2001-1277 5085
Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (Legge sulla firma elettronica, FiEle)
del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articolo 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20012, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge definisce:
a. le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo del- la firma elettronica possono essere riconosciuti;
b. i diritti e i doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. 2 Essa ha lo scopo di:
a. promuovere un’ampia offerta di servizi di certificazione elettronica sicuri; b. favorire l’utilizzazione delle firme elettroniche qualificate; c. permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certi-
ficazione e delle loro prestazioni.
Art. 2 Definizioni Nella presente legge si intende per:
a. firma elettronica: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autentica- zione;
b. firma elettronica avanzata: firma elettronica che soddisfa i seguenti requi- siti: 1. essere connessa esclusivamente al titolare, 2. essere idonea a identificare il titolare,
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3. essere creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il suo con- trollo esclusivo,
4. essere connessa ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una succes- siva modifica dei dati sia riconoscibile;
c. firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata fondata su un dispo- sitivo sicuro per la creazione di una firma secondo l’articolo 6 capoversi 1 e 2 e su un certificato qualificato e valido al momento della sua creazione;
d. chiave per la creazione della firma: dati unici, come codici o chiavi critto- grafiche private, utilizzati dal titolare per comporre una firma elettronica;
e. chiave per la verifica della firma: dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare un firma elettronica;
f. certificato qualificato: un certificato digitale che soddisfa i requisiti dell’arti- colo 7;
g. prestatore di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;
h. organismo di riconoscimento: organismo che, in base alle norme del diritto in materia di accreditamento3, è accreditato per riconoscere e sorvegliare i prestatori di servizi di certificazione.
Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione
Art. 3 Condizioni del riconoscimento 1 Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che:
a. sono iscritte nel registro di commercio; b. sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente alle
esigenze della presente legge; c. impiegano personale munito delle conoscenze, dell’esperienza e delle quali-
fiche necessarie; d. utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e
sicuri per la creazione di una firma; e. possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti; f. stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità pre-
vista dall’articolo 16 e delle spese che possono comportare le misure previ- ste nell’articolo 13 capoversi 2 e 3;
g. assicurano l’osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.
3 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) e relative disposizioni d’esecuzione.
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2 Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Qualora un prestatore estero abbia già ottenuto un riconosci- mento da parte di un organismo di riconoscimento estero, l’organismo di riconosci- mento svizzero può riconoscerlo se è provato che:
a. il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero; b. le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equiva-
lenti a quelle del diritto svizzero; c. l’organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quel-
le richieste all’organismo di riconoscimento svizzero; d. l’organismo di riconoscimento estero garantisce all’organismo di riconosci-
mento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore. 3 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione senza dover essere iscritte nel registro di commercio.
Art. 4 Designazione dell’organismo di accreditamento 1 Il Consiglio federale designa l’organismo competente per l’accreditamento degli organismi di riconoscimento (organismo di accreditamento). 2 Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l’organismo di accreditamento o un altro organismo competente quale organismo di riconoscimento.
Art. 5 Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti 1 Gli organismi di riconoscimento annunciano all’organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti. 2 L’organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei pre- statori di servizi di certificazione riconosciuti.
Sezione 3: Generazione e utilizzazione di chiavi per la creazione di una firma e di chiavi per la verifica della firma
Art. 6 1 Il Consiglio federale disciplina la generazione di chiavi per la creazione di una firma e per la verifica della firma che possono essere oggetto di certificati qualificati ai sensi della presente legge. Garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza, conforme all’evoluzione tecnologica. 2 I dispositivi per la creazione di una firma devono almeno garantire che le chiavi utilizzate per la creazione della firma:
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a. possano comparire in pratica solo una volta e sia sufficientemente garantito che rimangano segrete;
b. non possano, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivate e la firma sia protetta da contraffazioni compiute con l’impiego della tecnologia dispo- nibile;
c. possano essere affidabilmente protette dal legittimo titolare contro l’abuso da parte di terzi.
3 Durante il processo di verifica della firma occorre provvedere affinché le seguenti esigenze siano garantite con sufficiente sicurezza:
a. i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondano ai dati comunicati al verificatore;
b. la firma sia verificata in modo affidabile e i risultati della verifica siano cor- rettamente indicati;
c. il verificatore possa, all’occorrenza, stabilire in modo affidabile i contenuti dei dati firmati;
d. l’autenticità e la validità del certificato richiesto al momento della verifica della firma siano verificate in modo affidabile e il risultato di tale verifica sia correttamente indicato;
e. l’identità del titolare della chiave per la creazione di una firma sia corretta- mente segnalata;
f. l’uso di uno pseudonimo sia chiaramente indicato; g. qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza possa essere individuata.
