Art. 45. Oggetto del brevetto
(4) Non possono costituire oggetto di brevetto:
b) le variet- vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove variet- vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra variet- vegetale, anche se detta modifica é il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
(5) La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.
(5 bis) Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.
Art. 81-ter. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
b) procedimento biologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali é essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.
Art. 81- quater. Brevettabilit-
1. Sono brevettabili, purché abbiaano i requisiti di novit- e attivit- inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:
e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non é limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata variet- vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalit- previste dall' articolo 170-bis, comma 6.