Title: | Articles 141, 142 and 143 of the Industrial Property Code of 2005 |
Field of IP: | Patents |
Type of flexibility: | Security exceptions |
Summary table: |
Art. 141.
Espropriazione
1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di propriet- industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilit-.
2. L'espropriazione può essere limitata al diritto di uso per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.
3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di propriet- industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di propriet- industriale all'estero.
Art. 142.
Decreto di espropriazione
1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attivit- produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.
2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di propriet- industriale.
3. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 262 del codice penale.
4. Nel decreto di espropriazione e' fissata l'indennit- spettante al titolare del diritto di propriet- industriale, determinata sulla base del valore di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei ricorsi.
5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilit- e' ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 143.
Indennit- di espropriazione
1. Ove il titolare del diritto espropriato non accetti l'indennit- fissata ai sensi dell'articolo 142 ed in mancanza di accordo fra il titolare e l'amministrazione procedente, l'indennit- e' determinata da un collegio di arbitratori.
2. All'inventore o all'autore, il quale provi di avere perduto il diritto di priorit- all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione, e' concesso un equo indennizzo, osservate le norme relative all'indennit- di espropriazione.
3. I decreti di espropriazione devono essere annotati nel Registro dei titoli di propriet- industriale a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.