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Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (stato 1° gennaio 2017)

 RS 232.148

1

Ordinanza dell’IPI sulle tasse (OTa-IPI)

del 14 giugno 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Tariffe delle tasse 1 Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20016 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19547 sui brevet- ti (LBI), la legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato. 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell’allegato. 3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal

RU 2016 4845 1 RS 172.010.31 2 RS 172.041.1 3 RS 231.1 4 RS 231.2 5 RS 232.11 6 RS 232.12 7 RS 232.14 8 RS 935.62

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Proprietà industriale

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1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 4 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI. 2 Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo 3 capover- so 1.

Art. 5 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.

Art. 6 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato. 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.

Art. 7 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accredita- to. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.

Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito 1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. 2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commis- sione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI. 3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare

Tasse. O dell’IPI

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il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi. 4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronica- mente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 9 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice. 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica 1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.

Art. 11 Disposizioni transitorie 1 Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antece- dente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente. 2 La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 28 aprile 19979 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

9 [RU 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477 n. VI, 2008 1897, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049]

Proprietà industriale

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Allegato (art. 3 cpv. 1 e 2, nonché art. 6 cpv. 1)

Tariffe delle tasse

1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1

LPM10 OPM11

Tassa di deposito 1000 550.–

Art. 18 cpv. 2 OPM Soprattassa per ogni classe supplementare

1100 100.–

Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 1200 400.–

Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa di opposizione 1300 800.– Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4

LPM OPM

Tassa di proroga 1400 700.–

Art. 26 cpv. 5 OPM Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza della registrazione

1450 50.–

Art. 17a OPM Tassa per il proseguimento della procedura

1500 100.–

Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4

LPM OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale

1600 100.–

Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7

LPM PM12

Tassa individuale per la designazione della Svizzera – per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– Tassa individuale per il rinnovo 1760 500.–

Art. 35a cpv. 3 LPM Tassa di cancellazione 1800 800.– Art. 50a cpv. 3 Art. 14

LPM O-DOP/ IGP13

Tasse riscosse in relazione al registro delle indicazioni geografiche:

– Tassa d’iscrizione 1900 4000.– – Tassa di opposizione 1930 2000.– – Tassa per la modifica dell’elenco

degli obblighi 1960 800.–

10 RS 232.11 11 RS 232.111 12 RS 0.232.112.4 13 RS 232.112.2

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2. Tasse riscosse in materia di design

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes14 Tassa di registrazione Art. 19 cpv. 2 Art. 17 cpv. 2 lett. a

LDes15 ODes

– Tassa di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno) – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

3000 200.–

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3100 100.–

ma al massimo 3200 700.– Art. 17 cpv. 2 lett. b

ODes – Tassa per la pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda

3300 20.–

Art. 21 cpv. 3 ODes Tassa per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno),

il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

3400 200.–

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

3500 100.–

ma al massimo 3600 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes Soprattassa in caso di pagamento dopo

la scadenza del periodo di protezione 3650 50.–

Art. 31 cpv. 2 LDes Tassa per il proseguimento della procedura

3700 100.–

14 RS 232.121 15 RS 232.12

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3. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c

LBI16 OBI17 OBI OBI OBI

Tassa di deposito 2000 200.–

Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 31a Art. 53a cpv. 1 Art. 61a cpv. 2

OBI OBI OBI OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall’undicesima

2030 50.–

Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2

OBI OBI OBI

Tassa di ricerca 2060 500.–

Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a

OBI OBI

Tassa di esame 2100 500.–

Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame accelerata

2150 200.–

Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa di opposizione 2200 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3 Art. 118 cpv. 2 Art. 118a

OBI OBI OBI OBI OBI

Tasse annuali – per il 4° anno a contare

dal deposito 2340 100.–

– per il 5° anno a contare dal deposito

2350 150.–

– per il 6° anno a contare dal deposito

2360 200.–

– per il 7° anno a contare dal deposito

2370 250.–

– per l’8° anno a contare dal deposito

2380 300.–

– per il 9° anno a contare dal deposito

2390 350.–

– per il 10° anno a contare dal deposito

2400 400.–

– per l’11° anno a contare dal deposito

2410 450.–

– per il 12° anno a contare dal deposito

2420 500.–

– per il 13° anno a contare dal deposito

2430 550.–

16 RS 232.14 17 RS 232.141

Tasse. O dell’IPI

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Articolo Descrizione Codice Fr.

– per il 14° anno a contare dal deposito

2440 600.–

– per il 15° anno a contare dal deposito

2450 650.–

– per il 16° anno a contare dal deposito

2460 700.–

– per il 17° anno a contare dal deposito

2470 750.–

– per il 18° anno a contare dal deposito

2480 800.–

– per il 19° anno a contare dal deposito

2490 850.–

– per il 20° anno a contare dal deposito

2500 900.–

Art. 18 cpv. 3 OBI Soprattassa 2550 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento

della procedura 2600 100.–

Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una

dichiarazione di rinuncia parziale 2700 500.–

Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 2800 100.–

Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati di protezione complementari

2900 2500.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 127l

LBI OBI

Tasse annuali per certificati di protezione complementari

2910

– per il 1° anno 950.– – per il 2° anno 1000.– – per il 3° anno 1050.– – per il 4° anno 1100.– – per il 5° anno 1150.–

Art. 127l cpv. 3 OBI – soprattassa 2950 50.–

4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1

LCB18 LCB

Tassa per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

5000 200.–

18 RS 935.62

Proprietà industriale

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5. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti

iniziato 4000 15.–

Ricorso a esperti esterni 4100 spese

6. Tasse riscosse in materia di topografie

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo19 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione

4500 450.–

7. Tasse diverse di cancelleria

Descrizione Codice Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 3 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti

iniziato 5200 15.–

Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 % del- la tassa dovuta

19 RS 231.2