Sezione 4: Certificati qualificati
Art. 7 1 Un certificato qualificato deve contenere almeno le informazioni seguenti:
a. il numero di serie; b. l’indicazione che si tratta di un certificato qualificato; c. il nome o lo pseudonimo della persona fisica titolare della chiave per la veri-
fica della firma; in caso di possibile confusione, il nome dev’essere comple- tato da un attributo specifico;
d. la chiave per la verifica della firma; e. la durata di validità; f. il nome, lo Stato di domicilio e la firma elettronica qualificata del prestatore
di servizi di certificazione che rilascia il certificato; g. la specificazione se si tratta di un prestatore riconosciuto oppure no e, nel
primo caso, il nome dell’organismo di riconoscimento.
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2 Il certificato deve contenere anche gli elementi seguenti: a. le qualità specifiche del titolare della chiave per la creazione della firma,
come l’autorizzazione a rappresentare una persona giuridica determinata; b. l’ambito di validità del certificato; c. il valore delle transazioni per le quali il certificato può essere utilizzato.
3 Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati.
Sezione 5: Doveri dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti
Art. 8 Rilascio dei certificati qualificati 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono esigere dalle persone che chiedono un certificato qualificato che esse si presentino personalmente e provi- no la loro identità. Per i casi previsti nell’articolo 7 capoverso 2 lettera a, deve essere provato il consenso della persona rappresentata; le informazioni professionali o di altro genere relative a questa persona devono essere confermate dall’organismo competente. 2 Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certifi- cato può provare la propria identità e eventualmente le proprie qualità specifiche. Esso può prevedere che, a determinate condizioni, la persona che chiede il certifica- to non sia tenuta a presentarsi personalmente. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono inoltre accertarsi che la persona che chiede un certificato qualificato possieda la relativa chiave per la crea- zione della firma. 4 I prestatori di servizi riconosciuti possono delegare il compito d’identificazione a terzi (uffici di registrazione). Essi rispondono della corretta esecuzione di questo compito da parte dell’ufficio di registrazione.
Art. 9 Obbligo di informazione e documentazione 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono tenere a disposizione del pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione. 2 Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati qualificati, essi devono informa- re i loro clienti circa le conseguenze dell’utilizzazione abusiva della chiave per la creazione della firma, come pure circa le disposizioni da prendere, secondo le circo- stanze, per mantenere segreta la loro chiave per la creazione della firma. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.
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Art. 10 Annullamento dei certificati qualificati 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio i certi- ficati qualificati se:
a. il loro titolare o il suo rappresentante lo chiede; b. emerge che il certificato è stato ottenuto illecitamente; c. il certificato non offre più garanzia quanto al legame tra una chiave per la
verifica di una firma e una determinata persona. 2 In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, essi devono accertarsi che il richiedente è autorizzato a chiedere l’annullamento. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio dell’avvenuto annullamento i titolari dei certificati qualificati.
Art. 11 Servizi relativi alle liste dei certificati qualificati 1 Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che ogni persona interessata possa verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura abituale, la validità di tutti i certificati qualificati che ha rilasciato. 2 Egli può inoltre offrire un servizio che permetta a ogni persona interessata di ricercare nella lista e richiamare i certificati qualificati che ha rilasciato. Un certifi- cato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare. 3 Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite. 4 Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere reso possibile l’accesso ai certificati qualificati annullati o scaduti.
Art. 12 Sistema marcatempo Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono fornire un attestato munito della loro firma elettronica qualificata, al fine di certificare l’esi- stenza di dati digitali in un determinato momento.
Art. 13 Cessazione d’attività 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annunciano in tempo utile all’organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute. 2 L’organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certifica- zione riconosciuto di tenere la lista dei certificati qualificati validi, scaduti o annulla- ti e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustifi- cativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell’attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano. 3 Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.
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Art. 14 Protezione dei dati 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono gestire soltanto i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti. Ogni commercio di questi dati è vietato. 2 Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.
Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti
Art. 15 1 La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme del diritto in materia di accredita- mento4. 2 L’organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all’organismo di accredita- mento. È applicabile l’articolo 13 capoverso 2.
