Article 2
(Oggetto del brevetto ed esclusioni dalla brevettabilit-)
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell'articolo 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
4. Non sono brevettabili le invenzioni:
c) riguardanti le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
d) riguardanti il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.
5. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
6. Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale.
7. Ai fini del presente Testo Unico si intende per:
a) "materiale biologico", un materiale contenente informazioni genetiche, auto-riproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;
b) "procedimento microbiologico", qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico.