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Legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (stato 1° luglio 2010)

 Legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (stato 1° luglio 2010)

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Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 36 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 19963, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all’economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti. 2 La presente legge intende in particolare:

a. garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili;

b. assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispet- toso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale;

c. rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di tele- comunicazione;

d.4 proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall’abuso di servizi a valore aggiunto.

RU 1997 2187 1 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999

(RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della

corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).

3 FF 1996 III 1297 4 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883).

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Art. 25 Oggetto La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomuni- cazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 20066 sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

Art. 3 Definizioni Nella presente legge si intendono per:

a. informazioni: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all’uomo, ad altri esseri viventi o a mac- chine;

b. servizio di telecomunicazione: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;

c. trasmissione mediante telecomunicazione: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;

d. impianti di telecomunicazione: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;

dbis.7 accesso completamente disaggregato alla rete locale: accesso alla rete loca- le concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permet- tergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

dter.8 accesso a flusso di bit ad alta velocità: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l’utente da parte di un fornitore di servizi di teleco- municazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro for- nitore;

e.9 interconnessione: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l’integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l’accesso a servizi di terzi;

ebis.10 linee affittate: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collega- menti punto-punto;

5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

6 RS 784.40 7 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883). 8 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883). 9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007

(RU 2007 921; FF 2003 6883). 10 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883).

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eter.11 canalizzazioni di cavi: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d’accesso;

f. elementi di indirizzo: parametri di comunicazione ed elementi di numera- zione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi;

g. parametri di comunicazione: elementi per l’identificazione di persone, pro- cessi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;

h.12 programmi radiotelevisivi: una serie di trasmissioni ai sensi dell’articolo 2 LRTV13.

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 414 Obbligo di notifica 1 Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all’Uffi- cio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L’Ufficio federale registra i for- nitori notificatisi. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di tele- comunicazione che hanno un’importanza tecnica ed economica trascurabile. 3 Esso disciplina i dettagli della notifica e dell’aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 515 Imprese di diritto estero Per quanto non vi si oppongano impegni internazionali, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è con- cessa la reciprocità.

11 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

12 Introdotta dal n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

13 RS 784.40 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007

(RU 2007 921; FF 2003 6883). 15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007

(RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Art. 616 Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve:

a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b. rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV17 e

le relative disposizioni d’esecuzione; c. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condi-

zioni di lavoro abituali nel settore; d. offrire un adeguato numero di posti di tirocinio.

Art. 7 a 1018

Art. 1119 Concessione dell’accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi, le seguenti prestazioni d’accesso ai loro dispositivi e servizi:

a. accesso completamente disaggregato alla rete locale; b. per quattro anni, accesso a flusso di bit ad alta velocità; c. fatturazione per l’uso della rete locale; d. interconnessione; e. linee affittate; f. accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità suffi-

cienti. 2 Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 4 I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all’Ufficio federale una copia dei loro accordi relativi all’accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l’Ufficio federale consente la consultazione di que- sti accordi. 5 Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo d’accesso.

16 Nuovo testo giusta l’art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

17 RS 784.40 18 Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883). 19 Nuovo testo giusta l’art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione,

in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

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Art. 11a20 Controversie relative all’accesso 1 Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un’intesa entro tre mesi, la Commissione, su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d’ac- cesso su proposta dell’Ufficio federale. A tale scopo considera segnatamente le con- dizioni che promuovono una concorrenza efficace, nonché le conseguenze della sua decisione su enti concorrenti. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio. 2 Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l’Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest’ultima può pubblicare il proprio parere. 3 La Commissione decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta. 4 La Commissione disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posi- zione dominante sul mercato devono presentare nell’ambito della procedura di cui al capoverso 1.

Art. 11b21 Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all’accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 1222 Aggregazione di servizi 1 Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente. 2 Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o econo- mici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomu- nicazione aggrega i propri servizi con quelli di un’impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

Art. 12a23 Informazioni sui servizi di telecomunicazione 1 Il Consiglio federale obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a garantire la trasparenza dei prezzi per gli utenti.

20 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

21 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

23 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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2 Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Esso disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione. 3 L’Ufficio federale può promuovere la messa a disposizione di informazioni sui servizi di telecomunicazione.

Art. 12b24 Servizi a valore aggiunto 1 Per impedire che se ne abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto. In particolare, fissa limiti massimi di prezzo, emana disposizioni sull’indi- cazione dei prezzi e, nel rispetto degli impegni internazionali, impone agli interessati di avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera. 2 A partire da un dato importo soglia, i canoni per i servizi a valore aggiunto possono essere riscossi soltanto previo esplicito accordo degli utenti. Il Consiglio federale stabilisce tale importo ed emana prescrizioni giusta le quali i servizi a valore aggiun- to che i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano insieme alle loro altre prestazioni possano essere individuati come tali in base alla loro numerazione.

Art. 12c25 Conciliazione 1 L’Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l’organo di conciliazione. 2 Chi adisce l’organo di conciliazione paga un emolumento per l’esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento. 3 Le parti non sono vincolate alla decisione dell’organo di conciliazione. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12d26 Elenchi 1 Gli elenchi dei clienti di servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati. I clienti possono scegliere liberamente se figurare in tali elenchi. 2 Il Consiglio federale definisce il contenuto minimo di un’iscrizione nell’elenco.

24 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

25 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

26 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Art. 1327 Informazione da parte dell’Ufficio federale 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull’indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto. 2 L’Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico. 3 Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l’Ufficio federale può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 13a28 Elaborazione dei dati 1 La Commissione e l’Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della perso- nalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, possono avvalersi di un sistema d’informazioni. 2 La Commissione e l’Ufficio federale prendono i provvedimenti tecnici e organizza- tivi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento dell’elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni completive, in particolare sull’or- ganizzazione e la gestione del sistema d’informazioni, sulle categorie di dati da ela- borare, sull’autorizzazione d’accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazio- ne, nonché sull’archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 13b29 Assistenza amministrativa 1 La Commissione e l’Ufficio federale trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici. 2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l’Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare pro- tezione e profili della personalità ottenuti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

28 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

29 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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a. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di ser- vizi di telecomunicazione e osservare il mercato;

b. sono vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale; e c. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di

vigilanza nell’interesse pubblico, solo previa approvazione della Commissione o dell’Ufficio federale o conformemente a un’autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

3 La Commissione e l’Ufficio federale non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Com- missione o l’Ufficio federale decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. 4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all’Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Sezione 2: Concessione per il servizio universale30

Art. 1431 Concessione 1 La Commissione vigila affinché il servizio universale sia garantito a tutte le cerchie della popolazione in tutte le regioni del Paese. A tale scopo rilascia periodicamente una o più concessioni. 2 La concessione è vincolata all’onere di fornire integralmente o in parte le presta- zioni del servizio universale (art. 16) a tutte le cerchie della popolazione della zona interessata dalla concessione. 3 Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è con- forme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 4 Se è evidente a priori che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di con- correnza o se non pervengono candidature adeguate, la Commissione può fare capo a uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio univer- sale. 5 Di regola, le concessioni scadono alla stessa data.

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Art. 15 Condizioni per il rilascio della concessione Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve:

a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b.32 rendere verosimile di essere in grado di assicurare l’offerta di prestazioni, in

particolare dal profilo finanziario, e l’esercizio per tutta la durata della con- cessione e indicare l’indennità finanziaria secondo l’articolo 19 che intende ottenere;

c. garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d’esecuzione nonché la concessione;

d.33 garantire di osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e le con- dizioni di lavoro abituali nel settore.

Art. 16 Portata del servizio universale34 1 I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni:35

a.36 il servizio pubblico di telefonia vocale, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collega- mento e i servizi supplementari;

b. l’accesso ai servizi d’emergenza; c.37 un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento; d.38 l’accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia

vocale; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio univer- sale (elenco universale);

e. ...39. 40

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

39 Abrogata dal n. 5 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

40 Questo elenco non è più aggiornato. Vedi ora: il cpv. 3 nonché l’art. 15 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1).

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1bis Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che dal profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il conces- sionario del servizio universale provvede segnatamente a:

a. conformare i telefoni pubblici alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta;

b. mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trasmissione e di com- mutazione dei messaggi;

c. mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d’informazione e di tra- smissione.41

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni42 (Diparti- mento). 3 Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica.

Art. 17 Qualità e prezzi 1 Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi. 2 Il Consiglio federale fa in modo che le tariffe siano stabilite indipendentemente dalle distanze. Esso fissa periodicamente, per le prestazioni rilevanti del servizio universale, il limite massimo dei prezzi. Questo limite è uniformato per tutta la zona ed è fissato in base all’evoluzione del mercato.

Art. 1843

Art. 1944 Indennità finanziaria 1 Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un’indennità finanziaria. 2 Il concessionario che riceve un’indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all’Ufficio federale tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

41 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

42 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 43 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883). 44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007

(RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Art. 19a45 Trasferimento e modifica della concessione Al trasferimento e alla modifica della concessione per il servizio universale si appli- cano gli articoli 24d e 24e.

Art. 19b46 Pubblicazione da parte dell’Ufficio federale Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale pubblica il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della conces- sione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici47

Art. 2048 Accesso ai servizi d’emergenza I fornitori di prestazioni del servizio universale devono organizzare l’accesso ai ser- vizi d’emergenza in modo tale che sia possibile identificare l’ubicazione di chi chiama.

Art. 2149 Messa a disposizione degli elenchi 1 I fornitori di prestazioni del servizio universale tengono un elenco dei loro clienti. 2 Essi permettono ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi che si basano sui dati degli elenchi di accedere al contenuto minimo di cui all’articolo 12d capoverso 2; permettono di accedere elettronicamente a questo contenuto minimo anche se non hanno pubblicato gli elenchi. 3 L’accesso è garantito secondo le norme internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Alla composizione delle controversie si applicano gli articoli 11a e 11b.

Art. 21a50 Interoperabilità 1 I fornitori di prestazioni del servizio universale devono garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di queste prestazioni (interoperabilità). 2 Il Consiglio federale può estendere quest’obbligo ad altri servizi di telecomunica- zione accessibili al pubblico che rispondono a un bisogno diffuso. Può prescrivere

45 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

46 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

47 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

50 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazio- nali. L’Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. 3 I fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità devono offrire l’interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle convenzioni e alle decisioni relative all’interconnessione si applicano gli articoli 11 capoverso 4, 11a capoversi 1 e 3 e 11b. Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornito- ri tenuti a garantire l’interoperabilità.

Art. 21b51 Linee affittate La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire in determinate zone linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi sta- biliti in funzione dei costi. Essa pubblica le sue decisioni.

Capitolo 3: Radiocomunicazioni

Art. 22 Obbligo di concessione 1 Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione. 2 L’obbligo di concessione non riguarda l’esercito e la protezione civile per l’utiliz- zazione dello spettro delle frequenze loro attribuito nell’ambito delle loro attività di servizio. 3 Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per le utilizzazioni di fre- quenze di importanza tecnica trascurabile.

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione 1 Chiunque vuole ottenere una concessione deve:

a. disporre delle necessarie capacità tecniche; b.52 offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente

legge, la LRTV53 e le relative disposizioni d’esecuzione nonché la conces- sione.

2 In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l’autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità. 3 Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

51 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

52 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

53 RS 784.40

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4 Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un’eccezione. Nei casi dubbi l’autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 24 Rilascio della concessione 1 La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l’utilizzazione delle frequenze richiesta serve alla fornitura di servizi di tele- comunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o potenziali interessati. 1bis Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate in tutto o in parte alla diffusione di programmi radio- televisivi.54 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e salvaguarda il carattere confiden- ziale di tutte le informazioni fornite dai richiedenti.55 3 Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consi- glio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196856 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:

a. l’accertamento dei fatti (art. 12); b. la cooperazione delle parti (art. 13); c. l’esame degli atti (art. 26–28); d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31); e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).57

4 Le decisioni ordinatorie e le altre decisioni incidentali pronunciate in un procedi- mento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.58

Art. 24a59 Autorità concedente 1 L’autorità concedente è la Commissione. 2 Essa può delegare singoli compiti all’Ufficio federale.

54 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

56 RS 172.021 57 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883). 58 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883). 59 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883).

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Art. 24b60 Prescrizioni particolari per la concessione Se per una determinata fattispecie soggetta all’obbligo della concessione non esisto- no prescrizioni, l’autorità concedente le fissa di caso in caso.

Art. 24c61 Durata della concessione La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L’autorità concedente stabi- lisce la durata in funzione del genere e dell’importanza della concessione.

Art. 24d62 Trasferimento della concessione 1 La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo sol- tanto con il consenso dell’autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferi- mento economico della concessione. 2 Vi è trasferimento economico della concessione quando un’impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

Art. 24e63 Modifica e revoca della concessione 1 L’autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguar- dare importanti interessi pubblici. 2 Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revoca- ti o ridotti in modo sostanziale.

Art. 24f64 Informazione da parte dell’Ufficio federale 1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’Ufficio federale fornisce informazioni riguardanti il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l’attri- buzione delle frequenze, nonché le stazioni emittenti. 2 L’Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

Art. 25 Gestione delle frequenze 1 L’Ufficio federale gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d’utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati

60 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

61 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

62 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

63 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

64 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un’utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d’attribuzione delle frequenze. 2 Il Consiglio federale approva il piano nazionale d’attribuzione delle frequenze.65

Art. 26 Controllo tecnico 1 L’Ufficio federale controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell’ambito della vigilanza sull’utilizzazione delle frequenze. 2 Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consi- glio federale disciplina la collaborazione. 3 L’Ufficio federale è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radio- comunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una tele- comunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivela- ti inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato. 4 Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze. 5 In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all’autorità competente. Ogni altra regi- strazione deve essere immediatamente distrutta.

Art. 2766 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo

Art. 28 Gestione e attribuzione 1 L’Ufficio federale gestisce gli elementi d’indirizzo nel rispetto delle norme inter- nazionali. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi di numerazione e di parametri di comunicazione. Può accordare ai titolari di elementi di base il diritto di attribuire elementi d’indirizzo subordinati. 2 In casi particolari l’Ufficio federale può delegare a terzi la gestione e l’attribuzione di determinati elementi di indirizzo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segna- tamente la vigilanza da parte dell’Ufficio federale. 2bis Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d’indirizzo e terzi. Esso disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura

65 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono salve le azioni civili dei titolari di elementi d’indirizzo e di terzi.67 3 La Commissione approva i piani nazionali di numerazione. 4 I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che i numeri possono essere trasferiti e garantiscono la libera scelta del fornitore dei collegamenti nazionali e internazionali. La Commissione disciplina i dettagli tenendo conto dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale.

Art. 29 Obbligo d’informazione Il titolare di elementi di indirizzo è tenuto a fornire all’autorità competente le infor- mazioni necessarie per la gestione degli elementi di indirizzo attribuiti.

Art. 30 Indennizzo La modifica integrale o parziale dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione da parte delle autorità non dà alcun diritto a un indennizzo.

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione

Art. 3168 Offerta, immissione in commercio e messa in servizio 1 Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull’offerta, sull’immissio- ne in commercio e sulla messa in servizio d’impianti di telecomunicazione, in parti- colare per quanto riguarda le esigenze basilari di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformi- tà, il contrassegno, la registrazione e l’obbligo di certificazione (art. 3 della LF del 6 ott. 199569 sugli ostacoli tecnici al commercio). 2 Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle tele- comunicazioni secondo il capoverso 1, l’Ufficio federale, di regola, le concretizza:

a. definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure

b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre regole. 3 Nell’ambito dell’attuazione del capoverso 2, l’Ufficio federale tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l’approvazione della Segreteria di Stato dell’economia70.

