关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH521

返回

Legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (stato 1° gennaio 2020)

 Legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (stato 1° gennaio 2020)

943.03Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (Legge sulla firma elettronica, FiEle)

del 18 marzo 2016 (Stato 1° gennaio 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 gennaio 20142, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente legge definisce:

a. i requisiti posti alla qualità di determinati certificati digitali e alla loro utiliz- zazione;

b. le condizioni alle quali i prestatori di servizi di certificazione nel campo del- la firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (servizi di cer- tificazione) possono essere riconosciuti;

c. i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. 2 Essa non disciplina gli effetti giuridici dell’utilizzazione di certificati digitali, ad eccezione della responsabilità di cui agli articoli 17 e 18. 3 Ha lo scopo di:

a. promuovere un’ampia offerta di servizi di certificazione sicuri; b. favorire l’utilizzazione di certificati digitali, firme elettroniche e sigilli elet-

tronici; c. permettere il riconoscimento internazionale dei prestatori di servizi di certi-

ficazione e delle loro prestazioni.

Art. 2 Definizioni Nella presente legge s’intende per:

a. firma elettronica: dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati per la loro autentica- zione;

RU 2016 4651 1 RS 101 2 FF 2014 913

1

943.03 Esercizio del commercio

b. firma elettronica avanzata: firma elettronica che soddisfa i seguenti requi- siti: 1. è attribuita esclusivamente al titolare, 2. permette di identificare il titolare, 3. è creata con mezzi sui quali il titolare può conservare il proprio con-

trollo esclusivo, 4. è collegata ai dati ai quali si riferisce in modo tale che una successiva

modifica dei dati sia riconoscibile; c. firma elettronica regolamentata: firma elettronica avanzata creata utilizzan-

do un dispositivo sicuro per la creazione della firma secondo l’articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato e rilasciato a una persona fisica vali- do al momento della creazione della firma elettronica;

d. sigillo elettronico regolamentato: firma elettronica avanzata creata utiliz- zando un dispositivo sicuro per la creazione del sigillo secondo l’articolo 6 e fondata su un certificato regolamentato rilasciato a un’unità IDI secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI) valido al momento della creazione del sigillo elettronico;

e. firma elettronica qualificata: firma elettronica regolamentata fondata su un certificato qualificato;

f. certificato digitale: attestato digitale che attribuisce la chiave pubblica di una coppia asimmetrica di chiavi crittografiche al suo titolare;

g. certificato regolamentato: certificato digitale che soddisfa i requisiti del- l’articolo 7 ed è stato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la presente legge;

h. certificato qualificato: certificato regolamentato che soddisfa i requisiti dell’articolo 8;

i. marca temporale elettronica: conferma dell’esistenza di determinati dati di- gitali in un dato momento;

j. marca temporale elettronica qualificata: marca temporale elettronica gene- rata da un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la pre- sente legge e corredata di un sigillo elettronico regolamentato;

k. prestatore di servizi di certificazione: organismo che certifica dati in ambito elettronico e che rilascia a tal fine certificati digitali;

l. organismo di riconoscimento: organismo che, in base alla legislazione fede- rale sugli ostacoli tecnici al commercio4, è accreditato per riconoscere e sor- vegliare i prestatori di servizi di certificazione.

3 RS 431.03 4 RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.7

2

L sulla firma elettronica 943.03

Sezione 2: Riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione

Art. 3 Condizioni del riconoscimento 1 Quali prestatori di servizi di certificazione possono essere riconosciute le persone fisiche o giuridiche che:

a. sono iscritte nel registro di commercio; b. sono in grado di fornire e gestire certificati qualificati conformemente ai re-

quisiti della presente legge; c. impiegano personale munito delle conoscenze, dell’esperienza e delle quali-

fiche necessarie; d. utilizzano sistemi e prodotti informatici, in particolare dispositivi affidabili e

sicuri per la creazione di una firma e di un sigillo; e. possiedono risorse o garanzie finanziarie sufficienti; f. stipulano le assicurazioni necessarie alla copertura della responsabilità pre-

vista dall’articolo 17 e delle spese che possono comportare le misure previ- ste nell’articolo 14 capoversi 2 e 3;

g. assicurano l’osservanza del diritto applicabile, in particolare della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione.