Sezione 7: Responsabilità
Art. 16 Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione 1 I prestatori di servizi di certificazione che violano gli obblighi imposti dalla pre- sente legge e dalle relative disposizioni di esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido. 2 Essi devono provare di aver ottemperato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d’esecuzione. 3 Essi non possono escludere la responsabilità che deriva loro dalla presente legge nonché quella per i loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dal- l’inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell’uso del certificato (art. 7 cpv. 2).
Art. 17 Responsabilità degli organismi di riconoscimento Gli organismi di riconoscimento ai sensi dell’articolo 2 lettera h che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d’esecuzione rispondono del danno causato al titolare di una chiave per la creazione della firma e ai terzi che si sono fidati di un certificato qualificato valido. L’articolo 16 capover- si 2 e 3 si applica per analogia.
4 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) e relative disposizioni d’esecuzione.
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Art. 18 Prescrizione Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in un anno dal giorno in cui l’avente diritto è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile e, in ogni caso, in dieci anni dal giorno in cui l’evento dannoso si è prodotto. Sono salve le pretese risultanti da un contratto.
Sezione 8: Convenzioni internazionali
Art. 19 1 Per facilitare l’utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali delle firme elettroniche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguar- danti segnatamente:
a. il riconoscimento delle firme elettroniche e dei certificati; b. il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi
di riconoscimento; c. il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità; d. il riconoscimento dei simboli di conformità; e. il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati; f. il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di nor-
mazione nella misura in cui le disposizioni sulla firma elettronica rimandino a norme tecniche determinate o quando un tale rinvio è previsto;
g. l’informazione e la consultazione riguardo all’elaborazione, all’emanazione, alla modifica e all’applicazione di prescrizioni o di norme tecniche.
2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’attuazione delle con- venzioni internazionali che riguardano i settori elencati nel capoverso 1. 3 Esso può delegare a privati attività relative all’informazione e alla consultazione riguardanti l’elaborazione, l’emanazione e la modifica di prescrizioni o di norme tecniche sulle firme elettroniche e stabilire in proposito una rimunerazione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 20 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Esso tiene conto del diritto internazionale pertinente e può dichiarare applicabili norme tecniche interna- zionali. 2 Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni amministrative e tecniche.
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3 Per conseguire gli scopi della legge, esso può affidare a un’unità amministrativa federale il compito di rilasciare certificati qualificati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all’impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.
Art. 21 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 22 Disposizioni transitorie 1 Il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione in base alle disposi- zioni dell’ordinanza del 12 aprile 20005 sui servizi di certificazione elettronica mantiene la sua validità anche dopo l’entrata in vigore della presente legge. 2 I certificati rilasciati in base a detta ordinanza, se non adempiono i requisiti dell’articolo 7, devono essere adattati alla nuova situazione giuridica entro un anno.
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003
Il presidente: Max Binder Il segretario: Ueli Anliker
Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’8 aprile 2004.6 2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 784.103 6 FF 2003 7121
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Allegato (art. 21)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice civile7
Art. 942 cpv. 3 e 4 3 Il registro fondiario può essere tenuto su carta o su supporti infor- matici. 4 In caso di tenuta informatizzata del registro fondiario, i dati iscritti sono giuridicamente efficaci se sono correttamente registrati nel sistema e se gli apparecchi dell’ufficio del registro fondiario ne per- mettono la lettura sotto forma di cifre e di lettere mediante procedi- menti tecnici o la loro presentazione sotto forma di piani.
Art. 949, titolo marginale 4. Regolamenti a. In genere
Art. 949a b. Tenuta informatizzata del registro fondiario
1 Il Cantone che intenda tenere il registro fondiario su supporti infor- matici dev’esserne autorizzato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia. 2 Il Consiglio federale disciplina:
1. la procedura di autorizzazione; 2. l’estensione e i dettagli tecnici della tenuta del registro infor-
matizzato, in particolare il processo attraverso il quale le iscri- zioni sono giuridicamente efficaci;
3. se e a quali condizioni le pratiche con il registro fondiario pos- sono svolgersi per via elettronica;
4. se e a quali condizioni i dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse sono messi a disposizione del pubblico;
5. l’accesso ai dati, la registrazione delle interrogazioni e le con- dizioni che giustificano la revoca del diritto d’accesso in caso di abuso;
7 RS 210
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6. la protezione dei dati; 7. la conservazione dei dati a lungo termine e la loro archiviazione.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport definiscono modelli di dati e interfaccia uniformi per il registro fon- diario e per la misurazione catastale
Art. 970 C. Pubblicità del registro I. Comunicazione di informazioni e consultazione
1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti. 2 Anche senza far valere un interesse, ognuno ha diritto di essere informato sui dati seguenti del libro mastro:
1. la designazione e la descrizione del fondo; 2. il nome e l’identità del proprietario; 3. la forma di proprietà e la data d’acquisto.