67 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

69 RS 946.51 70 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

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4 Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l’Ufficio federale non le ha concretiz- zate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest’ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunica- zioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifi- che tecniche dell’Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali. 5 Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l’Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.

Art. 32 Installazione ed esercizio Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima immissione in commercio, messa in servizio o installa- zione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.71

Art. 32a72 Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica

Il Consiglio federale disciplina l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

Art. 33 Controllo 1 Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull’offerta, sull’immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull’installazione oppure sull’esercizio di impianti di telecomunicazione, l’Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro. 2 Il Consiglio federale disciplina il diritto d’accesso agli impianti di telecomunica- zione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull’obbligo del segreto. 3 Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l’Ufficio federale adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l’installa- zione e l’esercizio nonché l’offerta e l’immissione in commercio, ordinare il ripri- stino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l’impianto senza indennizzo.

71 Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

72 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Art. 34 Interferenze 1 Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomuni- cazioni o la radiodiffusione, l’Ufficio federale può obbligare l’esercente a modifi- carlo a proprie spese o a sospenderne l’esercizio, anche se l’impianto è conforme alle disposizioni relative all’offerta, all’immissione in commercio, alla messa in ser- vizio, all’installazione o all’esercizio. 1bis L’Ufficio federale può limitare o vietare l’offerta e l’immissione in commercio di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione partico- lare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all’offerta e all’immissione in commercio.73 1ter Il Consiglio federale stabilisce le condizioni in cui la polizia e le autorità incari- cate dell’esecuzione delle pene possono, nell’interesse della sicurezza pubblica, installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze. Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.74 2 L’Ufficio federale ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determi- nare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radio- diffusione.

Art. 34a75 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa Gli articoli 13a e 13b sull’elaborazione dei dati e sull’assistenza amministrativa sono applicabili agli articoli 31–34.

Art. 35 Utilizzazione di aree d’uso comune76 1 Il proprietario di un’area d’uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione a utilizzare tale area per la costruzione e l’esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l’uso comune.77 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destina- zione e l’utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino

73 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

74 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

75 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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dello stato originario.78 Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pub- blici.79 4 L’autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l’utilizzazione di un’area d’uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.80

Art. 35a81 Altri collegamenti 1 Oltre al collegamento di cui all’articolo 16, il proprietario dell’immobile deve tol- lerare altri collegamenti richiesti da un locatario o un affittuario che ne assume i costi. 2 È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti canto- nali. 3 Non può essere riscosso alcun compenso per l’utilizzo quando:

a. il locatario o l’affittuario rinuncia fin dall’inizio a utilizzare un nuovo colle- gamento;

b. il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

4 Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli.

Art. 36 Diritto d’espropriazione e diritto di coutenza 1 Qualora l’allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico inte- resse, il Dipartimento conferisce il diritto d’espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 193082 sull’espropriazione. 2 Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio sto- rico e artistico, dell’ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l’Ufficio federale può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunica- zione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la coutenza dei loro impianti

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

80 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

81 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

82 RS 711

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di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti.83 3 Alle stesse condizioni, l’Ufficio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomu- nicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.84

Art. 3785 Proprietà di linee 1 Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi. 2 Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Capitolo 6: Tasse

Art. 3886 Tassa destinata a finanziare il servizio universale 1 L’Ufficio federale riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servi- zio universale secondo l’articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento. 2 La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d’affari realizzate con i servizi di telecomu- nicazione offerti. 3 Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d’affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato. 4 Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la riparti- zione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

84 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Art. 3987 Tasse della concessione di radiocomunicazione 1 L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni della LRTV88. 2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:

a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle fre- quenze;

b. la larghezza di banda attribuita; c. la copertura territoriale; e d. la durata di utilizzazione.