2 Le condizioni previste nel capoverso 1 si applicano anche ai prestatori di servizi di certificazione esteri. Se un prestatore estero è già riconosciuto da un organismo estero, l’organismo svizzero può riconoscerlo se è provato che:

a. il riconoscimento è stato accordato secondo il diritto estero; b. le norme del diritto estero determinanti per il riconoscimento sono equiva-

lenti a quelle del diritto svizzero; c. l’organismo di riconoscimento estero possiede qualifiche equivalenti a quel-

le richieste all’organismo di riconoscimento svizzero; d. l’organismo di riconoscimento estero garantisce all’organismo di riconosci-

mento svizzero di collaborare per la sorveglianza in Svizzera del prestatore. 3 Le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni possono essere riconosciute quali prestatori di servizi di certificazione anche se non sono iscritte nel registro di commercio.

Art. 4 Designazione dell’organismo di accreditamento 1 Il Consiglio federale designa l’organismo competente per l’accreditamento degli organismi di riconoscimento (organismo di accreditamento). 2 Se nessun organismo è stato accreditato per il riconoscimento, il Consiglio federale designa l’organismo di accreditamento o un altro organismo appropriato quale orga- nismo di riconoscimento.

3

943.03 Esercizio del commercio

Art. 5 Lista dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti 1 Gli organismi di riconoscimento annunciano all’organismo di accreditamento i prestatori di servizi di certificazione da essi riconosciuti. 2 L’organismo di accreditamento mette a disposizione del pubblico la lista dei pre- statori di servizi di certificazione riconosciuti.

Sezione 3: Generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche

Art. 6 1 Il Consiglio federale disciplina la generazione, la memorizzazione e l’utilizzazione di chiavi crittografiche che possono essere oggetto di certificati regolamentati ai sensi della presente legge; garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza, conforme all’evoluzione tecnologica. 2 I sistemi di generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche private, in particolare i dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo, devo- no almeno garantire che le chiavi:

a. possano comparire in pratica soltanto una volta e la loro segretezza sia suffi- cientemente assicurata;

b. non possano, con un margine di sicurezza sufficiente, essere individuate per deduzione e che la loro utilizzazione sia protetta da contraffazioni grazie all’impiego della tecnologia disponibile;

c. possano essere protette in modo affidabile dal legittimo titolare contro l’abuso da parte di terzi.

Sezione 4: Certificati regolamentati

Art. 7 Requisiti per tutti i certificati regolamentati 1 Un certificato regolamentato può essere rilasciato a persone fisiche e unità IDI. 2 Contiene le seguenti informazioni:

a. il numero di serie; b. l’indicazione che si tratta di un certificato regolamentato; c. il nome o la designazione del titolare della relativa chiave crittografica priva-

ta; in caso di possibile confusione, il nome o la designazione devono essere completati da un attributo distintivo;

d. per le persone fisiche, se del caso lo pseudonimo, designato come tale, al po- sto del nome;

4

L sulla firma elettronica 943.03

e. per le unità IDI, il numero di identificazione dell’impresa secondo la LIDI5; f. la chiave crittografica pubblica; g. la durata di validità; h. il nome, lo Stato di domicilio e il sigillo elettronico regolamentato del pre-

statore di servizi di certificazione che rilascia il certificato. 3 Il certificato può inoltre contenere gli elementi seguenti:

a. le qualità specifiche del titolare della relativa chiave crittografica privata, ad esempio la qualifica professionale;

b. per le persone fisiche, l’indicazione che sono autorizzate a rappresentare una determinata unità IDI;

c. l’ambito di validità per il quale è previsto; d. il valore massimo delle transazioni per le quali è previsto.

4 Il Consiglio federale disciplina il formato dei certificati regolamentati.

Art. 8 Requisiti supplementari per i certificati qualificati 1 Un certificato qualificato può essere rilasciato soltanto a una persona fisica. 2 Contiene un’iscrizione secondo cui è previsto soltanto per la firma elettronica. 3 Al posto dell’indicazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera b, nel certificato va inserita l’indicazione che si tratta di un certificato qualificato.

Sezione 5: Obblighi dei prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 9 Rilascio dei certificati regolamentati 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chie- dono il rilascio di un certificato regolamentato:

a. che si presentino personalmente e provino la loro identità, se sono persone fisiche;

b. che un loro rappresentante si presenti personalmente e provi la sua identità e il potere di rappresentanza, se sono unità IDI e non persone fisiche.

2 I prestatori di servizi di certificazione verificano che le qualifiche professionali e le altre qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a) siano state confermate dall’organismo competente. 3 Nel caso sia indicato un potere di rappresentanza (art. 7 cpv. 3 lett. b), i prestatori di servizi di certificazione verificano che l’unità IDI abbia dato il proprio consenso.

RS 431.035

5

943.03 Esercizio del commercio

4 Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certifi- cato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. Può prevedere che, a determinate condizioni, il richiedente non sia tenuto a presen- tarsi personalmente. 5 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti si accertano inoltre che la per- sona che chiede un certificato regolamentato sia in possesso della relativa chiave crittografica privata. 6 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono delegare a terzi (uffici di registrazione) l’dentificazione di un richiedente. Rispondono della corretta esecu- zione di questo compito da parte dell’ufficio di registrazione.

Art. 10 Obbligo di informazione e documentazione 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono rendere accessibili al pubblico le loro condizioni contrattuali generali e le informazioni sulla loro politica di certificazione. 2 Al più tardi in occasione del rilascio dei certificati regolamentati, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono rendere attenti i loro clienti alle conse- guenze dell’utilizzazione abusiva della chiave crittografica privata, come pure alle misure da prendere, secondo le circostanze, per mantenere segreta la chiave. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti tengono un libro giornale delle attività. Il Consiglio federale disciplina il termine di conservazione del libro giornale e dei relativi documenti giustificativi.

Art. 11 Annullamento dei certificati regolamentati 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti annullano senza indugio un certificato regolamentato se:

a. il titolare o il suo rappresentante lo chiede; b. emerge che è stato ottenuto illecitamente o che le informazioni di cui

all’articolo 7 capoverso 3 non sono o non sono più esatte; c. il legame di attribuzione con il suo titolare non è più garantito.

2 In caso di annullamento secondo il capoverso 1 lettera a, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono accertarsi che il richiedente sia autorizzato a chiedere l’annullamento. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti informano senza indugio del- l’avvenuto annullamento il titolare del certificato regolamentato.

Art. 12 Servizi relativi alle liste dei certificati regolamentati 1 Ogni prestatore di servizi di certificazione riconosciuto garantisce che le persone interessate possano verificare in maniera affidabile, in ogni momento e mediante una procedura usuale, la validità di tutti i certificati regolamentati che ha rilasciato.

6

L sulla firma elettronica 943.03

2 Può inoltre offrire un servizio che permetta alle persone interessate di ricercare nella lista e richiamare i certificati regolamentati che ha rilasciato. Un certificato è iscritto nella lista solo su richiesta del titolare. 3 Le consultazioni da parte di enti pubblici sono gratuite. 4 Il Consiglio federale stabilisce il periodo minimo durante il quale deve essere possibile la verifica dei certificati regolamentati non più validi.

Art. 13 Marca temporale elettronica qualificata Su richiesta, i prestatori di servizi di certificazione riconosciuti generano marche temporali elettroniche qualificate.

Art. 14 Cessazione d’attività 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti notificano in tempo utile all’organismo di accreditamento la cessazione della loro attività. Gli notificano senza indugio eventuali comminatorie di fallimento ricevute. 2 L’organismo di accreditamento incarica un altro prestatore di servizi di certifica- zione riconosciuto di tenere la lista dei certificati regolamentati validi, scaduti o annullati e di conservare il libro giornale delle attività nonché i relativi documenti giustificativi. Nel caso in cui non fosse disponibile un prestatore di servizi di certifi- cazione riconosciuto, il Consiglio federale designa un organismo idoneo per la ripresa dell’attività dismessa. Il prestatore di servizi di certificazione riconosciuto che cessa la sua attività si assume le spese che ne risultano. 3 Il capoverso 2 si applica anche in caso di fallimento di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto.

Art. 15 Protezione dei dati 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti e gli uffici di registrazione da loro incaricati possono trattare soltanto i dati personali necessari all’adempimento dei loro compiti. Qualsiasi commercio di questi dati è vietato. 2 Per il resto, è applicabile la legislazione sulla protezione dei dati.

Sezione 6: Sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti

Art. 16 1 La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme della legislazione federale sugli ostacoli tecnici al commercio6.

RS 946.51, 946.511, 946.512, 946.513.76

7

943.03 Esercizio del commercio

2 L’organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all’organismo di accredita- mento. È applicabile l’articolo 14 capoverso 2.

Sezione 7: Responsabilità

Art. 17 Responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione 1 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d’esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato. 2 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti devono provare di aver ottempe- rato agli obblighi derivanti dalla presente legge e dalle disposizioni d’esecuzione. 3 I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti non possono escludere la re- sponsabilità derivante dalla presente legge per i danni causati da loro stessi o dai loro ausiliari. Non rispondono tuttavia del danno risultante dall’inosservanza o dalla violazione di una restrizione dell’utilizzazione del certificato (art. 7 cpv. 3 lett. c e d).

Art. 18 Responsabilità degli organismi di riconoscimento Gli organismi di riconoscimento che violano gli obblighi imposti dalla presente legge e dalle relative disposizioni d’esecuzione rispondono del danno causato al titolare di un certificato regolamentato valido e ai terzi che si sono fidati di tale certificato. L’articolo 17 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 197 Prescrizione 1 Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessa- to. 2 Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto puni- bile, la pretesa di risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 3 Sono fatte salve le pretese risultanti da un contratto.

Nuovo testo giusta il n. 27 dell’all. alla LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).

7

8

L sulla firma elettronica 943.03

Sezione 8: Convenzioni internazionali

Art. 20 1 Per facilitare l’utilizzazione e il riconoscimento giuridico internazionali di firme elettroniche e di altre applicazioni di chiavi crittografiche, il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali riguardanti segnatamente:

a. il riconoscimento delle firme elettroniche, dei sigilli elettronici e dei certifi- cati digitali;

b. il riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione e degli organismi di riconoscimento;

c. il riconoscimento delle verifiche e delle valutazioni di conformità; d. il riconoscimento dei marchi di conformità; e. il riconoscimento dei sistemi di accreditamento e degli organismi accreditati; f. il conferimento di mandati di normazione a organismi internazionali di nor-

mazione nella misura in cui la legislazione rimandi a determinate norme tec- niche o quando un tale rimando è previsto;

g. l’informazione e la consultazione riguardo all’elaborazione, all’emanazione, alla modifica e all’applicazione di prescrizioni o norme tecniche.

2 Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’applicazione delle convenzioni internazionali che riguardano gli ambiti di cui al capoverso 1. 3 Può delegare a privati attività relative all’informazione e alla consultazione riguar- danti l’elaborazione, l’emanazione e la modifica di prescrizioni o norme tecniche e prevedere la loro rimunerazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 21 Esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione. Tiene conto del diritto internazionale afferente e può dichiarare applicabili norme tecniche internazionali. 2 Può incaricare l’Ufficio federale delle comunicazioni di emanare prescrizioni am- ministrative e tecniche. 3 Per conseguire gli scopi della legge, il Consiglio federale può affidare a un’unità amministrativa federale o cantonale il compito di rilasciare certificati regolamentati anche per le transazioni di diritto privato o di partecipare all’impresa di un prestatore di servizi di certificazione privato.

Art. 22 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

9

943.03 Esercizio del commercio

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20178

DCF del 23 nov. 2016.8

10

L sulla firma elettronica 943.03

Allegato (art. 22)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

La legge del 19 dicembre 20039 sulla firma elettronica è abrogata.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...10

9 [RU 2004 5085, 2008 3437 II 55] 10 Le mod. possono essere consultate alla RU 2016 4651.

11

943.03 Esercizio del commercio

12