3 Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a dispo- sizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interes- se. Esso tiene conto della protezione della personalità. 4 Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.
Art. 970a II. Pubblicazioni 1 I Cantoni possono prevedere la pubblicazione degli acquisti di
proprietà fondiaria. 2 Non possono però pubblicare la controprestazione in caso di divisio- ne ereditaria, acconto della quota ereditaria, convenzione matrimonia- le o liquidazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
2. Codice delle obbligazioni8
Art. 13 cpv. 2 Abrogato
8 RS 220
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Art. 14 cpv. 2bis 2bis La firma elettronica qualificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 20039 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.
Art. 59a F. Responsabilità per la chiave di creazione della firma
1 Il titolare di una chiave per la creazione della firma è responsabile verso terzi dei danni che questi ultimi subiscono essendosi fidati di un certificato qualificato valido rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto ai sensi della legge del 19 dicembre 200310 sulla firma elettronica. 2 La responsabilità decade se il titolare della chiave per la creazione della firma può rendere verosimile di aver adottato le misure di sicu- rezza necessarie secondo le circostanze e ragionevolmente esigibili per impedire un abuso della chiave per la creazione della firma. 3 Il Consiglio federale definisce le misure di sicurezza ai sensi del capoverso 2.
Art. 60, titolo marginale G. Prescrizione
Art. 61, titolo marginale H. Responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati
Art. 929, titolo marginale III. Ordinanze 1. In genere
9 RS 943.03; RU 2004 5085 10 RS 943.03; RU 2004 5085
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Art. 929a 2.Tenuta infor- matizzata del registro di commercio
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni riguardanti la tenuta informatizzata del registro di commercio e lo scambio elettronico dei dati tra le autorità del registro di commercio. Esso può, in particolare, prescrivere ai Cantoni la tenuta informatizzata del registro di commer- cio, l’accettazione di documenti giustificativi inoltrati per via elettro- nica, la loro registrazione elettronica e la trasmissione di dati per via elettronica. 2 Il Consiglio federale decide se e a quali condizioni è ammissibile la presentazione elettronica di richieste e di documenti giustificativi all’ufficio del registro di commercio. Esso può emanare prescrizioni circa la conservazione elettronica dei documenti giustificativi e pre- scrivere ai Cantoni l’allestimento elettronico di estratti certificati conformi del registro di commercio.
Art. 931 cpv. 2bis 2bis Il Consiglio federale può mettere a disposizione del pubblico anche sotto un’altra forma i dati pubblicati sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3. Legge del 9 ottobre 199211 sulle topografie
Modifica terminologica12
Nell’articolo 13, l’espressione «Ufficio federale della proprietà intellettuale (Uffi- cio)» è sostituita con «Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto)». Negli articoli 15 e 17, il termine «Ufficio» è sostituito con «Istituto».
Art. 16a Comunicazione elettronica con le autorità 1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 3 Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica. 4 L’Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio.
11 RS 231.2 12 Modifica inserita dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;
RS 171.10).
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5 Le pubblicazioni dell’Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
4. Legge federale del 28 agosto 199213 sulla protezione dei marchi
Titolo prima dell’art. 37
Sezione 5: Registro, pubblicazioni e comunicazione elettronica con le autorità
Art. 40 Comunicazione elettronica con le autorità 1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 3 Il registro dei marchi può essere tenuto in forma elettronica. 4 L’Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5 Le pubblicazioni dell’Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
5. Legge del 5 ottobre 200114 sul design
Titolo prima dell’art. 24
Sezione 3: Registrazione e rinnovo della protezione; comunicazione elettronica con le autorità
Art. 26a Comunicazione elettronica con le autorità 1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 3 Il registro può essere tenuto in forma elettronica.
13 RS 232.11 14 RS 232.12
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4 L’Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5 Le pubblicazioni dell’Istituto possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
6. Legge del 25 giugno 195415 sui brevetti
Titolo prima dell’art. 60
Sezione 3: Registro dei brevetti; pubblicazioni dell’Istituto; comunicazione elettronica con le autorità
Art. 65a E. Comunica- zione elettronica con le autorità
1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni gene- rali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 3 Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica. 4 L’Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5 Le pubblicazioni dell’Istituto possono essere fatte in forma elettroni- ca; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
15 RS 232.14
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