3 Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi e per trasmettere altre informazioni, per la trasmissione di queste altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale. 4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di con- cessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pub- blica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L’autorità conce- dente può stabilire un’offerta minima. 5 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell’ambito di un’utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:

a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confede- razione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle fre- quenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;

b. le imprese pubbliche di trasporto; c. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le

organizzazioni intergovernative; d. gli enti privati, purché salvaguardino interessi pubblici su mandato della

Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 4089 Tasse amministrative 1 L’autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:

a. la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi;

87 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

88 RS 784.40 89 Nuovo testo giusta l’art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione,

in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

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b. le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interope- rabilità, linee affittate e coutenza di impianti;

c. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomu- nicazione o di servizi a valore aggiunto;

d. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione;

e. l’amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;

f. l’amministrazione, l’attribuzione e la revoca di elementi d’indirizzo; g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

2 Se un’attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o con- cessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffu- sione di programmi radiotelevisivi, l’autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell’emittente titolare di un diritto d’accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa. 3 Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all’Ufficio federale per appro- vazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza. 4 Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse 1 Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finan- ziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazio- ne.90 2 Il Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all’Ufficio federale.

Art. 42 Garanzia L’autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un’adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati91

Art. 43 Obbligo del segreto Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l’occasione di fornire indicazioni di questo genere.

Art. 4492

Art. 45 Informazioni 1 L’utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l’allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull’ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta. 2 Chiunque abbisogni di questi dati per l’identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente o di pubblicità di massa effettuata in modo sleale può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione di fornirgli informazioni sul nome e l’indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comuni- cazioni.93

Art. 45a94 Pubblicità di massa effettuata in modo sleale 1 I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità di massa effettuata in modo sleale (art. 3 lett. o della LF del 19 dic. 198695 contro la concor- renza sleale). 2 Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie.

Art. 45b96 Dati relativi all’ubicazione I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all’ubica- zione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d’altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi.

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

92 Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

94 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

95 RS 241 96 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921;

FF 2003 6883).

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Art. 45c97 Dati memorizzati su apparecchi di terzi L’elaborazione, attraverso la trasmissione mediante telecomunicazione, di dati memorizzati su apparecchi di terzi è autorizzata unicamente:

a. per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; oppure b. se gli utenti sono informati dell’elaborazione medesima e del suo scopo ed è

data loro la possibilità di rifiutarla.

Art. 46 Protezione della personalità Il Consiglio federale disciplina in particolare l’identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l’impiego di dati relativi al traf- fico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponde- ranti.

Capitolo 8: Interessi nazionali importanti

Art. 47 Comunicazione in situazioni straordinarie 1 Il Consiglio federale determina le prestazioni che i fornitori di servizi di telecomu- nicazioni devono assicurare in situazioni straordinarie, in particolare per le esigenze di comunicazione dell’esercito, della protezione civile, della polizia, dei servizi di protezione e di salvataggio nonché degli stati maggiori di comando civili. Il Consi- glio federale disciplina l’indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli inte- ressi del fornitore di servizi. 2 Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale necessario a prestare servizio. Per quanto riguarda gli impianti di teleco- municazione sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 3 aprile 196898 con- cernente la requisizione. 3 Sono fatte salve le disposizioni sulla facoltà del generale di disporre secondo l’arti- colo 91 della legge militare del 3 febbraio 199599.

Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni 1 Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l’interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri impor- tanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l’indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

97 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

98 [RU 1968 521, 1971 1065, 1977 1629, 1978 352 1860 all. n. 2, 1982 262 660 1272, 1990 3 art. 10. RU 1997 183 art. 58 lett. a]. Vedi ora l’O del 9 dic. 1996 (RS 519.7).

99 RS 510.10

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2 Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse.

Art. 48a100 Sicurezza e disponibilità Il Consiglio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicu- rezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 49 Contraffazione o dissimulazione di informazioni 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni:101

a. contraffà o dissimula informazioni; b. dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

2 Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell’am- bito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.102

Art. 50 Utilizzazione non autorizzata di informazioni Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.103

Art. 51 Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione

Chiunque installa o esercita impianti di telecomunicazione nell’intento di interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.104

100 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921 939; FF 2003 6883).

