- Art. 1.
- Art. 2.
- Art. 3.
- Art. 4.
- Art. 5.
- Art. 6.
- Art. 7.
- Art. 8.
- Art. 9.
- Art. 10.
- Art. 11.
- Art. 12.
- Art. 13.
- Art. 14.
- Art. 15.
- Convention Internationale pour la protection des obtentions vegetales du 2 decembre 1961, revisee a Geneve le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978
- Preambolo.
- ARTICOLO 1. Oggetto della Convenzione; costituzione di una Unione; sede della Unione
- ARTICOLO 2.Forme di protezione
- ARTICOLO 3. Trattamento nazionale; reciprocita
- ARTICOLO 4. Generi e specie botaniche che devono o possono essere protetti
- ARTICOLO 5. Diritti protetti; estensione della protezione
- ARTICOLO 6. Condizioni richieste per beneficiare della protezione
- ARTICOLO 7. Esame ufficiale delle varieta'; protezione provvisoria
- ARTICOLO 8. Durata della protezione
- ARTICOLO 9. Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
- ARTICOLO 10. Nullita' e decadenza dei diritti protetti
- ARTICOLO 11. Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione
- ARTICOLO 12. Diritto di priorita
- ARTICOLO 13. Denominazione della varieta
- ARTICOLO 14. Protezione indipendente delle misure che regolamentano la produzione, il controllo e la commercializzazione
- ARTICOLO 15. Organi dell'Unione
- ARTICOLO 16. Composizione del Consiglio: numero dei voti
- ARTICOLO 17. Osservatori ammessi alle riunioni del Consiglio
- ARTICOLO 18. Presidente e vicepresidenti del Consiglio
- ARTICOLO 19. Sessioni del Consiglio
- ARTICOLO 20. Regolamento interno del Consiglio; regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione
- ARTICOLO 21. Compiti del Consiglio
- ARTICOLO 22. Maggioranze richieste per le decisioni del Consiglio
- ARTICOLO 23. Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilita' del SegretarioGenerale; nomina dei funzionari
- ARTICOLO 24. Statuto giuridico
- ARTICOLO 25. Verifica dei conti
- ARTICOLO 26. Finanze
- ARTICOLO 27. Revisione della Convenzione
- ARTICOLO 28. Lingue utilizzate dall'Ufficio e nel corso delle riunioni del Consiglio
- ARTICOLO 29. Accordi particolari per la protezione dei ritrovati vegetali
- ARTICOLO 30.Applicazione della Convenzione sul piano nazionale; accordi particolari per l'utilizzazione in comune dei servizi incaricati dell'esame
- ARTICOLO 31.Firma
- ARTICOLO 32. Ratifica, accettazione o approvazione; adesione
- ARTICOLO 33.Entrata in vigore; impossibilita' di aderire ai testi precedenti
- ARTICOLO 34. Rapporti fra Stati vincolati da testi diversi
- ARTICOLO 35. Comunicazioni relative ai generi e alle specie protette; informazioni da pubblicare
- ARTICOLo 36. Territori
- ARTICOLO 37. Deroga in caso di protezione sotto due forme
- ARTICOLO 38. Limitazione transitoria dell'esigenza di novita
- ARTICOLO 39.
- ARTICOLO 40. Riserve
- ARTICOLO 41. Durata e denuncia della Convenzione
- ARTICOLO 42. Lingue; funzioni del depositario
LEGGE 14 ottobre 1985, n. 620
Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali.
(GU n.266 del 12111985 Suppl. Ordinario )
Testo in vigore dal: 27111985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre
(GU n.266 del 12111985 Suppl. Ordinario )
Testo in vigore dal: 27111985 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; PROMULGA la seguente legge: Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 1.