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Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali1
del 10 novembre 2004 (Stato 1° gennaio 2012)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 445 del Codice di diritto processuale penale svizzero2 (CPP),3
ordina:
Art. 1 Disposizioni del Codice penale Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)4:
1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se at- tengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei tra- sporti;
2. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;
3. articoli 195, 1965 e 197 (promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
4. articoli 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
5. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): co- municazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;
6. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Uf- ficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’ar- ticolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101);
7. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attengono al perturbamento di imprese di trasporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti e all’Ufficio d’inchiesta conformemente all’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie;
RU 2004 4865 1 Tit. abbreviato abrogato dal n. II 1 dell’O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011
(RU 2010 5999). 2 RS 312.0 3 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011
(RU 2010 5999). 4 RS 311.0 5 Ora: art. 182
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8. articoli 240, 241, 242, 243, 244 e 247 (contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, impor- tazione, acquisto e deposito di monete false, strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
9.6 articoli 259, 260, 261, 261bis e 285 (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, perturbamento della libertà di credenza e di culto, di- scriminazione razziale, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari): comunicazione all’Ufficio federale di polizia e al Servizio delle attività in- formative della Confederazione;
10. articoli 322ter–322septies (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi, corruzione di pubblici ufficiali stranieri): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
Art. 2 Cause soggette a un’autorizzazione Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi dell’articolo 17 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento e degli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.
Art. 3 Altre leggi federali Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali:
1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri [CS 1 117]9: comunicazione all’Ufficio federale della migrazione;
2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31): comunicazione all’Ufficio federale della migrazione;
3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2): comunicazione all’Isti- tuto federale della proprietà intellettuale;
5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11): comuni- cazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
6. legge del 5 ottobre 2001 sul design (RS 232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
6 Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
7 RS 171.10 8 RS 170.32 9 Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
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7. legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
8. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia;
9. legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0): comunicazione all’Ufficio federale dello sport;
10. legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali (RS 444.1): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;
11. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente10;
12. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali [RU 1981 562]11: comunicazione all’Ufficio federale di veterinaria;
13. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
14. legge federale del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), per quanto concer- nano i divieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Regia federale degli alcool;
15. legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (RS 812.21): comunica- zione all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
16. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01): comu- nicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
17. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20): comunicazione all’ Ufficio federale dell’ambiente;
18. legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91): comunica- zione all’Ufficio federale dell’ambiente;
19. legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
20. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
21. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11): comunicazione al Segreta- riato di Stato dell’economia;
22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40): comunicazione all’Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali;
23. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): comunicazione all’Ufficio fe- derale dell’ambiente;
10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
11 Vedi ora la LF del 16 dic. 2005 (RS 455).
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24. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
25. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente;
25bis.12 legge del 16 dicembre 2005 sui revisori (RS 221.302): comunicazione all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
26. legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20): comunica- zione all'Ufficio federale di metrologia (METAS)13;
27. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31): co- municazione all’Amministrazione federale delle dogane;
28. legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41): comunicazione all’Uf- ficio federale di polizia;
28bis.14 legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia.
29. legge dell’8 novembre 1934 sulle banche (RS 952.0): comunicazione all’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari15;
30. legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS 954.1): comunicazione all’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari.
Art. 4 Comunicazione delle decisioni Le decisioni penali devono essere trasmesse immediatamente, in copia integrale e gratuita, all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
12 Introdotta dal n. II 4 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RU 2007 3989). 13 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3
dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). 14 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 19 mag. 2010 sull’immissione in commercio di prodotti
conformi a prescrizioni tecniche estere, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2631). 15 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3
dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Allegato16
Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione
1. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di per- sone all’estero, articolo 35 (RS 211.412.41);
2. Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS 232.14); 3. Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e
del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS 232.22); 4. Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e
degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizza- zioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS 232.23);
5. Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS 241);
6. Legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; RS 312.0), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli ar- ticoli 18 e 18bis PP;
7. Legge federale del 19 marzo 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, articolo 6 capoverso 1 (RS 312.4);
8. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, artico- lo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS 313.0);
9. Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 70 capoverso 2 (RS 520.1);
10. Legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 3 (RS 531);
11. Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, articolo 88 capoverso 4 (RS 742.101);
12. Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto ban- diera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS 747.30);
13. Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 217 (RS 812.121);
14. a18. ... 19. Legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4
(RS 910.1);
16 Aggiornato dal n. II 4 dell’all. all’O del 22 ago. 2007 sui revisori (RU 2007 3989) e dal n. 4 dell’all. all’O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4759).
17 Vedi ora l’art. 28 cpv. 3.
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20. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia, articolo 22 capoverso 1 (RS 922.0); 21. Legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse
professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 (RS 935.51); 21bis. Legge del 16 dicembre 2005 sui revisori, articolo 24 (RS 221.302); 22. Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle
esportazioni, articolo 16 capoverso 5 [RU 1959 385]18; 23. Legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, articolo 29 capoverso 219
(RS 955.0).
18 Vedi ora l’art 36 cpv. 4 della LF del 16 dic. 2005 sull’assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10).
19 Vedi ora l’art. 29a cpv. 1 e 2.