101 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

102 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

103 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

104 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

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Art. 52 Contravvenzioni 1 È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:105

a.106 viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 4; b. utilizza lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violan-

done le disposizioni; c.107 mette in servizio elementi d’indirizzo che non gli sono stati attribuiti; d. offre, immette in commercio o mette in servizio impianti di telecomunica-

zione non conformi alle prescrizioni; e. installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescri-

zioni; f. cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate.

2 Se l’atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

Art. 53 Inosservanza di prescrizioni d’ordine È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un’altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 54 Altre disposizioni penali Sono applicabili gli articoli 14–18 della legge federale del 22 marzo 1974108 sul diritto penale amministrativo.

Art. 55 Competenza 1 Le infrazioni di cui agli articoli 52–54 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974109 sul diritto penale amministrativo. 2 Il Dipartimento può delegare all’Ufficio federale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l’esecuzione della decisione.

105 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

108 RS 313.0 109 RS 313.0

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Capitolo 10: Commissione delle comunicazioni

Art. 56 Commissione delle comunicazioni 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle comunicazioni com- posta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti. 2 Nelle sue decisioni, la Commissione non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato. 3 La Commissione adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale. 4 Le spese della Commissione sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 57 Compiti della Commissione 1 La Commissione prende ed emana le decisioni che le competono secondo la pre- sente legge e le sue disposizioni d’esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie atti- vità e presenta un rapporto annuale d’attività al Consiglio federale. 2 Per quanto concerne l’esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commis- sione può interpellare l’Ufficio federale e impartirgli istruzioni.

Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 58110 Vigilanza 1 L’Ufficio federale vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d’esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse. 2 Se accerta una violazione del diritto, l’Ufficio federale può:

a. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch’essa abbia a ripeter- si; questa persona deve comunicare all’Ufficio federale le disposizioni prese;

b. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti;

c. completare la concessione con oneri;

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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d. limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente l’attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione.

3 L’Ufficio federale ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute. 4 Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest’ultima prende i prov- vedimenti corrispondenti su richiesta dell’Ufficio federale. 5 L’autorità competente può disporre provvedimenti cautelari.

Art. 59 Obbligo d’informazione 1 Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all’autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.111 2 I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all’obbligo di notifica secondo l’articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari all’allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.112 2bis I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:

a. una legge federale lo permette espressamente; b. la persona interessata vi acconsente per scritto; c. essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o d. essi servono quale base per l’adozione delle necessarie decisioni regolatri-

ci.113 2ter L’Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.114 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 60115 Sanzioni amministrative 1 L’impresa che viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato può essere tenuta a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi. 2 L’Ufficio federale accerta le infrazioni. Esso giudica i casi che esulano dal settore di competenza della Commissione secondo l’articolo 58 capoverso 4.

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

113 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

114 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

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3 Per valutare l’importo della sanzione, l’autorità competente tiene conto in partico- lare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell’impresa.

Art. 61116

Capitolo 12: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione; diritto previgente: abrogazione

Art. 62 Esecuzione 1 Il Consiglio federale provvede all’esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della Commissione. 2 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale l’adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 63117

Art. 64 Accordi internazionali 1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge. 2 In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all’Ufficio federale.

Art. 65 Diritto previgente: abrogazione La legge sulle telecomunicazioni del 21 giugno 1991118 è abrogata.

116 Abrogato dal n. 86 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

117 Abrogato dal n. 86 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

118 [RU 1992 581, 1993 901 all. n. 18]

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Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 66 a 68119

Art. 68a120 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 marzo 2006 1 I servizi offerti nell’ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006 sono considerati notificati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomuni- cazione soppresse rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime. 2 La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza.

Art. 69121

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 70 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 ... 122

Data dell’entrata in vigore 1° gennaio 1998:123 Art. 56, 57, 64, 67, 68: 20 ottobre 1997

119 Abrogati dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

120 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

121 Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

122 Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

123 DCF del 6 ott. 1997

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Allegato

Modifica del diritto vigente

... 124

124 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1997 2187.

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