Title: | Article 23 of the Law on Industrial Property No. 79 of 25/05/2005 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Substantive examination |
Summary table: |
Art. 23
(Esame della domanda e rilievi)
1. L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione sia conforme alle disposizioni di questo Testo Unico. Esso è rivolto a verificare in primo luogo la regolarit- formale della domanda di brevetto e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione.
2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi esamina se l'invenzione soddisfi i requisiti degli articoli 1 e 2, commi 2 a 5, articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 precedenti tuttavia l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi non esamina in quanto al merito la conformit- con i requisiti degli articoli 3, 4 e 5 precedenti.
3. Per l'applicazione del precedente comma 2, l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi può utilizzare rapporti di ricerca documentale o rapporti di esame di merito preparati da un'altra autorit-, in particolare da autorit- di ricerca e/o di esame ai sensi del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT).
4. L'esame della domanda non viene iniziato da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi prima della pubblicazione della domanda di brevetto. Su istanza del richiedente, l'esame può essere accelerato, compatibilmente con le risorse disponibili da parte dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, così da arrivare nel più breve tempo possibile ad una conclusione di tale esame. In caso venga presentata una istanza di esame accelerato senza che sia disponibile uno dei rapporti di cui al precedente comma 3, il richiedente dovr- necessariamente fornire tale rapporto all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.
5. Il richiedente deve fornire, su richiesta dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, copia di qualsiasi comunicazione ricevuta dal richiedente concernente i risultati di ricerche o esami condotti nei riguardi della domanda di brevetto o di altro titolo di protezione depositato dal richiedente all'estero relativo alla stessa o sostanzialmente alla stessa invenzione rivendicata nella domanda depositata presso l'Ufficio medesimo.
6. Salve le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, se l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti da questo Testo Unico, i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi di questo Testo Unico. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti, ai rilievi o obiezioni dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, la domanda verr- rifiutata.