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Ordinanza dell'16 giugno 2006 che modifica l'ordinanza dell'11 maggio 1977 sulla protezione delle varietà vegetali

 Ordinanza sulla protezione delle varietà Modifica del 16 giugno 2006

I

Ordinanza sulla protezione delle varietà

Modifica del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

L’ordinanza dell’11 maggio 19771 sulla protezione delle varietà è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c 1 La domanda di deposito di una varietà e di una denominazione di varietà è presen- tata all’Ufficio su un modulo ufficiale (moduli A e B)2. La domanda di deposito concernente una varietà consiste:

c. nel pagamento della tassa di deposito (art. 36 cpv. 1 lett. a della legge).

Art. 19 cpv. 2 lett. a 2 Con l’istanza:

a. è pagata la tassa di deposito (art. 26 cpv. 1 e 36 cpv. 1 lett. a della legge);

Art. 38 cpv. 3 Abrogato

Titolo prima dell’art. 41

Sezione 2: Tasse

Art. 41 Tasse dovute Oltre alle tasse di cui all’articolo 36 capoverso 1 della legge, sono dovute tasse per decisioni e prestazioni nell’ambito della protezione delle varietà.

1 RS 232.161 2 I moduli possono essere chiesti all’Ufficio o scaricati da Internet (www.blw.ch, rubrica

«Protezione della varietà»).

2006-0141 2633

Protezione delle varietà RU 2006

Art. 42 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti.

Art. 43 Calcolo delle tasse 1 Le tasse sono calcolate in base alle aliquote dell’allegato 2. 2 Se nell’allegato 2 non è fissata alcuna aliquota, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste al personale responsabile. 3 Se una decisione o una prestazione per cui nell’allegato 2 è fissata un’aliquota si rivela di eccezionale entità, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

Art. 44 Tassa per l’esame della varietà Il servizio preposto all’esame della varietà fattura la tassa in funzione del dispendio di tempo. Se l’esame è affidato a un servizio estero o ci si avvale di risultati esisten- ti, i costi corrispondenti sono considerati esborsi. Se l’esame si estende sull’arco di diversi anni, la tassa è fatturata ogni anno.

Art. 45 Tassa annuale 1 La tassa annuale ammonta a 240 franchi per ogni anno e varietà. 2 Se la protezione non è concessa a partire dal primo giorno dell’anno civile, la tassa è dovuta pro rata temporis.

Art. 46 Abrogato

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.

III

L’ordinanza del DFE del 20 ottobre 19944 sulle tasse dell’Ufficio della protezione delle varietà è abrogata.

3 RS 172.041.1 4 RU 1994 2723

2634

Protezione delle varietà RU 2006

IV

Disposizione transitoria Le tasse annuali per il 2006 sono riscosse conformemente al diritto previgente.

V

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2635

Protezione delle varietà RU 2006

Allegato 2 (art. 43 cpv. 1)

Tasse per prestazioni e decisioni

Franchi

Domanda di protezione con indicazione provvisoria o successiva della denominazione 400 Domanda di protezione con indicazione definitiva della denominazione 300 Pubblicazione di una modifica nel Registro delle domande di protezione o nel Registro dei titoli di protezione 100 Domanda di prolungamento dei termini per l’inoltro di documenti e materiale 100 Spese varie dovute alla mancata osservanza dei termini per l’inoltro di documenti o materiale 200 Solleciti per fatture 100

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