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente
semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi
affidate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Comitato per i problemi dello spettacolo
1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.
2. Tutte le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decretolegge 23 ottobre 1996,
3. All'articolo 1, comma 70, del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2. Commissioni di esperti
a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore
cinematografico.
3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".
2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato. Art. 3.
Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9; b) sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11; c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".
Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche
1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:
"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 e' rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, cosi' composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del
medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente; b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche; c) un rappresentante dei noleggiatori di film; d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorita' competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attivita'".
4. Il regio decretolegge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, e' abrogato.
(( 4 bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento )).
Art. 5.
Revisione dei film
n. 161, e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.".
4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985,
n. 163.
Art. 6. Qualificazione professionale delle imprese liriche
1. L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' sostituito dal seguente:
"Art. 43. 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.".
Art. 7.
Norme generali di funzionamento
3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo
o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick